Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
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composto dai magistrati
dr Antonio Maiorana Presidente
dr Giovanni Dipietro Giudice
dr Francesco Distefano Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1303/03 R.G.Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
T.G. n. Acireale il (…) e res. in (…) via (…)
rappr. e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall’avv (…)presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
Attrice
CONTRO
G.G. n (…) il (…) e res.in (…) via (…)
rappr. e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall’avv. (…) presso il cui studio è elettivamente domiciliato .
Convenuto
Con l’intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all’esito dell’udienza del 10.10.06 sulle conclusioni precisate come in atti.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.2.2003 T.G. chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da. G.G..
Esponeva la ricorrente che il matrimonio, celebrato con il rito concordatario il 29.6.87 e dal quale erano nate i figli M. (…88) M. (…90) e M. (…93) era entrato in crisi a causa della condotta violenta e prevaricatrice del marito, tanto da costringerla 28.12.2001 ad allontanarsi da casa portando con sé i figli a P., dove si stabiliva; tornata nel mese di agosto, decideva di ritrasferirsi a C. (precisamente in un abitazione in V.) e dovendo sbrigare alcuni incombenti in P. lasciava momentaneamente i due figli più piccoli al marito; tuttavia questi da allora non aveva più inteso riconsegnaglieli.
Chiedeva quindi di pronunciare la chiesta separazione con affidamento a sé dei minori l’assegnazione della casa coniugale (in comproprietà) ed un assegno di mantenimento per sé (priva di reddito) e per i figli.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all’udienza presidenziale del 14.4.2003
il giudizio proseguiva nel merito.
Il convenuto costituitosi in giudizio, chiedeva l’affidamento dei figli e dichiarasi l’addebito della separazione alla moglie, esponendo che elle in realtà intratteneva da tempo una relazione adulterina con altro uomo; ciononostante egli aveva preferito pazientare, confidando nel ristabilirsi della situazione ed essendo disposto anche a dimenticare quanto avvenuto; a fronte di tali proposte riceveva però solo risate di scherno (da qui il diverbio insorto il giorno di natale del 2001); quindi la moglie il 28 dicembre dello stesso anno si a allontanava dal domicilio recandosi a P. insieme all’amante e ai figli, senza dare notizia alcuna; rientrata nel mese di agosto insieme ai figli, i due più piccoli decidevano, ritrovati i loro affetti, di non tornare con la madre.
Disposto (a seguito dell’udienza presidenziale del 14.4.03 ) ex art. 708 l’affidamento dei figli M. e M. al padre (con l’assegnazione conseguente in suo favore della casa coniugale) ed un assegno a carico del G. di €. 200,00 a titolo di concorso per il mantenimento dell’altro figlio M. affidato alla madre, la causa rimessa innanzi al g.i. veniva istruita mediante prova per testi e Ctu psicologica.
Acquisiti i documenti offerti in produzione veniva quindi rimessa al collegio che la decideva sulle conclusioni precisate come in atti.
Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l’insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La separazione medesima va peraltro addebita a colpa della ricorrente T. essendo rimasto provato in giudizio che elle intratteneva da tempo una relazione extraconiugale col suo attuale compagno (tale B.F., vicino di casa) che il giorno 28 dicembre 2001 ha raggiunto a P., abbandonando improvvisamente il domicilio domestico e portando con sé i figli all’insaputa del marito.
La circostanza dell’esistenza di siffatta relazione, oltre ad esser acclarata dal fatto stesso che immediatamente dopo la separazione di fatto ella è andata a convivere col B. (donde è evidente che non essendo intercorso alcun intervallo temporale questa relazione già esisteva prima ed è stata la causa scatenante della separazione), è rimasta confermata dalla deposizioni resa dal figlio maggiore M. il quale appunto ha riferito del continuo stato di tensione dei genitori causato proprio da tale situazione, e poi sfociati nella lite del natale 2001 e successivo abbandono della casa tre giorni dopo da parte della T..
In ogni caso poi già l’abbandono del domicilio deve presumersi causa d’addebito ove non emergano (come nella specie) elementi di fatto dai quali evincere che in realtà l’intollerabilità della convivenza era maturata in epoca precedente per fatto non ascrivibile a colpa e che quella condotta ne costituisca solo l’effetto conseguente.
La circostanza poi che il G. abbia avuto violente reazioni a fronte del comportamento della moglie (come ha riferito sempre il figlio M.) non toglie rilievo al fatto che pur configurando in sé siffatta condotta violenta violazione di legge, cionondimento la causa originaria che ha reso intollerabile la convivenza e dalla quale è in sostanza scaturita la crisi della coppia rimane la violazione (continuata) dell’obbligo di fedeltà.
Per ciò che concerne i figli minori (di anni 16 M. e 13 M., mentre M. è ormai divenuto maggiorenne) essi vanno affidati ad entrambi i genitori ai sensi del novellato art. 155 c.c.
L’affidamento condiviso non può infatti o ritenersi precluso di per sé dalla mera conflittualità esistente (come nel caso in esame) tra i coniugi, poiché altrimenti avrebbe solo un applicazione residuale, coincidente con il vecchio affidamento congiunto (e ciò anche considerato il fatto che l’uno dei coniugi potrebbe strumentalmente innescare in via unilaterale i conflitti al fine magari di orientare il decidente verso un affidamento esclusivo).
Piuttosto nell’ipotesi di conflittualità o comunque di opportunità di programmazione pur nell’ambito dell’affidamento condiviso l’intervento del giudice soccorrerà oltre a stabilire con quale dei genitori la prole debba convivere,a disciplinare i diversi tempi di permanenza e la “elasticità” o – viceversa – “rigidità” delle disposizioni impartite al riguardo verrà graduata caso per caso sino anche a coincidere, per il genitore non convivente, con il vecchio “diritto di visita”: ma con la differe
nza in questo caso che verrà comunque conservato l’esercizio della potestà e quindi il diritto ad aver voce in capitolo anche nei rapporti con i terzi (ad esempio nell’ambito scolastico).
Inoltre proprio a causa della conflittualità esistente tra le parti è opportuno prevedere l’esercizio separato della potestà, nel senso che nei periodi di rispettiva permanenza ciascuno – disgiuntamente – e quindi senza l’accordo interno dell’altro (o anche contro la sua volontà) potrà effettuare le scelte di ordinaria amministrazione che più riterrà opportune.
Ciò detto occorre ulteriormente precisare che non può esser in ogni caso disposta l’assegnazione della casa coniugale (di proprietà comune) a nessuna delle parti giacché ai sensi del novellato art. 155 quater “il diritto al godimento della casa coniugale viene meno nel caso che l’assegnatario …conviva more uxorio", ed entrambi i coniugi, per come è pacifico, si trovano attualmente in tale situazione di convivenza.
La lettera della norma non lascia invero diverso spazio interpretativo vietando l’assegnazione con un automatismo che prescinde da ogni eventuale valutazione del concreto interesse dei minori, ritenendo evidentemente il legislatore che l’ingresso di un terzo stravolga l’originario habitat familiare a tutela del quale l’assegnazione medesima è preposta.
Va dunque revocata l’assegnazione della casa coniugale già disposta in favore del padre (affidatario dei due odierni figli minori dalla fase presidenziale) con la conseguenza che per l’immobile di cui trattasi – in comproprietà tra le parti – troverà applicazione l’ordinaria disciplina civilistica, da far eventualmente valere in altra sede.
Circa i rispettivi tempi di rispettiva permanenza va rilevato che il designato consulente dott.ssa V., con tre distinte relazione succedutesi ad intervalli di tempo tali da consentite di monitorare la situazione, con approfondita indagine ha accertato che sia M. che M. (la quale peraltro data l’età si sposta autonomamente) desiderano un riavvicinamento più intenso con la madre lasciando intuire di preferire di andare a vivere con lei, anche per il non buon rapporto) che hanno con la nuova compagna del padre (soprattutto M., ostile alla autorità, a differenza di quello, più sereno, che intrattengono con il convivente della madre).
Inoltre mentre la T. è casalinga il G. bracciante agricolo è spesso fuori per lavoro con la conseguenza che i minori di fatto rimangano affidati alle cura della conviventi o della zia. (e il più piccolo M. ha anche avuto un pessimo andamento scolastico tanto da perdere l’anno, benché la madre lo avesse iscritto ad un doposcuola dove il G. però – genitore affidatario – non lo ha mai condotto).
Ed ancora si consideri che il CTU ha evidenziato il bisogno di tutti e tre i fratelli di stare insieme – specie considerando l’attaccamento del più piccolo agli altri due – e l’ormai maggiorenne M. vive stabilmente per sua scelta con la madre (alla quale peraltro era stato anche affidato).
Così stando le cose reputa opportuno il Collegio che i due figli minori vivano prevalentemente con la madre ma con ampi tempi di permanenza col padre, e cioè, in mancanza di diversi accordi ogni martedì e giovedì pomeriggio; il primo e terzo week-end di ogni mese dalle 14 del sabato alle 20 della domenica successiva; nonché gli altri fine settimana alternando il sabato e la domenica; continuativamente, per venti giorni nel periodo estivo; per sette giorni, comprensivi ad anni alterni del Natale e del Capodanno, nel periodo natalizio; per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Pasqua e del lunedì dell’Angelo, nel periodo pasquale; ad anni alterni il giorno del compleanno e dell’onomastico.
Il resistente deve contribuire al mantenimento degli stessi (il maggiorenne lavora ed è economicamente indipendente) con il versamento di una somma proporzionata alle sue condizioni economico-finanziarie (è bracciante agricolo con entrate medie nette di circa di circa €. 1.000,00 mensili), che va determinata in 300,00 euro al mese (da rivalutarsi annualmente), oltre al 50% delle spese straordinaria di natura sanitaria e scolastica; e ciò con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza (rimando valevoli per il pregresso i provvedimenti provvisori resi) .
Va ovviamente escluso il diritto della ricorrente all’assegno di mantenimento essendole stata addebitata la separazione.
Le spese processuali stante l’accoglimento della domanda di addebito vanno poste a carico della T. e liquidate come in dispositivo (ferma restando le spese di CTU a carico della parte che di volta in volta le ha anticipate).
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi T.G. e G. G..
Addebita la separazione a carico dell’attrice T..
Affida ad entrambi i genitori i figli minori con l’esercizio separato della potestà nei periodi di rispettiva permanenza.
Dispone che gli stessi vivano con la madre e regolamenta i periodi di permanenza del padre come in parte motiva.
Revoca l’assegnazione della casa coniugale in favore del G. per le ragioni di cui in motivazione.
Pone a carico del G. l’obbligo di corrispondere mensilmente alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei due minori, un assegno mensile di €. 300,00 (che dovrà essere automaticamente adeguato ogni anno con riferimento agli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinaria di natura sanitaria e scolastica; e ciò con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per sé avanzata dall’attrice.
Condanna la ricorrente T. al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 1.600,00 per onorario ed €. 800,00 per diritti oltre iva e c.p.a..
Cosi deciso in Catania il 19.1.07
Il Giudice est Il Presidente
