Archivi categoria: Diritto Civile

Radici di alberi posti a confine: nessun risarcimento per il confinante che poteva rimuoverle

L’interessante caso è stato deciso dal Giudice di Pace di Senigallia con una recente sentenza. Questi i fatti. La proprietaria di un immobile citava in giudizio il condominio confinante, assumendo che le radici degli alberi di proprietà condominiale avevano danneggiato la pavimentazione del suo giardino, tanto che si era sollevata e poi frantumata, rendendo così impraticabile il vialetto. Chiedeva, pertanto, un risarcimento del danno di euro 1.243,20.
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Professionista. Progetto irrealizzabile

Poiché l’obbligazione di redigere un progetto di costruzione di un’opera pubblica è di risultato, impegnando il professionista alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, in presenza di una disciplina normativa che preveda, per la realizzazione di impianti sportivi, il previo parere favorevole del Coni e la necessaria conformità alle disposizioni regolamentari in materia di superamento delle barriere architettoniche, legittimamente l’ente pubblico committente, in base al principio “inadimplenti non est adimplendum” , di cui all’art. 1460 c.c., rifiuta di corrispondere il compenso al professionista quando costui abbia fornito un progetto in concreto non utilizzabile per i rilievi ostativi formulati dal Coni, evidenzianti la non rispondenza del progetto alle norme tecniche di funzionalità sportiva e alla disciplina, imperativa, volta a rendere accessibile l’impianto anche in favore dei soggetti, atleti e non, diversamente abili.
Cassazione civile , sez. I, 02 febbraio 2007, n. 2257

Autostrade. Danni a causa dell'attraversamento di un cane

La disciplina di cui all’art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell’interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione – in applicazione del principio di c.d. “vicinanza alla prova” – di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del «neminem laedere», di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa. (Nella specie, la Suprema corte, sulla scorta dell’enunciato principio, ha rigettato il ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile la responsabilità da omessa custodia a carico del concessionario gestore di autostrada con riferimento ad incidente verificatosi per la presenza sulla sede autostradale di un cane che aveva tagliato la strada al veicolo del controricorrente sopraggiungente, con conseguente sbandamento e ribaltamento dello stesso in virtù della collisione con i cordoli laterali e la produzione di lesioni personali, senza che la ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere, fosse riuscita a dimostrare che l’immissione dell’animale era riconducibile ad ipotesi di caso fortuito, quale l’abbandono del cane in una piazzola dell’autostrada ovvero il taglio vandalico della rete di recinzione od, ancora, il suo abbattimento in conseguenza di precedente incidente, per il quale non era stato possibile intervenire tempestivamente adottando le necessarie cautele).
Cassazione civile , sez. III, 02 febbraio 2007, n. 2308

Praticanti Avvocati

ATTIVITA DIFENSIVA DEL PRATICANTE AVVOCATO
Ha diritto al compenso il praticante avvocato che assiste un cliente nello studio di una causa, predisponendo tutti gli atti processuali, firmati poi da un avvocato legalmente esercente?
Cassazione – Sezione seconda civile – sentenza 20 giugno 2006-19 febbraio 2007, n. 3740
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