Violenza negli stadi

DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n.8

Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di
violenza connessi a competizioni calcistiche.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 8/2007, contenente misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

Queste le novità in sintesi.

  • Niente pubblico per gli stadi che non rispondono alle norme di sicurezza. Sarà il prefetto che, in base alle indicazioni fornite dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, deciderà in quali stadi si dovranno svolgere le partite di calcio senza pubblico, perché non a norma con le misure di sicurezza;
  • vietata la vendita di blocchi di biglietti per i tifosi in trasferta;
  • inasprite le pene per coloro che lanciano razzi e petardi e utilizzano mazze e bastoni in occasione di partite di calcio, sia allo stadio che nelle immediate vicinanze, ai quali può essere comminata la pena della reclusione fino a quattro anni;
  • trasformato in delitto il reato contravvenzionale di mero possesso di razzi o petardi o mazze e bastoni in prossimità degli stadi, prevedendo la specifica sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni; entrambe le ipotesi vengono applicate sia nel corso degli eventi sportivi che nelle 24 ore antecedenti o successive le partite;
  • previsione di misure di prevenzione personale o patrimoniale contro associazioni o club nei quali sono evidenti i favoreggiamenti di tifosi violenti;
  • dilatata fino a 48 ore, dalle attuali 36, il periodo di cosiddetta “quasi flagranza”: il tempo entro il quale le forze dell’ordine possono procedere all’arresto dei responsabili delle condotte illegali dopo la verifica di filmati e così via.

Il testo integrale nella sezione Normativa