Affido condiviso. Tribunale Busto Arsizio, ordinanza 25/10/2006

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento civile n. 754/06 R.G. vol.;

Sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 20 ottobre 2006;

Letto il ricorso avanzato da B. F. in data 27 luglio 2006, diretto ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1374 del 2 dicembre/11 gennaio in punto di revoca dell’assegnazione alla resistente della casa coniugale ai sensi del disposto di cui al capoverso dell’art. 155-quater c.c., in considerazione del rapporto di convivenza ivi instaurato dalla C. con tale B. A. a decorrere dal giugno 2004;

Ritenuta l’opportunità di sollevare questione di illegittimità costituzionale della predetta norma sotto i seguenti molteplici profili;

Preso atto, in primis, che il primo comma della norma sotto esame sancisce il principio secondo cui "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli", in ciò ponendosi sul solco della ratio sottesa alla previgente normativa ed agli indirizzi giurisprudenziali formatisi sulla stessa, ravvisabile nell’esigenza di "preservare per quanto possibile e opportuno la continuità delle abitudini domestiche"(così Cass. 9 settembre 2002, n. 13065), di tal che particolare rilievo acquistano l’irrazionalità e la contraddittorietà insite nella scelta legislativa di sacrificare in modo pressoché automatico e perentorio l’interesse stesso che la norma si ripromette di tutelare in via primaria nell’ipotesi di celebrazione di nuove nozze o di inizio di una convivenza more uxorio da parte del genitore assegnatario;

Rilevato, infatti, che l’automatismo stabilito dalla nuova norma ("il diritto al godimento della casa familiare vien meno nel caso…" e non già "può venire meno") impedisce al giudicante ogni valutazione delle concrete circostanze del caso, nonché ogni bilanciamento tra l’interesse della prole a conservare il proprio habitat domestico e quello del coniuge non assegnatario a riacquistare la libera disponibilità del bene, ossia tra il diritto di valenza altamente personalistica dei figli ad usufruire dell’ambiente domestico con cui hanno instaurato un legame affettivo e quello prettamente patrimoniale del titolare di un diritto domenicale sull’immobile;

Osservato che la sottrazione al giudice di ogni margine di discrezionalità risulta a maggior ragione di dubbia opportunità e ragionevolezza alla stregua dell’applicabilità della norma anche in quei casi (come quello oggetto di contenzioso) in cui l’instaurazione del rapporto di convivenza more uxorio (ovvero la celebrazione delle nuove nozze) risalga ad epoca anteriore all’entrata in vigore della normativa de qua, con il conseguente rischio di una destabilizzazione di consolidati vincoli affettivi tra la prole ed il nuovo compagno/coniuge del genitore assegnatario sorti nel contesto dell’habitat domestico, di tal che la nuova unione del genitore viene automaticamente e drasticamente "sanzionata" per il solo fatto della sua esistenza e non già nelle sole ipotesi in cui la stessa rechi disagio, se non pregiudizio ai figli;

Ritenuta la dubbia compatibilità della disposizione in questione rispetto, in primo luogo, all’art. 2 Cost., giacché la sfera personale del coniuge assegnatario viene a trovarsi gravemente ed ingiustificatamente pregiudicata sotto il profilo della libertà di contrarre matrimonio o di convivere more uxorio di fronte alla prospettiva sicura di perdere il godimento della casa coniugale, con la conseguente determinazione di un nocumento anche a carico dei figli;

Rilevata, altresì, l’esistenza di un possibile profilo di incostituzionalità della norma de qua rispetto all’art. 3 Cost., nel senso di introdurre un’inammissibile disparità di trattamento tra la prole di un genitore assegnatario che non abbia contratto nuove nozze o iniziato una convivenza e quella di un genitore che abbia optato per una nuova unione, in tal modo facendo gravare sui figli le conseguenze pregiudizievoli delle scelte esistenziali dei loro ascendenti;

Sottolineata, altresì, l’opinabile conformità della disposizione in esame rispetto al diritto dei figli costituzionalmente garantito dall’art. 30 ad essere mantenuti dai genitori, posto che proprio nella prospettiva dell’art. 155-quater c.c. l’assegnazione della casa familiare assurge ad una farina di contributo al mantenimento della prole;

P. Q. M.

Dichiara di sollevare questione di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost. della norma di cui al capoverso dell’art. 155-quater c.c. nella parte in cui ricollega automaticamente all’inizio di un rapporto di convivenza more uxorio od alla celebrazione di nuove nozze la cessazione del diritto al godimento della casa coniugale in capo al genitore assegnatario, con esclusione di ogni valutazione discrezionale in capo al decidente.

Sospende il presente procedimento in attesa della pronunzia della Corte costituzionale.

Manda la cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Busto Arsizio, addì 20 ottobre 2006.

Il Presidente: Mazzeo Il giudice estensore: Pupa

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