Assegni e responsabilità della banca

La banca risponde verso la società cliente, qualora l’amministratore di questa emetta assegni a sé medesimo, firmandoli senza l’apposizione del nome della società?

Cassazione civile, sent. n. 13463/2006.

Caso interessante. L’amministratore di una società pensa bene di emettere degli assegni a sé medesimo per oltre 800.000.000 di vecchie lire.

La società insorge e se la prende con la banca, responsabile di avere pagato gli assegni nonostante mancasse l’indicazione del nome della società e del rapporto di rappresentanza.

In primo grado vince la banca, ma in appello la sentenza viene ribaltata. Il processo, come è prevedibile, giunge in Cassazione, che conferma la sentenza di appello.

Osserva la Corte che il R.D. n. 1736 del 1933, art. 11, nel prevedere che, in relazione all’emissione di assegni, ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga, è applicabile anche agli enti in generale, come tra l’altro già statuito dalla stessa Corte (in proposito, Cass. n. 11621/99); ne deriva che, essendo la ratio di tale norma quella di consentire la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive (sul punto Cass. n. 1469/77 e Cass. n. 7761/2004), così obbligandosi in via cartolare, per gli enti ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la menzione della denominazione sociale (con riferimento appunto a qualsiasi tipo di ente), e ciò proprio al fine di stabilire il collegamento "funzionale" tra chi sottoscrive e l’ente in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione.

Nel caso di specie, tale esigenza di chiara individuazione del sottoscrittore non poteva dirsi rispettata in quanto "pur risultando la firma del B. corrispondente allo specimen depositato, essa non corrispondeva a quella del titolare del contratto di assegno e ciò appariva dal fatto che, in violazione della normativa specifica, nei titoli emessi non era contenuto il nome della ditta (società) obbligata", per cui "Vi è certamente la responsabilità della banca trattarla per colpa grave nei confronti della società traente in relazione a tutti gli assegni pagati in violazione della convenzione bancaria ed in mancanza del requisito specificamente prescritto dell’indicazione della ditta emittente".

La Cassazione ribadisce pertanto il proprio insegnamento (Cass. 7761/2004) secondo cui la sottoscrizione (di remittenza o) di girata di un assegno (o di una cambiale), per rispondere ai requisiti prescritti dal R.D. n. 1736 del 1933, art. 11 (o dal R.D. n. 1669 del 1933, art. 8), improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocità e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l’indennità del sottoscrittore.

Dette prescrizioni non vengono meno per il caso in cui l’assegno (o la cambiale) sia emesso o girato da un ente (ivi comprese le società) richiedendosi anche, in detta ipotesi che la dicitura di emissione o di girata, se pur non necessariamente deve contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l’ente, così che non vi siano dubbi in ordine al tatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell’ente.

Incorre, quindi in responsabilità la banca che, in ordine al pagamento di un assegno ometta l’uno e/o l’altro degli accertamenti suddetti, essendo a suo carico il diligente controllo della legittimazione del presentatore.
MIrco MInardi Avvocato Senigallia Ancona