Archivi categoria: Diritto della circolazione stradale

Notificazione verbale di contestazione

NOTIFICAZIONE VERBALE DI CONTESTAZIONE

Il verbale di contravvenzione – qualora sia mancata la contestazione immediata dell’infrazione – deve essere notificato all’interessato entro e non oltre il termine di 150 giorni dalla data dell’accertamento, non potendosi cumulare quello di sospensione per il periodo feriale. Tale ultimo termine, infatti, è previsto esclusivamente nei processi in quanto è legato alla necessità della difesa tecnica in giudizio, e non può quindi applicarsi per un procedimento amministrativo di carattere sanzionatorio.

Cassazione civile , sez. II, 22 gennaio 2007 , n. 1280

C.D.S. Contestazione immediata.

CIRCOLAZIONE STRADALE – IMPOSSIBILITA’ DI PROCEDERE ALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA EX ART. 384 REG. COD. STRAD. – PRESUNZIONE EX LEGE – ESCLUSIONE.

In relazione alle violazioni del codice della strada, l’esemplificazione dei casi nei quali non si può procedere alla contestazione immediata, contenuta nell’art. 384 del relativo regolamento, non ha
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C.D.S. Accertamento tramite apparecchi fotografici.

CIRCOLAZIONE STRADALE – ATTRAVERSAMENTO CON SEMAFORO ROSSO – ACCERTAMENTO TRAMITE APPARECCHIATURA FOTOGRAFICA – PRESENZA DEGLI AGENTI – NECESSITA’.

In tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell’infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia
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C.D.S. Sospensione patente.

SANZIONI AMMINISTRATIVE – SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA PATENTE – AUTONOMA IMPUGNABILITA’

La sospensione provvisoria della patente di guida di cui all’art. 223 del Codice della strada è un provvedimento amministrativo provvisorio con funzione cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia, avverso il quale è immediatamente ed autonomamente proponibile l’opposizione giurisdizionale a sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981.

Sentenza n. 8466 dell’11 aprile 2006

Giurisprudenza S.U..Modello CID

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE – RISARCIMENTO DANNI – ASSICURAZIONE VEICOLI – MODULO DI CONSTATAZIONE DEL SINISTRO – VALENZA PROBATORIA

Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, e la controversia deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti.
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