In tema di separazione giudiziale dei coniugi, il volontario rifiuto di un coniuge di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con l’altro, nella specie protrattosi per sette anni, costituisce offesa gravissima alla dignità e alla personalità del partner, cui possono derivare danni irreversibili sul piano dell’equilibrio psicofisico, e – in quanto configura ed integra violazione del dovere di assistenza morale e materiale – giustifica l’addebito della separazione, senza che sia necessario procedere ad una valutazione comparativa con la condotta dell’altro coniuge.
Cassazione civile , sez. I, 23 marzo 2005, n. 6276