PARCHEGGI A PAGAMENTO
E’ sempre legittima la
delibera del comune istitutiva di parcheggi a pagamento?
Cassazione civile ,
sez. un., 09 gennaio 2007 , n. 116
La delibera del comune istitutiva
di parcheggi a pagamento è legittima solo quando ricorrono i requisiti
stabiliti dal codice della strada e dalle altre norme vigenti in materia. L’art.
7 C.d.S.,
comma 8, stabilisce che "Qualora il comune assuma l’esercizio diretto
del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga
l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare
una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per
le zone definite a norma dell’art. 3 "area pedonale" e "zona a
traffico limitato, nonchè per quelle definite "A" dal D.M. Lavori
Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano
esigenze e condizioni particolari di traffico”.
L’istituzione di un parcheggio a
pagamento, pertanto, è legittima: 1- nelle aree pedonali; 2- nelle zone a traffico
limitato; 3- nelle zone di particolare
rilevanza urbanistica, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari
di traffico (individuate dalla giunta con apposita deliberazione, nel rigoroso
rispetto del D.M. Lavori Pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, art. 2). In tutti i restanti casi, la sosta a pagamento è
legittima solo quando vi sia nelle immediate vicinanze un’ area di parcheggio libero.
Partendo da queste premesse, la Suprema Corte ha rigettato il
ricorso presentato dal comune, confermando la sentenza del giudice di pace che
aveva annullato la sanzione amministrativa, previa disapplicazione degli atti
amministrativi relativi, non avendo l’ente in questione istituito nelle
immediate vicinanze un’area di parcheggio libera.
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Dott. CARBONE
Vincenzo – Presidente Aggiunto –
Dott. CORONA
Rafaele – Presidente di sezione –
Dott. GRAZIADEI Giulio – Consigliere
–
Dott. VIDIRI
Guido
– Consigliere –
Dott. SETTIMJ
Giovanni
– Consigliere –
Dott. BONOMO
Massimo
– rel. Consigliere –
Dott. FORTE
Fabrizio – Consigliere
–
Dott. LA
TERZA Maura – Consigliere
–
Dott. AMOROSO
Giovanni
– Consigliere –
sentenza
COMUNE DI QUARTU
SANT’ELENA, in persona del Sindaco
pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENOZZO GOZZOLI 82,
presso lo
studio dell’avvocato
FALCHI GIAN LUIGI, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati CARLO AUGUSTO MELIS COSTA,
NICOLETTA ORNANO,
– ricorrente –
S.G., P.M.B., elettivamente
domiciliati in
ROMA,
LUNGOTEVERE DELLE VITTORIE 9,
presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO
PINTUS, rappresentati e difesi
dagli avvocati PETTINACI
ANDREA, GAVINO SATTA, giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza
n. 991/02 del Giudice di pace
di CAGLIARI,
udita la relazione
della causa svolta nella pubblica
udienza del
udito il P.M.
in persona dell’Avvocato Generale
Dott. IANNELLI
Con ricorso depositato il 30 novembre 2001 presso la Cancelleria del
Giudice di Pace di Cagliari l’Avv. S.G. per se e per la moglie P.B. si opponeva
all’intimazione di pagamento di alcune sanzioni applicate dal Comando della
Polizia Municipale del Comune di Quartu Sant’Elena per ripetute violazioni
all’art. 157 C.d.S.
(parcheggio dell’autovettura di proprietà della P., utilizzata dal S., in zona
a pagamento senza l’esposizione del tagliando attestante il pagamento delle
somme dovute per la sosta).
Il ricorrente chiedeva che venissero dichiarati nulli ed
inefficaci tutti i verbali di accertamento e di contestazione notificatigli per
manifesta nullità delle delibere della Giunta Municipale e delle ordinanze del
Sindaco di Quartu adottate in materia di parcheggi a pagamento nel centro
cittadino, nullità derivante dalla mancata previsione di adeguate aree
destinate al libero parcheggio, come previsto dall’art. 7 C.d.S., comma 8.
Il Comune di Quartu S.E. eccepiva l’incompetenza del giudice
a deliberare in materia di dichiarazione di illegittimità di atti
amministrativi, quali la istituzione di aree di parcheggio e, nel merito,
sosteneva che la zona di parcheggio rientrava tra quelle definite A) dal D.M. 2
aprile 1968, n. 144, art. 2, emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici.
Con sentenza deliberata e depositata il 3 luglio 2002, il
Giudice di Pace di Cagliari, in accoglimento del ricorso, dichiarava la nullità
ed inefficacia di tutti i verbali di accertamento e contestazione per sosta
vietata impugnati, dei quali ordinava la revoca, condannando il Comune di
Quartu S.E. al rimborso delle spese processuali.
a) che sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, in
quanto gli atti amministrativi erano esaminati solo incidentalmente;
b) che le delibere istitutive dei parcheggi a pagamento
dovevano essere disapplicate per aver ignorato il disposto della L. 3 maggio
1967, n. 317, art. 9, non essendo stati previsti parcheggi liberi nelle
immediate vicinanze dell’area interessata;
c) che erano inoltre state emanate ordinanze del Sindaco di
Quartu S.E., istitutive di ulteriori parcheggi a pagamento, nel periodo dal
(OMISSIS), in nessuna delle quali era stato tenuto conto del dettato dell’art. 8 C.d.S. (salvo che nell’ord.
n. 110 del 6 giugno 1994 che aveva previsto l’istituzione di un parcheggio
libero in una zona lontanissima);
d) che l’assunto del Comune, secondo cui le strade e le
piazze interessate rientravano nella zona definibile come ai sensi del D.M.
Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 144, art. 2, non poteva essere condiviso, in
mancanza di riscontri documentali.
Avverso tale decisione il Comune di Quartu Sant’Elena ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
S.G. e P.M.B. hanno resistito con controricorso ed hanno
depositato una memoria, pervenuta in cancelleria per posta il 9 giugno 2006.
All’udienza del 12 giugno 2006 il Collegio della Prima
Sezione civile disponeva la remissione degli atti al Primo Presidente per
eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite.
1. Il controricorso è improcedibile, essendo stato
depositato (mediante spedizione a mezzo posta effettuata il 2 7 gennaio 2003)
oltre il termine di venti giorni dalla notificazione (avvenuta il 5 dicembre
2002), prescritto dall’art. 370 c.p.c..
2. Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta
violazione e falsa applicazione del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 4,
comma 1, lettera b) e succ. mod., nonchè insufficiente, omessa e con-
traddittoria motivazione, lamentando che la sentenza impugnata non aveva
considerato come il provvedimento erroneamente ritenuto affetto da vizi avesse
inteso tutelare le esigenze dei servizi di sosta a pagamento, nè che il
pubblico interesse può (non) coincidere con l’interesse di uno o più soggetti
senza che ciò valga ad incidere sull’aspetto pubblicistico dell’interesse
tutelato con il provvedimento amministrativo.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di
giurisdizione, nonchè violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre
1981, n. 689, art. 23, comma terz’ultimo, nel suo coordinamento con la L. 20 marzo 1865, nn. 22, 48,
artt. 4, 5, all.
E. Si sostiene che il giudice di pace, sebbene tenuto a
limitare il proprio sindacato alla legittimità del provvedimento, ai soli fini
della disapplicazione, aveva esteso la sua valutazione al merito, travalicando
i limiti interni della propria competenza giurisdiziona- le, sia criticando la
scelta operata dall’Amministrazione nel prendere in considerazione l’interesse
pubblico del funzionamento dei servizi sia dichiarando l’opportunità di
riservare un’area per la sosta di determinati autoveicoli.
4. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza
impugnata, in base alle medesime considerazioni svolte con il motivo
precedente, con riferimento alla parte della motivazione che contesta la
corretta individuazione delle aree del centro storico da parte del Comune di
Quartu S.E..
5. La questione di giurisdizione, che va esaminata
preliminarmente, non è fondata.
La controversia ha per oggetto il pagamento di sanzioni
amministrative per violazione delle norme che regolano la sosta dei veicoli. La
giurisdizione spetta al giudice ordinario essendo in contestazione il diritto
del cittadino di non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei
casi espressamente previsti dalla legge, ferma restando la possibilità per il
giudice ordinari o di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione,
gli atti amministrativi posti a base della pretesa sanzionatoria.
Il Giudice di pace di Cagliari ha disapplicato le de libere
della Giunta comunale e le ordinanze del Sindaco istitutive dei parcheggi a
pagamento riguardanti le contestate infrazioni perchè esse (delib.
n. 1469 del 21 agosto 1989, delib. n. 1424 del 16 settembre
1991 e delib. n. 621 del 11 maggio 1994, nonchè una serie di ordinanze del
Sindaco comprese tra il periodo 18.5.1994 – 2.3.2001) non prevedevano la
istituzione di parcheggi liberi nè davano atto della preesistenza di tali
parcheggi, in violazione dell’art. 8
C.d.S..
Evidentemente s i voleva fare riferimento all’art. 7 C.d.S., comma 8 secondo cui
"Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia
o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di
controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lett. f), su parte della
stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una
adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per
le zone definite a norma dell’art. 3 "area pedonale" e "zona a
traffico limitato, nonchè per quelle definite "A" dal D.M. Lavori
Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano
esigenze e condizioni particolari di traffico".
Il Giudice di pace ha osservato anche che solo l’ord. n. 110
del 6 giugno 1994 aveva previsto l’istituzione di un parcheggio libero, ma
questo era situato in zona lontanissima dall’area riguardante le contestate
violazioni. Nè poteva ritenersi, secondo il medesimo giudice, che l’obbligo di
riservare un’adeguata area destinata a parcheggio libero non sussistesse con
riferimento ai casi esaminati, in quanto i parcheggi rientravano nella zona
definita "A" dal D.M. Lavoro (più esattamente, dei Lavori Pubblici) 2
aprile 1968, perchè il Comune non aveva mai definito come tale l’area in
questione nè aveva prodotto documentazione da cui risultasse che le strade di
cui si trattava rientrassero in agglomerati urbani di particolare valore
storico o di particolare pregio ambientale.
Osserva il Collegio che, in tal modo, il giudice di merito
non ha esercitato un inammissibile controllo su scelte di merito rimesse all’esercizio
del potere discrezionale dell’amministrazione, ma ha solo rilevato vizi di
legittimità dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di
parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell’obbligo di prevedere
anche aree di parcheggio libero.
Nel medesimo senso, con riferimento all’art. 4 C.d.S., comma 8, approvato
con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, si sono già pronunciate queste Sezioni
Unite, con la sent. n. 6348 del 4 dicembre 1984, n. 6348, secondo cui, in
ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di autoveicolo senza
l’osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona da ordinanza del
sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di opposizione avverso
l’ordinanza- ingiunzione irrogativa della sanzione, se resta escluso con
riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del potere
discrezionale dell’amministrazione, deve ritenersi consentito con riguardo agli
eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo (sia pure al limitato
fine della sua disapplicazione) come quello consistente nella violazione
dell’obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di
aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento.
Sul punto il ricorrente non ha formulato specifiche censure
deducendo vizi di violazione di legge nè ha lamentato difetto di motivazione in
relazione al possesso in concreto, da parte delle aree interessate, dei
caratteri necessari per rientrare nella zona definita "A" dell’art. 2
citato.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione in
considerazione dell’esito del ricorso e dell’improcedibilità del controricorso.
La Corte
dichiara improcedibile il controricorso, dichiara la giurisdizione del giudice
ordinario e rigetta il ricorso.