CTU e preclusioni istruttorie

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

Tribunale di Roma, 19 dicembre 2006.

Capita spesso che durante le operazioni peritali le parti consegnino al CTU documentazione varia.

Ma è legittima questa prassi?
La risposta è NO.
Lascio al Tribunale di Roma (sent. 19 dicembre 2006), spiegare perchè.
Omissis.
5.1. Risulta dalla stessa relazione di consulenza che
l’ausiliario, per fornire le proprie valutazioni, ha esaminato
documenti non solo tardivamente prodotti, ma nemmeno mai sottoposti
all’esame di questi Tribunale.


E’ opportuno ricordare, a questo riguardo, che il
materiale sul quale il c.t.u. può fondare le proprie osservazioni deve
essere il medesimo sul quale il giudice fonderà poi la sua decisione
.
Sarebbe infatti inconcepibile che una prova, inutilizzabile dal
giudice, potesse essere utilizzata dal c.t.u., per raggiungere
conclusioni che possano rifluire nella motivazione della sentenza.


Pertanto, in materia di prova documentale, quel che è inutilizzabile
per il giudice, è del pari inutilizzabile per il c.t.u.. Ne consegue
che i documenti prodotti dalle parti in modo irrituale, non potendo
essere utilizzati dal giudice, non possono esserlo neanche dal c.t.u..


Deve perciò ritenersi non corretto l’operato del consulente il quale
accetti, esamini, e ponga a fondamento della relazione la
documenta-zione che l’avvocato, o la stessa parte sostanziale del
processo, gli abbia consegnato brevi manu, al momento stesso delle
indagini peritali.


Questa prassi è scorretta sia da un punto di vista formale, sia da uno sostanziale.


5.1.1. Formalmente, tale prassi è scorretta perché:
(a) l’art. 87 disp. att. c.p.c. non prevede la possibilità di depositare documenti durante lo svolgimento delle indagini peritali;
(b) l’art. 194 c.p.c.
consente al c.t.u., ove autorizzato dal giudice, di richiedere alle
parti chiarimenti, non di racco-gliere da esse prove documentali;
(c) nel rito civile applicabile ratione temporis al presente giudizio, è previsto un rigido sbarramento per le deduzioni istruttorie,
superato il quale non è più possibile alcuna produzione documentale
(art. 184, vecchio testo, c.p.c.). E poiché i termini per la produzione
dei mezzi di prova, previsti dal citato art. 184 c.p.c., sono
espressamente qualificati perentori dal comma 2 dell’art. 184 c.p.c.,
ne discende che:
(c’) la violazione di essi è rilevabile d’ufficio;
(c”) la violazione di essi non può essere sanata dall’acquiescenza delle parti.


Pertanto, nel rito civile, una volta maturata la preclusione di cui
all’art. 184 c.p.c., qualsiasi produzione documentale (ivi comprese
quella destinata al c.t.u.) è irrituale,
e l’irritualità va rilevata d’ufficio: diversamente, e cioè ammettendo
la possibilità per le parti di fornire al c.t.u. documenti che si
sarebbe dovuto produrre nel termine ex art. 184 c.p.c., si perverrebbe
di fatto ad un aggiramento, peggio, ad una interpretatio abrogans di
tale ultima norma (così Trib. Roma 28 ottobre 2002, Maggi c. Vendetti,
inedita; Trib. Roma 13 ottobre 2002, Esposito c. Baldanza, inedita). Si
consideri del resto che, se si aderisse all’opinione qui contestata, la
parte la quale ha omesso di produrre un determinato documento nel
termine ex art. 184 c.p.c., potrebbe “sanare” la preclusione già
maturata in suo danno consegnando il medesimo documento al c.t.u.: con
il che è evidente che il sistema delle preclusioni perde
sostanzialmente di valore e significato.


Aggiungasi che tale possibilità, se ammessa, potrebbe porgere il destro
a pratiche poco rispettose del canone di lealtà di cui all’art. 88
c.p.c.: così, ad esempio, la parte potrebbe deliberatamente decidere
(fidando nella imminente nomina del c.t.u.) di non depositare alcun
documento nel termine ex art. 184 c.p.c., e di compiere tutte le
produzioni documentali nel corso delle operazioni peritali, al fine di
rendere più difficoltosa la difesa della controparte.


5.1.2. Dal punto di vista sostanziale,
poi, tale prassi è scorretta perché impedisce la possibilità di un
effettivo contraddittorio sul documen-to consegnato al c.t.u..


Su tale questione la Corte di cassazione, con orientamento costante, ha
affermato che il c.t.u. non può esaminare documenti non ritualmente
prodotti in giudizio, e che, se il c.t.u. esamina documenti
irritualmente prodotti, e le sue conclusioni vengono recepite dal
giudice, la sentenza deve ritenersi viziata nella motivazione (ex
multis, Cass. 26-10-1995 n. 11133, in Foro it. Rep. 1995, Consulente
tecnico, 16; per la giurisprudenza di questo tribunale, nello stesso
senso, si vedano Trib. Roma 28.4.2002, Tolomeo c. Fazzari; Trib. Roma
28.10.2002, Maggi c. Vendetti, inedita; Trib. Roma 29.6.2002, Canini c.
Scibelli, tutte inedite).