Il termine annuale di prescrizione per proporre l’azione di risoluzione del contratto di vendita in caso di vizi della cosa venduta, può essere interrotto dalla lettera raccomandata inviata dal compratore al venditore?
Cass. civ. 20332/2007
No, in quanto si tratta di una azione corrispondente ad un diritto potestativo del compratore, verso la quale il venditore nulla può. Pertanto, solo la domanda giudiziale interrompe la prescrizione.
Cassazione – Sezione seconda civile – sentenza 3 luglio – 27 settembre 2007, n. 20332
Svolgimento del processo
Con sentenza del 14 marzo 2002 il Tribunale di Milano ha respinto la domanda che Arturo S. aveva proposto nei confronti di Guido S., per ottenere la risoluzione del contratto con cui nell’ottobre 1987 aveva acquistato dal convenuto un puledro, risultato poi affetto da grave malattia, nonché il risarcimento dei danni.
Impugnata dal soccombente, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Milano, che con sentenza del 13 ottobre 2005 ha dichiarato risolta la vendita e ha condannato Roberta S., Lucia S. e Delia C., eredi di Guido S., a restituire all’appellante il prezzo a suo tempo pagato, con interessi e rivalutazione monetaria. A queste pronunce il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo (per quanto ancora rileva in questa sede): che la prescrizione era stata efficacemente interrotta nel giugno 1988 mediante la notifica di un ricorso per accertamento tecnico preventivo (concluso davanti alla Pretura di Brindisi il 29 novembre dello stesso anno) e poi ulteriormente mediante una diffida dell’8 novembre 1989, nonché con l’atto introduttivo di questo giudizio, notificato l’11 ottobre 1990; che dalla relazione finale dell’accertamento tecnico preventivo era risultato che il cavallo, al momento dell’acquisto, era colpito da una patologia cronica invalidante.
Roberta S., Lucia S. e Delia C. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi, poi illustrati anche con memoria. Arturo S. si è costituito con controricorso e ha presentato a sua volta una memoria.
Motivi della decisione
Il controricorso è stato notificato tardiva-mente, dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 370 c.p.c, sicché non se ne può tenere conto, come neppure della memoria presentata da Arturo S.. La procura apposta a margine del primo di tali atti abilitava tuttavia il difensore nominato a partecipare alla discussione orale, alla quale in effetti è stato ammesso (cfr., tra le altre, Cass. 7 aprile 2006 n. 8204).
Con il primo motivo di impugnazione Roberta S., Lucia S. e Delia C. si dolgono del rigetto, da parte della Corte d’appello, dell’eccezione di prescrizione che era stata sollevata già davanti al Tribunale dal loro dante causa. Sostengono che il corso del relativo termine, contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte d’appello, non era stato efficacemente interrotto, per due concorrenti ragioni: non era stato provato che la diffida dell’8 novembre 1989 fosse stata realmente inviata a Guido S. e da lui ricevuta; si trattava comunque di un atto stragiudiziale, di per sé inidoneo a influire sulla prescrizione di un’azione di natura costitutiva, come quella poi esercitata da Arturo S..
Questa seconda deduzione, avente carattere decisivo ed assorbente, è fondata.
La facoltà di domandare la risoluzione del contratto, attribuita dall’art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, consiste in un diritto potestativo, a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione: non è tenuto a una prestazione, ma deve soltanto subire gli effetti dell’eventuale sentenza di accoglimento, di natura costitutiva, che fa venire meno il rapporto (effetti tra i quali gli obblighi di restituzioni, rimborsi e risarcimenti sono puramente consequenziali alla pronuncia, dalla quale unicamente sorgono). Ne discende che la prescrizione dell’azione, fissata in un anno dall’art. 1495 – terzo comma c.c., può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, come la diffida che Arturo S. avrebbe inviato l’8 novembre 1989 a Guido S.. Gli atti cui l’art. 2943 – quarto comma c.c. connette l’effetto di interrompere la prescrizione sono infatti quelli che valgono a costituire in mora «il debitore» e debbono consistere, per il disposto dell’art. 1219 – primo comma c.c., in una «intimazione o richiesta» di adempimento di un’obbligazione: previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non ai potestativi, come è quello di cui si tratta.
In questo senso si è ormai univocamente o-rientata la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dalle ricorrenti (cui adde, da ultimo, Cass. 15 febbraio 2007 n. 3379), in tema sia di azioni costitutive in genere, sia di domande di risoluzione in ispecie, anche con particolare riferimento a quelle relative a contratti di vendita (Cass. 3 dicembre 2003 n. 18477, riguardante l’ipotesi di cui all’art. 1479 c.c.).
Accolto pertanto il primo motivo di ricorso – e restando assorbiti gli altri due, con i quali si contesta la validità e l’esattezza dell’accertamento tecnico preventivo, in base al quale si è ritenuto che il puledro oggetto della vendita fosse realmente malato – la causa può senz’altro essere decisa nel merito in questa sede, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la pronuncia che avrebbe dovuto essere adottata dal giudice di secondo grado: il rigetto dell’appello proposto da Arturo S. avverso la sentenza del Tribunale.
Le spese dei giudizi di secondo grado e di legittimità vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da Arturo S. avverso la sentenza del Tribunale; compensa tra le parti le spese dei giudizi di secondo grado e di legittimità.
