La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dalla nota testata giornalistica avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di L’Aquila.
Iln primo grado, il Tribunale di L’Aquila aveva accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal 19/9/97 al 5/11/02 fra Il Messaggero s.p.a. e B.C.G. quale redattore ordinario, e aveva condannato l’azienda al pagamento della somma di Euro 181.232,13 per differenze retributive oltre accessori di legge.
Aveva altresì dichiarato l’inefficacia e comunque l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice, condannando la società alla reintegra di quest’ultima nel posto di lavoro e al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18.
Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello degli Abruzzi – L’Aquila – che giudicava fondata la ragione di impugnazione formulata in via principale da “Il Messaggero” SpA con riferimento all’accertamento della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo – consenso. La Corte distrettuale respingeva, quindi, le ulteriori censure articolate dalla società, intese a denegare il riconoscimento della ascrivibilità delle mansioni svolte dalla B. all’ambito della locatio operarum, e, specificamente, della qualifica di redattore. Nel pervenire a tali conclusioni osservava che le effettive modalità di svolgimento ed i contenuti della attività lavorativa espletata dalla B., come delineata alla luce dei dati desumibili dal compendio istruttorie acquisito, deponevano nel senso della sussistenza di un vincolo di dipendenza fra le parti, correlato alla continuità della prestazione, alla quotidianità della presenza in redazione, alla responsabilità del servizio, alla sottoposizione della attività giornalistica al controllo da parte del capo servizio. Respingeva altresì la doglianza formulata con riferimento alla omessa applicazione del regime prescrizionale di cui all’art. 2948 c.c. al credito per differenze retributive, rimarcando che il rapporto inter partes, improntato ad una formale autonomia, doveva ritenersi privo di stabilità, non decorrendo i termini prescrizionali nel corso dello stesso.
La Corte territoriale rigettava, infine, l’appello incidentale proposto dalla B. avverso la sentenza non definitiva, avente ad oggetto il pagamento di ulteriori indennità previste dagli accordi integrativi aziendali, stante la novità delle questioni sottoposte al suo scrutinio.
Il ricorso per Cassazione proposto è stato rigettato dalla S.C. per questi motivi.
- Il rapporto di lavoro giornalistico si caratterizza per il peculiare carattere intellettuale e creativo della prestazione;
- la natura subordinata del rapporto può essere riconosciuta a quell’attività che per ampiezza di prestazioni ed intensità della collaborazione, comporti l’inserimento stabile del lavoratore nell’assetto organizzativo aziendale, costituendo aspetti qualificanti la continuità della prestazione e la responsabilità del servizio;
- detti caratteri ricorrono quando il giornalista abbia l’incarico di trattare in via continuativa un argomento o settore dell’informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera in favore dell’imprenditore, nell’ambito delle istruzioni ricevute, non rilevando, in contrario, il notevole grado di autonomia con cui la prestazione viene svolta;
- la Corte territoriale ha ritenuto smentita la tesi di parte appellante relativa alla natura autonoma della collaborazione prestata dalla lavoratrice, essendo emerso con chiarezza dai dati istruttori acquisiti, un vincolo di dipendenza correlato alla continuità della prestazione ed alla piena responsabilità del servizio di cronaca cittadina a lei affidato;
- il giudice di merito ha ritenuto, infatti, dimostrata, la quotidianità e sistematicità dell’impegno profuso dalla B., mediante:
- la giornaliera frequentazione e presenza presso la redazione di Teramo;
- l’abituale utilizzazione di strutture e mezzi aziendali;
- la retribuzione erogata con cadenza mensile la cui variabilità era definita non tanto in relazione al rapporto qualitativo – quantitativo della prestazione resa, quanto alle variazione di budget di cui disponeva la redazione di Teramo;
- la responsabilità di un servizio (cronaca cittadina) con sistematica redazione di articoli sull’argomento definito e con vincolo di dipendenza, in linea con i contenuti precettivi dell’art. 2094 c.c. consistente nell’impegno a porre continuativamente la sua opera professionale a disposizione della società editrice anche negli intervalli fra una prestazione e l’altra, ivi comprese le riunioni mattutine con il capo servizio e le corrispondenze esterne, assicurando il servizio anche nel periodo feriale estivo mediante inserimento in un piano di turnazioni del personale sempre con il rispetto di un orario di lavoro quotidiano.
- Deve quindi affermarsi che la sentenza impugnata si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di rimarcare (vedi ex aliis, Cass. 2 aprile 2009 n. 8068) come in tema di attività giornalistica, siano configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale (vedi ex plurimis, Cass. 7 ottobre 2013 n.22785) così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, con permanenza, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, della disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro.
- Nel lavoro giornalistico subordinato è stato pure posto in rilievo il carattere collettivo dell’opera redazionale, stante la peculiarità dell’orario di lavoro e dei vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie (Cass. 9 giugno 1998 n. 5693), con la puntualizzazione che la figura professionale del redattore, implica pur essa il particolare inserimento della prestazione lavorativa nell’organizzazione necessaria per la compilazione del giornale, vale a dire in quella apposita e necessaria struttura costituita dalla redazione, caratterizzata dalla funzione di programmazione e formazione del prodotto finale e delle attività organizzate a tal fine, quali la scelta e la revisione degli ‘articoli, la collaborazione all’impaginazione, la stesura dei testi redazionali ed altre attività connesse (vedi in motivazione, Cass. 21 ottobre 2000 n. 13945, cui adde Cass. 6 maggio 2015 n. 9119), che si realizza nella quotidianità dell’impegno lavorativo, a differenza di quella che connota l’attività del collaboratore fisso di cui all’art. 2 c.c.n.l.g. che richiede solo la continuità della prestazione (cfr. cass. 8 febbraio 2011 n. 3037).
- Alla stregua delle esposte considerazioni deve affermarsi che, anche sotto tale profilo la pronuncia impugnata si presenta del tutto corretta sul versante giuridico, essendosi attenuta ai principi di diritto sopra richiamati laddove ha ravvisato nella quotidianità delle prestazioni consistenti nella ricerca, valutazione ed elaborazione degli avvenimenti di cronaca, il precipuo elemento distintivo della qualifica di redattore, risultando, sotto il profilo motivazionale – per quello che riguarda i complessivi accertamenti – formalmente coerente con equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, sottraendosi in tal guisa, a qualsiasi sindacato di legittimità.