Tizia conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Cortina la F. F. S.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni, indicati in lire 4.000.000. Il danno conseguiva ad un trauma subito alla gamba, per l’urto di un seggiolino della seggiovia gestita dalla società convenuta.
Deduceva in particolare che l’addetto all’impianto non aveva svolto alcun intervento per agevolare la salita e che la seggiovia non disponeva di un meccanismo che ne rallentasse la velocità al momento della salita dei passeggeri.
Soccombeva in primo grado, ma in appello la domanda era accolta. Ricorre in Cassazione il gestore dell’impianto, ma la S.C. Conferma la sentenza con queste argomentazioni. Cassazione civile , sez. III, 03 agosto 2004, n. 14812
- Il contratto di risalita in seggiovia è stato inquadrato da questa Corte nel contratto di trasporto (Cass. 7 ottobre 1968, n. 3136; Cass. 13 gennaio 1993, n. 356; Cass. 23 maggio 1997, n. 4607; Cass. 15 febbraio 2001, n. 2216). Consegue dunque che la responsabilità del vettore è disciplinata dall’art. 1681 c.c., a norma del primo comma del quale il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio «se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno».
- Va poi ulteriormente precisato, avendo riferimento al caso di specie, che per sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore «durante il viaggio», devono intendersi anche quelli che avvengono durante le operazioni preparazioni e accessorie quali l’imbarco e lo sbarco dal mezzo (Cass. 17 luglio 2003, n. 11194; Cass. 13 gennaio 1993, n. 356; Cass. 19 giugno 1973, n. 1802; Cass. 17 giugno 1964, n. 1542; a proposito poi del trasporto a mezzo seggiovia in un caso in cui il viaggiatore si era staccato materialmente dal veicolo. v. Cass. 23 maggio 1997, n. 4607).
- Da ciò la conclusione che nel trasporto eseguito con mezzo in continuo movimento, come la seggiovia, la responsabilità del vettore a norma dell’art. 1681 c.c. si estende anche alle operazioni di risalita e di discesa dal mezzo, sempreché sussista nesso di causalità tra il viaggio e l’evento. L’art. 1681, primo comma c.c. dispone che il vettore è responsabile «se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno». Questa disposizione – che utilizza una formula identica a quella contenuta nell’art. 2050 c.c., disciplinante la responsabilità per attività pericolose – si interpreta nel senso il viaggiatore, senza individuare la precisa anormalità del servizio di trasporto, deve provare il nesso di causalità tra l’evento dannoso e il viaggio, mentre incombe al vettore la prova liberatoria e, cioè, la prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
- La sentenza impugnata ha fatto applicazione dell’art. 1681 c.c. e ha rilevato che la presunzione di responsabilità a carico del vettore «poteva essere superata solo dalla prova di aver adottato tutte le misure atte ad impedire l’evento dannoso di cui, prima fra tutte, viene in considerazione la collaborazione che l’inserviente appresta al passeggero al momento iniziale del trasporto». In sostanza il Tribunale ha ritenuto, rispetto all’evento determinato dal movimento del seggiolino, che il vettore non avesse assolto l’onere probatorio a suo carico, indicando tra le possibili misure idonee ad evitare il danno quella della collaborazione dell’addetto all’impianto al passeggero al momento iniziale del trasporto, per attenuare l’impatto del seggiolino. In questi termini non si ravvisa alcuna violazione di legge, avendo il Tribunale fatto applicazione dell’art. 1681 c.c. e ritenuto insussistente la prova liberatoria.
- La valutazione circa il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del vettore si è risolto in un apprezzamento di fatto che sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza e di ragionevolezza da essere incensurabile nel giudizio di cassazione. Nella sentenza impugnata non si rileva infatti quella carenza di logica denunziata dalla ricorrente incidentale, mentre le doglianze svolte consistono nel contrapporre, inammissibilmente in sede di legittimità, alla valutazione del Tribunale la propria valutazione. In particolare non si riscontra la denunciata insufficiente e contraddittoria motivazione nell’avere il giudice di merito considerato la collaborazione dell’addetto alla seggiovia per attenuare l’impatto del seggiolino tra le (possibili) misure per evitare incidenti quale quello di specie, poiché si tratta di un’esemplificazione, restando comunque a carico del vettore, a norma dell’art. 1681 primo comma c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
- La società ricorrente deduce altresì che il Tribunale avrebbe omesso di considerare l’esistenza di specifiche disposizioni regolamentari esposte presso la stazione di partenza della seggiovia, in base alle quali i viaggiatori devono mettersi autonomamente nelle posizioni indicate e, nel caso in cui il viaggiatore non sia pratico del sistema di trasporto dell’impianto, avvertire il personale e richiedere le istruzioni del caso. Rispetto a questo argomento, nella memoria ex art. 378 c.p.c., la Barasciutti richiama l’art. 12, comma 2 del d.m. 31 luglio 1950 che regola il trasporto a mezzo funicolari aeree monofuni in moto continuo a seggiolini equidistanti, in base al quale: «all’arrivo in stazione del seggiolino essi (cioè gli agenti addetti alle stazioni) devono guidarlo per rendere più agevole la salita del viaggiatore. Una volta che il viaggiatore vi ha preso posto, devono aiutare a chiudere la barra di sicurezza ed infine accompagnare ancora per qualche istante il seggiolino onde evitare che assuma oscillazioni notevoli». In questa ultima prospettiva il danno si sarebbe verificato per l’omissione delle cautele prescritte dal decreto ministeriale sopra indicato. Ma può prescindersi da questo profilo non considerato nella sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità del vettore sulla base della presunzione prevista dall’art. 1681 c.c.
- Quanto invece alla «omessa considerazione» da parte del Tribunale delle disposizioni, che la società ricorrente assume esposte alla stazione di partenza e il cui contenuto si è sopra richiamato, sembra sufficiente osservare – prescindendo cioè dal valutare la natura di queste disposizioni – che il Tribunale non ha omesso di considerare la mancata richiesta di assistenza da parte della Barasciutti al personale addetto, ma ha concluso, con valutazione insindacabile in questa sede, in quanto esaurientemente motivata, che questo aspetto non superava la presunzione di responsabilità a carico del vettore. Per il resto non vi è alcuna doglianza specifica su una irregolare posizione della Barasciutti alla partenza.