Affido condiviso. Tribunale Modena, 29/01/2007

Tribunale Civile Modena

Il Giudice istruttore

Nel procedimento iscritto come in epigrafe;

a scioglimento della riserva assunta in udienza 26/1/07;

sulle richieste di ammonimento ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c. e di modifica delle condizioni temporanee di separazione, avanzate dalle parti;

rilevato che:

sulla richiesta di ammonimento ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c.;

l’eccezione di incompetenza è infondata; il testo della norma espressamente prevede la competenza del giudice del procedimento in corso e tale è, in istruttoria, in giudice istruttore e non il Collegio, come sostenuto da parte resistente, né il Presidente; il semplice riferimento al tenore letterale della norma è di per sé sufficiente; d’altra parte, in dottrina un’opinione, per quanto autorevole ritiene, per la tipologia delle sanzioni, considerate definitive ed applicabili solo dal collegio, la competenza collegiale per i provvedimenti in questione, mentre altra dottrina afferma la competenza del giudice istruttore nei procedimenti di separazione e divorzio, del Tribunale per i minorenni nel caso di figli naturali e del Tribunale in sede collegiale nelle controversie successive alla separazione e divorzio, ovvero in fase di decisione delle stesse; e ciò perché l’attribuzione della competenza al collegio rischia di rallentare l’adozione di misure che, per essere efficaci, devono essere immediate; inoltre, perché il giudice istruttore in corso di causa è competente ad adottare i provvedimenti di risoluzione delle controversie insorte, sicché è irragionevole che egli non adotti anche le relative misure sanzionatorie; d’altro canto, in corso di causa il giudice istruttore può adottare le misure di cui ai provvedimenti di ordinanza-ingiunzione; inoltre, non risulta che le sanzioni siano definitive, potendosi, appunto, ritenere la modificabilità e revocabilità da parte del collegio in sede di decisione definitiva, se irrogate dal giudice istruttore; la giurisprudenza, anche di questo stesso giudice istruttore, si è già espressa implicitamente per la competenza del giudice istruttore in corso di causa (cfr. Trib. Modena, ordinanza 7/4/06, in www.giurisprudenzamodenese.it; cfr., anche, Trib. Termini Imerese, 12/7/06, in Foro it., 2007, I, 3243); in proposito è ora il caso di aggiungere, essendo espressamente stata posta la questione, che, se non ci si accontenta del riferimento al pur chiaro tenore letterale della norma, è utile rilevare che il dato testuale è accompagnato da ragioni logico-sistematiche: l’insieme di previsioni di cui all’art. 709-ter c.p.c., infatti, aventi ad oggetto da un lato la risoluzione di un contrasto sull’attuazione delle condizioni temporanee o l’esercizio della potestà, e d’altro lato l’irrogazione di apposite sanzioni al fine di ottenere il rispetto delle condizioni stesse, è uno strumento di cui nella pratica era sentita l’esigenza di introduzione e che il legislatore ha, appunto, introdotto, all’evidente fine di dotare il giudice dei poteri concretamente idonei ad ottenere il rispetto delle statuizioni presidenziali, eventualmente modificate dal giudice istruttore, per tutto lo sviluppo del procedimento; uno strumento che prevede un complesso duttile e graduale di sanzioni, che devono e possono intervenire tempestivamente al momento dell’inottemperanza, mentre rimane privo di senso e di funzione che l’irrogazione della sanzione venga rimandata alla fine della decisione o, comunque, ad un organo diverso da quello che ha il potere di modifica delle statuizioni; dalla corretta lettura della norma si evidenzia, infatti, che il potere sanzionatorio spetta in capo al giudice che, via via nel corso del procedimento, ha il potere di modifica delle condizioni: il giudice istruttore durante l’istruttoria, il collegio in fase di decisione e dopo la decisione;

nel merito della richiesta di ammonimento, va osservato che nel caso di specie è provato, per espressa ammissione della parte e del suo Difensore (cfr. atti difensivi e verbale l’udienza 26/1/07), che il padre non ha corrisposto la rata del mese di Gennaio 2007, ritenendo di compensarla con l’anticipazione, dallo stesso effettuata, della quota di spese straordinarie di spettanza della moglie ed effettuate nel mese precedente; interpretazione, questa, chiaramente contra legem del dovere di contribuzione, non essendo, com’è noto, il debito per la contribuzione alimentare soggetto a compensazione alcuna, se non per altro credito alimentare, e non essendo tale, ovviamente, il credito di rimborso eventualmente spettante al padre, giacché non incide sulla natura del credito tra i genitori l’oggetto dell’anticipazione effettuata, quand’anche la spesa straordinaria potesse ritenersi di natura alimentare; atteso, pertanto, che è provato l’inadempimento, e che nel caso di specie, benché non ancora protratta nel tempo, la violazione può considerarsi grave in considerazione della pericolosa interpretazione che vi sta alla base, in quanto l’anticipazione per l’intero importo di ingenti spese straordinarie potrebbe condurre all’eliminazione integrale del contributo periodico per un periodo in teoria anche lungo, e la gravità si apprezza sul piano, appunto, della necessità di dissuadere da ogni forma di autoriduzione ed autocompensazione del contributo alimentare, comportamento la cui gravità è soggetta ad apprezzamento sul piano penale come reato, e non può essere considerata meno grave dal giudice civile; il fatto che l’inadempimento riguardi una sola mensilità rileva, invece, sul piano della sanzione da adottare, ritenendosi in tal caso sufficiente la sanzione meno grave dell’ammonimento, espressamente richiesta, appunto, dalla madre; nell’irrogazione della sanzione minima è, d’altro canto, insita la riserva di progressivo inasprimento nel caso di ripetitività della condotta lesiva; quanto alla natura della violazione, questo giudice istruttore ha già avuto modo di affermare, e ribadisce in questo caso l’orientamento, che le sanzioni previste dall’art. 709-ter c.p.c. sono applicabili anche nell’ipotesi di inadempimenti concernenti le statuizioni d’ordine patrimoniale, e non soltanto concernenti l’affidamento (contra: Trib. Termini Imerese, 12/7/06, cit.); la norma, infatti, sanziona le gravi inadempienze, e tali possono sicuramente essere gli inadempimenti d’ordine economico, trattandosi di crediti alimentari sanzionati anche penalmente e, quindi, si ripete, già sottoposti a valutazione di gravità da parte del legislatore penale; inoltre sanziona gli atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, e in tale ottica vanno comprese anche le violazioni d’ordine economico, atteso che la sufficienza di risorse economiche è condizione indispensabile di esplicazione e sviluppo della personalità del minore e, al tempo stesso, condizione indispensabile di indipendenza del genitore collocatario nell’esercizio delle proprie facoltà genitoriali nell’interesse del minore stesso; si deve ritenere, d’altra parte, che in una materia così delicata, se effettivamente il legislatore avesse voluto escludere la sanzionabilità di condotte pregiudizievoli delle condizioni economico-patrimoniali del minore, lo avrebbe espressamente disposto con una formulazione letterale precisa e ben diversa da quella adottata, che è lessicalmente riferibile ad ogni grave violazione
ed ad ogni modalità di condotta che sia di pregiudizio al minore; in altri termini, il legislatore non avrebbe tipizzato l’illecito come fattispecie causalmente orientata, come invece ha fatto;

sulle richieste di modifica delle condizioni vigenti;

con l’ordinanza in data 10/1/07 questo giudice istruttore aveva già provveduto a risolvere il conflitto insorto in ordine alla residenza dei minori a seguito del cambio di residenza della madre, rilevando che, atteso che la madre si era dovuta allontanare dall’abitazione coniugale a lei assegnata in quanto il marito non aveva ottemperato all’ordine di lasciare l’abitazione stessa, e dovendo prevalere l’interesse dei minori a permanere presso la madre collocataria in altra abitazione, piuttosto che presso l’abitazione senza la madre, la logica conseguenza era lo spostamento di residenza dei minori stessi al seguito della madre; il concetto era di più che facile comprensione e ulteriore logica conseguenza era lo spostamento di istituto scolastico del minore (…), a cui, peraltro, il padre si è opposto; quest’ultima questione è superata, in quanto attualmente lo spostamento risulta essere stato nelle more autorizzato (in modo insindacabile da questo giudice istruttore che ne prende atto come evento storico) ed attuato; nella presente fase, dunque, benché si fosse già disciplinata la materia con la precedente ordinanza, occorre risolvere espressamente il conflitto sulla residenza e la frequentazione scolastica dei minori prendendo, da un lato, atto del fatto che, come dichiarato dal dirigente scolastico, il minore (…) ha avuto fino ad ora un buon inserimento scolastico e normali rapporti con la classe di appartenenza e, quindi, non vi sono fondati motivi di temere che il cambio di ambiente scolastico abbia effetti negativi; d’altro lato considerando che, essendosi dovuta trasferire la madre collocataria da (…) a (…) (cambiamento peraltro di limitata portata, come già osservato nella precedente ordinanza), l’alternativa allo spostamento della residenza e della frequentazione scolastica dei minori sarebbe che i medesimi non fossero più collocati presso la madre, il che, indiscutibilmente, comporterebbe effetti negativi largamente maggiori, se non altro per i rapporti affettivi fino ad ora consolidati e la tenera età dei minori (4 e 6 anni: uno in prima elementare e l’altro in età prescolare); la risoluzione del conflitto sulla residenza e la frequentazione scolastica dei minori va, dunque, espressamente effettuata affermando:

la conferma delle precedenti statuizioni di questo giudice istruttore e della situazione di fatto attuale;

l’assenza di motivi per procedere ad ulteriori modifiche ed anzi la probabile nocività di repentini ulteriori cambiamenti di regime a breve termine;

l’opportunità che i genitori considerino attentamente – eventualmente anche mediante l’ausilio di una mediazione familiare – l’effetto negativo dell’elevata conflittualità posta in essere in ordine a questioni di semplice interpretazione delle statuizioni provvisorie; in particolare, va considerato che, nel permanere di un simile livello di conflittualità su questioni come il nulla osta a un trasferimento scolastico (nulla osta che, come dichiarato dal dirigente scolastico, si concede "in cinque minuti, una volta valutate le ragioni"), e su questioni come un ritardo nella riconsegna dei minori (che di recente è stata occasione di querele penali tra le parti), potrebbe divenire impraticabile l’esercizio congiunto della potestà fino ad ora adottato, laddove appunto la conflittualità dei genitori risultasse nociva per gli interessi dei minori;

quanto alla prosecuzione del giudizio, le considerazioni di cui sopra rendono superflua l’ulteriore discussione delle richieste di modifica delle statuizioni temporanee, richiesta dalle parti; inoltre, la richiesta consulenza tecnica d’ufficio appare inopportuna ed esplorativa, oltre che inutile in quanto l’avvenuta concessione del nulla osta al trasferimento scolastico non è sindacabile da questo giudice e, in ogni caso, i tempi di espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio volta a disporre un ritrasferimento del minore nella classe precedente non sono compatibili con un’utile attuazione del trasferimento, specie ove si consideri l’effetto negativo di un doppio cambiamento di ambiente scolastico nel giro di pochi mesi nel corso del primo anno di istruzione elementare; d’altronde è anche contraddittorio che il padre, se ritiene nocivo di per sé – cioè in astratto, e non per circostanze concrete relative al minore – il primo trasferimento, chieda che ne venga disposto una altro all’esito di una espletanda consulenza tecnica d’ufficio, dopo il tempo verosimilmente occorrente;

ritenuto, pertanto, che:

– sussistono i presupposti di cui all’art. 709-ter c.p.c.;

– la sanzione adeguata è l’ammonimento;

– non ricorrono i presupposti per la modifica delle statuizioni temporanee, che anzi appare sconsigliabile;

– non ricorre, conseguentemente la necessità di concedere richiesto termini per note;

– non va disposta la richiesta consulenza tecnica d’ufficio;

P. T. M.

visti gli artt. 708, 709, 709-bis e 709-ter C.p.c.

ammonisce (…), nato a (…) il (…), al puntuale adempimento delle prescrizioni contenute nell’ordinanza del Presidente del Tribunale di Modena in data 26/6/06;

rigetta le richieste di termine per note e rinvio;

rigetta l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio;

rigetta le richieste di modifica dei provvedimenti temporanei resi dal Presidente del Tribunale di cui all’ordinanza 26/6/2006, confermandone il contenuto nei sensi di cui in motivazione;

conferma la propria ordinanza 10/1/07 nei sensi di cui in motivazione ed i rinvii in essa già disposti.

Si comunichi.

Modena, 29/1/07.

Il Giudice istruttore

(Dr. G. Pagliani)

Depositata in Cancelleria 29.01.2007

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