L’uso del telefono aziendale (nella specie, portatile – c.d. “dect”- affidato al reparto) per effettuare telefonate al proprio numero di cellulare, al fine di “ricaricare” credito telefonico sulla propria utenza, in tal modo traendo personale beneficio economico e gravando al contempo l’azienda di oneri economici in misura pari alle telefonate inviate, costituisce giusta causa di licenziamento. In particolare, tale condotta appare assimilabile alla fattispecie “dell’appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali”, ed esclude che vi sia sproporzione tra fatto commesso e sanzione risolutiva del rapporto, in quanto trattasi di una condotta caratterizzata da una forte componente intenzionale, “studiata a tavolino” al fine di trarre personale profitto e con la consapevolezza di provocare danni economici al datore di lavoro; praticamente di un furto, sia pure posto in essere con modalità diverse da quelle ordinarie, ma di pari gravità dell’illecito penale, e che prescinde dall’accertamento dell’effettivo danno sopportato dal datore di lavoro e del correlativo beneficio economico in favore del dipendente.
Tribunale Bari, sez. lav., 03 ottobre 2005