L’inosservanza della disciplina d’impresa (art. 2104, comma 2, c.c.), concretatasi addirittura nel ripetuto rifiuto delle prestazioni lavorative, integra un giusta causa di licenziamento, restando irrilevante che tale disciplina sia espressione dell’attuazione – da parte della società datrice di lavoro – di direttive ricevute da una società capogruppo con la quale abbia inteso collegarsi; nè, in tale ipotesi, trattandosi di comportamento manifestamente lesivo dell’interesse dell’impresa e contrario all’etica comune, la legittimità del licenziamento disciplinare è infirmata dalla mancata affissione del cosiddetto codice disciplinare.
Cassazione civile , sez. lav., 23 febbraio 1996, n. 1422