Affidamento condiviso. Tribunale Marsala, 27/01/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Benedetto Giaimo Presidente
Dott. Pier Luigi Tomaiuoli Giudice estensore
Dott.ssa Caterina D’Osualdo Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1140 del ruolo generale per
gli affari contenziosi dell’anno 2004, posta in deliberazione l’8-11-
2006 e vertente
T R A
Z.C., elett.te dom.to in Castelvetrano, Via Militello n. 5, presso lo
studio dell’Avv. Giovanni Miceli, rappresentante e difensore come da
procura a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente,
E
P.R.A., elett.te dom.ta in Castelvetrano, Via Vittorio Emanuele n. 65,
presso lo studio degli Avv. Giovanni Lentini e Lidia Seidita,
rappresentanti e difensori come da procura in calce alla comparsa di
risposta;
resistente,
NONCHE’
il PUBBLICO MINISTERO intervenuto,
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario.
CONCLUSIONI
del ricorrente: “sentire dichiarare cessati gli effetti civili del
matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione
dell’1.3.2002”; per la resistente: “revocare l’ordinanza del Presidente
del Tribunale e conseguentemente disporre un assegno di
mantenimento a favore del figlio stabilendo le modalità di erogazione
ed il suo preciso ammontare; disporre l’obbligo a carico di Z. C. di
corrispondere gli alimenti nella misura di € 350,00 al mese tenendo
conto che sussistono ragioni oggettive per le quali l’odierna
deducente non è in grado di vivere più un’esistenza libera e
dignitosa”; del Pubblico Ministero: “pronunziarsi la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, ed adottare i provvedimenti di natura
economica in favore del coniuge non colpevole e del figlio
maggiorenne, ma non ancora autosufficiente e quelli di natura
amministrativa conseguenti”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.8.2004 Z. C., premesso che in data
7.1.1988 aveva contratto matrimonio concordatario con P. R. A. e
che dall’unione in data 30.12.1987 era nato il figlio A.; che il
Tribunale di Marsala con sentenza n. 933/2000 aveva pronunziato
la separazione personale dei coniugi, affidando al padre il figlio A.,
regolamentando il diritto di visita della madre e ponendo a carico di
costei un assegno mensile di € 105,00 a titolo di contribuzione al
mantenimento del figlio; tutto quanto sopra premesso, concludeva
per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con
conferma dei provvedimenti adottati in sede di separazione e vittoria
di spese.

Si costituiva in giudizio P. R. A., la quale, nell’aderire alla richiesta di
divorzio, eccepiva che il figlio aveva sempre convissuto con la madre,
che il marito si era trasferito in Grecia ove conviveva con una
giovane donna, disinteressandosi della prole e limitandosi a fare
pervenire l’esigua somma di € 50,00 mensili; che ella versava in
condizioni economiche disagiate, essendo pendente nei suoi
confronti una procedura esecutiva su diversi immobili di sua
proprietà; che il suo stipendio di insegnante era stato pignorato per
la quota di un quarto; che il marito non aveva più adempiuto al
mantenimento del figlio; tutto quanto sopra eccepito, chiedeva
l’affidamento del figlio minore e la condanna del marito al
versamento di un assegno di € 500,00 a titolo di contribuzione al
mantenimento della prole.
All’udienza del 5.4.2005 fissata per l’audizione dei coniugi,
compariva il solo ricorrente, di guisa che non era possibile esperire il
tentativo di conciliazione.
Il Presidente affidava al padre il figlio A., regolamentava il diritto di
visita della madre e disponeva per l’ulteriore corso innanzi al giudice
istruttore.
Istruita con produzione di documenti, interrogatorio formale del
ricorrente ed audizione del figlio maggiorenne, la causa veniva
rimessa al Collegio per la decisione all’udienza dell’8.11.2006, previa
assegnazione alle parti dei termini di cui all’art.190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata
da entrambi i coniugi è fondata ed in quanto tale deve essere
accolta.
L’ampio decorso del termine di tre anni dall’udienza presidenziale di
separazione dei coniugi (la cui pronunzia è passata in giudicato)
senza alcuna riconciliazione tra le parti e la comune richiesta di
divorzio dimostrano la fondatezza dell’assunto di entrambi i coniugi,
secondo cui è impossibile ricostituire la comunione materiale e
spirituale tra gli stessi.
La domanda della resistente di condanna del marito al versamento
in proprio favore di un assegno divorzile è inammissibile per
tardività, essendo stata spiegata per la prima volta nella memoria
difensiva depositata all’udienza di comparizione.
Essa, peraltro, sarebbe da rigettare nel merito per mancata
allegazione (e prova) da parte della ricorrente delle condizioni
economiche e patrimoniali della coppia durante il menage familiare,
il che impedisce al Tribunale di apprezzare la dedotta attuale
inadeguatezza dei mezzi, intesa siccome incapacità di conservazione
di un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza del
matrimonio (ex multis: Cass. Civ., Sez. I, 24.1.2007, n. 1595; Cass.
Civ., Sez. I, 30 maggio 2006, n. 12869; Cass. Civ., Sez. I, 6 febbraio
2004, n. 2251; Cass. Civ., 17.1.2002, n. 432; Cass. Civ,, 4.5.2000 n.
5582; Cass. Civ, 16.6.2000, n. 8255).
Non v’è luogo a provvedere sulla domanda di affidamento del figlio
A., che nelle more del processo ha raggiunto la maggiore età.
La resistente ha poi spiegato domanda di condanna del marito al
versamento di un assegno a titolo di contribuzione al mantenimento
del figlio ormai maggiorenne ma non autosufficiente.
Essa è fondata nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
E’ noto che prima dell’entrata in vigore della legge 54/2006
(“disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento
condiviso dei figli”) la giurisprudenza di legittimità era costante nel
ritenere che il coniuge, il quale provveda direttamente ed
integralmente al mantenimento del figlio convivente divenuto
maggiorenne e non ancora autosufficiente, è legittimato iure proprio,
e non già capite filiorum, a pretendere l’assegno di mantenimento
(oltre che il rimborso di quanto sostenuto) dall’altro coniuge (ex
multis: Cass. Civ., Sez. I, 27.5.2005, n. 11320; Cass. Civ., Sez. I,
27.5.2005, n. 11320; Cass. Civ., Sez. I, 25.6.2004, n. 11863; Cass.
Civ., sez. I, 13.2.2003, n. 2147); “legittimazione” peraltro che pur
definita “concorrente” rispetto a quella del figlio maggiorenne, resta
subordinata alla mancata iniziativa giudiziaria di quest’ultimo (Cass.
Civ., Sez. I, 24.12.2006, n. 4188; Cass. Civ., Sez. I, 16.7.1998, n.
6950; Cass. Civ., Sez. I, 10849/1996; Cass. Civ., Sez. I, 12.3.1992,
n. 3019; Cass. Civ., Sez. I, 7.11.1981, n. 5874) e si fonda sulla
circostanza che in ragione della convivenza uno dei genitori sopporta
delle spese che gravano ex art. 148 c.c. su entrambi (Cass. Civ., Sez.
I, 21.6.2002, n. 9067; Cass. Civ., Sez. I, 16.2.2001, n. 2289; Cass.
Civ., Sez. I, 16.6.2000, n. 8235; Cass. Civ., Sez. I, 5.12.1996, n.
10849; C
ass. Civ., Sez. I, 29.4.1994, n. 3049).
Su tale consolidato quadro giurisprudenziale si è innestata la
discussa nuova formulazione dell’art. 155 quinquies, I comma, c.c.,
rubricato “disposizioni in favore dei figli maggiorenni”.
Esso, inserito all’interno del capo V (del titolo VI del libro I) dedicato
allo scioglimento del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, ha
espressamente previsto che “il giudice, valutate le circostanze, può
disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti
economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale
assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato
direttamente all’avente diritto”.
Posto che la prima parte del comma non pone particolari problemi
interpretativi (nella misura in cui si limita a positivizzare un costante
principio giurisprudenziale) e fermo restando che nessun dubbio
sussiste sulla esclusiva legittimazione ad agire in giudizio del figlio
maggiorenne non convivente con alcuno dei genitori, resta da
interrogarsi sulla effettiva portata innovativa della seconda parte del
citato comma, laddove si prevede il “versamento diretto” nelle mani
dell’avente diritto, con riguardo all’ipotesi di figlio maggiorenne non
autosufficiente convivente con uno dei genitori.
Secondo una prima tesi la novella avrebbe radicalmente capovolto il
precedente regime delineatosi in via giurisprudenziale, prevedendo il
diritto esclusivo (e quindi la “legittimazione” esclusiva ad agire in
giudizio per la) alla percezione dell’assegno del figlio maggiorenne
non autosufficiente, sicché, anche laddove il giudice della
separazione o del divorzio stabilisse il versamento nelle mani del
genitore convivente, questi non assumerebbe la veste di creditore
concorrente, ma di mero adiectus solutionis causa previsto in via
normativa.
Secondo altra tesi (pure sottesa ad alcune pronunzie già rese da
questo Tribunale) la norma in questione attribuirebbe il diritto alla
percezione dell’assegno di mantenimento, quale regola generale, al
figlio maggiorenne (“l’assegno è versato direttamente all’avente
diritto”), e solo in ipotesi residuali da verificare caso per caso un
diritto iure proprio al genitore convivente (“salva diversa
determinazione del giudice”).
Secondo una ulteriore tesi, poi, l’art. 155 quinquies, I comma,
seconda parte, c.c. si sarebbe limitato a dettare, in seno ai giudizi di
separazione e divorzio (ristretti ai coniugi), delle mere norme
regolanti il momento attuativo dell’obbligo di corresponsione
dell’assegno, prevedendo il versamento nelle mani direttamente del
figlio maggiorenne (“avente diritto”), ovvero del genitore convivente
laddove ravvisato opportuno dal giudice.
La norma de qua, dunque, lungi dall’escludere il diritto iure proprio
del genitore convivente alla percezione di un assegno a titolo di
contribuzione al mantenimento del figlio, si occuperebbe, in seno ai
giudizi di separazione e divorzio, esclusivamente delle sue modalità
attuative.
Questione processuale strettamente connessa alla precedente,
sebbene non rilevante nel caso di specie, è quella dell’attribuzione o
meno al figlio maggiorenne del ruolo di parte eventuale dei
procedimenti di separazione e divorzio, con la correlativa
ammissibilità del suo intervento, fino alla novella per lo più escluso
in ragione della constatazione che i giudizi de quibus sono stati
strutturati dal legislatore siccome “contese endoconiugali”.
Ebbene, laddove si reputi che l’art. 155 quiquies, I comma, seconda
parte, c.c. (norma rivolta al giudice della separazione e del divorzio),
abbia attributo al figlio maggiorenne un diritto esclusivo all’assegno
(prima tesi), ovvero anche laddove si reputi che ciò abbia fatto solo
in via generale (seconda tesi), appare difficile negare l’ammissibilità
dell’intervento.
Laddove invece si reputi che tale norma (rivolta al giudice della
separazione e del divorzio) abbia inteso esclusivamente regolare il
diritto del coniuge/genitore convivente alla percezione dell’assegno,
prevedendo il versamento diretto al figlio maggiorenne non
autosufficiente quale modalità alternativa di attuazione del predetto
diritto (terza tesi), non sembrerebbero emergere significative nuove
ragioni per discostarsi dalla tesi che negava l’ammissibilità
dell’intervento del figlio maggiorenne.
Questo essendo a grandi linee il panorama giurisprudenziale e
dottrinario in subiecta materia, ritiene il Tribunale, re melius
perpensa, di dovere prestare adesione all’ultimo indirizzo illustrato
per le ragioni dappresso spiegate.
Il fondamento giuridico del diritto del coniuge convivente alla
percezione dell’assegno di contribuzione al mantenimento del figlio
maggiorenne si rinviene, a tutt’oggi, nell’interesse patrimoniale del
primo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull’altro
coniuge (debitore solidale ex art. 148 c.c.) e nel munus ad esso
spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al
mantenimento, alla formazione ed all’istruzione del figlio (ex multis:
Cass. Civ., Sez. I, 3.4.2002, n. 4765 e diffusamente Cass. Civ., Sez.
I, 8.9.1998, n. 8868), interesse e munus che affondano le radici nelle
(immutate) disposizioni di cui agli artt. 147 e 148 c.c.,
Un tale diritto alla percezione, non solo delle somme già spese per il
mantenimento e ripetibili anche a titolo di gestione d’affari, ma
anche di quelle gravanti pro futuro e pro quota sull’altro genitore, si
ricava, poi, indiziariamente proprio dal II comma dell’art. 148 c.c.,
riguardante il concorso dei genitori negli oneri dei figli (tanto
maggiorenni quanto minorenni), ove è previsto che il Presidente del
Tribunale, in ipotesi di inadempimento di uno dei due coniugi, possa
disporre che una quota dei redditi dell’obbligato sia versata all’altro
coniuge o a chi sopporta direttamente le spese di mantenimento
della prole.
Milita ancora in favore della tesi che qui si sostiene la circostanza
che l’art. 155 quinquies, I comma, c.c., in ragione della sua
collocazione sistematica, contiene una norma (quella in esame)
direttamente rivolta al giudice della separazione e del divorzio,
chiamato a pronunciarsi sulla domanda di un coniuge di condanna
dell’altro alla corresponsione di un assegno in proprio favore,
all’interno di un procedimento che vede solo essi quali parti
processuali (vedi Corte Costituzionale, 14.7.1986, n. 185).
Il giudice della separazione e del divorzio, dunque, laddove investito
da una domanda proveniente dal genitore convivente con figlio
maggiorenne non autosufficiente, dovrà (sussistendone i
presupposti) riconoscere il diritto iure proprio del genitore
postulante, salva la facoltà di modulare in concreto il provvedimento
prevedendo un “versamento” (terminologia, questa, che ben si confà
alla regolamentazione di un mero aspetto attuativo del diritto) nelle
sue mani, ovvero direttamente nelle mani del figlio maggiorenne,
ovvero in parte all’uno ed in parte all’altro.
Tale impostazione non appare in alcun modo pregiudicare il
“concorrente” diritto del figlio maggiorenne alla percezione
dell’assegno di mantenimento, posto che in capo ad esso si configura
l’autonoma facoltà di iniziare un procedimento ordinario volto al
riconoscimento di quel diritto, facoltà peraltro che, come si è sopra
rammentato, la
ddove esercitata, esclude la legittimazione in capo al
genitore convivente (Cass. Civ., Sez. I, 24.12.2006, n. 4188; Cass.
Civ., Sez. I, 16.7.1998, n. 6950; Cass. Civ., Sez. I, 10849/1996;
Cass. Civ., Sez. I, 12.3.1992, n. 3019; Cass. Civ., Sez. I, 7.11.1981,
n. 5874).
Pur consapevole della portata di certo non strettamente ermeneutica
di un ragionamento che faccia leva sugli effetti derivanti da
un’interpretazione normativa, osserva il Collegio che siffatta
impostazione ha il pregio di non stravolgere la natura dei giudizi di
separazione e di divorzio, evitandone l’allargamento (anche in punto
di impugnazioni) ad ulteriori soggetti, il cui coinvolgimento in
processi ordinariamente ad elevata conflittualità può rivelarsi poco
opportuno e foriero di inutili strumentalizzazioni economiche e
morali.
Appare, peraltro, oltremodo opportuno che il figlio maggiorenne, pur
non potendosi ritenere parte del procedimento di separazione e
divorzio, sia comunque ascoltato dal Tribunale, al fine di avere una
rappresentazione completa delle circostanze di fatto rilevanti per la
decisione.
Vale la pena di osservare, poi, che le citate soluzioni attuative del
diritto iure proprio del coniuge convivente non si presentano, a ben
vedere, nella disposizione normativa in alcun significativo ordine
preferenziale, poiché la “diversa” decisione del giudice (rispetto al
versamento dell’assegno all’avente diritto) non è ancorata alla
sussistenza di alcun presupposto legale, né è definito residuale
(all’uopo non sembrando bastevole la locuzione adoperata “salvo
diversa determinazione”).
Ritiene il Collegio, in via esemplificativa e salvo l’esame del caso
concreto, che la modalità di versamento diretto nei confronti della
prole sia da preferirsi nell’ipotesi di figlio maggiorenne convivente ma
non stabilmente dimorante con il genitore (come nella classica
ipotesi dell’universitario fuori sede), ovvero in ipotesi di figlio
maggiorenne di età adulta, in quanto tale auspicabilmente
chiamando ad una corresponsabile gestione delle risorse finanziarie
della famiglia, ovvero nell’ipotesi di esistenza di una consolidata
prassi in tal senso.
Così ricostruito il quadro normativo attuale, può passarsi all’esame
del caso di specie, ove il figlio A. di 19 anni, convivente con la madre,
in sede di audizione ha dichiarato di ricevere dal padre un
contributo settimanale di € 70,00 (per complessivi € 280,00 mensili)
mediante versamento su carta di credito prepagata.
La madre convivente di A. è insegnante e gode di un reddito (anche
fondiario) imponibile annuo di circa € 25.000,00, mentre il padre ha
asserito, in sede di interrogatorio formale, di percepire una
retribuzione oscillante tra € 1.200,00 e 1.500,00 mensili, quale
dipendente di una impresa edile.
Il ricorrente, tuttavia, né nel presente giudizio, né in quello di
separazione (come si evince dalla lettura della sentenza versata in
atti) ha prodotto in giudizio le proprie dichiarazioni dei redditi,
sebbene gravato per legge di tale obbligo e sebbene a tanto
espressamente invitato dal giudice istruttore.
Alla luce del contegno processuale del resistente (ed in ragione
dell’impossibilità di disporre accertamenti tributari sui redditi dello
Z., cittadino, residente e svolgente attività lavorativa in Grecia,
nonché in difetto di allegazioni concrete delle parti sulla sua
possidenza di cespiti patrimoniali) ritiene il Collegio di potere
presumere una capacità contributiva dei genitori quanto meno
paritaria, anche in ragione del non florido momento patrimoniale
della resistente (alcuni dei cui beni immobiliari sono oggetto di
procedimenti esecutivi).
Ritenuto quanto sopra ed in considerazione delle esigenze
ordinariamente connesse all’età del figlio maggiorenne, il quale ha
peraltro manifestato l’intenzione di trasferirsi in altra regione per
intraprendere gli studi universitari, ritiene il Collegio di potere
fissare la misura del detto assegno gravante sullo Z. in € 380,00
mensili.
L’esistenza di una prassi consolidata (sulla cui efficacia nessuno ha
mosso doglianze) induce il Collegio a stabilire il versamento diretto
nelle mani del figlio maggiorenne non autosufficiente nella misura di
€ 280,00 mensili (anche mediante rate settimanali di pari importo
come avvenuto sino ad ora), ed il versamento di € 100,00 mensili
nelle mani della resistente genitore convivente, entro il giorno 5 di
ogni mese e presso il suo domicilio.
Affinché l’importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si
dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo
gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati
elaborati dall’ ISTAT a decorrere dal mese di febbraio 2008 (indice
base febbraio 2007).
La natura del processo di separazione ed i motivi della decisione
integrano giusta causa di compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario
tra Z. C. e P. R. A.;
b) ordina all’ufficiale dello stato civile di Castelvetrano di
procedere all’annotazione della presente sentenza nel registro
degli atti di matrimonio, anno 1988, parte I, n. 1;
c) dichiara inammissibile la domanda di P. R. A. di condanna del
ricorrente al versamento di un assegno di mantenimento in
suo favore;
d) determina in € 380,00 l’assegno dovuto da Z. C. per il
mantenimento del figlio maggiorenne A. convivente con la
madre, e condanna il primo al versamento della somma di €
280,00 mensili (secondo le modalità di cui in parte motiva) al
figlio, nonché della somma di € 100,00 alla madre convivente
entro il giorno 5 di ogni mese presso il suo domicilio. Dispone
che l’assegno predetto sia annualmente rivalutato in
conformità al criterio indicato in motivazione;
e) compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Marsala, il 26.2.2007
IL PRESIDENTE

L’ESTENSORE


Affido