In tema di separazione giudiziale dei coniugi, il volontario rifiuto di un coniuge di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con l’altro, nella specie protrattosi per sette anni, costituisce offesa gravissima alla dignità e alla personalità del partner, cui possono derivare danni irreversibili sul piano dell’equilibrio psicofisico, e – in quanto configura ed integra violazione del dovere di assistenza morale e materiale – giustifica l’addebito della separazione, senza che sia necessario procedere ad una valutazione comparativa con la condotta dell’altro coniuge.
Cassazione civile , sez. I, 23 marzo 2005, n. 6276
Archivi categoria: Diritto di famiglia
Addebito separazione. Ingiurie e denigrazioni
Costituisce causa di addebito della separazione il comportamento del marito che assuma in pubblico atteggiamenti di “mobbing” nei confronti della moglie, ingiuriandola e denigrandola, offendendola sul piano estetico, svalutandola come moglie e come madre.
Corte appello Torino, 21 febbraio 2000
Addebito separazione. Violenze verso il coniuge
Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Cassazione civile , sez. I, 07 aprile 2005, n. 7321
Addebito separazione. Violenze verso i figli
Il persistente atteggiamento di un coniuge, nei riguardi dei figli, eccessivamente rigido e a tratti connotato da atti di violenza, indifferente alle valutazioni e alle richieste dell’altro coniuge, da un lato integra la violazione degli obblighi dei genitori nei riguardi dei figli, dall’altro può comportare l’intollerabilità della convivenza e costituire motivo di addebito della separazione, in quanto le scelte educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi dei figli vanno concordati tra i coniugi, nell’ambito del comune indirizzo della vita familiare, mentre l’atteggiamento unilaterale in oggetto, fonte di angoscia e di dolore per l’altro coniuge, integra violazione dei doveri di assistenza morale e materiale (nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito ché aveva escluso l’addebito della separazione al marito, pur avendo accertato che questi aveva preso a “cinghiate” e allontanato di casa il figlio, non avendo compreso che questi era affetto da schizofrenia).
Cassazione civile , sez. I, 02 settembre 2005, n. 17710
Addebito separazione. Abbandono tetto coniugale
In tema di separazione personale dei coniugi, l’abbandono della casa familiare, che di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
Cassazione civile , sez. I, 10 giugno 2005, n. 12373
Addebito separazione. Tirchieria.
L’istruttoria espletata su richiesta della ricorrente ha effettivamente dimostrato che nel corso della vita coniugale il marito ha tenuto reiteratamente condotte sintomatiche di una tirchieria ai limiti del patologico, che ha determinato la violazione degli obblighi di assistenza e di collaborazione che nascono dal matrimonio. In particolare, è emerso che il C. provvedeva direttamente agli acquisti dei viveri e dei beni per la casa e al pagamento delle utenze, senza consentire alcuna autonomia alla moglie, alla quale solo per un periodo corrispose l’importo di lire 100.000, interrotto allorquando fu erogato l’assegno di accompagnamento per la figlia L., benché tale assegno avesse finalità specifiche, non mutuabili con quelle familiari. Continua a leggere
Addebito separazione. Infedeltà
In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell’unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito.
Cassazione civile , sez. I, 12 aprile 2006, n. 8512
Affidamento condiviso. Tribunale Catania, sent. 5/5/2006
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
dr Antonio Maiorana Presidente
dr Giovanni Dipietro Giudice
dr Massimo Escher Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
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Affidamento Condiviso. Trib. Catania, ordinanza 5/6/2006
TRIBUNALE DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE ORDINANZA
Il Presidente, letti gli atti e provvedendo ai sensi dell’art. 708 cpc;
sciogliendo la riserva formulata in seno al verbale di udienza dell’08.05.2006 di comparizione personale dei coniugi; ritenuto che il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto presidenziale è stato regolarmente notificato al resistente a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita il 22.03.06 e ritirata in ufficio il 25.03.06;
rilevato che all’udienza predetta è risultato vano il tentativo di conciliare i coniugi personalmente comparsi, assistiti dai rispettivi difensori, i quali sono stati autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che, sulla base di quanto chiaramente emerso in sede di comparizione personale dei coniugi, nessun interesse all’affidamento condiviso delle figlie minori R. e N., nate rispettivamente il 19.7.2002 ed il 28.10.2005, ha manifestato C. R., il quale anzi ha evidenziato la propria difficoltà per la gestione dell’affidamento condiviso delle figlie in considerazione dell’attività svolta di autotrasportatore;
ritenuto che, in questa situazione, allo stato non può disporsi l’affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori ai sensi dell’art. 155 c.c. nel testo introdotto con la L. n. 54/06 (entrata in vigore il 16.3.2006);
ritenuto che, in considerazione della tenera età delle minori e del fatto che queste ultime vivono con la madre sin da quando (il 4.2.2006) la stessa (secondo l’assunto della P.) sarebbe stata cacciata via dalla casa coniugale ad opera del C. (il quale da parte sua – tra l’altro – non ha chiesto l’affidamento delle figlie), appare rispondente all’interesse delle figlie minori summenzionate che le stesse vengano affidate in via esclusiva alla madre, alla quale spetta la potestà
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti dei minori previsti dal primo comma dell’art. 155 c.c.;
ritenuto che al padre, quale coniuge non affidatario, va riconosciuto il diritto-dovere di visita al fine di mantenere rapporti abituali con le figlie ed, in proposito, appare eccessiva la necessità della presenza durante la visita dell’assistente sociale, invocata dalla P. e giustificata, secondo la tesi della ricorrente, sulla base della rudezza manifestata dal C. in occasione dell’episodio avvenuto il 4.2.2006, allo stato peraltro non provato e la cui reale entità ben potrà essere oggetto di analisi nel corso del processo dinanzi al giudice istruttore;
il C., quindi, potrà e dovrà tenere con sé le figlie minori nel giorno di mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nonché, a settimane alterne, il sabato dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e la domenica dalle ore 9,00 alle ore 20,00; per trenta giorni anche consecutivi durante il periodo estivo; per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
per cinque giorni consecutivi nelle feste pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì successivo;
ritenuto che alla ricorrente, siccome coniuge affidatario delle figlie minori, va assegnata la casa coniugale sita in *** via *** n. *** piano *** (che è immobile di proprietà dei genitori del C.) con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti;
ritenuto che, in sede di comparizione personale dei coniugi ed in funzione di una eventuale separazione consensuale inter partes, il C. ha dichiarato di essere disponibile (oltre all’assegnazione della casa coniugale in favore della moglie) a versare alla P. la somma complessiva mensile di euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e della moglie, con ciò – peraltro – riconoscendo chiaramente la debenza del contributo richiesto dalla P. per sé, di cui tosto si dirà, somma non accettata dalla P., la quale, da parte sua, ha fatto richiesta nello stesso contesto di un contributo complessivo per le figlie e per sé di euro 1.000,00;
ritenuto che, in ordine alla capacità reddituale delle parti, è emerso che il C. espleta l’attività di autotrasportatore alle dipendenze di I. con una retribuzione mensile oscillante, sulla base delle buste paga prodotte dalla ricorrente relative a mensilità maturate nel corso del 2005, tra la somma di euro 2.201,00 e quella di euro 2.823,00, mentre superate (in quanto non più attuali) appaiono le risultanze del CUD 2005 (dal quale emerge un reddito complessivo per l’anno 2004 di euro 19.864,65), prodotto in atti dal C. peraltro tardivamente solo all’udienza dell’8.5.2006 e non entro dieci giorni prima dell’udienza di comparizione, per come espressamente fissato in seno al provvedimento emesso ai sensi dell’art. 706 cpc;
ritenuto che la P., da parte sua, ha dichiarato di essere casalinga e disoccupata, senza che sul punto il C. peraltro avesse dedotto alcunché di segno contrario;
ritenuto che, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., C. R. è tenuto, proporzionalmente alle proprie sostanze, a contribuire al mantenimento delle figlie minori e che, sulla base di quanto sopra esposto, si appalesa equo e rispondente alle finalità summenzionate (avuto riguardo alle esigenze dei minori in relazione alla loro età, ai tempi di permanenza delle figlie con la madre ed alle capacità economiche dei coniugi) fissare la misura dell’assegno dovuto dal C. alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, nella somma mensile complessiva di euro 600,00;
ritenuto poi (con riferimento alla richiesta della P. di un assegno in suo favore) che, in base alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20638/2004), “condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l’assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato. Peraltro, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo “standard” di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro”;
ritenuto nella specie che, sulla base delle risultanze processuali allo stato acquisite in atti, i redditi dei coniugi sono certamente e vistosamente sproporzionati, poiché da un lato la ricorrente è una casalinga sprovvista di redditi e senza lavoro, dall’altro lato il marito è un autotrasportatore con il reddito suesposto, già onerato però del contributo per il mantenimento delle figlie;
ritenuto che, in questa situazione reddituale, la condizione economica della ricorrente non è tale da potere assicurare alla stessa di potere condurre un tenore di vita analogo a quello goduto in regime di matrimonio, avuto riguardo alle spese che la stessa deve sopportare quotidianamente, tenuto conto peraltro dell’attuale non indifferente costo della vita;
ritenuto che, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento dovuto dal resistente alla P., deve tenersi in conto che il matrimonio tra i coniugi in questione è durato cinque anni, oltre alla considerazione che la P. (nata il 13.12.1979) ha una piena capacità lavorativa da porre i relazione però alla notoria crisi occupazionale e, soprattutto, che la stessa indirettamente gode dei vantaggi dall’assegnazione della casa coniugale, che è immobile di proprietà dei genitori del C.;
ritenuto che, sulla base di quanto sopra esposto, si appalesa equa e rispondente alle finalità summenzionate la corresponsione – allo stato – da parte del resistente in favore della P. della somma mensile di euro 250,00;
ritenuto che le somme dovute a titolo di contributo di mantenimento sono soggette a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ai sensi dell’art. 5 comma settimo L. n. 898/70, come modificato dall’art. 10 L. n. 74/87, e che l’assegno summenzionato va versato entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio della creditrice, con decorrenza dalla data di proposizione della relativa domanda giudiziale, avvenuta nella specie con il ricorso depositato il 10.03.06, in applicazione del principio generale per cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass., sez. prima, 8.1.1994 n. 147);
P.Q.M.
affida le figlie minori R. e N. alla madre P. A.M.L., alla quale spetta la potestà limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti dei minori previsti dal primo comma dell’art. 155 c.c.; dispone che il padre eserciti il diritto-dovere di visita nei termini suindicati in motivazione; assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in *** *** *** via *** *** n. *** piano *** con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti; pone a carico di C. R. l’obbligo di corrispondere a P. A.M.L. l’assegno mensile pari alla somma complessiva di euro 850,00, di cui euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori summenzionate ed euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, entro il giorno cinque di ogni mese ed a domicilio della ricorrente, con decorrenza dalla data del 10.03.06 e da rivalutare annualmente nei modi indicati in motivazione; manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Catania, 06.06.2006.
Il Presidente
Antonio Maiorana
Depositato in Cancelleria il 05 GIU. 2006
Affidamento condiviso. Tribunale Chieti ordinanza 28/06/2006
IL TRIBUNALE DI CHIETI
ordinanza ex art. 708 cpc
Il giudice designato,
letta la richiesta di modifica delle condizioni di separazione, formulata dal ricorrente D.F. G., che chiede l’affidamento condiviso del figlio minore, già affidato alla madre C.C..
letta la relazione redatta dall’assistente sociale dott.ssa F.F. e dalla psicologa dott.ssa D.C., rimessa al Tribunale dei minorenni de L’Aquila nel procedimento n. ***/**, da cui non emerge alcuna
incapacità genitoriale del D.F., osserva.
A seguito dell’entrata in vigore della novella introdotta con legge 54/2006, di immediata applicazione anche ai procedimenti pendenti, la regola è ormai quella dell’affidamento condiviso, essendo l’affidamento esclusivo mera ipotesi residuale, da adottare solo quando il tribunale ritenga contrario all’interesse del minore l’affido ad uno dei due genitori.
Ritenuto detta circostanza non configurabile nel caso di specie, letto l’art. 155 cc affida il minore M.C. ad entrambi i genitori.
Quanto ai tempi ed alle modalità di permanenza dello stesso presso ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i coniugi, dispone che il minore trascorra con la madre i giorni di lunedì e martedì e con il padre il mercoledì ed il giovedì, pernottando nei giorni sopra indicati presso il genitore a cui è affidato.
Il minore trascorrerà inoltre con l’uno e poi con l’altro genitore, alternativamente, il fine settimana, dal sabato mattina al lunedì mattina, trascorrendo sempre il venerdì con il genitore a cui non
spetta il fine settimana, pernottando presso lo stesso.
Salvo diverso accordo tra i coniugi, dispone che il minore trascorra con l’uno e poi con l’altro dei genitori, alternativamente, il periodo che va dal 24 al 30 dicembre, e poi quello dal 31 dicembre al 7 gennaio, nonché alternativamente, dal mercoledì al sabato santo e dalla domenica di pasqua al martedì successivo.
Durante il periodo estivo, il bambino trascorrerà con uno dei genitori il periodo che va dal 1 al 16 luglio, con l’altro quello dal 17 al 31 luglio, quindi con il primo il periodo dal 1 al 15 agosto e con
l’altro quello dal 16 al 31 agosto, periodi da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno (entro il 30 giugno relativamente al presente anno) o, in mancanza di accordi, secondo la turnazione sopra indicata, a cominciare dalla madre.
Considerata la eguale permanenza del minore presso entrambi i genitori, revoca la statuizione che poneva a carico del ricorrente l’obbligo di corrispondere alla C. l’assegno mensile di € 200,00, dovendo entrambi i genitori provvedere, in misura uguale, alle esigenze del minore e contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche e scolastiche dello stesso.
Rigetta in quanto non rilevanti e comunque generiche le prove richieste dalle parti e le perizie aventi ad oggetto la capacità genitoriale dell’uno e dell’altro genitore, in quanto sfornite del necessario supporto probatorio ed onera entrambe le parti a depositare entro la data del
**.**.**** documentazione reddituale relativa agli ultimi tre anni.
Fissa per la precisazione delle conclusioni l’udienza del **.*.****.
Chieti 28.6.2006
Il Giudice
Dott. Patrizia Medica