IL TRIBUNALE DI CHIETI
ordinanza ex art. 708 cpc
Il giudice designato,
letta la richiesta di modifica delle condizioni di separazione, formulata dal ricorrente D.F. G., che chiede l’affidamento condiviso del figlio minore, già affidato alla madre C.C..
letta la relazione redatta dall’assistente sociale dott.ssa F.F. e dalla psicologa dott.ssa D.C., rimessa al Tribunale dei minorenni de L’Aquila nel procedimento n. ***/**, da cui non emerge alcuna
incapacità genitoriale del D.F., osserva.
A seguito dell’entrata in vigore della novella introdotta con legge 54/2006, di immediata applicazione anche ai procedimenti pendenti, la regola è ormai quella dell’affidamento condiviso, essendo l’affidamento esclusivo mera ipotesi residuale, da adottare solo quando il tribunale ritenga contrario all’interesse del minore l’affido ad uno dei due genitori.
Ritenuto detta circostanza non configurabile nel caso di specie, letto l’art. 155 cc affida il minore M.C. ad entrambi i genitori.
Quanto ai tempi ed alle modalità di permanenza dello stesso presso ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i coniugi, dispone che il minore trascorra con la madre i giorni di lunedì e martedì e con il padre il mercoledì ed il giovedì, pernottando nei giorni sopra indicati presso il genitore a cui è affidato.
Il minore trascorrerà inoltre con l’uno e poi con l’altro genitore, alternativamente, il fine settimana, dal sabato mattina al lunedì mattina, trascorrendo sempre il venerdì con il genitore a cui non
spetta il fine settimana, pernottando presso lo stesso.
Salvo diverso accordo tra i coniugi, dispone che il minore trascorra con l’uno e poi con l’altro dei genitori, alternativamente, il periodo che va dal 24 al 30 dicembre, e poi quello dal 31 dicembre al 7 gennaio, nonché alternativamente, dal mercoledì al sabato santo e dalla domenica di pasqua al martedì successivo.
Durante il periodo estivo, il bambino trascorrerà con uno dei genitori il periodo che va dal 1 al 16 luglio, con l’altro quello dal 17 al 31 luglio, quindi con il primo il periodo dal 1 al 15 agosto e con
l’altro quello dal 16 al 31 agosto, periodi da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno (entro il 30 giugno relativamente al presente anno) o, in mancanza di accordi, secondo la turnazione sopra indicata, a cominciare dalla madre.
Considerata la eguale permanenza del minore presso entrambi i genitori, revoca la statuizione che poneva a carico del ricorrente l’obbligo di corrispondere alla C. l’assegno mensile di € 200,00, dovendo entrambi i genitori provvedere, in misura uguale, alle esigenze del minore e contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche e scolastiche dello stesso.
Rigetta in quanto non rilevanti e comunque generiche le prove richieste dalle parti e le perizie aventi ad oggetto la capacità genitoriale dell’uno e dell’altro genitore, in quanto sfornite del necessario supporto probatorio ed onera entrambe le parti a depositare entro la data del
**.**.**** documentazione reddituale relativa agli ultimi tre anni.
Fissa per la precisazione delle conclusioni l’udienza del **.*.****.
Chieti 28.6.2006
Il Giudice
Dott. Patrizia Medica
