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Legge privacy (codice) n. 196/2003

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 (in Suppl. ordinario n. 123 alla Gazz. Uff., 29 luglio, n. 174). – Codice in materia di protezione dei dati personali (1) .
(1) Il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso il Garante per la protezione dei dati personali è stato emanato con Deliberazione 29 dicembre 2005, n. 26.
PARTE I
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
(Diritto alla protezione dei dati personali)
Art. 1
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Articolo 2
(Finalità)
Art. 2
1. Il presente testo unico, di seguito denominato codice, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Articolo 3
(Principio di necessità nel trattamento dei dati)
Art. 3
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
Articolo 4
(Definizioni)
Art. 4
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) “dati identificativi”, i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) “Garante”, l’autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) “comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) “chiamata”, la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) “abbonato”, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) “servizio a valore aggiunto”, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) “misure minime”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;
b) “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;
d) “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’ autenticazione informatica;
e) “parola chiave”, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) “profilo di autorizzazione”, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) “scopi storici”, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) “scopi statistici”, le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) “scopi scientifici”, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
Articolo 5
(Oggetto ed ambito di applicazione)
Art. 5
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
Articolo 6
(Disciplina del trattamento)
Art. 6
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.
TITOLO II
Titolo II
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Articolo 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
Art. 7
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Articolo 8
(Esercizio dei diritti)
Art. 8
1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all’articolo 160.
4. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Articolo 9
(Modalità di esercizio)
Art. 9
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.
2. Nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni
Articolo 10
(Riscontro all’interessato)
Art. 10
1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato, anche attraverso l’impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un’accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell’ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all’interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l’interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1.
4. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l’importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all’atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
TITOLO III
Titolo III
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Capo I
CAPO I
REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Articolo 11
(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
Art. 11
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Articolo 12
(Codici di deontologia e di buona condotta)
Art. 12
1. Il Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell’allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Articolo 13
(Informativa)
Art. 13
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Articolo 14
(Definizione di profili e della personalità dell’interessato)
Art. 14
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.
2. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell’articolo 17.
Articolo 15
(Danni cagionati per effetto del trattamento)
Art. 15
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11.
Articolo 16
(Cessazione del trattamento)
Art. 16
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Articolo 17
(Trattamento che presenta rischi specifici)
Art. 17
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
Capo II
CAPO II
REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Articolo 18
(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
Art. 18
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Articolo 19
(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)
Art. 19
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Articolo 20
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
Art. 20
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo (1) .
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2 (1).
4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.
(1) Per il regolamento di attuazione di cui al presente comma vedi il D.M. 23 giugno 2004, n. 225, il D.M. 13 aprile 2006, n. 203, il Provvedimento 16 dicembre 2005, la Deliberazione 29 dicembre 2005, n. 26 , il Comunicato 19 aprile 2006 , il Comunicato 24 luglio 2006, il D.M. 21 giugno 2006, n. 244, il D.M. 12 dicembre 2006 n. 306, il provvedimento 2 gennaio 2007 e il D.P.C.M. 30 novembre 2006 n. 312.
Articolo 21
(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari) (1)
Art. 21
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari (2) .
(1) Per il regolamento di attuazione del presente articolo vedi D.M. 23 giugno 2004, n. 225, il D.M. 13 aprile 2006, n. 203 , il D.M. 21 giugno 2006, n. 244 e il D.M. 12 dicembre 2006 n. 306. Vedi, anche, il Provvedimento 16 dicembre 2005 .
(2) Per il regolamento di attuazione del presente comma vedi la Deliberazione 29 dicembre 2005, n. 26, il Comunicato 19 aprile 2006, provvedimento 2 gennaio 2007 e il D.P.C.M. 30 novembre 2006 n. 312.
Articolo 22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
Art. 22
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.
2. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l’interessato.
5. In applicazione dell’articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell’indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l’ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell’ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
Capo III
CAPO III
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Articolo 23
(Consenso)
Art. 23
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Articolo 24
(Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)
Art. 24
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato;
h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Articolo 25
(Divieti di comunicazione e diffusione)
Art. 25
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell’articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Articolo 26
(Garanzie per i dati sensibili)
Art. 26
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Articolo 27
(Garanzie per i dati giudiziari)
Art. 27
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV
TITOLO IV
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Articolo 28
(Titolare del trattamento)
Art. 28
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Articolo 29
(Responsabile del trattamento)
Art. 29
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Articolo 30
(Incaricati del trattamento)
Art. 30
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima.
TITOLO V
Titolo V
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
Capo I
CAPO I
MISURE DI SICUREZZA
Articolo 31
(Obblighi di sicurezza)
Art. 31
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Articolo 32
(Particolari titolari)
Art. 32
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell’articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l’integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all’ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Capo II
CAPO II
MISURE MINIME DI SICUREZZA
Articolo 33
(Misure minime)
Art. 33
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
Articolo 34
(Trattamenti con strumenti elettronici)
Art. 34
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Articolo 35
(Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici)
Art. 35
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.
Articolo 36
(Adeguamento)
Art. 36
1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata nel settore.
TITOLO VI
Titolo VI
ADEMPIMENTI
Articolo 37
(Notificazione del trattamento)
Art. 37
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all’attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale (1) .
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
(1) Comma inserito dall’articolo 2 quinquies del D.L. 29 marzo 2004, n. 81.
Articolo 38
(Modalità di notificazione)
Art. 38
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell’inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Articolo 39
(Obblighi di comunicazione)
Art. 39
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Articolo 40
(Autorizzazioni generali)
Art. 40
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 41
(Richieste di autorizzazione)
Art. 41
1. Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di applicazione di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell’articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest’ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all’articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l’adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un’autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
TITOLO VII
Titolo VII
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Articolo 42
(Trasferimenti all’interno dell’Unione europea)
Art. 42
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Articolo 43
(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
Art. 43
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea è consentito quando:
a) l’interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l’osservanza delle norme che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
Articolo 44
(Altri trasferimenti consentiti)
Art. 44
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all’Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Articolo 45
(Trasferimenti vietati)
Art. 45
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è vietato quando l’ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I
TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
Capo I
PROFILI GENERALI
Articolo 46
(Titolari dei trattamenti)
Art. 46.
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell’allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Articolo 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)
Art. 47.
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Articolo 48
(Banche di dati di uffici giudiziari)
Art. 48.
1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Articolo 49
(Disposizioni di attuazione)
Art. 49.
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.
Capo II
MINORI
Articolo 50
(Notizie o immagini relative a minori)
Art. 50.
1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
Capo III
INFORMATICA GIURIDICA
Articolo 51
(Principi generali)
Art. 51.
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Articolo 52
(Dati identificativi degli interessati)
Art. 52.
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: ‘In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di…..’.
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
Capo I
PROFILI GENERALI
Articolo 53
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
Art. 53.
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Articolo 54
(Modalità di trattamento e flussi di dati)
Art. 54.
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell’interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all’articolo 53 assicura l’aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all’articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all’articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Articolo 55
(Particolari tecnologie)
Art. 55.
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all’interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all’ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all’introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 39.
Articolo 56
(Tutela dell’interessato)
Art. 56.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 53, a dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Articolo 57
(Disposizioni di attuazione)
Art. 57.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all’articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b) all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell’articolo 11, dell’individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell’ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per l’esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
Capo I
PROFILI GENERALI
Articolo 58
(Disposizioni applicabili)
Art . 58.
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
Capo I
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 59
(Accesso a documenti amministrativi)
Art . 59.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.
Articolo 60
(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)
Art .60.
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Capo II
REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Articolo 61
(Utilizzazione di dati pubblici)
Art .61.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d’Europa in relazione all’articolo 11.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio della professione.
3. L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale.
4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.
Capo III
STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Articolo 62
(Dati sensibili e giudiziari)
Art. 62.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Articolo 63
(Consultazione di atti)
Art .63.
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Capo IV
FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Articolo 64
(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)
Art. 64.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all’applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all’attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all’applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all’integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all’articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.
Articolo 65
(Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi)
Art .65.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l’attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Articolo 66
(Materia tributaria e doganale)
Art .66.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all’ applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell’esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d’imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all’inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.
Articolo 67
(Attività di controllo e ispettive)
Art .67.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all’articolo 65, comma 4.
Articolo 68
(Benefici economici ed abilitazioni)
Art .68.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all’invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Articolo 69
(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
Art .69.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Articolo 70
(Volontariato e obiezione di coscienza)
Art .70.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l’elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Articolo 71
(Attività sanzionatorie e di tutela)
Art .71.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell’articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un’ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Articolo 72
(Rapporti con enti di culto)
Art .72.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.
Articolo 73
(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)
Art .73.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall’articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l’occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
Capo V
PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Articolo 74
(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
Art .74.
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 75
(Ambito applicativo)
Art. 75.
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.
Articolo 76
(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
Art. 76.
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell’ambito di un’attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato;
b) anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l’autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Capo II
MODALITÀ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Articolo 77
(Casi di semplificazione)
Art. 77
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l’interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell’articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell’articolo 80.
Articolo 78
(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)
Art. 78.
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell’articolo 13, comma 1.
2. L’informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L’informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell’articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L’informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attività professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. L’informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell’ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.
Articolo 79
(Informativa da parte di organismi sanitari)
Art. 79
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all’informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’organismo o le strutture annotano l’avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all’insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all’articolo 80.
Articolo 80
(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
Art. 80
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un’ unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L’informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.
Articolo 81
(Prestazione del consenso)
Art. 81
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un’unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell’interessato, con annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all’informativa all’interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto di più professionisti ai sensi dellarticolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all’informativa ai sensi del medesimo comma.
Articolo 82
(Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica)
Art. 82
1. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato.
3. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall’acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l’informativa è fornita all’interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.
Articolo 83
(Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)
Art. 83
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all’ articolo 78 , che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell’ articolo 12 (1) .
(1) Comma inserito dall’articolo 2 quinquies del D.L. 29 marzo 2004, n. 81.
Articolo 84
(Comunicazione di dati all’interessato)
Art. 84
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell’esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a). L’atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
Capo III
FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Articolo 85
(Compiti del Servizio sanitario nazionale)
Art. 85
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l’assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all’estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in commercio e all’importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l’applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d’organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione del Garante ai sensi dell’articolo 76.
3. All’identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell’interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L’utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell’indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.
Articolo 86
(Altre finalità di rilevante interesse pubblico)
Art. 86
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l’informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l’applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l’handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l’integrazione sociale, l’educazione, l’istruzione e l’informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 85, comma 4.
Capo IV
PRESCRIZIONI MEDICHE
Articolo 87
(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)
Art. 87
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all’identità dell’interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l’indicazione delle generalità e dell’indirizzo dell’assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull’uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Articolo 88
(Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)
Art. 88
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell’interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell’interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un’effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
Articolo 89
(Casi particolari)
Art. 89
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l’utilizzo.
2-bis. Per i soggetti di cui all’ articolo 78 , l’attuazione delle disposizioni di cui all’ articolo 87 , comma 3, e 88 , comma 1, è subordinata ad un’esplicita richiesta dell’interessato (1).
(1) Comma inserito dall’articolo 2 quinquies del D.L. 29 marzo 2004, n. 81.
Capo V
DATI GENETICI
Articolo 90
(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)
Art. 90
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell’informativa ai sensi dell’articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l’anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
Capo VI
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 91
(Dati trattati mediante carte)
Art. 91
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell’articolo 3, nell’osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all’articolo 17.
Articolo 92
(Cartelle cliniche)
Art. 92
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Articolo 93
(Certificato di assistenza al parto)
Art. 93
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile.
Articolo 94
(Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)
Art. 94
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell’articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all’articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
TITOLO VI
ISTRUZIONE
Capo I
PROFILI GENERALI
Articolo 95
(Dati sensibili e giudiziari)
Art. 95
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Articolo 96
(Trattamento di dati relativi a studenti)
Art. 96
1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell’informativa resa agli interessati ai sensi dell’articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO VII
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
Capo I
PROFILI GENERALI
Articolo 97
(Ambito applicativo)
Art. 97
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
Articolo 98
(Finalità di rilevante interesse pubblico)
Art. 98
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Articolo 99
(Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)
Art. 99
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Articolo 100
(Dati relativi ad attività di studio e ricerca)
Art. 100
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell’interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
Capo II
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Articolo 101
(Modalità di trattamento)
Art. 101
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all’interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell’articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Articolo 102
Art. 102
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l’interessato o chi vi abbia interesse è informato dall’utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all’uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Articolo 103
(Consultazione di documenti conservati in archivi)
Art. 103
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.
Capo III
TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Articolo 104
(Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)
Art. 104
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l’interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Articolo 105
(Modalità di trattamento)
Art. 105
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all’interessato, nei modi di cui all’articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all’articolo 106sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l’informativa all’interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l’informativa all’interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all’articolo 106.
Articolo 106
(Codici di deontologia e di buona condotta)
Art. 106
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell’ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell’esercizio dei diritti dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa;
c) l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l’interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l’accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l’identificazione non autorizzata degli interessati, all’interconnessione dei sistemi informativi anche nell’ambito del Sistema statistico nazionale e all’interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all’estero anche sulla base delle garanzie previste dall’articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l’impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d’ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Articolo 107
(Trattamento di dati sensibili)
Art. 107
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all’articolo 106 e l’autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell’articolo 40.
Articolo 108
(Sistema statistico nazionale)
Art. 108
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell’articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l’informativa all’interessato, l’esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Articolo 109
(Dati statistici relativi all’evento della nascita)
Art. 109
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall’Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell’interno e il Garante.
Articolo 110
(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
Art. 110
1. Il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un’espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell’articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.
TITOLO VIII
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Capo I
PROFILI GENERALI
Articolo 111
(Codice di deontologia e di buona condotta)
Art. 111
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l’informativa all’interessato e per l’eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all’articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Articolo 112
(Finalità di rilevante interesse pubblico)
Art. 112
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall’impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell’equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l’incolumità fisica dell’interessato o di terzi;
l) gestire l’anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l’attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l’individuazione dell’interessato.
Capo II
ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Articolo 113
(Raccolta di dati e pertinenza)
Art. 113
1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n.300.
Capo III
DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Articolo 114
(Controllo a distanza)
Art. 114
1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300.
Articolo 115
(Telelavoro e lavoro a domicilio)
Art. 115
1. Nell’ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
Capo IV
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Articolo 116
(Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato)
Art. 116
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito dall’interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell’articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
TITOLO IX
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
Capo I
SISTEMI INFORMATIVI
Articolo 117
(Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
Art. 117
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell’interessato.
Articolo 118
(Informazioni commerciali)
Art. 118
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall’ articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l’informativa all’interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l’esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Articolo 119
(Dati relativi al comportamento debitorio)
Art. 119
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell’interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all’articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.
Articolo 120
(Sinistri)
Art. 120
1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l’accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dall’articolo 135 del codice delle assicurazioni private (1) .
(1) Comma modificato dall’articolo 352 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
TITOLO X
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Capo I
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Articolo 121
(Servizi interessati)
Art. 121
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Articolo 122
(Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato o dell’utente)
Art. 122
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.
2. Il codice di deontologia di cui all’articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l’uso della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’abbonato o dall’utente, è consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell’abbonato e dell’utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell’articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
Articolo 123
(Dati relativi al traffico)
Art. 123
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l’abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l’abbonato o l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 il fornitore del servizio informa l’abbonato o l’utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell’accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all’interconnessione o alla fatturazione.
Articolo 124
(Fatturazione dettagliata)
Art. 124
1. L’abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l’utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all’abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all’abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l’abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l’effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Articolo 125
(Identificazione della linea)
Art. 125
1. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L’abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea collegata all’utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell’esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Articolo 126
(Dati relativi all’ubicazione)
Art. 126
1. I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l’utente o l’abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L’utente e l’abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l’interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30, sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.
Articolo 127
(Chiamate di disturbo e di emergenza)
Art. 127
1. L’abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall’abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all’abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l’inefficacia della soppressione dell’identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 128
(Trasferimento automatico della chiamata)
Art. 128
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
Articolo 129
(Elenchi di abbonati)
Art. 129
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Articolo 130
(Comunicazioni indesiderate)
Art. 130
1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell’interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articolo 23 e24 .
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. È vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7 .
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Articolo 131
(Informazioni ad abbonati e utenti)
Art. 131
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l’abbonato e, ove possibile, l’utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L’abbonato informa l’utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell’abbonato medesimo.
3. L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Articolo 132
(Conservazione di dati di traffico per altre finalità) (1)
Art. 132
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi . (2)
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico , inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all’ articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale , nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici (2).
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall’ articolo 391-quater del codice di procedura penale , ferme restando le condizioni di cui all’ articolo 8 , comma 2, lettera f). per il traffico entrante (2).
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l’ acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all’ articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale , nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici .
4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e’ fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che e’ comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non e’ convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati (3).
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’ articolo 17 , volti anche a :
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all’allegato b);
b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all’ articolo 7 ;
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 3 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge 26 febbraio 2004, n. 45.
(2) Comma così modificato dall’articolo 6 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 6 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge.
Capo II
INTERNET E RETI TELEMATICHE
Articolo 133
(Codice di deontologia e di buona condotta)
Art. 133
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all’articolo 11, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.
Capo III
VIDEOSORVEGLIANZA
Articolo 134
(Codice di deontologia e di buona condotta)
Art. 134
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all’interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 11.
TITOLO XI
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
Capo I
PROFILI GENERALI
Articolo 135
PROFILI GENERALI
Art. 135
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.
TITOLO XII
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
Capo I
PROFILI GENERALI
Articolo 136
(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)
Art. 136
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica.
Articolo 137
(Disposizioni applicabili)
Art. 137
1. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:
a) all’autorizzazione del Garante prevista dall’articolo 26;
b) alle garanzie previste dall’articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell’interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Articolo 138
(Segreto professionale)
Art. 138
1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Capo II
CODICE DI DEONTOLOGIA
Articolo 139
(Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)
Art. 139
1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all’articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c).
TITOLO XIII
MARKETING DIRETTO
Capo I
PROFILI GENERALI
Articolo 140
(Codice di deontologia e di buona condotta)
Art. 140
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell’interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
PARTE III
PARTE III
TUTELA DELL’INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I
TITOLO I
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Capo I
CAPO I
TUTELA DINANZI AL GARANTE
Sezione I
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 141
(Forme di tutela)
Art. 141
1. L’interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo 142, per rappre-sentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all’articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.
Sezione II
SEZIONE II
TUTELA AMMINISTRATIVA
Articolo 142
(Proposizione dei reclami)
Art. 142
1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle cir-costanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell’istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’eventuale procura, e indica un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
Articolo 143
(Procedimento per i reclami)
Art. 143
1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sus-sistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della defi-nizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.
Articolo 144
(Segnalazioni)
Art. 144
1. I provvedimenti di cui all’articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all’articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un’istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.
Sezione III
SEZIONE III
TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Articolo 145
(Ricorsi)
Art. 145
1. I diritti di cui all’articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stes-se parti, è stata già adita l’autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda di-nanzi all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Articolo 146
(Interpello preventivo)
Art. 146
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscon-tro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all’interessato. In tal caso, il termine per l’integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Articolo 147
(Presentazione del ricorso) (1)
Art. 147
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell’eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1;
b) l’eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’indicazione di un recapito per l’invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L’autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l’Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all’albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell’articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l’Ufficio del Garante.
(1) Per la regolarizzazione dei ricorsi vedi Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 23 dicembre 2004.
Articolo 148
(Inammissibilità del ricorso)
Art. 148
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell’articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell’Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell’invito. In tale caso, il ricorso si considera presen-tato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all’Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.
Articolo 149
(Procedimento relativo al ricorso)
Art. 149
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell’Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L’invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l’interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l’invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l’indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l’interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d’ufficio, l’espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell’incarico e il termine per la sua esecuzione ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all’anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l’assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall’articolo 150, comma 2 e dall’articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all’articolo 146, comma 1, e non preclude l’adozione dei menti di cui all’ articolo 150, comma 1.
Articolo 150
(Provvedimenti a seguito del ricorso)
Art. 150
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l’immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell’articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all’esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell’Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l’ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
Articolo 151
(Opposizione)
Art. 151
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all’articolo 150, comma 2, il titolare o l’interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell’articolo 152. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all’articolo 152.
Capo II
CAPO II
TUTELA GIURISDIZIONALE
Articolo 152
(Autorità giudiziaria ordinaria)
Art. 152
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell’articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l’udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impe-dimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la cita-zione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l’istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a proce-dere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II
TITOLO II
L’AUTORITÀ
Capo I
CAPO I
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Articolo 153
(Il Garante)
Art. 153
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un’indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l’Ufficio di cui all’articolo 156.
Articolo 154
(Compiti)
Art. 154
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli in-teressati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o op-portune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’articolo 143;
d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi richie-sti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all’articolo 2 anche a seguito dell’evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati (1) ;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all’articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2000, che istituisce l”Eurodac’ per il confronto delle impronte digitali e per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un’altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
(1) Per le Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati, vedi il Provvedimento del garante per la protezione dei dati personali 23 novembre 2006.
Capo II
CAPO II
L’UFFICIO DEL GARANTE
Articolo 155
(Principi applicabili)
Art. 155
1. All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Articolo 156
(Ruolo organico e personale) (1)
Art. 156
1. All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità (2).
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 154;
b) l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l’ottanta per cento del trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché l’individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un’indennità pari all’eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell’indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell’Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
(1) Per il regolamento di attuazione del presente articolo vedi la Deliberazione 29 dicembre 2005, n. 26.
(2) Per l’autorizzazione all’ incremento della dotazione organica di cui al presente comma, vedi l’articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Capo III
CAPO III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Articolo 157
(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)
Art. 157
1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Articolo 158
(Accertamenti)
Art. 158
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell’Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l’indifferibilità dell’accertamento.
Articolo 159
(Modalità)
Art. 159
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell’autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest’ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l’accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l’esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Articolo 160
(Particolari accertamenti)
Art. 160
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dellarticolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell’organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell’organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.
TITOLO III
TITOLO III
SANZIONI
Capo I
CAPO I
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 161
(Omessa o inidonea informativa all’interessato)
Art. 161
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Articolo 162
(Altre fattispecie)
Art. 162
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.
2 La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Articolo 163
(Omessa o incompleta notificazione)
Art. 163
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Articolo 164
(Omessa informazione o esibizione al Garante)
Art. 164
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 15, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattromila euro a lire ventiquattro mila euro.
Articolo 165
(Pubblicazione del provvedimento del Garante)
Art. 165
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Articolo 166
(Procedimento di applicazione)
Art. 166
1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all’articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all’articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l’esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
Capo II
CAPO II
ILLECITI PENALI
Articolo 167
(Trattamento illecito di dati)
Art. 167
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Articolo 168
(Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
Art. 168
1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 169
(Misure di sicurezza)
Art. 169
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Articolo 170
(Inosservanza di provvedimenti del Garante)
Art. 170
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Articolo 171
(Altre fattispecie)
Art. 171
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 172
(Pene accessorie)
Art. 172
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV
TITOLO IV
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
Capo I
CAPO I
DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Articolo 173
(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen)
Art. 173
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:
a) il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all’autorità di cui al comma 1.’;
‘b) il comma 2 dell’articolo 10 è soppresso;
c) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
’11. 1. L’autorità di controllo di cui all’articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell’esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell’interessato all’esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall’autorità di cui all’articolo 9, comma 1. 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.’;
d) l’articolo 12 è abrogato.
Articolo 174
(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
Art. 174
1. All’articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
‘Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.’.
2. Al primo comma dell’articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: ‘può sempre eseguirè a ‘destinatario,’ sono sostituite dalle seguenti: ‘esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,’.
3. Nel quarto comma dell’articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: ‘l’originalè è sostituita dalle seguenti: ‘una ricevutà.
4. Nell’articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: ‘affigge avviso del depositò sono inserite le seguenti: ‘in busta chiusa e sigillatà.
5. All’articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: ‘Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.’;
b) nell’ultimo comma le parole: ‘ai commi precedentì sono sostituite dalle seguenti: ‘al primo commà.
6. Nell’articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ‘, e mediantè fino alla fine del periodo.
7. All’articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: ‘maggiore celerità’ sono aggiunte le seguenti: ‘, di riservatezza o di tutela della dignità’.
8. All’articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: ‘L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.’.
9. All’articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitorè.
10. All’articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: ‘del debitore,’ sono soppresse e le parole da: ‘informazionì fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: ‘informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interessè.
11. All’articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. “.
12. Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:
‘Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.”.
13. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
‘ 3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto.’;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
‘5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.’.
14. All’articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: ‘è scritta all’esterno del plico stessò sono sostituite dalle seguenti: ‘è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 3’.
15. All’art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:
‘1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all’articolo 148, comma 3, del codice.’.
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.’;
b) all’articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: ‘L’agente postale rilascia avvisò sono inserite le seguenti: ‘, in busta chiusa, del depositò.
Articolo 175
(Forze di polizia)
Art. 175
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, senza l’ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l’esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell’articolo 11.
3. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
‘Art. 10 (Controlli) 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.’.
Articolo 176
(Soggetti pubblici)
Art. 176
1. Nell’articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: ‘mediante strumenti informaticì sono inserite le seguenti: ‘, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, ‘.
2. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: ‘1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.’.
3. L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ‘1. È istituito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.’.
4. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l’articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
5. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ‘1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l’adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l’amministrazione del personale, l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.’.
6. La denominazione: ‘Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazionè contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: ‘ Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione ‘.
Articolo 177
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)
Art. 177
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ‘7. L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.’.
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.
4. Nel primo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: ‘Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.’.
Articolo 178
(Disposizioni in materia sanitaria)
Art. 178
1. Nell’articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: ‘il Consiglio sanitario nazionalè e prima della virgola sono inserite le seguenti: ‘e il Garante per la protezione dei dati personali.
2. All’articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
‘1. L’operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché della relativa dignità.’;
b) nel comma 2, le parole: ‘decreto del Ministro della sanità’ sono sostituite dalle seguenti: ‘decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personalì.
3. Nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente periodo: ‘Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l’accesso di terzi ai dati in esse contenuti. ‘.
4. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all’estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: ‘riguarda anché fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ‘ è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali ‘.
Articolo 179
(Altre modifiche)
Art. 179
1. Nell’articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: ‘; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiarè e: ‘garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;’.
2. Nell’articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: ‘4,’ e ‘,8’.
3. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ‘, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personalì.
4. Omissis (1).
(1) Comma abrogato dall’articolo 184 del D.LGS. 22 gennaio 2004, n. 42.
Capo II
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 180
(Misure di sicurezza)
Art. 180
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 dicembre 2005 (1) (3).
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 31 marzo 2006 (2) (3 ).
(1) Termine prima prorogato dall’articolo 3 del D.L. 24 giugno 2004, n. 158 successivamente, dall’articolo 6 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266 e in ultimo dall’articolo 6 bis del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314 convertito in legge.
(2) Comma modificato dall’articolo 3 del D.L. 24 giugno 2004, n. 158.
(3) Vedi, anche, modifiche di cui all’articolo 10 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, non ancora convertito in legge.
Articolo 181
(Altre disposizioni transitorie)
Art. 181
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007 (1) (2);
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell’articoli 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall’articoli 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall’articoli 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) omissis (3) ;
f) l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell’allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell’articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell’ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l’attività di trattamento nel rispetto delle medesime .
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell’ articolo 132 , comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all’ articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 (4) .
(1) Termine prorogato dall’articolo 3 del D.L. 24 giugno 2004, n. 158, dall’articolo 10 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , dall’articolo 8-bis del D.L. 30 novembre 2005, n. 245 e successivamente modificato dall’articolo 1 del D.L. 12 maggio 2006, n. 173 e dall’articolo 6, comma 1, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.
(2) Per il regolamento di attuazione della presente lettera vedi D.M. 23 giugno 2004, n. 225.
(3) Lettera abrogata dall’articolo 2 quinquies del D.L. 29 marzo 2004, n. 81.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 4 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge 26 febbraio 2004, n. 45.
Articolo 182
(Ufficio del Garante)
Art. 182
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti per l’inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l’Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante che abbia maturato un’esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
Capo III
CAPO III
ABROGAZIONI
Articolo 183
(Norme abrogate)
Art. 183
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l’articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501 .
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
a) l’art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l’articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l’articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
d) l’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
e) l’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l’articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l’articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l’articolo 8, quarto comma, e l’articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell’articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice (1).
(1) Vedi articolo 5 D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge 26 febbraio 2004, n. 45.
Capo IV
CAPO IV
NORME FINALI
Articolo 184
(Attuazione di direttive europee)
Art. 184
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
Articolo 185
(Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)
Art. 185
1. L’allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all’articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.
Articolo 186
(Entrata in vigore)
Art. 186
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Legge n. 626/1994

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626  (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 novembre, n. 265). – Attuazione delle direttive 89/391/CEE ,89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE, 90/269/CEE ,90/270/CEE , 90/394/CEE , 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE ,98/24/CE , 99/38/CE , 99/92/CE, 2001/45/CE ,2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1) (2).

TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici (1).
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica (2).
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente decreto (3).
4-ter. Nell’ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall’art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo (3).
(1) Per l’attuazione del presente comma, vedi il D.lgs. 14 agosto 1996, n. 493.
(2) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e successivamente modificato dall’articolo 9, comma 22, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, in legge 28 novembre 1996, n. 608.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 2
Definizioni (1).
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (2);
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis (3) ;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
h) agente: l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. (3)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 2, comma 1, del D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) Numero modificato dall’articolo 1-bis del D.L. 12 novembre 2001, n. 402, conv., con modificazioni, in legge 8 gennaio 2002, n. 1.
(3) Lettera così modificata dall’articolo 1, comma 1, del D.LGS. 23 giugno 2003, n. 195.
Articolo 3
Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Articolo 4
Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (1).
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro (2).
2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero l’unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all’art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all’art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell’azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell’allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all’anno della visita di cui all’art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l’obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell’allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati. L’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell’interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 3, comma 1, del D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) Comma sostituito dall’articolo 21, comma 2, della legge 1° marzo 2002, n. 39.
Articolo 5
Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Articolo 6
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i princìpi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (1).
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge (2).
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, del D.lgs 19 marzo 1996, n. 242.
(2) Comma sostituito dall’articolo 4, comma 2, del D.lgs 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 7
Contratto di appalto o contratto d’opera.
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unita` produttiva della stessa, nonchè nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima (1):
a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (2).
3-bis. L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (3).
(1) Alinea sostituito dall’articolo 1, comma 910, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(2) Comma sostituito dall’articolo 5 del D.lgs 19 marzo 1996, n. 242.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 910, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
CAPO II
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Articolo 8
Servizio di prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto previsto dall’art. 10, il datore di lavoro organizza all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all’azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (1) .
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione o protezione (2).
5. L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private (3).
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all’azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (4).
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell’azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis (5).
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all’azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 23 giugno 2003, n. 195.
(2) Comma sostituito dall’articolo 6, comma 1, del D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(3) Comma sostituito dall’articolo 6, comma 2, del D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(4) Comma sostituito dall’articolo 6, comma 3, del D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e successivamente modificato dall’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
(5) Comma modificato dall’articolo 1, comma 3, del D.lgs. 23 giugno 2003, n. 195.
Articolo 8 Bis
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni (1)
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di “Ingegneria della sicurezza e protezione” o di “Scienze della sicurezza e protezione” o di “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
7. È fatto salvo l’articolo 10.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall’espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195.
Articolo 9
Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all’art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Articolo 10
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell’allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all’art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all’art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 (1);
c) una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l’attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
(1) Lettera così sostituita dall’articolo 7, comma 1, del D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 11
Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indìce almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui all’art. 4, commi 2 e 3;
b) l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
CAPO III
PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
Articolo 12
Disposizioni generali.
1. Ai fini degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all’art. 4, comma 5, lettera a) (1);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
(1) Lettera sostituita dall’articolo 7, comma 2, del D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 13
Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all’art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione (1).
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
(1) Per l’attuazione del presente comma vedi D.M. 10 marzo 1998.
Articolo 14
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Articolo 15
Pronto soccorso.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità (1).
4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.
(1) Per l’attuazione del presente comma vedi D.M. 15 luglio 2003, n. 388.
CAPO IV
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 16
Contenuto della sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Articolo 17
Il medico competente.
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all’art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all’art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno e partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all’art. 15;
m) collabora all’attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 16, comma 2 esprima un giudizio sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore (1).
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 8 del D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
CAPO V
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Articolo 18
Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all’art. 22, comma 7.
Articolo 19
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 22;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 11;
m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, al documento di cui all’art. 4 , commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all’art. 4, comma 5, lettera o).
Articolo 20
Organismi paritetici.
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell’art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
CAPO VI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Articolo 21
Informazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all’art. 1, comma 3.
Articolo 22
Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (1).
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell’assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono essere adeguatamente formati (2).
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’art. 20, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all’art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
(1) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 1, del D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 2, del D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
CAPO VII
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 23
Vigilanza (1).
1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall’unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all’ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall’ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’unità sanitaria locale competente per territorio (2).
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 10, comma 1, del D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) Per l’attuazione del presente comma vedi D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412.
Articolo 24
Informazione, consulenza, assistenza.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell’interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l’Istituto italiano di medicina sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro (1).
2. L’attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.
(1) Comma sostituito dall’articolo 11, comma 1, del D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 25
Coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione (1).
(1) Comma così modificato dall’articolo 12, comma 1, del D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 26
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro.
1. L’art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente: “Art. 393 ( Costituzione della commissione ). — 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
a ) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b ) il direttore e tre funzionari dell’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
c ) un funzionario dell’Istituto superiore di sanità;
d ) un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: sanità; industria, commercio ed artigianato; interno; funzione pubblica; trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente;
e ) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
f ) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
g ) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h ) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i ) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d’azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2 . Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.
3. All’inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell’università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.”.
2. L’art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente: “Art. 394 ( Compiti della commissione ). — 1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:
a ) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
b ) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonchè per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
c ) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d ) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e ) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;
f ) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall’art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g ) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall’art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h ) esprimere parere sul riconoscimento di conformità alle prescrizioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori di norme tecniche;
i ) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell’esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell’art. 43, comma 1, lettera
g ), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui all’art. 402;
l ) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a ), è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
3. La commissione, per l’espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.”.
3. L’art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, è soppresso.
Articolo 27
Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all’individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNICEM.
Articolo 28
Adeguamenti al progresso tecnico.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza (1);
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell’ordinamento nazionale;
c) si provvede all’adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
(1) Lettera sostituita dall’articolo 14, comma 1, del D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
CAPO VIII
STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Articolo 29
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
1. L’INAIL e l’ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
2. L’ISPESL e l’INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l’attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
Articolo 30
Definizioni.
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili (1);
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall’area edificata dell’azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell’allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L’obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
(1) Vedi il D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494.
Articolo 31
Requisiti di sicurezza e di salute (1).
1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell’atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall’organo di vigilanza competente per territorio.
(1) Articolo così sostituito dall’articolo 15, comma 1, del D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 32
Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Articolo 33
Adeguamenti di norme.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. (Omissis) (5).
6. (Omissis) (6).
7. (Omissis) (7).
8. (Omissis) (8).
9. (Omissis) (9).
10. (Omissis) (10).
11. (Omissis) (11).
12. (Omissis) (12).
13. (Omissis) (13).
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(1) Sostituisce l’articolo 13, d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547.
(2) Sostituisce l’articolo 14, d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547.
(3) Sostituisce l’articolo 8, d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547.
(4) Sostituisce l’intestazione del titolo II, d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303.
(5) Modifica il comma 1 dell’articolo 6, d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303.
(6) Sostituisce l’articolo 9, d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303.
(7) Sostituisce l’articolo 11, d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303.
(8) Sostituisce l’articolo 10, d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303.
(9) Sostituisce l’articolo 7, d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303.
(10) Sostituisce l’articolo 14, d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303.
(11) Sostituisce l’articolo 40, d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303.
(12) Sostituisce gli articoli 37e 39, d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303.
(13) Sostituisce l’articolo 11, d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547.
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Articolo 34
Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile (1).
(1) Lettera aggiunta dall’articolo 4, comma 1, del D.lgs. 8 luglio 2003, n. 235, con la decorrenza indicata dall’articolo 7 del medesimo decreto.
Articolo 35
Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l’uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter (1).
3. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all’uso progettato dell’attrezzatura (2).
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all’art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso;
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro (3).
4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell’uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell’attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (4).
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell’uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell’imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all’utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l’uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d’uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell’alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l’accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l’utilizzazione all’aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro (4).
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all’allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate “verifiche”, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento (4).
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell’autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall’ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell’attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l’esecuzione dell’ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate (4).
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all’uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
(1) Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, del D.lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
(2) Lettera aggiunta dall’articolo 2, comma 2, del D.lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
(3) Lettera aggiunta dall’articolo 2, comma 3, del D.lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 4, del D.lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
Articolo 36
Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l’attrezzatura è stata costruita e messa in servizio (1).
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 2 (2).
4. Nell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell’attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un’attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.”.
5. Nell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore.”.
6. Nell’art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere l’aggiornamento di questo libretto.”.
7. Nell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Un’attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli. Un’attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.”.
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all’allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l’attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente (3).
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente (4).
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto (4).
8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell’allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo (5).
8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente (6).
8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all’ articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento (6).
(1) Comma sostituito dall’articolo 3, comma 1, del D.lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
(2) Comma modificato dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 3, del D.lgs. 4 agosto 1999, n. 359. Il termine previsto dal presente comma è differito al 5 dicembre 2002 limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell’allegato XV, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 3, del D.lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 29, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Vedi l’articolo 29, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 29 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Articolo 36 Bis
Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota (1).
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, con la decorrenza indicata dall’articolo 7 del medesimo decreto.
Articolo 36 Ter
Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego delle scale a pioli (1).
1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, con la decorrenza indicata dall’articolo 7 del medesimo decreto.
Articolo 36 Quater
Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi (1).
1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di cui al comma 1, se provvede all’assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 .
3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 , e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi (2).
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, con la decorrenza indicata dall’articolo 7 del medesimo decreto.
(2) Per l’attuazione del presente comma vedi Provvedimento 26 gennaio 2006.
Articolo 36 Quinquies
Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (1).
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). È ammesso l’uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l’uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all’ articolo 36-bis , commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi (2).
5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno 2 anni attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, con la decorrenza indicata dall’articolo 7 del medesimo decreto.
(2) Per l’attuazione del presente comma vedi Provvedimento 26 gennaio 2006.
Articolo 37
Informazione.
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d’uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature (1).
2. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
(1) Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
Articolo 38
Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull’uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
Articolo 39
Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all’informazione, alla formazione ed all’addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO IV
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Articolo 40
Definizioni.
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Articolo 41
Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Articolo 42
Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Articolo 43
Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d’uso di cui all’art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione (1).
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso di cui all’art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall’art. 42 e dal decreto di cui all’art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
(1) Lettera così modificata dall’articolo 18, comma 1, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 44
Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Articolo 45
Criteri per l’individuazione e l’uso.
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI (1) ;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.
(1) Per la determinazione dei criteri vedi D.M. del 2 maggio 2001..
Articolo 46
Norma transitoria.
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all’autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.
TITOLO V
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Articolo 47
Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare.
Articolo 48
Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all’allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all’allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l’altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.
Articolo 49
Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all’allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
TITOLO V-bis
Titolo V-bis (1)
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI
(1) Titolo inserito dall’
Articolo 49 Bis
Art. 49-bis. (1)
Campo di applicazione
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito.
(1) Titolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza indicata nell’articolo 7 dello stesso decreto.
(1) Titolo inserito dall’CAPO I
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 49 Ter
Art. 49-ter. (1)
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
(1) Titolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza indicata nell’articolo 7 dello stesso decreto.
Articolo 49 Quater
Art. 49-quater. (1)
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro) Pa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.(1) Titolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza indicata nell’articolo 7 dello stesso decreto.
Articolo 49 Quinquies
Valutazione del rischio
Art. 49-quinquies. (1)
1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 49-quater;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell’esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell’apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.
4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica si considerano adeguati ai sensi del comma 3.
5. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica.
6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 49-sexies , articoli 49-septies , articoli 49-octies e articoli 49-nonies ed è documentata in conformità all’articolo 4, comma 2.
7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.
(1) Titolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza indicata nell’articolo 7 dello stesso decreto.
(1) Titolo inserito dall’CAPO II
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 49 Sexies
Misure di prevenzione e protezione
Art. 49-sexies. (1)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.(1) Titolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza indicata nell’articolo 7 dello stesso decreto.
Articolo 49 Septies
Uso dei dispositivi di protezione individuali
Art. 49-septies. (1)
1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’ articoli 49-sexies , fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell’udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.
(1) Titolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza indicata nell’articolo 7 dello stesso decreto.
Articolo 49 Octies
Misure per la limitazione dell’esposizione
Art. 49-octies. (1)
1. Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure prese in applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.(1) Titolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza indicata nell’articolo 7 dello stesso decreto.
Articolo 49 Nonies
Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 49-nonies. (1)
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, con particolare riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all’ articoli 49-quater ;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell’ articoli 49-quinques insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
f) all’utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all’obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore.
(1) Titolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza indicata nell’articolo 7 dello stesso decreto.
Articolo 49 Decies
Sorveglianza sanitaria
Art. 49-decies. (1)
1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l’opportunità.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l’esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 49-quinquies;
b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49-septies;
c) tiene conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione analoga.
(1) Titolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza indicata nell’articolo 7 dello stesso decreto.
Articolo 49 Undecies
Deroghe
Art. 49-undecies. (1)
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione della deroga stessa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell’Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
(1) Titolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza indicata nell’articolo 7 dello stesso decreto.
Articolo 49 Duodecies
Linee guida
Art. 49-duodecies. (1)
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, elaborano le linee guida per l’applicazione del presente capo nei settori della musica e delle attività ricreative.».
(1) Titolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza indicata nell’articolo 7 dello stesso decreto.
Articolo 50
Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti (1):
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati “portatili” ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
(1) Comma così modificato dall’articolo 19, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
TITOLO VI
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Articolo 51
Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 54(1).
(1) Lettera prima modificata dall’articolo 19, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, e, successivamente, sostituita dall’articolo 21, comma 1, l. 29 dicembre 2000, n. 422.
Articolo 52
Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Articolo 53
Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l’uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.
Articolo 54
Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.
Articolo 55
Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l’esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici (1).
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’articolo 16 (2).
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2 (2).
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi (2).
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l’esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità (2).
5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione (3)
(1) Comma così modificato dall’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) I commi 3, 3-bis, 3-ter e 4 così sostituiscono gli originari commi 3 e 4, per effetto dell’articolo 21, comma 1, legge 29 dicembre 2000, n. 422.
(3) Comma così sostituito dall’articolo 7, comma 1, legge 3 febbraio 2003, n. 14.
Articolo 56
Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’art. 52;
b) le modalità di svolgimento dell’attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d’uso dei videoterminali (1).
(1) Per l’attuazione del presente comma vedi il D.M. 2 ottobre 2000.
Articolo 57
Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell’organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.
Articolo 58
Adeguamento alle norme (1).
1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all’articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all’allegato VII.
(1) Articolo così modificato dall’articolo 19, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n, 242 e, successivamente, sostituito dall’articolo 21, comma 1, legge 29 dicembre 2000, n. 422.
Articolo 59
Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all’allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.
Articolo 59 Bis
Campo di applicazione (1)
Art. 59-bis.
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 , le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, gli articoli 4 e 6 del medesimo D.Lgs. 257/2006.
TITOLO VI-bis
Titolo VI-bis
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE AD AMIANTO (1)
(1) Titolo inserito dall’
Articolo 59 Ter
Definizioni (1)
Art. 59-ter.
1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
a) l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, gli articoli 4 e 6 del medesimo D.Lgs. 257/2006.
Articolo 59 Quater
Individuazione della presenza di amianto (1)
Art. 59-quater.
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.
2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, gli articoli 4 e 6 del medesimo D.Lgs. 257/2006.
Articolo 59 Quinquies
Valutazione del rischio (1)
Art. 59-quinquies.
1. Nella valutazione di cui all’articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 59-sexies, 59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies, comma 2, nelle seguenti attività:
a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, gli articoli 4 e 6 del medesimo D.Lgs. 257/2006.
(1) Titolo inserito dall’CAPO I
Capo I
Disposizioni generali (1)
(1) Capo inserito dall’
Articolo 59 Sexies
Notifica (1)
Art. 59-sexies.
1. Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 59-bis, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, gli articoli 4 e 6 del medesimo D.Lgs. 257/2006.
Articolo 59 Septies
Misure di prevenzione e protezione (1)
Art. 59-septies.
1. In tutte le attività di cui all’articolo 59-bis, l’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 59-decies, in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria;
c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
d) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto.
Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, gli articoli 4 e 6 del medesimo D.Lgs. 257/2006.
Articolo 59 Octies
Misure igieniche (1)
Art. 59-octies.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59-quinquies, comma 2, per tutte le attività di cui all’articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, gli articoli 4 e 6 del medesimo D.Lgs. 257/2006.
Articolo 59 Nonies
Controllo dell’esposizione (1)
Art. 59-nonies.
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all’articolo 59-decies e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell’esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito del servizio di cui all’articolo 8. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996 , pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall’OMS (Organizzazione mondiale della sanita) nel 1997 qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, gli articoli 4 e 6 del medesimo D.Lgs. 257/2006.
Articolo 59 Decies
Valore limite (1)
Art. 59-decies.
1. Il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 ibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. l lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
3. Per verificare l’efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria.
4. In ogni caso, se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie; tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente necessario.
5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, gli articoli 4 e 6 del medesimo D.Lgs. 257/2006.
(1) Titolo inserito dall’CAPO II
Capo II
Obblighi del datore di lavoro (1)
(1) Capo inserito dall’
Articolo 59 Undecies
Operazioni lavorative particolari (1)
Art. 59-undecies.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che l’esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all’articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti:
a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l’uso durante tali lavori;
b) provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all’articolo 18 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, gli articoli 4 e 6 del medesimo D.Lgs. 257/2006.
Articolo 59 Duodecies
Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto (1)
Art. 59-duodecies.
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’ articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 .
2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 59-decies, delle misure di cui all’articolo 59-undecies, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.
6. L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 59-sexies.
7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, gli articoli 4 e 6 del medesimo D.Lgs. 257/2006.
Articolo 59 Ter decies
Informazione dei lavoratori (1)
Art. 59-terdecies.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l’esposizione;
e) l’esistenza del valore limite di cui all’articolo 59-decies e la necessità del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell’aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall’articolo 59-decies, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d’urgenza, li informa delle misure adottate.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, gli articoli 4 e 6 del medesimo D.Lgs. 257/2006.
Articolo 59 Quater decies
Formazione dei lavoratori (1)
Art. 59-quaterdecies.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l’eliminazione dei rifiuti;
i) la necessità della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’ articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257 .
(1) Articolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, gli articoli 4 e 6 del medesimo D.Lgs. 257/2006.
Articolo 59 Quinquiesdecies
Sorveglianza sanitaria (1)
Art. 59-quinquiesdecies.
1. Fermo restando l’articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;
c) all’atto della cessazione dell’attività comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;
d) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell’esposizione all’amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, gli articoli 4 e 6 del medesimo D.Lgs. 257/2006.
Articolo 59 Sedecies
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio (1)
Art. 59-sexiesdecies.
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 59-quinquiesdecies, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera d). Il datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico competente i valori di esposizione individuali, al fine del loro inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui all’articolo 70, comma 1.
3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ISPESL copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro, trasmette all’ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2.
5. L’ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, gli articoli 4 e 6 del medesimo D.Lgs. 257/2006.
Articolo 59 Septies decies
Mesoteliomi (1)
Art. 59-septiesdecies.
1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 71, con la costituzione di un apposito registro nazionale presso l’ISPESL.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, gli articoli 4 e 6 del medesimo D.Lgs. 257/2006.
Articolo 60
Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa (1).
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III (2).
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
(1) Comma così modificato dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(2) Comma così sostituito dall’articolo 2, comma 1, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66.
Articolo 61
Definizioni.
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato VIII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato VIII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell’allegato VIII-bis (1).
(1) Articolo così modificato dall’articolo 20, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e, successivamente, sostituito dall’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Articolo 62
Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori (1).
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile (1).
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato VIII-bis (2).
(1) Comma così modificato dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(2) Comma così modificato dall’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Articolo 63
Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all’art. 4, comma 2 (1).
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo (2).
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all’art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all’allegato VIII, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni (3);
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti (3);
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (3);
d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti (3).
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l’obbligo di cui all’art. 9, comma 3.
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall’articolo 20, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, e, successivamente, dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 .
(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 3, e dall’articolo 5, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(3) Lettera così modificata dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Articolo 64
Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette (1);
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali “vietato fumare”, ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare (1);
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell’art. 4, comma 5, lettera n). L’ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale (1);
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (1);
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza (1);
h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile (1);
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati (1).
(1) Lettera così modificata dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Articolo 65
Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all’articolo 64, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici (1).
(1) Comma così sostituito dall’articolo 6, comma 6, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206.
Articolo 66
Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare (1);
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L’informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dellalegge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni (2).
(1) Lettera così modificata dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(2) Comma così modificato dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Articolo 67
Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all’organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
Articolo 68
Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l’adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.
Articolo 69
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all’art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell’informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all’art. 63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria per verificare l’efficacia delle misure adottate (1).
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
(1) Comma così sostituito dall’articolo 20, comma 3, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
TITOLO VII
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI (1) (1) Rubrica così sostituita dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 70
Registro di esposizione e cartelle sanitarie (1).
1. I lavoratori di cui all’articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l’azienda o l’unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro – ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all’organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.
(1) Articolo così sostituito dall’articolo 20, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, e , successivamente, dall’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Articolo 71
Registrazione dei tumori.
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all’ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l’anamnesi lavorativa.
2. L’ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell’ambito delle rispettive attività istituzionali dall’Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS, dall’Istituto nazionale di statistica – ISTAT, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L’ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale (1).
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l’acquisizione, l’elaborazione e l’archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.
(1) Comma così sostituito dall’articolo 7, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 72
Adeguamenti normativi (1).
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l’elenco delle sostanze in funzione dell’individuazione effettuata ai sensi del comma 1.
(1) Articolo così sostituito dall’articolo 8, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Articolo 72 Bis
Campo di applicazione (1).
Art. 72-bis.
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.
3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.
4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall’articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 Ter
Definizioni (1).
Art. 72-ter.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato VIII-ter;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato VIII-quater;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 Quater
Valutazione dei rischi (1).
Art. 72-quater.
1. Nella valutazione di cui all’art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 72-quinquies e, ove applicabile, dell’articolo 72-sexies. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi é tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2, comma 1, d.lg. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 Quinquies
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi (1).
Art. 72-quinquies.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2, comma 1, d.lg. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 Sexies
(Misure specifiche di protezione e di prevenzione (1).
Art. 72-sexies.
1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 72-bis, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure nell’indicato ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e 72-undecies.
2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco non esaustivo nell’allegato VIII-sexies o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.
3. Se è stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell’evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l’adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 72-quater. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione all’organo di vigilanza.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 Septies
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (1).
Art. 72-septies.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
CAPO III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 72 Octies
(Informazione e formazione per i lavoratori (1).
Art. 72-octies.
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 72-quater. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 Nonies
Divieti (1).
Art. 72-novies.
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all’allegato VIII-quinquies.
2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 Decies
Sorveglianza sanitaria (1).
Art. 72-decies.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 72-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
6. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 72-quater;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.
8. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 Undecies
Cartelle sanitarie e di rischio (1).
Art. 72-undecies.
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l’azienda, o l’unità produttiva, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all’ISPESL.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
TITOLO VII-bis
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI (1) (1) Titolo inserito dall’
Articolo 72 Duodecies
Consultazione e partecipazione dei lavorator (1i).
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 Ter decies
Adeguamenti normativi (1).
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è istituito senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell’Istituto superiore di sanità, dell’ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su proposta dell’Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le attività produttive, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies e sexies in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio moderato di cui all’articolo 72-quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l’individuazione del rischio moderato di cui all’articolo 72-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 73
Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è soppresso (1).
(1) Comma così sostituito dall’articolo 21, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 74
Definizioni.
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Articolo 75
Classificazione degli agenti biologici.
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L’allegato XI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.
Articolo 76
Comunicazione.
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori:
a) il nome e l’indirizzo dell’azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all’art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all’esercizio di attività che comporta l’utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all’art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Articolo 77
Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all’art. 76, comma 1;
b) l’elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere dell’Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L’accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l’autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica all’organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell’utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l’utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Articolo 78
Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’art. 75, commi 1 e 2;
b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i princìpi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative (1).
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all’art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottati, nonché le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell’effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
(1) Comma così sostituito dall’articolo 21, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 79
Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’art. 78evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l’esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell’allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno del luogo di lavoro.
Articolo 80
Misure igieniche.
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all’art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici (1).
(1) Comma così sostituito dall’articolo 6, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206.
Articolo 81
Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell’organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l’operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell’allegato XII.
Articolo 82
Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all’allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l’uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l’agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l’agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l’agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l’uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l’uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l’Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.
Articolo 83
Misure specifiche per i processi industriali.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’allegato XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell’allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all’art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
TITOLO VIII
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
CAPO I
Articolo 84
Misure di emergenza.
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici.
Articolo 85
Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all’art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L’informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.
Articolo 86
Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro (1).
2-ter. A seguito dell’informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all’art. 78 (1).
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 21, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 87
Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’Istituto superiore di sanità, all’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all’organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute (1);
b) comunica all’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio (1);
c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna all’Istituto superiore di sanità e all’organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio (1);
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio (2);
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1 (2).
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni (3).
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente (4).
7. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.
(1) Lettera così sostituita dall’articolo 21, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) Lettera così modificata dall’articolo 21, comma 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(3) Comma modificato dall’articolo 21, comma 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(4) Comma così sostituito dall’articolo 21, comma 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 88
Registro dei casi di malattia e di decesso.
1. Presso l’ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all’esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all’ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni sull’utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 88 Bis
Campo di applicazione (1)
Art. 88-bis.
1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all’ articolo 88-ter .
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell’ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
b) all’uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 ;
c) alla produzione, alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 ;
e) all’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 Ter
Definizioni (1)
Art. 88-ter.
1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 Quater
Prevenzione e protezione contro le esplosioni (1)
Art. 88-quater.
1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all’ articolo 3 , il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
a) evitare l’accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 Quinquies
Valutazione dei rischi di esplosione (1)
Art. 88-quinquies.
1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’ articolo 4 , il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 Sexies
Obblighi generali (1)
Art. 88-sexies.
1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all’ articolo 88-quater , il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 Septies
Coordinamento (1)
Art. 88-septies.
1. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2. Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall’ articolo 7 , il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l’attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all’ articolo 88-novies , l’obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 Octies
Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive (1)
Art. 88-octies.
1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell’allegato XV-bis, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all’allegato XV-ter.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell’allegato XV-quater.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 Nonies
Documento sulla protezione contro le esplosioni (1)
Art. 88-novies.
1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’ articolo 88-quinquiesil datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato XV-bis;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato XV-ter;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’ articolo 4 .
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
CAPO III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 88 Decies
Termini per l’adeguamento (1)
Art. 88-decies.
1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all’allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato XV-ter, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al presente titolo.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 Undecies
Verifiche (1)
Art. 88-undecies.
1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’allegato XV-bis siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 .
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 89
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti (1).
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.549 a euro 4.131 per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 49-quinquies, commi 1 e 6; 59-quinquies, commi 1 e 3;63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter (2).
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.549 a euro 4.131 per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis , commi 5, 6; 36-ter ; 36-quater , commi 5 e 6; 36-quinquies , comma 2, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo;52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4;56, comma 2;58; 59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3;64;65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83;85, comma 2;86, commi 1 e 2, 88-quater , comma 2; 88-sexies ; 88-septies , comma 2; 88-octies , commi 1 e 2; 88-undecies (3);
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 516 a euro 2.582 per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 59-quater, comma 1; 59-octies;72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2. (4)
b-bis) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies , comma 1 (5).
b-ter) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7 (6) (7).
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 3.098 per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4;70, commi 3, 4, 5, 6 e 8;87, commi 3 e 4 (8) .
(1) Articolo sostituito dall’articolo 22, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) Comma modificato dall’articolo 3 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza indicata nell’articolo 7 dello stesso decreto, e dall’articolo 3 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
(3) Lettera modificata dall’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359, dall’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 , dall’articolo 3, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 233, dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, con la decorrenza indicata dall’articolo 7 del medesimo decreto, ed infine dall’articolo 3 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
(4) Lettera modificata dall’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 e dall’articolo 3 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
(5) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, con la decorrenza indicata dall’articolo 7 del medesimo decreto.
(6) Lettera aggiunta dall’articolo 3 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
(7 ) Comma modificato dall’articolo 3 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza indicata nell’ articolo 7 dello stesso decreto.
(8) Comma modificato dall’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 e dall’articolo 3 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
TITOLO VIII bis
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (1)
(1) Titolo aggiunto dall’
Articolo 90
Contravvenzioni commesse dai preposti (1).
1. I preposti sono puniti:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 41;43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1;81 1, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2 (2);
b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da euro 154 a euro 516 per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-sexies, comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4 (3).
(1) Articolo così sostituito dall’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) Lettera modificata dall’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 e successivamente dall’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(3) Lettera modificata dall’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(1) Titolo aggiunto dall’CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI (1)
(1) Capo aggiunto dall’
Articolo 91
Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori (1).
1. La violazione dell’art. 6, comma 2, è punita con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 7.746 a euro 30.987.
2. La violazione dell’art. 6, commi 1 e 3, è punita con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da euro 309 a euro 1.032.
(1) Rubrica così sostituita dall’articolo 24, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 92
Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 516 a euro 3.098 per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 72-undecies; 69, comma 4; 86, comma 2-bis; (1)
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da euro 258 a euro 1.549 per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3, e 70, comma 2 (2).
(1) Lettera prima modificata dall’articolo 24, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 , e, successivamente, dall’articolo 3, comma 5, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(2) Lettera prima modificata dall’articolo 24, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 , e, successivamente, dall’articolo 11, comma 2, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 66.
Articolo 93
Contravvenzioni commesse dai lavoratori (1).
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da euro 206 a euro 619 per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3 (2);
b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da euro 103 a euro 309 per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.
(1) Articolo così modificato dall’articolo 27, comma 13, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
(2) Lettera così modificata dall’articolo 24, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(1) Titolo aggiunto dall’CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (1)
(1) Capo aggiunto dall’
Articolo 94
Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agliarticoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 154.
Articolo 95
Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell’art. 10, ferma restando l’osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
Articolo 96
Decorrenza degli obblighi di cui all’art. 4
1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui all’art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 96 Bis
Attuazione degli obblighi (1).
1. Il datore di lavoro che intraprende un’attività lavorativa di cui all’art. 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all’art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall’effettivo inizio dell’attività.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 25, comma 1, D.L.gs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 97
Obblighi d’informazione.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull’attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull’attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.
Articolo 98
Norma finale.
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
Allegato 1
All. 1.
ALLEGATO I (1)
CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10)
1. Aziende artigiane e industriali [1]……fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche ……….fino a 10 addetti [2]
3. Aziende della pesca …………………fino a 20 addetti
4. Altre aziende …………………….. fino a 200 addetti
—————————————–
[1] Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
[2] Addetti assunti a tempo indeterminato.
(1) Allegato modificato dall’articolo 26, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
Allegato 2
All. 2.
ALLEGATO II
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO
1. Rilevazione e lotta antincendio.
A seconda delle dimensioni e dell’uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonchè del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l’incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.
2. Locali adibiti al pronto soccorso.
Qualora l’importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.
Allegato 3
ALLEGATO III
SCHEMA INDICATIVO PER L’INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL’IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(Si omette l’immagine).
TITOLO IX
SANZIONI
Allegato 4
ALLEGATO IV (1)
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Dispositivi di protezione della testa.
– Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie);
– Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera);
– Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).
Dispositivi di protezione dell’udito.
– Palline e tappi per le orecchie;
– Caschi (comprendenti l’apparato auricolare);
– Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l’industria;
– Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
– Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso.
– Occhiali a stanghette;
– Occhiali a maschera;
– Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;
– Schermi facciali;
– Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
– Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;
– Apparecchi isolanti a presa d’aria;
– Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;
– Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;
– Scafandri per sommozzatori.
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia.
– Guanti:
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);
contro le aggressioni chimiche;
per elettricisti e antitermici;
– Guanti a sacco;
– Ditali;
– Manicotti;
– Fasce di protezione dei polsi;
– Guanti a mezze dita;
– Manopole.
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe.
– Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
– Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
– Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
– Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
– Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
– Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
– Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
– Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
– Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
– Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
– Zoccoli;
– Ginocchiere;
– Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;
– Ghette;
– Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
– Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
Dispositivi di protezione della pelle .
– Creme protettive/pomate.
Dispositivi di protezione del tronco e dell’addome .
– Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
– Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;
– Giubbotti termici;
– Giubbotti di salvataggio;
– Grembiuli di protezione contro i raggi x;
– Cintura di sicurezza del tronco.
Dispositivi dell’intero corpo .
– Attrezzature di protezione contro le cadute;
– Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
– Attrezzature con freno “ad assorbimento di energia cinetica” (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
– Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
Indumenti di protezione .
– Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute);
– Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);
– Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
– Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;
– Indumenti di protezione contro il calore;
– Indumenti di protezione contro il freddo;
– Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
– Indumenti antipolvere;
– Indumenti antigas;
– Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
– Coperture di protezione.
(1) Allegato modificato dall’articolo 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Allegato 5
ALLEGATO V (1)
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUO RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1. Protezione del capo (protezione del cranio).
Elmetti di protezione.
– Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;
– Lavori su ponti d’acciaio, su opere edili in strutture d’acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;
– Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
– Lavori in terra e in roccia;
– Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile;
– Uso di estrattori di bulloni;
– Brillatura mine;
– Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;
– Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonchè, in fonderie;
– Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;
– Costruzioni navali;
– Smistamento ferroviario;
– Macelli.
2. Protezione del piede.
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
– Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
– Lavori su impalcature;
– Demolizioni di rustici;
– Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature;
– Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
– Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile.
– Lavori su ponti d’acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici;
– Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonchè montaggio di costruzioni metalliche;
– Lavori di trasformazione e di manutenzione;
– Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;
– Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica;
– Lavorazione e finitura di pietre;
– Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonchè lavorazione e finitura;
– Manipolazione di stampi nell’industria della ceramica;
– Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell’industria della ceramica;
– Lavori nell’industria della ceramica pesante e nell’industria dei materiali da costruzione;
– Movimentazione e stoccaggio;
– Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve;
– Costruzioni navali;
– Smistamento ferroviario.
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile.
– Lavori sui tetti.
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
– Attività su e con masse molto fredde o ardenti.
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido.
– In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.
3. Protezione degli occhi o del volto.
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione.
– Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
– Lavori di mortasatura e di scalpellatura;
– Lavorazione e finitura di pietre;
– Uso di estrattori di bulloni;
– Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono trucioli corti;
– Fucinatura a stampo;
– Rimozione e frantumazione di schegge;
– Operazioni di sabbiatura;
– Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
– Impiego di pompe a getto liquido;
– Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse;
– Lavori che comportano esposizione al calore radiante;
– Impiego di laser.
4. Protezione delle vie respiratorie.
Autorespiratori.
– Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno.
– Lavoro nella zona di caricamento dell’altoforno;
– Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno;
– Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti;
– Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri;
– Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;
– Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell’ambito della rete fognaria;
– Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.
5. Protezione dell’udito.
Otoprotettori.
– Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
– Lavori che implicano l’uso di utensili pneumatici;
– Attività del personale a terra negli aeroporti;
– Battitura di pali e costipazione del terreno;
– Lavori nel legname e nei tessili.
6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani.
Indumenti protettivi.
– Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
– Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un’esposizione al calore;
– Lavorazione di vetri piani;
– Lavori di sabbiatura;
– Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili.
– Lavori in saldatura in ambienti ristretti.
Grembiuli imperforabili.
– Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli;
– Lavori che comportano l’uso dei coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio.
– Saldatura;
– Fucinatura;
– Fonditura.
Bracciali.
– Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
Guanti.
– Saldatura;
– Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine;
– Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.
Guanti a maglia metallica.
– Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli;
– Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione;
– Sostituzione di coltelli nelle taglierine.
7. Indumenti di protezione contro le intemperie.
– Lavori edili all’aperto con clima piovoso e freddo.
8. Indumenti fosforescenti.
– Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.
9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza).
– Lavori su impalcature;
– Montagio di elementi prefabbricati;
– Lavori su piloni.
10. Attacco di sicurezza con corda.
– Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;
– Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori;
– Posti di lavoro sopralevati su torri di trivellazione;
– Lavori in pozzi e in fogne.
11. Protezione dell’epidermide.
– Manipolazione di emulsioni;
– Concia di pellami.
(1) Allegato modificato dall’articolo 28, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Allegato 6
ALLEGATO VI
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l’altro dorso-lombare nei casi seguenti:
– il carico è troppo pesante (kg 30);
– è ingombrante o difficile da afferrare;
– è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
– è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
– può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l’altro dorso-lombare nei seguenti casi:
– è eccessivo;
– può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
– può comportare un movimento brusco del carico;
– è compiuto con il corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro.
Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l’altro dorso-lombare nei seguenti casi:
– lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta;
– il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
– il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione;
– il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
– il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
– la temperatura, l’umidità o la circolazione dell’aria sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all’attività.
L’attività può comportare un rischio tra l’altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:
– sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
– periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
– distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
– un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
– Fattori individuali di rischio
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
– inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
– indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
– insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
Allegato 7
ALLEGATO VII (1)
PRESCRIZIONI MINIME
Osservazione preliminare.
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.
1. Attrezzature.
a) Osservazione generale.
L’utilizzazione in sè dell’attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
b) Schermo.
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.
L’immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d’instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell’utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi che possano causare molestia all’utilizzatore.
c) Tastiera.
La tastiera dev’essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l’affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla stastiera dev’essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell’utilizzatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l’uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro.
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.
È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.
e) Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro dev’essere stabile, permettere all’utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.
2. Ambiente.
a ) Spazio.
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.
b ) Illuminazione.
L’illuminazione generale ovvero l’illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un’illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro delle esigenze visive dell’utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l’arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.
c ) Riflessi e abbagliamenti.
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
d ) Rumore.
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l’attenzione e la comunicazione verbale.
e ) Calore.
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.
f ) Radiazioni.
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
g ) Umidità.
Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un’umidità soddisfacente.
3. Interfaccia elaboratore/uomo .
All’atto dell’elaborazione, della scelta, dell’acquisto del software, o allorchè questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l’utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a ) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b ) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell’utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all’insaputa dei lavoratori;
c ) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
d ) i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
e ) i princìpi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo.
(1) Allegato modificato dall’articolo 29, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Allegato 8
ALLEGATO VIII (1)
(art. 61, comma 1, lettera a), n. 3), e art. 72, comma 2, lettera a)
ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI
1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro [1].
——————–
[1] Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana “Wood Dust and Formaldehyde” pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.
(1) Allegato sostituito dall’articolo 9, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Allegato 8 Bis
ALLEGATO VIII-bis (1)
(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a )
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
——–+———+——-+—————–+————+———–
| | | Valore limite | |
Nome | EINECS | CAS | di esposizione |Osservazioni| Misure
agente | [1] | [2] | professionale | |transitorie
——–+———+——-+———+——-+————+———–
| | |Mg/mc [3]|ppm [4]| |
——–+———+——-+———+——-+————+———–
Benzene |200-753-7|71-43-2|3,25 [5] | 1 [5] | Pelle [6] |Sino al 31
| | | | | |dicembre
| | | | | |2001 il va-
| | | | | |lore limite
| | | | | |è di 3 ppm
| | | | | |(= 9,75 mg/
| | | | | |mc)
Cloruro | 200-831 |75-01-4|7,77 [5] | 3 [5] | — | —
di vini-| | | | | |
le mono-| | | | | |
mero | | | | | |
Polveri | — | — | 5,00 | — | — | —
di legno| | | [5] [7] | | |
—————
[1] EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
[2] CAS: Numero Chemical Abstract Service.
[3] mg/mc = milligrammi per metro cubo d’aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
[4] ppm = parti per milione nell’aria (in volume: ml/mc).
[5] Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
[6] Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.
[7] Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(1) Allegato aggiunto dall’articolo 10, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Allegato 8 Ter
Allegato VIII-ter
(art. 72-ter, comma 1, lettera d)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (1)
(1) Allegato aggiunto dall’articolo 7, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25e, successivamente, sostituito dal D.M. 26 febbraio 2004.
Allegato 8 Quater
ALLEGATO VIII-quater (1)
(art. 72-ter, comma 1, lettera e)
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Piombo e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall’esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3;
nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pb/100 ml di sangue.
(1) Allegato aggiunto dall’articolo 7, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Allegato 8 Quinquies
ALLEGATO VIII-quinquies (1)
(art. 72-novies, comma 1)
DIVIETI
a) Agenti chimici
N. EINECS [1] N. CAS [2] Nome dell’agente Limite di concen-
trazione per
l’esenzione
– – – –
202-080-4 91-59-8 2-naftilammina e 0.1% in peso
suoi sali
202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile 0,1% in peso
e suoi sali
202-199-1 92-87-5 Benzidina e suoi 0,1% in peso
sali
202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenile 0,1% in peso
| Direttore intrdipartimentale
Stato di origine | dell’industria competente
———————————————————————
|Nord-Pas-de-Calais 941, rue
|Charles Bourseul B.P. 838 59508
Belgio |Douai Cedex
———————————————————————
|Fays-de-la-Loire Cap 44 3, rue
Danimarca |Marcel Sembat 44049 Nantes Cedex
———————————————————————
Italia |
———————————————————————
a) Valle d’Aosta, Piemonte, |
Lombardia, Emilia, Trentino-Alto |Rhônes-Alpes 11, rue Curie 69456
Adige, Friuli-Venezia Giulia |Lyon Cedex 3
———————————————————————
|Provence-Côte d’Azur-Corse 37,
|boulevard Périer 13285 Marseille
b) Altre regioni |Cedex 8
———————————————————————
|Lorraine 1, rue Eugène Schneider
Lussemburgo |57045 Metz Cedex
———————————————————————
|Nord-Pas-de-Calais 941, rue
|Charles Bourseul B.P. 838 59508
Paesi Bassi |Douai Cedex
———————————————————————
Repubblica Federale Tedesca |
———————————————————————
a) Rhénanie, Westphalie |Nord-Pas-de-Calais 941, rue
Basse-Saxe Schleswig-Holstein |Charles Bourseul B.P. 838 59508
Hambourg, Brême |Douai Cedex
———————————————————————
b) Bade-Wurtemberg, Bavière, |Alsace 6, rue d’Ingwiller 67082
Hesse, Rhénanie-Palatinat, Berlin |Strasbourg Cedex
———————————————————————
|Lorraine 1, rue Eugène Schneider
c) Sarre |57045 Metz Cedex
———————————————————————
|Ile-de-France 152, rue de Picous
Regno Unito |75570 Paris Cedex 12
———————————————————————
|Ile-de-France 152, rue de Picous
Irlanda |75570 Paris Cedex 12
b) Attività lavorative: Nessuna
————–
[1] EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance
[2] CAS Chemical Abstracts Service
(1) Allegato aggiunto dall’articolo 7, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Allegato 8 Sexies
ALLEGATO VIII-sexties (1)
(articolo 72-sexies, comma 2)
|Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Definizione
|delle frazioni granulometriche per la misurazione
UNI EN 481:1994 |delle particelle aerodisperse.
———————————————————————
|Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Requisiti
|generali per le prestazioni dei procedimenti di
UNI EN 482:1998 |misurazione degli agenti chimici.
———————————————————————
|Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Guida alla
|valutazione dell’esposizione per inalazione a
|composti chimici ai fini del confronto con i valori
UNI EN 689 1997 |limite e strategia di misurazione.
———————————————————————
|Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Campionatori
|diffusivi per la determinazione di gas e vapori.
UNI EN 838 1998 |Requisiti e metodi di prova.
———————————————————————
|Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Tubi di
|assorbimento mediante pompaggio per la
|determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi
UNI EN 1076:1999 |di prova.
———————————————————————
|Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Sistemi di
|misurazione di breve durata con tubo di
UNI EN 1231 1999 |rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
———————————————————————
|Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il
|campionamento personale di agenti chimici.
UNI EN 1232: 1999|Requisiti e metodi di prova.
———————————————————————
UNI EN 1540:2001 |Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Terminologia.
———————————————————————
|Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il
|campionamento di agenti chimici con portate
UNI EN 12919:2001|maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.
(1) Allegato aggiunto dall’articolo 7, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Allegato 9
ALLEGATO IX
ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI
1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell’agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
Allegato 10
ALLEGATO X
SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO
(Si omette l’immagine).
Allegato 11
ALLEGATO XI (1)
ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI
1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani. I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna. Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull’uomo. In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull’effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani. Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all’art. 95.
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell’elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1. Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l’uomo, l’elenco comprendele specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell’uomo. Quando un intero genere è menzionato nell’elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.
4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell’uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell’uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall’aria. Nel caso di particolari attività comportanti l’utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuate e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell’allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell’allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo dei parassita che possono essere infettivi per l’uomo.
8. L’elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l’elenco dei lavoratori che hanno operato attività con rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l’elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell’ultima attività comportante rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile.
BATTERI – e organismi simili
(Si omette l’elenco)
VIRUS
(Si omette l’elenco)
PARASSITI
(Si omette l’elenco)
FUNGHI
(Si omette l’elenco)
(1) Allegato sostituito dall’articolo 1, D.M. 12 novembre 1999.
Allegato 12
ALLEGATO XII
SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO
Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico di cui trattasi.
==================+=================================================
A. | B.
Misure di | Livelli di contenimento
contenimento |
——————+—————-+—————–+————–
| 2 | 3 | 4
——————+—————-+—————–+————–
1. La zona di No Raccomandato Si
lavoro deve
essere separata
da qualsiasi
altra attività
nello stesso
edificio
——————+—————-+—————–+————–
2. L’aria No Si, Si,
immessa nella sull’aria sull’aria
zona di lavoro estratta immessa e
e l’aria su quella
estratta devono estratta
essere filtrate
attraveso un
ultrafiltro
(HEPA) o un
filtro simile
——————+—————-+—————–+————–
3. L’accesso Raccomandato Si Si,
deve essere attraverso
limitato alle una camera
persone di
autorizzate compensazione
——————+—————-+—————–+————–
4. La zona di No Raccomandato Si
lavoro deve
poter essere
chiusa a tenuta
per consentire
la disinfezione
——————+—————-+—————–+————–
5. Specifiche Si Si Si
procedure di
disinfezione
——————+—————-+—————–+————–
6. La zona di No Raccomandato Si
lavoro deve
essere
mantenuta ad
una pressione
negativa
rispetto a
quella
atmosferica
——————+—————-+—————–+————-
7. Controllo Raccomandato Si Si
efficace dei
vettori, ad
esempio,
roditori ed
insetti
——————+—————-+—————–+————–
8. Superfici Si, per il Si, per il Si, per il
idrorepellenti banco di banco di banco di
e di facile lavoro lavoro, lavoro,
pulitura l’arredo e l’arredo,
il i muri, il
pavimento pavimento
e il
soffitto
——————+—————-+—————–+————–
9. Superfici Raccomandato Si Si
resistenti agli
acidi, agli
alcali, ai
solventi, ai
disinfettanti
——————+—————-+—————–+————–
10. Deposito Si Si Si,
sicuro per deposito
agenti sicuro
biologici
——————+—————-+—————–+————–
11. Finestra Raccomandato Raccomandato Si
d’ispezione o
altro
dispositivo che
permetta di
vederne gli
occupanti
——————+—————-+—————–+————–
12. I No Raccomandato Si
laboratori
devono
contenere
l’attrezzatura
a loro
necessaria
——————+—————-+—————–+————–
13. I materiali Ove Si, quando Si
infetti, opportuno l’infezione
compresi gli è
animali, devono veicolata
essere dall’aria
manipolati in
cabine di
sicurezza,
isolatori o
altri adeguati
contenitori
——————+—————-+—————–+————–
14. Raccomandato Si Si, sul
Inceneritori (disponibile) posto
per
l’eliminazione
delle carcasse
di animali
——————+—————-+—————–+————–
15. Mezzi e Si Si Si, con
procedure per sterilizzazione
il trattamento
dei rifiuti
——————+—————-+—————–+————–
16. Trattamento No Facoltativo Si
delle acque
reflue
——————————————————————–
Allegato 13
ALLEGATO XIII
SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.
======================+===========================================
Misure di contenimento| Livelli di contenimento
———————-+———–+—————+—————
| 2 3 4
———————-+———–+—————+—————
1. Gli Si Si Si
organismi vivi
devono essere
manipolati in
un sistema che
separi
fisicamente il
processo
dall’ambiente
———————+————-+————–+—————
2. I gas di ridurre al evitare le evitare le
scarico del minimo le emissioni emissioni
sistema chiuso emissioni
devono essere
trattati in
modo da:
———————+————-+————–+—————
3. Il ridurre al evitare le evitare le
prelievo di minimo le emissioni emissioni
campioni, emissioni
l’aggiunta di
materiali in un
sistema chiuso
e il
trasferimento
di organismi
vivi in un
altro sistema
chiuso devono
essere
effettuati in
modo da:
———————+————-+————–+—————
4. La coltura inattivati inattivati inattivati
deve essere con mezzi con mezzi con mezzi
rimossa dal collaudati chimici o chimici o
sistema chiuso fisici fisici
solo dopo che collaudati collaudati
gli organismi
vivi sono
stati:
———————+————-+————–+—————
5. I ridurre al evitare le evitare le
dispositivi di minimo le emissioni emissioni
chiusura devono emissioni
essere previsti
in modo da:
———————+————-+————–+—————
6. I sistemi Facoltativo Facoltativo Si e
chiusi devono costruita
essere all’uopo
collocati in
una zona
controllata
a) Vanno Facoltativo Si Si
previste
segnalazioni di
pericolo
biologico
b) é Facoltativo Si Si,
ammesso solo il attraverso
personale camere di
addetto condizionament
c) Il Si, tute Si Ricambio
personale deve da lavoro completo
indossare tute
di protezione
d) Occorre Si Si Si
prevedere una
zona di
decontaminazione
e le docce per
il personale
e) Il No Facoltativo Si
personale deve
fare una doccia
prima di uscire
dalla zona
controllata
f) Gli No Facoltativo Si
effluenti dei
lavandini e
delle docce
devono essere
raccolti e
inattivati
prima
dell’emissione
g) La zona Facoltativo Facoltativo Si
controllata
deve essere
adeguatamente
ventilata per
ridurre al
minimo la
contaminazione
atmosferica
h) La No Facoltativo Si
pressione
ambiente nella
zona
controllata
deve essere
mantenuta al di
sotto di quella
atmosferica
i) L’aria in No Facoltativo Si
entrata e in
uscita dalla
zona
controllata
deve essere
filtrata con
ultrafiltri
(HEPA)
j) La zona No Facoltativo Si
controllata
deve essere
concepita in
modo da
impedire
qualsiasi
fuoriuscita dal
sistema chiuso
k) La zona No Facoltativo Si
controllata
deve poter
essere
sigillata in
modo da rendere
possibile le
fumigazioni
l) Inattivati Inattivati Inattivati
Trattamento con mezzi con mezzi con mezzi
degli effluenti collaudati chimici o fisici
prima dello fisici collaudati
smaltimento collaudati
finale
———————+————-+————–+—————
Allegato 14
ALLEGATO XIV (1)
ELENCO DELLE ATTREZZATURE DA SOTTOPORRE A VERIFICA:
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d’acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.
(1) Allegato aggiunto dall’articolo 7, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
Allegato 15
ALLEGATO XV (1)
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE.
0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorchè esiste, per l’attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l’adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d’energia accoppiabili tra un’attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l’attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d’energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate all’attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l’attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d’uso, oppure se l’attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un’eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l’impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l’arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sè o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione sicura.
Se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell’abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.
2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro (2) .
2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall’arresto dell’attrezzatura di lavoro.
2-bis.2 La rimessa in moto di un’attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un’attrezzatura (velocità, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un’azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell’attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
2-bis.3 L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
2-bis.4 Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:
a) devono essere di costruzione robusta;
b) non devono provocare rischi supplementari;
c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
e) non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro.
(1) Allegato aggiunto dall’articolo 7, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359
(2) Paragrafo aggiunto dall’articolo 29, legge 18 aprile 2005, n. 62.
Allegato 15 Bis
«Allegato XV-bis
(art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2, lettera c)
RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE (1)
Osservazione preliminare.
Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degliarticoli 88-quater, 88-quinquies, 88-octiese 88-novies.
1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Un’area in cui può formarsi un’atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.
Un’area in cui non è da prevedere il formarsi di un’atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.
Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un’atmosfera esplosiva a meno che l’esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l’aria, non sono in grado di propagare autonomamente un’esplosione.
2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione.
Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.
Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell’allegato XV-ter, parte A, è determinato da tale classificazione.
Zona 0.
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zona 1.
Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
Zona 2.
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 20.
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria.
Zona 21.
Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
Zona 22.
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Note.
1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un’atmosfera esplosiva.
2. Per “normali attività” si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.
3. Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:
EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas;
EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili».
(1) Allegato aggiunto dall’articolo 5, legge 12 giugno 2003, n. 233.
Allegato 15 Ter
Allegato XV-ter
(art. 88-octies, comma 2, art. 88-novies, comma 2, lettera d), art. 88-decies, commi 1 e 2)
A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE (1) .
Osservazione preliminare.
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
a) alle aree classificate come pericolose in conformità dell’allegato XV-bis, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive;
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.
1. Provvedimenti organizzativi.
1.1. Formazione professionale dei lavoratori.
Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell’inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.
2. Misure di protezione contro le esplosioni.
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l’atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all’articolo 88-quater, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall’ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l’accensione di atmosfere esplosive.
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un’atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.
2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all’interno del luogo di lavoro e dell’attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un’esplosione siano raggiunte.
2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.
2.8. Anteriormente all’utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell’intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute.
La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell’impianto in caso della predetta interruzione;
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;
c) in caso di arresto di emergenza, l’energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.
2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l’uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell’elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.
L’accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall’esterno.
Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.
2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all’1 per cento in volume rispetto all’aria, con tendenza all’aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l’aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo.
Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.
2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l’ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi.
Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l’autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall’articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.
B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.
Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:
nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.
(1) Allegato aggiunto dall’articolo 5, legge 12 giugno 2003, n. 233.
Allegato 15 Quater
«Allegato XV-quater
(art. 88-octies, comma 3)
SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE (1)
Segnale omissis.
Area in cui può formarsi un’atmosfera esplosiva
Caratteristiche:
forma triangolare;
lettere in nero su fondo giallo, bordo nero (il colore giallo deve costituire almeno il 50% della superficie del segnale).
(1) Allegato aggiunto dall’articolo 5, legge 12 giugno 2003, n. 233.

Aborto. Legge n. 194/1978

Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza (1) (2) (3).

 

(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, legge 3 aprile 1997, n. 94.
(2) La denominazione “professione sanitaria ausiliaria” contenuta nel presente provvedimento nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione “professione sanitaria” ex art. 1, legge 26 febbraio 1999, n. 42.
(3) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex D.P.R. 13 settembre 1999.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Art. 1.
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
Articolo 2
Art. 2.
I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a) ;
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.
La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.
Articolo 3
Art. 3.
Anche per l’adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all’articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell’onere di lire 50 miliardi relativo all’esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Articolo 4
Art. 4.
Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a) , della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
Articolo 5
Art. 5.
Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell’esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l’interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.
Articolo 6
Art. 6.
L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Articolo 7
Art. 7.
I processi patologici che configurino i casi previsti dall’articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento, che ne certifica l’esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell’ospedale per l’intervento da praticarsi immediatamente.
Qualora l’interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l’intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all’articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.
Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
Articolo 8
Art. 8.
L’interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell’articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il quale verifica anche l’inesistenza di controindicazioni sanitarie.
Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all’articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.
Nei primi novanta giorni l’interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.
Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:
1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell’anno precedente presso la stessa casa di cura;
2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell’anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.
Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura (1).
Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati.
Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell’articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero.
(1) Vedi il D.M. 20 ottobre 1978.
Articolo 9
Art. 9.
Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni.
L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento.
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5 , 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
L’obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l’interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.
Articolo 10
Art. 10.
L’accertamento, l’intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all’articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.
Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all’assistenza mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 5 e dal primo comma dell’articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell’ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.
Articolo 11
Art. 11.
L’ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l’intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell’intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell’identità della donna.
Le lettere b) e f) dell’articolo 103del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1), sono abrogate.
(1) Vedi il D.M. 20 ottobre 1978.
Articolo 12
Art. 12.
La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.
Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero.
Ai fini dell’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all’articolo 7, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela.
Articolo 13
Art. 13.
Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.
Nel caso di richiesta presentata dall’interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell’infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.
Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.
Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all’ultimo comma dell’articolo 8.
Articolo 14
Art. 14.
Il medico che esegue l’interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.
In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l’interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.
Articolo 15
Art. 15.
Le regioni, d’intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l’aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all’educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l’interruzione della gravidanza.
Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d’aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.
Articolo 16
Art. 16.
Entro il mese di febbraio, a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull’attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.
Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.
Analoga relazione presenta il Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.
Articolo 17
Art. 17.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.
Articolo 18
Art. 18.
Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.
Articolo 19
Art. 19.
Chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.
La donna è punita con la multa fino a lire centomila.
Se l’interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l’accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 6 o comunque senza l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.
Quando l’interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l’osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.
Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.
Articolo 20
Art. 20.
Le pene previste dagli articoli 18 e 19per chi procura l’interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell’articolo 9.
Articolo 21
Art. 21.
Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l’identità – o comunque divulga notizie idonee a rivelarla – di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell’articolo 622 del codice penale.
Articolo 22
Art. 22.
(Omissis) (1).
(Omissis) (2).
Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell’entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.
(1) Abroga il titolo X del libro II, del codice penale.
(2) Abroga il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell’art. 583, del codice penale.

L. 7/07 Riduzione del disagio abitativo

LEGGE 8 febbraio 2007, n.9
Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio)
1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il
passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette
a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili
adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di
provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a
10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla
delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un
periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei
confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare
inferiore a 27.000 curo, che siano o abbiano nel proprio nucleo
familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o
portatori di handicap con invalidita’ superiore al 66 per cento,
purche’ non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo
familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle
stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio
nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura
esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e 3 del presente articolo e’
autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle
forme di cui all’articolo 21 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al
locatore ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27
maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 148. La sussistenza di tali requisiti puo’ essere
contestata dal locatore nelle forme di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in
locazione dai soggetti indicati all’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all’articolo 3, comma 109,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato
dall’articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da
casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione,
da istituti bancari, da societa’ possedute dai soggetti citati,
ovvero che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono
l’attivita’ di gestione dei relativi patrimoni immobiliari, il
termine di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo e’
fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Per tutto il periodo di sospensione dell’esecuzione ai sensi dei
commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde al
locatore la maggiorazione prevista dall’articolo 6, comma 6, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431.
5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione
dell’esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti
indicati dall’articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva
l’applicazione dell’articolo 55 della medesima legge.
6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle
forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse
condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle
condizioni di necessita’ sopraggiunta dell’abitazione. A tutte le
procedure esecutive per finita locazione attivate in relazione a
contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive modificazioni, con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma
4, della medesima legge n. 431 del 1998.
Art. 2.
(Benefici fiscali)
1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati
nell’articolo 1, commi 1 e 3, della presente legge, si applicano, per
il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefici
fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio
2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006,
n. 86. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere
esenzioni o riduzioni dell’imposta comunale sugli immobili.
Art. 3
(Interventi dei comuni per l’edilizia sovvenzionata
e agevolata e per la graduazione degli sfratti)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispongono, su proposta dei comuni individuati nell’articolo 1,
sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con
particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al
medesimo articolo 1 gia’ presenti nelle graduatorie per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario articolato in
tre annualita’ da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della
solidarieta’ sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nei comuni individuati nell’articolo 1, comma 1, possono essere
istituite apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per
l’eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell’autorita’
giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a
favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al
medesimo articolo 1, nonche’ per le famiglie collocate utilmente
nelle graduatorie comunali per l’accesso agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
3. Le prefetture – uffici territoriali del Governo convocano le
commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono il funzionamento e la
composizione, garantendo la presenza, oltre che del sindaco del
comune interessato all’esecuzione di rilascio e del questore, o di
loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali
degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della
proprieta’ edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
e successive modificazioni, e della convenzione nazionale,
sottoscritta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, in data 8
febbraio 1999, e successive modificazioni, nonche’ di un
rappresentante dell’Istituto autonomo case popolari, comunque
denominato, competente per territorio.
Art. 4.
(Concertazione istituzionale per la programmazione
in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero delle infrastrutture convoca un tavolo di
concertazione generale sulle politiche abitative, che conclude i
lavori entro un mese, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri
della solidarieta’ sociale e dell’economia e delle finanze, dei
Ministri per le politiche giovanili e le attivita’ sportive e delle
politiche per la famiglia, delle regioni, dell’Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI), della FEDERCASA-Federazione italiana per
la casa, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli
inquilini, delle associazioni della proprieta’ edilizia e delle
associazioni dei costruttori edili e delle cooperative di abitazione.
2. In relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione
di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con
i Ministri della solidarieta’ sociale, dell’economia e delle finanze,
per le politiche giovanili e le attivita’ sportive e delle politiche
per la famiglia, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
predispone, entro due mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo
tavolo di concertazione, un programma nazionale contenente:
a) gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la
programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica riferita
alla realizzazione, anche mediante l’acquisizione e il recupero di
edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla
base dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito
sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, nonche’
alla riqualificazione di quartieri degradati;
b) proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del
mercato immobiliare, con particolare riferimento alla riforma della
disciplina della vendita e della locazione di immobili di proprieta’
dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3;
c) l’individuazione delle possibili misure, anche di natura
organizzativa, dirette a favorire la continuita’ nella cooperazione
tra Stato, regioni ed enti locali prioritariamente per la riduzione
del disagio abitativo per particolari categorie sociali;
d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del
programma nell’ambito degli stanziamenti gia’ disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. E programma nazionale di cui al comma 2 e’ trasmesso alle Camere
per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, da rendere entro un mese dalla data di assegnazione.
Art. 5.
(Definizione di alloggio sociale)
1. Al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di
Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione 2005/842/CE,
della Commissione europea, del 28 novembre 2005, il Ministro delle
infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce con proprio decreto, di concerto con
i Ministri della solidarieta’ sociale, delle politiche per la
famiglia, per le politiche giovanili e le attivita’ sportive e
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i
requisiti degli alloggi sociali esenti dall’obbligo di notifica degli
aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita’ europea.
Art. 6.
(Proroga dei termini di inizio dei lavori
degli alloggi di edilizia residenziale in locazione)
1. H termine di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia
residenziale in locazione finanziati ai sensi dell’articolo 145,
comma33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ricompresi nei Piani
operativi regionali, predisposti in attuazione del programma “20.000
alloggi in affitto”, di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio
2002, e’ prorogato al 31 maggio 2007.
Art. 7.
(Modifiche agli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392)
1. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo comma dell’articolo 27, dopo la parola: “alberghiere”
sono aggiunte le seguenti: “o all’esercizio di attivita’ teatrali”;
b) al primo comma dell’articolo 28, dopo la parola: “alberghiere”
sono inserite le seguenti: “o all’esercizio di attivita’ teatrali”.
2. Le disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 27 e al primo
comma dell’articolo 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come
modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli
immobili adibiti all’esercizio di attivita’ teatrali per i quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati
stipulati contratti di locazione aventi scadenza successiva a tale
data, salvo che, per gli stessi, non sia stata pronunciata convalida
di sfratto per morosita’. I predetti contratti, alla prima scadenza
successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
rinnovati di diritto per un periodo di nove anni, salva la facolta’
delle parti di pattuire una durata maggiore. E’ facolta’ del locatore
di richiedere, nel corso del predetto periodo, la maggiorazione
prevista all’articolo 1, comma 4, della presente legge, ferma la
rivalutazione del canone che gia’ risulti contrattualmente prevista.
Alla scadenza del periodo medesimo si applicano al contratto le
disposizioni dell’articolo 28 della citata legge 27 luglio 1978, n.
392.
Art. 8.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
Art. 9.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, valutato in
63 milioni di euro nell’anno 2008, si provvede ai sensi del comma 2
del presente articolo.
2. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma
4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l’importo di 63
milioni di euro relativo all’anno 2006 e’ conservato nel conto dei
residui e versato ad apposita contabilita’ speciale di tesoreria per
essere riversato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2008.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell’adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero
delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore
dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 8 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Ferrero, Ministro della solidarieta’
sociale
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1955):
Presentato dal Ministro della solidarieta’ sociale
(Ferrero) e dal Ministro delle infrastrutture (Di Pietro)
il 16 novembre 2006.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 27 novembre 2006 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, XII e Questioni Regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 29, 30 novembre
2006; 5, 6, 12 e 13 dicembre 2006.
Esaminato in aula il 5 e 13 dicembre 2006 e approvato
il 19 dicembre 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 1231):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª
(Territorio), in sede referente, il 29 dicembre 2006, con
pareri delle commissioni 1ª 5ª, 6ª, 7ª, 11ª, 14ª e
Questioni Regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite il 10, 16, 17, 23 e
24 gennaio 2007.
Esaminato in aula il 30, 31 gennaio 2007; 6 febbraio
2007 e approvato il 7 febbraio 2007.
15.02.2007 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 09:25:27

Stranieri: ricongiungimento familiare

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n.5
Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare. DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n.5
Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge
comunitaria 2004;
Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il parere nel termine di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il
Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze
ed il Ministro per la famiglia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
F i n a l i t a’
1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per
l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini
di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato
italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio,
del 22 settembre 2003.
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 4, comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Lo straniero per il quale e’ richiesto il ricongiungimento
familiare, ai sensi dell’articolo 29, non e’ ammesso in Italia quando
rappresenti una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o
la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone.»;
b) all’articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o
di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che
ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del
familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita’ dei vincoli familiari
dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con
il suo Paese d’origine, nonche’, per lo straniero gia’ presente sul
territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel
medesimo territorio nazionale.»;
2) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. Nel
valutare la pericolosita’ dello straniero per l’ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell’adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali
condanne per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all’articolo 12, commi 1 e 3.»;
c) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis.
Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2,
lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della
natura e della effettivita’ dei vincoli familiari dell’interessato,
della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche’
dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d’origine.»;
2) al comma 13 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si
applica nei confronti dello straniero gia’ espulso ai sensi
dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e’ stato
autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell’articolo 29.»;
d) il comma 1 dell’articolo 28 e’ sostituito dal seguente: «1. Il
diritto a mantenere o a riacquistare l’unita’ familiare nei confronti
dei familiari stranieri e’ riconosciuto, alle condizioni previste dal
presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato
per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per
studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.»;
e) l’articolo 29 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). – 1. Lo straniero puo’
chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente,
abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano
provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione
del loro stato di salute;
d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno
familiare nel Paese di origine o di provenienza.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di
eta’ inferiore a diciotto anni al momento della presentazione
dell’istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 29-bis, lo straniero che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita’:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita’ igienico-sanitaria
accertati dall’Azienda unita’ sanitaria locale competente per
territorio. Nel caso di un figlio di eta’ inferiore agli anni
quattordici al seguito di uno dei genitori, e’ sufficiente il
consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorera’;
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo
dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre
familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di quattro o piu’ familiari. Per il
ricongiungimento di due o piu’ figli di eta’ inferiore agli anni
quattordici e’ richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non
inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini
della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
4. E’ consentito l’ingresso, al seguito dello straniero titolare di
carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato
relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro
autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi,
dei familiari con i quali e’ possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita’ di alloggio e
di reddito di cui al comma 3.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, e’ consentito
l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un
anno dall’ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di
disponibilita’ di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
6. Al familiare autorizzato all’ingresso ovvero alla permanenza sul
territorio nazionale ai sensi dell’articolo 31, comma 3, e’
rilasciato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3-bis,
un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata
corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il
permesso di soggiorno consente di svolgere attivita’ lavorativa ma
non puo’ essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al
comma 3, e’ presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso
la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il
luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato
del ricevimento. L’ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla
insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui all’articolo 4, comma 3, ultimo periodo,
e verificata l’esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il
nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il
rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e’ stato
rilasciato il predetto nulla osta e’ subordinato all’effettivo
accertamento dell’autenticita’, da parte dell’autorita’ consolare
italiana, della documentazione comprovante i presupposti di
parentela, coniugio, minore eta’ o stato di salute.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l’interessato puo’ ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione
della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda
e della relativa documentazione.
9. La richiesta di ricongiungimento familiare e’ respinta se e’
accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo
esclusivo di consentire all’interessato di entrare o soggiornare nel
territorio dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status
di rifugiato e la sua domanda non e’ ancora stata oggetto di una
decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione
temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003,
n. 85, ovvero delle misure di cui all’articolo 20;
c) nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6.»;
f) dopo l’articolo 29 e’ inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Ricongiungimento familiare dei rifugiati). – 1. Lo
straniero al quale e’ stato riconosciuto lo status di rifugiato puo’
richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di
familiari e con la stessa procedura di cui all’articolo 29. Non si
applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all’articolo 29,
comma 3.
2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che
provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero
della mancanza di un’autorita’ riconosciuta o della presunta
inaffidabilita’ dei documenti rilasciati dall’autorita’ locale,
rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai
sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le
rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di
certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche
ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Puo’
essere fatto ricorso, altresi’, ad altri mezzi atti a provare
l’esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da
documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei
dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non puo’
essere motivato unicamente dall’assenza di documenti probatori.
3. Se il rifugiato e’ un minore non accompagnato, e’ consentito
l’ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli
ascendenti diretti di primo grado.»;
g) all’articolo 30, comma 1-bis, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso
di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e’
rigettata e il permesso di soggiorno e’ revocato se e’ accertato che
il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di
permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello
Stato.».
Art. 3.
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne’ minori
entrate. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione
vigente.
Art. 4.
Disposizione finale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si procede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, all’emanazione delle norme di attuazione ed
integrazione del presente decreto, nonche’ alla revisione ed
armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 8 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Amato, Ministro dell’interno
D’Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia
e delle finanze
Bindi, Ministro delle politiche per la
famiglia
Visto, il Guardasigilli: Mastella
15.02.2007 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 09:16:32

Decreto Ministeriale 141/2006

DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 3 febbraio 2006, n.141 (in Suppl Ord.n. 86 alla Gazz. Uff., 7 aprile, n. 82) – Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Preambolo
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002»;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente: «Attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite»;
Visto in particolare, l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante: «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita ad attività non finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Comitato Antiriciclaggio espresso nella seduta del 28 luglio 2004;
Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 29 agosto 2005;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2/2005 del 23 dicembre 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Articolo 1
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «direttiva»: la direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
b) «legge antiriciclaggio»: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni e integrazioni;
c) «decreto»: il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
d) «codice in materia di protezione dei dati personali»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) «UIC»: l’Ufficio italiano dei cambi;
f) «libero professionista»: il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato all’articolo 2, comma 1, lettere s) e t) del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, anche quando svolge l’attività professionale in forma societaria o associativa;
g) «prestazione professionale»: la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell’assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;
h) «cliente»: il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico;
i) «operazione frazionata»: un’operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;
l) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;
m) «mezzi di pagamento»: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
Articolo 2
Art. 2.
Destinatari
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria:
a) ai soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
2. Il presente regolamento, fatta eccezione per gli articoli 10 e 11, si applica altresì alle società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.
Articolo 3
Art. 3.
Obblighi di identificazione
1. Il libero professionista identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a Euro 12.500.
2. L’obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate.
3. L’obbligo di identificazione sussiste tutte le volte che l’operazione è di valore indeterminato o non determinabile.
4. Ai fini dell’obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un’operazione di valore non determinabile.
5. Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una società, di un ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista verifica l’esistenza del potere di rappresentanza.
Articolo 4
Art. 4.
Modalità dell’identificazione
1. L’identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza del cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento valido per l’identificazione non scaduto. Sono considerati validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La presenza fisica non è necessaria per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:
a) precedente identificazione effettuata dal libero professionista in relazione ad altra attività professionale;
b) atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
c) dichiarazione dell’autorità consolare italiana, così come indicata nell’articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
d) attestazione di un altro professionista residente in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, che, in applicazione della normativa di recepimento della direttiva 2001/97/CE, ha identificato di persona e registrato i dati del cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.
3. La presenza del cliente non è altresì necessaria per l’identificazione quando viene fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, presso il quale il cliente sia stato identificato di persona:
a) intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 4 del decreto;
b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea, così come definiti nell’articolo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), 3) e 4) della direttiva;
c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all’Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.
4. In nessun caso l’attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per «insediamento fisico» s’intende un luogo destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all’attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione a operare.
5. L’UIC può indicare ulteriori forme e modalità particolari dell’attestazione, anche tenendo conto dell’evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza, in applicazione di quanto disposto dall’ articolo 8, comma 6, del decreto.
6. Nel caso in cui il libero professionista acquisisca in qualunque momento elementi di incertezza sull’identità del cliente compie una nuova identificazione che dia certezza sull’identità del medesimo.
Articolo 5
Art. 5.
Obblighi di conservazione
1. Il libero professionista, negli stessi casi in cui è tenuto ad assolvere all’obbligo di identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell’archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio i seguenti dati:
a) le complete generalità (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione e la sede legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche;
b) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;
c) l’attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
d) la data dell’avvenuta identificazione;
e) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
f) il valore dell’oggetto della prestazione professionale di cui all’articolo 1 del presente regolamento, se conosciuto.
2. Quando il conferimento dell’incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.
3. Nel caso di una nuova operazione o di un conferimento di incarico compiuti da un cliente già identificato è sufficiente annotare nell’archivio le informazioni contenute nei punti b), c), e) ed f) del primo comma.
4. Il libero professionista, entro trenta giorni dal momento in cui venga a conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni, modifica il contenuto dell’archivio, conservando evidenza dell’informazione precedente.
5. I dati e le informazioni contenute nell’archivio sono conservati per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del libero professionista.
Articolo 6
Art. 6.
Modalità di tenuta dell’archivio
1. I dati identificativi e le informazioni sono inseriti nell’archivio tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall’identificazione del cliente.
2. Per i dati di cui alle lettere e) ed f) del primo comma dell’articolo 5, il termine decorre dalla data dell’avvenuta esecuzione della prestazione professionale.
3. L’archivio è unico per ogni libero professionista ed è tenuto in maniera trasparente e ordinata, in modo tale da facilitare la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati, nonché garantire la storicità delle informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi.
4. Le registrazioni sono conservate nell’ordine cronologico d’inserimento nell’archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate.
5. L’archivio è formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto disposto dal comma successivo. L’UIC può indicare criteri e modalità per la registrazione e la conservazione dei dati e delle informazioni, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 6, del decreto.
6. In sostituzione dell’archivio informatico, il libero professionista, ove non disponga di una struttura informatizzata, può tenere un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con l’indicazione, alla fine dell’ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone. Il registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.
7. È possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione dell’archivio informatico, di un autonomo centro di servizio che comunque garantisca la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun libero professionista. Restano ferme le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del libero professionista e deve essere assicurato a quest’ultimo l’accesso diretto e immediato all’archivio stesso.
8. I liberi professionisti non sono tenuti a istituire l’archivio qualora non vi siano dati da registrare.
Articolo 7
Art. 7.
Obblighi di conservazione in forma semplificata
1. I liberi professionisti obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione purché tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente regolamento.
2. Nel caso di svolgimento dell’attività professionale in forma associata ovvero societaria è consentito tenere un unico archivio per tutto lo studio professionale. In tal caso, è necessaria l’individuazione nell’archivio, per ogni cliente, del libero professionista responsabile degli adempimenti concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione.
3. È fatta salva la facoltà per ogni componente l’associazione o la società di formare un proprio archivio ai sensi dell’articolo precedente.
Articolo 8
Art. 8.
Protezione dei dati e delle informazioni
1. Agli obblighi di identificazione e registrazione previsti nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. I liberi professionisti devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.
2. L’adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce «trattamento dei dati», come definito nel primo comma, lettera a), dell’articolo 4del codice in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L’individuazione degli incaricati del trattamento è effettuata con le modalità di cui all’articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.
3. Nella tenuta dell’archivio previsto all’articolo 5, formato e gestito tramite strumenti elettronici ovvero in forma cartacea, i liberi professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 9
Art. 9.
Obbligo di segnalazione di operazioni sospette
1. I liberi professionisti hanno l’obbligo di segnalare all’UIC ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.
2. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell’operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da un delitto non colposo.
3. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.
Articolo 10
Art. 10.
Esenzione dall’obbligo di segnalazione
1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
2. L’esenzione prevista al primo comma si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.
Articolo 11
Art. 11.
Criteri generali per l’individuazione delle operazioni sospette
1. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i liberi professionisti adoperano le informazioni in proprio possesso, acquisite nell’ambito dell’attività professionale prestata.
2. I liberi professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, rilevando eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.
3. I liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie affinché anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un’adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.
4. Nel caso in cui il cliente agisca per conto di un altro soggetto, il professionista verifica, in base alle informazioni disponibili, anche la reale titolarità dell’operazione per individuare elementi utili ai fini della segnalazione di cui all’articolo 3 della legge antiriciclaggio.
5. Nell’individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo in particolare ai criteri contenuti nelle disposizioni applicative dell’UIC, adottate ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto.
Articolo 12
Art. 12.
Modalità della segnalazione
1. Alle segnalazioni di operazioni sospette si applicano il regime di riservatezza e, ove compatibili, le procedure di segnalazione previste negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio.
2. È fatto divieto al libero professionista e a chiunque ne abbia conoscenza di comunicare le segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di legge.
3. I liberi professionisti che assistono il cliente in forma congiunta possono adempiere gli obblighi di cui all’articolo 9 del presente regolamento segnalando congiuntamente l’operazione all’UIC.
4. L’UIC può stabilire le modalità di produzione e di trasmissione delle segnalazioni, anche prevedendo l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 6, del decreto.
5. L’UIC, anche su richiesta degli organi investigativi, può sospendere le operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli organi investigativi medesimi, sempre che ciò non determini pregiudizi per le indagini e per l’adempimento dei propri obblighi di legge da parte dei liberi professionisti.
Articolo 13
Art. 13.
Disposizioni finali
1. Gli obblighi del presente regolamento si applicano a tutti i liberi professionisti abilitati ad operare in Italia, così come individuati nell’articolo 2 del presente regolamento, e sussistono anche per le operazioni realizzate all’estero.
2. Gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano in relazione all’attività professionale per la quale è stato conferito incarico dal cliente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e ancora in essere dopo dodici mesi da tale data, il libero professionista provvederà entro quest’ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Provvedimento UCI 24/02/2006

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006.

Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.

(GU n. 82 del 7-4-2006- Suppl. Ordinario n.86)

Introduzione

Il presente provvedimento contiene istruzioni rivolte ad alcune categorie di liberi professionisti ed alle società di revisione per l’applicazione degli obblighi antiriciclaggio loro estesi in base alla legge e alle disposizioni regolamentari.

L’estensione della regolamentazione antiriciclaggio è tesa, da un lato, a prevenirne il coinvolgimento involontario in attività economiche criminali e, d’altro lato, ad assicurarne la collaborazione attiva attraverso l’individuazione e la segnalazione di operazioni di natura sospetta.

La base normativa è costituita dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, emanato per assicurare il recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001.

L’Ufficio adotta disposizioni applicative della disciplina antiriciclaggio, sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, ai sensi dell’art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2004 e delle norme contenute nel regolamento adottato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2006.

Il presente provvedimento specifica il contenuto degli obblighi applicabili ai liberi professionisti e alle società di revisione, con particolare riguardo alle modalità di identificazione dei clienti, alla conservazione documentale, alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, nonché all’istituzione di misure di controllo interno e di formazione. Per consentire una più agevole ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il provvedimento richiama anche le principali disposizioni che regolano la materia.

PARTE I – Definizioni e ambito di applicazione

1. Definizioni

Nel presente provvedimento si adottano le definizioni seguenti:

a) “legge antiriciclaggio”: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni;

b) “decreto”: il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

c) “regolamento”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2006 in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

d) “UIC”: l’Ufficio italiano dei cambi;

e) “libero professionista” o “professionista”: il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato all’art. 2, comma 1, lettere s) e t) del decreto, anche quando svolge l’attività professionale in forma societaria o associativa;

f) “società di revisione”: le società iscritte nell’albo speciale previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

g) “cliente”: il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale in seguito al conferimento di un incarico;

h) “prestazione professionale”: la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell’assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;

i) “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;

l) “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

2. Ambito soggettivo di applicazione. I destinatari della disciplina

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano, nello svolgimento della propria attività professionale:

a) ai liberi professionisti, operanti in forma individuale, associata o societaria;

b) alle società di revisione.

In particolare, gli avvocati e i notai sono destinatari delle disposizioni antiriciclaggio solo quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

a) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;

b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

c) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

d) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;

e) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Le attività svolte dai professionisti nella qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe sono, tuttavia, escluse dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.

Rimane, comunque, impregiudicato per i componenti dei collegi sindacali dei soggetti indicati nell’art. 2 del decreto il rispetto degli obblighi di cui all’art. 10 della legge antiriciclaggio, ovvero di vigilare sull’osservanza delle norme antiriciclaggio e di trasmettere in copia al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazione delle norme di cui al capo I della stessa legge antiriciclaggio.

2.1 Ambito territoriale della disciplina

Le disposizioni antiriciclaggio si applicano ai liberi professionisti abilitati ad operare in Italia, anche per l’attività svolta all’estero che sia soggettivamente od oggettivamente collegabile al territorio italiano. Non si applicano ai professionisti stranieri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in conformità alla relativa disciplina comunitaria.

Le disposizioni antiriciclaggio si applicano alle società di revisione aventi sede legale in Italia nonché agli stabilimenti italiani di società di revisione aventi sede legale all’estero, anche per l’attività ivi svolta.

3. Ambito oggettivo di applicazione. Gli obblighi applicabili

I liberi professionisti e le società di revisione devono:

a) identificare i clienti;

b) istituire l’archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite;

c) segnalare le operazioni sospette di cui all’art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni di cui alla stessa legge;

d) segnalare al Ministero dell’economia e delle finanze le violazioni dell’art. 1 della legge antiriciclaggio;

e) istituire misure di controllo interno, al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

Inoltre, allo stesso fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio i liberi professionisti assicurano un’adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.

Gli obblighi antiriciclaggio si applicano, anche nel caso di attività professionale svolta in forma associata o societaria, al professionista che esegue l’incarico, il quale ne risponde pure in relazione all’attività svolta con l’ausilio di collaboratori o dipendenti.

Le società di revisione rispondono dell’adempimento degli obblighi predetti anche per l’attività svolta con l’ausilio di collaboratori o dipendenti.

PARTE II – Identificazione dei clienti

1. Presupposti e momento dell’identificazione

L’identificazione consiste nella verifica dell’identità del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi nonché nell’acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell’archivio unico.

L’identificazione è dovuta:

a) in relazione a ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore a € 12.500;

b) in relazione alle operazioni il cui valore non è determinato o determinabile.

Per determinare il valore della prestazione professionale o dell’operazione non si tiene conto del compenso del professionista o della società di revisione. La percezione del compenso per l’attività professionale svolta non costituisce di per sé una prestazione per la quale si applica l’obbligo di identificazione.

Agli stessi fini non si tiene conto della compensazione tra attività, debiti e crediti, altre posizioni o operazioni di qualsiasi natura di segno contrario relativi allo stesso cliente. In tali casi, rileva il valore di ciascuna attività, debito, credito, operazione o posizione e non il valore risultante dalla loro compensazione.

Per l’individuazione delle operazioni frazionate occorre avere riguardo al compimento di più operazioni che, sebbene di importo singolarmente non superiore a € 12.500, siano ritenute parte di un’operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a tale importo e che siano poste in essere nel tempo richiesto per l’esecuzione del medesimo incarico.

Per quanto riguarda le operazioni indicate sopra alla lettera b), costituiscono in ogni caso operazioni di valore non determinabile la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe, nonché gli incarichi di revisione contabile, di tenuta di contabilità, paghe e contributi e l’esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

L’identificazione del cliente è eseguita al momento dell’accettazione dell’incarico.

2. Contenuto dell’identificazione

I professionisti e le società di revisione acquisiscono i seguenti “dati identificativi”:

a) per le persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo della residenza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.

I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l’identificazione e quelle richieste dal professionista o dalla società di revisione per ottemperare agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

All’atto dell’identificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’identificazione dei soggetti per conto dei quali operano.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è necessario verificare l’esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare documentazione ufficiale (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

3. Modalità dell’identificazione

Quando il conferimento dell’incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, l’identificazione è dovuta per ciascuno di essi. Qualora della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, ciascuno di essi deve procedere alla identificazione.

Ai fini dell’identificazione non è possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ferma restando la responsabilità del professionista, è possibile delegare, occasionalmente o stabilmente, l’acquisizione dei dati identificativi ad un collaboratore o dipendente del quale il professionista stesso si avvale per lo svolgimento dell’attività.

E’ necessario rinnovare l’identificazione in tutti i casi nei quali, a causa di errori nell’acquisizione dei dati, incongruenza tra i dati stessi o per qualsiasi altra circostanza, sussistano dubbi sull’identità del cliente o del soggetto per conto del quale egli opera.

L’identificazione può essere diretta, indiretta o a distanza secondo le istruzioni seguenti. Laddove non sussistano circostanze particolari, l’identificazione deve essere effettuata in forma diretta.

Fermo quanto previsto per il rinnovo dell’identificazione in caso di dubbio sull’identità, è in ogni caso necessario procedere all’identificazione diretta qualora si abbia motivo di ritenere che l’identificazione indiretta o a distanza non sia attendibile, presenti dei rischi in termini di sicura individuazione dell’identità del cliente ovvero non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie.

4. Identificazione diretta

L’identificazione diretta è effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, ovvero di un dipendente o collaboratore di quest’ultimo o della società di revisione.

La verifica dell’identità del cliente è effettuata sulla base di un documento valido per l’identificazione e non scaduto. Sono validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente dell
a Repubblica n. 445 del 2000.

Per l’identificazione di soggetti non comunitari, in assenza di uno dei predetti documenti, si procede all’acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno.

5. Identificazione indiretta

L’identificazione può essere effettuata in forma indiretta, anche senza la presenza fisica del cliente, nei casi seguenti:

a) il cliente è già stato identificato direttamente dallo stesso professionista o dalla stessa società di revisione in relazione ad altra attività professionale;

b) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni;

c) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da dichiarazione dell’autorità consolare italiana, così come indicata nell’art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 1997, n. 153;

d) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da attestazione di un altro professionista o di una società di revisione di uno dei paesi membri dell’Unione Europea che, in applicazione della normativa di recepimento della direttiva 2001/97/CE, ha identificato il cliente e i soggetti terzi per conto dei quali opera.

6. Identificazione a distanza

Nello svolgimento dell’attività a distanza, ovvero senza la presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, l’identificazione diretta non è necessaria per i clienti ai quali sia stata rilasciata un’apposita attestazione, qualora il soggetto attestante, presso il quale i clienti siano già stati identificati, rientri in una delle categorie seguenti:

a) intermediari abilitati ai sensi dell’art. 4 del decreto (1);

b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea, così come definiti nell’art. 1, lettere A) e B), nn. 2), 3) e 4) della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 (2);

c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all’Unione europea, purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

In nessun caso l’attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per “insediamento fisico” si intende un luogo destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all’attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione ad operare.

L’attestazione deve essere idonea a confermare che il soggetto che deve essere identificato è lo stesso titolare di un conto o di un rapporto presso l’intermediario attestante.

PARTE III – Registrazione e conservazione delle informazioni

1. Contenuto dell’obbligo

I professionisti e le società di revisione, negli stessi casi in cui sono tenuti ad identificare i clienti, provvedono a registrare e conservare nell’archivio unico di cui al paragrafo 3 le seguenti informazioni:

(a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;

(b) l’attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;

(c) la data dell’avvenuta identificazione;

(d) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita, secondo le specifiche indicate nella tabella di cui all’allegato A al presente provvedimento;

(e) il valore dell’oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.

Per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell’esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell’incarico. Per tali incarichi e adempimenti, l’obbligo di registrazione e conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano.

Gli avvocati e i notai procedono alla registrazione delle prestazioni indicate nella tabella di cui all’allegato A.1 al presente provvedimento sia quando le eseguono in nome o per conto del cliente, sia allorché esse consistano in attività di assistenza nella loro progettazione e realizzazione.

2. Modalità

Quando il conferimento dell’incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

Qualora della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere alla registrazione nel proprio archivio unico.

Qualora si sia optato per l’archivio unico per l’associazione o società di professionisti come previsto al paragrafo 3, si effettua un’unica registrazione con l’indicazione di tutti i professionisti incaricati.

La medesima disposizione si applica anche alle società di revisione.

I professionisti e le società di revisione devono procedere alla registrazione tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dal compimento dell’identificazione. Per i dati di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo precedente, il termine decorre dal momento nel quale si ha conoscenza, rispettivamente, della tipologia di prestazione professionale e del valore dell’oggetto della prestazione.

Nel caso in cui il professionista o la società di revisione debba eseguire una prestazione professionale per un soggetto del quale già dispone dei dati identificativi e delle altre informazioni da acquisire aggiornate, è sufficiente registrare nell’archivio unico solo le informazioni relative al nuovo incarico, entro il trentesimo giorno dal momento dell’accettazione dell’incarico.

Il libero professionista o la società di revisione, qualora vi sia necessità di modificare i dati identificativi e le altre informazioni contenute nell’archivio unico, vi procede entro trenta giorni dal momento in cui viene a conoscenza delle variazioni, seguendo le procedure di rettifica di cui all’allegato B e conservando evidenza dell’informazione precedente.

I dati e le informazioni devono essere conservati nell’archivio per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.

3. Archivio unico

Le informazioni indicate nel paragrafo 1 della presente parte sono conservate in un archivio unico per ogni professionista o società di revisione. L’archivio unico è istituito appositamente per le finalità di cui al decreto, al regolamento e al presente provvedimento e tenuto secondo le disposizioni in essi contenute.

I professionisti che svolgano l’attività professionale in forma associata o societaria possono tenere l’archivio in forma accentrata nello studio o ufficio. E’ fatta salva la facoltà per ogni componente l’associazione o la società di formare un proprio archivio.

L’obbligo di istituire l’archivio unico sussiste solo nel caso in cui ci siano informaz
ioni da registrare e conservare.

4. Finalità dell’archivio unico

L’archivio unico è inteso ad assicurare la conservazione delle informazioni con modalità accentrate, standardizzate e uniformi. Esso è tenuto in modo ordinato, assicurando la trasparenza e la chiarezza delle informazioni, la facilità della consultazione, della ricerca e del trattamento dei dati.

Le registrazioni sono conservate secondo l’ordine cronologico delle prestazioni, in maniera da rendere possibile la loro ricostruzione storica.

Le informazioni relative ai dati identificativi della clientela ed alle prestazioni professionali richieste conservate nell’archivio unico sono utilizzate dai professionisti e dalle società di revisione anche per l’individuazione delle operazioni sospette da segnalare all’UIC.

Dette informazioni possono essere richieste dall’UIC per le necessità informative connesse alle proprie attività di approfondimento e analisi nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Tenuta dell’archivio unico

L’archivio unico può essere tenuto a mezzo di strumenti informatici o in forma cartacea, secondo i criteri uniformi per la registrazione e la conservazione delle informazioni indicati nel presente provvedimento e nell’allegato B.

I liberi professionisti e le società di revisione, obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione, purché tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente provvedimento.

6. Archivio unico informatico

L’archivio unico informatico deve essere tenuto secondo gli standards tecnici di cui all’allegato B.

Esso deve consentire di individuare le operazioni frazionate di cui al paragrafo 1 della parte II.

I professionisti e le società di revisione possono affidare a terzi (ad esempio: altri professionisti o società di revisione, associazioni di categoria, centri di servizio) la tenuta e la gestione dell’archivio unico informatico, purché sia loro assicurato l’accesso diretto e immediato all’archivio stesso. Resta ferma la responsabilità dei professionisti e delle società di revisione per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione.

I terzi incaricati tengono gli archivi nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali ed in modo da assicurare la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun titolare del trattamento dei dati personali. Osservano, inoltre, tutte le misure necessarie per garantire la segretezza delle informazioni nei confronti del proprio personale incaricato.

7. Archivio unico cartaceo

L’archivio unico cartaceo consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o della società di revisione ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone.

L’archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni.

Per le registrazioni nell’archivio unico cartaceo si osservano le procedure di cui all’allegato B.

PARTE IV – Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette

1. Principi e norme applicabili

I professionisti e le società di revisione, nello svolgimento della propria attività, valutano le operazioni compiute o richieste dai clienti al fine di rilevare e segnalare all’UIC le operazioni sospette di riciclaggio.

L’obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti in relazione alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

L’esenzione che precede si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

Le esenzioni di cui ai capoversi precedenti non si applicano alle società di revisione.

La materia della segnalazione delle operazioni sospette è regolata dagli artt. 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio, dal regolamento e dal presente provvedimento.

2. Esclusione della responsabilità

Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale, amministrativa) per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.

Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all’attività di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilità deriva dall’esecuzione dell’obbligo di sospendere le operazioni segnalate in ottemperanza di apposito provvedimento dell’UIC.

3. Valutazione dei rapporti con i clienti

Ai fini dell’adempimento degli obblighi di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, i professionisti si avvalgono delle informazioni fornite nel corso dell’identificazione e di quelle disponibili in virtù dell’attività professionale prestata.

Agli stessi fini i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell’incarico. Essi individuano eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano alle società di revisione.

3.1. Profilo di rischio di riciclaggio

Per “rischio” si intende l’esposizione a fenomeni di riciclaggio. La valutazione del profilo di rischio si basa sulla conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, delle circostanze seguenti:

a) aspetti oggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche delle attività svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati (ad esempio: interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore);

b) aspetti soggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche dei clienti (ad esempio: soggetti insediati in località caratterizzate da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come non cooperativi; soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite).

4. Operazioni sospette. Nozione e rilevazione

E’ sospetta l’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca il professionista incaricato a ritenere, in base agli elementi disponibili, anche desumi
bili dall’archivio unico, e alle valutazioni svolte ai sensi dei paragrafi 3 e 3.1, che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell’operazione possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale.

Nell’individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo ai seguenti criteri generali:

a) al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi;

b) a operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato;

c) a operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;

d) all’esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;

e) al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;

f) all’ingiustificata interposizione di soggetti terzi;

g) all’ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell’operazione;

h) al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l’altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l’identità personale, la sede legale o amministrativa, l’identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l’intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l’indicazione di dati palesemente falsi.

In applicazione dei predetti criteri generali, nell’allegato C si indicano alcuni indicatori di anomalia cui occorre fare riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette. Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l’individuazione delle operazioni da segnalare. In conseguenza:

a) la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente per l’individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale è necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela;

b) sono altresì significativi per la rilevazione ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto;

c) l’accurato adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano più indicatori, specie se caratterizzati da particolare analiticità.

Le circostanze nelle quali l’identificazione non può essere effettuata o completata devono essere valutate per l’individuazione di operazioni sospette.

5. Procedura per la segnalazione

Il professionista incaricato di eseguire la prestazione professionale provvede personalmente ad eseguire la segnalazione di un’operazione sospetta. Qualora più professionisti assistano il cliente in forma congiunta, essi possono produrre una segnalazione congiunta all’UIC.

Per le società di revisione la procedura per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette si svolge normalmente in due fasi:

a) il responsabile della revisione, che intrattiene rapporti con il cliente e partecipa al compimento della prestazione, rileva gli elementi di sospetto e ne informa immediatamente il titolare dell’attività o il legale rappresentante o un suo delegato;

b) il titolare dell’attività o il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall’archivio unico, le trasmette all’UIC senza ritardo.

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell’operazione oggetto della prestazione professionale, appena il professionista incaricato o il responsabile della revisione sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da un delitto non colposo.

6. Sospensione delle operazioni

L’UIC, anche su richiesta degli organismi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza), può sospendere le operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli stessi organismi, sempre che ciò non determini pregiudizi per le indagini e per l’adempimento da parte dei professionisti degli obblighi di legge.

Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al segnalante. Il termine iniziale della sospensione decorre dalla ricezione del provvedimento dell’UIC.

7. Produzione e trasmissione della segnalazione

La segnalazione deve contenere dati e notizie sull’operazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.

La segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell’allegato D e compilato seguendo le istruzioni di cui all’allegato E. Tale schema si articola in:

a) dati del segnalante;

b) dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest’ultima;

c) informazioni sull’operazione oggetto di segnalazione;

d) motivi del sospetto.

La segnalazione è trasmessa in forma cartacea a: Ufficio italiano dei cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184 – Roma, con l’indicazione, accanto all’indirizzo, del codice PR AR94.

L’UIC si riserva di predisporre, sulla base dell’esperienza acquisita, gli strumenti necessari per la trasmissione in via informatica della segnalazione.

Ogni variazione delle informazioni relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio.

I professionisti e le società di revisione possono preavvisare telefonicamente o via fax l’UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

8. Collaborazione nell’approfondimento e flussi informativi di ritorno

L’UIC può richiedere ai professionisti e alle società di revisione ogni informazione necessaria per la propria attività di approfondimento e analisi, in relazione a segnalazioni di operazioni sospette, a omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge.

I professionisti trasmettono tempestivamente all’UIC le informazioni da questo richieste.

L’UIC effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni delle operazioni sospette, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi.

L’UIC informa i professionisti e le società di revisione dell’esito delle segnalazioni nei casi di archiviazione, nei casi in cui le segnalazioni non hanno ulteriore corso alla luce degli accertamenti degli organismi investigativi e in ogni altro caso previsto dalla legge.

9. Riservatezza

Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazion
e, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.

E’ vietato dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge antiriciclaggio e dal presente provvedimento. Il divieto comprende anche ogni comunicazione nei confronti del soggetto segnalato.

La trasmissione di informazioni attinenti a segnalazioni di operazioni sospette è possibile esclusivamente nei confronti dell’UIC, in relazione all’attività di approfondimento, e degli organi investigativi competenti per l’accertamento dei fatti segnalati (Direzione Investigativa Antimafia, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza). Restano fermi gli obblighi nei confronti dell’Autorità Giudiziaria.

Le società di revisione non indicano, nella segnalazione, l’identità del responsabile della revisione che ha effettuato la segnalazione stessa.

L’UIC trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, omettendo l’indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione stessa. La segnalazione delle società di revisione è trasmessa così come pervenuta all’UIC.

In base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale, l’identità della persona che ha effettuato la segnalazione non è menzionata. L’identità di tali persone può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.

I professionisti e le società di revisione adottano misure idonee a mantenere la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette all’interno della propria organizzazione.

PARTE V – Altri obblighi

1. Controlli interni

I professionisti e le società di revisione svolgono attività di controllo interno per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Il controllo interno ha particolare riguardo alle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.

I controlli devono essere svolti con continuità, anche su base periodica o con riguardo a casi specifici. L’estensione e la periodicità dei controlli sono commisurate anche alle dimensioni e all’articolazione della struttura organizzativa e dell’attività svolta.

2. Formazione

I liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie affinché anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un’adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.

La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell’evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

Un supporto all’azione di formazione del personale e di diffusione della complessiva disciplina può essere fornito dagli ordini professionali, a livello sia nazionale che locale, attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.

Gli obblighi di formazione non si applicano alle società di revisione.

3. Disposizioni in materia di protezione dei dati e delle informazioni

I professionisti e le società di revisione osservano nel trattamento dei dati le previsioni applicabili del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Nel rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, specificano altresì che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.

PARTE VI – Disposizioni transitorie e finali

Come previsto dall’art. 13, comma 2, del regolamento, gli obblighi di identificazione e di acquisizione, registrazione e conservazione non si applicano in relazione all’attività professionale per la quale è stato conferito incarico dal cliente prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento.

Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento e ancora in essere dopo 12 mesi da tale data, il libero professionista provvederà entro quest’ultimo termine agli obblighi d’identificazione e conservazione.

Roma, 24 febbraio 2006

IL PRESIDENTE: DRAGHI

Note:

(1) Gli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto sono: le banche, Poste Italiane S.p.a., gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società fiduciarie, le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, le relative succursali italiane.

Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle quali possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell’economia e delle finanze i seguenti soggetti: intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dagli artt. 113 e 155, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, le relative succursali italiane.

(2) La lettera A della direttiva prevede per ente creditizio: un ente definito a norma dell’art. 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, nonché una succursale, quale definita all’art. 1, punto 3), della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale all’interno o al di fuori della Comunità; la lettera B, nn. 2), 3) e 4) prevede, per "ente finanziario": 2) un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva; 3) un’impresa di investimento ai sensi dell’art. 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE; 4) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni. La definizione di ente finanziario comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale all’interno o al di fuori della Comunità.

Allegati:

Allegato A: prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti e le società di revisione

Allegato B: allegato tecnico per l’archivio unico

Allegato C: indicatori di anomalia

Allegato D: modulo per la segnalazione di operazioni ai sensi dell’art. 3 della legge 5 luglio 1991,
n. 197

Allegato E: istruzioni per la compilazione del modulo per la segnalazione di operazioni ai sensi
dell’art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197

ALLEGATO A

Prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti e le società di revisione (1)

A.1 – Presta
zioni oggetto di registrazione per gli avvocati ed i notai

Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
Qualsiasi altra operazione immobiliare
Gestione di denaro
Gestione di strumenti finanziari
Gestione di altri beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Apertura/chiusura di conti di titoli
Gestione di conti bancari
Gestione di libretti di deposito
Gestione di conti di titoli
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all’amministrazione di società
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

A.2 – Prestazioni oggetto di registrazione per gli altri professionisti e le società di revisione

Accertamenti, ispezioni e controlli
Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
Amministrazione e liquidazione di aziende
Amministrazione e liquidazione di patrimoni
Amministrazione e liquidazione di singoli beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di conti di titoli
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
Assistenza e rappresentanza in materia tributaria
Assistenza in procedure concorsuali
Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti
Assistenza per richiesta finanziamenti
Assistenza societaria continuativa e generica
Assistenza tributaria
Attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici
Certificazione di investimenti ambientali
Consulenza aziendale
Consulenza connessa a procedure contenziose
Consulenza contrattuale
Consulenza economico-finanziaria
Consulenza in tema di controllo aziendale
Consulenza in materia contributiva
Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari
Consulenza tributaria
Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati
Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Custodia e conservazione di aziende
Custodia e conservazione di beni
Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali
Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione
Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari
Gestione di conti di titoli
Gestione di conti bancari
Gestione di altri beni
Gestione di denaro
Gestione di libretti di deposito
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
Gestione di strumenti finanziari
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Ispezioni e revisioni amministrative e contabili
Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese
Operazioni di finanza straordinaria
Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, conv. in legge n. 14 maggio 2005 n. 80.
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all’amministrazione di società
ORGANIZZAZIONE E IMPIANTO DELLA CONTABILITÀ
ORGANIZZAZIONE CONTABILE
Tenuta paghe e contributi
Piani di contabilità per aziende
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Qualsiasi altra operazione immobiliare
Rappresentanza tributaria
Redazione di bilanci
Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità
delle imprese e degli enti pubblici e privati
Regolamenti e liquidazioni di avarie
Relazioni di stima di cui al codice civile
Revisione contabile
Rilascio di visti di conformità per studi di settore
Rilevazioni in materia contabile e amministrativa
Riordino della contabilità
Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati
Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti
Valutazione di aziende, rami d’azienda e patrimoni
Valutazione di singoli beni e diritti
Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei
fatti di gestione nelle scritture contabili
Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di
scritture e d’ogni altro documento contabile delle imprese
Altro

Note:

(1) L’elenco delle prestazioni tiene conto, oltre che delle indicazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, anche dei regolamenti che disciplinano l’attività e le tariffe professionali dei soggetti destinatari del provvedimento.

ALLEGATO B

ALLEGATO C

INDICATORI DI ANOMALIA

Al fine di agevolare l’attività di valutazione del professionista in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni oggetto dell’incarico professionale si forniscono di seguito alcuni indicatori esemplificativi di anomalia, la cui elencazione non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un’esemplificazione dell’indicatore a cui si riferiscono.

Il professionista può avvalersi di tali indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell’operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, deve formulare una valutazione sulla natura dell’operazione.

La casistica deve essere intesa come strumento operativo da utilizzare per le verifiche, tenendo presente che l’assenza dei profili di anomalia suggeriti nel presente provvedimento può non essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta. A tale proposito si richiamano le disposizioni di cui alla parte IV, paragrafi 1, 3 e 4 del provvedimento.

Nella segnalazione occorre evidenziare le anomalie avendo riguardo al contesto nel quale l’operazione è compiuta o richiesta e a tutte le informazioni disponibili. Le ragioni del sospetto devono essere illustrate e spiegate con accuratezza nella segnalazione, senza limitarsi al riferimento a uno o più indicatori.

Costituiscono indicatori della natura sospetta dell’operazione:

1. Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente:

1.1 Il cliente si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni professionali, a dichiarare l’attività esercitata, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri professionisti, a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquis
ita nello svolgimento della prestazione professionale.

 Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a fornire al professionista il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà addebitato.

1.2 Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da manifestare l’intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti beneficiari della prestazione.

 Il cliente usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti.

 Il cliente fornisce informazioni palesemente false.

1.3 Il cliente ripetutamente cambia professionisti in un arco breve di tempo senza che i professionisti siano in grado di trovare una spiegazione adeguata per questo comportamento.

1.4 Il cliente chiede di modificare condizioni e modalità di svolgimento della prestazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte del professionista.

 Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con bonifico o assegno bancario anche se la somma è superiore a € 12.500.

1.5 Il cliente ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili giustificazioni.

1.6 Clienti non residenti conferiscono procure a soggetti non residenti ovvero i clienti conferiscono procure a soggetti non legati da rapporti di carattere personale o professionale o imprenditoriale idonei a giustificare tale conferimento.

2. Indicatori di anomalia connessi al profilo economico-patrimoniale del cliente:

2.1 I clienti, in assenza di plausibili giustificazioni, richiedono lo svolgimento di prestazioni relative ad operazioni palesemente non abituali e/o non giustificate rispetto all’esercizio normale della loro professione o attività.

2.2 I clienti impiegano disponibilità che non appaiono coerenti con l’attività svolta dagli stessi o comunque non sono in alcun modo giustificate.

2.3 I clienti ricorrono a frequenti operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in imprese, non giustificate dal proprio profilo economico-patrimoniale o dalla propria professione o attività.

2.4 Le imprese clienti, pur detenendo un capitale sociale di importo ridotto, acquisiscono a diverso titolo la disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore, soprattutto con uso di denaro contante.

3. Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni:

3.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall’attività economica del cliente o da altre circostanze.

 Operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di diritti reali su immobili, effettuati nei predetti paesi.

 Operazioni di conferimento per la costituzione o l’aumento di capitale – soprattutto se effettuate in contanti e per importi consistenti – di società dislocate nei predetti paesi esteri.

 Operazioni di costituzione di trust o strutture societarie nei predetti paesi.

 Utilizzazione come soci di società costituite in regime di trust nei predetti paesi.

 Operazioni di trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con chiare finalità di dissimulazione.

3.2 I clienti richiedono di effettuare sul conto del professionista operazioni di ricezione/trasferimento di fondi da parte/a favore di controparti dislocate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi.

3.3 Ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli o certificati, attestanti l’esistenza di cospicui depositi presso banche estere, specie se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggetti insediati in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.

4. Indicatori di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni:

4.1 Il cliente intende regolare i pagamenti con una somma notevole di denaro in contanti.

4.2 Il cliente intende effettuare operazioni mediante l’impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell’operazione, non giustificate dall’attività svolta o da altre circostanze.

4.3 Il cliente intende effettuare operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato.

4.4 Il cliente ricorre sistematicamente a tecniche di frazionamento delle operazioni non giustificate dall’attività svolta o da altre circostanze.

4.5 L’operazione appare del tutto incongrua rispetto alle finalità dichiarate dal cliente.

 Il cliente richiede una consulenza per l’organizzazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate ad un’attività commerciale con l’estero di dimensioni evidentemente contenute.

5. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni immobiliari:

5.1 Le prestazioni professionali riguardano investimenti in beni immobili effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato.

5.2 I clienti ricorrono ripetutamente alla conclusione di contratti a favore di terzo, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione.

5.3 Il cliente intende comprare un bene immobile con una somma notevole di denaro in contanti.

6. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:

6.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di natura societaria palesemente rivolte a perseguire finalità di dissimulazione o di ostacolo all’identificazione della effettiva titolarità e della provenienza delle disponibilità finanziarie coinvolte.

 Costituzione e impiego di trust, soprattutto nel caso in cui si applichi una normativa propria di ordinamenti caratterizzati da principi e regole non in linea con le disposizioni antiriciclaggio italiane, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.

 Costituzione di strutture di gruppo particolarmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla collocazione all’estero di una o più società.

 Definizione di sindacati di voto o di blocco, preordinati ad esercitare controllo o influenza significativa sull’attività della società.

6.2 I clienti intendono costituire società con capitale in denaro nelle quali figurano come soci persone non imputabili sul piano penale, senza plausibili giustificazioni, ad eccezione delle imprese familiari.

6.3 I clienti intendono costituire tre o più società nello stesso giorno o più di tre società nel periodo di un mese, quando almeno uno dei soci di tali società sia la stessa persona fisica o giuridica, e concorrano una o più delle seguenti circostanze:

– nessuno de
i soci e degli amministratori sia residente nel luogo della sede,

– si tratti di soci o amministratori non conosciuti e residenti in luoghi diversi,

– concorrano altri fattori che rendano sospetta l’operazione.

6.4 I clienti intendono effettuare frequenti operazioni di acquisizione e cessione di imprese o di aziende, palesemente non giustificate dalla natura dell’attività svolta o dalle caratteristiche economiche del cliente.

6.5 I clienti intendono costituire ovvero utilizzare una o più società prestanome o comunque interposta, in assenza di plausibili motivazioni.

6.7 I clienti intendono costituire o acquistare una società avente oggetto sociale di difficile identificazione, o senza relazione con quello che sembra essere l’esercizio normale delle attività condotte dal cliente.

6.8 I clienti intendono effettuare conferimenti in società o altri enti con modalità tali da risultare palesemente incoerenti con il loro profilo economico o con le finalità della società o dell’ente conferitario.

6.9 Le prestazioni professionali richieste riguardano il conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone sprovviste delle necessarie capacità, palesemente preordinato a disgiungere l’attività decisionale dalla titolarità delle cariche (ad esempio, impiegati senza specifica qualificazione, disoccupati, persone senza particolari titoli di studio o professionali, immigrati di recente entrata, persone prive di domicilio conosciuto o con domicilio meramente formale, residenti in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi).

7. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio:

7.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni contabili aventi l’evidente finalità di occultare disponibilità di diversa natura o provenienza (ad esempio: attraverso la sopravvalutazione o la sottovalutazione di poste o cespiti).

7.2 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di appello al pubblico risparmio (sollecitazione all’investimento, mediante offerte pubbliche di vendita di prodotti finanziari;

sollecitazione al disinvestimento, mediante offerte pubbliche di acquisto o di scambio di prodotti finanziari) effettuate con modalità che risultino chiaramente volte all’elusione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nei relativi provvedimenti di attuazione, ovvero al trasferimento o alla sostituzione di prodotti finanziari o di disponibilità in essi rappresentate di provenienza illecita.

7.3 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di emissione di valori mobiliari che, palesemente prive di ragioni giustificatrici, appaiono incoerenti con le caratteristiche dell’emittente e con le esigenze di approvvigionamento di mezzi finanziari, ovvero effettuate con modalità tali da manifestare intenti elusivi delle disposizioni contenute nell’articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e nei relativi provvedimenti di attuazione. Tra le circostanze da valutare è compresa la destinazione degli strumenti emessi all’acquisto o alla sottoscrizione da parte di un unico soggetto.

8. Indicatori di anomalia relativi all’utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi:

8.1 I professionisti, in ragione delle prestazioni professionali richieste, vengono a conoscenza di modalità di utilizzo di conti o di altri rapporti continuativi da parte del cliente non usuali o non giustificate in ragione della normale attività del cliente o di altre circostanze.

 Il cliente compie successive operazioni di apertura e chiusura di conti in paesi esteri e di altri rapporti continuativi senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall’attività svolta.

 Il cliente compie operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato all’impiego di denaro contante o a tecniche di pagamento mediante compensazione o da elementi quali domiciliazione dell’agente presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale.

 Il cliente richiede l’apertura di più conti o rapporti in Paesi esteri senza una giustificazione plausibile.

 Il cliente utilizza conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l’impiego o la dissimulazione di disponibilità personali, ovvero utilizza conti personali per l’impiego o la dissimulazione di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti.

 Il cliente utilizza cassette di sicurezza che, in assenza di obiettive ragioni giustificatrici, appare volto ad assicurare l’occultamento delle disponibilità custodite.

8.2 Il professionista è incaricato di effettuare depositi di denaro, beni o titoli, con istruzione da parte del depositante di impiegarli per fini insoliti o non usuali rispetto alla normale attività del cliente.

ALLEGATO D

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197

QUADRO A

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE

INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE

1. Tipo di segnalazione (iniziale/sostitutiva)
2. Numero identificativo della segnalazione
3. Data della segnalazione
4. Data di invio della segnalazione
5. Numero segnalanti

QUADRO B

INFORMAZIONI GENERALI SUL SEGNALANTE

SOGGETTO PREPOSTO A FORNIRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEGNALAZIONE

1. N. di telefono
2. N. di fax
3. Indirizzo di posta elettronica

DATI ANAGRAFICI DEL SEGNALANTE

4. Tipo del soggetto segnalante
5. Descrizione del soggetto segnalante
6. Codice fiscale del soggetto segnalante
7. Codice identificativo del soggetto segnalante
8. Cognome
9. Nome
10. Comune di nascita
11. Provincia
12. Stato
13. Data di nascita
14. Sesso
15. Indirizzo del domicilio professionale principale
16. Comune del domicilio professionale principale
17. Provincia

QUADRO C

OPERAZIONE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

INFORMAZIONI INERENTI L’OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1. Descrizione dell’operazione
2. Descrizione dei motivi del sospetto

QUADRO D

INFORMAZIONI SULLA PERSONA FISICA CUI L’OPERAZIONE VA RIFERITA

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome
2. Nome
3. Comune di nascita/Stato estero
4. Provincia
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Natura giuridica
8. Codice fiscale

RESIDENZA

9. Indirizzo
10. CAP
11. Comune/Stato estero
12. Provincia

QUADRO E

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA CUI L’OPERAZIONE VA RIFERITA

DATI IDENTIFICATIVI

1. Denominazione
2. Natura giuridica
3. Sigla
4. Data di costituzione
5. Codice fiscale
6. Partita IVA

SEDE LEGALE

7. Comune/Stato estero
8. Provincia

LEGALE RAPPRESENTANTE

9. Cognome
10. Nome
11. Comune/Stato estero di nascita
12. Provincia
13. Data di nascita
14. Sesso
15. Indirizzo di residenza
16. Comune/Stato estero di residenza
17. Provincia
18. Codice fiscale

QUADRO F

PERSONA FISICA CHE HA OPERATO PER CONTO DEL SOGGETTO CUI VA RIFERITA L’OPERAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome
2. Nome
3. Comune/Stato estero di nascita
4. Provincia
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Codice fiscale
8. Tipo legame

RESIDENZA

9. Indiri
zzo
10. CAP
11. Comune/Stato estero
12. Provincia

ALLEGATO E

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197

1. Contenuto della segnalazione

Lo schema di segnalazione, di cui all’allegato D al provvedimento, si articola in:
– informazioni generali sulla segnalazione (quadro A);
– informazioni generali sul segnalante (quadro B);
– operazione oggetto di segnalazione (quadro C);
– informazioni sulla persona fisica cui l’operazione va riferita (quadro D);
– informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l’operazione va riferita (quadro E);
– persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l’operazione (quadro F).

2. Quadro A: Informazioni generali sulla segnalazione

2.1 Informazioni di riferimento della segnalazione

1. Nel campo TIPO SEGNALAZIONE si fornisce l’indicazione sulla natura iniziale o sostitutiva della segnalazione. Per segnalazione sostitutiva, per la quale si rinvia al paragrafo 7, si intende la segnalazione prodotta quando, in relazione ad una medesima operazione sospetta, si renda necessaria una rettifica dei dati già contenuti in una segnalazione iniziale.

Tale campo deve essere valorizzato con "0" nel caso di segnalazione iniziale; con "1" nel caso di segnalazione sostituiva di una precedentemente inviata.

2. Il campo NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA SEGNALAZIONE deve essere valorizzato con un numero progressivo univoco nell’ambito dell’anno per ciascun segnalante. Per le segnalazioni sostitutive, il numero identificativo deve essere lo stesso già assegnato alla segnalazione cui la rettifica si riferisce.

3. Nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE deve essere indicata la data in cui viene prodotta per la prima volta la segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

Le eventuali segnalazioni sostitutive (campo TIPO SEGNALAZIONE contenente il valore "1")

devono riportare la data della prima segnalazione cui la sostitutiva si riferisce.

4. Il campo DATA DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE deve riportare la data relativa all’inoltro della segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa). Per le segnalazioni iniziali, tale data coincide con quella indicata nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE. Per le segnalazioni sostitutive, invece, tale data sarà successiva alla data di invio della segnalazione iniziale cui si riferisce.

5. Il campo NUMERO SEGNALANTI, nel quale si fornisce l’indicazione sul numero di soggetti che effettuano congiuntamente la segnalazione, deve essere valorizzato con “1” nel caso di segnalazione individuale, con il numero dei soggetti segnalanti nel caso di segnalazione congiunta.

3. Quadro B: Informazioni generali sul segnalante

3.1 Soggetto preposto a fornire informazioni relative alla segnalazione

1. 2. e 3. Si richiede di indicare nei campi compresi in tale quadro i recapiti della persona da contattare per ogni eventuale comunicazione. Le informazioni richieste concernono il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica.

3.2 Dati anagrafici del segnalante

4. Il campo TIPO DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare il tipo di soggetto secondo la codifica di cui all’allegata tabella 1 (tabella codici soggetto segnalante).

5. Il campo DESCRIZIONE DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare "in chiaro" la tipologia di soggetto segnalante (ad esempio, avvocato).

6. Il campo CODICE FISCALE DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve contenere il codice fiscale alfanumerico a 16 cifre del soggetto segnalante.

7. Il campo CODICE IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve contenere il numero di iscrizione all’albo di appartenenza.

8. Nel campo COGNOME deve essere indicato il cognome della persona fisica che effettua la segnalazione.

9. Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica che effettua la segnalazione.

10. Nel campo COMUNE DI NASCITA deve essere indicato il comune di nascita del soggetto segnalante.

11. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.

12. Nel campo STATO deve essere indicato lo Stato di nascita del soggetto segnalante.

13. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto segnalante e deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

14. Il campo SESSO deve riportare l’indicazione del sesso del soggetto segnalante, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.

15. Il campo INDIRIZZO DEL DOMICILIO PROFESSIONALE PRINCIPALE è riferito alla via e al numero civico del domicilio professionale principale.

16. Il campo COMUNE DEL DOMICILIO PROFESSIONALE PRINCIPALE deve contenere la descrizione del comune del domicilio professionale principale del segnalante.

17. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune del domicilio professionale principale del segnalante.

4. Quadro C: Operazione oggetto di segnalazione

4.1 Informazioni inerenti l’operazione oggetto della prestazione

In questo quadro deve essere descritta per esteso, distintamente e dettagliatamente, l’operazione oggetto della prestazione o delle prestazioni nonché devono essere illustrati i motivi del sospetto. I relativi campi possono essere ampliati secondo la quantità e la tipologia delle informazioni da comunicare all’UIC.

1. Nel campo DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE devono essere indicate le caratteristiche in concreto assunte dall’operazione oggetto della prestazione professionale. Si fa riferimento, in particolare:

– al luogo e alla data di esecuzione dell’operazione;

– alle caratteristiche dell’operazione e ai soggetti coinvolti;

– all’importo dell’operazione.

Ai soggetti segnalanti viene richiesto di fornire notizie circa eventuali altri rapporti di cui siano oggettivamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale, sulla base, ad esempio, di documentazioni o dichiarazioni rese dal soggetto interessato.

Le informazioni dovranno essere completate con i seguenti elementi, se presenti:

– collegamento con segnalazioni precedenti;

– collegamento con altre segnalazioni oggetto di contemporaneo invio.

2. Nel campo DESCRIZIONE DEI MOTIVI DEL SOSPETTO, fermo restando che la determinazione dell’esistenza e del grado del sospetto ricorrente nell’operazione è rimessa alla valutazione del soggetto segnalante, occorre indicare tutti gli elementi che descrivono i motivi del sospetto, come illustrati nei paragrafi 1, 3 e 4 della parte IV del provvedimento e nel relativo allegato C (indicatori di anomalia).

In particolare, è opportuno indicare l’attività esercitata dal soggetto segnalato e il suo profilo economico evidenziando tutte le informazioni circa le attività a lui anche indirettamente riconducibili (per esempio, esercitate attraverso prestanome) che concorrono a giustificare i motivi del sospetto.

5. Quadri D e E: informazioni sul soggetto cui l’operazione va riferita

Nei quadri D e E devono essere riportate le informazioni sul soggetto cui l’operazione va riferita, vale a dire colui il quale, eventualmente diverso dall’esecutore materiale dell’operazione, è l’effettivo titolare degli interessi sottesi allo svolgimento dell’operazione.

Se il soggetto segnalato è una persona fisica o una ditta individuale occorre compilare il quadro D, evidenziando per la ditta individuale la relativa natura giuridica nel campo n. 7; se è un soggetto diverso da persona fisica occorre compilare il quadro E. Nel caso in cui l’operazione vada riferita sia ad
una persona fisica sia ad una persona diversa da quella fisica, occorrerà compilare contemporaneamente il quadro D e il quadro E.

Nel caso in cui l’operazione vada riferita a più persone fisiche, occorrerà replicare e compilare il quadro D tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito. Nel caso in cui l’operazione vada riferita a più persone diverse da quelle fisiche, occorrerà replicare e compilare il quadro E tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito.

5.1 Quadro D: Informazioni sulla persona fisica cui l’operazione va riferita

In relazione alla persona fisica cui l’operazione va riferita si richiedono informazioni circa i relativi dati identificativi e la residenza.

5.1.1. Dati identificativi

1. Nel campo COGNOME deve essere indicato il cognome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l’operazione deve essere riferita.

2. Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l’operazione va riferita.

3. Nel campo COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.

4. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.

5. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

6. Il campo SESSO deve riportare l’indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica:

"M" = maschile, "F" = femminile.

7. Il campo NATURA GIURIDICA deve recare il valore "DI" nel caso in cui il soggetto cui l’operazione si riferisce sia una ditta individuale. Deve essere lasciato in bianco negli altri casi (persona fisica).

8. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale del soggetto. Per i soggetti residenti in Italia esso è costituito da sedici caratteri alfanumerici, mentre per i non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

5.1.2 Residenza

9. Nel campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico della località di residenza del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l’indirizzo deve comprendere anche il nome della città estera di residenza.

10. Nel campo CAP deve essere indicato il codice di avviamento postale della località di residenza del soggetto.

11. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere riportata l’indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.

12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.

5.2 Quadro E: Informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l’operazione va riferita

Tale quadro deve contenere le informazioni relative al soggetto cui l’operazione va riferita, nel caso in cui si tratti di soggetto diverso da persona fisica e da ditta individuale.

5.2.1 Dati identificativi

1. Il campo DENOMINAZIONE deve riportare l’esatta ragione sociale del soggetto segnalato così come risultante dall’atto costitutivo, senza l’utilizzo di sigle o acronimi, a meno che essi non costituiscano le effettive ragioni sociali.

2. Nel campo NATURA GIURIDICA deve essere indicata la natura giuridica assunta dal soggetto segnalato, utilizzando le codifiche di cui all’allegata tabella 2, senza punti o spazi intermedi.

3. Nel campo SIGLA deve essere indicata la sigla (acronimo) del soggetto, ove presente nell’atto costitutivo.

4. Nel campo DATA DI COSTITUZIONE deve essere indicata, ove disponibile, la data di costituzione del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

5. Il campo CODICE FISCALE deve contenere l’indicazione del codice fiscale del soggetto. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso è composto da 11 caratteri numerici allineati a sinistra.

Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

6. Nel campo PARTITA IVA deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto segnalato.

5.2.2 Sede legale

7. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere indicata in chiaro la città italiana ovvero, nel caso di soggetto non avente sede in Italia, lo Stato estero ove è allocata la sede legale.

8. Il campo PROVINCIA deve contenere la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune ove il soggetto ha la sede legale.

5.2.3 Legale rappresentante

9. Il campo COGNOME deve riportare il cognome del legale rappresentante del soggetto cui l’operazione segnalata deve essere riferita.

10. Il campo NOME deve riportare il nome del legale rappresentante del soggetto al quale l’operazione segnalata deve essere riferita.

11. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato in chiaro il comune ovvero lo Stato estero di nascita del legale rappresentante.

12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.

13. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del legale rappresentante. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

14. Il campo SESSO deve indicare il sesso del legale rappresentante, secondo la seguente codifica:

"M" = maschile, "F" = femminile.

15. Nel campo INDIRIZZO DI RESIDENZA devono essere riportati la via e il numero civico di residenza del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti in Italia, l’indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera.

16. Il campo COMUNE /STATO ESTERO DI RESIDENZA deve contenere la descrizione in chiaro del comune ovvero dello Stato estero, se il legale rappresentante non è residente in Italia.

17. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di residenza.

18. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

6. Quadro F: Informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l’operazione

Il presente quadro deve contenere informazioni relative alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l’operazione è riferita. Si fa presente che nel caso di persona fisica operante per conto proprio, il quadro F non deve essere compilato.

6.1 Dati identificativi

1. Il campo COGNOME deve contenere il cognome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l’operazione oggetto di segnalazione.

2. Nel campo NOME deve essere riportato il nome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l’operazione oggetto di segnalazione.

3. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.

4. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di nascita.

5. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto.

6. Il campo SESSO deve riportare l’indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica:

"M" = maschile, "F" = femminile.

7. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del soggetto residente. Per i non residenti in Italia, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

8. Il campo TIPO LEGAME deve contenere il codice
identificativo del tipo di legame che la persona fisica che ha effettuato l’operazione intrattiene con il soggetto cui essa è riferita.

Occorre indicare: 07 per mandato con rappresentanza; 08 per mandato senza rappresentanza; 09 per altro.

6.2 Residenza

9. Nel campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico della residenza anagrafica del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l’indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera di residenza.

10. Nel campo CAP deve essere indicato il codice di avviamento postale della residenza del soggetto. Tale campo non è presente nel caso di soggetti non residenti.

11. Nel campo COMUNE /STATO ESTERO deve riportarsi l’indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.

12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.

7. Segnalazione sostitutiva

La segnalazione sostitutiva viene prodotta su iniziativa del segnalante ovvero su richiesta dell’UIC a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di anomalie o incongruenze nel contenuto della segnalazione.

La segnalazione sostitutiva prende integralmente il posto di quella iniziale. Essa dovrà pertanto essere completa di tutti i dati precedentemente indicati oltreché, ovviamente, dei dati risultanti dalla rettifica, e dovrà pertanto riportare la chiave identificativa della segnalazione iniziale (tipo del soggetto segnalante, codice fiscale del soggetto segnalante, codice identificativo del soggetto segnalante, numero identificativo della segnalazione, data della segnalazione) nei campi corrispondenti.

8. Prestazione non eseguita

Qualora il sospetto riguardi una prestazione non eseguita, se ne richiede la distinta evidenziazione nel campo 1 del quadro B. In tale caso è data la possibilità al segnalante, qualora non abbia a disposizione tutti i dati previsti dal modulo, di effettuare la segnalazione in modo non completo.

9. Modalità di trasmissione della segnalazione

La segnalazione, inviata all’UIC secondo le modalità indicate al paragrafo 7 della parte IV del provvedimento, dovrà essere accompagnata da una lettera di trasmissione, a firma del soggetto segnalante, nella quale devono essere riportati il tipo di soggetto segnalante, il cognome e nome del/i segnalante/i, il numero identificativo e la data di riferimento della segnalazione, nonché il recapito telefonico del soggetto preposto a fornire/ricevere informazioni relative alla segnalazione inviata, secondo l’allegato fac-simile.

In caso di segnalazioni congiunte, la lettera di trasmissione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti segnalanti.

L’UIC provvederà ad acquisire la segnalazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo. Tale codice, da utilizzare per tutte le successive comunicazioni relative alla medesima segnalazione, verrà notificato al segnalante.

Se il segnalante non riceve la notifica di avvenuta ricezione entro un ragionevole lasso di tempo, deve avvisare l’UIC – Servizio Antiriciclaggio, comunicando il numero identificativo e la data di invio della segnalazione per la quale non ha ricevuto la notifica. Qualora la segnalazione risulti effettivamente non pervenuta, il segnalante dovrà ripeterne l’invio.

Il codice di protocollo UIC verrà assegnato solo alle segnalazioni correttamente acquisite. Nel caso in cui si verifichi un errore di acquisizione, il suddetto codice non verrà assegnato e la comunicazione di notifica conterrà la descrizione dei rilievi riscontrati. In questo caso il segnalante, dopo aver tempestivamente corretto gli errori, dovrà, senza indugio, ripetere la segnalazione. Tale segnalazione non è considerata sostitutiva.

ALLEGATI:

 Tabella 1: codici soggetto segnalante
 Tabella 2: valori per il campo "NATURA GIURIDICA"
 Fac-simile della lettera di trasmissione

TABELLA 1 – CODICI SOGGETTO SEGNALANTE

Soggetto segnalante Codice

Avvocati 20
Consulenti del lavoro 21
Dottori commercialisti 22
Notai 23
Ragionieri e periti commerciali 24
Revisori contabili 25
Società di revisione 26

TABELLA 2 – valori per il campo "NATURA GIURIDICA"

SPA Società Per Azioni
SRL Società a Responsabilità Limitata
SAS Società in Accomandita Semplice
SAA Società in Accomandita per Azioni
SDF Società Di Fatto
SS Società Semplice
SCRL Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SCRI Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
SNC Società in Nome Collettivo
DI Ditta Individuale
PLC Private Limited Company
GMBH Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
SARL Societé À Responsabilité Limitée
SL Sociedad de responsabilidad Limitada
LDA Sociedade por quotas
BV Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
LTDC LimiTeD Company
AG AktienGesellschaft
SA Société Anonyme
SAN Sociedad ANonima
SANO Sociedade ANOnima
NV Naamloze Vennootschap
PL Limited Partnership
KG KommanditGesellschaft
SCS Société en Commandite Simple
SENC Sociedad EN Comandita simple
CTA Sociedade em ComandiTA simples
CV Commanditaire Vennootschap
LPC Limited Partnership with a share Capital
KGAA KommanditGesellschaft Auf Aktien
SCA Société en Commandite par Actions
SCAP Sociedad Comandotaria Por Acciones
SCAA Socidade em Comandita por Accaes
CVA Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
AS Association
GBR Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
SC Société Civile
SCI Sociedad Civil
SCIV Sociedade CIVil
MS MaatSchap
UP Unlimited Partnership
OHG Offene HandelsGesellschaft
SNCO Société en Nom Collectif
SRC Sociedad Regular Colectiva
SNCL Sociedade em Nome CoLectivo
VOF Vennootschap Onder Firma
XXXX Altra specie giuridica italiana
**** Altra specie giuridica estera

FAC SIMILE DELLA LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

MITTENTE

Tipo del soggetto segnalante ….

Cognome e Nome ……………………………………………………

Cognome e Nome ……………………………………………………

………………………………………………………………………………

Recapito telefonico ………………

Ai sensi dell’art.3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modifiche dalla legge 5 luglio 1991 n.197, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n.153, si trasmette in allegato la segnalazione i cui estremi sono di seguito riportati:

N° identificativo Data segnalazione

………………….. ………………………

…………………….., li …………..

Il/i Segnalante/i