Gli indici della subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico

Come è noto in tema di attività giornalistica sono configurabili gli estremi della subordinazione qualora ricorrano i requisiti:

  • della quotidianità o continuità della prestazione (ossia, i servizi vengano dal lavoratore predisposti con continuità e con regolarità);
  • della responsabilità di un servizio e
  • del vincolo di dipendenza (seppur attenuato data la natura squisitamente intellettuale delle prestazioni caratterizzate da creatività e autonomia), e cioè qualora si sia in presenza dello svolgimento di un’attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, della sistematica redazione di articoli su specifici argomenti e di rubriche, e della persistenza, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, dell’impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze e ad eseguirne le direttive (Cass. 60/32006 n.4770).

E’ altrettanto noto che molti contratti di lavoro autonomo simulano in realtà un contratto di lavoro subordinato. Il più delle volte il collaboratore autonomo andrebbe inquadrato nel collaboratore fisso; più di rado si verifica un inquadramento nel redattore (che a differenza del collaboratore fisso deve prestare la propria attività quotidianamente e non solo continuatamente).
Quali sono gli indici da utilizzare per la dimostrazione del vincolo di subordinazione?

  • il ruolo stabile ed essenziale nella produzione della pagina del quotidiano mediante la raccolta quotidiana delle notizie locali dei vari settori (giudiziario, istituzionale, di cronaca nera, cronaca nera);
  • il ruolo di accreditamento presso le sedi istituzionali e le competenti autorità di polizia) (cfr. Cass.20/02/95 n.1827),
  • ’inserimento stabile del ricorrente nell’organizzazione aziendale confermata dalla intensità della collaborazione;
  • dai continui collegamenti con la redazione per le varie esigenze del giornale (con l’utilizzo di mezzi di telecomunicazioni multimediali quali: e-mail, fax ecc.);
  • dal ruolo svolto (ad esempio in caso di responsabile della pagina di una città del quotidiano locale), dalla permanente disponibilità collaboratore ad eseguire le istruzioni e direttive ricevute dal Caposervizio o suoi delegati ;
  • dalla necessità di concordare i periodi di vacanza;
  • dall’impossibilità di rifiutare un incarico.

Come ha precisato la S.C. l’elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico va individuato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale, nel senso che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura in via stabile o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e quindi esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell’intervallo fra una prestazione e l’altra; né rilevano ai fini di cui trattasi il luogo della prestazione lavorativa, che ben può essere eseguita anche a domicilio, il mancato impegno in una attività quotidiana, la non osservanza di uno specifico orario di lavoro e la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni” (così Cassazione civile, sez. lav., 09/09/2008, n. 22882).