Archivi categoria: Senza categoria

Giornalista, redattore, collaboratore fisso

Non può essere ritenuto redattore chi non è giornalista, e chi svolge un lavoro che non ha caratteristiche redazionali.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di collaboratore è necessario soltanto che l’attività sia continuativa, con un minimo mensile obbligatorio di almeno otto collaborazioni al mese.
E’ irrilevante che la pubblicazione degli articoli sia soggetta al vaglio discrezionale dei redattori e dei capi servizio.
Va tenuta in considerazione la competenza in alcuni campi specie se alcune rubriche vengono affidate in maniera pressochè esclusiva, nonchè l‘elevata produzione di articoli che provano di essere in presenza di una attività lavorativa caratterizzata dalla costanza dell’impegno e dalla continuità della prestazione.
Il rapporto di collaborazione fissa può sussistere anche il difetto di un obbligo di orario e di una postazione fissa.
Ai fini della integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalie altre figure di giornalisti, è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso.
Non è di per sè sufficiente lo svolgimento di compiti propri di ogni attività giornalistica (quali il controllo della notizia e la sua elaborazione, la stesura di pezzi o di articoli) e l’esecuzione di inchieste (modalità di acquisizione e verifica delle notizie su un tema, di cui possono servirsi anche i redattori in sede, i corrispondenti e i collaboratori fissi), in caso, poi, di accertata eccedenza delle attività svolte dal lavoratore rispetto a quelle del normale corrispondente, può configurarsi il diritto del medesimo ad un’integrazione della retribuzione ex art. 36 Cost.” (Cass. civ., 28 luglio 1995, n. 8260).

Danni da chirurgia estetica. Sentenze in tema di mastoplastica additiva


Tribunale Modena, sez. II 23/05/2012 n. 871
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. cp.c. ad opera della legge 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Va preliminarmente va esaminata l’eccezione di nullità Continua a leggere

Prime riflessioni in tema di azioni dei creditori nei confronti del condominio e dei singoli condòmini.

È ormai noto che l’art. 63 delle disp. att. del codice civile, così come modificato dalla legge n. 220/2012, prevede una disciplina particolare in tema di responsabilità dei singoli condòmini per le obbligazioni contratte dal condominio.
Si pensi al caso in cui, stipulato un appalto, l’amministratore versi all’appaltatore-creditore solo parte dell’importo dovuto, a causa della morosità di uno o più condòmini.
Prima del 2008 era sufficientemente consolidato il principio della solidarietà; pertanto, il creditore avrebbe potuto agire contro qualunque condòmino. Ma le Sezioni Unite, con la famosa (e criticata) sentenza n. 9148/2008, avevano ribaltato questo principio, stabilendo la regola della parziarietà: ogni condòmino – avevano statuito – risponde solo nei limiti della propria quota.
Non è questa Continua a leggere

Citazione. Usucapione.

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA SEZIONE DISTACCATA DI T. ATTO DI CITAZIONE

Il sottoscritto Avv. Mirco Minardi, con studio in Senigallia, Via Poerio 5/A, in qualità di procuratore, difensore, domiciliatario dei Signori Hubert Hans Rüdiger K. nato il 11/09/1968 a Monaco di Baviera e residente in 80637 Monaco di Baviera, Dom-Pedro-Str. n. 8, C.F. KNS HRT 68P11 Z112P e Christine Hedwig S. coniugata K., nata il 23/01/1965 a Hassfurt e residente in 80637 Monaco di Baviera, Dom-Pedro-Str. n. 8, C.F. SRA CRS 65A63 Z112T, giusta procura alle liti rilasciata in data 21/07/2003 in Monaco di Baviera (Germania), innanzi al Consolato Generale D’Italia- Monaco di Baviera, repertoriato con i n.ri 625/03 e 626/03 (atti 2),

PREMESSO

A. Che in data 19/01/2001, con atto del Notaio X X, n. 54.414, gli attori hanno acquistato dai Signori D. ENRICO e M. ELISA, un fondo rustico della superficie complessiva di ettari due, are due, centiare settanta, compresa la superficie occupata da un vecchio F.cato rurale con annesso accessorio agricolo, censito al C.T. del Comune di P. S. M., partita 1.620, foglio 12, mappale 102, 144, 145, 147, 150 (doc. 1).
B. Che detto immobile era stato acquistato dai Sigg.ri D. ENRICO e M. ELISA con atto pubblico di compravendita in data 27/02/1980 a rogito del Notaio X X (doc. 2);
C. Che gli attori e, prima di loro, i venditori D.-M., oltre a possedere l’immobile de quo, hanno sempre avuto il possesso continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco accompagnato dall’animo di tenere la cosa come propria, l’immobile insistente sulle particelle 148 e 149 del medesimo foglio 12;
D. Che in particolare sul mappale 149 insiste parte del F.cato oggetto dei vari passaggi di compravendita; mentre il mappale 148 è un piccolo fazzoletto di terra adiacente il F.cato (doc. 3);
E. Che i mappali n. 148 e 149 risultano intestati a B. LUIGIA, nata il 16/10/1907 a P. S. M., codice fiscale BCCLGU07R56G771P e B. MARIA, nata a P. S. M. il 28/08/1899 (doc. 4);
F. Che in realtà le signore B. LUIGIA e MARIA non hanno mai esercitato il possesso di questi immobili;
G. Che tale iscrizione si deve alla devoluzione per legge dell’eredità della defunta A. PETRONILLA, deceduta in P. S. M. il 29/09/1961;
H. Che la Sig.ra B. LUIGIA è deceduta il 27/06/1998 ed ha lasciato come eredi, direttamente o per rappresentazione, i Sig.ri:
1. C. COSTANTINO, nato a T. il 29/04/1929 e residente in P. S. M., Via Frondigliosi n. 10;
2. C. IVANO, nato a T. il 20/02/1934, residente in P. S. M., Via Sobborgo n. 16;
3. A. MARIA ANTONIA, nata il 05/04/1930 a T. (RI) e residente in T., Via Raffaele De Cesare n. 50, interno 10, quale erede di C. PIERINO;
4. C. LUIGINA, nata il 14/03/1966 a T. e ivi residente in Via Raffaele De Cesare n. 50, interno 10, quale erede di C. PIERINO;
5. C. MARINA, nata a T. il 28/07/1961, residente in T. Via R. De Cesare n. 50, quale erede di C. PIERINO;
6. C. SAVERIO, nato il 10/12/1967 a T. e ivi residente in Via dei Quintili n. 47, Piano I, interno 1, quale erede di C. PIERINO;
7. C. S.DRINO, nato a T. il 18/11/1937, residente in P. S. M., Contrada Gioncare n. 44;
8. C. MARIA ELISA, nata a T. il 03/04/1943, residente in T., Via Loik n. 1;
I. Che la Signora B. MARIA è deceduta il 22/03/1979, lasciando come erede:
1. F. STELLA, nata il 19/10/1925 a Serra De’ Conti e residente nel Comune di Maiolati Spontini, in via Torquato Tasso n. 29.
J. Che gli attori possono unire al proprio possesso, così come in effetti intendono unire, quello dei Signori D. ENRICO e M. ELISA, al fine di goderne gli effetti, ai sensi dell’art. 1146 c.c.;
K. Che trattandosi di possesso ultraventennale, protrattosi in modo continuo, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco, gli attori hanno acquistato il diritto di proprietà dei suddetti mappali per effetto della prescrizione acquisitiva, di cui agli artt. 1158 c.c. e seguenti;
L. Che il valore dei suddetti immobili è di € …, come da perizia giurata redatta dal Geom. T. T. T. (doc. 5).
M. Che appare però necessario procedere alla regolarizzazione catastale ed alle necessarie trascrizioni e volturazioni in conservatoria dei registri immobiliari.
Tanto premesso, lo scrivente avvocato, nella sopra ricordata qualifica,

CITA

1. C. COSTANTINO, nato a T. il 29/04/1929 e residente in P. S. M., Via Frondigliosi n. 10;
2. C. IVANO, nato a T. il 20/02/1934, residente in P. S. M., Via Sobborgo n. 16;
3. A. MARIA ANTONIA, nata il 05/04/1930 a T. (RI) e residente in T., Via Raffaele De Cesare n. 50, interno 10;
4. C. LUIGINA, nata il 14/03/1966 a T. e ivi residente in Via Raffaele De Cesare n. 50, interno 10;
5. C. MARINA, nata a T. il 28/07/1961, residente in T. Via R. De Cesare n. 50;
6. C. SAVERIO, nato il 10/12/1967 a T. e ivi residente in Via dei Quintili n. 47, piano I, interno 1;
7. C. S.DRINO, nato a T. il 18/11/1937, residente in P. S. M., Contrada Gioncare n. 44;
8. C. MARIA ELISA, nata a T. il 03/04/1943, residente in T., Via Loik n. 1;
9. F. STELLA, nata il 19/10/1925 a Serra De’ Conti e residente nel Comune di Maiolati Spontini, in via Torquato Tasso n. 29.

A COMPARIRE

per l’udienza del giorno 18/05/2004, ore 9,00 e seguenti, innanzi al Tribunale di Ancona, sezione distaccata di T., con invito ai convenuti a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 c.p.c., ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’articolo 167 c.p.c.., per ivi in contumacia se non debitamente costituiti sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale adito dichiarare che I Signori Hubert Hans Rüdiger K. nato il 11/09/1968 a Monaco di Baviera e residente in 80637 Monaco di Baviera, Dom-Pedro-Str. n. 8, C.F. KNS HRT 68P11 Z112P e Christine Hedwig S. coniugata K., nata il 23/01/1965 a Hassfurt e residente in 80637 Monaco di Baviera, Dom-Pedro-Str. n. 8, C.F. SRA CRS 65A63 Z112T hanno acquisito per usucapione la proprietà dell’immobile sito nel Comune di P. S. M., distinto al catasto terreni con il foglio 12, mappali 148 e 149, partita 1.620, ordinando al conservatore le necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità.
Si chiede la refusione delle spese e delle competenze solo in caso di resistenza in giudizio.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini della legge sul contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è di € ….

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che i signori D. ENRICO e M. ELISA, sin dal 27/02/1980 hanno goduto dell’immobile sito nel Comune di P. S. M., distinto al catasto terreni con il foglio 12, mappali 148 e 149, in maniera pacifica, indisturbata, continuativa, provvedendo alla manutenzione, riparazione, utilizzazione, pulizia e custodia dello stesso, sino alla data del 19/01/2001?
2. Vero che dal 19/01/2001 i signori Hans Rüdiger K. e Christine Hedwig S. hanno goduto dell’immobile sito nel Comune di P. S. M., distinto al catasto terreni con il foglio 12, mappali 148 e 149, in maniera pacifica, indisturbata, continuativa, provvedendo alla manutenzione, riparazione, utilizzazione, pulizia e custodia dello stesso?
Si indicano come testi D. ENRICO e M. ELISA, entrambi residenti in ………….., T. PIETRO, residente in ……………..

PRODUZIONI

Produce In Atti:
1. originale citazione;
2. originale procura.
Produce in documenti:
1) atto pubblico n. 54414 del 19/01/2001;
2) atto pubblico del 27/02/1980;
3) piantina catastale;
4) visura catastale.
5) perizia giurata.

Jesì lì 03/02/2004
Avv. Mirco Minardi

Notaio.

PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – NOTAIO – RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE – OBBLIGO DI PROCEDERE ALLE VISURE CATASTALI IN CASO DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale, poiché l’opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell’atto.
Continua a leggere