Affidamento condiviso. Tribunale Catania, decreto 14/01/2007

TRIBUNALE DI CATANIA

Prima Sezione Civile

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Procedimento ex art. 9, l. 898/1970.

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Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati

dr Antonio Maiorana Presidente

dr Giovanni Dipietro Giudice

dr Massimo Escher Giudice rel.

letti gli atti del procedimento n. 1074/2006 R. Gen. e il ricorso depositato, ex art. 155 ter c.c., da R.C., con il quale lo stesso ha chiesto che – a modifica delle condizioni stabilite con la sentenza dell’1.04.2005 di cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto con M.C. – la figlia minore V. venga affidata condivisamente ad entrambi i coniugi, con conseguente sostituzione, almeno parziale, del regime di contribuzione indiretto con quello diretto;

sentite le parti all’ udienza camerale;

ritenuto che l’art. 155 cod. civ., come riformulato dalla legge 8.2.2006, n. 54 (disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso), prevede che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e che per realizzare detta esigenza il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (salva la possibilità, in deroga a tale principio, di disporre l’affidamento esclusivo all’uno o all’altro);

Ritenuto, pertanto, che la regola è l’affidamento condiviso, mentre l’eccezione (giustificata da validi motivi) è l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori;

Ritenuto che, tuttavia, nel caso di specie, ricorrono quelle giustificate ragioni ostative all’affidamento del minore anche al C., e ciò avuto esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale del minore;

ritenuto, infatti, che negli ultimi sette anni dalla cessazione della convivenza e quindi dalla comparazione dei coniugi innanzi al presidente nel giudizio di separazione, il C. ha pervicacemente disatteso i provvedimenti giudiziari con i quali era stato onerato del pagamento di una somma in favore della C. a titolo di contributo per il mantenimento della minore (da ultimo l’assegno era stato fissato dalla sentenza di divorzio in euro 280,00);

Ritenuto che tale ostinata violazione degli obblighi di mantenimento risulta confermata dalla sentenza con la quale, il 24.5.2006, il tribunale Penale di Catania ha condannato il C., ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., per violazione degli obblighi di assistenza, avendo fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore V.;

Ritenuto che a fronte di tale inadempimento – si ripete – totale rispetto all’assegno fissato, prima, in sede di separazioni e, quindi, di divorzio, il C. ha saputo opporre soltanto presunti mantenimenti diretti, documentando, tuttavia, esclusivamente spese per poche centinaia di euro (in sette anni) la maggiorparte delle quali risalenti al 1999/200 ed una sola delle quali al 2004 (di 4 euro);

Ritenuto che il dovere di mantenimento è uno dei doveri primari previsto dall’art. 147 c.c. a carico dei genitori, essendo finalizzato ad assicurare l’esistenza in vita, la salute ed il benessere del minore, ed è quindi strettamente collegato con il dovere di assistenza (che deve essere non solo morale ma altresì “materiale”);

Ritenuto che tale collegamento è ben riconosciuto dalla giurisprudenza, allorquando, invero, ha individuato nel mancato mantenimento del figlio uno degli elementi necessari per realizzare lo stato di abbandono (Cass. 23.5.1997, 4619; Cass. 4.11.1996, n. 9776; Cass. pen. 18.3.1996, n. 4904);

Ritenuto che la violazione del dovere di mantenimento, per la sua gravità, nel caso di specie, non può non refluire sulla violazione del più ampio dovere di cura del minore, così da imporre un giudizio negativo sulle capacità genitoriali del C.;

Ritenuto che va, infine, respinta la domanda riconvenzionale della C. di aumento del contributo di mantenimento in questione, non risultando sostanziali modifiche delle esigenze della minore rispetto alla recente sentenza di divorzio;

Ritenuto che, in ragione della natura della controversia e dell’attività difensiva svolta, le spese in questione vanno compensate;

P.Q.M.

Rigetta le domande e compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14.1.2007.

Il Presidente