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Seggiovia: la responsabilità del vettore si estende anche alle fasi di salita e discesa?

Tizia conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Cortina la F. F. S.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni, indicati in lire 4.000.000. Il danno conseguiva ad un trauma subito alla gamba, per l’urto di un seggiolino della seggiovia gestita dalla società convenuta.
Deduceva in particolare che l’addetto all’impianto non aveva svolto alcun intervento per agevolare la salita e che la seggiovia non disponeva di un meccanismo che ne rallentasse la velocità al momento della salita dei passeggeri.
Soccombeva in primo grado, ma in appello la domanda era accolta. Ricorre in Cassazione il gestore dell’impianto, ma la S.C. Conferma la sentenza con queste argomentazioni. Cassazione civile , sez. III, 03 agosto 2004, n. 14812

  • Il contratto di risalita in seggiovia è stato inquadrato da questa Corte nel contratto di trasporto (Cass. 7 ottobre 1968, n. 3136; Cass. 13 gennaio 1993, n. 356; Cass. 23 maggio 1997, n. 4607; Cass. 15 febbraio 2001, n. 2216). Consegue dunque che la responsabilità del vettore è disciplinata dall’art. 1681 c.c., a norma del primo comma del quale il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio «se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno».
  • Va poi ulteriormente precisato, avendo riferimento al caso di specie, che per sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore «durante il viaggio», devono intendersi anche quelli che avvengono durante le operazioni preparazioni e accessorie quali l’imbarco e lo sbarco dal mezzo (Cass. 17 luglio 2003, n. 11194; Cass. 13 gennaio 1993, n. 356; Cass. 19 giugno 1973, n. 1802; Cass. 17 giugno 1964, n. 1542; a proposito poi del trasporto a mezzo seggiovia in un caso in cui il viaggiatore si era staccato materialmente dal veicolo. v. Cass. 23 maggio 1997, n. 4607).
  • Da ciò la conclusione che nel trasporto eseguito con mezzo in continuo movimento, come la seggiovia, la responsabilità del vettore a norma dell’art. 1681 c.c. si estende anche alle operazioni di risalita e di discesa dal mezzo, sempreché sussista nesso di causalità tra il viaggio e l’evento. L’art. 1681, primo comma c.c. dispone che il vettore è responsabile «se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno». Questa disposizione – che utilizza una formula identica a quella contenuta nell’art. 2050 c.c., disciplinante la responsabilità per attività pericolose – si interpreta nel senso il viaggiatore, senza individuare la precisa anormalità del servizio di trasporto, deve provare il nesso di causalità tra l’evento dannoso e il viaggio, mentre incombe al vettore la prova liberatoria e, cioè, la prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
  • La sentenza impugnata ha fatto applicazione dell’art. 1681 c.c. e ha rilevato che la presunzione di responsabilità a carico del vettore «poteva essere superata solo dalla prova di aver adottato tutte le misure atte ad impedire l’evento dannoso di cui, prima fra tutte, viene in considerazione la collaborazione che l’inserviente appresta al passeggero al momento iniziale del trasporto». In sostanza il Tribunale ha ritenuto, rispetto all’evento determinato dal movimento del seggiolino, che il vettore non avesse assolto l’onere probatorio a suo carico, indicando tra le possibili misure idonee ad evitare il danno quella della collaborazione dell’addetto all’impianto al passeggero al momento iniziale del trasporto, per attenuare l’impatto del seggiolino. In questi termini non si ravvisa alcuna violazione di legge, avendo il Tribunale fatto applicazione dell’art. 1681 c.c. e ritenuto insussistente la prova liberatoria.
  • La valutazione circa il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del vettore si è risolto in un apprezzamento di fatto che sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza e di ragionevolezza da essere incensurabile nel giudizio di cassazione. Nella sentenza impugnata non si rileva infatti quella carenza di logica denunziata dalla ricorrente incidentale, mentre le doglianze svolte consistono nel contrapporre, inammissibilmente in sede di legittimità, alla valutazione del Tribunale la propria valutazione. In particolare non si riscontra la denunciata insufficiente e contraddittoria motivazione nell’avere il giudice di merito considerato la collaborazione dell’addetto alla seggiovia per attenuare l’impatto del seggiolino tra le (possibili) misure per evitare incidenti quale quello di specie, poiché si tratta di un’esemplificazione, restando comunque a carico del vettore, a norma dell’art. 1681 primo comma c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
  • La società ricorrente deduce altresì che il Tribunale avrebbe omesso di considerare l’esistenza di specifiche disposizioni regolamentari esposte presso la stazione di partenza della seggiovia, in base alle quali i viaggiatori devono mettersi autonomamente nelle posizioni indicate e, nel caso in cui il viaggiatore non sia pratico del sistema di trasporto dell’impianto, avvertire il personale e richiedere le istruzioni del caso. Rispetto a questo argomento, nella memoria ex art. 378 c.p.c., la Barasciutti richiama l’art. 12, comma 2 del d.m. 31 luglio 1950 che regola il trasporto a mezzo funicolari aeree monofuni in moto continuo a seggiolini equidistanti, in base al quale: «all’arrivo in stazione del seggiolino essi (cioè gli agenti addetti alle stazioni) devono guidarlo per rendere più agevole la salita del viaggiatore. Una volta che il viaggiatore vi ha preso posto, devono aiutare a chiudere la barra di sicurezza ed infine accompagnare ancora per qualche istante il seggiolino onde evitare che assuma oscillazioni notevoli». In questa ultima prospettiva il danno si sarebbe verificato per l’omissione delle cautele prescritte dal decreto ministeriale sopra indicato. Ma può prescindersi da questo profilo non considerato nella sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità del vettore sulla base della presunzione prevista dall’art. 1681 c.c.
  • Quanto invece alla «omessa considerazione» da parte del Tribunale delle disposizioni, che la società ricorrente assume esposte alla stazione di partenza e il cui contenuto si è sopra richiamato, sembra sufficiente osservare – prescindendo cioè dal valutare la natura di queste disposizioni – che il Tribunale non ha omesso di considerare la mancata richiesta di assistenza da parte della Barasciutti al personale addetto, ma ha concluso, con valutazione insindacabile in questa sede, in quanto esaurientemente motivata, che questo aspetto non superava la presunzione di responsabilità a carico del vettore. Per il resto non vi è alcuna doglianza specifica su una irregolare posizione della Barasciutti alla partenza.

Gli infortuni sulle piste di sci.

E’ tempo di neve, è tempo di sci, ma le piste, negli ultimi anni, sono diventate pericolose quanto le autostrade. Ogni anno, infatti, si registrano molti incidenti, talvolta dalle conseguenze gravissime. Vediamo allora di capire come è disciplinata la materia.
Dal 2003 esiste una legge, la n. 363, che regola alcuni aspetti dell’attività sciistica e della gestione degli impianti.
E’ bene anzitutto premettere che i sinistri possono verificarsi:
• per colpa di altri sciatori (o di snowboarder o comunque di soggetti a vario titolo presenti sulle piste);
• per colpa del gestore degli impianti di risalita;
• per colpa del gestore della pista (qualora sia soggetto diverso dal gestore dell’impianto).
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IL VOLTO DETURPATO: COME SI RISARCISCE IL DANNO PATRIMONIALE?

Una bambina di sei anni viene azzannata al viso da un cane dalmata. In termini percentuali tale danno viene stimato in 14 punti percentuali di invalidità, essendo il viso, nonostante i trattamenti di chirurgia estetica, rimasto gravemente deturpato. Il Tribunale è chiamato, su richiesta del genitore attore, a liquidare, tra le altre poste, il danno patrimoniale.
Ancora una volta si tratta di esprimere una difficilissima prognosi su quelle che saranno le possibili conseguenze patrimoniali di un danno alla salute e in particolare di un danno estetico.
Ecco cosa scrive il Tribunale di Nola (sent. 22 gennaio 2009).
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QUANTO VALE UN OCCHIO DELLA TESTA?

Talvolta si sente dire “mi è costato un occhio della testa”, ma quanto vale un occhio della testa? In particolare, se un bambino perde totalmente il visus da un occhio, qual è il giusto risarcimento? Lo scopriremo tra poco; prima vi racconto il fatto.
Ci troviamo a Brusciano, un comune della Campania. Un bimbo di due anni si trova in braccio alla madre, quando all’improvviso una pioggia di detriti e brecciame provenienti dal cassone di un autocarro lo investe. In conseguenza del sinistro, il piccolo riporta un danno gravissimo all’apparato visivo, consistente nella perforazione corneale con perdita dell’iride dell’occhio sinistro. Nonostante la pacifica responsabilità del conducente dell’autocarro che viaggiava ad alta velocità, la compagnia assicuratrice non risarcisce il danno. Ed è causa.
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Sulla responsabilità del farmacista

Interessante sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile , sez. III, 28 marzo 2008, n. 8073), che afferma il principio secondo cui il farmacista che segue le erronee indicazioni del medico nella scelta della terapia non incorre in alcuna colpa professionale, atteso che, a fronte della precisa indicazione del medico, egli non ha il compito di verificare se la posologia del farmaco prescritto sia effettivamente corrispondente alle particolari esigenze terapeutiche di un paziente.
Peraltro, non essendo abilitato alla professione medica, non è tenuto né autorizzato a sindacare i trattamenti terapeutico-farmacologici né a controllare l’eventuale dissonanza tra le indicazioni di una casa di cura, istituto ospedaliero o altra struttura e la ricetta del medico, dovendo attenersi a quest’ultima.

L’obbligo di attenersi a quanto prescritto dal medico, secondo la Corte, trova legittimo ostacolo nella sola ipotesi in cui il farmacista individui nella ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, dovendo in tal caso esigere che il medico dichiari per iscritto che la somministrazione avviene sotto la sua responsabilità.
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Associazione professionale e responsabilità dei singoli membtri

Qualora un professionista appartenente ad una associazione professionale abbia assunto incarico di difesa legale verso un cliente, del suo eventuale inadempimento, risponde l’associazione professionale di cui fa parte, o meglio rispondono solidalmente tutti i professionisti appartenenti alla stessa, indipendentemente dalla circostanza che sia possibile individuare le rispettive attività in concreto svolte.
Tribunale Roma, sez. XIII, 15 marzo 2007
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La rete metallica e i confini

In tema di individuazione della linea di confine tra due fondi è possibile che le parti procedano ad un regolamento amichevole della linea di confine stessa, mediante un negozio di accertamento libero da forme, inteso a risolvere l’incertezza (Cass. 25.5.1973 n. 1548; Cass. 29.11.1996 n. 10626; Cass. 3.5.2001 n. 6589).
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La responsabilità del dentista

La responsabilità del medico è una responsabilità contrattuale.
Nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, la prova dell’assenza di colpa medica grava sempre sul medico.
Se l’intervento fallito è un’operazione di routine per il sanitario, il paziente è tenuto soltanto a provare il rapporto intercorso con il professionista e si può limitare ad allegare le conseguenze negative patite.
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Chirurgia estetica

In caso di danno lamentato a seguito di intervento di chirurgia estetica, occorre stabilire il nesso di causalità tra il danno e l’intervento e la colpa del chirurgo.
Qualora le conseguenze dannose siano da ricondurre, senza dubbio, all’intervento, in quanto la condotta ha costituito un antecedente necessario dell’evento, per quanto riguarda la colpa, dovendosi applicare i principi generali in tema di inadempimento contrattuale cioè l’esistenza del contratto, mentre è onere del medico provare l’inesistenza dell’inadempimento o che lo stesso non dipende da sua colpa, la mancanza della suddetta, e l’assenza di fattori imprevedibili, di anomala reazione dell’organismo dovuta alle condizioni soggettive della paziente, comportano l’individuazione in capo al medico dell’onere risarcitorio.
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Quando ci si mettono i suoceri

Sapete come funzionano talvolta i matrimoni.
All’inizio tutti felici e d’accordo. Il padre di lei mette la casa. Il padre di lui si offre di ristrutturarla.
Arriva il fatidico giorno. Si mangia, si brinda, si balla.
Ma poi le cose non vanno.
Marito e moglie litigano e si separano.
Allora il padre di lui dice al consuocero: “Tu mi devi dare i soldi che mi spettano per la ristrutturazione della casa”.
E il padre di lei dice all’ex genero: “Tu mi devi dare i canoni di affitto per tutto il tempo che sei stato a casa mia”. Continua a leggere