Condannata la madre che ha impedito al figlio minore di frequentare le vacanze con il padre

Con il decreto in esame, la Corte d’Appello di Firenze ha condannato una madre al risarcimento del danno subito dal minore, per avergli impedito di passare le vacanze estive con il padre.
Il danno è stato liquidato equitativamente, in base al procedimento ex art. 703 ter c.p.c.,  in 650,00 euro.

Corte appello Firenze, 29 agosto 2007, sez. fer.
DECRETO
LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE FERIALE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Antonio Chini Presidente
Dott. Giulio De Simone Consigliere rel.
Dott. Alberto Cappelli Consigliere
ha pronunciato il seguente
decreto
nella causa civile iscritta al n. 119/2007 del Ruolo della volontaria
giurisdizione di questa Corte e vertente tra
I. T., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco ……ed
elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio del predetto
legale in Borgo F. n. 8, giusta procura in calce al ricorso per
reclamo
RICORRENTE
e
T. M., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniela …… e
Giovanni Piccione, elettivamente domiciliata in Firenze presso il
loro studio in C. n. 2, in forza di procura in calce della comparsa
di costituzione e risposta
RESISTENTE
Oggetto: ricorso per violazione dei doveri dei genitori.
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, modificando le condizioni del divorzio già pronunciato tra le odierne parti, ha disposto l’affidamento condiviso del figlio minore Corso, confermando la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlio che era stata già prevista nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che quella sentenza prevedeva che il figlio fosse affidato alla madre, con facoltà per il padre di tenerlo presso di sé a fine settimana alternati e dal mercoledì all’uscita dalla scuola al giovedì mattina successivo, nonché per venti giorni durante le vacanze estive;
ritenuto che il I. T. ha proposto reclamo avverso quest’ultima parte della statuizione del Tribunale, chiedendo di poter tenere il figlio presso di sé dal giovedì al lunedì successivo a settimane alternate, nonché sempre dal mercoledì al giovedì nelle altre settimane, ampliando il periodo estivo.
Ritenuto che nel corso del procedimento di reclamo questa Corte ha disposto C.T.U. psicologica, allo scopo di trarne indicazioni sul regime delle frequentazioni maggiormente conveniente;
ritenuto che, affidato in data 15 giugno 2007 l’incarico al C.T.U., la T. M. ha depositato il 18 luglio 2007 ricorso ex art. 709 ter c.p.c., chiedendo che, inaudita altera parte, le fosse consentito di mandare il figlio in Sardegna dal 21 al 28 luglio, in compagnia della madre e del fratello del I. T. ed anche in assenza del consenso del padre;
fissata per la trattazione del ricorso l’udienza del 22 agosto 2007, la T. M. rinunciava all’istanza, con nota del 23 luglio, cosicché quel procedimento era dichiarato estinto;
ritenuto che in data 7 agosto 2007 il I. T. depositava ricorso ex art. 709 ter c.p.c., deducendo che la T. M. aveva disatteso gli accordi relativi alle vacanze di luglio, aveva ripreso con sé il figlio allorché questi era in procinto di partire con il padre per le vacanze di agosto, aveva violato le statuizioni che riguardavano la frequentazione infrasettimanale e di fine settimana tra padre e figlio. Chiedeva dunque il ricorrente l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui alla menzionata norma del codice di rito.
Ritenuto che la T. M. si è costituita, fornendo una diversa lettura dei vari episodi narrati dal ricorrente e chiedendo che le fossero attribuiti i poteri di gestione ordinaria del figlio, con riserva di chiedere l’affidamento esclusivo.
Ascoltate le parti, che sono comparse di persona all’udienza del 22 agosto.
Ritenuta la propria competenza, stante la pendenza presso questa Corte del procedimento per la revisione delle condizioni del divorzio, e ritenuta la applicabilità in questa sede di tutte le disposizioni previste dall’art. 709 ter c.p.c. al fine di garantire la attuazione dei provvedimenti giurisdizionali a favore dei figli.
Considerato che non osta a tale applicazione il fatto che il provvedimento del Tribunale sia oggetto di possibile modifica, in quanto allo stato non sono emersi fatti che impongano cambiamenti immediati ed il rispetto puntuale delle disposizioni antecedenti appare essenziale nell’interesse del minore.
Ritenuto che non è contestato che il figlio, dal 15 giugno 2007, ha trascorso presso il padre la giornata del 24 giugno e quelle dal 1 al 3 agosto 2007, il che non corrisponde assolutamente a quanto stabilito dal Tribunale di Firenze in tema di frequentazione padre-figlio.
Ritenuto che la T. M. ha fornito, quale giustificazione delle proprie scelte, una versione che riposa su di una pretesa volontà del figlio di non frequentare il padre, senza peraltro saper allegare alcuna condotta del I. T. che costituirebbe il motivo dei disagi ascritti al minore;
ritenuto che le dichiarazioni scritte rilasciate da persone che sarebbero state presenti alla vita del minore ed agli episodi trattati negli atti, dichiarazioni che entrambe le parti hanno depositato, non hanno valore probatorio delle circostanze ivi descritte, ai giudizi che si svolgono avanti agli organi giudicanti dello Stato dovendosi ritenere applicabili le norme del codice di rito;
ritenuto che nessuna prova è stata offerta per suffragare la legittimità della condotta della resistente, la relazione di servizio dei carabinieri intervenuti il 3 agosto 2007 contenendo (nella prospettazione della resistente) una mera descrizione del fatto che il minore non aveva voglia di andare via con il padre;
ritenuto che la condotta della resistente costituisca violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale e che ciò arrechi nocumento alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio; il tutto alla vigilia dell’inizio delle operazioni peritali di cui s’è detto prima, cosicché il nominato C.T.U. non mancherà di tenere conto della circostanza che il minore ha trascorso gli ultimi mesi senza significative frequentazioni con il padre.
Ritenuto che non si intravedano ragioni (peraltro non illustrate dalla resistente) perché possa trovare accoglimento una domanda di attribuzione alla madre di quello che la medesima definisce come “poteri di gestione ordinaria del figlio”, con il che dovendosi probabilmente intendere una forma di esercizio separato della potestà genitoriale.
Ritenuto che la resistente, costituendosi, ha chiesto che fosse cancellata l’espressione, contenuta nel ricorso ex art. 709 ter c.p.c., secondo cui la condotta di lei sarebbe stata caratterizzata da “artrefizi e raggiri”;
ritenuto che l’espressione, non offensiva per i termini in sé considerati, non pare descrivere una situazione contraria al vero, ove si consideri lo svolgimento della vicenda nel suo complesso, cosicché non appaiono ragioni per disporre la richiesta cancellazione.
Ritenuto che il danno, subito dal minore per la privazione della frequentazione paterna, può essere liquidato in euro 650,00, da depositarsi in un conto corrente postale a nome di Corso I. T. con vincolo pupillare, senza necessità di specifica istruttoria sull’an e sul quantum trattandosi di danno da individuarsi in re ipsa e soggetto – in quanto danno non patrimoniale – a valutazione equitativa;
ritenuto che al ricorrente I. T. non può riconoscersi, nella presente sede, alcun risarcimento per danno materiale (richiesto con riferimento alla asserita diminuzione patrimoniale per le ferie pagate e non fruite), la norma dell’art. 709 ter c.p.c. e, ancor prima, la presente sede processuale essendo preposta ad altro genere di tutela. Deve invece ravvisarsi un danno non patrimoniale risarcibile nella circostanza che il padre si è visto interdetta la possibilità di frequentare il figlio, di cui pure un provvedimento giurisdizionale aveva garantito la frequentazione. Il danno di cui si tratta è liquidato equitativamente in euro 350,00.
Ritenuto di dover ammonire la T. M. ad ottemperare al provvedimento che regola la frequentazione tra padre e figlio.
Ritenuto infine che la presente decisione non concluda il giudizio in corso avanti questo giudice, cosicché il regolamento delle spese debba avvenire in sede di provvedimento conclusivo.
P.Q.M.
1) Condanna T. M. a risarcire al figlio C. T. il danno di euro 650,00, tramite deposito in conto corrente postale, con vincolo pupillare in favore di C. T., di analoga somma;
2) condanna T. M. al pagamento, in favore di I. T., della somma di euro 350,00, a titolo di risarcimento del danno da questi subito;
3) Ammonisce T. M. ad ottemperare al provvedimento del Tribunale di Firenze che regola la frequentazione tra padre e figlio.
Firenze, 22 agosto 2007.
Il Presidente
Dott. Antonio Chini
Giudice Giulio De Simone