Decreto Legge violenza stadi


DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n.8
Misure  urgenti  per  la  prevenzione e la repressione di fenomeni di
violenza connessi a competizioni calcistiche.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di interventi per
contrastare  gli  episodi  di  violenza  in occasione di competizioni
calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere
i comportamenti particolarmente pericolosi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  le  politiche  giovanili  e le attivita' sportive, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
il  Ministro  delle  infrastrutture  e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
           Misure per la sicurezza degli impianti sportivi
  1.    Fino   all'attuazione   degli   interventi   strutturali   ed
organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 aprile  2003,  n. 88, e dei decreti ivi previsti, le
competizioni  riguardanti  il  gioco  del  calcio,  negli stadi non a
norma,  sono  svolte «a porte chiuse». Le determinazioni in proposito
sono  assunte  dal prefetto competente per territorio, in conformita'
alle   indicazioni   definite   dall'Osservatorio   nazionale   sulle
manifestazioni  sportive  di  cui  all'articolo 1-octies del medesimo
decreto-legge  n.  28 del 2003. Potra' essere consentito l'accesso di
coloro  che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in
data  anteriore  alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non  destinatari  dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge
13 dicembre  1989,  n.  401, allorche' l'impianto sportivo risultera'
almeno  munito  degli  specifici requisiti previsti in attuazione dei
commi 1,  2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28
del 2003.
  2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24 aprile 2003, n. 88,
dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
  «7-bis.   E'   fatto   divieto   alle  societa'  organizzatrici  di
competizioni  nazionali  riguardanti  il gioco del calcio di porre in
vendita    o   cedere,   a   qualsiasi   titolo,   diretta-mente   od
indirettamente,  alla  societa'  sportiva  cui  appartiene la squadra
ospitata,  titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1
ove  tali  competizioni  si disputano, riservati ai sostenitori della
stessa.  E',  altresi', fatto divieto di porre in vendita o cedere, a
qualsiasi  titolo,  alla  stessa  persona fisica titoli di accesso in
numero  superiore  a  dieci. In caso di violazioni delle disposizioni
del  presente  comma si  applicano  le  sanzioni previste dal comma 5
dell'articolo 1-quinquies.».
  3.  I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato
decreto-legge  n.  28  del  2003,  come  introdotto  dal  comma 2, si
applicano  alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio
programmate  per  i  giorni successivi alla data di entrata in vigore
del   presente   decreto.  I  titoli  di  accesso  ceduti  o  venduti
anteriormente non possono essere utilizzati.
 
      
                               Art. 2.
Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n.
                                 401
  1.  All'articolo 6  della  legge  13 dicembre  1989,  n.  401, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1)   le  parole:  «e  all'articolo 6-bis,  commi 1  e  2»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ed  all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e
all'articolo 6-ter»;
      2)  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «Il divieto di
cui  al  presente comma puo' essere, altresi', disposto nei confronti
di  chi,  sulla  base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una
condotta   finalizzata  alla  partecipazione  attiva  ad  episodi  di
violenza  in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da
porre  in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle
manifestazioni stesse.»;
    b) al  comma 5,  le parole: «non possono avere durata superiore a
tre  anni»  sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata
inferiore a tre mesi e superiore a tre anni»;
    c) al  comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa
fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 6 mesi a
tre anni e con la multa fino a 10.000 euro»;
    d) il primo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «Con  la  sentenza  di condanna per i reati di cui al comma 6 e per
quelli  commessi  in occasione o a causa di manifestazioni sportive o
durante  i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette
manifestazioniil giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei
luoghi  di  cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o
comando  di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive
specificamente  indicate  per  un periodo da sei mesi a sette anni, e
puo'  disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis,
lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.».
  2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo
il comma 1, e' aggiunto in fine, il seguente:
  «1-bis.   Nei   confronti   delle  societa'  sportive  che  abbiano
incaricato  dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti
morali  previsti  dall'articolo 11  del  testo  unico  delle leggi di
pubblica  sicurezza,  di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e' irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime societa'
risiedono,   ovvero   in  cui  hanno  la  sede  legale,  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».
 
      
                               Art. 3.
Modifiche  agli  articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989,
                               n. 401
  1.  Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n.
401, e' sostituito dal seguente:
  «1.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei
luoghi  in  cui  si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli
interessati  alla  sosta,  al  transito, o al trasporto di coloro che
partecipano  o  assistono  alle  manifestazioni medesime o, comunque,
nelle  immediate  adiacenze  di  essi,  lancia o utilizza, in modo da
creare   un   pericolo   per   le  persone,  razzi,  bengala,  fuochi
artificiali,  petardi,  strumenti  per  l'emissione  di fumo o di gas
visibile,  ovvero bast
oni, mazze, materiale imbrattante o inquinante,
oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la
reclusione  da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi
in   cui   si  svolgono  manifestazioni  sportive  ovvero  in  quelli
interessati  alla  sosta,  al  transito, o al trasporto di coloro che
partecipano  o  assistono  alle  manifestazioni medesime o, comunque,
nelle  immediate  adiacenze  di  essi, i fatti ivi verificatisi nelle
ventiquattro  ore  precedenti  o  successive  allo  svolgimento della
manifestazione  sportiva. La pena e' aumentata se dal fatto deriva il
mancato   regolare   inizio,  la  sospensione,  l'interruzione  o  la
cancellazione  della  manifestazione  sportiva.  La pena e' aumentata
fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone.».
  2.  Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n.
401, e' sostituito dal seguente:
  «1.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei
luoghi  in  cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli
interessati  alla  sosta,  al tran-sito, o al trasporto di coloro che
partecipano  o  assistono  alle  manifestazioni medesime o, comunque,
nelle  immediate  adiacenze di essi, e' trovato in possesso di razzi,
bengala,  fuochi  artificiali,  petardi, strumenti per l'emissione di
fumo   o  di  gas  visibile,  ovvero  di  bastoni,  mazze,  materiale
imbrattante  o  inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad
offendere,  e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la  multa  da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in
cui  si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati
alla  sosta,  al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o
assistono  alle  manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate
adiacenze  di  essi,  i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore
precedenti   o   successive  allo  svolgimento  della  manifestazione
sportiva.».
 
      
                               Art. 4.
Modifiche  agli  articoli 8  e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n.
                                 401
  1.  All'articolo 8  della  legge  13 dicembre  1989,  n.  401, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al   comma 1-bis,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  6-bis,
comma 1,  e  all'articolo 6,  commi 1 e 6, della presente legge» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo 6-bis,  comma 1,
all'articolo 6-ter  ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di
divieto  non  accompagnato  dalla  prescrizione di cui al comma 2 del
medesimo  articolo 6.  L'arresto  e', inoltre, consentito nel caso di
violazione  del  divieto  di  accedere  ai  luoghi  dove  si svolgono
manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»;
    b) al  comma 1-ter,  le  parole:  «o di altri elementi oggettivi»
sono   soppresse;  le  parole:  «dai  quali»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «dalla  quale»  e le parole: «entro le trentasei ore» sono
sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;
    c) al  comma 1-quater,  dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le
seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi
dove  si  svolgono  manifestazioni  sportive  previsto  dal  comma  7
dell'articolo 6,».
  2.  L'articolo 1-bis  del  decreto-legge  24 febbraio  2003, n. 28,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e'
abrogato.
  3.  Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n.
401,  dopo  le  parole:  «nell'articolo 6-bis,  commi 1  e  2,»  sono
inserite le seguenti: «nell'articolo 6-ter».
 
      
                               Art. 5.
Integrazione   del   sistema  sanzionatorio  per  la  violazione  del
                  regolamento d'uso degli impianti
  1.  All'articolo 1-septies,  comma 2, del decreto-legge 24 febbraio
2003,  n.  28,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2003, n. 88, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi
di  cui  al  periodo  precedente,  al  contravventore  possono essere
applicati  il  divieto  e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della
legge  13 dicembre  1989,  n. 401, per una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore a due anni.».
 
      
                               Art. 6.
                        Misure di prevenzione
  1.  Alla  legge  13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis e'
inserito il seguente:
  «Art.  7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione
di  cui  alle  leggi  27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n.
575,  possono  essere  applicate  anche  nei  confronti delle persone
indiziate  di  avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte
attiva,  in  piu'  occasioni,  alle manifestazioni di violenza di cui
        all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
  2.  Nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  al  comma 1 puo' essere
altresi'  applicata  la  misura  di  prevenzione  patrimoniale  della
confisca,  di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai
beni,   nella  disponibilita'  dei  medesimi  soggetti,  che  possono
agevolare, in qualsiasi modo, le attivita' di chi prende parte attiva
a  fatti  di  violenza  in  occasione  o  a  causa  di manifestazioni
sportive.  Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia
dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e'
convalidato  a  norma  dell'articolo 2-ter,  secondo  comma,  secondo
periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.».
 
      
                               Art. 7.
Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza
                        a pubblico ufficiale
  1.  Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole:
«della  reclusione  da  tre  a  quindici  anni» sono sostituite dalle
seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni».
  2.  All'articolo 339  del  codice penale, dopo il secondo comma, e'
aggiunto,  in  fine,  il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo
comma si  applicano  anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato,  nel  caso  in  cui  la  violenza  o  la minaccia sia commessa
mediante  il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti
atti  ad  offendere,  compresi  gli  artifici pirotecnici, in modo da
creare pericolo alle persone.».
 
      
                               Art. 8.
Divieto  di  agevolazioni  nei  confronti di soggetti destinatari dei
provvedimenti  di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.
                                401.
  1.  E'  vietato  alle  societa' sportive corrispondere in qualsiasi
forma,  diretta  o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti
di  cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui
alla  legge  27 dicembre  1956,  n. 1423, ovvero a
 soggetti che siano
stati,  comunque,  condannati, anche con sentenza non definitiva, per
reati  commessi  in  occasione  o a causa di manifestazioni sportive,
sovvenzioni,  contributi  e  facilitazioni  di  qualsiasi natura, ivi
inclusa  l'erogazione  a  prezzo  agevolato o gratuito di biglietti e
abbonamenti  o  titoli di viaggio. E' parimenti vietato alle societa'
sportive  corrispondere  contributi,  sovvenzioni,  facilitazioni  di
qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro  per  le  politiche  giovanili e le attivita' sportive, sono
definite,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  le modalita' di verifica, attraverso la questura,
della  sussistenza  dei  requisiti  ostativi  di cui al comma 1 per i
nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
  3.  Alle  societa'  sportive  che non osservano i divieti di cui al
comma 1  e'  irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa'
ha  sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 50.000 a 200.000 euro.
  4.  In  deroga  al  divieto  di  cui  al comma 1 e' consentito alle
societa'  sportive  stipulare  con associazioni riconosciute ai sensi
dell'articolo 12   del   codice   civile,  aventi  tra  le  finalita'
statutarie  la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi
della  cultura  sportiva  e  della  non  violenza  e  della  pacifica
convivenza,   come   sanciti   dalla   Carta  olimpica,  contratti  e
convenzioni  in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse
comune per la realizzazione delle predette finalita' statutarie.
  5.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, e successive
modificazioni.
 
      
                               Art. 9.
Nuove  prescrizioni  per  le  societa' organizzatrici di competizioni
                   riguardanti il gioco del calcio
  1.  E'  fatto  divieto alle societa' organizzatrici di competizioni
riguardanti  il  gioco  del  calcio,  responsabili  della  emissione,
distribuzione,  vendita  e  cessione dei titoli di accesso, di cui al
decreto  del  Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  150  del 30 giugno 2005, di emettere,
vendere  o  distribuire  titoli di accesso a soggetti che siano stati
destinatari  di  provvedimenti  di  cui  all'articolo 6  della  legge
13 dicembre  1989,  n.  401,  ovvero  a  soggetti  che  siano  stati,
comunque,  condannati,  anche  con sentenza non definitiva, per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro  per  le  politiche  giovanili e le attivita' sportive, sono
definite,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  le modalita' di verifica, attraverso la questura,
della  sussistenza  dei  requisiti  ostativi  di  cui  al comma 1 dei
nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
  3.  Alle societa' che non osservano il divieto di cui al comma 1 e'
irrogata  dal  prefetto  della  provincia  in cui la societa' ha sede
legale  la  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di una somma da
20.000   a  100.000  euro.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente
articolo si  applicano  le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni.
 
      
                              Art. 10.
                     Adeguamento degli impianti
  1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24 aprile 2003, n. 88,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis.  All'adeguamento  degli  impianti di cui al comma 1 possono
provvedere le societa' utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale
caso,   qualora   ai   fini   dell'adeguamento   dell'impianto   alle
prescrizioni  di  cui  ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli
abilitativi,  l'amministrazione  competente  al  rilascio  del titolo
provvede  entro  quarantotto  ore  dalla  proposizione della relativa
istanza,  convoca  entro  lo  stesso  termine,  ove  necessario,  una
conferenza  di  servizi  ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 14
della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni. La
conferenza  si  pronuncia  entro  le  successive ventiquattro ore. In
difetto  di  provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo
abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».
 
      
                              Art. 11.
        Programma straordinario per l'impiantistica sportiva
  1.  Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive,
d'intesa  con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca
un  tavolo  di  concertazione  per  definire, entro centoventi giorni
dalla   data   di   convocazione,   un  programma  straordinario  per
l'impiantistica   destinata   allo   sport   professionistico  e,  in
particolare,  all'esercizio  della  pratica  calcistica,  al  fine di
renderla  maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza,
fruibilita',   apertura,   redditivita'   della   gestione  economica
finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
  2.  Al  tavolo  nazionale  partecipano il Ministro per le politiche
giovanili  e le attivita' sportive, il Ministro delle infrastrutture,
il  Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze,
il   CONI,   i   rappresentanti  dell'ANCI,  delle  regioni  e  delle
organizzazioni sportive.
 
      
                              Art. 12.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2007
 
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Melandri,  Ministro  per  le  politiche
                              giovanili e le attivita' sportive
                              Amato, Ministro dell'interno
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Di      Pietro,      Ministro     delle
                              infrastrutture
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella