Nella determinazione dell’assegno di mantenimento, si può tenere in considerazione il risarcimento del danno da fatto illecito ancora non conseguito?
La Corte di Cassazione (sez. I, 10 luglio 2008, n. 19064) risponde negativamente, affermando che pur rilevando sul piano giudiziario ogni elemento di prova anche fiscale delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti per riconoscere il diritto all’assegno e determinarne la misura in favore di una di esse (tra molte, di recente cfr. Cass. 7 dicembre 2007 n. 25618), il giudice del merito non può comunque tenere conto di future e ipotetiche reintegrazioni per equivalente dei danni da illecito extracontrattuale subiti da una delle parti, prima che le relative somme siano state introitate dal danneggiato, non costituendo elemento di valutazione per qualsiasi mantenimento a carico del soggetto che ha subito il danno la sola possibile ed eventuale liquidazione del futuro risarcimento in suo favore.
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