Presupposto dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 bis c.p.c. (introdotto con la l. n. 80 del 2005) è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando – con valutazione da compiersi in concreto ed “ex ante” – altre questioni controverse.
Tribunale Milano, sez. X, 23 gennaio 2007