AUTOVELOX E CONTESTAZIONE IMMEDIATA
Allorquando
l’apparecchiatura autovelox utilizzata dagli agenti consente
l’immediato accertamento della velocità, è obbligatoria la
contestazione immediata dell’infrazione?
Cassazione Civile, Sez. I, 28 dicembre 2004, n. 24066
La
risposta è negativa. La Corte di Cassazione ha più volte affermato il
principio secondo il quale, a norma dell’art. 200 del codice della
strada, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione
stradale, la contestazione immediata dell’infrazione, ove possibile,
costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione
della sanzione (da ultimo Cass. 20 settembre 2002, n. 13774; 28 giugno
2002, n. 9502; 28 giugno 2001, n. 8869; 21 febbraio 2001, n. 2494).
Quando
detta contestazione non sia possibile, a norma dell’art. 201 del codice
della strada, le ragioni della mancata contestazione debbono essere
indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi
stabilito, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con
il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del
servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa (Cass. 22
giugno 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103; 29 marzo 2001, n. 4571).
A norma del successivo art. 203 l’interessato potrà impugnare il
verbale in sede amministrativa e, prima che sia emanata nei suoi
confronti ordinanza-ingiunzione di pagamento, potrà chiedere di essere
sentito dall’autorità amministrativa adita. L’art. 384 del regolamento
di attuazione del codice della strada identifica esemplificativamente
alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi
impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare
il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari.
Nel caso di
specie il Giudice di pace, con la sentenza impugnata, aveva accolto
l’opposizione con una motivazione che aveva fatto erronea applicazione
dell’art. 200 del codice della strada, affermando principi contrari al
disposto di tale articolo, da leggersi in correlazione con il
successivo art. 201, il quale prevede la contestazione successiva ove
la violazione non possa essere immediatamente contestata, nonché con
l’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
Il
Giudice di pace aveva infatti affermato che, ove l’accertamento sia
compiuto, come nel caso sottoposto ad esame, a mezzo di apparecchiature
di rilevamento della velocità che consentano di rilevare l’infrazione
al passaggio del veicolo, la contestazione immediata è obbligatoria.
Aveva affermato altresì che, essendo stata predisposta una seconda
pattuglia per la contestazione delle infrazioni, la circostanza,
allegata dal verbale, che la contestazione non era possibile perché la
pattuglia al momento era occupata nella contestazione di altra
infrazione, non giustificava la mancata contestazione immediata,
dovendosi in tal caso spegnere l’apparecchiatura autovelox e ciò non
era stata fatto per meri motivi d’incremento degli introiti comunali.
Ciò,
secondo la Cassazione, contraddice al principio, ricavabile dalla
normativa su riportata, così come costantemente interpretata dalla
stessa Corte, secondo il quale la contestazione immediata, quale che
sia l’apparecchiatura autovelox utilizzata, deve essere effettuata
quando è possibile in relazione alla modalità di organizzazione del
servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile
giudizio: servizio il cui fine istituzionale è sempre quello di
reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione
e la vita degli utenti delle strade. Pertanto la contestazione
immediata può legittimamente non essere effettuata ove non sia stata
predisposta una seconda pattuglia che possa procedervi, ancorché
l’apparecchiatura consenta l’accertamento della violazione al momento
del transito del veicolo, nonché in ogni altro caso in cui sia stato
comunque impossibile procedervi, ivi compreso quello di specie, in cui
la pattuglia all’uopo predisposta sia impegnata in altra contestazione,
ben dovendo, alla stregua della normativa vigente, l’apparecchiatura
continuare nel rilievo delle infrazioni, che potranno legittimamente
essere contestate successivamente.
risposta è negativa. La Corte di Cassazione ha più volte affermato il
principio secondo il quale, a norma dell’art. 200 del codice della
strada, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione
stradale, la contestazione immediata dell’infrazione, ove possibile,
costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione
della sanzione (da ultimo Cass. 20 settembre 2002, n. 13774; 28 giugno
2002, n. 9502; 28 giugno 2001, n. 8869; 21 febbraio 2001, n. 2494).
Quando
detta contestazione non sia possibile, a norma dell’art. 201 del codice
della strada, le ragioni della mancata contestazione debbono essere
indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi
stabilito, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con
il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del
servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa (Cass. 22
giugno 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103; 29 marzo 2001, n. 4571).
A norma del successivo art. 203 l’interessato potrà impugnare il
verbale in sede amministrativa e, prima che sia emanata nei suoi
confronti ordinanza-ingiunzione di pagamento, potrà chiedere di essere
sentito dall’autorità amministrativa adita. L’art. 384 del regolamento
di attuazione del codice della strada identifica esemplificativamente
alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi
impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare
il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari.
Nel caso di
specie il Giudice di pace, con la sentenza impugnata, aveva accolto
l’opposizione con una motivazione che aveva fatto erronea applicazione
dell’art. 200 del codice della strada, affermando principi contrari al
disposto di tale articolo, da leggersi in correlazione con il
successivo art. 201, il quale prevede la contestazione successiva ove
la violazione non possa essere immediatamente contestata, nonché con
l’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
Il
Giudice di pace aveva infatti affermato che, ove l’accertamento sia
compiuto, come nel caso sottoposto ad esame, a mezzo di apparecchiature
di rilevamento della velocità che consentano di rilevare l’infrazione
al passaggio del veicolo, la contestazione immediata è obbligatoria.
Aveva affermato altresì che, essendo stata predisposta una seconda
pattuglia per la contestazione delle infrazioni, la circostanza,
allegata dal verbale, che la contestazione non era possibile perché la
pattuglia al momento era occupata nella contestazione di altra
infrazione, non giustificava la mancata contestazione immediata,
dovendosi in tal caso spegnere l’apparecchiatura autovelox e ciò non
era stata fatto per meri motivi d’incremento degli introiti comunali.
Ciò,
secondo la Cassazione, contraddice al principio, ricavabile dalla
normativa su riportata, così come costantemente interpretata dalla
stessa Corte, secondo il quale la contestazione immediata, quale che
sia l’apparecchiatura autovelox utilizzata, deve essere effettuata
quando è possibile in relazione alla modalità di organizzazione del
servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile
giudizio: servizio il cui fine istituzionale è sempre quello di
reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione
e la vita degli utenti delle strade. Pertanto la contestazione
immediata può legittimamente non essere effettuata ove non sia stata
predisposta una seconda pattuglia che possa procedervi, ancorché
l’apparecchiatura consenta l’accertamento della violazione al momento
del transito del veicolo, nonché in ogni altro caso in cui sia stato
comunque impossibile procedervi, ivi compreso quello di specie, in cui
la pattuglia all’uopo predisposta sia impegnata in altra contestazione,
ben dovendo, alla stregua della normativa vigente, l’apparecchiatura
continuare nel rilievo delle infrazioni, che potranno legittimamente
essere contestate successivamente.