Mediatore: diritto alla provvigione

OSSERVATORIO DI DIRITTO IMMOBILIARE

MEDIATORE: DIRITTO ALLA PROVVIGIONE

Può
il mediatore che ha agito in rappresentanza della parte, chiedere il
pagamento della provvigione ad una o ad entrambe le parti?

La risposta è negativa. L’art. 1754
c.c., infatti, pone come requisito soggettivo negativo per l’esercizio
dell’attività di mediazione l’inesistenza di rapporti di dipendenza,
collaborazione, rappresentanza tra il mediatore e le altre parti. Non sono pertanto compatibili le posizioni di mediatore e di rappresentante di una parte dell’affare.
La
giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato la ragione
dell’incompatibilità nell’esigenza di garantire l’imparzialità del
mediatore (cfr. ex plurimis Cass. 25.2.1987 n. 1995; Cass. 28.2.1986 n.
1294) anziché nel fine di evitare una duplicazione di rapporti o un
cumulo di retribuzioni. Solo quando l’attività di mediazione risulti
esaurita con la conclusione dell’affare, l’incompatibilità viene meno e
chi l’ha svolta può essere incaricato da una delle parti di
rappresentarla negli atti relativi al contratto concluso con il suo
intervento (art. 1761 C.C.).
La provvigione è inesigibile tanto nei
confronti del rappresentato che nei confronti dell’altro contraente:
nei confronti del primo perché il rappresentante agisce in tale veste;
nei confronti dell’altro perché si presenta in veste di parte
dell’affare (sia pure agente in nome altrui) e non già in quella di
mediatore.