Il disinteresse del padre, giustifica la decadenza dalla potestà genitoriale

Con il decreto in esame, il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha accolto la richiesta di decadenza dalla potestà genitoriale avanzata dalla madre.
Queste in sintesi le motivazioni:

  • nel corso del giudizio è emerso che il padre si è sempre disinteressato del figlioletto
    (che pure aveva riconosciuto quale figlio naturale) e non era stato
    presente nei momenti più significativi della sua esistenza (né alla nascita e né al battesimo), limitandosi a vederlo appena quattro volte in due anni;
  • il disinteresse del padre verso il figlioletto e la non
    accettazione del ruolo paterno erano emerse esplicitamente dalle parole
    dello stesso, che all’udienza aveva chiesto “la perdita della potestà genitoriale“, precisando che non sentiva alcun legame affettivo verso il piccolo, “non avendo voluto né deciso di avere un figlio” dalla ricorrente;
  • secondo il Tribunale, poi, la legge sull’affidamento condiviso non può trovare applicazione nel caso in esame posto che “nessuna legge può costringere una persona a manifestare un affetto che non sente o ad esercitare un ruolo genitoriale non voluto“.

Tribunale minorenni L’Aquila, 08 giugno 2007
TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL’ABRUZZO L’AQUILA

Il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Signori:
Dott. Giovanni MANERA Presidente est.
Dott. Federico ERAMO Giudice
Dott. Emidio CIRILLI Comp. Privato
Dott.ssa M. Annunziata DI PIETRO PICCIRILLI Comp. Privato
ha emesso il seguente
DECRETO

nel procedimento n. 1054/05 V.G., riguardante il minore C. G., nato
il (Omissis) a Pescara, di F. Al. e di F. A..
Letti gli atti, osserva in
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 9.11.2005 la signora F. A., premesso che da una sua breve relazione sentimentale con il signor C. A. era nato il (Omissis) il piccolo C. G., riconosciuto da entrambi; che essa ricorrente, per assistere al meglio il figlio, dopo l’astensione obbligatoria dal lavoro per la gravidanza ed il puerperio, aveva sospeso ulteriormente la sua attività lavorativa ed aveva deciso di abitare provvisoriamente presso i suoi genitori per ricevere aiuto e sostegno per la crescita del figlioletto, diversamente dal C. A., che si era sempre disinteressato del figlio; che il C. A., in particolare, non era stato presente al momento della nascita di C. G. e non aveva presenziato neppure al battesimo del piccolo; che dal momento della nascita il padre aveva visto il piccolo solo in quattro occasioni e non aveva accettato il ruolo paterno sin dal momento della notizia della gravidanza della compagna; tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva l’affidamento esclusivo del figlio, con contestuale regolamentazione del diritto di visita da parte del padre.
Con relazione del 20.3.2006 l’Assistente Sociale dott.ssa Iovino del Comune di Francavilla al Mare riferiva che il minore era accudito amorevolmente dalla mamma e dai nonni materni, figure presenti ma discrete.
All’udienza del 6.7.2006 la signora F. A. insisteva nel chiedere l’affidamento esclusivo del figlio, aggiungendo che il C. A. non si era interessato del figlioletto neppure dopo la notifica del ricorso e che lo stesso dopo la nascita di C. G. non le aveva chiesto neppure telefonicamente (né in altro modo) notizie del figlio, mentre lei era stata sempre disponibile e favorevole alle visite al bimbo da parte del padre. Alla stessa udienza il signor C. A. (assistito dal suo difensore) chiedeva a questo Tribunale “la perdita della potestà genitoriale, perché non sento nessun legame affettivo, non avendo voluto né deciso di avere un figlio dalla signora F. A.”, la quale, sebbene avvertita della sua assoluta mancanza di volontà di avere un figlio (da lei), aveva deciso di portare avanti la gravidanza. Precisava il C. A. che aveva intrattenuto una relazione di breve durata con la F. A., con la quale non aveva nulla in comune; che aveva riconosciuto subito il figlio (perché suo dovere) e da subito aveva contribuito al suo mantenimento inviando tutti i mesi alla signora F. A., a mezzo assegno bancario, la somma di euro 250,00 (somma che era disposto ad adeguare annualmente secondo gli indici Istat), aggiungendo che era disposto a rimborsare alla F. A. la metà delle spese
straordinarie da lei documentate.
Con istanza in data 15.5.2007 la signora F. A. sollecitava la definizione del procedimento, aggiungendo che il C. A. anche dopo l’udienza del 6.7.2006 non si era più fatto vivo e che si era reso addirittura irreperibile.
Alla stregua di tali circostanze di fatto ritiene il Collegio di dover accogliere la richiesta del Pubblico Ministero di dichiarazione della decadenza del padre dalla potestà genitoriale, ricorrendo nel caso di specie tutti gli estremi, oggettivi e soggettivi, richiesti dall’art. 330 c.c..
Invero il C. A. si è sempre disinteressato del figlioletto (che pure ha riconosciuto quale figlio naturale, perché era suo dovere, a suo dire) e non è stato presente nei momenti più significativi della sua esistenza (né alla nascita e né al battesimo), limitandosi a vederlo appena quattro volte in due anni. Del resto il disinteresse del padre verso il figlioletto e la non accettazione del ruolo paterno emergono esplicitamente dalle parole dello stesso C. A., che all’udienza del 6.7.2006 ha chiesto “la perdita della potestà genitoriale”, precisando che non sente alcun legame affettivo verso il piccolo, “non avendo voluto né deciso di avere un figlio” dalla signora F. A., con la quale,
a suo dire, non aveva in comune alcun sentimento né una stessa visione della vita.
Fondata e meritevole di accoglimento si appalesa la domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente, poiché emerge pacificamente dagli atti che, a fronte del disinteresse affettivo da
parte del padre (che pure contribuisce al mantenimento del figlio esclusivamente dal punto di vista materiale, ma è da lui distante affettivamente ed emotivamente), la F. A., aiutata dai suoi genitori,
provvede ad assistere materialmente e soprattutto moralmente il figlio, al quale garantisce tutto l’affetto ed il calore umano indispensabili per una crescita armonica ed equilibrata. La lontananza emotiva ed affettiva del C. A. dal piccolo (verso il quale egli non sente alcun legame affettivo, per sua esplicita ammissione) giustifica una deroga alla regola comune dell’affidamento condiviso introdotta dalla novella 54/2006. Quest’ultima legge ha infatti eliminato qualsiasi discriminazione tra i genitori sancendo un ruolo paritario degli stessi nell’educazione dei figli, ma non ha inteso  costringere (e d’altronde non avrebbe potuto farlo) un genitore ad esercitare per forza e contro
la sua volontà il ruolo genitoriale. È di intuitiva evidenza che in un caso come quello in esame (nel quale un padre dichiara espressamente di non nutrire alcun affetto per il figlio) nessuna legge può costringere una persona a manifestare un affetto che non sente o ad esercitare un ruolo genitoriale non voluto, come, del resto, insegna la massima di esperienza che ammonisce che nemo ad factum cogi potest.
P. Q. M.
sentito il P.M.M.;
visti gli artt. 330 ss. c.c.;
DICHIARA
il signor C. A. decaduto dalla potestà genitoriale sul figlio minore C. G..
Visto l’art. 317 bis in relazione agli artt. 155, 155 bis c.c. nel testo modificato dalla legge 54/2006;
DISPONE
l’affidamento esclusivo del minore C. G. alla madre signora F. A..
Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
L’Aquila, 8.6.2007
Il Cancelliere
Il Presidente estensore
Dott. Giovanni Manera