L. 7/07 Riduzione del disagio abitativo

LEGGE 8 febbraio 2007, n.9
Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio)
1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il
passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette
a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili
adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di
provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a
10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla
delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un
periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei
confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare
inferiore a 27.000 curo, che siano o abbiano nel proprio nucleo
familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o
portatori di handicap con invalidita’ superiore al 66 per cento,
purche’ non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo
familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle
stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio
nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura
esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e 3 del presente articolo e’
autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle
forme di cui all’articolo 21 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al
locatore ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27
maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 148. La sussistenza di tali requisiti puo’ essere
contestata dal locatore nelle forme di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in
locazione dai soggetti indicati all’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all’articolo 3, comma 109,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato
dall’articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da
casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione,
da istituti bancari, da societa’ possedute dai soggetti citati,
ovvero che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono
l’attivita’ di gestione dei relativi patrimoni immobiliari, il
termine di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo e’
fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Per tutto il periodo di sospensione dell’esecuzione ai sensi dei
commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde al
locatore la maggiorazione prevista dall’articolo 6, comma 6, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431.
5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione
dell’esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti
indicati dall’articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva
l’applicazione dell’articolo 55 della medesima legge.
6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle
forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse
condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle
condizioni di necessita’ sopraggiunta dell’abitazione. A tutte le
procedure esecutive per finita locazione attivate in relazione a
contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive modificazioni, con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma
4, della medesima legge n. 431 del 1998.
Art. 2.
(Benefici fiscali)
1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati
nell’articolo 1, commi 1 e 3, della presente legge, si applicano, per
il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefici
fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio
2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006,
n. 86. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere
esenzioni o riduzioni dell’imposta comunale sugli immobili.
Art. 3
(Interventi dei comuni per l’edilizia sovvenzionata
e agevolata e per la graduazione degli sfratti)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispongono, su proposta dei comuni individuati nell’articolo 1,
sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con
particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al
medesimo articolo 1 gia’ presenti nelle graduatorie per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario articolato in
tre annualita’ da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della
solidarieta’ sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nei comuni individuati nell’articolo 1, comma 1, possono essere
istituite apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per
l’eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell’autorita’
giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a
favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al
medesimo articolo 1, nonche’ per le famiglie collocate utilmente
nelle graduatorie comunali per l’accesso agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
3. Le prefetture – uffici territoriali del Governo convocano le
commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono il funzionamento e la
composizione, garantendo la presenza, oltre che del sindaco del
comune interessato all’esecuzione di rilascio e del questore, o di
loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali
degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della
proprieta’ edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
e successive modificazioni, e della convenzione nazionale,
sottoscritta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, in data 8
febbraio 1999, e successive modificazioni, nonche’ di un
rappresentante dell’Istituto autonomo case popolari, comunque
denominato, competente per territorio.
Art. 4.
(Concertazione istituzionale per la programmazione
in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero delle infrastrutture convoca un tavolo di
concertazione generale sulle politiche abitative, che conclude i
lavori entro un mese, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri
della solidarieta’ sociale e dell’economia e delle finanze, dei
Ministri per le politiche giovanili e le attivita’ sportive e delle
politiche per la famiglia, delle regioni, dell’Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI), della FEDERCASA-Federazione italiana per
la casa, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli
inquilini, delle associazioni della proprieta’ edilizia e delle
associazioni dei costruttori edili e delle cooperative di abitazione.
2. In relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione
di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con
i Ministri della solidarieta’ sociale, dell’economia e delle finanze,
per le politiche giovanili e le attivita’ sportive e delle politiche
per la famiglia, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
predispone, entro due mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo
tavolo di concertazione, un programma nazionale contenente:
a) gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la
programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica riferita
alla realizzazione, anche mediante l’acquisizione e il recupero di
edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla
base dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito
sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, nonche’
alla riqualificazione di quartieri degradati;
b) proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del
mercato immobiliare, con particolare riferimento alla riforma della
disciplina della vendita e della locazione di immobili di proprieta’
dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3;
c) l’individuazione delle possibili misure, anche di natura
organizzativa, dirette a favorire la continuita’ nella cooperazione
tra Stato, regioni ed enti locali prioritariamente per la riduzione
del disagio abitativo per particolari categorie sociali;
d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del
programma nell’ambito degli stanziamenti gia’ disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. E programma nazionale di cui al comma 2 e’ trasmesso alle Camere
per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, da rendere entro un mese dalla data di assegnazione.
Art. 5.
(Definizione di alloggio sociale)
1. Al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di
Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione 2005/842/CE,
della Commissione europea, del 28 novembre 2005, il Ministro delle
infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce con proprio decreto, di concerto con
i Ministri della solidarieta’ sociale, delle politiche per la
famiglia, per le politiche giovanili e le attivita’ sportive e
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i
requisiti degli alloggi sociali esenti dall’obbligo di notifica degli
aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita’ europea.
Art. 6.
(Proroga dei termini di inizio dei lavori
degli alloggi di edilizia residenziale in locazione)
1. H termine di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia
residenziale in locazione finanziati ai sensi dell’articolo 145,
comma33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ricompresi nei Piani
operativi regionali, predisposti in attuazione del programma “20.000
alloggi in affitto”, di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio
2002, e’ prorogato al 31 maggio 2007.
Art. 7.
(Modifiche agli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392)
1. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo comma dell’articolo 27, dopo la parola: “alberghiere”
sono aggiunte le seguenti: “o all’esercizio di attivita’ teatrali”;
b) al primo comma dell’articolo 28, dopo la parola: “alberghiere”
sono inserite le seguenti: “o all’esercizio di attivita’ teatrali”.
2. Le disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 27 e al primo
comma dell’articolo 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come
modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli
immobili adibiti all’esercizio di attivita’ teatrali per i quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati
stipulati contratti di locazione aventi scadenza successiva a tale
data, salvo che, per gli stessi, non sia stata pronunciata convalida
di sfratto per morosita’. I predetti contratti, alla prima scadenza
successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
rinnovati di diritto per un periodo di nove anni, salva la facolta’
delle parti di pattuire una durata maggiore. E’ facolta’ del locatore
di richiedere, nel corso del predetto periodo, la maggiorazione
prevista all’articolo 1, comma 4, della presente legge, ferma la
rivalutazione del canone che gia’ risulti contrattualmente prevista.
Alla scadenza del periodo medesimo si applicano al contratto le
disposizioni dell’articolo 28 della citata legge 27 luglio 1978, n.
392.
Art. 8.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
Art. 9.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, valutato in
63 milioni di euro nell’anno 2008, si provvede ai sensi del comma 2
del presente articolo.
2. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma
4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l’importo di 63
milioni di euro relativo all’anno 2006 e’ conservato nel conto dei
residui e versato ad apposita contabilita’ speciale di tesoreria per
essere riversato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2008.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell’adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero
delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore
dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 8 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Ferrero, Ministro della solidarieta’
sociale
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1955):
Presentato dal Ministro della solidarieta’ sociale
(Ferrero) e dal Ministro delle infrastrutture (Di Pietro)
il 16 novembre 2006.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 27 novembre 2006 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, XII e Questioni Regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 29, 30 novembre
2006; 5, 6, 12 e 13 dicembre 2006.
Esaminato in aula il 5 e 13 dicembre 2006 e approvato
il 19 dicembre 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 1231):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª
(Territorio), in sede referente, il 29 dicembre 2006, con
pareri delle commissioni 1ª 5ª, 6ª, 7ª, 11ª, 14ª e
Questioni Regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite il 10, 16, 17, 23 e
24 gennaio 2007.
Esaminato in aula il 30, 31 gennaio 2007; 6 febbraio
2007 e approvato il 7 febbraio 2007.
15.02.2007 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 09:25:27