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Provvedimento UCI 24/02/2006

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006.

Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.

(GU n. 82 del 7-4-2006- Suppl. Ordinario n.86)

Introduzione

Il presente provvedimento contiene istruzioni rivolte ad alcune categorie di liberi professionisti ed alle società di revisione per l’applicazione degli obblighi antiriciclaggio loro estesi in base alla legge e alle disposizioni regolamentari.

L’estensione della regolamentazione antiriciclaggio è tesa, da un lato, a prevenirne il coinvolgimento involontario in attività economiche criminali e, d’altro lato, ad assicurarne la collaborazione attiva attraverso l’individuazione e la segnalazione di operazioni di natura sospetta.

La base normativa è costituita dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, emanato per assicurare il recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001.

L’Ufficio adotta disposizioni applicative della disciplina antiriciclaggio, sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, ai sensi dell’art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2004 e delle norme contenute nel regolamento adottato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2006.

Il presente provvedimento specifica il contenuto degli obblighi applicabili ai liberi professionisti e alle società di revisione, con particolare riguardo alle modalità di identificazione dei clienti, alla conservazione documentale, alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, nonché all’istituzione di misure di controllo interno e di formazione. Per consentire una più agevole ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il provvedimento richiama anche le principali disposizioni che regolano la materia.

PARTE I – Definizioni e ambito di applicazione

1. Definizioni

Nel presente provvedimento si adottano le definizioni seguenti:

a) “legge antiriciclaggio”: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni;

b) “decreto”: il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

c) “regolamento”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2006 in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

d) “UIC”: l’Ufficio italiano dei cambi;

e) “libero professionista” o “professionista”: il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato all’art. 2, comma 1, lettere s) e t) del decreto, anche quando svolge l’attività professionale in forma societaria o associativa;

f) “società di revisione”: le società iscritte nell’albo speciale previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

g) “cliente”: il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale in seguito al conferimento di un incarico;

h) “prestazione professionale”: la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell’assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;

i) “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;

l) “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

2. Ambito soggettivo di applicazione. I destinatari della disciplina

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano, nello svolgimento della propria attività professionale:

a) ai liberi professionisti, operanti in forma individuale, associata o societaria;

b) alle società di revisione.

In particolare, gli avvocati e i notai sono destinatari delle disposizioni antiriciclaggio solo quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

a) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;

b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

c) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

d) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;

e) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Le attività svolte dai professionisti nella qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe sono, tuttavia, escluse dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.

Rimane, comunque, impregiudicato per i componenti dei collegi sindacali dei soggetti indicati nell’art. 2 del decreto il rispetto degli obblighi di cui all’art. 10 della legge antiriciclaggio, ovvero di vigilare sull’osservanza delle norme antiriciclaggio e di trasmettere in copia al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazione delle norme di cui al capo I della stessa legge antiriciclaggio.

2.1 Ambito territoriale della disciplina

Le disposizioni antiriciclaggio si applicano ai liberi professionisti abilitati ad operare in Italia, anche per l’attività svolta all’estero che sia soggettivamente od oggettivamente collegabile al territorio italiano. Non si applicano ai professionisti stranieri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in conformità alla relativa disciplina comunitaria.

Le disposizioni antiriciclaggio si applicano alle società di revisione aventi sede legale in Italia nonché agli stabilimenti italiani di società di revisione aventi sede legale all’estero, anche per l’attività ivi svolta.

3. Ambito oggettivo di applicazione. Gli obblighi applicabili

I liberi professionisti e le società di revisione devono:

a) identificare i clienti;

b) istituire l’archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite;

c) segnalare le operazioni sospette di cui all’art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni di cui alla stessa legge;

d) segnalare al Ministero dell’economia e delle finanze le violazioni dell’art. 1 della legge antiriciclaggio;

e) istituire misure di controllo interno, al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

Inoltre, allo stesso fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio i liberi professionisti assicurano un’adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.

Gli obblighi antiriciclaggio si applicano, anche nel caso di attività professionale svolta in forma associata o societaria, al professionista che esegue l’incarico, il quale ne risponde pure in relazione all’attività svolta con l’ausilio di collaboratori o dipendenti.

Le società di revisione rispondono dell’adempimento degli obblighi predetti anche per l’attività svolta con l’ausilio di collaboratori o dipendenti.

PARTE II – Identificazione dei clienti

1. Presupposti e momento dell’identificazione

L’identificazione consiste nella verifica dell’identità del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi nonché nell’acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell’archivio unico.

L’identificazione è dovuta:

a) in relazione a ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore a € 12.500;

b) in relazione alle operazioni il cui valore non è determinato o determinabile.

Per determinare il valore della prestazione professionale o dell’operazione non si tiene conto del compenso del professionista o della società di revisione. La percezione del compenso per l’attività professionale svolta non costituisce di per sé una prestazione per la quale si applica l’obbligo di identificazione.

Agli stessi fini non si tiene conto della compensazione tra attività, debiti e crediti, altre posizioni o operazioni di qualsiasi natura di segno contrario relativi allo stesso cliente. In tali casi, rileva il valore di ciascuna attività, debito, credito, operazione o posizione e non il valore risultante dalla loro compensazione.

Per l’individuazione delle operazioni frazionate occorre avere riguardo al compimento di più operazioni che, sebbene di importo singolarmente non superiore a € 12.500, siano ritenute parte di un’operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a tale importo e che siano poste in essere nel tempo richiesto per l’esecuzione del medesimo incarico.

Per quanto riguarda le operazioni indicate sopra alla lettera b), costituiscono in ogni caso operazioni di valore non determinabile la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe, nonché gli incarichi di revisione contabile, di tenuta di contabilità, paghe e contributi e l’esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

L’identificazione del cliente è eseguita al momento dell’accettazione dell’incarico.

2. Contenuto dell’identificazione

I professionisti e le società di revisione acquisiscono i seguenti “dati identificativi”:

a) per le persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo della residenza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.

I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l’identificazione e quelle richieste dal professionista o dalla società di revisione per ottemperare agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

All’atto dell’identificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’identificazione dei soggetti per conto dei quali operano.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è necessario verificare l’esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare documentazione ufficiale (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

3. Modalità dell’identificazione

Quando il conferimento dell’incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, l’identificazione è dovuta per ciascuno di essi. Qualora della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, ciascuno di essi deve procedere alla identificazione.

Ai fini dell’identificazione non è possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ferma restando la responsabilità del professionista, è possibile delegare, occasionalmente o stabilmente, l’acquisizione dei dati identificativi ad un collaboratore o dipendente del quale il professionista stesso si avvale per lo svolgimento dell’attività.

E’ necessario rinnovare l’identificazione in tutti i casi nei quali, a causa di errori nell’acquisizione dei dati, incongruenza tra i dati stessi o per qualsiasi altra circostanza, sussistano dubbi sull’identità del cliente o del soggetto per conto del quale egli opera.

L’identificazione può essere diretta, indiretta o a distanza secondo le istruzioni seguenti. Laddove non sussistano circostanze particolari, l’identificazione deve essere effettuata in forma diretta.

Fermo quanto previsto per il rinnovo dell’identificazione in caso di dubbio sull’identità, è in ogni caso necessario procedere all’identificazione diretta qualora si abbia motivo di ritenere che l’identificazione indiretta o a distanza non sia attendibile, presenti dei rischi in termini di sicura individuazione dell’identità del cliente ovvero non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie.

4. Identificazione diretta

L’identificazione diretta è effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, ovvero di un dipendente o collaboratore di quest’ultimo o della società di revisione.

La verifica dell’identità del cliente è effettuata sulla base di un documento valido per l’identificazione e non scaduto. Sono validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente dell
a Repubblica n. 445 del 2000.

Per l’identificazione di soggetti non comunitari, in assenza di uno dei predetti documenti, si procede all’acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno.

5. Identificazione indiretta

L’identificazione può essere effettuata in forma indiretta, anche senza la presenza fisica del cliente, nei casi seguenti:

a) il cliente è già stato identificato direttamente dallo stesso professionista o dalla stessa società di revisione in relazione ad altra attività professionale;

b) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni;

c) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da dichiarazione dell’autorità consolare italiana, così come indicata nell’art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 1997, n. 153;

d) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da attestazione di un altro professionista o di una società di revisione di uno dei paesi membri dell’Unione Europea che, in applicazione della normativa di recepimento della direttiva 2001/97/CE, ha identificato il cliente e i soggetti terzi per conto dei quali opera.

6. Identificazione a distanza

Nello svolgimento dell’attività a distanza, ovvero senza la presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, l’identificazione diretta non è necessaria per i clienti ai quali sia stata rilasciata un’apposita attestazione, qualora il soggetto attestante, presso il quale i clienti siano già stati identificati, rientri in una delle categorie seguenti:

a) intermediari abilitati ai sensi dell’art. 4 del decreto (1);

b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea, così come definiti nell’art. 1, lettere A) e B), nn. 2), 3) e 4) della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 (2);

c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all’Unione europea, purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

In nessun caso l’attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per “insediamento fisico” si intende un luogo destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all’attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione ad operare.

L’attestazione deve essere idonea a confermare che il soggetto che deve essere identificato è lo stesso titolare di un conto o di un rapporto presso l’intermediario attestante.

PARTE III – Registrazione e conservazione delle informazioni

1. Contenuto dell’obbligo

I professionisti e le società di revisione, negli stessi casi in cui sono tenuti ad identificare i clienti, provvedono a registrare e conservare nell’archivio unico di cui al paragrafo 3 le seguenti informazioni:

(a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;

(b) l’attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;

(c) la data dell’avvenuta identificazione;

(d) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita, secondo le specifiche indicate nella tabella di cui all’allegato A al presente provvedimento;

(e) il valore dell’oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.

Per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell’esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell’incarico. Per tali incarichi e adempimenti, l’obbligo di registrazione e conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano.

Gli avvocati e i notai procedono alla registrazione delle prestazioni indicate nella tabella di cui all’allegato A.1 al presente provvedimento sia quando le eseguono in nome o per conto del cliente, sia allorché esse consistano in attività di assistenza nella loro progettazione e realizzazione.

2. Modalità

Quando il conferimento dell’incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

Qualora della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere alla registrazione nel proprio archivio unico.

Qualora si sia optato per l’archivio unico per l’associazione o società di professionisti come previsto al paragrafo 3, si effettua un’unica registrazione con l’indicazione di tutti i professionisti incaricati.

La medesima disposizione si applica anche alle società di revisione.

I professionisti e le società di revisione devono procedere alla registrazione tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dal compimento dell’identificazione. Per i dati di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo precedente, il termine decorre dal momento nel quale si ha conoscenza, rispettivamente, della tipologia di prestazione professionale e del valore dell’oggetto della prestazione.

Nel caso in cui il professionista o la società di revisione debba eseguire una prestazione professionale per un soggetto del quale già dispone dei dati identificativi e delle altre informazioni da acquisire aggiornate, è sufficiente registrare nell’archivio unico solo le informazioni relative al nuovo incarico, entro il trentesimo giorno dal momento dell’accettazione dell’incarico.

Il libero professionista o la società di revisione, qualora vi sia necessità di modificare i dati identificativi e le altre informazioni contenute nell’archivio unico, vi procede entro trenta giorni dal momento in cui viene a conoscenza delle variazioni, seguendo le procedure di rettifica di cui all’allegato B e conservando evidenza dell’informazione precedente.

I dati e le informazioni devono essere conservati nell’archivio per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.

3. Archivio unico

Le informazioni indicate nel paragrafo 1 della presente parte sono conservate in un archivio unico per ogni professionista o società di revisione. L’archivio unico è istituito appositamente per le finalità di cui al decreto, al regolamento e al presente provvedimento e tenuto secondo le disposizioni in essi contenute.

I professionisti che svolgano l’attività professionale in forma associata o societaria possono tenere l’archivio in forma accentrata nello studio o ufficio. E’ fatta salva la facoltà per ogni componente l’associazione o la società di formare un proprio archivio.

L’obbligo di istituire l’archivio unico sussiste solo nel caso in cui ci siano informaz
ioni da registrare e conservare.

4. Finalità dell’archivio unico

L’archivio unico è inteso ad assicurare la conservazione delle informazioni con modalità accentrate, standardizzate e uniformi. Esso è tenuto in modo ordinato, assicurando la trasparenza e la chiarezza delle informazioni, la facilità della consultazione, della ricerca e del trattamento dei dati.

Le registrazioni sono conservate secondo l’ordine cronologico delle prestazioni, in maniera da rendere possibile la loro ricostruzione storica.

Le informazioni relative ai dati identificativi della clientela ed alle prestazioni professionali richieste conservate nell’archivio unico sono utilizzate dai professionisti e dalle società di revisione anche per l’individuazione delle operazioni sospette da segnalare all’UIC.

Dette informazioni possono essere richieste dall’UIC per le necessità informative connesse alle proprie attività di approfondimento e analisi nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Tenuta dell’archivio unico

L’archivio unico può essere tenuto a mezzo di strumenti informatici o in forma cartacea, secondo i criteri uniformi per la registrazione e la conservazione delle informazioni indicati nel presente provvedimento e nell’allegato B.

I liberi professionisti e le società di revisione, obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione, purché tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente provvedimento.

6. Archivio unico informatico

L’archivio unico informatico deve essere tenuto secondo gli standards tecnici di cui all’allegato B.

Esso deve consentire di individuare le operazioni frazionate di cui al paragrafo 1 della parte II.

I professionisti e le società di revisione possono affidare a terzi (ad esempio: altri professionisti o società di revisione, associazioni di categoria, centri di servizio) la tenuta e la gestione dell’archivio unico informatico, purché sia loro assicurato l’accesso diretto e immediato all’archivio stesso. Resta ferma la responsabilità dei professionisti e delle società di revisione per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione.

I terzi incaricati tengono gli archivi nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali ed in modo da assicurare la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun titolare del trattamento dei dati personali. Osservano, inoltre, tutte le misure necessarie per garantire la segretezza delle informazioni nei confronti del proprio personale incaricato.

7. Archivio unico cartaceo

L’archivio unico cartaceo consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o della società di revisione ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone.

L’archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni.

Per le registrazioni nell’archivio unico cartaceo si osservano le procedure di cui all’allegato B.

PARTE IV – Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette

1. Principi e norme applicabili

I professionisti e le società di revisione, nello svolgimento della propria attività, valutano le operazioni compiute o richieste dai clienti al fine di rilevare e segnalare all’UIC le operazioni sospette di riciclaggio.

L’obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti in relazione alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

L’esenzione che precede si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

Le esenzioni di cui ai capoversi precedenti non si applicano alle società di revisione.

La materia della segnalazione delle operazioni sospette è regolata dagli artt. 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio, dal regolamento e dal presente provvedimento.

2. Esclusione della responsabilità

Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale, amministrativa) per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.

Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all’attività di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilità deriva dall’esecuzione dell’obbligo di sospendere le operazioni segnalate in ottemperanza di apposito provvedimento dell’UIC.

3. Valutazione dei rapporti con i clienti

Ai fini dell’adempimento degli obblighi di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, i professionisti si avvalgono delle informazioni fornite nel corso dell’identificazione e di quelle disponibili in virtù dell’attività professionale prestata.

Agli stessi fini i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell’incarico. Essi individuano eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano alle società di revisione.

3.1. Profilo di rischio di riciclaggio

Per “rischio” si intende l’esposizione a fenomeni di riciclaggio. La valutazione del profilo di rischio si basa sulla conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, delle circostanze seguenti:

a) aspetti oggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche delle attività svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati (ad esempio: interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore);

b) aspetti soggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche dei clienti (ad esempio: soggetti insediati in località caratterizzate da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come non cooperativi; soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite).

4. Operazioni sospette. Nozione e rilevazione

E’ sospetta l’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca il professionista incaricato a ritenere, in base agli elementi disponibili, anche desumi
bili dall’archivio unico, e alle valutazioni svolte ai sensi dei paragrafi 3 e 3.1, che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell’operazione possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale.

Nell’individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo ai seguenti criteri generali:

a) al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi;

b) a operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato;

c) a operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;

d) all’esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;

e) al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;

f) all’ingiustificata interposizione di soggetti terzi;

g) all’ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell’operazione;

h) al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l’altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l’identità personale, la sede legale o amministrativa, l’identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l’intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l’indicazione di dati palesemente falsi.

In applicazione dei predetti criteri generali, nell’allegato C si indicano alcuni indicatori di anomalia cui occorre fare riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette. Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l’individuazione delle operazioni da segnalare. In conseguenza:

a) la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente per l’individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale è necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela;

b) sono altresì significativi per la rilevazione ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto;

c) l’accurato adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano più indicatori, specie se caratterizzati da particolare analiticità.

Le circostanze nelle quali l’identificazione non può essere effettuata o completata devono essere valutate per l’individuazione di operazioni sospette.

5. Procedura per la segnalazione

Il professionista incaricato di eseguire la prestazione professionale provvede personalmente ad eseguire la segnalazione di un’operazione sospetta. Qualora più professionisti assistano il cliente in forma congiunta, essi possono produrre una segnalazione congiunta all’UIC.

Per le società di revisione la procedura per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette si svolge normalmente in due fasi:

a) il responsabile della revisione, che intrattiene rapporti con il cliente e partecipa al compimento della prestazione, rileva gli elementi di sospetto e ne informa immediatamente il titolare dell’attività o il legale rappresentante o un suo delegato;

b) il titolare dell’attività o il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall’archivio unico, le trasmette all’UIC senza ritardo.

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell’operazione oggetto della prestazione professionale, appena il professionista incaricato o il responsabile della revisione sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da un delitto non colposo.

6. Sospensione delle operazioni

L’UIC, anche su richiesta degli organismi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza), può sospendere le operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli stessi organismi, sempre che ciò non determini pregiudizi per le indagini e per l’adempimento da parte dei professionisti degli obblighi di legge.

Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al segnalante. Il termine iniziale della sospensione decorre dalla ricezione del provvedimento dell’UIC.

7. Produzione e trasmissione della segnalazione

La segnalazione deve contenere dati e notizie sull’operazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.

La segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell’allegato D e compilato seguendo le istruzioni di cui all’allegato E. Tale schema si articola in:

a) dati del segnalante;

b) dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest’ultima;

c) informazioni sull’operazione oggetto di segnalazione;

d) motivi del sospetto.

La segnalazione è trasmessa in forma cartacea a: Ufficio italiano dei cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184 – Roma, con l’indicazione, accanto all’indirizzo, del codice PR AR94.

L’UIC si riserva di predisporre, sulla base dell’esperienza acquisita, gli strumenti necessari per la trasmissione in via informatica della segnalazione.

Ogni variazione delle informazioni relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio.

I professionisti e le società di revisione possono preavvisare telefonicamente o via fax l’UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

8. Collaborazione nell’approfondimento e flussi informativi di ritorno

L’UIC può richiedere ai professionisti e alle società di revisione ogni informazione necessaria per la propria attività di approfondimento e analisi, in relazione a segnalazioni di operazioni sospette, a omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge.

I professionisti trasmettono tempestivamente all’UIC le informazioni da questo richieste.

L’UIC effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni delle operazioni sospette, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi.

L’UIC informa i professionisti e le società di revisione dell’esito delle segnalazioni nei casi di archiviazione, nei casi in cui le segnalazioni non hanno ulteriore corso alla luce degli accertamenti degli organismi investigativi e in ogni altro caso previsto dalla legge.

9. Riservatezza

Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazion
e, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.

E’ vietato dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge antiriciclaggio e dal presente provvedimento. Il divieto comprende anche ogni comunicazione nei confronti del soggetto segnalato.

La trasmissione di informazioni attinenti a segnalazioni di operazioni sospette è possibile esclusivamente nei confronti dell’UIC, in relazione all’attività di approfondimento, e degli organi investigativi competenti per l’accertamento dei fatti segnalati (Direzione Investigativa Antimafia, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza). Restano fermi gli obblighi nei confronti dell’Autorità Giudiziaria.

Le società di revisione non indicano, nella segnalazione, l’identità del responsabile della revisione che ha effettuato la segnalazione stessa.

L’UIC trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, omettendo l’indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione stessa. La segnalazione delle società di revisione è trasmessa così come pervenuta all’UIC.

In base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale, l’identità della persona che ha effettuato la segnalazione non è menzionata. L’identità di tali persone può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.

I professionisti e le società di revisione adottano misure idonee a mantenere la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette all’interno della propria organizzazione.

PARTE V – Altri obblighi

1. Controlli interni

I professionisti e le società di revisione svolgono attività di controllo interno per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Il controllo interno ha particolare riguardo alle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.

I controlli devono essere svolti con continuità, anche su base periodica o con riguardo a casi specifici. L’estensione e la periodicità dei controlli sono commisurate anche alle dimensioni e all’articolazione della struttura organizzativa e dell’attività svolta.

2. Formazione

I liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie affinché anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un’adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.

La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell’evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

Un supporto all’azione di formazione del personale e di diffusione della complessiva disciplina può essere fornito dagli ordini professionali, a livello sia nazionale che locale, attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.

Gli obblighi di formazione non si applicano alle società di revisione.

3. Disposizioni in materia di protezione dei dati e delle informazioni

I professionisti e le società di revisione osservano nel trattamento dei dati le previsioni applicabili del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Nel rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, specificano altresì che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.

PARTE VI – Disposizioni transitorie e finali

Come previsto dall’art. 13, comma 2, del regolamento, gli obblighi di identificazione e di acquisizione, registrazione e conservazione non si applicano in relazione all’attività professionale per la quale è stato conferito incarico dal cliente prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento.

Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento e ancora in essere dopo 12 mesi da tale data, il libero professionista provvederà entro quest’ultimo termine agli obblighi d’identificazione e conservazione.

Roma, 24 febbraio 2006

IL PRESIDENTE: DRAGHI

Note:

(1) Gli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto sono: le banche, Poste Italiane S.p.a., gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società fiduciarie, le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, le relative succursali italiane.

Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle quali possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell’economia e delle finanze i seguenti soggetti: intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dagli artt. 113 e 155, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, le relative succursali italiane.

(2) La lettera A della direttiva prevede per ente creditizio: un ente definito a norma dell’art. 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, nonché una succursale, quale definita all’art. 1, punto 3), della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale all’interno o al di fuori della Comunità; la lettera B, nn. 2), 3) e 4) prevede, per "ente finanziario": 2) un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva; 3) un’impresa di investimento ai sensi dell’art. 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE; 4) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni. La definizione di ente finanziario comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale all’interno o al di fuori della Comunità.

Allegati:

Allegato A: prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti e le società di revisione

Allegato B: allegato tecnico per l’archivio unico

Allegato C: indicatori di anomalia

Allegato D: modulo per la segnalazione di operazioni ai sensi dell’art. 3 della legge 5 luglio 1991,
n. 197

Allegato E: istruzioni per la compilazione del modulo per la segnalazione di operazioni ai sensi
dell’art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197

ALLEGATO A

Prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti e le società di revisione (1)

A.1 – Presta
zioni oggetto di registrazione per gli avvocati ed i notai

Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
Qualsiasi altra operazione immobiliare
Gestione di denaro
Gestione di strumenti finanziari
Gestione di altri beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Apertura/chiusura di conti di titoli
Gestione di conti bancari
Gestione di libretti di deposito
Gestione di conti di titoli
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all’amministrazione di società
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

A.2 – Prestazioni oggetto di registrazione per gli altri professionisti e le società di revisione

Accertamenti, ispezioni e controlli
Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
Amministrazione e liquidazione di aziende
Amministrazione e liquidazione di patrimoni
Amministrazione e liquidazione di singoli beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di conti di titoli
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
Assistenza e rappresentanza in materia tributaria
Assistenza in procedure concorsuali
Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti
Assistenza per richiesta finanziamenti
Assistenza societaria continuativa e generica
Assistenza tributaria
Attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici
Certificazione di investimenti ambientali
Consulenza aziendale
Consulenza connessa a procedure contenziose
Consulenza contrattuale
Consulenza economico-finanziaria
Consulenza in tema di controllo aziendale
Consulenza in materia contributiva
Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari
Consulenza tributaria
Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati
Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Custodia e conservazione di aziende
Custodia e conservazione di beni
Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali
Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione
Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari
Gestione di conti di titoli
Gestione di conti bancari
Gestione di altri beni
Gestione di denaro
Gestione di libretti di deposito
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
Gestione di strumenti finanziari
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Ispezioni e revisioni amministrative e contabili
Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese
Operazioni di finanza straordinaria
Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, conv. in legge n. 14 maggio 2005 n. 80.
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all’amministrazione di società
ORGANIZZAZIONE E IMPIANTO DELLA CONTABILITÀ
ORGANIZZAZIONE CONTABILE
Tenuta paghe e contributi
Piani di contabilità per aziende
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Qualsiasi altra operazione immobiliare
Rappresentanza tributaria
Redazione di bilanci
Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità
delle imprese e degli enti pubblici e privati
Regolamenti e liquidazioni di avarie
Relazioni di stima di cui al codice civile
Revisione contabile
Rilascio di visti di conformità per studi di settore
Rilevazioni in materia contabile e amministrativa
Riordino della contabilità
Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati
Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti
Valutazione di aziende, rami d’azienda e patrimoni
Valutazione di singoli beni e diritti
Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei
fatti di gestione nelle scritture contabili
Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di
scritture e d’ogni altro documento contabile delle imprese
Altro

Note:

(1) L’elenco delle prestazioni tiene conto, oltre che delle indicazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, anche dei regolamenti che disciplinano l’attività e le tariffe professionali dei soggetti destinatari del provvedimento.

ALLEGATO B

ALLEGATO C

INDICATORI DI ANOMALIA

Al fine di agevolare l’attività di valutazione del professionista in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni oggetto dell’incarico professionale si forniscono di seguito alcuni indicatori esemplificativi di anomalia, la cui elencazione non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un’esemplificazione dell’indicatore a cui si riferiscono.

Il professionista può avvalersi di tali indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell’operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, deve formulare una valutazione sulla natura dell’operazione.

La casistica deve essere intesa come strumento operativo da utilizzare per le verifiche, tenendo presente che l’assenza dei profili di anomalia suggeriti nel presente provvedimento può non essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta. A tale proposito si richiamano le disposizioni di cui alla parte IV, paragrafi 1, 3 e 4 del provvedimento.

Nella segnalazione occorre evidenziare le anomalie avendo riguardo al contesto nel quale l’operazione è compiuta o richiesta e a tutte le informazioni disponibili. Le ragioni del sospetto devono essere illustrate e spiegate con accuratezza nella segnalazione, senza limitarsi al riferimento a uno o più indicatori.

Costituiscono indicatori della natura sospetta dell’operazione:

1. Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente:

1.1 Il cliente si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni professionali, a dichiarare l’attività esercitata, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri professionisti, a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquis
ita nello svolgimento della prestazione professionale.

 Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a fornire al professionista il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà addebitato.

1.2 Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da manifestare l’intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti beneficiari della prestazione.

 Il cliente usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti.

 Il cliente fornisce informazioni palesemente false.

1.3 Il cliente ripetutamente cambia professionisti in un arco breve di tempo senza che i professionisti siano in grado di trovare una spiegazione adeguata per questo comportamento.

1.4 Il cliente chiede di modificare condizioni e modalità di svolgimento della prestazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte del professionista.

 Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con bonifico o assegno bancario anche se la somma è superiore a € 12.500.

1.5 Il cliente ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili giustificazioni.

1.6 Clienti non residenti conferiscono procure a soggetti non residenti ovvero i clienti conferiscono procure a soggetti non legati da rapporti di carattere personale o professionale o imprenditoriale idonei a giustificare tale conferimento.

2. Indicatori di anomalia connessi al profilo economico-patrimoniale del cliente:

2.1 I clienti, in assenza di plausibili giustificazioni, richiedono lo svolgimento di prestazioni relative ad operazioni palesemente non abituali e/o non giustificate rispetto all’esercizio normale della loro professione o attività.

2.2 I clienti impiegano disponibilità che non appaiono coerenti con l’attività svolta dagli stessi o comunque non sono in alcun modo giustificate.

2.3 I clienti ricorrono a frequenti operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in imprese, non giustificate dal proprio profilo economico-patrimoniale o dalla propria professione o attività.

2.4 Le imprese clienti, pur detenendo un capitale sociale di importo ridotto, acquisiscono a diverso titolo la disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore, soprattutto con uso di denaro contante.

3. Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni:

3.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall’attività economica del cliente o da altre circostanze.

 Operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di diritti reali su immobili, effettuati nei predetti paesi.

 Operazioni di conferimento per la costituzione o l’aumento di capitale – soprattutto se effettuate in contanti e per importi consistenti – di società dislocate nei predetti paesi esteri.

 Operazioni di costituzione di trust o strutture societarie nei predetti paesi.

 Utilizzazione come soci di società costituite in regime di trust nei predetti paesi.

 Operazioni di trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con chiare finalità di dissimulazione.

3.2 I clienti richiedono di effettuare sul conto del professionista operazioni di ricezione/trasferimento di fondi da parte/a favore di controparti dislocate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi.

3.3 Ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli o certificati, attestanti l’esistenza di cospicui depositi presso banche estere, specie se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggetti insediati in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.

4. Indicatori di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni:

4.1 Il cliente intende regolare i pagamenti con una somma notevole di denaro in contanti.

4.2 Il cliente intende effettuare operazioni mediante l’impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell’operazione, non giustificate dall’attività svolta o da altre circostanze.

4.3 Il cliente intende effettuare operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato.

4.4 Il cliente ricorre sistematicamente a tecniche di frazionamento delle operazioni non giustificate dall’attività svolta o da altre circostanze.

4.5 L’operazione appare del tutto incongrua rispetto alle finalità dichiarate dal cliente.

 Il cliente richiede una consulenza per l’organizzazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate ad un’attività commerciale con l’estero di dimensioni evidentemente contenute.

5. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni immobiliari:

5.1 Le prestazioni professionali riguardano investimenti in beni immobili effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato.

5.2 I clienti ricorrono ripetutamente alla conclusione di contratti a favore di terzo, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione.

5.3 Il cliente intende comprare un bene immobile con una somma notevole di denaro in contanti.

6. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:

6.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di natura societaria palesemente rivolte a perseguire finalità di dissimulazione o di ostacolo all’identificazione della effettiva titolarità e della provenienza delle disponibilità finanziarie coinvolte.

 Costituzione e impiego di trust, soprattutto nel caso in cui si applichi una normativa propria di ordinamenti caratterizzati da principi e regole non in linea con le disposizioni antiriciclaggio italiane, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.

 Costituzione di strutture di gruppo particolarmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla collocazione all’estero di una o più società.

 Definizione di sindacati di voto o di blocco, preordinati ad esercitare controllo o influenza significativa sull’attività della società.

6.2 I clienti intendono costituire società con capitale in denaro nelle quali figurano come soci persone non imputabili sul piano penale, senza plausibili giustificazioni, ad eccezione delle imprese familiari.

6.3 I clienti intendono costituire tre o più società nello stesso giorno o più di tre società nel periodo di un mese, quando almeno uno dei soci di tali società sia la stessa persona fisica o giuridica, e concorrano una o più delle seguenti circostanze:

– nessuno de
i soci e degli amministratori sia residente nel luogo della sede,

– si tratti di soci o amministratori non conosciuti e residenti in luoghi diversi,

– concorrano altri fattori che rendano sospetta l’operazione.

6.4 I clienti intendono effettuare frequenti operazioni di acquisizione e cessione di imprese o di aziende, palesemente non giustificate dalla natura dell’attività svolta o dalle caratteristiche economiche del cliente.

6.5 I clienti intendono costituire ovvero utilizzare una o più società prestanome o comunque interposta, in assenza di plausibili motivazioni.

6.7 I clienti intendono costituire o acquistare una società avente oggetto sociale di difficile identificazione, o senza relazione con quello che sembra essere l’esercizio normale delle attività condotte dal cliente.

6.8 I clienti intendono effettuare conferimenti in società o altri enti con modalità tali da risultare palesemente incoerenti con il loro profilo economico o con le finalità della società o dell’ente conferitario.

6.9 Le prestazioni professionali richieste riguardano il conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone sprovviste delle necessarie capacità, palesemente preordinato a disgiungere l’attività decisionale dalla titolarità delle cariche (ad esempio, impiegati senza specifica qualificazione, disoccupati, persone senza particolari titoli di studio o professionali, immigrati di recente entrata, persone prive di domicilio conosciuto o con domicilio meramente formale, residenti in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi).

7. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio:

7.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni contabili aventi l’evidente finalità di occultare disponibilità di diversa natura o provenienza (ad esempio: attraverso la sopravvalutazione o la sottovalutazione di poste o cespiti).

7.2 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di appello al pubblico risparmio (sollecitazione all’investimento, mediante offerte pubbliche di vendita di prodotti finanziari;

sollecitazione al disinvestimento, mediante offerte pubbliche di acquisto o di scambio di prodotti finanziari) effettuate con modalità che risultino chiaramente volte all’elusione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nei relativi provvedimenti di attuazione, ovvero al trasferimento o alla sostituzione di prodotti finanziari o di disponibilità in essi rappresentate di provenienza illecita.

7.3 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di emissione di valori mobiliari che, palesemente prive di ragioni giustificatrici, appaiono incoerenti con le caratteristiche dell’emittente e con le esigenze di approvvigionamento di mezzi finanziari, ovvero effettuate con modalità tali da manifestare intenti elusivi delle disposizioni contenute nell’articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e nei relativi provvedimenti di attuazione. Tra le circostanze da valutare è compresa la destinazione degli strumenti emessi all’acquisto o alla sottoscrizione da parte di un unico soggetto.

8. Indicatori di anomalia relativi all’utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi:

8.1 I professionisti, in ragione delle prestazioni professionali richieste, vengono a conoscenza di modalità di utilizzo di conti o di altri rapporti continuativi da parte del cliente non usuali o non giustificate in ragione della normale attività del cliente o di altre circostanze.

 Il cliente compie successive operazioni di apertura e chiusura di conti in paesi esteri e di altri rapporti continuativi senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall’attività svolta.

 Il cliente compie operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato all’impiego di denaro contante o a tecniche di pagamento mediante compensazione o da elementi quali domiciliazione dell’agente presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale.

 Il cliente richiede l’apertura di più conti o rapporti in Paesi esteri senza una giustificazione plausibile.

 Il cliente utilizza conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l’impiego o la dissimulazione di disponibilità personali, ovvero utilizza conti personali per l’impiego o la dissimulazione di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti.

 Il cliente utilizza cassette di sicurezza che, in assenza di obiettive ragioni giustificatrici, appare volto ad assicurare l’occultamento delle disponibilità custodite.

8.2 Il professionista è incaricato di effettuare depositi di denaro, beni o titoli, con istruzione da parte del depositante di impiegarli per fini insoliti o non usuali rispetto alla normale attività del cliente.

ALLEGATO D

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197

QUADRO A

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE

INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE

1. Tipo di segnalazione (iniziale/sostitutiva)
2. Numero identificativo della segnalazione
3. Data della segnalazione
4. Data di invio della segnalazione
5. Numero segnalanti

QUADRO B

INFORMAZIONI GENERALI SUL SEGNALANTE

SOGGETTO PREPOSTO A FORNIRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEGNALAZIONE

1. N. di telefono
2. N. di fax
3. Indirizzo di posta elettronica

DATI ANAGRAFICI DEL SEGNALANTE

4. Tipo del soggetto segnalante
5. Descrizione del soggetto segnalante
6. Codice fiscale del soggetto segnalante
7. Codice identificativo del soggetto segnalante
8. Cognome
9. Nome
10. Comune di nascita
11. Provincia
12. Stato
13. Data di nascita
14. Sesso
15. Indirizzo del domicilio professionale principale
16. Comune del domicilio professionale principale
17. Provincia

QUADRO C

OPERAZIONE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

INFORMAZIONI INERENTI L’OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1. Descrizione dell’operazione
2. Descrizione dei motivi del sospetto

QUADRO D

INFORMAZIONI SULLA PERSONA FISICA CUI L’OPERAZIONE VA RIFERITA

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome
2. Nome
3. Comune di nascita/Stato estero
4. Provincia
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Natura giuridica
8. Codice fiscale

RESIDENZA

9. Indirizzo
10. CAP
11. Comune/Stato estero
12. Provincia

QUADRO E

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA CUI L’OPERAZIONE VA RIFERITA

DATI IDENTIFICATIVI

1. Denominazione
2. Natura giuridica
3. Sigla
4. Data di costituzione
5. Codice fiscale
6. Partita IVA

SEDE LEGALE

7. Comune/Stato estero
8. Provincia

LEGALE RAPPRESENTANTE

9. Cognome
10. Nome
11. Comune/Stato estero di nascita
12. Provincia
13. Data di nascita
14. Sesso
15. Indirizzo di residenza
16. Comune/Stato estero di residenza
17. Provincia
18. Codice fiscale

QUADRO F

PERSONA FISICA CHE HA OPERATO PER CONTO DEL SOGGETTO CUI VA RIFERITA L’OPERAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome
2. Nome
3. Comune/Stato estero di nascita
4. Provincia
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Codice fiscale
8. Tipo legame

RESIDENZA

9. Indiri
zzo
10. CAP
11. Comune/Stato estero
12. Provincia

ALLEGATO E

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197

1. Contenuto della segnalazione

Lo schema di segnalazione, di cui all’allegato D al provvedimento, si articola in:
– informazioni generali sulla segnalazione (quadro A);
– informazioni generali sul segnalante (quadro B);
– operazione oggetto di segnalazione (quadro C);
– informazioni sulla persona fisica cui l’operazione va riferita (quadro D);
– informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l’operazione va riferita (quadro E);
– persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l’operazione (quadro F).

2. Quadro A: Informazioni generali sulla segnalazione

2.1 Informazioni di riferimento della segnalazione

1. Nel campo TIPO SEGNALAZIONE si fornisce l’indicazione sulla natura iniziale o sostitutiva della segnalazione. Per segnalazione sostitutiva, per la quale si rinvia al paragrafo 7, si intende la segnalazione prodotta quando, in relazione ad una medesima operazione sospetta, si renda necessaria una rettifica dei dati già contenuti in una segnalazione iniziale.

Tale campo deve essere valorizzato con "0" nel caso di segnalazione iniziale; con "1" nel caso di segnalazione sostituiva di una precedentemente inviata.

2. Il campo NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA SEGNALAZIONE deve essere valorizzato con un numero progressivo univoco nell’ambito dell’anno per ciascun segnalante. Per le segnalazioni sostitutive, il numero identificativo deve essere lo stesso già assegnato alla segnalazione cui la rettifica si riferisce.

3. Nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE deve essere indicata la data in cui viene prodotta per la prima volta la segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

Le eventuali segnalazioni sostitutive (campo TIPO SEGNALAZIONE contenente il valore "1")

devono riportare la data della prima segnalazione cui la sostitutiva si riferisce.

4. Il campo DATA DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE deve riportare la data relativa all’inoltro della segnalazione. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa). Per le segnalazioni iniziali, tale data coincide con quella indicata nel campo DATA DELLA SEGNALAZIONE. Per le segnalazioni sostitutive, invece, tale data sarà successiva alla data di invio della segnalazione iniziale cui si riferisce.

5. Il campo NUMERO SEGNALANTI, nel quale si fornisce l’indicazione sul numero di soggetti che effettuano congiuntamente la segnalazione, deve essere valorizzato con “1” nel caso di segnalazione individuale, con il numero dei soggetti segnalanti nel caso di segnalazione congiunta.

3. Quadro B: Informazioni generali sul segnalante

3.1 Soggetto preposto a fornire informazioni relative alla segnalazione

1. 2. e 3. Si richiede di indicare nei campi compresi in tale quadro i recapiti della persona da contattare per ogni eventuale comunicazione. Le informazioni richieste concernono il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica.

3.2 Dati anagrafici del segnalante

4. Il campo TIPO DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare il tipo di soggetto secondo la codifica di cui all’allegata tabella 1 (tabella codici soggetto segnalante).

5. Il campo DESCRIZIONE DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve indicare "in chiaro" la tipologia di soggetto segnalante (ad esempio, avvocato).

6. Il campo CODICE FISCALE DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve contenere il codice fiscale alfanumerico a 16 cifre del soggetto segnalante.

7. Il campo CODICE IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO SEGNALANTE deve contenere il numero di iscrizione all’albo di appartenenza.

8. Nel campo COGNOME deve essere indicato il cognome della persona fisica che effettua la segnalazione.

9. Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica che effettua la segnalazione.

10. Nel campo COMUNE DI NASCITA deve essere indicato il comune di nascita del soggetto segnalante.

11. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.

12. Nel campo STATO deve essere indicato lo Stato di nascita del soggetto segnalante.

13. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto segnalante e deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

14. Il campo SESSO deve riportare l’indicazione del sesso del soggetto segnalante, secondo la seguente codifica: "M" = maschile, "F" = femminile.

15. Il campo INDIRIZZO DEL DOMICILIO PROFESSIONALE PRINCIPALE è riferito alla via e al numero civico del domicilio professionale principale.

16. Il campo COMUNE DEL DOMICILIO PROFESSIONALE PRINCIPALE deve contenere la descrizione del comune del domicilio professionale principale del segnalante.

17. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune del domicilio professionale principale del segnalante.

4. Quadro C: Operazione oggetto di segnalazione

4.1 Informazioni inerenti l’operazione oggetto della prestazione

In questo quadro deve essere descritta per esteso, distintamente e dettagliatamente, l’operazione oggetto della prestazione o delle prestazioni nonché devono essere illustrati i motivi del sospetto. I relativi campi possono essere ampliati secondo la quantità e la tipologia delle informazioni da comunicare all’UIC.

1. Nel campo DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE devono essere indicate le caratteristiche in concreto assunte dall’operazione oggetto della prestazione professionale. Si fa riferimento, in particolare:

– al luogo e alla data di esecuzione dell’operazione;

– alle caratteristiche dell’operazione e ai soggetti coinvolti;

– all’importo dell’operazione.

Ai soggetti segnalanti viene richiesto di fornire notizie circa eventuali altri rapporti di cui siano oggettivamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale, sulla base, ad esempio, di documentazioni o dichiarazioni rese dal soggetto interessato.

Le informazioni dovranno essere completate con i seguenti elementi, se presenti:

– collegamento con segnalazioni precedenti;

– collegamento con altre segnalazioni oggetto di contemporaneo invio.

2. Nel campo DESCRIZIONE DEI MOTIVI DEL SOSPETTO, fermo restando che la determinazione dell’esistenza e del grado del sospetto ricorrente nell’operazione è rimessa alla valutazione del soggetto segnalante, occorre indicare tutti gli elementi che descrivono i motivi del sospetto, come illustrati nei paragrafi 1, 3 e 4 della parte IV del provvedimento e nel relativo allegato C (indicatori di anomalia).

In particolare, è opportuno indicare l’attività esercitata dal soggetto segnalato e il suo profilo economico evidenziando tutte le informazioni circa le attività a lui anche indirettamente riconducibili (per esempio, esercitate attraverso prestanome) che concorrono a giustificare i motivi del sospetto.

5. Quadri D e E: informazioni sul soggetto cui l’operazione va riferita

Nei quadri D e E devono essere riportate le informazioni sul soggetto cui l’operazione va riferita, vale a dire colui il quale, eventualmente diverso dall’esecutore materiale dell’operazione, è l’effettivo titolare degli interessi sottesi allo svolgimento dell’operazione.

Se il soggetto segnalato è una persona fisica o una ditta individuale occorre compilare il quadro D, evidenziando per la ditta individuale la relativa natura giuridica nel campo n. 7; se è un soggetto diverso da persona fisica occorre compilare il quadro E. Nel caso in cui l’operazione vada riferita sia ad
una persona fisica sia ad una persona diversa da quella fisica, occorrerà compilare contemporaneamente il quadro D e il quadro E.

Nel caso in cui l’operazione vada riferita a più persone fisiche, occorrerà replicare e compilare il quadro D tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito. Nel caso in cui l’operazione vada riferita a più persone diverse da quelle fisiche, occorrerà replicare e compilare il quadro E tante volte quante sono le persone cui il sospetto viene riferito.

5.1 Quadro D: Informazioni sulla persona fisica cui l’operazione va riferita

In relazione alla persona fisica cui l’operazione va riferita si richiedono informazioni circa i relativi dati identificativi e la residenza.

5.1.1. Dati identificativi

1. Nel campo COGNOME deve essere indicato il cognome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l’operazione deve essere riferita.

2. Il campo NOME deve riportare il nome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l’operazione va riferita.

3. Nel campo COMUNE DI NASCITA/STATO ESTERO deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.

4. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.

5. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

6. Il campo SESSO deve riportare l’indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica:

"M" = maschile, "F" = femminile.

7. Il campo NATURA GIURIDICA deve recare il valore "DI" nel caso in cui il soggetto cui l’operazione si riferisce sia una ditta individuale. Deve essere lasciato in bianco negli altri casi (persona fisica).

8. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale del soggetto. Per i soggetti residenti in Italia esso è costituito da sedici caratteri alfanumerici, mentre per i non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

5.1.2 Residenza

9. Nel campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico della località di residenza del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l’indirizzo deve comprendere anche il nome della città estera di residenza.

10. Nel campo CAP deve essere indicato il codice di avviamento postale della località di residenza del soggetto.

11. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere riportata l’indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.

12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.

5.2 Quadro E: Informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l’operazione va riferita

Tale quadro deve contenere le informazioni relative al soggetto cui l’operazione va riferita, nel caso in cui si tratti di soggetto diverso da persona fisica e da ditta individuale.

5.2.1 Dati identificativi

1. Il campo DENOMINAZIONE deve riportare l’esatta ragione sociale del soggetto segnalato così come risultante dall’atto costitutivo, senza l’utilizzo di sigle o acronimi, a meno che essi non costituiscano le effettive ragioni sociali.

2. Nel campo NATURA GIURIDICA deve essere indicata la natura giuridica assunta dal soggetto segnalato, utilizzando le codifiche di cui all’allegata tabella 2, senza punti o spazi intermedi.

3. Nel campo SIGLA deve essere indicata la sigla (acronimo) del soggetto, ove presente nell’atto costitutivo.

4. Nel campo DATA DI COSTITUZIONE deve essere indicata, ove disponibile, la data di costituzione del soggetto. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

5. Il campo CODICE FISCALE deve contenere l’indicazione del codice fiscale del soggetto. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso è composto da 11 caratteri numerici allineati a sinistra.

Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

6. Nel campo PARTITA IVA deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto segnalato.

5.2.2 Sede legale

7. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO deve essere indicata in chiaro la città italiana ovvero, nel caso di soggetto non avente sede in Italia, lo Stato estero ove è allocata la sede legale.

8. Il campo PROVINCIA deve contenere la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune ove il soggetto ha la sede legale.

5.2.3 Legale rappresentante

9. Il campo COGNOME deve riportare il cognome del legale rappresentante del soggetto cui l’operazione segnalata deve essere riferita.

10. Il campo NOME deve riportare il nome del legale rappresentante del soggetto al quale l’operazione segnalata deve essere riferita.

11. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato in chiaro il comune ovvero lo Stato estero di nascita del legale rappresentante.

12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di nascita.

13. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del legale rappresentante. Il campo deve essere compilato secondo la formula (gg/mm/aaaa).

14. Il campo SESSO deve indicare il sesso del legale rappresentante, secondo la seguente codifica:

"M" = maschile, "F" = femminile.

15. Nel campo INDIRIZZO DI RESIDENZA devono essere riportati la via e il numero civico di residenza del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti in Italia, l’indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera.

16. Il campo COMUNE /STATO ESTERO DI RESIDENZA deve contenere la descrizione in chiaro del comune ovvero dello Stato estero, se il legale rappresentante non è residente in Italia.

17. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune di residenza.

18. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

6. Quadro F: Informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l’operazione

Il presente quadro deve contenere informazioni relative alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l’operazione è riferita. Si fa presente che nel caso di persona fisica operante per conto proprio, il quadro F non deve essere compilato.

6.1 Dati identificativi

1. Il campo COGNOME deve contenere il cognome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l’operazione oggetto di segnalazione.

2. Nel campo NOME deve essere riportato il nome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l’operazione oggetto di segnalazione.

3. Nel campo COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.

4. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di nascita.

5. Il campo DATA DI NASCITA deve contenere la data di nascita del soggetto.

6. Il campo SESSO deve riportare l’indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica:

"M" = maschile, "F" = femminile.

7. Nel campo CODICE FISCALE deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del soggetto residente. Per i non residenti in Italia, se non attribuito, il campo assume il valore "NON PREVISTO".

8. Il campo TIPO LEGAME deve contenere il codice
identificativo del tipo di legame che la persona fisica che ha effettuato l’operazione intrattiene con il soggetto cui essa è riferita.

Occorre indicare: 07 per mandato con rappresentanza; 08 per mandato senza rappresentanza; 09 per altro.

6.2 Residenza

9. Nel campo INDIRIZZO devono essere indicati la via e il numero civico della residenza anagrafica del soggetto. Per i soggetti non residenti in Italia, l’indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera di residenza.

10. Nel campo CAP deve essere indicato il codice di avviamento postale della residenza del soggetto. Tale campo non è presente nel caso di soggetti non residenti.

11. Nel campo COMUNE /STATO ESTERO deve riportarsi l’indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.

12. Nel campo PROVINCIA deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza.

7. Segnalazione sostitutiva

La segnalazione sostitutiva viene prodotta su iniziativa del segnalante ovvero su richiesta dell’UIC a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di anomalie o incongruenze nel contenuto della segnalazione.

La segnalazione sostitutiva prende integralmente il posto di quella iniziale. Essa dovrà pertanto essere completa di tutti i dati precedentemente indicati oltreché, ovviamente, dei dati risultanti dalla rettifica, e dovrà pertanto riportare la chiave identificativa della segnalazione iniziale (tipo del soggetto segnalante, codice fiscale del soggetto segnalante, codice identificativo del soggetto segnalante, numero identificativo della segnalazione, data della segnalazione) nei campi corrispondenti.

8. Prestazione non eseguita

Qualora il sospetto riguardi una prestazione non eseguita, se ne richiede la distinta evidenziazione nel campo 1 del quadro B. In tale caso è data la possibilità al segnalante, qualora non abbia a disposizione tutti i dati previsti dal modulo, di effettuare la segnalazione in modo non completo.

9. Modalità di trasmissione della segnalazione

La segnalazione, inviata all’UIC secondo le modalità indicate al paragrafo 7 della parte IV del provvedimento, dovrà essere accompagnata da una lettera di trasmissione, a firma del soggetto segnalante, nella quale devono essere riportati il tipo di soggetto segnalante, il cognome e nome del/i segnalante/i, il numero identificativo e la data di riferimento della segnalazione, nonché il recapito telefonico del soggetto preposto a fornire/ricevere informazioni relative alla segnalazione inviata, secondo l’allegato fac-simile.

In caso di segnalazioni congiunte, la lettera di trasmissione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti segnalanti.

L’UIC provvederà ad acquisire la segnalazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo. Tale codice, da utilizzare per tutte le successive comunicazioni relative alla medesima segnalazione, verrà notificato al segnalante.

Se il segnalante non riceve la notifica di avvenuta ricezione entro un ragionevole lasso di tempo, deve avvisare l’UIC – Servizio Antiriciclaggio, comunicando il numero identificativo e la data di invio della segnalazione per la quale non ha ricevuto la notifica. Qualora la segnalazione risulti effettivamente non pervenuta, il segnalante dovrà ripeterne l’invio.

Il codice di protocollo UIC verrà assegnato solo alle segnalazioni correttamente acquisite. Nel caso in cui si verifichi un errore di acquisizione, il suddetto codice non verrà assegnato e la comunicazione di notifica conterrà la descrizione dei rilievi riscontrati. In questo caso il segnalante, dopo aver tempestivamente corretto gli errori, dovrà, senza indugio, ripetere la segnalazione. Tale segnalazione non è considerata sostitutiva.

ALLEGATI:

 Tabella 1: codici soggetto segnalante
 Tabella 2: valori per il campo "NATURA GIURIDICA"
 Fac-simile della lettera di trasmissione

TABELLA 1 – CODICI SOGGETTO SEGNALANTE

Soggetto segnalante Codice

Avvocati 20
Consulenti del lavoro 21
Dottori commercialisti 22
Notai 23
Ragionieri e periti commerciali 24
Revisori contabili 25
Società di revisione 26

TABELLA 2 – valori per il campo "NATURA GIURIDICA"

SPA Società Per Azioni
SRL Società a Responsabilità Limitata
SAS Società in Accomandita Semplice
SAA Società in Accomandita per Azioni
SDF Società Di Fatto
SS Società Semplice
SCRL Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SCRI Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
SNC Società in Nome Collettivo
DI Ditta Individuale
PLC Private Limited Company
GMBH Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
SARL Societé À Responsabilité Limitée
SL Sociedad de responsabilidad Limitada
LDA Sociedade por quotas
BV Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
LTDC LimiTeD Company
AG AktienGesellschaft
SA Société Anonyme
SAN Sociedad ANonima
SANO Sociedade ANOnima
NV Naamloze Vennootschap
PL Limited Partnership
KG KommanditGesellschaft
SCS Société en Commandite Simple
SENC Sociedad EN Comandita simple
CTA Sociedade em ComandiTA simples
CV Commanditaire Vennootschap
LPC Limited Partnership with a share Capital
KGAA KommanditGesellschaft Auf Aktien
SCA Société en Commandite par Actions
SCAP Sociedad Comandotaria Por Acciones
SCAA Socidade em Comandita por Accaes
CVA Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
AS Association
GBR Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
SC Société Civile
SCI Sociedad Civil
SCIV Sociedade CIVil
MS MaatSchap
UP Unlimited Partnership
OHG Offene HandelsGesellschaft
SNCO Société en Nom Collectif
SRC Sociedad Regular Colectiva
SNCL Sociedade em Nome CoLectivo
VOF Vennootschap Onder Firma
XXXX Altra specie giuridica italiana
**** Altra specie giuridica estera

FAC SIMILE DELLA LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

MITTENTE

Tipo del soggetto segnalante ….

Cognome e Nome ……………………………………………………

Cognome e Nome ……………………………………………………

………………………………………………………………………………

Recapito telefonico ………………

Ai sensi dell’art.3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modifiche dalla legge 5 luglio 1991 n.197, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n.153, si trasmette in allegato la segnalazione i cui estremi sono di seguito riportati:

N° identificativo Data segnalazione

………………….. ………………………

…………………….., li …………..

Il/i Segnalante/i

Chiarimenti UCI 21/06/2006

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

21 Giugno 2006

Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per i Professionisti – Chiarimenti Vari

1. Modalità di identificazione – attributo D03

I valori ammessi sono indicati nell’Allegato B delle Istruzioni UIC, paragrafo 1.7 ("Codice Tipo di Identificazione").

2. Soggetti di cui alla lettera s-bis art. 2 D.Lgs. 56/2004 "… ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi"

Gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette saranno applicabili in seguito alla modifica del D.M. n. 141/2006, che dovrà aver luogo entro 240 gg. a partire dalla data di entrata in vigore (23/02/06) del decreto.

3. Decorrenza obblighi antiriciclaggio

Gli obblighi di identificazione della clientela, di istituzione dell’archivio unico e di segnalazione di operazioni sospette decorrono dalla data di entrata in vigore delle Istruzioni UIC (22/04/06). Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione non si applicano agli incarichi conferiti dal cliente prima di tale data, salvo che essi siano ancora in essere nei 12 mesi successivi. In questo caso il professionista dovrà adempiere ai suddetti obblighi entro tale scadenza.

4. Archivio unico cartaceo

Consiste in un registro numerato progressivamente, siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o da un suo collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto nonchè recante alla fine dell’ultimo foglio l’indicazione del numero di pagine di cui si compone e la firma delle suddette persone. Il professionista può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della propria attività. Non è ammesso l’utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli.

5. Documenti per l’identificazione

Non è necessario acquisire copia del documento di identità o di riconoscimento in quanto è sufficiente l’acquisizione degli estremi dello stesso. Il documento deve essere in corso di validità ma non sussiste alcun obbligo di monitorarne la scadenza.

6. Esenzioni dagli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione

Tali esenzioni, ex. art. 14, c. 1 D.M. n. 142/06, non si applicano per prestazioni e operazioni poste in essere tra professionisti.

7. Istituzione archivio unico

L’obbligo di istituzione dell’archivio unico informatico o cartaceo sorge soltanto qualora vi siano informazioni da registrare. Il termine per provvedere alla registrazione è di 30 gg. dalla identificazione del cliente. I dati vanno conservati per 10 anni dalla conclusione della prestazione.

8. Sanzioni

L’omessa istituzione dell’archivio unico è punita con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno o con l’ammenda da 5.164 a 25.822 euro, mentre la tardiva o omessa registrazione sono punite con la multa da 2.582 a 12.911 euro.

9. Segnalazioni di operazioni sospette

L’obbligo sussiste a prescindere dal valore della prestazione, non essendo ancorato ad alcuna soglia.

10. Attività di componente collegio sindacale

L’attività di componente di un collegio sindacale, anche laddove includa la revisione contabile, non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio (Istruzioni UIC, Parte I, par. 2). Il rinnovo della carica di sindaco alla scadenza del triennio non integra una prestazione professionale oggetto di registrazione. Rimane impregiudicata l’applicazione dell’obbligo generale ex art. 10 L. 197/91 (Vedi Parere Comitato L. 197 n. 98 del 15/06/05 all’indirizzo www.uic.it, Antiriciclaggio-Normativa-Pareri Comitato AR).

11. Archivio unico informatico affidato a terzi

Nel caso in cui la tenuta e la gestione dell’archivio unico informatico venga affidata a terzi (ad esempio: altri professionisti o società di revisione, associazioni di categoria, centri di servizio), il professionista deve poter accedere all’archivio in ogni momento, attraverso un collegamento tra strumenti informatici. Nel caso in cui si utilizzi un unico centro servizi per la tenuta e la gestione dell’AUI per più studi professionali, devono essere valorizzati gli attributi D01 e A01 in modo da consentire l’individuazione dell’archivio di ogni singolo professionista.

12. Ricezione di somme in contanti o tramite assegno bancario per il pagamento delle imposte

E’ vietato il trasferimento tra soggetti diversi di contante e titoli al portatore per valori superiori a 12.500 euro (art. 1 L. 197/91). Detti trasferimenti vanno effettuati per il tramite di intermediari abilitati. Per quanto concerne gli assegni superiori a detto limite, essi dovranno indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e contenere la clausola di non trasferibilità. Ciò premesso, la ricezione e l’utilizzo per conto del cliente di mezzi di pagamento per importi, anche frazionati se riferiti alla stesso incarico, superiori a 12.500 euro, al fine del pagamento delle imposte, integra di per sé una delle prestazioni professionali per cui sussistono gli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione in archivio unico.

13. Attività professionale in forma associata o societaria

I professionisti che svolgono l’attività professionale in forma associata o societaria possono tenere l’archivio in forma accentrata nello studio o ufficio. Qualora si opti per questa possibilità, nell’archivio unico dovrà essere specificato, ad esempio tramite una sigla, il professionista che ha eseguito l’identificazione del cliente. E’ fatta salva la facoltà per ogni componente l’associazione o la società di formare un proprio archivio. Qualora il professionista non faccia parte di uno studio ed esegua, come esterno, gli incarichi professionali che questo gli affida, dovrà tenere un proprio archivio unico nel quale registrare i dati identificativi dello studio associato e del cliente nei cui confronti è resa la prestazione professionale.

14. Prestazioni professionali periodiche

In caso di prestazioni professionali periodiche (ad esempio: assistenza e compilazione della dichiarazione dei redditi, assistenza e redazione del bilancio) l’identificazione del cliente è eseguita al momento dell’accettazione dell’incarico e un eventuale rinnovo dello stesso incarico professionale, anche tacito, non esime il professionista dall’adempimento degli obblighi di identificazione e di registrazione in archivio unico, ferma restando la possibilità di avvalersi della modalità di identificazione indiretta, ossia senza la presenza fisica del cliente, essendo il cliente già stato identificato direttamente dallo stesso professionista.

15. Attività professionale svolta a seguito di incarico conferito dall’Autorità Giudiziaria

L’attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell’Autorità Giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d’ufficio, è esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall’art. 1 lett. g) ed h) del D.M. 141/2006 e dalla Parte I, par. 1, Istruzioni UIC.

16. Contratti di consulenza a compenso fisso annuale

Nel caso di contratto di consulenza a compenso fisso annuale che comprenda la prestazione di
numerose attività non ancora specificate al momento della conclusione del contratto, gli obblighi di identificazione e registrazione si applicano al momento in cui viene effettuata la prima prestazione professionale, d’importo superiore a 12.500 euro o di valore non determinato né determinabile, oggetto di registrazione in base all’allegato A delle Istruzioni UIC. Analogamente, ogni successiva prestazione rilevante dovrà essere registrata, mentre per l’identificazione del cliente, già avvenuta direttamente in occasione della prima prestazione, ci si potrà avvalere dell’identificazione indiretta. Qualora, invece, l’incarico preveda sin dall’inizio lo svolgimento di determinate prestazioni, queste dovranno essere registrate singolarmente, in base alle indicazioni dell’allegato A, al momento del conferimento dell’incarico. Si precisa che per le prestazioni consistenti nella tenuta della contabilità di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell’esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza, è oggetto di registrazione solo il conferimento dell’incarico e non i singoli movimenti contabili o le singole operazioni in cui essi si esplicano. Sussiste, inoltre, l’obbligo di effettuare distinte ed ulteriori registrazioni in tutti i casi in cui, pur nell’ambito di una delle attività elencate nell’allegato, il professionista ponga in essere operazioni che si sostanziano nella "diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome e per conto del cliente" d’importo superiore alla soglia di legge, integrando le stesse nuove prestazioni professionali.

17. Archivio unico informatico – reinserimento dei dati di un cliente precedentemente cancellato – rettifica di una registrazione

Nel caso in cui un cliente, dopo essere stato registrato nell’archivio (sezione D) venga cancellato e scaturisca successivamente la necessità di reinserirlo per una nuova prestazione professionale, trattandosi di una nuova registrazione per altra prestazione, si valorizza l’attributo D09 e si può utilizzare il codice già utilizzato nella prima registrazione successivamente cancellata. Si valorizza altresì l’attributo D54.A con 0. Nel caso in cui ci fosse la necessità di rettificare una registrazione mai modificata prima, lo stato dell’attributo A54.A passa da 0 a 3 e nell’attributo A054.B si indica la data di esecuzione della rettifica. Se si dovesse ulteriormente variare questa registrazione, lo stato rimane 3, e si valorizza la nuova data di rettifica nell’attributo A54.B

18. Incarichi ricevuti da altro professionista

Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell’espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A. Nell’ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione nei confronti del professionista A.

19. Identificazione di persona giuridica

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i professionisti sono tenuti ad acquisire, quali dati identificativi: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale. E’ inoltre necessario verificare, ai sensi di quanto previsto nel Provvedimento dello scrivente Parte II punto 2, l’esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare adeguata documentazione (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Ai fini della registrazione dei dati identificativi nell’archivio informatico, i dati riferiti alla persona fisica richiedente la prestazione professionale andranno inseriti nel campo D09A mentre quelli della persona giuridica vanno inseriti nell’attributo D09B. In caso di più rappresentanti legali o amministratori delegati, la compilazione del campo D09A dovrà essere ripetuta.

20. Società di elaborazione dati

Qualora dei revisori contabili esercitino la professione mediante la costituzione di una società, si evidenzia che le disposizioni contenute nel D.M. 141/2006 e nelle Istruzioni UIC si applicano ai liberi professionisti anche nello svolgimento della propria attività professionale in forma societaria, oltreché individuale. Lo svolgimento in forma societaria dell’attività di elaborazione dati contabili e fiscali sostanzia una prestazione professionale di valore indeterminato o indeterminabile che comporta l’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione dei soggetti che conferiscono l’incarico alla suddetta società qualora tale prestazione comprenda anche la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e la cura di ulteriori adempimenti. Viceversa, lo svolgimento dell’attività di mera elaborazione contabile, senza alcun intervento e responsabilità nella predisposizione dei risultati di tale elaborazione (nonchè la vendita o il noleggio di programmi software destinati all’elaborazione stessa) non comporta l’adempimento degli obblighi in questione.

21. Segnalazione di operazioni sospette – reati tributari

In merito alla rilevanza come reati presupposto del reato di riciclaggio degli illeciti tributari previsti dagli artt. 2, 3, 4 del D.Lgs. 74/2000 si chiarisce che le fattispecie oggetto di segnalazione ex. art. 3 della L. 197/91 sono quelle per cui il professionista abbia maturato il sospetto che il denaro, i beni o altre utilità oggetto dell’operazione richiesta dal cliente possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis e ter del codice penale (delitti). L’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 prevede come fattispecie delittuosa la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che, pertanto, può integrare reato presupposto a quello di riciclaggio. Tale illecito può rientrare fra le casistiche oggetto di segnalazione come operazione sospetta. Gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 74/2000 contemplano delle fattispecie che assumono rilevanza delittuosa al di sopra di una certa soglia. Al di sotto di tale soglia, l’illecito perpetrato non costituisce ovviamente reato presupposto al riciclaggio.

22. Incarico di recupero credito

L’incarico di recupero del credito di importo superiore a 12.500 euro che si sostanzia per il professionista nell’attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed eventuale procedimento di pignoramento non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 1 lett. b) del D.M . 141/2006 e dalle relative Istruzioni UIC, Parte 1, par. 2.

23. Attività di docenza

L’attività di docenza esplicata da un professionista nell’ambito di corsi di formazione e aggiornamento, non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio.

24. Notai: stipula di atti di compravendita di immobili e contratto di mutuo

In caso di compravendita immobilare, sono da considerarsi clienti tutte le parti che intervengono nella stipula dell’atto, e pertanto vanno tutte identificate, sebbene la parte che prende contatti con il notaio è in genere l’acquirente. Per quanto riguarda il contratto di mutuo, il notaio potrà procedere ad identificazione indiretta
– tramite atto pubblico o gli altri documenti previsti – per l’identificazione del rappresentante legale della banca che concede il mutuo.

25. Nozione di cliente: società fiduciaria

Nel caso in cui cliente del professionista sia una società fiduciaria, ai fini antiriciclaggio dovrà essere identificare soltanto la società fiduciaria (ed il suo delegato), e non il cliente per conto del quale la fiduciaria opera.

Decreto Legislativo 56/2004

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004 n. 56 (in Suppl. ordinario n. 30 alla Gazz. Uff., 28 febbraio, n. 49). – Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite (1) .
(1) L’entrata in vigore del presente decreto per le case da gioco soggette a controllo pubblico e’ prorogata al 15 gennaio 2008 dall’articolo 5-sexies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994, ed in particolare l’articolo 15;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni ad integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all’estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;
Vista la legge 7 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria per il 2002, ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’interno e delle attività produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Definizioni
Art. 1.
1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:
a) «autorità di vigilanza di settore» indica le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera n);
b) «amministrazioni interessate» indica le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, ovvero alla tenuta di albi o registri dei soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o), ovvero i consigli nazionali per i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere q) e r);
c) «UIC» indica l’Ufficio italiano dei cambi;
d) «testo unico bancario» indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
e) «testo unico dell’intermediazione finanziaria» indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) «legge antiriciclaggio» indica il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Art. 2.
1. Gli obblighi indicati dall’articolo 3 si applicano:
a) alle banche;
b) a Poste Italiane S.p.a.;
c) agli istituti di moneta elettronica;
d) alle società di intermediazione mobiliare (SIM);
e) alle società di gestione del risparmio (SGR);
f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) alle imprese di assicurazione;
h) agli agenti di cambio;
i) alle società fiduciarie;
l) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
m) agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario;
n) agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario;
o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dagli articoli 113e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
p) alle società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del testo unico dell’intermediazione finanziaria;
q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;
r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate;
s) ai soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro;
s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (1);
t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bise 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
a) ai soggetti indicati nel comma 1;
b) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
c) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
d) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
e) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
f) agli uffici della pubblica amministrazione.
3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
(1) Lettera inserita dall’ articolo 21 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29.
Articolo 3
Obblighi di identificazione e di conservazione
delle informazioni
Art. 3.
1. Gli obblighi previsti nell’articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall’articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, anche con riguardo alle operazioni frazionate di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, si applicano ai soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’UIC, le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, avendo riguardo alle peculiarità operative dei soggetti obbligati, all’esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell’archivio nell’ambito dei gruppi, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e le modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza (1) .
(1) In attuazione del presente comma vedi il D.M. 3 febbraio 2006, n. 141, il D.M. 3 febbraio 2006, n. 142 e il D.M. 3 febbraio 2006, n. 143.
Articolo 4
Abilitazione
Art. 4.
1. I soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera l), e le relative succursali italiane sono abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento previste dall’articolo 1 della legge antiriciclaggio.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle quali gli enti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere m), n) e o) e le relative succursali italiane, possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell’economia e delle finanze ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui al comma 1.
Articolo 5
Collaborazione tra autorità
Art. 5.
1. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l’UIC al fine di agevolare le rispettive funzioni.
2. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, l’UIC può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, anche a seguito di protocolli d’intesa.
3. Le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate forniscono all’UIC le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste.
4. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate informano l’UIC delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni previste dall’articolo 3 della legge antiriciclaggio, rilevate nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2.
Articolo 6
Modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative
Art. 6.
1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: «di cui all’articolo 4».
2. Il comma 2-bis dell’articolo 1 della legge antiriciclaggio è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005.».
3. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: «di uno dei soggetti di cui all’articolo 4, indipendentemente dall’abilitazione a effettuare le operazioni di trasferimento di cui all’articolo 1,».
4. Nel comma 4 dell’articolo 3 della legge antiriciclaggio, alla lettera c) le parole: «di cui all’articolo 4in ordine alle segnalazioni trasmesse» e alla lettera d) le parole: «di cui all’articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «tenuti alle segnalazioni».
5. Nei commi 1, 4 e 5 dell’articolo 3-bis della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: «di cui all’articolo 4».
6. All’articolo 5 della legge antiriciclaggio sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento»;
b) al comma 5 le parole: «una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell’operazione» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metà del valore dell’operazione»;
c) al comma 6 le parole «del divieto di cui all’articolo 3, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «del divieto di cui all’articolo 3, comma 8»;
d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 1, comma 2-bis, per un importo fino a Euro 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo.»;
e) al comma 8 le parole: «Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell’articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell’articolo 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.».
7. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, l’UIC e la Guardia di finanza accertano, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, violazioni della legge antiriciclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Nell’articolo 10 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: «di cui all’articolo 4».
9. L’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, è sostituito dal seguente:
«4. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano ai soggetti che esercitano l’attività indicata nell’articolo 1, comma 1, lettera i), anche per le operazioni di acquisto o di cambio di «fiches» o altri mezzi di gioco di valore pari o superiore a 1.500 euro. Si osservano le disposizioni dell’articolo 3-bis della legge n. 197/1991 e dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.».
10. Nel comma 2 dell’articolo 150 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parola: «intermediari» è sostituita dalla seguente: «soggetti».
11. Sono abrogati:
a) gli articoli 3, comma 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 2 e 3; 11 della legge antiriciclaggio;
b) gli articoli 4, commi 1, 2, 7 e 8; 6, comma 3, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
c) l’articolo 150, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Articolo 7
Sanzioni amministrative
Art. 7.
1. I soggetti indicati nell’articolo 2 che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di
infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l’estinzione.
2. La violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell’importo dell’operazione.
3. Per la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall’articolo 3 della legge antiriciclaggio, i verbali di contestazione sono trasmessi anche all’UIC che fornisce un parere al Ministero dell’economia e delle finanze;
4. I soggetti indicati nell’articolo 2 che violano gli obblighi informativi previsti dall’articolo 3, comma 4, della legge antiriciclaggio e dall’articolo 8, comma 6, del presente decreto, gli obblighi di segnalazione di dati previsti nell’articolo 5, comma 10, della legge antiriciclaggio, nell’articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché nelle rispettive disposizioni di attuazione, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 25.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge antiriciclaggio è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 200.000.
6. All’irrogazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 provvede, con proprio decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall’articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell’articolo 16.
7. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dalla legge antiriciclaggio si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168 (1).
(1) Vedi l’articolo 1, comma 385, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Articolo 8
Disposizioni transitorie e finali
Art. 8.
1. I soggetti indicati nell’articolo 2 adottano adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando un’adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.
2. Gli intermediari richiamati nella legge antiriciclaggio rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2.
3. Nell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall’articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, il riferimento ai soggetti in esso indicati è sostituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le norme per l’individuazione delle operazioni di cui all’articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere p), s), s-bis) e t).
5. Gli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 2, e dall’articolo 3, comma 1, non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere p), s), s-bis) e t) fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, e dall’articolo 8, comma 4.
6. L’UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate.
Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l’UIC può acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell’articolo 2.
7. L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n 689, si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi alla violazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia ancora stato emesso il relativo decreto ovvero lo stesso sia stato impugnato ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, ma non sia stata emessa sentenza passata in giudicato. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. È escluso da tale facoltà chi si è già avvalso del pagamento in misura ridotta per altra violazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.
8. È fatta salva l’efficacia degli atti posti in essere, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge antiriciclaggio, prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
9. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’articolo 4, comma 2, e dell’articolo 8, comma 4.
10. Dall’attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare (1).
(1) Articolo così modificato dall’ articolo 21 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29.

Decreto Legge 143/1991

Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (in Gazz. Uff., 8 maggio, n. 106). – Decreto convertito in l. 5 luglio 1991, n. 197 (in Gazz. Uff., 6 luglio 1991, n. 157). — Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (1) (2).
(1) A norma dell’articolo 45 del D.LGS. 31 marzo 1998, n. 80 le parole dirigente/i generale/i contenute nel presente decreto sono sostituite dalle parole dirigente/i di ufficio/i dirigenziale/i generale/i.
(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore.
1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro . Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1- bis e 1- ter (1).
1-bis . Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall’intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio (2).
1- ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell’accettazione di cui al comma 1- bis produce l’effetto di cui al primo comma dell’articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall’articolo 1210 dello stesso codice (2).
2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l’utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio (3).
2- bis . Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005. (4).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati (5).
4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall’articolo 494 del codice di procedura civile.
5. (Omissis) (6).
6. (Omissis) (6).
7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola "non trasferibile", può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente.
8. (Omissis) (6).
(1) Comma modificato dall’articolo 6 del D.LGS. 20 febbraio 2004, n. 56.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(3) Comma sostituito dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, modificato dall’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52e successivamente modificato dall’articolo 1 del D.M. 17 ottobre 2002.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, modificato dall’articolo 1 del D.M. 17 ottobre 2002 e successivamente sostituito dall’articolo 6 del D.LGS. 20 febbraio 2004, n. 56 .
(5) Comma sostituito dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, e successivamente modificato dall’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
(6) Comma soppresso articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
Articolo 2
Obblighi di identificazione e di registrazione (1) .
1. L’articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15, come sostituito dall’articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. – 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso:
a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;
b) enti creditizi;
c) società di intermediazione mobiliare;
d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;
e) agenti di cambio;
f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;
g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
h) società fiduciarie;
i) imprese ed enti assicurativi;
l) società Monte Titoli S.p.a.;
m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito (2) .
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in movimenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un’unica operazione.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a) ad m) del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell’ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell’operazione.
4. La data e la causale dell’operazione, l’importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l’operazione, nonché le complete generalità dell’eventuale soggetto per conto del quale l’operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l’operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l’operazione e di quello eventuale per conto del quale l’operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il
codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l’importo complessivo dei premi è superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.
5. L’archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le incompatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.
6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell’operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che omette di indicare la generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione e lire dieci milioni".
2. Le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le relative norme di attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui all’articolo 1 del presente decreto hanno effetto dal trentesimo giorno della data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimoarticolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979 devono essere messi a disposizione del personale incaricato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’applicazione delle norme relative all’obbligo di registrazione delle transazioni di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(2) Vedi l’ articolo 8, comma 3, del D. LGS. 20 febbraio 2004, n. 56 .
Articolo 3
Segnalazioni di operazioni (1).
1. Il responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo, ha l’obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648- bise 648- ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l’effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall’attività svolta da parte della stessa persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona (2).
2. Il titolare dell’attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall’archivio di cui all’articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, anche in via informatica e telematica, all’Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 3- ter , di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull’utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all’Ufficio italiano dei cambi. L’Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative.
4. L’Ufficio italiano dei cambi:
a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;
b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 3- ter, di concerto con i Ministri delle finanze, della giustizia e dell’interno, dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni (3);
d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell’articolo 5, comma 10, della presente legge [ rectius : del presente decreto legge], nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando, ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti tenuti alle segnalazioni (3);
e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
f) fermo restando quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora sia attinenti alla criminalità organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall’articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l’assolvimento dei compiti di cui al presente decreto (4).
5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f) , informano l’Ufficio italiano dei cambi che ne dà notizia al titolare dell’attività, al legale rappresentante o al suo delegato. Le autorità inquirenti informano l’Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l’uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio (5).
6. L’Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f) , può sospendere l’operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l’operatività corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.
7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformità del presente articolo e per le finalità da esso previste, non comportano responsabilità di alcun tipo.
8. È fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.
9. Omissis (6).
10. Tutte le informazioni in possesso dell’Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all’attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’Ufficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorità di vigilanza di cui all’articolo 11 della presente legge, nonché con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f) , forniscono all’Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (7).
11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l’utilizzo di procedure informatiche o telematiche.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 del D.LGS. 26 maggio 1997, n. 153.
(2) Comma modificato dall’articolo 6 del D.LGS. 20 febbraio 2004, n. 56.
(3) Lettera modificata dall’articolo 6 del D.LGS. 20 febbraio 2004, n. 56.
(4) Lettera così modificata dall’articolo 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(5) Comma così modificato dall’articolo 150 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(6) Comma abrogato dall’articolo 6 del D. LGS. 20 febbraio 2004, n. 56 .
(7) Comma modificato dall’articolo 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Articolo 3 Bis
Riservatezza delle segnalazioni (1).
1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articolo 331 e 347 del codice di procedura penale, l’identità delle persone e degli intermediari che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata (2).
2. L’identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell’identità dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.
4. Gli intermediari, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell’individuazione delle operazioni di cui all’articolo 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell’archivio unico informatico previsto dall’articolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d’Italia, sentito l’Ufficio italiano dei cambi, d’intesa con le autorità di vigilanza di settore nell’ambito delle rispettive competenze (2).
5. Gli intermediari adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività o del legale rappresentante o del loro delegato (2).
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 3 del D.LGS. 26 maggio 1997, n. 153.
(2) Comma modificato dall’articolo 6 del D.LGS. 20 febbraio 2004, n. 56.
Articolo 3 Ter
Commissione di indirizzo (1).
1. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo sulle attività svolte dall’Ufficio italiano dei cambi, limitatamente alle materie di cui all’articolo 3 del presente decreto e ferma restando l’autonomia funzionale, organizzativa ed operativa dell’Ufficio italiano dei cambi nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, è istituita presso il Ministero del tesoro una commissione presieduta dal direttore generale del tesoro e composta da un rappresentante della Banca d’Italia con qualifica di direttore centrale e da un rappresentante dei Ministeri dell’interno, delle finanze, della giustizia e del commercio con l’estero con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata. Alle riunioni della commissione partecipa il direttore generale dell’Ufficio italiano dei cambi. I componenti della commissione sono tenuti al segreto d’ufficio in relazione alle informazioni e ai dati dei quali vengono comunque a conoscenza quali componenti della commissione stessa.
2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
3. La commissione effettua, annualmente, un esame complessivo dell’attività svolta dall’Ufficio italiano dei cambi in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del presente decreto, allo scopo di valutare l’andamento e i risultati dell’attività stessa e di formulare le eventuali proposte dirette a rendere più efficace il perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio dei proventi di provenienza illecita.
4. L’Ufficio italiano dei cambi invia alla commissione, di cui al comma 1, una relazione semestrale sull’attività svolta e fornisce, inoltre, tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle funzioni della commissione stessa, ivi comprese quelle relative a scambi di informazioni con le autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 3 del D.LGS. 26 maggio 1997, n. 153.
Articolo 4
Disposizioni applicative.
1. Omissis (1).
2. Omissis (2).
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia, delle finanze, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a:
a) modificare i limiti d’importo indicati nell’articolo 1 del presente decreto e nell’articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall’articolo 2, comma 1, del presente decreto (3);
b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all’articolo 1, comma 2, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità (4);
c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente capo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 (4).
4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
(1) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197 , dall’articolo 56 della legge 1° marzo 2002, n. 39 e abrogato dall’articolo 6 del D. LGS. 20 febbraio 2004, n. 56 .
(2) Comma sostituito dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e abrogato dall’articolo 6 del D. LGS. 20 febbraio 2004, n. 56 .
(3) Lettera sostituita dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(4) Lettera modificata dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
Articolo 5
Sanzioni, procedure, controlli.
1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all’articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito (1).
2. Omissis (2).
3. Omissis (3).
4. L’omessa istituzione dell’archivio di cui all’articolo 2, comma 1, è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni (4).
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione delle segnalazioni previste dall’articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metà del valore dell’operazione (1).
6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all’articolo 3, comma 8, è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni (1).
6-bis. La violazione della prescrizione di cui all’ articolo 1, comma 2-bis , per un importo fino a Euro 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo (5).
7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera c) , si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni (4).
8. All’irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall’art. 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell’articolo 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede (1).
9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.
10. L’Ufficio italiano dei cambi, d’intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, verifica l’osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l’adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all’articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l’Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell’ambito di determinate zone territoriali, analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l’operatività di ciascun intermediario abilitato. L’Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall’archivio di cui all’articolo 2, comma 1. L’Ufficio italiano dei cambi, sulla base dei criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l’eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l’Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d’intesa con l’autorità di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all’articolo 3, comma 4, lettera f) . Al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (6).
11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell’Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.
12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell’Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.
13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.
14. Nel primo comma dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell’imputato nell’esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell’imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall’articolo 51- bis ".
15. Nel terzo comma dell’articolo 33 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’articolo 2 del d.p.r. 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell’imputato nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell’imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall’articolo 35» (7) .
(1) Comma modificato dall’articolo 6 del D. LGS. 20 febbraio 2004, n. 56.
(2) Comma modificato dall’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e abrogato dall’articolo 6 del D. LGS. 20 febbraio 2004, n. 56 .
(3) Comma sostituito dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e abrogato dall’articolo 6 del D. LGS. 20 febbraio 2004, n. 56 . .
(4) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 6 del D. LGS. 20 febbraio 2004, n. 56 Vedi proroga di cui all’articolo 6 nonies del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito in legge.
(6) Comma sostituito dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, e successivamente dall’articolo 4 del D.LGS. 26 maggio 1997, n. 153.
(7) Vedi l’articolo 1, comma 385, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Articolo 6
Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario.
1. (Omissis) (1).
2. (O
missis) (1).
2- bis . (Omissis) (1).
3. (Omissis) (2).
4. (Omissis) (2).
4- bis . (Omissis) (1).
5. (Omissis) (1).
6. (Omissis) (1).
7. (Omissis) (3).
8. (Omissis) (1).
9. (Omissis) (1).
10. (Omissis) (1).
11. (Omissis) (3).
12. (Omissis) (3).
(1) Comma abrogato dall’articolo 161 del D.LGS. 1° settembre 1993, n. 385.
(2) Comma abrogato a far data dall’entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie di cui al D.LGS. 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell’articolo 161 del medesimo decreto.
(3) Comma articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
Articolo 7
Elenco speciale.
(Omissis) (1).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197 e successivamente abrogato dall’articolo 161 del D.LGS. 1° settembre 1993, n. 385.
Articolo 8
Onorabilità dei soci e degli esponenti.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (1).
2- bis . (Omissis) (2).
2- ter . (Omissis) (2).
(1) Comma abrogato a far data dall’entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie di cui al D.LGS. 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell’articolo 161 del medesimo decreto.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197 e successivamente abrogato dall’articolo 161 del D.LGS. 1° settembre 1993, n. 385.
Articolo 9
Sospensione dalle cariche.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (1).
3. (Omissis) (1).
4. (Omissis) (2).
(1) Comma soppresso dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197.
(2) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197 e successivamente abrogato a far data dall’entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie di cui al D.LGS. 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell’articolo 161 del medesimo decreto.
Articolo 10
Doveri del collegio sindacale (1).
1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L’omessa trasmissione è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.
(1) Articolo modificato dall’articolo 6 del D.LGS. 20 febbraio 2004, n. 56.
Articolo 11
Collaborazione fra le autorità di vigilanza.
1. Omissis (1).
(1) Articolo modificato dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197 in sede di conversione e abrogato dall’articolo 6 del D. LGS. 20 febbraio 2004, n. 56 .
Articolo 12
Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante (1).
1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi (2).
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197 in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197in sede di conversione.
Articolo 13
Applicazione delle sanzioni (1) .
1. Le sanzioni di cui all’articolo 5 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197in sede di conversione.
Articolo 14
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Direttiva 2001/97/CE

Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 4 dicembre 2001

recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 settembre 2001,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno che la direttiva 91/308/CEE(4) (in prosieguo: "la direttiva"), che rappresenta uno dei principali strumenti internazionali per la lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite, venga aggiornata conformemente alle conclusioni della Commissione e ai desiderata espressi dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. In questo modo la direttiva dovrebbe non soltanto riflettere le migliori pratiche internazionali del settore, ma anche continuare a garantire uno standard elevato nella protezione del settore finanziario e di altre attività a rischio dagli effetti dannosi del denaro proveniente da attività criminose.

(2) L’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) consente ai suoi membri di adottare i provvedimenti necessari per proteggere la morale pubblica e per ragioni prudenziali, tra l’altro per garantire la stabilità e l’integrità del sistema finanziario. Tali provvedimenti non dovrebbero imporre restrizioni che vadano al di là di quanto sia giustificato per garantire il raggiungimento dei predetti obiettivi.

(3) La direttiva non stabilisce chiaramente quale sia lo Stato membro alle cui autorità le succursali di enti creditizi e finanziari aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro devono presentare le segnalazioni di operazioni sospette, né quale sia lo Stato membro le cui autorità sono competenti a garantire che tali succursali si conformino alla direttiva. Spetta alle autorità dello Stato membro nel quale è ubicata la succursale ricevere le segnalazioni ed esercitare le responsabilità predette.

(4) È opportuno che questa assegnazione di competenza venga recepita nella direttiva tramite una modifica delle definizioni di "ente creditizio" e "ente finanziario".

(5) Il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per il fatto che le attività degli uffici dei cambiavalute ("bureaux de change") e delle imprese di trasferimento di fondi (money remittance offices) sono suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio. Queste attività dovrebbero già rientrare nel campo di applicazione della direttiva. Per fugare qualunque dubbio in materia, la direttiva dovrebbe confermare chiaramente l’inclusione di queste attività.

(6) Per garantire la copertura massima possibile del settore finanziario, si dovrebbe chiarire che la direttiva si applica alle attività delle imprese di investimento come definite nella direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari(5).

(7) La direttiva obbliga gli Stati membri a combattere unicamente il riciclaggio dei proventi di reati connessi al traffico di stupefacenti. Negli anni più recenti è emersa la tendenza ad una definizione molto più ampia del riciclaggio, fondata su una gamma più vasta di reati "base" o "presupposto", tendenza manifestatasi ad esempio nel 1996 con la revisione delle 40 raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) ossia del più importante organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio.

(8) L’ampliamento della gamma dei reati di base agevola la segnalazione delle operazioni sospette nonché la cooperazione internazionale in questo settore. Pertanto, la direttiva dovrebbe essere adeguata in tal senso.

(9) Nell’azione comune 98/699/GAI adottata dal Consiglio il 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato(6), gli Stati membri hanno convenuto che tutti i reati gravi, secondo la definizione data nell’azione comune, costituiscono reati base ai fini della criminalizzazione del riciclaggio dei proventi di attività illecite.

(10) L’eliminazione della criminalità organizzata in particolare è strettamente collegata con la lotta al riciclaggio di capitali. Pertanto il catalogo dei reati presupposti dovrebbe essere aggiornato di conseguenza.

(11) La direttiva impone obblighi in particolare per quanto concerne la segnalazione di operazioni sospette. Ampliare il divieto di riciclaggio contenuto nella direttiva è più appropriato ed in linea con la filosofia del piano d’azione del gruppo ad alto livello contro la criminalità organizzata(7).

(12) In data 21 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato l’azione comune 98/733/GAI relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea(8). La predetta azione comune rispecchia l’accordo degli Stati membri sulla necessità di un’impostazione comune in questo settore.

(13) In ogni Stato membro il settore finanziario, ed in particolare gli enti creditizi, provvedono a segnalare le operazioni sospette in ottemperanza alla direttiva. Da indizi certi risulta che l’intensificazione dei controlli ha indotto i riciclatori a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l’origine dei proventi di attività criminose.

(14) I riciclatori di denaro hanno manifestato la tendenza ad avvalersi di enti non finanziari. Tale tendenza è stata confermata dai lavori del GAFI sulle tecniche e tipologie del riciclaggio.

(15) Gli obblighi stabiliti dalla direttiva in materia di identificazione dei clienti, tenuta delle registrazioni e segnalazione delle operazioni sospette dovrebbero essere estesi ad un numero limitato di attività e di professioni che si sono rivelate suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio.

(16) I notai ed i professionisti legali indipendenti, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere assoggettati alle disposizioni della direttiva quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi dei predetti professionisti vengano utilizzati a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali.

(17) Tuttavia, quando dei professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, i quali siano legalmente riconosciuti e controllati come gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la direttiva imponesse loro l’obbligo di comunicare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l’esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario, o nel corso dell’esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente giuridico partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini di riciclaggio o l’avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede consulenza giuridica ai fini del riciclaggio dei proventi illeciti.

(1
8) I servizi direttamente comparabili devono essere trattati allo stesso modo se forniti da un qualsiasi professionista incluso nella direttiva. Al fine di preservare i diritti sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dal trattato sull’Unione europea, nel caso di revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, possono difendere o rappresentare un cliente nell’ambito di procedimenti giudiziari o accertare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell’espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette all’obbligo di segnalazione a norma della direttiva.

(19) La direttiva fa riferimento, da un lato, alle "autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio" alle quali devono essere presentate le segnalazioni delle operazioni sospette e, dall’altro, alle autorità responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sull’attività degli enti e delle persone cui si applica la presente direttiva ("autorità competenti"). È inteso che la direttiva non obbliga gli Stati membri a istituire dette "autorità competenti" qualora non esistano, e che gli ordini degli avvocati e gli altri organismi di autoregolamentazione dei liberi professionisti non rientrano fra le "autorità competenti".

(20) Nel caso dei notai e dei professionisti legali indipendenti, per tenere debitamente conto dell’obbligo di riservatezza che vincola detti professionisti ai loro clienti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a designare l’ordine degli avvocati o qualunque altro organismo di autoregolamentazione dei liberi professionisti come organo a cui questi professionisti segnalano eventuali casi di riciclaggio. Le regole riguardanti il trattamento di tali segnalazioni e la loro eventuale trasmissione alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio e, in generale, le forme appropriate di cooperazione tra gli ordini degli avvocati o altri organismi professionali e dette autorità devono essere determinate dagli Stati membri,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/308/CEE è così modificata:

1) L’articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

A) ‘ente creditizio’: un ente definito a norma dell’articolo 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE(9), nonché una succursale, quale definita all’articolo 1, punto 3), della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale all’interno o al di fuori della Comunità;

B) ‘ente finanziario’:

1) un’impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e 14 dell’elenco che figura nell’allegato I della direttiva 2000/12/CE; sono incluse le attività degli uffici dei cambiavalute (bureau de change) e delle imprese di trasferimento di fondi (‘money transmission/remittance offices’);

2) un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE(10), nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva;

3) un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE(11);

4) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni.

La presente definizione di ente finanziario comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale all’interno o al di fuori della Comunità;

C) ‘riciclaggio’: le seguenti azioni commesse intenzionalmente:

– la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni,

– l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,

– l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,

– la partecipazione ad uno degli atti di cui ai trattini precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopra specificati, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Il riciclaggio comprende anche i casi in cui le attività che hanno dato origine ai beni da riciclare sono compiute nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;

D) ‘beni’: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o gli strumenti legali che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

E) ‘attività criminosa’: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave.

Costituiscono reati gravi almeno:

– ognuno dei reati definiti nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Vienna,

– le attività delle organizzazioni criminali quali definite nell’articolo 1 dell’azione comune 98/733/GAI(12),

– la frode, perlomeno la frode grave, quale definita nell’articolo 1, paragrafo 1 e nell’articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee(13),

– la corruzione,

– un reato che possa fruttare consistenti proventi e sia punibile con una severa pena detentiva in base al diritto penale dello Stato membro.

Anteriormente al 15 dicembre 2004 gli Stati membri modificano la definizione di cui al presente trattino per allinearla alla definizione di reato grave di cui all’azione comune 98/699/GAI del 3 dicembre 1998. Il Consiglio invita la Commissione a presentare, anteriormente al 15 dicembre 2004, una proposta di direttiva recante modifica in tal senso della direttiva 91/308/CEE.

Gli Stati membri possono indicare ogni altro reato come attività criminosa ai fini della presente direttiva;

F) ‘autorità competenti’: le autorità nazionali responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sull’attività degli enti e delle persone cui si applica la presente direttiva."

2) È inserito il seguente articolo: "Articolo 2 bis

Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva vengano imposti ai seguenti enti:

1) enti creditizi ai sensi dell’articolo 1, lettera a);

2) enti finanziari ai sensi dell’articolo 1, lettera b);

nonché alle seguenti persone giuridiche o fisiche quando agiscono nell’esercizio della loro attività professionale:

3) revisori, contabili esterni e consulenti tributari;

4) agenti immobiliari;

5) notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera:

a) assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

i) l’acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali;

ii) la gestione di denaro, strument
i finanziari o altri beni dei clienti;

iii) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

iv) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;

v) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di trust, società o strutture analoghe;

b) o, agendo in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare;

6) commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d’arte e case d’asta, ogniqualvolta il pagamento sia effettuato in contanti e per un importo pari o superiore a 15000 EUR;

7) case da gioco."

3) L’articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva provvedano all’identificazione dei loro clienti mediante documento probante quando allacciano rapporti di affari, ed in particolare, nel caso degli enti, quando aprono un conto o libretti di deposito o offrono servizi di custodia dei beni.

2. L’identificazione è altresì richiesta per tutte le operazioni con clienti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il cui importo sia pari o superiore a 15000 EUR, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un’unica operazione o con più operazioni tra le quali sembri esistere una connessione. Qualora l’importo non sia noto nel momento in cui è avviata l’operazione, l’ente o la persona in questione procederà all’identificazione non appena l’importo sia conosciuto e si constati che il limite è raggiunto.

3. In deroga ai precedenti paragrafi, l’identificazione, nei contratti assicurativi conclusi da imprese di assicurazione autorizzate in virtù della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione vita)(14), nella misura in cui svolgano attività che rientrano nel campo d’applicazione della stessa direttiva, non è richiesta qualora l’importo del premio o dei premi periodici da versare nel corso di un anno non ecceda i 1000 EUR o qualora sia versato un premio unico di importo non superiore a 2500 EUR. L’identificazione è effettuata qualora successivamente il premio o i premi periodici da versare nel corso di un anno vengano aumentati e eccedano il limite di 1000 EUR.

4. Gli Stati membri possono prevedere che l’identificazione non sia obbligatoria per i contratti di assicurazione-pensione sottoscritti in virtù di un contratto di lavoro o dell’attività professionale dell’assicurato, a condizione che tali contratti non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito.

5. In deroga ai precedenti paragrafi, è accertata l’identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquista o vende fiches di valore pari o superiore a 1000 EUR.

6. L’obbligo di identificazione previsto dalla presente direttiva si considera comunque assolto dalle case da gioco soggette a controllo pubblico allorché procedono alla registrazione e identificazione dei clienti fin dal momento dell’ingresso, indipendentemente dall’importo dei gettoni da gioco acquistati.

7. Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi precedenti agiscano per proprio conto o qualora sia certo che essi non agiscono per proprio conto, gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva adottano congrue misure per ottenere informazioni sull’effettiva identità delle persone per conto delle quali questi clienti agiscono.

8. Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva sono tenuti a procedere all’identificazione anche nel caso in cui l’importo dell’operazione sia inferiore ai valori di cui sopra, qualora vi sia sospetto di riciclaggio.

9. Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva non sono soggetti agli obblighi di identificazione previsti nel presente articolo qualora il cliente sia anch’esso un ente creditizio o finanziario cui si applica la presente direttiva o un ente creditizio o finanziario situato in un paese terzo che imponga, a parere degli Stati membri interessati, requisiti equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.

10. Gli Stati membri possono prevedere che l’obbligo di identificazione per quanto riguarda le operazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è soddisfatto quando è accertato che il pagamento relativo all’operazione stessa sarà addebitato ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all’obbligo di cui al paragrafo 1.

11. In ogni caso, gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva adottino misure specifiche e adeguate intese a compensare il maggior rischio di riciclaggio derivante dall’instaurazione di rapporti di affari o dall’effettuazione di un’operazione con un cliente che non è fisicamente presente a fini di identificazione (‘operazioni a distanza’). Tali misure dovrebbero garantire che l’identità del cliente sia stabilita, ad esempio, attraverso la richiesta di fornire prove documentali supplementari o misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o ancora una certificazione di conferma di un ente cui si applica la presente direttiva, oppure attraverso l’effettuazione del primo pagamento relativo all’operazione tramite un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio cui si applica la presente direttiva. Le procedure di controllo interno di cui all’articolo 11, punto 1, tengono specificamente conto di tali misure."

4) Negli articoli 4, 5, 8 e 10 i termini "gli enti creditizi e finanziari" sono sostituiti da "gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva".

5) L’articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio:

a) comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio;

b) fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio dello Stato membro nel cui territorio è situato l’ente o la persona che trasmette le informazioni stesse. Tale trasmissione è effettuata di regola dalla persona o dalle persone designate dagli enti e dalle persone cui si applica la seguente direttiva, secondo le procedure previste all’articolo 11, punto 1, lettera a.

3. Nel caso dei notai e dei professionisti legali indipendenti di cui all’articolo 2 bis, punto 5, gli Stati membri possono designare un organismo adeguato di autoregolamentazione della professione in oggetto come autorità cui vanno comunicati i fatti di cui al paragrafo 1, lettera a) ed in tal caso stabiliscono le forme appropriate di collaborazione fra tale organismo e le autorità responsabili per la lotta al riciclaggio.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento compresa la consul
enza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso."

6) L’articolo 7 è sostituito dal seguente: "Articolo 7

Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva si astengano dall’eseguire l’operazione che sanno o sospettano abbia rapporto con il riciclaggio prima di avere informato le autorità di cui all’articolo 6. Tali autorità possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, impartire l’istruzione di non eseguire l’operazione. Qualora si sospetti che l’operazione in questione concreti un caso di riciclaggio e detta astensione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari dell’operazione sospettata di riciclaggio, gli enti e le persone di cui trattasi comunicano l’informazione richiesta immediatamente dopo aver eseguito l’operazione in questione."

7) Il testo attuale diventa il paragrafo 1 e all’articolo 8 è aggiunto il testo seguente: "2. La presente direttiva non impone agli Stati membri di applicare l’obbligo di cui al paragrafo 1 alle professioni indicate al secondo comma dell’articolo 6, paragrafo 3."

8) L’articolo 9 è sostituito dal seguente: "Articolo 9

La comunicazione in buona fede alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, da parte degli enti o delle persone cui si applica la presente direttiva ovvero dei loro dipendenti o amministratori, delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori."

9) All’articolo 10 è aggiunto il seguente comma: "Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza cui una legge o un regolamento conferisce la facoltà di vigilare sulla borsa, sul cambio estero e sui mercati dei derivati finanziari informino le autorità responsabili per la lotta al riciclaggio di proventi di attività illecite qualora vengano a conoscenza di fatti che possano costituire una prova di riciclaggio di tali proventi."

10) L’articolo 11 è sostituito dal seguente: "Articolo 11

1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva:

a) instaurino adeguate procedure di controllo interno e di comunicazione intese a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio;

b) adottino misure adeguate affinché i loro dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni della presente direttiva. Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti più direttamente interessati a specifici programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Allorché una delle persone fisiche elencate ai punti da 3 a 8 dell’articolo 2 bis svolga la propria attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi di cui all’articolo 11 si applicano a detta persona giuridica anziché alla persona fisica.

2. Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva possano accedere a informazioni aggiornate sulle prassi seguite da quanti riciclano denaro e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette."

11) Nell’articolo 12, i termini "enti creditizi e finanziari di cui all’articolo 1" sono sostituiti da "enti e le persone di cui all’articolo 2 bis".

Articolo 2

Tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione procede, nel contesto della relazione prevista dall’articolo 17 della direttiva 91/308/CEE, ad un esame particolare degli aspetti concernenti l’attuazione del quinto trattino dell’articolo 1, lettera e, il trattamento specifico degli avvocati e degli altri liberi professionisti legali, l’identificazione dei clienti nelle operazioni a distanza e le possibili implicazioni per il commercio elettronico.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 giugno 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Reynders

(1) GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 14.

(2) GU C 75 del 15.3.2000, pag. 22.

(3) Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2000 (GU C 121 del 24.4.2001, pag. 133), posizione comune del Consiglio del 30 novembre 2000 (GU C 36 del 2.2.2001, pag. 24) e decisione del Parlamento europeo del 5 aprile 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 13 novembre 2001 e decisione del Consiglio del 19 novembre 2001.

(4) GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

(5) GU L 141 dell’11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(6) GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1.

(7) GU C 251 del 15.8.1997, pag. 1.

(8) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(9) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

(10) GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

(11) GU L 141 dell’11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(12) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(13) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

(14) GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

Dichiarazione della Commissione

La Commissione rinnova l’impegno, assunto nel suo programma di lavoro per il 2001, di presentare prima della fine di quest’anno una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio diretta ad istituire un meccanismo di cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri e la Commissione per garantire la tutela degli interessi finanziari delle Comunità contro le attività illegali, anche in materia di IVA e di riciclaggio dei capitali. Questo impegno è stato confermato nella comunicazione della Commissione "Tutela degli interessi finanziari della Comunità – Lotta contro le frodi: programma d’azione 2001-2003" del 15 maggio 2001(1).

(1) COM(2001) 254 defin.: cfr. punto 2.2.1.

Direttiva 91/308/CE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 10 giugno 1991 relativa alla prevezione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (91/308/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase e l’articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nel caso in cui gli enti creditizi e finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi di attività illecite (operazione in appresso denominata « riciclaggio ») possono risultare gravemente compromesse la solidità e la stabilità dell’ente coinvolto e la credibilità dell’intero sistema finanziario, che perderebbe di conseguenza la fiducia del pubblico;

considerando che l’assenza di iniziative comunitarie contro il riciclaggio potrebbe indurre gli Stati membri, allo scopo di proteggere il proprio sistema finanziario, ad adottare provvedimenti che potrebbero essere in contrasto con il completamento del mercato unico; che, per facilitare le proprie attività criminose, coloro che procedono al riciclaggio potrebbero, se non si adottano alcune misure di coordinamento a livello comunitario, tentare di trarre vantaggio dalla libertà dei movimenti di capitali e dalla libera prestazione dei servizi finanziari che lo spazio finanziario integrato comporta;

considerando che il riciclaggio incide palesemente sull’aumento della criminalità organizzata in generale e del traffico di stupefacenti in particolare; che vi è una sempre maggiore consapevolezza che la lotta al riciclaggio costituisce uno dei mezzi più efficaci per opporsi a questa attività criminosa che rappresenta una particolare minaccia per le società degli Stati membri;

considerando che il riciclaggio deve essere combattuto prevalentemente con strumenti di natura penale e nel quadro di una cooperazione internazionale tra autorità giudiziarie e autorità di polizia, come è previsto, nel campo degli stupefacenti, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope adottata a Vienna il 19 dicembre 1988 (in appresso denominata « convenzione di Vienna ») ed estesa a sua volta a tutte le attività cirminose dalla convenzione del Consiglio d’Europa su riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca dei proventi di reato, aperta alla firma l’8 novembre 1990 a Strasburgo;

considerando che gli strumenti di natura penale non dovrebbero però costituire l’unico modo per combattere il riciclaggio, dato che il sistema finanziario può svolgere un ruolo estremamente efficace; che, in questo contesto, è opportuno far riferimento alla raccomandazione del 27 giugno 1980 del Consiglio d’Europa e alla dichiarazione di principi adottata nel dicembre 1988 a Basilea dalle autorità di vigilanza bancaria dei paesi del gruppo dei Dieci, strumenti che rappresentano entrambi progressi considerevoli in ordine alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio:

considerando che, di norma, il riciclaggio viene effettuato a livello internazionale in modo da poter occultare meglio l’origine criminosa dei fondi; che misure adottate esclusivamente a livello nazionale, senza tenere conto del coordinamento e della cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati;

considerando che le misure adottate in materia dalla Comunità devono essere coerenti con le altre iniziative assunte in altre istanze internazionali; che, a tal fine, ogni iniziativa della Comunità dovrebbe segnatamente tener conto delle raccomandazioni della Task Force finanziaria contro il riciclaggio, istituita nel luglio 1989 dal vertice di Parigi dei sette paesi più indistrializzati;

considerando che il Parlamento europeo, in varie risoluzioni, ha chiesto l’elaborazione di un programma comunitario globale di lotta al traffico di stupefacenti che comprenda disposizioni sulla prevenzione del riciclaggio;

considerando che nella presente direttiva è ripresa la definizione di riciclaggio che figura nella convenzione di Vienna; che, dato tuttavia che il fenomeno del riciclaggio riguarda non soltanto i proventi di reati connessi con il traffico di stupefacenti ma anche i proventi di altre attività criminose (quali la criminalità organizzata e il terrorismo), è auspicabile che gli Stati membri estendano, ai sensi della loro legislazione, gli effetti della direttiva ai proventi di tali attività, dal momento che essi possono dar luogo a operazioni di riciclaggio che è giustificato reprimere in quanto tali;

considerando che il divieto di riciclaggio contenuto nella legislazione degli Stati membri, che si basa su misure adeguate e sanzioni, costituisce una condizione necessaria nella lotta contro tale fenomeno;

considerando che è necessario garantire che gli enti creditizi e finanziari esigano l’identificazione dei clienti che allacciano rapporti di affari o eseguono operazioni che oltrepassano un certo valore onde evitare che coloro che procedono al riciclaggio approfittino dell’anonimato per svolgere le proprie attività criminose; che è necessario estendere tali disposizioni, nella misura del possibilie, a qualsiasi beneficiario;

considerando che gli enti creditizi e finanziari devono conservare per almeno cinque anni le copie o i riferimenti dei documenti di identificazione richiesti nonché le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie di analoga forza probatoria in base al diritto nazionale concernenti le transazioni perché possano costituire elementi di prova in qualsiasi indagine in materia di riciclaggio;

considerando che, per preservare la solidità e l’integrità del sistema finanziario e contribuire alla lotta contro il riciclaggio, è necessario provvedere a che gli enti creditizi e finanziari esaminino con particolare attenzione ogni transazione che essi considerino particolarmente atta, per la sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio; che a tal fine essi devono esaminare con particolare attenzione le operazioni con paesi terzi che non applichino norme per la prevenzione del riciclaggio comparabili a quelle stabilite dalla Comunità o ad altre norme equivalenti emanate in sedi internazionali e recepite dalla Comunità;

considerando che a tal fine gli Stati membri possono chiedere agli enti creditizi e finanziari di esporre per iscritto i risultati delle inchieste alle quali sono tenuti e di assicurare che le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio possano accedervi;

considerando che il compito di difendere il sistema finanziario dal riciclaggio non può essere svolto dalle autorità responsabili della lotta contro tale fenomeno senza la cooperazione degli enti creditizi e finanziari e delle loro autorità di vigilanza; che il segreto bancario deve essere abolito in tali casi; che un sistema obbligatorio di segnalazione delle operazioni sospette che assicuri la trasmissione delle informazioni alle autorità sopra menzionate senza mettere in allarme i clienti interessati è il modo più efficace per realizzare tale cooperazione; che è necessaria una particolare clausola di salvaguardia per esonerare gli enti creditizi e finanziari, i loro dipendenti e amministratori da responsabilità per la violazione del divieto di divulgare le informazioni;

considerando che è necessario limitare unicamente alla lotta contro il riciclaggio l’uso delle informazioni ricevute dalle
autorità in conformità della presente direttiva; che gli Stati membri possono tuttavia prevedere che tali informazioni siano eventualmente utilizzate ad altri fini;

considerando che l’istituzione, da parte degli enti creditizi e finanziari, di procedure di controllo interno e di programmi di formazione in questo campo rappresenta una misura complementare senza la quale le altre misure previste dalla presente direttiva potrebbero rivelarsi inefficaci;

considerando che, data la possibilità di procedere al riciclaggio non soltanto per il tramite di enti creditizi e finanziari, ma anche di altri tipi di attività professionali e categorie di imprese, gli Stati membri devono estendere, totalmente o parzialmente le disposizioni della presente direttiva a quelle professioni e imprese che svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio;

considerando che è necessario che gli Stati membri vigilino in modo particolare affinché nella Comunità siano adottate misure coordinate quando, sulla base di indizi gravi, si può ritenere che professioni o attività le cui condizioni di esercizio hanno formato oggetto di armonizzazione a livello comunitario siano utilizzate a fini di riciclaggio;

considerando che l’efficacia degli sforzi compiuti per abolire il riciclaggio dipende essenzialmente dal regolare coordinamento e dall’armonizzazione delle misure nazionali di applicazione; che un coordinamento ed un’armonizzazione del genere effettuati in vari ambiti internazionali richiedono, a livello comunitario, una concertazione tra Stati membri e Commissione nell’ambito di un comitato di contatto;

considerando che spetta a ciascuno Stato membro adottare i provvedimenti adeguati nonché sanzionare adeguatamente le infrazioni a tali provvedimenti per garantire la completa applicazione delle disposizioni della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende:

– per « ente creditizio » un ente definito in conformità dell’articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (5), nonché una succursale, quale definita all’articolo 1, terzo trattino della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale al di fuori della Comuntià;

– per « ente finanziario » un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e 14 dell’elenco allegato alla direttiva 89/646/CEE, nonché un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 90/619/CEE (7), nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva; tale definizione comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale al di fuori della Comunità;

– per « riciclaggio »: le seguente azioni commesse intenzionalmente:

– la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

– l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

– l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

– la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno di commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopra specificati, possono essere accertate in base a circostanze di fatto obiettive.

Il riciclaggio comprende anche i casi in cui le attività che hanno dato origine ai beni da riciclare sono compiute nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;

– per « beni »: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o gli strumenti legali che attestano il diritto di proprietà o diritti sui beni medesimi;

– per « attività criminosa »: un reato specificato nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Vienna e ogni altra attività che sia considerata tale dagli Stati membri ai fini della presente direttiva;

– per « autorità competenti »: le autorità nazionali responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sugli enti creditizi o finanziari.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a che il riciclaggio, quale definito nella presente direttiva, sia vietato.

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi e finanziari prevedano l’identificazione dei loro clienti mediante documento probante quando allacciano rapporti di affari, ed in particolare quando aprono un conto o libretti di deposito od offrono servizi di custodia dei beni.

2. L’identificazione è altresì richiesta per tutte le operazioni con clienti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il cui importo sia pari o superiore a 15 000 ecu, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un’unica operazione o con più operazioni tra le quali sembri esistere una connessione. Qualora l’importo non sia noto nel momento in cui è avviata l’operazione, l’organismo in questione procederà all’identificazione non appena l’importo sia conosciuto e si constati che il limite è raggiunto.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l’identificazione, nei contratti assicurativi conclusi da imprese di assicurazione autorizzate in virtù della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolgano attività che rientrano nel campo d’applicazione della stessa direttiva, non è richiesta qualora l’importo dei premi periodici da versare nel corso di un anno non ecceda i 1 000 ecu o, nel caso di versamento di un premio unico, 2 500 ecu. L’identificazione deve essere effettuata, qualora successivamente il premio periodicio da versare nel corso di un anno venga(no) aumentato(i) e ecceda(no) il limite di 1 000 ecu.

4. Gli Stati membri possono prevedere che l’identificazione non sia obbligatoria per i contratti di assicurazione-pensione sottoscritti in virtù di un contratto di lavoro o dell’attività professionale dell’assicurato, a condizione che tali contratti non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito.

5. Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi precedenti agiscano per proprio conto o qualora sia certo che essi non agiscono per proprio conto, gli enti creditizi e finanziari adottano congrue misure per ottenere informazioni sull’effettiva identità delle persone per conto delle quali questi clienti agiscono.

6. Gli enti creditizi e finanziari sono tenuti a procedere all’identificazione anche nel caso in cui l’importo dell’operazione sia inferiore ai valori di cui sopra, qualora vi sia sospetto di riciclaggio.

7. Gli enti creditizi e finanziari non sono soggetti agli obblighi
di identificazione previste nel presente articolo, qualora il cliente sia anch’esso un ente creditizio o finanziario cui si applichi la presente direttiva.

8. Gli Stati membri possono prevedere che l’obbligo di identificazione per quanto riguarda le operazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è soddisfatto quando è accertato che il pagamento relativo all’operazione stessa sarà addebitato ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all’obbligo di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari conservino, affinché possano costituire un elemento di prova in qualsiasi indagine in materia di riciclaggio:

– per quanto riguarda l’identificazione, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno cinque anni dalla fine delle relazioni con il loro cliente;

– per quanto riguarda le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria in base al diritto nazionale, per un periodo di almeno cinque anni dall’esecuzione delle operazioni.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari esaminino con particolare attenzione ogni operazione che essi considerino particolarmente atta, per la sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari e i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio:

– comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di un riciclaggio;

– fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.

Le informazioni di cui al primo comma sono trasmesse alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio dello Stato membro nel cui territorio è situato l’ente che ha trasmesso le informazioni. Tale trasmissione è effettuata normalmente dalla persona o dalle persone designate dagli enti creditizi e finanziari conformemente alle procedure previste all’articolo 11, punto 1.

Le informazioni fornite alle autorità in conformità del primo comma possono essere utilizzate esclusivamente a fini di lotta contra il riciclaggio. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che tali informazioni siano utilizzate anche ad altri fini.

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari si astengano dall’eseguire, prima di avere informato le autorità di cui all’articolo 6, l’operazione che sanno o sospettano abbia rapporto con il riciclaggio. Tali autorità possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, impartire l’istruzione di non eseguire l’operazione. Qualora si sospetti che l’operazione in questione concreti un’operazione di riciclaggio e detta astensione non sia possibile o rischi di impedire l’azione nei confronti dei beneficiari di un’operazione sospettata di riciclaggio, gli enti interessati comunicano l’informazione richiesta immediatamente dopo aver effettuato l’operazione in questione.

Articolo 8

Gli enti creditizi e finanziari, i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni alle autorità in applicazione degli articoli 6 e 7° che è in corso un’inchiesta in materia di riciclaggio.

Articolo 9

La comunicazione in buona fede alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio da parte di dipendenti o amministratori di un ente creditizio o finanziario delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta, per l’ente creditizio, l’ente finanziario, i loro amministratori e dipendenti, responsabilità di alcun tipo.

Articolo 10

Gli Stati membri provvedono a che le competenti autorità informino le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, qualora nel corso di ispezioni da esse effettuate presso enti creditizi o finanziari, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprano fatti che potrebbero costituire prova di riciclaggio.

Articolo 11

Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari:

1) instaurino adeguate procedure di controllo interno e di comunicazione intese a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio;

2) adottino misure adeguate affinché i loro dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni contenute nella presente direttiva. Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti più direttamente interessati a speciali programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Articolo 12

Gli Stati membri provvedono ad estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti creditizi e finanziari di cui all’articolo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio.

Articolo 13

1. Presso la Commissione è istituito un comitato di contatto, qui di seguito denominato « comitato », con il compito di:

a) agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, l’applicazione armonizzata della presente direttiva mediante regolare concertazione sui problemi concreti sollevati dalla sua applicazione e sui quali si giudichino opportuni scambi di opinioni;

b) agevolare una concertazione tra gli Stati membri sulle condizioni e sugli obblighi più severi o supplementari che essi imporranno su un piano nazionale;

c) consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi od emendamenti da apportare alla presente direttiva o sugli adattamenti giudicati necessari, in particolare per armonizzare gli effetti dell’articolo 12;

d) esaminare l’opportunità di includere una professione o categoria di imprese nel campo di applicazione dell’articolo 12, se si constata che in uno Stato membro tale professione o categoria di imprese è stata utilizzata ai fini di un riciclaggio.

2. Il comitato non ha il compito di valutare la fondatezza delle decisioni prese in casi singoli dalle autorità competenti.

3. Il comitato è composto da persone designate dagli Stati membri e da rappresentanti della Commissione. Il segretariato è assicurato dai servizi della Commissione. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce su iniziativa di questo o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.

Articolo 14

Ciascuno Stato membro prende le misure atte a garantire la piena applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva e, in particolare, stabilisce le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni adottate in esecuzione della medesima.

Articolo 15

Gli Stati membri possono adottare o mantenere nel settore disciplinato dalla presente direttiva disposizioni più rigorose per impedire il riciclaggio di proventi di attività illecite.

Articolo 16

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimen
to all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

La Commissione elaborerà dopo un anno dalla data del 1° gennaio 1993, e in seguito quando necessario, ma comunque almeno ogni tre anni, una relazione sull’applicazione della presente direttiva e la sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER

(1) GU n. C 106 del 28. 4. 1990, pag. 6 e C 319 del 19. 12. 1990, pag. 9.

(2) GU n. C 324 del 24. 12. 1990, pag. 264 e C 129 del 20. 5. 1991.

(3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 86.

(4) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

(5) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1.

(6) GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1.

(7) GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50.

Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio

I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio,

ricordando che gli Stati membri hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze pscicotrope, adottata il 19 dicembre 1988 a Vienna;

ricordando altresì che la maggior parte di essi ha già firmato, l’8 novembre 1990 a Strasburgo, la convenzione del Consiglio d’Europa su riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca dei proventi del reato;

consapevoli che la descrizione di riciclaggio di cui all’articolo 1 della direttiva 91/308/CEE (1) è desunta dalle disposizioni corrispondenti delle convenzioni summenzionate,

si impegnano a prendere al più tardi il 31 dicembre 1992 le misure necessarie per mettere in vigore una legislazione penale che permetta di soddisfare gli obblighi che derivano loro da detti strumenti.

(1) Vedi pagina 77 della presente Gazzetta ufficiale.