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Chiarimenti UCI 21/06/2006

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

21 Giugno 2006

Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per i Professionisti – Chiarimenti Vari

1. Modalità di identificazione – attributo D03

I valori ammessi sono indicati nell’Allegato B delle Istruzioni UIC, paragrafo 1.7 ("Codice Tipo di Identificazione").

2. Soggetti di cui alla lettera s-bis art. 2 D.Lgs. 56/2004 "… ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi"

Gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette saranno applicabili in seguito alla modifica del D.M. n. 141/2006, che dovrà aver luogo entro 240 gg. a partire dalla data di entrata in vigore (23/02/06) del decreto.

3. Decorrenza obblighi antiriciclaggio

Gli obblighi di identificazione della clientela, di istituzione dell’archivio unico e di segnalazione di operazioni sospette decorrono dalla data di entrata in vigore delle Istruzioni UIC (22/04/06). Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione non si applicano agli incarichi conferiti dal cliente prima di tale data, salvo che essi siano ancora in essere nei 12 mesi successivi. In questo caso il professionista dovrà adempiere ai suddetti obblighi entro tale scadenza.

4. Archivio unico cartaceo

Consiste in un registro numerato progressivamente, siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o da un suo collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto nonchè recante alla fine dell’ultimo foglio l’indicazione del numero di pagine di cui si compone e la firma delle suddette persone. Il professionista può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della propria attività. Non è ammesso l’utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli.

5. Documenti per l’identificazione

Non è necessario acquisire copia del documento di identità o di riconoscimento in quanto è sufficiente l’acquisizione degli estremi dello stesso. Il documento deve essere in corso di validità ma non sussiste alcun obbligo di monitorarne la scadenza.

6. Esenzioni dagli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione

Tali esenzioni, ex. art. 14, c. 1 D.M. n. 142/06, non si applicano per prestazioni e operazioni poste in essere tra professionisti.

7. Istituzione archivio unico

L’obbligo di istituzione dell’archivio unico informatico o cartaceo sorge soltanto qualora vi siano informazioni da registrare. Il termine per provvedere alla registrazione è di 30 gg. dalla identificazione del cliente. I dati vanno conservati per 10 anni dalla conclusione della prestazione.

8. Sanzioni

L’omessa istituzione dell’archivio unico è punita con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno o con l’ammenda da 5.164 a 25.822 euro, mentre la tardiva o omessa registrazione sono punite con la multa da 2.582 a 12.911 euro.

9. Segnalazioni di operazioni sospette

L’obbligo sussiste a prescindere dal valore della prestazione, non essendo ancorato ad alcuna soglia.

10. Attività di componente collegio sindacale

L’attività di componente di un collegio sindacale, anche laddove includa la revisione contabile, non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio (Istruzioni UIC, Parte I, par. 2). Il rinnovo della carica di sindaco alla scadenza del triennio non integra una prestazione professionale oggetto di registrazione. Rimane impregiudicata l’applicazione dell’obbligo generale ex art. 10 L. 197/91 (Vedi Parere Comitato L. 197 n. 98 del 15/06/05 all’indirizzo www.uic.it, Antiriciclaggio-Normativa-Pareri Comitato AR).

11. Archivio unico informatico affidato a terzi

Nel caso in cui la tenuta e la gestione dell’archivio unico informatico venga affidata a terzi (ad esempio: altri professionisti o società di revisione, associazioni di categoria, centri di servizio), il professionista deve poter accedere all’archivio in ogni momento, attraverso un collegamento tra strumenti informatici. Nel caso in cui si utilizzi un unico centro servizi per la tenuta e la gestione dell’AUI per più studi professionali, devono essere valorizzati gli attributi D01 e A01 in modo da consentire l’individuazione dell’archivio di ogni singolo professionista.

12. Ricezione di somme in contanti o tramite assegno bancario per il pagamento delle imposte

E’ vietato il trasferimento tra soggetti diversi di contante e titoli al portatore per valori superiori a 12.500 euro (art. 1 L. 197/91). Detti trasferimenti vanno effettuati per il tramite di intermediari abilitati. Per quanto concerne gli assegni superiori a detto limite, essi dovranno indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e contenere la clausola di non trasferibilità. Ciò premesso, la ricezione e l’utilizzo per conto del cliente di mezzi di pagamento per importi, anche frazionati se riferiti alla stesso incarico, superiori a 12.500 euro, al fine del pagamento delle imposte, integra di per sé una delle prestazioni professionali per cui sussistono gli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione in archivio unico.

13. Attività professionale in forma associata o societaria

I professionisti che svolgono l’attività professionale in forma associata o societaria possono tenere l’archivio in forma accentrata nello studio o ufficio. Qualora si opti per questa possibilità, nell’archivio unico dovrà essere specificato, ad esempio tramite una sigla, il professionista che ha eseguito l’identificazione del cliente. E’ fatta salva la facoltà per ogni componente l’associazione o la società di formare un proprio archivio. Qualora il professionista non faccia parte di uno studio ed esegua, come esterno, gli incarichi professionali che questo gli affida, dovrà tenere un proprio archivio unico nel quale registrare i dati identificativi dello studio associato e del cliente nei cui confronti è resa la prestazione professionale.

14. Prestazioni professionali periodiche

In caso di prestazioni professionali periodiche (ad esempio: assistenza e compilazione della dichiarazione dei redditi, assistenza e redazione del bilancio) l’identificazione del cliente è eseguita al momento dell’accettazione dell’incarico e un eventuale rinnovo dello stesso incarico professionale, anche tacito, non esime il professionista dall’adempimento degli obblighi di identificazione e di registrazione in archivio unico, ferma restando la possibilità di avvalersi della modalità di identificazione indiretta, ossia senza la presenza fisica del cliente, essendo il cliente già stato identificato direttamente dallo stesso professionista.

15. Attività professionale svolta a seguito di incarico conferito dall’Autorità Giudiziaria

L’attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell’Autorità Giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d’ufficio, è esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall’art. 1 lett. g) ed h) del D.M. 141/2006 e dalla Parte I, par. 1, Istruzioni UIC.

16. Contratti di consulenza a compenso fisso annuale

Nel caso di contratto di consulenza a compenso fisso annuale che comprenda la prestazione di
numerose attività non ancora specificate al momento della conclusione del contratto, gli obblighi di identificazione e registrazione si applicano al momento in cui viene effettuata la prima prestazione professionale, d’importo superiore a 12.500 euro o di valore non determinato né determinabile, oggetto di registrazione in base all’allegato A delle Istruzioni UIC. Analogamente, ogni successiva prestazione rilevante dovrà essere registrata, mentre per l’identificazione del cliente, già avvenuta direttamente in occasione della prima prestazione, ci si potrà avvalere dell’identificazione indiretta. Qualora, invece, l’incarico preveda sin dall’inizio lo svolgimento di determinate prestazioni, queste dovranno essere registrate singolarmente, in base alle indicazioni dell’allegato A, al momento del conferimento dell’incarico. Si precisa che per le prestazioni consistenti nella tenuta della contabilità di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell’esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza, è oggetto di registrazione solo il conferimento dell’incarico e non i singoli movimenti contabili o le singole operazioni in cui essi si esplicano. Sussiste, inoltre, l’obbligo di effettuare distinte ed ulteriori registrazioni in tutti i casi in cui, pur nell’ambito di una delle attività elencate nell’allegato, il professionista ponga in essere operazioni che si sostanziano nella "diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome e per conto del cliente" d’importo superiore alla soglia di legge, integrando le stesse nuove prestazioni professionali.

17. Archivio unico informatico – reinserimento dei dati di un cliente precedentemente cancellato – rettifica di una registrazione

Nel caso in cui un cliente, dopo essere stato registrato nell’archivio (sezione D) venga cancellato e scaturisca successivamente la necessità di reinserirlo per una nuova prestazione professionale, trattandosi di una nuova registrazione per altra prestazione, si valorizza l’attributo D09 e si può utilizzare il codice già utilizzato nella prima registrazione successivamente cancellata. Si valorizza altresì l’attributo D54.A con 0. Nel caso in cui ci fosse la necessità di rettificare una registrazione mai modificata prima, lo stato dell’attributo A54.A passa da 0 a 3 e nell’attributo A054.B si indica la data di esecuzione della rettifica. Se si dovesse ulteriormente variare questa registrazione, lo stato rimane 3, e si valorizza la nuova data di rettifica nell’attributo A54.B

18. Incarichi ricevuti da altro professionista

Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell’espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A. Nell’ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione nei confronti del professionista A.

19. Identificazione di persona giuridica

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i professionisti sono tenuti ad acquisire, quali dati identificativi: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale. E’ inoltre necessario verificare, ai sensi di quanto previsto nel Provvedimento dello scrivente Parte II punto 2, l’esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare adeguata documentazione (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Ai fini della registrazione dei dati identificativi nell’archivio informatico, i dati riferiti alla persona fisica richiedente la prestazione professionale andranno inseriti nel campo D09A mentre quelli della persona giuridica vanno inseriti nell’attributo D09B. In caso di più rappresentanti legali o amministratori delegati, la compilazione del campo D09A dovrà essere ripetuta.

20. Società di elaborazione dati

Qualora dei revisori contabili esercitino la professione mediante la costituzione di una società, si evidenzia che le disposizioni contenute nel D.M. 141/2006 e nelle Istruzioni UIC si applicano ai liberi professionisti anche nello svolgimento della propria attività professionale in forma societaria, oltreché individuale. Lo svolgimento in forma societaria dell’attività di elaborazione dati contabili e fiscali sostanzia una prestazione professionale di valore indeterminato o indeterminabile che comporta l’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione dei soggetti che conferiscono l’incarico alla suddetta società qualora tale prestazione comprenda anche la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e la cura di ulteriori adempimenti. Viceversa, lo svolgimento dell’attività di mera elaborazione contabile, senza alcun intervento e responsabilità nella predisposizione dei risultati di tale elaborazione (nonchè la vendita o il noleggio di programmi software destinati all’elaborazione stessa) non comporta l’adempimento degli obblighi in questione.

21. Segnalazione di operazioni sospette – reati tributari

In merito alla rilevanza come reati presupposto del reato di riciclaggio degli illeciti tributari previsti dagli artt. 2, 3, 4 del D.Lgs. 74/2000 si chiarisce che le fattispecie oggetto di segnalazione ex. art. 3 della L. 197/91 sono quelle per cui il professionista abbia maturato il sospetto che il denaro, i beni o altre utilità oggetto dell’operazione richiesta dal cliente possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis e ter del codice penale (delitti). L’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 prevede come fattispecie delittuosa la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che, pertanto, può integrare reato presupposto a quello di riciclaggio. Tale illecito può rientrare fra le casistiche oggetto di segnalazione come operazione sospetta. Gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 74/2000 contemplano delle fattispecie che assumono rilevanza delittuosa al di sopra di una certa soglia. Al di sotto di tale soglia, l’illecito perpetrato non costituisce ovviamente reato presupposto al riciclaggio.

22. Incarico di recupero credito

L’incarico di recupero del credito di importo superiore a 12.500 euro che si sostanzia per il professionista nell’attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed eventuale procedimento di pignoramento non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 1 lett. b) del D.M . 141/2006 e dalle relative Istruzioni UIC, Parte 1, par. 2.

23. Attività di docenza

L’attività di docenza esplicata da un professionista nell’ambito di corsi di formazione e aggiornamento, non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio.

24. Notai: stipula di atti di compravendita di immobili e contratto di mutuo

In caso di compravendita immobilare, sono da considerarsi clienti tutte le parti che intervengono nella stipula dell’atto, e pertanto vanno tutte identificate, sebbene la parte che prende contatti con il notaio è in genere l’acquirente. Per quanto riguarda il contratto di mutuo, il notaio potrà procedere ad identificazione indiretta
– tramite atto pubblico o gli altri documenti previsti – per l’identificazione del rappresentante legale della banca che concede il mutuo.

25. Nozione di cliente: società fiduciaria

Nel caso in cui cliente del professionista sia una società fiduciaria, ai fini antiriciclaggio dovrà essere identificare soltanto la società fiduciaria (ed il suo delegato), e non il cliente per conto del quale la fiduciaria opera.

Decreto Legislativo 56/2004

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004 n. 56 (in Suppl. ordinario n. 30 alla Gazz. Uff., 28 febbraio, n. 49). – Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite (1) .
(1) L’entrata in vigore del presente decreto per le case da gioco soggette a controllo pubblico e’ prorogata al 15 gennaio 2008 dall’articolo 5-sexies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994, ed in particolare l’articolo 15;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni ad integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all’estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;
Vista la legge 7 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria per il 2002, ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’interno e delle attività produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Definizioni
Art. 1.
1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:
a) «autorità di vigilanza di settore» indica le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera n);
b) «amministrazioni interessate» indica le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, ovvero alla tenuta di albi o registri dei soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o), ovvero i consigli nazionali per i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere q) e r);
c) «UIC» indica l’Ufficio italiano dei cambi;
d) «testo unico bancario» indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
e) «testo unico dell’intermediazione finanziaria» indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) «legge antiriciclaggio» indica il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Art. 2.
1. Gli obblighi indicati dall’articolo 3 si applicano:
a) alle banche;
b) a Poste Italiane S.p.a.;
c) agli istituti di moneta elettronica;
d) alle società di intermediazione mobiliare (SIM);
e) alle società di gestione del risparmio (SGR);
f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) alle imprese di assicurazione;
h) agli agenti di cambio;
i) alle società fiduciarie;
l) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
m) agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario;
n) agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario;
o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dagli articoli 113e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
p) alle società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del testo unico dell’intermediazione finanziaria;
q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;
r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate;
s) ai soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro;
s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (1);
t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bise 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
a) ai soggetti indicati nel comma 1;
b) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
c) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
d) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
e) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
f) agli uffici della pubblica amministrazione.
3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
(1) Lettera inserita dall’ articolo 21 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29.
Articolo 3
Obblighi di identificazione e di conservazione
delle informazioni
Art. 3.
1. Gli obblighi previsti nell’articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall’articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, anche con riguardo alle operazioni frazionate di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, si applicano ai soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’UIC, le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, avendo riguardo alle peculiarità operative dei soggetti obbligati, all’esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell’archivio nell’ambito dei gruppi, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e le modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza (1) .
(1) In attuazione del presente comma vedi il D.M. 3 febbraio 2006, n. 141, il D.M. 3 febbraio 2006, n. 142 e il D.M. 3 febbraio 2006, n. 143.
Articolo 4
Abilitazione
Art. 4.
1. I soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera l), e le relative succursali italiane sono abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento previste dall’articolo 1 della legge antiriciclaggio.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle quali gli enti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere m), n) e o) e le relative succursali italiane, possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell’economia e delle finanze ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui al comma 1.
Articolo 5
Collaborazione tra autorità
Art. 5.
1. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l’UIC al fine di agevolare le rispettive funzioni.
2. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, l’UIC può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, anche a seguito di protocolli d’intesa.
3. Le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate forniscono all’UIC le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste.
4. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate informano l’UIC delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni previste dall’articolo 3 della legge antiriciclaggio, rilevate nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2.
Articolo 6
Modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative
Art. 6.
1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: «di cui all’articolo 4».
2. Il comma 2-bis dell’articolo 1 della legge antiriciclaggio è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005.».
3. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: «di uno dei soggetti di cui all’articolo 4, indipendentemente dall’abilitazione a effettuare le operazioni di trasferimento di cui all’articolo 1,».
4. Nel comma 4 dell’articolo 3 della legge antiriciclaggio, alla lettera c) le parole: «di cui all’articolo 4in ordine alle segnalazioni trasmesse» e alla lettera d) le parole: «di cui all’articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «tenuti alle segnalazioni».
5. Nei commi 1, 4 e 5 dell’articolo 3-bis della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: «di cui all’articolo 4».
6. All’articolo 5 della legge antiriciclaggio sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento»;
b) al comma 5 le parole: «una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell’operazione» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metà del valore dell’operazione»;
c) al comma 6 le parole «del divieto di cui all’articolo 3, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «del divieto di cui all’articolo 3, comma 8»;
d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 1, comma 2-bis, per un importo fino a Euro 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo.»;
e) al comma 8 le parole: «Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell’articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell’articolo 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.».
7. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, l’UIC e la Guardia di finanza accertano, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, violazioni della legge antiriciclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Nell’articolo 10 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: «di cui all’articolo 4».
9. L’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, è sostituito dal seguente:
«4. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano ai soggetti che esercitano l’attività indicata nell’articolo 1, comma 1, lettera i), anche per le operazioni di acquisto o di cambio di «fiches» o altri mezzi di gioco di valore pari o superiore a 1.500 euro. Si osservano le disposizioni dell’articolo 3-bis della legge n. 197/1991 e dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.».
10. Nel comma 2 dell’articolo 150 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parola: «intermediari» è sostituita dalla seguente: «soggetti».
11. Sono abrogati:
a) gli articoli 3, comma 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 2 e 3; 11 della legge antiriciclaggio;
b) gli articoli 4, commi 1, 2, 7 e 8; 6, comma 3, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
c) l’articolo 150, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Articolo 7
Sanzioni amministrative
Art. 7.
1. I soggetti indicati nell’articolo 2 che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di
infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l’estinzione.
2. La violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell’importo dell’operazione.
3. Per la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall’articolo 3 della legge antiriciclaggio, i verbali di contestazione sono trasmessi anche all’UIC che fornisce un parere al Ministero dell’economia e delle finanze;
4. I soggetti indicati nell’articolo 2 che violano gli obblighi informativi previsti dall’articolo 3, comma 4, della legge antiriciclaggio e dall’articolo 8, comma 6, del presente decreto, gli obblighi di segnalazione di dati previsti nell’articolo 5, comma 10, della legge antiriciclaggio, nell’articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché nelle rispettive disposizioni di attuazione, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 25.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge antiriciclaggio è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 200.000.
6. All’irrogazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 provvede, con proprio decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall’articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell’articolo 16.
7. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dalla legge antiriciclaggio si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168 (1).
(1) Vedi l’articolo 1, comma 385, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Articolo 8
Disposizioni transitorie e finali
Art. 8.
1. I soggetti indicati nell’articolo 2 adottano adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando un’adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.
2. Gli intermediari richiamati nella legge antiriciclaggio rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2.
3. Nell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall’articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, il riferimento ai soggetti in esso indicati è sostituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le norme per l’individuazione delle operazioni di cui all’articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere p), s), s-bis) e t).
5. Gli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 2, e dall’articolo 3, comma 1, non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere p), s), s-bis) e t) fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, e dall’articolo 8, comma 4.
6. L’UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate.
Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l’UIC può acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell’articolo 2.
7. L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n 689, si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi alla violazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia ancora stato emesso il relativo decreto ovvero lo stesso sia stato impugnato ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, ma non sia stata emessa sentenza passata in giudicato. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. È escluso da tale facoltà chi si è già avvalso del pagamento in misura ridotta per altra violazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.
8. È fatta salva l’efficacia degli atti posti in essere, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge antiriciclaggio, prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
9. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’articolo 4, comma 2, e dell’articolo 8, comma 4.
10. Dall’attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare (1).
(1) Articolo così modificato dall’ articolo 21 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29.

Decreto Legge 143/1991

Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (in Gazz. Uff., 8 maggio, n. 106). – Decreto convertito in l. 5 luglio 1991, n. 197 (in Gazz. Uff., 6 luglio 1991, n. 157). — Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (1) (2).
(1) A norma dell’articolo 45 del D.LGS. 31 marzo 1998, n. 80 le parole dirigente/i generale/i contenute nel presente decreto sono sostituite dalle parole dirigente/i di ufficio/i dirigenziale/i generale/i.
(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore.
1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro . Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1- bis e 1- ter (1).
1-bis . Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall’intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio (2).
1- ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell’accettazione di cui al comma 1- bis produce l’effetto di cui al primo comma dell’articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall’articolo 1210 dello stesso codice (2).
2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l’utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio (3).
2- bis . Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005. (4).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati (5).
4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall’articolo 494 del codice di procedura civile.
5. (Omissis) (6).
6. (Omissis) (6).
7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola "non trasferibile", può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente.
8. (Omissis) (6).
(1) Comma modificato dall’articolo 6 del D.LGS. 20 febbraio 2004, n. 56.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(3) Comma sostituito dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, modificato dall’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52e successivamente modificato dall’articolo 1 del D.M. 17 ottobre 2002.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, modificato dall’articolo 1 del D.M. 17 ottobre 2002 e successivamente sostituito dall’articolo 6 del D.LGS. 20 febbraio 2004, n. 56 .
(5) Comma sostituito dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, e successivamente modificato dall’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
(6) Comma soppresso articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
Articolo 2
Obblighi di identificazione e di registrazione (1) .
1. L’articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15, come sostituito dall’articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. – 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso:
a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;
b) enti creditizi;
c) società di intermediazione mobiliare;
d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;
e) agenti di cambio;
f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;
g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
h) società fiduciarie;
i) imprese ed enti assicurativi;
l) società Monte Titoli S.p.a.;
m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito (2) .
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in movimenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un’unica operazione.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a) ad m) del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell’ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell’operazione.
4. La data e la causale dell’operazione, l’importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l’operazione, nonché le complete generalità dell’eventuale soggetto per conto del quale l’operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l’operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l’operazione e di quello eventuale per conto del quale l’operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il
codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l’importo complessivo dei premi è superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.
5. L’archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le incompatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.
6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell’operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che omette di indicare la generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione e lire dieci milioni".
2. Le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le relative norme di attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui all’articolo 1 del presente decreto hanno effetto dal trentesimo giorno della data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimoarticolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979 devono essere messi a disposizione del personale incaricato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’applicazione delle norme relative all’obbligo di registrazione delle transazioni di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(2) Vedi l’ articolo 8, comma 3, del D. LGS. 20 febbraio 2004, n. 56 .
Articolo 3
Segnalazioni di operazioni (1).
1. Il responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo, ha l’obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648- bise 648- ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l’effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall’attività svolta da parte della stessa persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona (2).
2. Il titolare dell’attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall’archivio di cui all’articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, anche in via informatica e telematica, all’Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 3- ter , di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull’utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all’Ufficio italiano dei cambi. L’Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative.
4. L’Ufficio italiano dei cambi:
a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;
b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 3- ter, di concerto con i Ministri delle finanze, della giustizia e dell’interno, dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni (3);
d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell’articolo 5, comma 10, della presente legge [ rectius : del presente decreto legge], nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando, ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti tenuti alle segnalazioni (3);
e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
f) fermo restando quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora sia attinenti alla criminalità organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall’articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l’assolvimento dei compiti di cui al presente decreto (4).
5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f) , informano l’Ufficio italiano dei cambi che ne dà notizia al titolare dell’attività, al legale rappresentante o al suo delegato. Le autorità inquirenti informano l’Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l’uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio (5).
6. L’Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f) , può sospendere l’operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l’operatività corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.
7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformità del presente articolo e per le finalità da esso previste, non comportano responsabilità di alcun tipo.
8. È fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.
9. Omissis (6).
10. Tutte le informazioni in possesso dell’Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all’attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’Ufficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorità di vigilanza di cui all’articolo 11 della presente legge, nonché con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f) , forniscono all’Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (7).
11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l’utilizzo di procedure informatiche o telematiche.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 del D.LGS. 26 maggio 1997, n. 153.
(2) Comma modificato dall’articolo 6 del D.LGS. 20 febbraio 2004, n. 56.
(3) Lettera modificata dall’articolo 6 del D.LGS. 20 febbraio 2004, n. 56.
(4) Lettera così modificata dall’articolo 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(5) Comma così modificato dall’articolo 150 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(6) Comma abrogato dall’articolo 6 del D. LGS. 20 febbraio 2004, n. 56 .
(7) Comma modificato dall’articolo 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Articolo 3 Bis
Riservatezza delle segnalazioni (1).
1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articolo 331 e 347 del codice di procedura penale, l’identità delle persone e degli intermediari che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata (2).
2. L’identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell’identità dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.
4. Gli intermediari, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell’individuazione delle operazioni di cui all’articolo 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell’archivio unico informatico previsto dall’articolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d’Italia, sentito l’Ufficio italiano dei cambi, d’intesa con le autorità di vigilanza di settore nell’ambito delle rispettive competenze (2).
5. Gli intermediari adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività o del legale rappresentante o del loro delegato (2).
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 3 del D.LGS. 26 maggio 1997, n. 153.
(2) Comma modificato dall’articolo 6 del D.LGS. 20 febbraio 2004, n. 56.
Articolo 3 Ter
Commissione di indirizzo (1).
1. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo sulle attività svolte dall’Ufficio italiano dei cambi, limitatamente alle materie di cui all’articolo 3 del presente decreto e ferma restando l’autonomia funzionale, organizzativa ed operativa dell’Ufficio italiano dei cambi nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, è istituita presso il Ministero del tesoro una commissione presieduta dal direttore generale del tesoro e composta da un rappresentante della Banca d’Italia con qualifica di direttore centrale e da un rappresentante dei Ministeri dell’interno, delle finanze, della giustizia e del commercio con l’estero con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata. Alle riunioni della commissione partecipa il direttore generale dell’Ufficio italiano dei cambi. I componenti della commissione sono tenuti al segreto d’ufficio in relazione alle informazioni e ai dati dei quali vengono comunque a conoscenza quali componenti della commissione stessa.
2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
3. La commissione effettua, annualmente, un esame complessivo dell’attività svolta dall’Ufficio italiano dei cambi in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del presente decreto, allo scopo di valutare l’andamento e i risultati dell’attività stessa e di formulare le eventuali proposte dirette a rendere più efficace il perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio dei proventi di provenienza illecita.
4. L’Ufficio italiano dei cambi invia alla commissione, di cui al comma 1, una relazione semestrale sull’attività svolta e fornisce, inoltre, tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle funzioni della commissione stessa, ivi comprese quelle relative a scambi di informazioni con le autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 3 del D.LGS. 26 maggio 1997, n. 153.
Articolo 4
Disposizioni applicative.
1. Omissis (1).
2. Omissis (2).
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia, delle finanze, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a:
a) modificare i limiti d’importo indicati nell’articolo 1 del presente decreto e nell’articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall’articolo 2, comma 1, del presente decreto (3);
b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all’articolo 1, comma 2, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità (4);
c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente capo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 (4).
4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
(1) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197 , dall’articolo 56 della legge 1° marzo 2002, n. 39 e abrogato dall’articolo 6 del D. LGS. 20 febbraio 2004, n. 56 .
(2) Comma sostituito dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e abrogato dall’articolo 6 del D. LGS. 20 febbraio 2004, n. 56 .
(3) Lettera sostituita dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(4) Lettera modificata dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
Articolo 5
Sanzioni, procedure, controlli.
1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all’articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito (1).
2. Omissis (2).
3. Omissis (3).
4. L’omessa istituzione dell’archivio di cui all’articolo 2, comma 1, è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni (4).
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione delle segnalazioni previste dall’articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metà del valore dell’operazione (1).
6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all’articolo 3, comma 8, è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni (1).
6-bis. La violazione della prescrizione di cui all’ articolo 1, comma 2-bis , per un importo fino a Euro 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo (5).
7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera c) , si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni (4).
8. All’irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall’art. 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell’articolo 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede (1).
9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.
10. L’Ufficio italiano dei cambi, d’intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, verifica l’osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l’adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all’articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l’Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell’ambito di determinate zone territoriali, analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l’operatività di ciascun intermediario abilitato. L’Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall’archivio di cui all’articolo 2, comma 1. L’Ufficio italiano dei cambi, sulla base dei criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l’eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l’Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d’intesa con l’autorità di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all’articolo 3, comma 4, lettera f) . Al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (6).
11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell’Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.
12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell’Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.
13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.
14. Nel primo comma dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell’imputato nell’esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell’imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall’articolo 51- bis ".
15. Nel terzo comma dell’articolo 33 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’articolo 2 del d.p.r. 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell’imputato nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell’imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall’articolo 35» (7) .
(1) Comma modificato dall’articolo 6 del D. LGS. 20 febbraio 2004, n. 56.
(2) Comma modificato dall’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e abrogato dall’articolo 6 del D. LGS. 20 febbraio 2004, n. 56 .
(3) Comma sostituito dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e abrogato dall’articolo 6 del D. LGS. 20 febbraio 2004, n. 56 . .
(4) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 6 del D. LGS. 20 febbraio 2004, n. 56 Vedi proroga di cui all’articolo 6 nonies del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito in legge.
(6) Comma sostituito dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, e successivamente dall’articolo 4 del D.LGS. 26 maggio 1997, n. 153.
(7) Vedi l’articolo 1, comma 385, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Articolo 6
Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario.
1. (Omissis) (1).
2. (O
missis) (1).
2- bis . (Omissis) (1).
3. (Omissis) (2).
4. (Omissis) (2).
4- bis . (Omissis) (1).
5. (Omissis) (1).
6. (Omissis) (1).
7. (Omissis) (3).
8. (Omissis) (1).
9. (Omissis) (1).
10. (Omissis) (1).
11. (Omissis) (3).
12. (Omissis) (3).
(1) Comma abrogato dall’articolo 161 del D.LGS. 1° settembre 1993, n. 385.
(2) Comma abrogato a far data dall’entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie di cui al D.LGS. 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell’articolo 161 del medesimo decreto.
(3) Comma articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
Articolo 7
Elenco speciale.
(Omissis) (1).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197 e successivamente abrogato dall’articolo 161 del D.LGS. 1° settembre 1993, n. 385.
Articolo 8
Onorabilità dei soci e degli esponenti.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (1).
2- bis . (Omissis) (2).
2- ter . (Omissis) (2).
(1) Comma abrogato a far data dall’entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie di cui al D.LGS. 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell’articolo 161 del medesimo decreto.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197 e successivamente abrogato dall’articolo 161 del D.LGS. 1° settembre 1993, n. 385.
Articolo 9
Sospensione dalle cariche.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (1).
3. (Omissis) (1).
4. (Omissis) (2).
(1) Comma soppresso dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197.
(2) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197 e successivamente abrogato a far data dall’entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie di cui al D.LGS. 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell’articolo 161 del medesimo decreto.
Articolo 10
Doveri del collegio sindacale (1).
1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L’omessa trasmissione è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.
(1) Articolo modificato dall’articolo 6 del D.LGS. 20 febbraio 2004, n. 56.
Articolo 11
Collaborazione fra le autorità di vigilanza.
1. Omissis (1).
(1) Articolo modificato dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197 in sede di conversione e abrogato dall’articolo 6 del D. LGS. 20 febbraio 2004, n. 56 .
Articolo 12
Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante (1).
1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi (2).
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197 in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197in sede di conversione.
Articolo 13
Applicazione delle sanzioni (1) .
1. Le sanzioni di cui all’articolo 5 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197in sede di conversione.
Articolo 14
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Direttiva 2001/97/CE

Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 4 dicembre 2001

recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 settembre 2001,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno che la direttiva 91/308/CEE(4) (in prosieguo: "la direttiva"), che rappresenta uno dei principali strumenti internazionali per la lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite, venga aggiornata conformemente alle conclusioni della Commissione e ai desiderata espressi dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. In questo modo la direttiva dovrebbe non soltanto riflettere le migliori pratiche internazionali del settore, ma anche continuare a garantire uno standard elevato nella protezione del settore finanziario e di altre attività a rischio dagli effetti dannosi del denaro proveniente da attività criminose.

(2) L’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) consente ai suoi membri di adottare i provvedimenti necessari per proteggere la morale pubblica e per ragioni prudenziali, tra l’altro per garantire la stabilità e l’integrità del sistema finanziario. Tali provvedimenti non dovrebbero imporre restrizioni che vadano al di là di quanto sia giustificato per garantire il raggiungimento dei predetti obiettivi.

(3) La direttiva non stabilisce chiaramente quale sia lo Stato membro alle cui autorità le succursali di enti creditizi e finanziari aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro devono presentare le segnalazioni di operazioni sospette, né quale sia lo Stato membro le cui autorità sono competenti a garantire che tali succursali si conformino alla direttiva. Spetta alle autorità dello Stato membro nel quale è ubicata la succursale ricevere le segnalazioni ed esercitare le responsabilità predette.

(4) È opportuno che questa assegnazione di competenza venga recepita nella direttiva tramite una modifica delle definizioni di "ente creditizio" e "ente finanziario".

(5) Il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per il fatto che le attività degli uffici dei cambiavalute ("bureaux de change") e delle imprese di trasferimento di fondi (money remittance offices) sono suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio. Queste attività dovrebbero già rientrare nel campo di applicazione della direttiva. Per fugare qualunque dubbio in materia, la direttiva dovrebbe confermare chiaramente l’inclusione di queste attività.

(6) Per garantire la copertura massima possibile del settore finanziario, si dovrebbe chiarire che la direttiva si applica alle attività delle imprese di investimento come definite nella direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari(5).

(7) La direttiva obbliga gli Stati membri a combattere unicamente il riciclaggio dei proventi di reati connessi al traffico di stupefacenti. Negli anni più recenti è emersa la tendenza ad una definizione molto più ampia del riciclaggio, fondata su una gamma più vasta di reati "base" o "presupposto", tendenza manifestatasi ad esempio nel 1996 con la revisione delle 40 raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) ossia del più importante organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio.

(8) L’ampliamento della gamma dei reati di base agevola la segnalazione delle operazioni sospette nonché la cooperazione internazionale in questo settore. Pertanto, la direttiva dovrebbe essere adeguata in tal senso.

(9) Nell’azione comune 98/699/GAI adottata dal Consiglio il 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato(6), gli Stati membri hanno convenuto che tutti i reati gravi, secondo la definizione data nell’azione comune, costituiscono reati base ai fini della criminalizzazione del riciclaggio dei proventi di attività illecite.

(10) L’eliminazione della criminalità organizzata in particolare è strettamente collegata con la lotta al riciclaggio di capitali. Pertanto il catalogo dei reati presupposti dovrebbe essere aggiornato di conseguenza.

(11) La direttiva impone obblighi in particolare per quanto concerne la segnalazione di operazioni sospette. Ampliare il divieto di riciclaggio contenuto nella direttiva è più appropriato ed in linea con la filosofia del piano d’azione del gruppo ad alto livello contro la criminalità organizzata(7).

(12) In data 21 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato l’azione comune 98/733/GAI relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea(8). La predetta azione comune rispecchia l’accordo degli Stati membri sulla necessità di un’impostazione comune in questo settore.

(13) In ogni Stato membro il settore finanziario, ed in particolare gli enti creditizi, provvedono a segnalare le operazioni sospette in ottemperanza alla direttiva. Da indizi certi risulta che l’intensificazione dei controlli ha indotto i riciclatori a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l’origine dei proventi di attività criminose.

(14) I riciclatori di denaro hanno manifestato la tendenza ad avvalersi di enti non finanziari. Tale tendenza è stata confermata dai lavori del GAFI sulle tecniche e tipologie del riciclaggio.

(15) Gli obblighi stabiliti dalla direttiva in materia di identificazione dei clienti, tenuta delle registrazioni e segnalazione delle operazioni sospette dovrebbero essere estesi ad un numero limitato di attività e di professioni che si sono rivelate suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio.

(16) I notai ed i professionisti legali indipendenti, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere assoggettati alle disposizioni della direttiva quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi dei predetti professionisti vengano utilizzati a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali.

(17) Tuttavia, quando dei professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, i quali siano legalmente riconosciuti e controllati come gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la direttiva imponesse loro l’obbligo di comunicare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l’esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario, o nel corso dell’esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente giuridico partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini di riciclaggio o l’avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede consulenza giuridica ai fini del riciclaggio dei proventi illeciti.

(1
8) I servizi direttamente comparabili devono essere trattati allo stesso modo se forniti da un qualsiasi professionista incluso nella direttiva. Al fine di preservare i diritti sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dal trattato sull’Unione europea, nel caso di revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, possono difendere o rappresentare un cliente nell’ambito di procedimenti giudiziari o accertare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell’espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette all’obbligo di segnalazione a norma della direttiva.

(19) La direttiva fa riferimento, da un lato, alle "autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio" alle quali devono essere presentate le segnalazioni delle operazioni sospette e, dall’altro, alle autorità responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sull’attività degli enti e delle persone cui si applica la presente direttiva ("autorità competenti"). È inteso che la direttiva non obbliga gli Stati membri a istituire dette "autorità competenti" qualora non esistano, e che gli ordini degli avvocati e gli altri organismi di autoregolamentazione dei liberi professionisti non rientrano fra le "autorità competenti".

(20) Nel caso dei notai e dei professionisti legali indipendenti, per tenere debitamente conto dell’obbligo di riservatezza che vincola detti professionisti ai loro clienti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a designare l’ordine degli avvocati o qualunque altro organismo di autoregolamentazione dei liberi professionisti come organo a cui questi professionisti segnalano eventuali casi di riciclaggio. Le regole riguardanti il trattamento di tali segnalazioni e la loro eventuale trasmissione alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio e, in generale, le forme appropriate di cooperazione tra gli ordini degli avvocati o altri organismi professionali e dette autorità devono essere determinate dagli Stati membri,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/308/CEE è così modificata:

1) L’articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

A) ‘ente creditizio’: un ente definito a norma dell’articolo 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE(9), nonché una succursale, quale definita all’articolo 1, punto 3), della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale all’interno o al di fuori della Comunità;

B) ‘ente finanziario’:

1) un’impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e 14 dell’elenco che figura nell’allegato I della direttiva 2000/12/CE; sono incluse le attività degli uffici dei cambiavalute (bureau de change) e delle imprese di trasferimento di fondi (‘money transmission/remittance offices’);

2) un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE(10), nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva;

3) un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE(11);

4) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni.

La presente definizione di ente finanziario comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale all’interno o al di fuori della Comunità;

C) ‘riciclaggio’: le seguenti azioni commesse intenzionalmente:

– la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni,

– l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,

– l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,

– la partecipazione ad uno degli atti di cui ai trattini precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopra specificati, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Il riciclaggio comprende anche i casi in cui le attività che hanno dato origine ai beni da riciclare sono compiute nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;

D) ‘beni’: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o gli strumenti legali che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

E) ‘attività criminosa’: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave.

Costituiscono reati gravi almeno:

– ognuno dei reati definiti nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Vienna,

– le attività delle organizzazioni criminali quali definite nell’articolo 1 dell’azione comune 98/733/GAI(12),

– la frode, perlomeno la frode grave, quale definita nell’articolo 1, paragrafo 1 e nell’articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee(13),

– la corruzione,

– un reato che possa fruttare consistenti proventi e sia punibile con una severa pena detentiva in base al diritto penale dello Stato membro.

Anteriormente al 15 dicembre 2004 gli Stati membri modificano la definizione di cui al presente trattino per allinearla alla definizione di reato grave di cui all’azione comune 98/699/GAI del 3 dicembre 1998. Il Consiglio invita la Commissione a presentare, anteriormente al 15 dicembre 2004, una proposta di direttiva recante modifica in tal senso della direttiva 91/308/CEE.

Gli Stati membri possono indicare ogni altro reato come attività criminosa ai fini della presente direttiva;

F) ‘autorità competenti’: le autorità nazionali responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sull’attività degli enti e delle persone cui si applica la presente direttiva."

2) È inserito il seguente articolo: "Articolo 2 bis

Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva vengano imposti ai seguenti enti:

1) enti creditizi ai sensi dell’articolo 1, lettera a);

2) enti finanziari ai sensi dell’articolo 1, lettera b);

nonché alle seguenti persone giuridiche o fisiche quando agiscono nell’esercizio della loro attività professionale:

3) revisori, contabili esterni e consulenti tributari;

4) agenti immobiliari;

5) notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera:

a) assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

i) l’acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali;

ii) la gestione di denaro, strument
i finanziari o altri beni dei clienti;

iii) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

iv) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;

v) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di trust, società o strutture analoghe;

b) o, agendo in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare;

6) commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d’arte e case d’asta, ogniqualvolta il pagamento sia effettuato in contanti e per un importo pari o superiore a 15000 EUR;

7) case da gioco."

3) L’articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva provvedano all’identificazione dei loro clienti mediante documento probante quando allacciano rapporti di affari, ed in particolare, nel caso degli enti, quando aprono un conto o libretti di deposito o offrono servizi di custodia dei beni.

2. L’identificazione è altresì richiesta per tutte le operazioni con clienti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il cui importo sia pari o superiore a 15000 EUR, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un’unica operazione o con più operazioni tra le quali sembri esistere una connessione. Qualora l’importo non sia noto nel momento in cui è avviata l’operazione, l’ente o la persona in questione procederà all’identificazione non appena l’importo sia conosciuto e si constati che il limite è raggiunto.

3. In deroga ai precedenti paragrafi, l’identificazione, nei contratti assicurativi conclusi da imprese di assicurazione autorizzate in virtù della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione vita)(14), nella misura in cui svolgano attività che rientrano nel campo d’applicazione della stessa direttiva, non è richiesta qualora l’importo del premio o dei premi periodici da versare nel corso di un anno non ecceda i 1000 EUR o qualora sia versato un premio unico di importo non superiore a 2500 EUR. L’identificazione è effettuata qualora successivamente il premio o i premi periodici da versare nel corso di un anno vengano aumentati e eccedano il limite di 1000 EUR.

4. Gli Stati membri possono prevedere che l’identificazione non sia obbligatoria per i contratti di assicurazione-pensione sottoscritti in virtù di un contratto di lavoro o dell’attività professionale dell’assicurato, a condizione che tali contratti non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito.

5. In deroga ai precedenti paragrafi, è accertata l’identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquista o vende fiches di valore pari o superiore a 1000 EUR.

6. L’obbligo di identificazione previsto dalla presente direttiva si considera comunque assolto dalle case da gioco soggette a controllo pubblico allorché procedono alla registrazione e identificazione dei clienti fin dal momento dell’ingresso, indipendentemente dall’importo dei gettoni da gioco acquistati.

7. Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi precedenti agiscano per proprio conto o qualora sia certo che essi non agiscono per proprio conto, gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva adottano congrue misure per ottenere informazioni sull’effettiva identità delle persone per conto delle quali questi clienti agiscono.

8. Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva sono tenuti a procedere all’identificazione anche nel caso in cui l’importo dell’operazione sia inferiore ai valori di cui sopra, qualora vi sia sospetto di riciclaggio.

9. Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva non sono soggetti agli obblighi di identificazione previsti nel presente articolo qualora il cliente sia anch’esso un ente creditizio o finanziario cui si applica la presente direttiva o un ente creditizio o finanziario situato in un paese terzo che imponga, a parere degli Stati membri interessati, requisiti equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.

10. Gli Stati membri possono prevedere che l’obbligo di identificazione per quanto riguarda le operazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è soddisfatto quando è accertato che il pagamento relativo all’operazione stessa sarà addebitato ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all’obbligo di cui al paragrafo 1.

11. In ogni caso, gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva adottino misure specifiche e adeguate intese a compensare il maggior rischio di riciclaggio derivante dall’instaurazione di rapporti di affari o dall’effettuazione di un’operazione con un cliente che non è fisicamente presente a fini di identificazione (‘operazioni a distanza’). Tali misure dovrebbero garantire che l’identità del cliente sia stabilita, ad esempio, attraverso la richiesta di fornire prove documentali supplementari o misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o ancora una certificazione di conferma di un ente cui si applica la presente direttiva, oppure attraverso l’effettuazione del primo pagamento relativo all’operazione tramite un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio cui si applica la presente direttiva. Le procedure di controllo interno di cui all’articolo 11, punto 1, tengono specificamente conto di tali misure."

4) Negli articoli 4, 5, 8 e 10 i termini "gli enti creditizi e finanziari" sono sostituiti da "gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva".

5) L’articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio:

a) comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio;

b) fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio dello Stato membro nel cui territorio è situato l’ente o la persona che trasmette le informazioni stesse. Tale trasmissione è effettuata di regola dalla persona o dalle persone designate dagli enti e dalle persone cui si applica la seguente direttiva, secondo le procedure previste all’articolo 11, punto 1, lettera a.

3. Nel caso dei notai e dei professionisti legali indipendenti di cui all’articolo 2 bis, punto 5, gli Stati membri possono designare un organismo adeguato di autoregolamentazione della professione in oggetto come autorità cui vanno comunicati i fatti di cui al paragrafo 1, lettera a) ed in tal caso stabiliscono le forme appropriate di collaborazione fra tale organismo e le autorità responsabili per la lotta al riciclaggio.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento compresa la consul
enza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso."

6) L’articolo 7 è sostituito dal seguente: "Articolo 7

Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva si astengano dall’eseguire l’operazione che sanno o sospettano abbia rapporto con il riciclaggio prima di avere informato le autorità di cui all’articolo 6. Tali autorità possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, impartire l’istruzione di non eseguire l’operazione. Qualora si sospetti che l’operazione in questione concreti un caso di riciclaggio e detta astensione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari dell’operazione sospettata di riciclaggio, gli enti e le persone di cui trattasi comunicano l’informazione richiesta immediatamente dopo aver eseguito l’operazione in questione."

7) Il testo attuale diventa il paragrafo 1 e all’articolo 8 è aggiunto il testo seguente: "2. La presente direttiva non impone agli Stati membri di applicare l’obbligo di cui al paragrafo 1 alle professioni indicate al secondo comma dell’articolo 6, paragrafo 3."

8) L’articolo 9 è sostituito dal seguente: "Articolo 9

La comunicazione in buona fede alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, da parte degli enti o delle persone cui si applica la presente direttiva ovvero dei loro dipendenti o amministratori, delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori."

9) All’articolo 10 è aggiunto il seguente comma: "Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza cui una legge o un regolamento conferisce la facoltà di vigilare sulla borsa, sul cambio estero e sui mercati dei derivati finanziari informino le autorità responsabili per la lotta al riciclaggio di proventi di attività illecite qualora vengano a conoscenza di fatti che possano costituire una prova di riciclaggio di tali proventi."

10) L’articolo 11 è sostituito dal seguente: "Articolo 11

1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva:

a) instaurino adeguate procedure di controllo interno e di comunicazione intese a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio;

b) adottino misure adeguate affinché i loro dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni della presente direttiva. Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti più direttamente interessati a specifici programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Allorché una delle persone fisiche elencate ai punti da 3 a 8 dell’articolo 2 bis svolga la propria attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi di cui all’articolo 11 si applicano a detta persona giuridica anziché alla persona fisica.

2. Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva possano accedere a informazioni aggiornate sulle prassi seguite da quanti riciclano denaro e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette."

11) Nell’articolo 12, i termini "enti creditizi e finanziari di cui all’articolo 1" sono sostituiti da "enti e le persone di cui all’articolo 2 bis".

Articolo 2

Tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione procede, nel contesto della relazione prevista dall’articolo 17 della direttiva 91/308/CEE, ad un esame particolare degli aspetti concernenti l’attuazione del quinto trattino dell’articolo 1, lettera e, il trattamento specifico degli avvocati e degli altri liberi professionisti legali, l’identificazione dei clienti nelle operazioni a distanza e le possibili implicazioni per il commercio elettronico.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 giugno 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Reynders

(1) GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 14.

(2) GU C 75 del 15.3.2000, pag. 22.

(3) Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2000 (GU C 121 del 24.4.2001, pag. 133), posizione comune del Consiglio del 30 novembre 2000 (GU C 36 del 2.2.2001, pag. 24) e decisione del Parlamento europeo del 5 aprile 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 13 novembre 2001 e decisione del Consiglio del 19 novembre 2001.

(4) GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

(5) GU L 141 dell’11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(6) GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1.

(7) GU C 251 del 15.8.1997, pag. 1.

(8) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(9) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

(10) GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

(11) GU L 141 dell’11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(12) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(13) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

(14) GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

Dichiarazione della Commissione

La Commissione rinnova l’impegno, assunto nel suo programma di lavoro per il 2001, di presentare prima della fine di quest’anno una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio diretta ad istituire un meccanismo di cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri e la Commissione per garantire la tutela degli interessi finanziari delle Comunità contro le attività illegali, anche in materia di IVA e di riciclaggio dei capitali. Questo impegno è stato confermato nella comunicazione della Commissione "Tutela degli interessi finanziari della Comunità – Lotta contro le frodi: programma d’azione 2001-2003" del 15 maggio 2001(1).

(1) COM(2001) 254 defin.: cfr. punto 2.2.1.

Direttiva 91/308/CE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 10 giugno 1991 relativa alla prevezione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (91/308/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase e l’articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nel caso in cui gli enti creditizi e finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi di attività illecite (operazione in appresso denominata « riciclaggio ») possono risultare gravemente compromesse la solidità e la stabilità dell’ente coinvolto e la credibilità dell’intero sistema finanziario, che perderebbe di conseguenza la fiducia del pubblico;

considerando che l’assenza di iniziative comunitarie contro il riciclaggio potrebbe indurre gli Stati membri, allo scopo di proteggere il proprio sistema finanziario, ad adottare provvedimenti che potrebbero essere in contrasto con il completamento del mercato unico; che, per facilitare le proprie attività criminose, coloro che procedono al riciclaggio potrebbero, se non si adottano alcune misure di coordinamento a livello comunitario, tentare di trarre vantaggio dalla libertà dei movimenti di capitali e dalla libera prestazione dei servizi finanziari che lo spazio finanziario integrato comporta;

considerando che il riciclaggio incide palesemente sull’aumento della criminalità organizzata in generale e del traffico di stupefacenti in particolare; che vi è una sempre maggiore consapevolezza che la lotta al riciclaggio costituisce uno dei mezzi più efficaci per opporsi a questa attività criminosa che rappresenta una particolare minaccia per le società degli Stati membri;

considerando che il riciclaggio deve essere combattuto prevalentemente con strumenti di natura penale e nel quadro di una cooperazione internazionale tra autorità giudiziarie e autorità di polizia, come è previsto, nel campo degli stupefacenti, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope adottata a Vienna il 19 dicembre 1988 (in appresso denominata « convenzione di Vienna ») ed estesa a sua volta a tutte le attività cirminose dalla convenzione del Consiglio d’Europa su riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca dei proventi di reato, aperta alla firma l’8 novembre 1990 a Strasburgo;

considerando che gli strumenti di natura penale non dovrebbero però costituire l’unico modo per combattere il riciclaggio, dato che il sistema finanziario può svolgere un ruolo estremamente efficace; che, in questo contesto, è opportuno far riferimento alla raccomandazione del 27 giugno 1980 del Consiglio d’Europa e alla dichiarazione di principi adottata nel dicembre 1988 a Basilea dalle autorità di vigilanza bancaria dei paesi del gruppo dei Dieci, strumenti che rappresentano entrambi progressi considerevoli in ordine alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio:

considerando che, di norma, il riciclaggio viene effettuato a livello internazionale in modo da poter occultare meglio l’origine criminosa dei fondi; che misure adottate esclusivamente a livello nazionale, senza tenere conto del coordinamento e della cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati;

considerando che le misure adottate in materia dalla Comunità devono essere coerenti con le altre iniziative assunte in altre istanze internazionali; che, a tal fine, ogni iniziativa della Comunità dovrebbe segnatamente tener conto delle raccomandazioni della Task Force finanziaria contro il riciclaggio, istituita nel luglio 1989 dal vertice di Parigi dei sette paesi più indistrializzati;

considerando che il Parlamento europeo, in varie risoluzioni, ha chiesto l’elaborazione di un programma comunitario globale di lotta al traffico di stupefacenti che comprenda disposizioni sulla prevenzione del riciclaggio;

considerando che nella presente direttiva è ripresa la definizione di riciclaggio che figura nella convenzione di Vienna; che, dato tuttavia che il fenomeno del riciclaggio riguarda non soltanto i proventi di reati connessi con il traffico di stupefacenti ma anche i proventi di altre attività criminose (quali la criminalità organizzata e il terrorismo), è auspicabile che gli Stati membri estendano, ai sensi della loro legislazione, gli effetti della direttiva ai proventi di tali attività, dal momento che essi possono dar luogo a operazioni di riciclaggio che è giustificato reprimere in quanto tali;

considerando che il divieto di riciclaggio contenuto nella legislazione degli Stati membri, che si basa su misure adeguate e sanzioni, costituisce una condizione necessaria nella lotta contro tale fenomeno;

considerando che è necessario garantire che gli enti creditizi e finanziari esigano l’identificazione dei clienti che allacciano rapporti di affari o eseguono operazioni che oltrepassano un certo valore onde evitare che coloro che procedono al riciclaggio approfittino dell’anonimato per svolgere le proprie attività criminose; che è necessario estendere tali disposizioni, nella misura del possibilie, a qualsiasi beneficiario;

considerando che gli enti creditizi e finanziari devono conservare per almeno cinque anni le copie o i riferimenti dei documenti di identificazione richiesti nonché le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie di analoga forza probatoria in base al diritto nazionale concernenti le transazioni perché possano costituire elementi di prova in qualsiasi indagine in materia di riciclaggio;

considerando che, per preservare la solidità e l’integrità del sistema finanziario e contribuire alla lotta contro il riciclaggio, è necessario provvedere a che gli enti creditizi e finanziari esaminino con particolare attenzione ogni transazione che essi considerino particolarmente atta, per la sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio; che a tal fine essi devono esaminare con particolare attenzione le operazioni con paesi terzi che non applichino norme per la prevenzione del riciclaggio comparabili a quelle stabilite dalla Comunità o ad altre norme equivalenti emanate in sedi internazionali e recepite dalla Comunità;

considerando che a tal fine gli Stati membri possono chiedere agli enti creditizi e finanziari di esporre per iscritto i risultati delle inchieste alle quali sono tenuti e di assicurare che le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio possano accedervi;

considerando che il compito di difendere il sistema finanziario dal riciclaggio non può essere svolto dalle autorità responsabili della lotta contro tale fenomeno senza la cooperazione degli enti creditizi e finanziari e delle loro autorità di vigilanza; che il segreto bancario deve essere abolito in tali casi; che un sistema obbligatorio di segnalazione delle operazioni sospette che assicuri la trasmissione delle informazioni alle autorità sopra menzionate senza mettere in allarme i clienti interessati è il modo più efficace per realizzare tale cooperazione; che è necessaria una particolare clausola di salvaguardia per esonerare gli enti creditizi e finanziari, i loro dipendenti e amministratori da responsabilità per la violazione del divieto di divulgare le informazioni;

considerando che è necessario limitare unicamente alla lotta contro il riciclaggio l’uso delle informazioni ricevute dalle
autorità in conformità della presente direttiva; che gli Stati membri possono tuttavia prevedere che tali informazioni siano eventualmente utilizzate ad altri fini;

considerando che l’istituzione, da parte degli enti creditizi e finanziari, di procedure di controllo interno e di programmi di formazione in questo campo rappresenta una misura complementare senza la quale le altre misure previste dalla presente direttiva potrebbero rivelarsi inefficaci;

considerando che, data la possibilità di procedere al riciclaggio non soltanto per il tramite di enti creditizi e finanziari, ma anche di altri tipi di attività professionali e categorie di imprese, gli Stati membri devono estendere, totalmente o parzialmente le disposizioni della presente direttiva a quelle professioni e imprese che svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio;

considerando che è necessario che gli Stati membri vigilino in modo particolare affinché nella Comunità siano adottate misure coordinate quando, sulla base di indizi gravi, si può ritenere che professioni o attività le cui condizioni di esercizio hanno formato oggetto di armonizzazione a livello comunitario siano utilizzate a fini di riciclaggio;

considerando che l’efficacia degli sforzi compiuti per abolire il riciclaggio dipende essenzialmente dal regolare coordinamento e dall’armonizzazione delle misure nazionali di applicazione; che un coordinamento ed un’armonizzazione del genere effettuati in vari ambiti internazionali richiedono, a livello comunitario, una concertazione tra Stati membri e Commissione nell’ambito di un comitato di contatto;

considerando che spetta a ciascuno Stato membro adottare i provvedimenti adeguati nonché sanzionare adeguatamente le infrazioni a tali provvedimenti per garantire la completa applicazione delle disposizioni della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende:

– per « ente creditizio » un ente definito in conformità dell’articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (5), nonché una succursale, quale definita all’articolo 1, terzo trattino della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale al di fuori della Comuntià;

– per « ente finanziario » un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e 14 dell’elenco allegato alla direttiva 89/646/CEE, nonché un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 90/619/CEE (7), nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva; tale definizione comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale al di fuori della Comunità;

– per « riciclaggio »: le seguente azioni commesse intenzionalmente:

– la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

– l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

– l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

– la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno di commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopra specificati, possono essere accertate in base a circostanze di fatto obiettive.

Il riciclaggio comprende anche i casi in cui le attività che hanno dato origine ai beni da riciclare sono compiute nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;

– per « beni »: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o gli strumenti legali che attestano il diritto di proprietà o diritti sui beni medesimi;

– per « attività criminosa »: un reato specificato nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Vienna e ogni altra attività che sia considerata tale dagli Stati membri ai fini della presente direttiva;

– per « autorità competenti »: le autorità nazionali responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sugli enti creditizi o finanziari.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a che il riciclaggio, quale definito nella presente direttiva, sia vietato.

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi e finanziari prevedano l’identificazione dei loro clienti mediante documento probante quando allacciano rapporti di affari, ed in particolare quando aprono un conto o libretti di deposito od offrono servizi di custodia dei beni.

2. L’identificazione è altresì richiesta per tutte le operazioni con clienti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il cui importo sia pari o superiore a 15 000 ecu, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un’unica operazione o con più operazioni tra le quali sembri esistere una connessione. Qualora l’importo non sia noto nel momento in cui è avviata l’operazione, l’organismo in questione procederà all’identificazione non appena l’importo sia conosciuto e si constati che il limite è raggiunto.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l’identificazione, nei contratti assicurativi conclusi da imprese di assicurazione autorizzate in virtù della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolgano attività che rientrano nel campo d’applicazione della stessa direttiva, non è richiesta qualora l’importo dei premi periodici da versare nel corso di un anno non ecceda i 1 000 ecu o, nel caso di versamento di un premio unico, 2 500 ecu. L’identificazione deve essere effettuata, qualora successivamente il premio periodicio da versare nel corso di un anno venga(no) aumentato(i) e ecceda(no) il limite di 1 000 ecu.

4. Gli Stati membri possono prevedere che l’identificazione non sia obbligatoria per i contratti di assicurazione-pensione sottoscritti in virtù di un contratto di lavoro o dell’attività professionale dell’assicurato, a condizione che tali contratti non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito.

5. Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi precedenti agiscano per proprio conto o qualora sia certo che essi non agiscono per proprio conto, gli enti creditizi e finanziari adottano congrue misure per ottenere informazioni sull’effettiva identità delle persone per conto delle quali questi clienti agiscono.

6. Gli enti creditizi e finanziari sono tenuti a procedere all’identificazione anche nel caso in cui l’importo dell’operazione sia inferiore ai valori di cui sopra, qualora vi sia sospetto di riciclaggio.

7. Gli enti creditizi e finanziari non sono soggetti agli obblighi
di identificazione previste nel presente articolo, qualora il cliente sia anch’esso un ente creditizio o finanziario cui si applichi la presente direttiva.

8. Gli Stati membri possono prevedere che l’obbligo di identificazione per quanto riguarda le operazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è soddisfatto quando è accertato che il pagamento relativo all’operazione stessa sarà addebitato ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all’obbligo di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari conservino, affinché possano costituire un elemento di prova in qualsiasi indagine in materia di riciclaggio:

– per quanto riguarda l’identificazione, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno cinque anni dalla fine delle relazioni con il loro cliente;

– per quanto riguarda le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria in base al diritto nazionale, per un periodo di almeno cinque anni dall’esecuzione delle operazioni.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari esaminino con particolare attenzione ogni operazione che essi considerino particolarmente atta, per la sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari e i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio:

– comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di un riciclaggio;

– fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.

Le informazioni di cui al primo comma sono trasmesse alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio dello Stato membro nel cui territorio è situato l’ente che ha trasmesso le informazioni. Tale trasmissione è effettuata normalmente dalla persona o dalle persone designate dagli enti creditizi e finanziari conformemente alle procedure previste all’articolo 11, punto 1.

Le informazioni fornite alle autorità in conformità del primo comma possono essere utilizzate esclusivamente a fini di lotta contra il riciclaggio. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che tali informazioni siano utilizzate anche ad altri fini.

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari si astengano dall’eseguire, prima di avere informato le autorità di cui all’articolo 6, l’operazione che sanno o sospettano abbia rapporto con il riciclaggio. Tali autorità possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, impartire l’istruzione di non eseguire l’operazione. Qualora si sospetti che l’operazione in questione concreti un’operazione di riciclaggio e detta astensione non sia possibile o rischi di impedire l’azione nei confronti dei beneficiari di un’operazione sospettata di riciclaggio, gli enti interessati comunicano l’informazione richiesta immediatamente dopo aver effettuato l’operazione in questione.

Articolo 8

Gli enti creditizi e finanziari, i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni alle autorità in applicazione degli articoli 6 e 7° che è in corso un’inchiesta in materia di riciclaggio.

Articolo 9

La comunicazione in buona fede alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio da parte di dipendenti o amministratori di un ente creditizio o finanziario delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta, per l’ente creditizio, l’ente finanziario, i loro amministratori e dipendenti, responsabilità di alcun tipo.

Articolo 10

Gli Stati membri provvedono a che le competenti autorità informino le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, qualora nel corso di ispezioni da esse effettuate presso enti creditizi o finanziari, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprano fatti che potrebbero costituire prova di riciclaggio.

Articolo 11

Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari:

1) instaurino adeguate procedure di controllo interno e di comunicazione intese a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio;

2) adottino misure adeguate affinché i loro dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni contenute nella presente direttiva. Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti più direttamente interessati a speciali programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Articolo 12

Gli Stati membri provvedono ad estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti creditizi e finanziari di cui all’articolo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio.

Articolo 13

1. Presso la Commissione è istituito un comitato di contatto, qui di seguito denominato « comitato », con il compito di:

a) agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, l’applicazione armonizzata della presente direttiva mediante regolare concertazione sui problemi concreti sollevati dalla sua applicazione e sui quali si giudichino opportuni scambi di opinioni;

b) agevolare una concertazione tra gli Stati membri sulle condizioni e sugli obblighi più severi o supplementari che essi imporranno su un piano nazionale;

c) consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi od emendamenti da apportare alla presente direttiva o sugli adattamenti giudicati necessari, in particolare per armonizzare gli effetti dell’articolo 12;

d) esaminare l’opportunità di includere una professione o categoria di imprese nel campo di applicazione dell’articolo 12, se si constata che in uno Stato membro tale professione o categoria di imprese è stata utilizzata ai fini di un riciclaggio.

2. Il comitato non ha il compito di valutare la fondatezza delle decisioni prese in casi singoli dalle autorità competenti.

3. Il comitato è composto da persone designate dagli Stati membri e da rappresentanti della Commissione. Il segretariato è assicurato dai servizi della Commissione. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce su iniziativa di questo o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.

Articolo 14

Ciascuno Stato membro prende le misure atte a garantire la piena applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva e, in particolare, stabilisce le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni adottate in esecuzione della medesima.

Articolo 15

Gli Stati membri possono adottare o mantenere nel settore disciplinato dalla presente direttiva disposizioni più rigorose per impedire il riciclaggio di proventi di attività illecite.

Articolo 16

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimen
to all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

La Commissione elaborerà dopo un anno dalla data del 1° gennaio 1993, e in seguito quando necessario, ma comunque almeno ogni tre anni, una relazione sull’applicazione della presente direttiva e la sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER

(1) GU n. C 106 del 28. 4. 1990, pag. 6 e C 319 del 19. 12. 1990, pag. 9.

(2) GU n. C 324 del 24. 12. 1990, pag. 264 e C 129 del 20. 5. 1991.

(3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 86.

(4) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

(5) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1.

(6) GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1.

(7) GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50.

Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio

I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio,

ricordando che gli Stati membri hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze pscicotrope, adottata il 19 dicembre 1988 a Vienna;

ricordando altresì che la maggior parte di essi ha già firmato, l’8 novembre 1990 a Strasburgo, la convenzione del Consiglio d’Europa su riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca dei proventi del reato;

consapevoli che la descrizione di riciclaggio di cui all’articolo 1 della direttiva 91/308/CEE (1) è desunta dalle disposizioni corrispondenti delle convenzioni summenzionate,

si impegnano a prendere al più tardi il 31 dicembre 1992 le misure necessarie per mettere in vigore una legislazione penale che permetta di soddisfare gli obblighi che derivano loro da detti strumenti.

(1) Vedi pagina 77 della presente Gazzetta ufficiale.

Codice delle assicurazioni.Artt.251-355

Articolo 251
Adempimenti iniziali
Art. 251.
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano l’inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell’ISVAP.
2. Si applica l’articolo 235, commi 2 e 4.

Articolo 252
Accertamento del passivo
Art. 252.
1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti dell’impresa. La comunicazione s’intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
2. La comunicazione è effettuata all’ultimo indirizzo risultante agli atti dell’impresa. È onere del creditore interessato, in caso di variazione, informare senza indugio i commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili, o per i quali non vi sia prova dell’avvenuta ricezione all’ultimo indirizzo risultante agli atti dell’impresa, la comunicazione è effettuata presso la cancelleria del tribunale del luogo dove ha sede legale l’impresa mediante inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo. In tal caso la comunicazione può essere redatta in un unico documento.
3. L’informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica, comprese le pubbliche amministrazioni di tali Stati, avviene con le modalità indicate all’articolo 253.
4. L’ISVAP può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo da parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi. Negli stessi termini e modalità i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami.
6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti, presentando i documenti atti a provare l’esistenza, la specie e l’entità dei propri diritti. Con le stesse modalità e termini, salvo che l’ammissione non avvenga d’ufficio, i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo. I medesimi creditori segnalano, inoltre, se diversi dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.
7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e non oltre i novanta giorni successivi, presentano all’ISVAP l’elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone i diritti e l’ordine di prelazione, e l’elenco di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. È accordato ai creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, incluse le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori italiani.
8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari depositano, dopo averne data comunicazione all’ISVAP, nella cancelleria del tribunale del luogo ove l’impresa ha sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con l’indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai quali è stato negato il riconoscimento delle pretese.
9. Successivamente i commissari, con le stesse modalità di cui al comma 1, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell’avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino.
10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo diventa esecutivo.

Articolo 253
Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
Art. 253.
1. All’apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.
2. L’avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti dall’articolo 252, comma 5, e delle opposizioni previste dall’articolo 254, comma 1. L’avviso indica, inoltre, che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica, altresì, gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i contratti cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell’assicurato rispetto al contratto medesimo.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un’intestazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.
4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli articoli 252, comma 5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato nell’articolo 252, comma 6, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prevista dall’articoli 247, comma 1.
5. L’ISVAP determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei formulari da adottare per l’informazione dei creditori.
Articolo 254
Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
Art. 254.
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 252, comma 9.
2. L’opposizione è disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.
Articolo 255
Appello
Art. 255.
1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile.

Articolo 256
Insinuazioni tardive
Art. 256.
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell’impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.
2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disp
osto dell’articolo 260, comma 5.

Articolo 257
Liquidazione dell’attivo
Art. 257.
1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall’articolo 35 della legge fallimentare, in deroga a quanto disposto dall’articolo 206, secondo comma, della medesima, i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall’ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell’ISVAP, possono cedere le attività e le passività, l’azienda, rami d’azienda, nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dall’atto di cessione.
3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata dall’ISVAP e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti dall’impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta giorni.
4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti di assicurazione in corso non possono essere disdettati dall’impresa cessionaria a pena di nullità della disdetta.
5. Anche ai fini dell’eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell’ISVAP.

Articolo 258
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione
Art. 258.
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell’apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.
2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all’impresa se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l’autorizzazione dell’ISVAP. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilità, i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonché l’importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l’apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all’ISVAP.
3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;
b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;
c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;
d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell’ammontare delle riserve matematiche;
e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).
4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione;
b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).
5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII.
6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all’articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni specie ancorché assistite da privilegio o ipoteca.

Articolo 259
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
Art. 259.
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l’articolo 1930 del codice civile.
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l’articolo 1931 del codice civile.
Articolo 260
Ripartizione dell’attivo
Art. 260.
1. I commissari procedono, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell’attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell’articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.
2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell’ISVAP, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
3. Nell’effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l’ammissione allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell’ISVAP, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste dall’articolo 252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.
6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi dell’articolo 256, concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

Articolo 261
Ripartizione dell’attivo
Art. 261.
1. Liquidato l’attivo e prima dell’ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all’ISVAP, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.
2. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. L’ISVAP può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell’articolo 254, commi 1 e 2.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto dall’articolo 260.
5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti dall’ISVAP per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall’articolo 260, comma 4.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali relative alla cancellazione della società e al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l’effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata all’esecuzione di accantonamenti o all’acquisizione di garanzie ai sensi dell’articolo 260, commi 3 e 4.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 233, il comma 8 dell’articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell’articolo 250.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell’articolo 257, commi 2 e 3, i commissari sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.

Articolo 262
Concordato
Art. 262
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l’impresa ai sensi dell’articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale. La proposta di concordato è autorizzata dall’ISVAP.
2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. L’ISVAP può stabilire altre forme di pubblicità.
4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato ai commissari. In assenza di opposizioni il concordato diventa esecutivo.
5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso dall’ISVAP. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l’articolo 254.
6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell’attivo ai sensi dell’articolo 260.
7. Alla proposta di concordato e all’intervento nella procedura in qualità di assuntore del concordato medesimo è legittimata, previa autorizzazione del Ministro delle attività produttive, la CONSAP.

Articolo 263
Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
Art. 263.
1. I commissari, con l’assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all’esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall’ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l’assemblea dei soci perché sia deliberata la modifica dell’oggetto sociale in relazione alla revoca dell’autorizzazione all’attività assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell’oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società e il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.
3. Si applica l’articolo 215 della legge fallimentare.

Articolo 264
Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
Art. 264.
1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma 3.
2. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma 3.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
Articolo 265
Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
Art. 265.
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, dispone la liquidazione coatta dell’impresa che esercita l’attività di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l’ISVAP procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all’ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l’autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.
3. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.
Articolo 266
Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
Art. 266.
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all’ISVAP.
Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l’ISVAP, che ha facoltà di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d’ufficio, l’acquisizione dall’ISVAP di aggiornate informazioni sulla situazione dell’impresa, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l’esecuzione dall’autorità giudiziaria all’ISVAP. A tal fine l’ISVAP può proporre o adottare gli
atti previsti dai capi II, III e IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica, altresì, l’articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.

Articolo 267
Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
Art. 267.
1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana:
a) i rapporti di lavoro con l’impresa di assicurazione sorti in Italia;
b) i contratti stipulati con l’impresa di assicurazione che danno diritto all’utilizzo o all’acquisto di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica;
c) i diritti dell’impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, che richiedono un’iscrizione in un pubblico registro italiano.
2. Agli atti a titolo oneroso, stipulati successivamente all’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, per effetto dei quali l’impresa di assicurazione disponga di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all’iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l’iscrizione in un registro pubblico o l’immissione in un sistema di deposito accentrato, si applica la legge italiana se, rispettivamente, l’immobile è situato nel territorio della Repubblica, i pubblici registri della nave o dell’aeromobile ovvero il registro o il sistema di deposito accentrato degli strumenti finanziari sono disciplinati dalla legge italiana.
Articolo 268
Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
Art. 268.
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati, di proprietà dell’impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.
2. È assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullità, annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell’impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

Articolo 269
Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica
Art. 269.
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato dominio di un bene, non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà, allorché il bene si trovi, al momento dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura, nel territorio della Repubblica.
2. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto di cui al comma 1, la cui consegna si sia verificata prima dell’adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto e non impedisce che l’acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell’impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
Articolo 270
Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione
Art. 270.
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall’articolo 56 della legge fallimentare.
2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell’impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
Articolo 271
Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
Art. 271.
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 268, in caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell’impresa di assicurazione, relativi alle operazioni di compensazione e novazione, al riacquisto ed alle cessioni con patto di riacquisto, nonché ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformità al testo unico dell’intermediazione finanziaria, compresa la possibilità di esperire le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Articolo 272
Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
Art. 272.
1. L’azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell’atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove ha sede legale l’impresa e che la legge applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l’atto con alcun mezzo.

Articolo 273
Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di assicurazione
Art. 273.
1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonché di diritti sugli stessi, dell’impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.
Articolo 274
Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
Art. 274.
1. I commissari o i liquidatori, nominati dall’autorità dello Stato membro nel quale ha sede legale l’impresa
di assicurazione assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano agire nel territorio della Repubblica, per l’esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia, conforme all’originale, rilasciata dall’autorità che ha emesso il provvedimento o mediante qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorità dello stesso Stato. Ai medesimi commissari o ai liquidatori può essere richiesta una traduzione nella lingua italiana della documentazione di cui al presente comma.
2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione, persone incaricate di assistere o, all’occorrenza, di rappresentare i commissari o i liquidatori nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione nel territorio della Repubblica con particolare riferimento ai rapporti con i creditori italiani.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori esercitano nel territorio della Repubblica gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione, ma non possono svolgere compiti riservati alla forza pubblica o funzioni attribuite alla magistratura.
4. I commissari e i liquidatori nominati dall’autorità dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione sono tenuti, nell’esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legge italiana in particolare per quanto attiene alle modalità di realizzazione degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato con particolare riguardo all’informazione dei dipendenti. I commissari o i liquidatori nominati dall’autorità dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione, nonché ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità, possono chiedere, fermi restando eventuali specifici obblighi di pubblicità previsti dalla legge italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano.
Articolo 275
Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa
Art. 275.
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo II del presente titolo.
2. L’amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall’articolo 231, può essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività di direzione e di coordinamento per l’esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall’ISVAP;
b) una delle società del gruppo assicurativo sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell’amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonché quando sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l’equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
3. L’amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive, salvo che sia prescritto un termine più breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell’ISVAP, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell’amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione dell’ISVAP sentiti i cessati amministratori della società, l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
6. I commissari straordinari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

Articolo 276
Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa
Art. 276.
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente titolo.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall’articolo 245, può essere disposta quando le inadempienze nell’esercizio dell’attività di direzione e di coordinamento per l’esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall’ISVAP siano di eccezionale gravità.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull’andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L’ISVAP può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l’avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 275, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l’esperimento dell’azione revocatoria prevista dall’articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle altre società del gruppo. L’azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell’articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) e dal secondo comma dello stesso articolo, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.
Articolo 277
Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo
Art. 277.
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L’amministrazione straordinaria può essere richiesta all’ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti all’ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli dell’amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall’ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all’amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato senti
ta l’autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell’amministrazione straordinaria delle società del gruppo è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo.

Articolo 278
Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo
Art. 278.
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo IV del presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione resta ferma comunque la disciplina del capo IV. La liquidazione coatta può essere richiesta all’ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l’accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all’ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall’ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall’articolo 276, comma 5.

Articolo 279
Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
Art. 279
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all’ISVAP a cura dell’autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l’ISVAP di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo.
2. In deroga al comma 1, la società del gruppo non è soggetta alla procedura ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 277 e 278.
Articolo 280
Disposizioni comuni agli organi delle procedure
Art. 280.
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della qualità di commissario di altra società del gruppo, ne dà notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e all’ISVAP. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all’operazione, dell’inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, l’ISVAP può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall’ISVAP in base ai criteri dallo stesso stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

Articolo 281
Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
Art. 281.
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’articolo 276, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle società del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.
Articolo 282
Gruppi e società non iscritte all’albo
Art. 282.
1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le condizioni per l’inserimento nell’albo dei gruppi assicurativi.

Articolo 283
Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
Art. 283.
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro cinquecento, per la parte eccedente tale ammontare. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all’articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), il d
anno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all’articolo 128per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato, del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all’aarticolo 258, comma 4, lettera a). L’impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell’articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Articolo 284
Sinistri verificatisi in altro Stato membro
Art. 284.
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto altresì a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un’impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l’articolo 283, comma 5.
2. Il Ministro delle attività produttive autorizza, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.
Articolo 285
Fondo di garanzia per le vittime della strada
Art. 285
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.

Articolo 286
Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata
Art. 286.
1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all’articolo 283, comma 1, lettere a), b), c) e d), è effettuata a cura di un’impresa designata dall’ISVAP secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive.
L’impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa.
2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell’articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, soggette all’approvazione del Ministro delle attività produttive su proposta dell’ISVAP.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per l’attività oggetto delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla CONSAP.

Articolo 287
Esercizio dell’azione di risarcimento
Art. 287.
1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lettera c), l’azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
2. Il danneggiato che, nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all’impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l’impresa di assicurazione del responsabile.
3. L’azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell’impresa designata. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nel caso previsto all’articolo 283, comma 1, lettera b), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell’articolo 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell’impresa di assicurazione.

Articolo 288
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Art. 288.
1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall’articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell’impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.
Articolo 289
Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
Art. 289.
1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all’impresa designata per il risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall’articolo 283, comma 4.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell’impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall’articolo 283, comma 4, nei confronti dell’impresa designata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.

Articolo 290
Prescrizione dell’azione
Art. 290.
1. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata, nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
2. L’azione che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata, nel caso previsto dall’articolo 283, comma 1, lettera c), è proponibile fino a che non sia prescritta l’azione nei confronti dell’impresa posta in liquidazione coatta.
Articolo 291
Pluralità di danneggiati e supero del massimale
Art. 291.
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa de
signata sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell’articolo 283.
2. L’impresa designata che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione designata e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa di assicurazione designata può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

Articolo 292
Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata
Art. 292.
1. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a) b) e d), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto dall’aarticolo 283, comma 1, lettera c), l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

Articolo 293
Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta
Art. 293.
1. Il commissario dell’impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all’articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
2. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all’articolo 285, comma 2. In caso di insufficienza dell’attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada.
3. Per l’assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il personale già dipendente dall’impresa posta in liquidazione coatta. Il personale è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.

Articolo 294
Esercizio dell’azione di risarcimento
Art. 294.
1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente inviata all’impresa posta in liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP – Fondo di garanzia delle vittime della strada può intervenire nel processo, anche in grado di appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta è pubblicato prima della formazione del giudicato, si applica l’articolo 289, comma 1.
Articolo 295
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Art. 295.
1. Gli assicurati con imprese che esercitano l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell’articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.
Articolo 296
Organismo di indennizzo italiano
Art. 296.
1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano.
2. L’Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può avvalersi dell’Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.
Articolo 297
Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano
Art. 297.
1. L’Organismo di indennizzo italiano è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall’uso di:
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionante in un altro Stato membro;
b) un veicolo di cui risulti impossibile l’identificazione;
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l’impresa di assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l’Organismo di indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per l’assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.
Articolo 298
Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
Art. 298.
1. Nei casi previsti dall’articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi diritto possono presentare all’Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento:
a) qualora l’impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) nel caso in cui l’impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tale caso gli aventi diritto non possono presentare all’Organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all’impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
2. L’Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un’azione legale direttamente contro l’impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.
3. L’intervento dell’Organismo di indennizzo italiano è sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell’impresa di assicurazione o del suo mandatario. L’Organismo di indennizzo italiano non può subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all’Organismo di indennizzo italiano la propria richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento, adottato dal Ministro
delle attività produttive, che dà attuazione al presente titolo.
5. L’Organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell’impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all’organismo di indennizzo.
6. L’Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta, i seguenti soggetti:
a) l’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) l’organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
d) l’ufficio nazionale per l’assicurazione dello Stato ove è avvenuto il sinistro, se il sinistro è stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui è accaduto il sinistro.
7. L’organismo di indennizzo italiano cui è stata presentata la richiesta di risarcimento è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro.
Articolo 299
Rimborsi tra organismi di indennizzo
Art. 299.
1. L’Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall’articolo 298, acquisisce un credito, nei confronti dell’Organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla liquidazione del danno, nella misura e con le modalità stabilite dall’accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio della Repubblica, l’Organismo di indennizzo italiano è tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall’organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.
3. L’Organismo di indennizzo italiano è surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell’impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l’organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito.
L’impresa è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l’Organismo di indennizzo italiano di quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell’avvenuto pagamento. L’importo da rimborsare può costituire oggetto di contestazione da parte dell’impresa esclusivamente nel caso in cui l’organismo di indennizzo estero abbia omesso di informare l’impresa di assicurazione italiana di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli aventi diritto.

Articolo 300
Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
Art. 300.
1. Nei casi previsti dall’articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l’Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa immediatamente:
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonché il Fondo di garanzia dello Stato membro in cui è accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. L’Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.
3. L’Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalità stabilite dall’accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:
a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l’impresa di assicurazione;
b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;
c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.
Articolo 301
Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Art. 301
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l’organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonché delle spese dirette e indirette di cui all’articolo 300, comma 3, nei seguenti casi:
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare l’impresa di assicurazione;
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l’organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l’azione di regresso prevista dall’articolo 292.
Articolo 302
Ambito di intervento
Art. 302.
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell’esercizio dell’attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:
a) l’esercente l’attività venatoria non sia identificato;
b) l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
c) l’esercente l’attività venatoria sia assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un’invalidità permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento è dovuto
per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l’esercizio dell’attività venatoria.

Articolo 303
Fondo di garanzia per le vittime della caccia
Art. 303.
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
Articolo 304
Diritto di regresso e di surroga
Art. 304.
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all’articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero dell’indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto all’articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il danno è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all’articolo 258, comma 4, lettera a).

Articolo 305
Attività abusivamente esercitata
Art. 305.
1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.
2. Chiunque esercita l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all’articolo 109 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.
3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2, l’ISVAP richiede al tribunale l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.
4. Le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle sezioni del registro di cui all’articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro diecimila ad un massimo di euro centomila.
5. L’esercizio dell’attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall’articolo 156 è punito a norma dell’articolo 348 del codice penale.
Articolo 306
Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza
Art. 306.
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell’accesso ai locali o con il diniego all’ordine di esibizione della documentazione concernente l’attività assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell’ISVAP incaricati di accertare i fatti che possono configurare una violazione dell’articolo 305, è punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1 ed all’articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell’ISVAP ovvero ritarda l’esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
Articolo 307
Collaborazione con la Guardia di finanza

Art. 307.
1. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, l’ISVAP può avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all’ISVAP.
Articolo 308
Abuso di denominazione assicurativa
Art. 308.
1. L’uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di assicurazione, compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all’esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione.
2. L’uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all’articolo 156.
3. L’ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
Articolo 309
Attività oltre i limiti consentiti
Art. 309.
1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l’attività assicurativa oltre i limiti dell’autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15,16, 18, 21, 22, 28, 29, 57,58 e 60sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
2. Le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 che esercitano l’attività assicurativa oltre i limiti dell’autorizzazione in violazione degli articoli 53 e 55sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila sono soggetti gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collabor
atori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio delle imprese di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 310
Condizioni di esercizio
Art. 310.
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 48,49, 56, 62,63, 64, 65,67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, comma 1, 191, 196, comma 2,197, 211, 212,213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 88, 89, 90, 92, 93, 94,95, 96, 98,99, 100e 101 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.

Articolo 311
Assetti proprietari
Art. 311.
1. L’omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e 80o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
2. L’incompletezza o l’erroneità delle comunicazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 70, comma 1, e nel caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 74, comma 1, 75 comma 1, e 77, commi 1 e 3.
4. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima.

Articolo 312
Vigilanza supplementare
Art. 312.
1. L’omissione delle comunicazioni di cui all’articolo 213 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L’incompletezza o l’erroneità della comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. L’omissione della comunicazione preventiva di cui articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
Se l’omissione riguarda un’operazione da cui può derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
L’incompletezza o l’erroneità della comunicazione preventiva sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
3. L’omissione della comunicazione periodica successiva di cui all’articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quindicimila. L’incompletezza o l’erroneità delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.
Articolo 313
Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto
Art. 313.
1. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 131 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
Articolo 314
Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di abbinamento
Art. 314.
1. Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui all’articolo 132, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento.
2. La violazione o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui all’articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro unmilione ad euro cinquemilioni.
3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all’articolo 170è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.
Articolo 315
Procedure liquidative
Art. 315.
1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149e 150 o dalle disposizioni di attuazione la formulazione dell’offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell’offerta nel medesimo termine è punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;
c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;
d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell’offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.
3. Qualora l’impresa formuli l’offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento.
Articolo 316
Obblighi di comunicazione
Art. 316.
1. L’omissione delle comunicazioni periodiche di cui agli articoli 135, comma 2, 154, commi 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
2. L’incompletezza o l’erroneità delle comunicazioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila, salvo che essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato.
Articolo 317
Altre violazioni
Art. 317.
1. L’inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e148, comma 11, o delle relative norme di attuazione, è punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.
2. L’inosservanza dell’obbligo di consegna del contrassegno o del certificato di assicurazione o dell’attestazione sullo stato del rischio è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro quattromilacinquecento.
3. L’inosservanza della disposizione di cui all’articolo 151, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro seimila.
Articolo 318
Pubblicità di prodotti assicurativi
Art. 318.
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 182, commi 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila e si applica a chi effettua annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 182, commi 4 e 5.

Articolo 319
Regole di comportamento
Art. 319.
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 183 o delle relative norme di attuazione quando la commercializzazione riguarda prodotti assicurativi di cui all’articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o all’articolo 2, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.

Articolo 320
Nota informativa
Art. 320.
1. Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui all’articolo 185 prima della conclusione del contratto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro venticinquemila.

Articolo 321
Doveri degli organi di controllo
Art. 321.
1. Ai componenti degli organi di controllo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall’ articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle società che controllano un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall’ articolo 190, commi 1 e 3.
3. L’ISVAP informa il Ministero della giustizia dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei soggetti per i quali sia richiesta l’iscrizione al registro dei revisori contabili.
4. Il Ministero della giustizia informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati.

Articolo 322
Doveri della società di revisione
Art. 322.
1. I legali rappresentanti della società di revisione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall’ articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall’ISVAP alla CONSOB ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’ articolo 163 del testo unico dell’intermediazione finanziaria.
2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti dei legali rappresentanti delle società di revisione che sono incaricate dalle società che controllano un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall’ articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5.
3. La CONSOB informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati.
Articolo 323
Doveri dell’attuario revisore e dell’attuario incaricato
Art. 323.
1. All’attuario incaricato dalla società di revisione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall’ articolo 190, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. All’attuario incaricato da un’impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall’ articolo 31 o dall’ articolo 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
3. L’Ordine degli attuari informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.
Articolo 324
Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari
Art. 324.
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 117, comma 1, 119 comma 2, ultimo periodo, 120,121, 131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e191, o delle relative norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro di cui all’ articolo 109è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari.
2. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell’illecito i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.
Articolo 325
Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie (1)
Art. 325.
1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti delle persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della violazione.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione è stata commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione è comminata al dipendente o al collaboratore alla cui azione o omissione è imputabile l’infrazione. L’impresa e l’intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa.
3. Le imprese rispondono in solido con l’autore della violazione nel caso in cui l’inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
(1) Vedi il Provvedimento I.S.V.A.P. 15 marzo 2006 contenente il Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Articolo 326
Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (1)
Art. 326.
1. L’ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione. Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148e149e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, la procedura può essere sospesa dall’ISVAP fino a novanta giorni qualora l’impresa dimostri che sono in corso accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di frode. Alla scadenza del periodo di sospensione senza che l’impresa abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il termine di cui ai commi 2 e 3. La proposizione della querela o della denuncia sospende la procedura. La sentenza o il diverso provvedimento del giudice che decide il procedimento penale estingue la violazione.
2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 328, comma 1, entro i successivi sessanta giorni le parti del procedimento possono provvedere al pagamento nella misura più favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio del minimo della pena edittale. Il pagamento estingue la violazione.
3. Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta o nei casi in cui tale facoltà non è prevista, possono proporre, nel termine di cui al comma 2, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l’audizione dinnanzi alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori.
4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro delle attività produttive, è composta da un magistrato, anche in pensione, con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o qualifiche equivalenti ovvero da un docente universitario di ruolo, anche a riposo, che la presiede, e da un dirigente del Ministero delle attività produttive ed un dirigente dell’ISVAP. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta. È stabilita con regolamento del Ministro delle attività produttive, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura dinanzi alla Commissione consultiva e il regime di incompatibilità dei componenti. La Commissione consultiva opera presso l’ISVAP, che provvede alle spese per il suo funzionamento ed al compenso dei componenti.
5. A seguito dell’esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l’audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l’assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, la Commissione consultiva può disporre l’archiviazione della contestazione o chiedere l’integrazione delle risultanze istruttorie.
Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Ministro delle attività produttive la proposta motivata di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, avuto riguardo anche all’eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze dannose ed all’adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione della violazione. Si applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il Ministero delle attività produttive, sulle risultanze della proposta della Commissione consultiva o ad istanza dell’ISVAP in assenza di reclamo, decide la sanzione con decreto dirigenziale, che viene successivamente comunicato dall’ISVAP alle parti del procedimento.
7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i decreti ministeriali che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. I ricorsi medesimi, da proporsi al tribunale amministrativo regionale sono notificati anche all’ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino dell’ISVAP. Il Ministero delle attività produttive, su richiesta dell’ISVAP, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell’autore della violazione.
(1) Vedi il Provvedimento I.S.V.A.P. 15 marzo 2006 contenente il Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Articolo 327
Pluralità di violazioni e misure correttive (1)
Art. 327.
1. Qualora vengano accertate più violazioni della stessa disposizione del presente codice, o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralità di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione dell’organizzazione dell’impresa o dell’intermediario, l’ISVAP provvede alla contestazione degli addebiti secondo quanto previsto all’articolo 326, commi 1, primo periodo, e con lo stesso provvedimento fissa un termine perentorio, non superiore a centottanta giorni entro il quale la parte deve effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione riscontrata, nel caso ritenga di avvalersi di tale facoltà.
2. La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1, deve darne comunicazione all’ISVAP, entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, indicandone modalità, caratteristiche ed effetti attesi. La comunicazione preclude l’esercizio della facoltà di estinguere le violazioni con il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 326, comma 2, nei casi in cui ciò sia consentito dall’articolo 328.
3. Se la parte comunica che non intende effettuare gli interventi richiesti, ovvero omette di pronunciarsi entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, inizia a decorrere il termine per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 326, comma 2, ove consentito, o per presentare il reclamo previsto dall’articolo 326, comma 3, rimanendo preclusa l’applicazione della sanzione sostitutiva alle violazioni accertate. La procedura prosegue secondo quanto previsto all’articolo 326, commi 5 e 6.
4. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facoltà prevista dal comma 2, l’ISVAP, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata, verifica che siano state adottate le misure correttive e ne comunica gli esiti alla parte del procedimento. L’adozione delle misure correttive secondo le modalità e le caratteristiche indicate nella comunicazione all’ISVAP rende applicabile un’unica sanzione amministrativa pecuniaria, sostitutiva di quelle derivanti dalle violazioni della medesima disposizione, che sarà determinata in misura non inferiore ad euro cinquantamila e non superiore ad euro cinquecentomila. Eventuali rilievi formulati dall’ISVAP non precludono l’applicazione della sanzione sostitutiva, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione stessa.
5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito delle verifiche effettuate dall’ISVAP, la parte può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell’ISVAP sulle misure correttive adottate. In ogni caso l’ISVAP trasmette alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori una relazione sullo stato delle misure adottate ai fini della proposta di determinazione della sanzione sostitutiva.
(1) Vedi il Provvedimento I.S.V.A.P. 15 marzo 2006 contenente il Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Articolo 328
Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie (1)
Art. 328.
1. Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4, 308, comma 4, 309,310, 311, 312e319 non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta.
2. Nei casi in cui è consentita la facoltà di estinguere il procedimento con il pagamento in misura ridotta e la parte rinunci espressamente al reclamo prima della fissazione della seduta di trattazione dinnanzi alla Commissione consultiva, il procedimento si estingue con il contestuale pagamento di una sanzione pari all’importo dell’oblazione, maggiorato del dieci per cento.
3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina con regolamento le modalità, i termini di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal presente codice.
4. Le sanzioni inflitte in applicazione degli articoli di cui al capo IV sono versate alla Consap S.p.A. – Gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada.
(1) Vedi il Provvedimento I.S.V.A.P. 15 marzo 2006 contenente il Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Articolo 329
Intermediari e periti assicurativi
Art. 329.
1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell’intermediario di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi che nell’esercizio della loro attività, anche nei casi puniti ai sensi dell’articolo 324, violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l’immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all’interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.
Articolo 330
Destinatari delle sanzioni disciplinari
Art. 330.
1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell’intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.
2. Nel caso di esercizio dell’attività in forma societaria la radiazione comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell’illecito disciplinare.
Articolo 331
Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
Art. 331.
1. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari l’ISVAP, nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
2. I destinatari posson
o proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l’audizione dinnanzi al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
3. Il Collegio di garanzia è istituito presso l’ISVAP ed è composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia può essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l’ISVAP lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari. L’ISVAP nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilità ed il compenso dei componenti, che è posto a carico dell’Istituto.
4. A seguito dell’esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l’audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l’assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può disporre l’archiviazione della contestazione o chiedere l’integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Presidente dell’ISVAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare.
5. Il Presidente dell’ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.
6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’ISVAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
7. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell’ISVAP.
Articolo 332
Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione
Art. 332.
1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile della società nell’esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.
2. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato patrimoniale del bilancio delle imprese di assicurazione contiene, fra l’altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 già iscritto nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.

Articolo 333
Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali
Art. 333.
1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall’articolo 224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.
2. La relativa spesa è posta a carico dell’impresa.
Articolo 334
Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
Art. 334.
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell’impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell’impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L’impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l’importo del contributo.
3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.
Articolo 335
Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 335.
1. Sono tenute a versare all’ISVAP un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2:
a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell’albo di cui all’articolo 14, comma 4;
b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo, c) le altre mutue di assicurazione, con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione III dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55, comma 2;
d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell’albo di cui all’articolo 59, comma 4, e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell’albo di cui all’articolo 60, comma 3.
2. Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un’aliquota per oneri di gestione calcolata dall’ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell’esercizio precedente.
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione è commisurato all’uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.
4. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentito l’ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP.
5. Il contributo è versato direttamente all’ISVAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L’eventuale residuo confluisce nell’avanzo di amministrazione e viene considerato nell’ambito del fabbisogno per l’esercizio successivo.
6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Articolo 336
Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
Art. 336.
1. Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti al pagamento all’ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera
b), euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera c), euro diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d). Il contributo non è deducibile dal reddito dell’intermediario.
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentito l’ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP.
3. Si applica l’articolo 335, commi 5 e 6. L’attestazione relativa al pagamento è comunicata all’ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.
Articolo 337
Periti assicurativi
Art. 337.
1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento all’ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sui periti assicurativi nella misura massima di euro cento.
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentito l’ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti al ruolo. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP.
3. I contributi di cui al presente articolo sono versati ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini della successiva attribuzione all’ISVAP.
4. L’attestazione relativa al pagamento è comunicata all’ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all’articolo 335, comma 6.
Articolo 338
Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate
Art. 338.
1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell’albo previsto dall’articolo 14, comma 4.
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione II dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo.
3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono iscritte di diritto nella sezione III dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.
4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.
5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell’elenco delle imprese in regime di stabilimento previsto dall’articolo 26.
7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono iscritte di diritto nell’elenco delle imprese in regime di prestazione di servizi previsto dall’articolo 26.

Articolo 339
Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita
Art. 339.
1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazioni extracomunitarie continuano ad utilizzare i principi di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data.
2. Le imprese di cui al comma 1, già tenute a cedere all’Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte dei rischi assunti, provvedono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente all’importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate ai sensi del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate anteriormente alla cessazione dell’obbligo. Restano fermi gli effetti delle convenzioni stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per la disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali.
Articolo 340
Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
Art. 340.
1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell’impresa che esercita i rami vita, l’ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell’impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 44, comma 4.
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l’impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall’attuario incaricato, che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.

Articolo 341
Imprese in liquidazione coatta
Art. 341.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 252 si applicano alle imprese poste in liquidazione coatta in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 174, e del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175. Le liquidazioni coatte, intervenute in data anteriore all’entrata in vigore dei medesimi decreti, continuano ad
essere disciplinate dalla legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1, 2 e 3, 250, 252, comma 2, 261, 262 e 263si applicano a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Resta in vigore il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, recante norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l’esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore nell’ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 342
Partecipazioni già autorizzate
Art. 342.
1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo già consentite in applicazione dell’articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
Articolo 343
Intermediari già iscritti od operanti
Art. 343.
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti all’Albo degli agenti di assicurazione o all’Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro previsto dall’articolo 109, comma 2, previa dimostrazione dell’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile, di cui agliarticoli 110, comma 3, e 112, comma 3, salvo quanto disposto all’articolo 109, comma 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
2. I soggetti che sono stati cancellati dall’Albo degli agenti di assicurazione o dall’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due anni dalla data di entrata in vigore del presente codice possono essere nuovamente iscritti a condizione che la richiesta sia effettuata entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare definitivo. L’iscrizione, salvo quanto disposto all’articolo 109, comma 3, è subordinata all’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile di cui all’articolo 110, comma 3.
3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e della legge 28 novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i requisiti per l’iscrizione di diritto rispettivamente all’albo degli agenti di assicurazione o dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione hanno titolo per l’iscrizione nella corrispondente sezione del registro previsto dall’articolo 109, se il periodo richiesto è completato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. In pendenza del termine per l’iscrizione essi possono continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta.
4. I soggetti di cui all’articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla data di entrata in vigore del presente codice esercitano l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi, con le modalità stabilite all’articolo 109, comma 4, nella corrispondente sezione del registro entro i successivi dodici mesi. In pendenza del termine per l’iscrizione essi possono continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta.
5. Il Fondo di cui all’articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, e continua ad operare nei casi previsti dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell’11 maggio 1985.
6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa.

Articolo 344
Periti di assicurazione già iscritti
Art. 344.
1. I periti di assicurazione che esercitano l’attività di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all’articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall’articolo 156.
Articolo 345
Istituzioni e enti esclusi
Art. 345.
1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice:
a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero dell’economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;
b) la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e successive modificazioni;
c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a., di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, limitatamente alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2;
d) il Fondo di solidarietà nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli istituito presso l’ISMEA dall’articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;
e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l’importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
f) le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3;
g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai sensi della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall’articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito dalla legge 12 febbraio 1935, n. 303.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.a. è sottoposta alle disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del presente codice per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato. Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente codice le attività della SACE S.p.a. che non beneficiano della garanzia dello Stato.
3. Le società di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le medesime società stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto compatibili.
4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottop
oste alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.

Articolo 346
Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative
Art. 346.
1. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza:
a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto;
b) l’attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l’attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni:
1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza personale e mezzi propri;
2) trasporto del veicolo fino all’officina più vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel caso in cui l’incidente od il guasto siano avvenuti all’estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia, del quale chi riceve l’assistenza è membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l’organismo nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo.
3. L’attività di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se effettuata da un’impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 5, può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18.
4. L’ISVAP disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e VIII, relative all’impresa di assicurazione che esercita unicamente l’attività di assistenza, allorché l’attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l’importo complessivo annuale dei ricavi non superi duecentomila euro.
Articolo 347
Potestà legislativa delle Regioni
Art. 347.
1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.
2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie regolate dal presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nel codice medesimo.
3. Sono riservati alla competenza del Ministro delle attività produttive e all’ISVAP, secondo le norme dettate dal presente codice, i provvedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e dei periti di assicurazione.
4. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l’adozione di provvedimenti nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare riferimento al rilascio ed alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, all’approvazione delle modificazioni statutarie e all’approvazione delle operazioni di trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione o scissione, l’ISVAP esprime, ai fini di vigilanza, un parere vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all’ISVAP.
5. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 3 e 4.

Articolo 348
Esercizio congiunto dei rami vita e danni
Art. 348.
1. In deroga all’obbligo di limitazione dell’oggetto sociale all’esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, di cui all’articolo 11, comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ciò autorizzate alla data del 15 marzo 1979.
2. L’impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e danni ha l’obbligo di tenere, per ciascuna delle due attività, una gestione distinta. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, i criteri e le modalità di rappresentazione della gestione separata, prevedendo l’obbligo di:
a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali è attribuita a ciascuna gestione;
b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità richiesto;
c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, specifici di ciascuna attività, al margine di solvibilità della corrispondente gestione.
3. L’impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, previa autorizzazione dell’ISVAP, utilizzare per l’una o l’altra gestione gli elementi costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilità disponibile.
4. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o più rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), con il bilancio in corso alla data del rilascio dell’autorizzazione.
Articolo 349
Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
Art. 349.
1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall’ISVAP con regolamento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente che attesti che l’impresa dispone del margine di solvibilità calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.
3. Ai fini di cui al capo IV del titolo VII, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso l’impresa capogruppo è iscritta all’albo di cui all’articolo 85 con la sua sede secondaria nel territorio della Repubblica.
Articolo 350
Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
Art. 350.
1. I provvedimenti adottati dall’ISVAP a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
2. I provvedimenti adottati dall’ISVAP a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di is
crizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
Articolo 351
Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
Art. 351.
1. L’articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Funzioni dell’ISVAP). – 1. L’ISVAP, in conformità alla normativa dell’Unione europea in materia assicurativa e nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private.
2. L’ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell’ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.
3. L’ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull’attività svolta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell’ISVAP è soggetto al controllo della Corte dei conti.».
2. Nell’ articolo 14, primo comma, lettera d), dellalegge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: «del contributo determinato ai sensi dell’articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza».
3. Nell’ articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole; «all’ articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 335, articoli 336 e articoli 337 del codice delle assicurazioni private».
4. Nell’articolo 29, primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: «del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all’articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell’articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, articoli 336 e articoli 337 del codice delle assicurazioni private». Nel secondo comma le parole: «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «dell’economia e delle finanze».
5. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private). – 1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.».
6. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «titoli quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «titoli quotati in mercati regolamentati» ovunque ricorrano.
7. Nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «negli articoli 7 e 8 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private».
8. Nel comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «all’articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private».
9. Il comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è sostituito dal seguente: «5. È eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell’attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attività, nei casi previsti dall’ISVAP con regolamento. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonché specificare l’importo e la tipologia dell’investimento.».
10. Nel comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché quelle previste agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati dall’articolo 80 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 36 del codice delle assicurazioni private».
11. Nel comma 3 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come modificati dall’articolo 79 del presente decreto, nonché quella prevista all’articolo 34 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 37 del codice delle assicurazioni private».
12. Nel comma 1 dell’articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 3, del codice delle assicurazioni private» e le parole: «che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private».
13. Nel comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «all’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private».
14. Nel comma 2 dell’articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «all’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private».

Articolo 352
Coordinamento formale con altre norme di legge
Art. 352.
1. Nel comma 3 dell’articolo 120 del codiceper la protezione dei dati personali le parole: «dell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 135 del codice delle assicurazioni private».
2. Nell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: «del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all’articolo 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private». Nell’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 175» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 1, comma 1, lettera t), del codice delle assicurazioni private».
3. Nell’articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «lettera e) del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private».
4. Nell’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 14
2, le parole: «le norme sulle assicurazioni e le relative disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti: «il codice delle assicurazioni private».
5. Nell’articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «e dell’articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell’articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private».
6. Nell’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «e dell’articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell’articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private».
7. Nell’articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «dalla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576» sono sostituite dalle seguenti: «dal titolo VII, capo III, e dal titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle assicurazioni private».
8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.

Articolo 353
Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni private
Art. 353.
1. Dopo l’articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti). – 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all’imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all’impresa assicuratrice dall’assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell’in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell’articolo 16.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonché quelli inerenti i rapporti fra CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.».
2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce: «assicurazioni assistenza» ed è prevista un’aliquota pari al dieci per cento.
3. Dopo l’articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Sostituzione dell’impresa nella coassicurazione). – 1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l’imposta in relazione al premio ceduto all’assicuratore subentrante.».
4. Dopo l’articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi). – 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell’imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma e all’ISVAP.
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall’impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l’indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell’ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell’aliquota di imposta e dell’ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.
5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell’aliquota d’imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l’imposta dovuta.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28».
5. Dopo l’articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria). – 1. L’impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, è tenuta al pagamento dell’imposta di cui alla presente legge sull’importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.
2. L’impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell’imposta di cui al comma 1.».
Articolo 354
Norme espressamente abrogate
Art. 354.
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall’articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:
il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;
il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;
la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
la legge 28 novembre 1984. n. 792;
la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
la legge 22 dicembre 1986, n. 772;
la legge 7 agosto 1990, n. 242;
la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
l’articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
l’articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;
l’articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
l’articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
l’articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
l’articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
l’articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. I regolamenti emanati dall’ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.
3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti:
a) i decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971, e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2003, adottato ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato dall’articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
6. L’ISVAP, allo scopo di attuare l’obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell’ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.
7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.

Articolo 355
Entrata in vigore
Art. 355.
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Codice delle assicurazioni.Artt.137-250

Articolo 137
Danno patrimoniale
Art. 137.
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale.
Articolo 138
Danno biologico per lesioni di non lieve entità
Art. 138.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità;
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.
Articolo 139
Danno biologico per lesioni di lieve entità
Art. 139.
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6.
L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
3. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1
può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
Articolo 140
Pluralità di danneggiati e supero del massimale
Art. 140.
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assi
curazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
2. L’impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

Articolo 141
Risarcimento del terzo trasportato
Art. 141.
1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’ articolo 148.
3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’ articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’ articolo 150.

Articolo 142
Diritto di surroga dell’assicuratore sociale
Art. 142.
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l’ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L’ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l’azione di surrogazione.
4. In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non può esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

Articolo 143
Denuncia di sinistro
Art. 143.
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Articolo 144
Azione diretta del danneggiato
Art. 144.
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.

Articolo 145
Proponibilità dell’azione di risarcimento
Art. 145.
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’ articolo 148
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

Articolo 146
Diritto di accesso agli atti
Art. 146.
1. Fermo re
stando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. È invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorità giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l’assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all’ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall’accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l’esercizio del diritto di cui al comma 1.
Articolo 147
Stato di bisogno del danneggiato
Art. 147.

1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l’istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
3. L’istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L’ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.

Articolo 148
Procedura di risarcimento
Art. 148.
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’ articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
2. L’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.
4. L’impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di avviso del sinistro di cui all’articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all’ISVAP per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per l’eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L’impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l’importo corrisposto.
Articolo 149
Procedura di risarcimento diretto
Art. 149.
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applic
a ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’ articolo 148o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’ articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.

Articolo 150
Disciplina del sistema di risarcimento diretto
Art. 150.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’ articolo 149non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

Articolo 151
Procedura
Art. 151.
1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
3. Gli articoli 152, 296, 297 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.
4. Gli articoli 300 e 301301 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all’ articoli 125
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.

Articolo 152
Mandatario per la liquidazione dei sinistri
Art. 152.
1. L’impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l’indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.
2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.
3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.
5. L’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un’offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Articolo 153
Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
Art. 153.
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.
2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall’ articolo 152, comma 5, il danneggiato può rivolgersi all’Organismo di indennizzo italiano secondo quanto previsto all’ articolo 298
Articolo 154
Centro di informazione italiano
Art. 154.
1. È istituito presso l’ISVAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall’ articolo 151. A tale fine l’ISVAP può stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l’organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano.
2. Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui risulta:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente
nel territorio della Repubblica;
b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all’articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore;
c) le A imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all’ articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all’ articolo 152.
3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell’accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonché le modalità di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall’ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all’articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili.
6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, l’ISVAP è autorizzato, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati per le finalità della banca dati sinistri. L’ISVAP, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.
7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell’immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.
8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l’attuazione delle disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.
Articolo 155
Accesso al Centro di informazione italiano
Art. 155.
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all’ articolo 151 , hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell’impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell’impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica;
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione italiano il nome e l’indirizzo del proprietario o dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:
a) all’impresa di assicurazione;
b) all’ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell’autorità giudiziaria, le forze di polizia nonché gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12.
del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di assicurazione, l’Ufficio centrale italiano e l’Organismo di indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.
4. L’ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell’archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada.
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l’attuazione delle disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.
Articolo 156
Attività peritale
Art. 156.
1. L’attività professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157.
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
3. Nell’esecuzione dell’incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
Articolo 157
Ruolo dei periti assicurativi
Art. 157.
1. L’ISVAP cura l’istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l’attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 158.

Articolo 158
Requisiti per l’iscrizione
Art. 158.
1. Per ottenere l’iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, nè essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di
società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato;
g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3.
2. Fermo il disposto dell’articolo 156, non possono esercitare l’attività di perito assicurativo nè essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.
3. Ai fini dell’iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall’ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività. L’ISVAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

Articolo 159
Cancellazione dal ruolo
Art. 159.
1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall’ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di:
a) rinuncia all’iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 226, comma 1, lettere a), b), c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’articolo 158, comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all’articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.
Articolo 160
Reiscrizione
Art. 160.
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all’articolo 158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l’idoneità già conseguita.
Articolo 161
Coassicurazione comunitaria
Art. 161.
1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r).
Articolo 162
Determinazione dell’oggetto della delega
Art. 162.
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinché curi la gestione del contratto per conto e nell’interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.

Articolo 163
Requisiti particolari
Art. 163.
1. L’impresa che esercita l’assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all’articolo 164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti dall’utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all’attività esercitata dall’impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere all’azione dei danneggiati ai sensi dell’articolo 1917 del codice civile.
Articolo 164
Modalità per la gestione dei sinistri
Art. 164.
1. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all’ISVAP, previste dal comma 2.
2. L’impresa può:
a) svolgere direttamente l’attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad un’impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l’assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l’intervento dell’impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
3. Qualora l’impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se l’impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall’impresa;
b) indipendentemente dal fatto che l’impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall’impresa con la quale intercorrono i predetti legami.
4. L’impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell’impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l’impresa ha legami con un’altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest’ultima impresa. L’impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell’ISVAP.
5. L’impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all’ISVAP e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.
Articolo 165
Raccordo con le disposizioni del codice civile
Art. 165.
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.

Articolo 166
Criteri di redazione
Art. 166.
1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ov
vero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

Articolo 167
Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
Art. 167.
1. È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un’impresa non autorizzata o con un’impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall’assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall’impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Articolo 168
Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
Art. 168.
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un’impresa di assicurazione che ha la sede legale all’estero oppure a favore di una sede secondaria all’estero di un’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione, nei confronti dell’impresa italiana cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall’ISVAP.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri, che sia stato autorizzato dall’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ed effettuato con l’assenso dell’ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 199, comma 6.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.

Articolo 169
Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
Art. 169.
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, secondo comma, del codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

Articolo 170
Divieto di abbinamento
Art. 170.
1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari. 2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l’unica offerta dell’impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico dell’intermediazione finanziaria per l’offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall’articolo 172.
Articolo 171
Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
Art. 171.
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.
Articolo 172
Diritto di recesso
Art. 172.
1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all’applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall’assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell’impresa o all’intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall’articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso più favorevole al contraente.
Articolo 173
Assicurazione di tutela legale
Art. 173.
1. L’assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extrag
iudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.
2. Qualora l’assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un’apposita distinta sezione del contratto.
Articolo 174
Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela legale
Art. 174.
1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di tutela dell’assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell’assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con l’impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest’ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.
2. In caso di disaccordo tra l’assicurato e l’impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.
3. Fermo restando il diritto dell’assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall’utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica;
b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo;
c) nè l’impresa di assicurazione della tutela legale nè l’impresa di assicurazione dell’assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, qualora l’impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall’impresa di assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l’assicurato e l’impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l’impresa richiama per iscritto l’attenzione dell’assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell’arbitrato di cui al comma 2.
Articolo 175
Assicurazione di assistenza
Art. 175.
1. L’assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all’assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l’assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
2. L’aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.
Articolo 176
Revocabilità della proposta
Art. 176.
1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell’articolo 2, comma 1, è revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall’impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
Articolo 177
Diritto di recesso
Art. 177.
1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.
2. L’impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l’esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.
3. L’impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L’impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
Articolo 178
Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori
Art. 178.
1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell’articolo 2, comma 1, spetta all’impresa l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Articolo 179
Nozione
Art. 179.
1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l’impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.
2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell’anticipato pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell’anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.
3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest’ultima modalità sia prevista contrattualmente.
4. Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui all’articolo 177. Il riscatto è consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un’intera annualità.
Articolo 180
Contratti di assicurazione contro i danni
Art. 180.
1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l’obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest’ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.
Articolo 181
Contratti di assicurazioni sulla vita
Art. 181.
1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell’obbligazione è la Repubblica italiana.
2
. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative.
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro dell’obbligazione è diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro dell’obbligazione.
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.

Articolo 182
Pubblicità dei prodotti assicurativi
Art. 182.
1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell’informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari.
3. L’ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.
4. L’ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
5. L’ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
6. L’ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all’articolo 184, comma 2.
7. L’ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell’informazione.

Articolo 183
Regole di comportamento
Art. 183.
1. Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L’ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L’ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall’impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.

Articolo 184
Misure cautelari ed interdittive
Art. 184.
1. Avuto riguardo all’obiettivo di protezione degli assicurati, l’ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.
2. L’ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell’impresa o dell’intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.

Articolo 185
Nota informativa
Art. 185.
1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell’impresa di assicurazione, affinché il contraente e l’assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell’impresa.
3. L’ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative all’impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall’impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all’organismo o all’autorità eventualmente competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell’articolo 2, comma 1, l’ISVAP determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse. Al contraente di un’assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento adottato dall’ISVAP con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato.
Articolo 186
Interpello sulla nota informativa
Art. 186.
1. L’impresa può trasmettere preventivamente all’ISVAP la nota informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell’ISVAP non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L’ISVAP provvede a rendere nota all’impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l’ISVAP si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L’ISVAP può disporre la revoca, previa notifica all’impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell’accertamento ovvero se l’impresa abusa del provvedimento richiesto. L’ISVAP indica all’impresa le eventuali integrazioni alla nota informativa.
3. Nel periodo occorrente all’istruttoria e sino al provvedimento dell’ISVAP l’impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione della nota informativa, le modalità da osservare, prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere notizie o p
er svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.

Articolo 187
Integrazione della nota informativa
Art. 187.

1. L’ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all’impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.

Articolo 188
Poteri di intervento
Art. 188.
1. L’ISVAP, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice, può:
a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione, l’attuario revisore, l’attuario incaricato per i rami vita e l’attuario incaricato per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;
b) ordinare la convocazione dell’assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all’ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;
c) procedere direttamente alla convocazione dell’assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.
2. L’ISVAP, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi.
3. L’ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione rilevante in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 189
Poteri di indagine
Art. 189.
1. L’ISVAP può chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.
2. L’ISVAP può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti assicurativi e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.

Articolo 190
Obblighi di informativa
Art. 190.
1. L’ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società di revisione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell’attuario revisore, dell’attuario incaricato nei rami vita e dell’attuario incaricato per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.
3. L’organo che svolge la funzione di controllo in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l’ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un’irregolarità nella gestione dell’impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell’impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all’ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all’ISVAP li atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi soggetti forniscono all’ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 72.

Articolo 191
Norme regolamentari
Art. 191.
1. L’ISVAP, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, adotta, con i regolamenti per l’attuazione delle norme contenute nel presente codice, disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:
a) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese e degli intermediari nell’offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati;
b) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l’esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;
c) la verifica dell’adeguatezza delle procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili ed appropriati meccanismi di controllo interno delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
d) l’adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione ed il calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
e) la costituzione e l’amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all’attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio;
f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le forme e le modalità di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, gli schemi ed il contenuto del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità e degli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consoli
dato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
g) l’individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;
h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ivi compresa la verifica delle operazioni intragruppo ed il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione e delle società che controllano le imprese di assicurazione;
i) le procedure relative al rilascio dei provvedimenti previsti per l’accesso all’attività, per il rispetto delle condizioni di esercizio, per l’assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, per le operazioni straordinarie, per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.
3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui all’articolo 3 e devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell’innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati.
4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto. All’avvio della consultazione l’ISVAP rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell’analisi relativa all’impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all’articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
5. L’ISVAP può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.
6. I regolamenti adottati dall’ISVAP sono fra loro coordinati e formano un’unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.

Articolo 192
Imprese di assicurazione italiane
Art. 192.
1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP sia per l’attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.
2. L’ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all’insieme dell’attività svolta, alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell’integrale copertura delle riserve ed al possesso del margine di solvibilità. Nei confronti delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell’ISVAP si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.
3. L’ISVAP, anche su segnalazione dell’autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.
4. L’ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinché e imprese di assicurazione che svolgono attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilità sufficiente, avuto riguardo anche a tali attività e di riserve tecniche adeguate agli impegni complessivamente assunti.
Articolo 193
Imprese di assicurazione di altri Stati membri
Art. 193.
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorità dello Stato membro d’origine anche per l’attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l’ISVAP, qualora accerti che l’impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l’impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l’ISVAP ne informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell’autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l’ISVAP può adottare nei confronti dell’impresa di assicurazione, dopo averne informato l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all’articolo 167.
5. Qualora l’impresa di assicurazione che ha commesso l’infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all’esercizio dell’attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all’impresa interessata. Nelle comunicazioni con l’ISVAP l’impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l’ISVAP ordina la menzione, a spese dell’impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l’ISVAP informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.
Articolo 194
Imprese di assicurazione di Stati terzi
Art. 194.
1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP per l’attività svolta nel territorio della Repubblica.
Articolo 195
Imprese di riassicurazione
Art. 195.
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP ia per l’attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l’ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all’insieme dell’attività svolta ed alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell’integrale copertura delle stesse.
3. Le medesime disposizioni si applicano, limitatamente all’attività esercitata nel territorio della Repubblica, alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.
Articolo 196
Modificazioni statutarie
Art. 196.
1. L’ISVAP approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento,
le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’approvazione prevista dal comma 1.

Articolo 197
Vigilanza sull’attuazione del programma di attività
Art. 197.
1. Per i primi tre esercizi l’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è tenuta a presentare all’ISVAP una relazione semestrale relativa all’esecuzione del programma di attività.
2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell’impresa, l’ISVAP può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l’equilibrio della gestione.
3. L’impresa comunica all’ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività, nonché ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e nei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nell’impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all’approvazione dell’ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.
Articolo 198
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
Art. 198.
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è sottoposto, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
2. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l’ISVAP verifica che l’impresa cessionaria disponga dell’autorizzazione necessaria all’esercizio delle attività trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l’ISVAP verifica inoltre che l’impresa soddisfi le condizioni previste per l’accesso all’attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell’impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, è necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in libertà di prestazione di servizi, è altresì necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell’obbligazione e di ubicazione del rischio.
3. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, spetta all’autorità di vigilanza dello Stato membro dell’impresa cessionaria attestare all’ISVAP che la medesima è autorizzata all’esercizio delle attività trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. L’ISVAP verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l’impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l’accesso in regime di libertà di prestazione di servizi per l’attività esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.
4. Se le autorità di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere favorevole.
5. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che:
a) l’impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attività ad essa trasferite;
b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall’impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;
c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell’impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;
d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
Può essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nello Stato terzo in cui è situata la sede legale dell’impresa cessionaria.
Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell’impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.
6. Se il trasferimento è effettuato ad un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un’impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l’applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell’articolo 2112 del codice civile.

Articolo 199
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri
Art. 199.
1. L’impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all’ISVAP di aver richiesto alla propria autorità di vigilanza l’autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.
2. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, l’ISVAP dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato membro dell’impresa cedente, dopo aver verificato che l’impresa cessionaria è autorizzata all’esercizio delle attività trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un’impresa di assicurazione di altro Stato membro all’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.
3. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria in Italia di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l’ISVAP dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:
a) l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell’attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;
b) l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che l’impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
4. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro,
l’ISVAP dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:
a) l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell’attività in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;
b) l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
5. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un’impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l’ISVAP dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:
a) la sede secondaria è autorizzata all’esercizio delle attività trasferite;
b) l’autorità dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che l’impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell’impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.
6. L’ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.

Articolo 200
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi
Art. 200.
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo è sottoposto, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di:
a) un’impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo;
b) un’impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste all’articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l’ISVAP verifica che la sede secondaria dell’impresa cessionaria sia autorizzata all’esercizio delle attività trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Se il controllo di solvibilità, relativo alle attività esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, è demandato all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dove l’impresa è altresì stabilita, la verifica compete alla medesima autorità, che ne rilascia attestazione all’ISVAP.
5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
Articolo 201
Fusione e scissione di imprese di assicurazione
Art. 201.
1. L’ISVAP autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l’autorizzazione dell’ISVAP.
2. Se la fusione è attuata per incorporazione, l’impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l’impresa deve disporre dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
3. La fusione è autorizzata dall’ISVAP con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l’autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l’autorizzazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di vigilanza di tali Stati.
4. Se la fusione dà luogo all’incorporazione di un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un’impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l’ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato che:
a) l’impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all’accesso all’attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
b) l’impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto, tenuto conto della fusione.
Il provvedimento dell’ISVAP è pubblicato nel Bollettino.
5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.

Articolo 202
Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione
Art. 202.
1. Il trasferimento del portafoglio dell’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un’impresa con sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L’ISVAP verifica che l’impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, è autorizzata secondo le disposizioni di cui all’articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

Articolo 203
Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa
Art. 203.
1. L’ISVAP consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un’impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stat
o membro;
b) sia controllata da un’impresa che controlla un’altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un’impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
2. L’ISVAP, altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell’autorizzazione ad un’impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea;
b) sia controllata da un’impresa che controlla una banca o un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea.
3. L’ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti rilevanti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l’idoneità degli azionisti e la reputazione e l’esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un’altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell’attività.
Articolo 204
Autorizzazione relativa all’assunzione del controllo di imprese di assicurazione
Art. 204.
1. L’ISVAP, nei casi in cui è previsto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 68, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri allorché l’acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un’acquirente che, in virtù dell’acquisizione, diventa un’impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, dell’impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:
a) un’impresa di assicurazione, una banca o un’impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro;
b) un’impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).
Articolo 205
Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri
Art. 205.
1. L’ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio della vigilanza sull’impresa. Prima di procedere all’ispezione l’ISVAP informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.
2. L’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine di un’impresa di assicurazioni che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio della vigilanza sull’impresa stessa.
Prima di procedere all’ispezione l’autorità di vigilanza informa l’ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all’ispezione stessa.
Articolo 206
Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare
Art. 206.
1. L’ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità per le verifiche necessarie all’esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un’impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un’impresa di assicurazione controllata o partecipata dall’impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che riguardano un’impresa che sia:
a) un’impresa controllata dall’impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
b) un’impresa controllante l’impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
c) un’impresa controllata da un’impresa controllante l’impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica o un’impresa comunque con quest’ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.
2. L’autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro può chiedere all’ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese nell’area della vigilanza supplementare di competenza dell’autorità richiedente. L’ISVAP procede direttamente ovvero può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da una società di revisione iscritta all’albo di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel registro previsto dalla legge. Qualora l’autorità richiedente non proceda direttamente alla verifica, può prendervi parte. La verifica può riguardare le seguenti imprese:
a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
b) imprese controllate o imprese controllanti di un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
c) imprese controllate da un’impresa controllante l’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell’esattezza dei dati e delle informazioni utili per l’esercizio della vigilanza supplementare.
4. L’ISVAP può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l’ispezione di succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi territori.
Articolo 207
Scambi di informazioni per l’esercizio della vigilanza supplementare
Art. 207.
1. Se un’impresa controllata o partecipata da un’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l’ISVAP può chiedere all’autorità di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità.
2. L’ISVAP fornisce alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni alle medesime necessarie per verificare che gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di imprese di assicurazione soggette alla vigilanza dell’ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare da parte di tali autorità, possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilità corretta di tali imprese.
Articolo 208
Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati terzi
Art. 208.
1. L’ISVAP informa la Commissione europea:
a) di ogni autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa rilasciata ad un’impresa di assicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;
b) di ogni autorizzazione all’acquisizione, da parte di imprese di assicurazione aventi la sede legale in u
no Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.
Se l’autorizzazione è stata rilasciata ad un’impresa di assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo è specificamente indicata nella comunicazione che l’ISVAP invia alla Commissione europea.
2. L’ISVAP informa la Commissione europea delle difficoltà incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell’accesso e nell’esercizio dell’attività in regime di stabilimento in uno Stato terzo.
3. Su decisione della Commissione europea, l’ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono negate qualora la decisione della Commissione sia prorogata dal Consiglio dell’Unione europea.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese di assicurazione di Stati terzi, o società dalle medesime controllate ed autorizzate da uno Stato dell’Unione europea, costituiscano una impresa di assicurazione e nel caso in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di assicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.
Articolo 209
Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie
Art. 209.
1. L’ISVAP comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l’obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l’impresa di assicurazione consegna all’assicurato per l’attestazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo.

Articolo 210
Ambito di applicazione
Art. 210.
1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione, in un’impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un’impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da un’impresa di partecipazione assicurativa, da un’impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un’impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 218.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie, che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 218, salvo che le medesime sedi siano già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro.

Articolo 211
Area della vigilanza supplementare
Art. 211.
1. Sono incluse nell’area della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione:
a) le imprese controllate o partecipate dall’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210;
b) le imprese controllanti o partecipanti nell’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210;
c) le imprese controllate o partecipate da un’impresa controllante o partecipante in un’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.
2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la società che esercita il controllo ai sensi dell’articolo 72, commi 1 e 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende la società che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un’altra società, i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono l’esercizio di un’influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. È altresì impresa partecipante l’impresa legata ad un’altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. È in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un’impresa. Nei confronti delle imprese di cui all’articolo 210, comma 3, per l’individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo VIII.
3. L’ISVAP può, in casi eccezionali, escludere dall’area della vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento di cui all’articolo 219.
4. L’ISVAP può, con prudente apprezzamento, escludere dall’area della vigilanza supplementare un’impresa di cui al comma 1, quando l’impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.

Articolo 212
Procedure di controllo interno
Art. 212.
1. Le imprese di cui all’articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione.
2. Le imprese di cui all’articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo.
Articolo 213
Vigilanza informativa
Art. 213.
1. Le imprese di cui all’articolo 210 trasmettono all’ISVAP, con le modalità ed i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo.
2. Quando le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210 non forniscono all’ISVAP i dati e le informazioni richieste, l’Istituto può rivolgersi direttamente alle imprese incluse nell’area della vigilanza supplementare sull’impresa assicurativa per acquisire con le modalità ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando la cooperazione fra le autorità prevista dall’articolo 10.

Articolo 214
Vigilanza ispettiva
Art. 214.
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, l’ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica:
a) le imprese controllate dall’impresa di assicurazione italiana;
b) le imprese controllanti l’impresa di assicurazione italiana;
c) le imprese controllate da un’impresa controllante l’impresa di assicurazione italiana o le imprese comunque con quest’ultima soggette a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.
2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210nei confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l’articolo 206.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell’esattezza dei dati e delle informazioni utili per l’esercizio della vi
gilanza supplementare sull’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210.
Articolo 215
Operazioni infragruppo rilevanti
Art. 215.
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie, istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, nonché le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di riassicurazione aventi sede legale in altro Stato membro ovvero in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entità e le imprese, di cui all’articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell’impresa di assicurazione o in un’impresa inclusa nell’area della vigilanza supplementare.
2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano:
a) i finanziamenti;
b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d’ordine;
c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità;
d) gli investimenti;
e) le operazioni di riassicurazione;
f) gli accordi di ripartizione dei costi.
3. Le imprese di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l’accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. L’ISVAP verifica l’idoneità delle procedure e con regolamento dispone prescrizioni generali in merito.
4. L’ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilità di un’impresa di assicurazione o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Articolo 216
Comunicazione delle operazioni rilevanti
Art. 216.
1. L’ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle operazioni, individua con regolamento, in conformità all’articolo 215, comma 4, le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse.
2. Se risulta che un’operazione soggetta a comunicazione preventiva determina gli effetti negativi di cui all’articolo 215, comma 3, o può arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l’ISVAP vieta all’impresa, con provvedimento motivato il compimento dell’operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva risulta incompleta o insufficiente, l’ISVAP richiede i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine è invece sospeso se l’ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione all’operazione e continua a decorrere dalla ricezione della documentazione prodotta.
4. L’ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali è stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilità dell’impresa di assicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, ordina all’impresa di assicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.

Articolo 217
Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione
Art. 217.
1. Le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento.
2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, fatta salva l’eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle imprese controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 3), del codice civile.
3. Le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, trasmettono all’ISVAP, unitamente al bilancio d’esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta alla data di chiusura dell’esercizio al quale il bilancio si riferisce secondo il modello di cui all’articolo 219, comma 1, lettera b).
Articolo 218
Verifica della solvibilità dell’impresa controllante
Art. 218.
1. Le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilità dell’impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento.
2. Se un’impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione assicurativa, di riassicurazione, o di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell’ultima impresa controllante che sia un’impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
3. L’ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall’impresa di partecipazione assicurativa, dall’impresa di riassicurazione o dall’impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
5. Le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, trasmettono all’ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante secondo il modello di cui all’articolo 219, comma 1, lettera d).

Articolo 219
Calcolo della situazione di solvibilità corretta
Art. 219.
1. L’ISVAP disciplina con regolamento:
a) i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività e delle passività, i termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall’obbligo di calcolo della solvibilità corretta per le imprese di assicurazione controllate o partecipate;
b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta, l’eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, il trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, l’eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo;
c) il trattamento delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell’inclusione nel calcolo della situazione di solvibilità corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti dall’indisponibilità delle informazioni relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato;
d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della società che controlla l’impresa di
assicurazione, i criteri e le modalità di verifica della solvibilità della medesima società, i principi generali, i metodi di calcolo, il trattamento dell’impresa controllante ai fini del margine di solvibilità teorico ed i casi di esonero dall’obbligo di verifica della solvibilità dell’impresa controllante;
e) le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo.
Articolo 220
Accordi per la concessione di esoneri
Art. 220.
1. Se un’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, è controllata da un’altra impresa di assicurazione o da un’impresa di riassicurazione o da un’impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l’ISVAP può esonerare l’impresa di cui all’articolo 210, comma 1, dall’obbligo di calcolare la situazione di solvibilità corretta, se l’Istituto ha concordato con le autorità di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l’esercizio della vigilanza supplementare all’autorità di vigilanza dell’altro Stato membro.
2. Se un’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, e un’altra impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa, dalla stessa impresa di riassicurazione o dalla stessa impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l’ISVAP può esonerare l’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, dall’obbligo di effettuare la verifica della solvibilità della controllante, se l’Istituto ha concordato con le autorità degli altri Stati membri interessati di attribuire l’esercizio della vigilanza supplementare all’autorità di vigilanza dell’altro Stato membro.
Articolo 221
Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
Art. 221.
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 184, qualora l’impresa, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche e sulle attività a copertura delle medesime, l’ISVAP ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per l’attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
2. L’ISVAP, nei casi di cui al comma 1, può vietare all’impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera. L’ISVAP può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l’impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
3. Se l’impresa non ottempera nel termine assegnato all’ordine di cui al comma 1, l’ISVAP può:
a) nominare un commissario con i compiti di cui all’articolo 229 per l’eliminazione delle violazioni;
b) vietare l’assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, con gli effetti di cui all’articolo 167;
c) disporre, avuto riguardo alla gravità della violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall’articolo 224.
4. Il divieto di assunzione di nuovi affari è comunicato alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera ed è pubblicato nel bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l’impresa ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca è comunicata alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo provvedimento è pubblicato nel bollettino.
Articolo 222
Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia
Art. 222.
1. Qualora l’impresa, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria, l’ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, di un piano di risanamento.
2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia o se la quota non è più costituita in conformità alle pertinenti disposizioni di legge o dei provvedimenti di attuazione, l’ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, di un piano di finanziamento a breve termine, nel quale sono indicate le misure che l’impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l’ISVAP può vietare all’impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera. L’ISVAP può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l’impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
4. Nei casi di cui al comma 2, l’ISVAP può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall’articolo 224.
5. Nei confronti dell’impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare sia i rami danni sia i rami vita, che non disponga in una delle due gestioni del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l’ISVAP può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all’altra per l’attuazione dei piani di risanamento o di finanziamento a breve termine.
6. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del capitale sociale è elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall’ISVAP.
Articolo 223
Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell’impresa di assicurazione
Art. 223.
1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 222, qualora i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell’impresa di assicurazione, l’ISVAP può imporre, al fine di garantire che l’impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo, la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, rispetto a quello risultante dall’ultimo bilancio approvato, tenuto conto del piano di risanamento finanziario predisposto dall’impresa e riferito ai tre esercizi successivi.
2. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno stato patrimoniale ed un conto economico per ciascuno degli esercizi considerati, le previsioni relative alla raccolta premi, agli one
ri per sinistri liquidati e riservati ed alle spese di gestione, la prevedibile situazione di tesoreria, una esposizione relativa ai mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche ed una esposizione della politica di riassicurazione nel suo complesso e delle forme di copertura riassicurativa maggiormente significative.
3. L’ISVAP, valutata la situazione dell’impresa di assicurazione, può ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel margine di solvibilità disponibile e ciò anche nel caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.
4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualità dei contratti di riassicurazione rispetto all’esercizio precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento di modesta entità, l’ISVAP può diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto.
5. L’ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell’impresa di assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio.
Articolo 224
Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
Art. 224.
1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l’ISVAP ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l’iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell’impresa che sono localizzati nel territorio della Repubblica.
2. L’ISVAP può ordinare l’apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorità ed i soggetti cui compete l’esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento degli atti e delle operazioni necessarie per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall’ISVAP.
3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o possiede beni.
Articolo 225
Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell’autorizzazione
Art. 225
1. In caso di revoca parziale dell’autorizzazione l’ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative e dei lavoratori dipendenti, può vietare all’impresa che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato per il caso di violazione delle norme sulle riserve tecniche, sulle attività a copertura, sul margine di solvibilità richiesto o sulla quota di garanzia.
2. L’ISVAP può altresì disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall’articolo 224.
3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi 1 e 2 è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell’adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Articolo 226
Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
Art. 226.
1. L’ISVAP vieta alle imprese di assicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d’origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorità, l’ISVAP adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui all’articolo 224.
2. L’ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi e delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul margine di solvibilità ed è posta in essere da un’impresa di assicurazione extracomunitaria che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall’ISVAP anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 222 spetta all’ISVAP. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell’adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle attività esercitate dalle sedi secondarie dell’impresa di assicurazione extracomunitaria è sottoposto al controllo esclusivo dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro, per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 224 sui beni posseduti dall’impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorità può avvalersi della cooperazione dell’ISVAP.
Articolo 227
Misure in caso di situazione di solvibilità corretta negativa
Art. 227.
1. Quando il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui all’articolo 217 evidenzia un risultato negativo, l’ISVAP richiede all’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, di presentare, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative che l’impresa si impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per garantire la solvibilità futura.
2. L’impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a breve termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate.
3. L’ISVAP, ai fini dell’approvazione, può indicare le misure integrative o correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilità corretta.
4. L’ISVAP, se valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilità corretta, richiede all’impresa di cui all’articolo 210, comma 1, immediati interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilità corretta.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 222, commi 3 e 4.
6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative sulla vigilanza supplementare o se, all’esito dell’intervento richiesto dall’ISVAP, permane una situazione di solvibilità corretta gravemente deficitaria nei confronti dell’impresa di cui al comma 1, possono essere disposte le misure di risanamento di cui al capo II.
Articolo 228
Misure a seguito della verifica di solvibilità dell’impresa controllante
Art. 228.
1. L’ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilità dell’impresa controll
ante di cui all’articolo 218, ritiene che la solvibilità di un’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, è compromessa o rischia di esserlo, richiede all’impresa di assicurazione o all’impresa di partecipazione assicurativa capogruppo di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilità, anche futura, dell’impresa stessa.
2. Quando le condizioni di solvibilità in capo all’impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, l’ISVAP, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, può:
a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all’articolo 215, nonché le operazioni tra le imprese controllate dall’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, e le imprese di cui all’articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l’impresa medesima da rapporti di controllo;
b) imporre l’accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un’apposita riserva di patrimonio netto.
Articolo 229
Commissario per il compimento di singoli atti
Art. 229.
1. L’ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell’impresa conforme a legge.
2. Il provvedimento, in ogni caso, è preceduto dalla contestazione delle violazioni accertate e può essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell’articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 233, il comma 1 dell’articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 237.

Articolo 230
Commissario per la gestione provvisoria
Art. 230.
1. L’ISVAP può disporre, quando ricorrono i presupposti per l’amministrazione straordinaria di cui all’articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell’impresa. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non può avere durata superiore a due mesi. L’ISVAP può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell’impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell’articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 233, i commi 3, 4 e 8 dell’articolo 234, i commi 1 e 2 dell’articolo 235, il comma 1 dell’articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 237.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell’articolo 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino all’insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l’articolo 231, comma 4.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l’azienda dai commissari con le modalità previste dall’articolo 235, comma 1.
Articolo 231
Amministrazione straordinaria
Art. 231.
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell’impresa quando:
a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dell’impresa;
b) siano previste gravi perdite patrimoniali.
Lo scioglimento può essere richiesto all’ISVAP dagli organi amministrativi ovvero dall’assemblea straordinaria dell’impresa con istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
2. La proposta è preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte dell’ISVAP, con assegnazione all’impresa di un termine congruo per presentare le controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi.
3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall’articolo 234, comma 7.
4. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta dell’ISVAP sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento di cui all’articolo 235, comma 1.
5. L’amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che l’ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive per un periodo non superiore a dodici mesi.
Articolo 232
Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
Art. 232.
1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri.
2. L’ISVAP informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell’avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.
3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all’ISVAP e senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne subordini l’applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate dall’autorità di vigilanza dell’altro Stato membro.

Articolo 233
Organi della procedura di amministrazione straordinaria
Art. 233.
1. L’ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l’amministrazione dell’impresa ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell’atto di nomina.
2. L’ISVAP può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell’interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.
3. Le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall’ISVAP.
La spesa è a carico dell’impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 234
Poteri e funzionamento degli organi straordinari
Art. 234.
1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione dell’impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l’impresa nell’interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti ai titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione dell’esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti dell’ISVAP. I commissari, nell’esercizio delle lor
o funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall’ISVAP con regolamento.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l’insediamento ai sensi dell’articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all’articolo 236.
4. L’ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell’impresa. I componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili per l’inosservanza delle prescrizioni dell’ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione dell’ISVAP per la realizzazione di piani di risanamento che prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o di partecipazioni in altre società.
5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro i componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo e contro il direttore generale, la società di revisione e l’attuario revisore spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell’ISVAP. Gli organi succeduti all’amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità, riferendone periodicamente all’ISVAP.
6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell’ISVAP, possono, nell’interesse della procedura, sostituire la società di revisione e l’attuario da essa nominato, nonché l’attuario incaricato nei rami vita e l’attuario incaricato nel ramo dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua dell’incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo incarico può avere durata massima fino al termine dell’amministrazione straordinaria.
7. I commissari, previa autorizzazione dell’ISVAP, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell’articolo 231, comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte dell’organo convocato.
8. Quando i commissari siano più d’uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È consentita la delega di poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.
9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 235
Adempimenti iniziali
Art. 235.
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l’azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l’esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d’autorità ad insediarsi, con l’assistenza di un notaio e, ove occorra, con l’intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio di cui all’articolo 230 assume la gestione dell’impresa ed esegue le consegne ai commissari straordinari secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente all’inizio dell’amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili.

Articolo 236
Adempimenti finali
Art. 236.
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull’attività svolta e li trasmettono all’ISVAP.
2. La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio dell’amministrazione straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene presentato all’ISVAP, per l’approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei modi di legge.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con funzioni di amministrazione prendono in consegna l’azienda dai commissari secondo le modalità previste dall’articolo 235, comma 1.
Articolo 237
Adempimenti in materia di pubblicità
Art. 237.
1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell’ISVAP, nel Bollettino.
2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a cura dell’ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari straordinari depositano l’atto di nomina per l’iscrizione nel registro delle imprese.
4. L’ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell’adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un’impresa che ha una succursale nel territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della decisione con le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione sono specificati l’autorità che ha emesso il provvedimento, l’autorità cui è possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell’eventuale amministratore straordinario.
Articolo 238
Esclusività delle procedure di risanamento
Art. 238.
1. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il titolo III della legge fallimentare.
2. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l’articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all’impresa ovvero ad una o più società controllate, l’organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i fatti all’ISVAP. L’ISVAP decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.

Articolo 239
Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere
Art. 239.
1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.
2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell’impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo.
3. Nel caso in cui l’impresa di assicurazione abbia insediato succursali in altri Stati membri, l’ISVAP coordina le proprie funzioni con quelle delle autorità di tali Stati. I commissari collaborano con gli organi designati in altri Stati ove fossero present
i succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.
4. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro od in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana. Si applica il comma 2.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

Articolo 240
Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
Art. 240.
1. L’impresa di assicurazione decade dall’autorizzazione quando:
a) non dà inizio all’attività entro i primi dodici mesi;
b) rinuncia espressamente all’autorizzazione;
c) non esercita l’attività per un periodo superiore a sei mesi;
d) trasferisce l’intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione;
e) si verifica una causa di scioglimento della società.
Qualora l’impresa non abbia dato inizio all’attività entro i primi dodici mesi ovvero non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore a sei mesi, in presenza di giustificati motivi e su richiesta dell’impresa interessata, l’ISVAP può consentire un limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi.
2. Se l’inattività, la rinuncia o la cessazione dell’attività riguardano soltanto alcuni dei rami per i quali l’impresa di assicurazione è stata autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali rami.
3. L’ISVAP accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza dall’autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la cancellazione dall’albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento è comunicato dall’ISVAP alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
4. L’impresa di assicurazione limita l’attività alla gestione dei contratti in corso e non assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento di decadenza. La medesima disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o più rami di attività.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore all’anno il contraente può recedere, mediante comunicazione scritta all’impresa, con effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla pubblicazione del provvedimento di decadenza.
6. Se la decadenza dall’autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l’ISVAP, quando ricorrono le condizioni previste all’articolo 245, non adotta il provvedimento di decadenza e propone al Ministro delle attività produttive la revoca dell’autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando l’autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un provvedimento di decadenza nei confronti dell’impresa di assicurazione, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.

Articolo 241
Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione
Art. 241.
1. L’impresa di assicurazione informa tempestivamente l’ISVAP del verificarsi di una causa di scioglimento della società. L’ISVAP, verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all’articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell’iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società. Non si può dar corso all’iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l’accertamento di cui al presente comma.
2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti con il regolamento del Ministro delle attività produttive di cui all’articolo 76. Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se l’assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l’ISVAP propone al Ministro delle attività produttive l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile, ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attività a copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono all’ISVAP il bilancio annuale redatto secondo le disposizioni previste nel titolo VIII. L’impresa rimane soggetta alla vigilanza dell’ISVAP sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 245, se la procedura di liquidazione non si svolge con regolarità o con speditezza, l’ISVAP, con provvedimento pubblicato sul Bollettino, può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei componenti degli organi di controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l’efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria.

Articolo 242
Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
Art. 242.
1. L’autorizzazione è revocata quando l’impresa di assicurazione:
a) non si attiene, nell’esercizio dell’attività, ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attività;
b) non soddisfa più alle condizioni di accesso all’attività assicurativa;
c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice;
d) non ha realizzato, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ovvero non ha realizzato entro i termini stabiliti, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza supplementare, le misure previste dal piano di intervento;
e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero è dichiarato lo stato di insolvenza dall’autorità giudiziaria.
2. L’autorizzazione all’esercizio del ramo della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, è altresì revocata nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all’obbligo a contrarre, di cui all’articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149.
3. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall’impresa di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 240, commi 4 e 5.
4. La revoca dell’autorizzazione è disposta con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati, l’impresa è contestualmente posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l’ISVAP ne dispone la cancellazione dall’albo delle imprese di assicurazione.
Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, può tuttavia consentire che l’impresa si ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b).
5. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta se l’impresa di assicurazione, nel caso di r
evoca limitata ad alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all’articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato ai sensi del comma 4.
6. I decreti del Ministro delle attività produttive sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall’ISVAP alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
Articolo 243
Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo
Art. 243.
1. La revoca dell’autorizzazione, rilasciata all’impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo per l’attività della sede secondaria nel territorio della Repubblica, è disposta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalità e per gli effetti di cui all’articolo 242.
2. La revoca è altresì disposta quando l’autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato nei confronti dell’impresa un provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative nei rami vita o nei rami danni ovvero quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell’impresa medesima per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell’Unione europea hanno adottato analogo provvedimento per deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia. Nei casi previsti dal presente comma la revoca è disposta per il complesso dei rami esercitati.
3. La revoca può altresì essere disposta quando le autorità di vigilanza dello Stato nel quale l’impresa ha sede legale hanno operato in violazione della condizione di parità e reciprocità di trattamento riservata alle imprese di assicurazione italiane ivi operanti, ovvero quando le medesime autorità hanno imposto restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti in Italia dall’impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali necessari all’impresa di assicurazione per il normale esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica.
4. L’ISVAP può tuttavia consentire che l’impresa ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, la sede secondaria nel territorio della Repubblica quando il provvedimento di revoca è adottato per i motivi indicati al comma precedente. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina dei liquidatori non è iscritta nel registro delle imprese nel termine assegnato.
Articolo 244
Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione
Art. 244.
1. La decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall’articoli 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.
2. La revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall’articolo 242, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 242, commi 3, 4, 5 e 6, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’impresa di riassicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l’efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria. Quando l’autorità di vigilanza dell’impresa di riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività riassicurative, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.
Articolo 245
Liquidazione coatta amministrativa
Art. 245.
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, può disporre, con decreto, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell’amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere proposta dall’ISVAP, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.
3. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta dell’ISVAP sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento.
4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi e di controllo, nonché di ogni altro organo dell’impresa che sia ancora in carica. Cessano altresì le funzioni dell’assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 262 , comma 1, e 263, comma 2.
5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell’ISVAP, che si avvale, qualora l’impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorità di vigilanza di tali Stati.
I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri.
6. L’ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, può autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate.
7. Le imprese di assicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.
Articolo 246
Organi della procedura
Art. 246.
1. L’ISVAP nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell’atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell’operato degli organi della procedura.
2. L’ISVAP può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza.
3. Le indennità spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall’ISVAP in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa è a carico dell’impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 247
Adempimenti in materia di pubblicità
Art. 247.
1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell’ISVAP nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e sono altresì riprodotti nel Bollettino.
2. L’ISVAP, qualora sia informato della liquidazione di un’impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, dall’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione è
indicata l’autorità di vigilanza competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione è redatta in lingua italiana. I provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese di altri Stati membri sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell’ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato di origine.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari depositano in copia l’atto di nomina degli organi della liquidazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.

Articolo 248
Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
Art. 248.
1. Se un’impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentito l’ISVAP e i rappresentanti legali dell’impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l’impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l’insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, l’ISVAP e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
2. Se un’impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l’insolvenza non è stata dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti l’ISVAP, i cessati rappresentanti legali dell’impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell’articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
3. Nel caso dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d’insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell’articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare, anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione.
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell’articolo 203 della legge fallimentare.

Articolo 249
Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
Art. 249.
1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell’impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione nè, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale.
2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall’articolo 66 della legge fallimentare.

Articolo 250
Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
Art. 250.
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell’impresa, esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione dell’attivo. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell’esercizio delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni previste nel regolamento adottato dall’ISVAP. Il comitato di sorveglianza vigila sulla regolarità della liquidazione e, a tal fine, periodicamente verifica l’adeguatezza delle procedure amministrative attuate dai commissari e svolge accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale.
3. L’ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche, può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che per talune categorie di operazioni o di atti sia necessaria la preliminare acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione preventiva dello stesso ISVAP. I componenti degli organi della liquidazione sono personalmente responsabili dell’inosservanza delle prescrizioni dell’ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari presentano semestralmente all’ISVAP una relazione tecnica sulla situazione contabile e patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L’ISVAP fornisce alle autorità degli altri Stati membri le informazioni che siano richieste sullo svolgimento della procedura di liquidazione dell’impresa rispetto alla quale è l’autorità competente. I commissari informano periodicamente i creditori, secondo le modalità stabilite dall’ISVAP, con regolamento, sull’andamento della liquidazione.
5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e dell’azione dei creditori sociali contro i componenti dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell’azione contro la società di revisione e l’attuario revisore, nonché dell’azione del creditore sociale contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell’ISVAP.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l’articolo 234, commi 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione dell’ISVAP e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministro delle attività produttive, ovvero da terzi, ma sotto la propria responsabilità, con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione dell’ISVAP, possono delegare a terzi il compimento di singoli atti.