Associazione professionale e responsabilità dei singoli membtri

Qualora un professionista appartenente ad una associazione professionale abbia assunto incarico di difesa legale verso un cliente, del suo eventuale inadempimento, risponde l’associazione professionale di cui fa parte, o meglio rispondono solidalmente tutti i professionisti appartenenti alla stessa, indipendentemente dalla circostanza che sia possibile individuare le rispettive attività in concreto svolte.
Tribunale Roma, sez. XIII, 15 marzo 2007

Tribunale Roma, 15 marzo 2007, sez. XIII

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, G. G. e M. A. S. convenivano dinanzi a questo Tribunale la M. M. e M. G. s.n.c. in liquidazione.
Gli attori esponevano che:
-) avevano conferito alla società convenuta l’incarico di proporre un ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Roma avverso due avvisi di accertamento;
-) il suddetto ricorso veniva dichiarato inammissibile dal giudice tributario, per essere stato sottoscritto dalle parti personalmente invece che da un difensore abilitato;
-) la sentenza della commissione tributaria provinciale veniva impugnata dinanzi alla commissione tributaria regionale, ma anche il gravame veniva rigettato;
-) la sentenza d’appello veniva notificata “presso lo studio associato M. e M.” (così in citazione), ma “questi ultimi” (ibidem) non ne avevano informato i sigg.ri G. e S.;
-) in conseguenza della condotta della società convenuta, i due avvisi di accertamento notificati agli odierni attori erano divenuti inoppugnabili, ed in base ad essi era stata avviata la procedura per la riscossione forzata del credito tributario;
-) per effetto della negligente condotta della società convenuta, gli attori avevano non solo perduto la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, ma avevano altresì perduto la possibilità di “aderire ai vari condoni che si [erano] susseguiti” (così in citazione, p. 4).
Concludevano pertanto chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti.
La società convenuta si costituiva regolarmente, eccependo di non avere ricevuto alcun incarico professionale dagli attori, né di averlo potuto ricevere, in quanto il suo oggetto sociale era costituito unicamente dall’elaborazione di dati contabili.
Chiedeva perciò il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di essere manlevata dallo “Studio Associato M. e M.”, che provvedeva contestualmente a chiamare in causa.
Lo Studio Associato composto da M. M. e G. M. si costituiva regolarmente, nulla osservando in merito alla domanda di manleva formulata dalla M. e M. s.n.c., ma contestando la fondatezza della pretesa attorea. Deduceva, in particolare, che quand’anche fosse stato ammissibile in rito, il ricorso avverso gli avvisi di accertamento proposto dagli odierni attori sarebbe stato con ogni verosimiglianza rigettato nel merito.
Chiedeva perciò il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della r.c., la AXA s.p.a., che provvedeva contestualmente a chiamare in causa.
Anche la AXA si costituiva regolarmente, eccependo l’inoperatività della polizza.
Con le memorie di precisazione della domanda ex art. 183 c.p.c., gli attori estendevano la propria pretesa nei confronti del terzo chiamato in causa, lo “Studio Associato” di M. M. e G. M..
Nel corso dell’istruzione venivano acquisiti documenti.
Esaurita l’istruzione e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 27.11.2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
L’accoglimento della domanda attorea esige tre accertamenti:
(a) individuare quale soggetto abbia assunto l’obbligo della prestazione professionale;
(b) stabilire se tale prestazione sia stata adempiuta;
(c) accertare se dall’eventuale inadempimento sia derivato un danno, con nesso di causalità diretto.
2. Individuazione del soggetto passivamente legittimato.
Non è in contestazione che gli attori abbiano conferito a G. M. l’incarico di promuovere un giudizio di impugnazione dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Roma, e – successivamente di impugnare il relativo provvedimento dichiarativo di inammissibilità del ricorso. Tanto risulta, in ogni caso, sia dalla sostanziale indefensio, sul punto, dello Studio Associato M. e M.; sia dal ricorso in appello avverso la sentenza tributaria di I grado (all. 3 al fasc. attoreo); sia dalla epigrafe della sentenza della commissione tributaria regionale, dalla quale risulta giustappunto che i ricorrenti erano assistiti dallo Studio Associato M. e M. (all. 4 al fasc. attoreo).
Risulta altresì che G. M.:
(a) era socia della associazione professionale denominata “Studio Associato M. e M.” (tanto si desume ex se dai docc. citati al capoverso che precede);
(b) era socia della M. e M. s.n.c., società avente ad oggetto sociale l’elaborazione di dati contabili (all. 2 al fascicolo della M. e M. s.n.c.).
2.1. Da quanto esposto discende che dell’adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto l’assistenza giudiziale degli odierni attori dinanzi agli organi di giustizia tributaria risponde, innanzitutto, l’associazione professionale di cui G. M. faceva parte, e nei confronti della quale gli attori hanno tempestivamente esteso la domanda.
E’ infatti risalente e reiterata, nella giurisprudenza di questo e di altri giudici di merito, l’affermazione secondo cui i professionisti appartenenti ad un associazione professionale rispondono solidalmente delle obbligazioni assunte nei confronti dei clienti, indipendentemente dalla circostanza che sia possibile individuare le rispettive attività in concreto svolte (Trib. Roma, 06-08-2002, in Riv. dir. comm., 2002, II, 407; cfr. altresì Trib. Roma, 04-10-1995, in Società, 1996, 315, ove si stabilì che l’associazione professionale si configura come una associazione, benché atipica, in cui lo scopo sociale è l’esercizio «collettivo» della professione; nello stesso senso, per la restante giurisprudenza di merito, si vedano Trib. Cagliari, 05-03-1993, in Riv. giur. sarda, 1994, 327; Trib. Milano, 29-04-1985, in Società, 1986, 57).
2.2. Ritiene tuttavia questo Tribunale che anche la M. e M. s.n.c. non sia priva di legittimazione passiva rispetto alla pretesa attorea.
Si è già detto come i soci della società ora ricordata ed i partecipanti all’associazione professionale “M. e M.” coincidessero integralmente. E’ stata, poi, la stessa società convenuta ad allegare che società ed associazione professionale operavano all’interno dei medesimi locali.
Questa commistione dell’attività di persone fisiche, società commerciali ed associazioni professionali ha necessariamente ingenerato una situazione di apparenza, in virtù della quale l’utente non poteva ragionevolmente conoscere in quale veste il professionista suo interlocutore avesse deciso di agire (persona fisica, socio od associato).
Come noto, sia ha una situazione di apparenza giuridicamente rilevante quando ricorrono tre elementi:
(a) la situazione di fatto non corrisponde a quella di diritto;
(b) tale confusione era nota e tollerata al responsabile di essa;
(c) il terzo ha fatto incolpevolmente affidamento sulla situazione apparente piuttosto che su quella reale.
Per quanto già detto, tutti e tre questi elementi ricorrono nel caso di specie. Ne consegue che la M. e M. s.n.c., per avere creato una situazione di apparenza colposa circa la propria legittimazione a prestare l’assistenza fiscale richiesta dagli odierni attori, è legittimata passivamente rispetto alla pretesa attorea, in virtù del consolidato principio secondo cui colui il quale crei colposamente una situazione di fatto non corrispondente alla sottostante situazione di diritto, può essere obbligato dal terzo, che senza propria colpa abbia creduto nella effettiva esistenza della situazione di diritto apparente, ad adempiere gli obblighi che da questa sarebbero derivati, se fosse stata reale e non apparente (ex multis, Cass. 29-4-1999 n. 4299, in Danno e resp., 1999, 1012).
3. Sussistenza dell’inadempimento e colpa.
L’inadempimento del contratto nel caso di specie è in re ipsa. La declaratoria di inammissibilità del ricorso dinanzi al giudice tributario, per difetto di rappresentanza tecnica, risulta dalla sentenza all.ta sub 2 al fasc. attoreo, mentre l’omessa comunicazione agli attori della decisione della c.t.r. non è mai stata negata né dalla convenuta, né dall’associazione professionale chiamata in causa.
Quanto alla colpa dei chiamati in causa (e della convenuta che, per quanto già detto, dell’operato dei primi è tenuta a rispondere) essa si presume ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26).
4. Nesso causale.
Occorre ora accertare se una più accorta assistenza da parte del professionista avrebbe con alta verosimiglianza comportato l’accoglimento del ricorso, o comunque avrebbe comportato danni di entità minore per gli odierni attori.
4.1. Al primo di tali quesiti va data risposta negativa.
Per stabilire quale sarebbe stata la verosimile sorte del ricorso alla C.T.P., qualora fosse stato sottoscritto da un professionista munito di ius postulandi dinanzi al giudice tributario, sarebbe stato necessario per questo Tribunale disporre degli atti impugnati (i due avvisi di accertamento) e delle relative motivazioni, al fine di compiere la c.d. “prognosi postuma”, e cioè valutare se le suddette motivazioni potevano o meno resistere alle censure mosse nel ricorso. In quest’ultimo, infatti, i ricorrenti si dolevano sostanzialmente del difetto di motivazione degli atti impositivi impugnati: è dunque evidente che nessuna prognosi postuma è possibile in questa sede, sconoscendosi tenore e spessore della motivazione che si allegava essere carente, e ciò soprattutto alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata (già all’epoca di presentazione del ricorso), secondo cui l’avviso di accertamento è adeguatamente motivato, al di là della sua forma o del mezzo grafico usato, quando enuncia anche sinteticamente il criterio astratto con il quale è stato determinato il maggior valore del reddito imponibile (ex multis, Cass., sez. I, 09-09-1997, n. 8774, in Riv. legisl. fisc., 1998, 1888; Commiss. trib. centrale, 05-12-1995, n. 4172, in Comm. trib., 1996, I, 24).
Aggiungasi che dalla sentenza tributaria di I grado risulta che i contribuenti avevano dichiarato all’erario un reddito di lire 1.724.000 nel 1989 e di lire 107.000 l’anno successivo, e che tali redditi erano stati ritenuti inadeguati negli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione. Or bene, poiché la irrisorietà dei suddetti redditi rende quanto meno sospetta la loro effettiva rispondenza al vero, certamente non stravagante appare la iniziativa dell’amministrazione finanziaria, posto che anche la macroscopica incongruenza tra redditi dichiarati ed attività lavorativa svolta può costituire criterio idoneo a motivare l’avviso di accertamento.
Se, poi, il reddito presuntivamente accertato dall’erario fosse stato o meno correttamente determinato, è questione che in carenza degli avvisi di accertamento impugnato non può da questo Tribunale essere risolta.
E’ in definitiva mancata, nel presente giudizio, la prova che un ricorso correttamente sottoscritto sarebbe stato con alta verosimiglianza accolto dal giudice tributario.
4.2. Gli attori hanno poi allegato che, se la convenuta società e lo Studio Associato avessero loro tempestivamente reso nota la pronuncia d’appello resa dal giudice tributario, consentendo loto di proporre ricorso per cassazione, avrebbero potuto beneficiare “dei vari condoni succedutisi nel tempo”.
Tale allegazione merita di essere condivisa.
E’ noto che l’art. 16, comma 3, l. 27-12-2002 n. 289, ha previsto la possibilità per il contribuente di definire le liti pendenti con l’erario, aventi ad oggetto avvisi di accertamento, per le quali l’atto introduttivo fosse stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato alla data del 29 settembre 2002.
Nel caso di specie, la sentenza della C.T.R. è stata pronunciata nell’aprile 2001. Può ritenersi notorio, ex art. 116 c.p.c., che il procedimento dinanzi al giudice di legittimità non si esaurisca prima di 24 mesi.
E’ dunque verosimile ritenere, sulla base di nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, che se avverso quella sentenza fosse stato proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, alla data del 29.9.2002 con altissima verosimiglianza il giudizio sarebbe stato ancora pendente, e dunque gli odierni attori avrebbero potuto beneficiare della misura “di grazia” prevista dall’art. 16 cit..
4.3. Per quanto attiene la aestimatio del danno, occorre muovere dal disposto dell’art. 16, comma 1, numero (2), l. 289/02 cit., il quale consentiva la definizione delle liti pendenti con l’erario, di valore superiore a 2.000 euro (come nel caso di specie), mediante il pagamento del 50% del valore della lite, “in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla predetta data”.
Se, dunque, gli attori avessero potuto beneficiare della misura prevista dall’art. 16 cit., essi avrebbero potuto definire la propria controversia con l’erario pagando la metà della somma pretesa dall’amministrazione tributaria, e cioè euro 31.086,53 (cfr. copia cartella di pagamento, all.ta senza numero al fasc. attoreo).
La convenuta e l’associazione professionale chiamata in causa, quest’ultima nelle persone dei due associati che la compongono, vanno perciò condannati in solido al pagamento in favore degli attori della somma di euro 31.086,53.
4.4. Trattandosi di una obbligazione di valore, ai danneggiati va inoltre attribuita la somma di euro 4.376,90 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo è stato determinato equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo l’insegnamento della S.C. (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), col metodo seguente:
– a base di calcolo si è assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma pari alla media tra l’ammontare del risarcimento devalutato all’epoca in cui è sorto il credito (in base all’indice FOI elaborato dall’Istat), e l’ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
– su tale importo si è applicato un saggio di rendimento ricavato – equitativamente – dalla media ponderata del rendimento dei titoli di stato e dal tasso degli interessi legali (3,00%), in base alla considerazione che parte attrice, se fosse tempestivamente entrata in possesso della somma a lei spettante a titolo di risarcimento, l’avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni);
– il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento è stato computato con decorrenza dalla data dell’illecito, individuata nello spirare del termine per proporre ricorso per cassazione (5.6.2002).
Sull’intera somma liquidata a titolo di risarcimento, pari a euro 35.463,43, decorrono gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza.
5. La domanda di manleva della M. e M. s.n.c..
La domanda di “manleva” (recte, di garanzia impropria) formulata dalla M. e M. s.n.c. nei confronti dello studio professionale associato – composto dalle stesse persone che incarnano i soci della società – va rigettata. La convenuta infatti non ha saputo indicare alcuna fonte, legale o convenzionale, di tale obbligo di garanzia.
6. La domanda di garanzia nei confronti dell’assicuratore.
Anche la domanda di garanzia formulata dall’associazione professionale convenuta nei confronti della AXA va rigettata, sia pure per motivi diversi da quelli invocati dall’assicuratore.
Quest’ultimo aveva invocato l’inoperatività della polizza invocando la clausola c.d. claim’s made inserita nelle condizioni generali di polizza, in virtù della quale non sono indennizzabili i sinistri per i quali la prima richiesta di risarcimento sia pervenuta all’assicurato dopo lo spirare del periodo d’assicurazione.
Tuttavia nel caso di specie è irrilevante stabilire se tale clausola sia valida ed efficace, perché all’accoglimento della domanda di garanzia dell’assicurato osta altra e prevalente ragione.
Non è in contestazione che il contratto di assicurazione del quale è causa sia cessato il 13.5.2000.
Nel caso di specie il fatto illecito commesso dall’associazione professionale, che ha dato luogo alla presente condanna, è consistito nell’avere colposamente omesso di riferire agli attori della pronuncia della sentenza d’appello, il che ha comportato l’inutile decorso del termine per proporre ricorso per cassazione. Il fato illecito si è dunque consumato il 5.6.2002 (ovvero 1 anno e 45 giorni dopo la pronuncia della sentenza d’appello, ex art. 38, comma 3, d. lg. 31.12.1992 n. 546).
Pertanto alla data in cui l’assicurato ha tenuto la condotta fonte di responsabilità il contratto di assicurazione aveva già perduto efficacia: sicché, vi fosse o non vi fosse stata in esso inserita la clausola claim’s made, comunque il sinistro non sarebbe stato indennizzabile.
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-) condanna in solido la M. e M. s.n.c. in liquidazione e l’associazione professionale “Studio Associato M. e M.”, nella persona di ciascun singolo associato, al pagamento in favore di G. G. e M. A. S. in solido della somma di euro 31.086,53, oltre interessi come in motivazione;
-) condanna la M. e M. s.n.c. in liquidazione e l’associazione professionale “Studio Associato M. e M.”, nella persona di ciascun singolo associato alla rifusione in favore di G. G. e M. A. S. delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 459 per spese; euro 2.400 per diritti di procuratore; euro 4.642 per onorari di avvocato, per complessivi euro 7501, oltre spese generali ex art. 14 d.m. 8.4.2004 n. 127, I.V.A. e C.N.A..;
-) rigetta la domanda come proposta da M. e M. s.n.c. nei confronti di associazione professionale “Studio Associato M. e M.”;
-) condanna M. e M. s.n.c. alla rifusione in favore di associazione professionale “Studio Associato M. e M.” della quota ideale di spese del presente giudizio rese necessarie dalla chiamata in causa, che si liquidano in euro per spese; euro 400 per diritti di procuratore; euro 800 per onorari di avvocato, per complessivi euro 1200, oltre spese generali ex art. 14 d.m. 8.4.2004 n. 127, I.V.A. e C.N.A..;
-) rigetta la domanda come proposta da associazione professionale “Studio Associato M. e M.” nei confronti di AXA Assicurazioni s.p.a.;
-) condanna associazione professionale “Studio Associato M. e M.” alla rifusione in favore di AXA Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 100 per spese; euro 1.200 per diritti di procuratore; euro 2.500 per onorari di avvocato, per complessivi euro 3800, oltre spese generali ex art. 14 d.m. 8.4.2004 n. 127, I.V.A. e C.N.A..
Così deciso in Roma, nella tredicesima sezione civile del Tribunale, addì mercoledì 15.3.2007.
Il Giudice est.
(dott. Marco Rossetti)
Avvocati Mirco Minardi Senigallia Ancona