Affidamento Condiviso. Trib. Catania, ordinanza 5/6/2006

TRIBUNALE DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE ORDINANZA
Il Presidente, letti gli atti e provvedendo ai sensi dell’art. 708 cpc;
sciogliendo la riserva formulata in seno al verbale di udienza dell’08.05.2006 di comparizione personale dei coniugi; ritenuto che il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto presidenziale è stato regolarmente notificato al resistente a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita il 22.03.06 e ritirata in ufficio il 25.03.06;
rilevato che all’udienza predetta è risultato vano il tentativo di conciliare i coniugi personalmente comparsi, assistiti dai rispettivi difensori, i quali sono stati autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che, sulla base di quanto chiaramente emerso in sede di comparizione personale dei coniugi, nessun interesse all’affidamento condiviso delle figlie minori R. e N., nate rispettivamente il 19.7.2002 ed il 28.10.2005, ha manifestato C. R., il quale anzi ha evidenziato la propria difficoltà per la gestione dell’affidamento condiviso delle figlie in considerazione dell’attività svolta di autotrasportatore;
ritenuto che, in questa situazione, allo stato non può disporsi l’affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori ai sensi dell’art. 155 c.c. nel testo introdotto con la L. n. 54/06 (entrata in vigore il 16.3.2006);
ritenuto che, in considerazione della tenera età delle minori e del fatto che queste ultime vivono con la madre sin da quando (il 4.2.2006) la stessa (secondo l’assunto della P.) sarebbe stata cacciata via dalla casa coniugale ad opera del C. (il quale da parte sua – tra l’altro – non ha chiesto l’affidamento delle figlie), appare rispondente all’interesse delle figlie minori summenzionate che le stesse vengano affidate in via esclusiva alla madre, alla quale spetta la potestà
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti dei minori previsti dal primo comma dell’art. 155 c.c.;
ritenuto che al padre, quale coniuge non affidatario, va riconosciuto il diritto-dovere di visita al fine di mantenere rapporti abituali con le figlie ed, in proposito, appare eccessiva la necessità della presenza durante la visita dell’assistente sociale, invocata dalla P. e giustificata, secondo la tesi della ricorrente, sulla base della rudezza manifestata dal C. in occasione dell’episodio avvenuto il 4.2.2006, allo stato peraltro non provato e la cui reale entità ben potrà essere oggetto di analisi nel corso del processo dinanzi al giudice istruttore;
il C., quindi, potrà e dovrà tenere con sé le figlie minori nel giorno di mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nonché, a settimane alterne, il sabato dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e la domenica dalle ore 9,00 alle ore 20,00; per trenta giorni anche consecutivi durante il periodo estivo; per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
per cinque giorni consecutivi nelle feste pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì successivo;
ritenuto che alla ricorrente, siccome coniuge affidatario delle figlie minori, va assegnata la casa coniugale sita in *** via *** n. *** piano *** (che è immobile di proprietà dei genitori del C.) con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti;
ritenuto che, in sede di comparizione personale dei coniugi ed in funzione di una eventuale separazione consensuale inter partes, il C. ha dichiarato di essere disponibile (oltre all’assegnazione della casa coniugale in favore della moglie) a versare alla P. la somma complessiva mensile di euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e della moglie, con ciò – peraltro – riconoscendo chiaramente la debenza del contributo richiesto dalla P. per sé, di cui tosto si dirà, somma non accettata dalla P., la quale, da parte sua, ha fatto richiesta nello stesso contesto di un contributo complessivo per le figlie e per sé di euro 1.000,00;
ritenuto che, in ordine alla capacità reddituale delle parti, è emerso che il C. espleta l’attività di autotrasportatore alle dipendenze di I. con una retribuzione mensile oscillante, sulla base delle buste paga prodotte dalla ricorrente relative a mensilità maturate nel corso del 2005, tra la somma di euro 2.201,00 e quella di euro 2.823,00, mentre superate (in quanto non più attuali) appaiono le risultanze del CUD 2005 (dal quale emerge un reddito complessivo per l’anno 2004 di euro 19.864,65), prodotto in atti dal C. peraltro tardivamente solo all’udienza dell’8.5.2006 e non entro dieci giorni prima dell’udienza di comparizione, per come espressamente fissato in seno al provvedimento emesso ai sensi dell’art. 706 cpc;
ritenuto che la P., da parte sua, ha dichiarato di essere casalinga e disoccupata, senza che sul punto il C. peraltro avesse dedotto alcunché di segno contrario;
ritenuto che, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., C. R. è tenuto, proporzionalmente alle proprie sostanze, a contribuire al mantenimento delle figlie minori e che, sulla base di quanto sopra esposto, si appalesa equo e rispondente alle finalità summenzionate (avuto riguardo alle esigenze dei minori in relazione alla loro età, ai tempi di permanenza delle figlie con la madre ed alle capacità economiche dei coniugi) fissare la misura dell’assegno dovuto dal C. alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, nella somma mensile complessiva di euro 600,00;
ritenuto poi (con riferimento alla richiesta della P. di un assegno in suo favore) che, in base alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20638/2004), “condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l’assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato. Peraltro, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo “standard” di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro”;
ritenuto nella specie che, sulla base delle risultanze processuali allo stato acquisite in atti, i redditi dei coniugi sono certamente e vistosamente sproporzionati, poiché da un lato la ricorrente è una casalinga sprovvista di redditi e senza lavoro, dall’altro lato il marito è un autotrasportatore con il reddito suesposto, già onerato però del contributo per il mantenimento delle figlie;
ritenuto che, in questa situazione reddituale, la condizione economica della ricorrente non è tale da potere assicurare alla stessa di potere condurre un tenore di vita analogo a quello goduto in regime di matrimonio, avuto riguardo alle spese che la stessa deve sopportare quotidianamente, tenuto conto peraltro dell’attuale non indifferente costo della vita;
ritenuto che, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento dovuto dal resistente alla P., deve tenersi in conto che il matrimonio tra i coniugi in questione è durato cinque anni, oltre alla considerazione che la P. (nata il 13.12.1979) ha una piena capacità lavorativa da porre i relazione però alla notoria crisi occupazionale e, soprattutto, che la stessa indirettamente gode dei vantaggi dall’assegnazione della casa coniugale, che è immobile di proprietà dei genitori del C.;
ritenuto che, sulla base di quanto sopra esposto, si appalesa equa e rispondente alle finalità summenzionate la corresponsione – allo stato – da parte del resistente in favore della P. della somma mensile di euro 250,00;
ritenuto che le somme dovute a titolo di contributo di mantenimento sono soggette a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ai sensi dell’art. 5 comma settimo L. n. 898/70, come modificato dall’art. 10 L. n. 74/87, e che l’assegno summenzionato va versato entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio della creditrice, con decorrenza dalla data di proposizione della relativa domanda giudiziale, avvenuta nella specie con il ricorso depositato il 10.03.06, in applicazione del principio generale per cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass., sez. prima, 8.1.1994 n. 147);
P.Q.M.
affida le figlie minori R. e N. alla madre P. A.M.L., alla quale spetta la potestà limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti dei minori previsti dal primo comma dell’art. 155 c.c.; dispone che il padre eserciti il diritto-dovere di visita nei termini suindicati in motivazione; assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in *** *** *** via *** *** n. *** piano *** con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti; pone a carico di C. R. l’obbligo di corrispondere a P. A.M.L. l’assegno mensile pari alla somma complessiva di euro 850,00, di cui euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori summenzionate ed euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, entro il giorno cinque di ogni mese ed a domicilio della ricorrente, con decorrenza dalla data del 10.03.06 e da rivalutare annualmente nei modi indicati in motivazione; manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Catania, 06.06.2006.
Il Presidente
Antonio Maiorana
Depositato in Cancelleria il 05 GIU. 2006