LEGGE 20 febbraio 2006, n.96
Disciplina dell’agriturismo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita’
1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale
dell’Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene
l’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo
nelle campagne, volte a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di
ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attivita’ umane nelle aree
rurali;
c) favorire la multifunzionalita’ in agricoltura e la
differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e
dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso
l’incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita’
di vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le
peculiarita’ paesaggistiche;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni
di qualita’ e le connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
Definizione di attivita’ agrituristiche
1. Per attivita’ agrituristiche si intendono le attivita’ di
ricezione e ospitalita’ esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di societa’ di
capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso
l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con
le attivita’ di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di
allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attivita’
agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi
dell’articolo 230-bis del codice civile, nonche’ i lavoratori
dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti
di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai
fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Il ricorso a soggetti esterni e’ consentito esclusivamente per lo
svolgimento di attivita’ e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attivita’ agrituristiche:
a) dare ospitalita’ in alloggi o in spazi aperti destinati alla
sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da
prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi
compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con
preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP,
IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali, secondo le modalita’ indicate
nell’articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la
mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n.
268;
d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella
disponibilita’ dell’impresa, attivita’ ricreative, culturali,
didattiche, di pratica sportiva, nonche’ escursionistiche e di
ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali,
finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande
prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonche’ quelli
ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso
lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di
imprenditore agricolo, nonche’ della priorita’ nell’erogazione dei
contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere
fiscale, il reddito proveniente dall’attivita’ agrituristica e’
considerato reddito agricolo.
Note all’art. 2:
– Si trascrive il testo degli articoli 230-bis e 2135
del codice civile:
«Art. 230-bis (Impresa familiare). – Salvo che sia
configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta
in modo continuativo la sua attivita’ di lavoro nella
famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al
mantenimento secondo la condizione patrimoniale della
famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed
ai beni acquistati con essi nonche’ agli incrementi
dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in
proporzione alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli
incrementi nonche’ quelle inerenti alla gestione
straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione
dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari
che partecipano all’impresa stessa. I familiari
partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacita’
di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la
potesta’ su di essi.
Il lavoro della donna e’ considerato equivalente a
quello dell’uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si
intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare
quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e’
intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
di familiari indicati nel comma precedente col consenso di
tutti i partecipi. Esso puo’ essere liquidato in danaro
alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
lavoro, ed altresi’ in caso di alienazione dell’azienda. Il
pagamento puo’ avvenire in piu’ annualita’, determinate, in
difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento
dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno
diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti
in cui e’ compatibile, la disposizione dell’art. 732.
Le comunioni ta
cite familiari nell’esercizio
dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non
contrastino con le precedenti norme.».
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). – E’ imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita’:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita’ connesse. Per coltivazione del fondo,
per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono
le attivita’ dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono
utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine. Si intendono comunque connesse le attivita’,
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonche’ le
attivita’ dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell’azienda normalmente impiegate nell’attivita’ agricola
esercitata, ivi comprese le attivita’ di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita’ come definite dalla legge.».
– La legge 27 luglio 1999, n. 268, reca: «Disciplina
delle strade del vino».
Art. 3.
Locali per attivita’ agrituristiche
1. Possono essere utilizzati per attivita’ agrituristiche gli
edifici o parte di essi gia’ esistenti nel fondo.
2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del
patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprenditore agricolo ai
fini dell’esercizio di attivita’ agrituristiche, nel rispetto delle
specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche’
delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad
ogni effetto alle abitazioni rurali.
Art. 4.
Criteri e limiti dell’attivita’ agrituristica
1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio
regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi
amministrativi per lo svolgimento dell’attivita’ agrituristica.
2. Affinche’ l’organizzazione dell’attivita’ agrituristica non
abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto
all’attivita’ agricola, le regioni e le province autonome definiscono
criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle
attivita’ agrituristiche rispetto alle attivita’ agricole che devono
rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro
necessario all’esercizio delle stesse attivita’.
3. L’attivita’ agricola si considera comunque prevalente quando le
attivita’ di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande
interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione
delle attivita’ agrituristiche e alla promozione dei prodotti
agroalimentali regionali, nonche’ alla caratterizzazione regionale
dell’offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la
somministrazione di pasti e di bevande di cui all’articolo 2, comma
3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l’azienda che somministra pasti e bevande deve apportare
comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari
deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti
e bevande solo alle persone alloggiate;
b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate
in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe,
e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di
prodotti;
c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la
prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e
delle bevande;
d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella
somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani
alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole
regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
e) in caso di obiettiva indisponibilita’ di alcuni prodotti in
ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva
necessita’ ai fini del completamento dell’offerta enogastronomica, e’
definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in
grado di soddisfare le caratteristiche di qualita’ e tipicita’;
f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a
calamita’ atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla
regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera
c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l’impresa
il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l’esercizio
dell’attivita’.
5. Le attivita’ ricreative o culturali di cui all’articolo 2, comma
3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto
all’ospitalita’ e alla somministrazione di pasti e bevande di cui
alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino
obiettivamente la connessione con l’attivita’ e con le risorse
agricole aziendali, nonche’ con le altre attivita’ volte alla
conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le
attivita’ ricreative e culturali per le quali tale connessione non si
realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e
accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell’azienda agricola
e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attivita’ non puo’
pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.
Art. 5.
Norme igienico-sanitarie
1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle
attrezzature da utilizzare per attivita’ agrituristiche sono
stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene
conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di
ruralita’ degli edifici, specie per quanto attiene l’altezza e il
volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonche’
delle limitate dimensioni dell’attivita’ esercitata.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la
somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, nonche’ alle disposizioni di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive
modificazioni.
3. L’autorita’ sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei
locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del
relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene
conto della diversificazione e della limitata quantita’ delle
produzioni, dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e
dell’impiego di prodotti agricoli propri.
4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di
dieci, per la loro preparazione puo’ essere autorizzato l’uso della
c
ucina domestica.
5. Per le attivita’ agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci
posti letto, per l’idoneita’ dei locali e’ sufficiente il requisito
dell’abitabilita’.
6. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio
dell’attivita’ agrituristica la conformita’ alle norme vigenti in
materia di accessibilita’ e di superamento delle barriere
architettoniche e’ assicurata con opere provvisionali.
Note all’art. 5:
– La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica
degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».
– Si trascrive il testo dell’art. 9 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante: «Attuazione
della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE
concernenti l’igiene dei prodotti alimentari»:
«Art. 9 (Norme transitorie e finali). – 1. Le industrie
alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente
decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in
vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o
somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le
quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della
sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai
capitoli I e II dell’allegato, alle lavorazioni alimentari
svolte per la vendita diretta ai sensi della legge
9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto
ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche’ per
la produzione, la preparazione e il confezionamento in
laboratori annessi agli esercizi di somministrazione e
vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad
essere somministrate e vendute nei predetti esercizi,
l’autorita’ sanitaria competente per territorio tiene conto
delle effettive necessita’ connesse alla specifica
attivita’.».
Art. 6.
Disciplina amministrativa
1. L’esercizio dell’attivita’ agrituristica non e’ consentito,
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza
passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli
articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei
delitti in materia di igiene e di sanita’ o di frode nella
preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o
sono stati dichiarati delinquenti abituali.
2. La comunicazione di inizio dell’attivita’ consente l’avvio
immediato dell’esercizio dell’attivita’ agrituristica. Il comune,
compiuti i necessari accertamenti, puo’, entro sessanta giorni,
formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento
senza sospensione dell’attivita’ in caso di lievi carenze e
irregolarita’, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarita’,
puo’ disporre l’immediata sospensione dell’attivita’ sino alla loro
rimozione da parte dell’interessato, opportunamente verificata, entro
il termine stabilito dal comune stesso.
3. Il titolare dell’attivita’ agrituristica e’ tenuto, entro
quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle
attivita’ in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria
responsabilita’, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di
legge.
Note all’art. 6:
– Si trascrive il testo degli articoli 442, 444, 513,
515 e 517 del codice penale:
«Art. 442 (Commercio di sostanze alimentari
contraffatte o adulterate). – Chiunque, senza essere
concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti,
detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero
distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono
state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o
contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica,
soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti
articoli.».
«Art. 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive). –
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio,
ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate
all’alimentazione, non contraffatte ne’ adulterate, ma
pericolose alla salute pubblica, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a lire centomila.
La pena e’ diminuita se la qualita’ nociva delle
sostanze e’ nota alla persona che le acquista o le
riceve.».
«Art. 513 (Turbata liberta’ dell’industria o del
commercio). – Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero
mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di
un’industria o di un commercio e’ punito, a querela della
persona offesa, se il fatto non costituisce un piu’ grave
reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da
lire duecentomila a due milioni.».
«Art. 515 (Frode nell’esercizio del commercio). –
Chiunque, nell’esercizio di un’attivita’ commerciale,
ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna
all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una
cosa mobile, per origine, provenienza, qualita’ o
quantita’, diversa da quella dichiarata o pattuita, e’
punito, qualora il fatto non costituisca un piu’ grave
delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa
fino a lire quattro milioni.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e’ della
reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a
lire duecentomila.».
«Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci). – Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza
o qualita’ dell’opera o del prodotto, e’ punito, se il
fatto non e’ preveduto come reato da altra disposizione di
legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino
a ventimila euro.».
– La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralita».
Art. 7.
Abilitazione e disciplina fiscale
1. Le regioni disciplinano le modalita’ per il rilascio del
certificato di abilitazione all’esercizio dell’attivita’
agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni
possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore
agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche piu’
rappresentative, corsi di preparazione.
2. Lo svolgimento dell’attivita’ agrituristica nel rispetto delle
disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi
dell’articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle
disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, nonche’ di ogni altra normativa previdenziale o
comunque settoriale, riconducibile all’attivita’ agrituristica. In
difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste
per il settore agricolo.
Nota all’art. 7:
– Si trascrive il testo dell’art. 5 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, recante: «Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
e potenziare l’attivita’ di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle
imprese, nonche’ per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di
assistenza fiscale e del conto fiscale»:
«Art. 5. – 1. I soggetti, diversi da quelli indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 87 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, che esercitano attivita’ di
agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730,
determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare
dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attivita’, al
netto dell’imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di
redditivita’ del 25 per cento.
2. I soggetti che esercitano attivita’ di agriturismo
di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano
l’imposta sul valore aggiunto riducendo l’imposta relativa
alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento
del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria
dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
3. Il contribuente ha facolta’ di non avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, esercitando l’opzione
nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore
aggiunto per l’anno precedente; l’opzione ha effetto anche
per la determinazione del reddito e deve essere comunicata
all’ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione
annuale relativa alle imposte sul reddito per l’anno
precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.».
Art. 8.
Periodi di apertura e tariffe
1. L’attivita’ agrituristica puo’ essere svolta tutto l’anno
oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti
dall’imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessita’
per esigenze di conduzione dell’azienda agricola, e’ possibile, senza
obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione
degli ospiti per brevi periodi.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura
indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l’attivita’
agrituristica presentano una dichiarazione contenente l’indicazione
delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione,
che si impegnano a praticare per l’anno seguente.
Art. 9.
Riserva di denominazione. Classificazione
1. L’uso della denominazione «agriturismo», e dei termini
attributivi derivati, e’ riservato esclusivamente alle aziende
agricole che esercitano l’attivita’ agrituristica ai sensi
dell’articolo 6.
2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformita’ del rapporto
tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentito il Ministro delle attivita’ produttive,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
determina criteri di classificazione omogenei per l’intero territorio
nazionale e definisce le modalita’ per l’utilizzo, da parte delle
regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarita’
territoriali.
Art. 10.
Trasformazione e vendita dei prodotti
1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque
trasformati, nonche’ dei prodotti tipici locali da parte dell’impresa
agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge
9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all’articolo 4
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Note all’art. 10:
– La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: «Norme per la
vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli
da parte degli agricoltori produttori diretti».
– Si trascrive il testo dell’art. 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento
e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
«Art. 4 (Esercizio dell’attivita’ di vendita). – 1. Gli
imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel
registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al
dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i
prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive
aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di
igiene e sanita’.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma
itinerante e’ soggetta a previa comunicazione al comune del
luogo ove ha sede l’azienda di produzione e puo’ essere
effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle
indicazioni delle generalita’ del richiedente,
dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi
di ubicazione dell’azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la
vendita e delle modalita’ con cui si intende effettuarla,
ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al
dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in
locali aperti al pubblico, la comunicazione e’ indirizzata
al sindaco del comune in cui si intende esercitare la
vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve
contenere la richiesta di assegnazione del posteggio
medesimo, ai sensi dell’art. 28
del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di
vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di
attivita’ di manipolazione o trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
del ciclo produttivo dell’impresa.
6. Non possono esercitare l’attivita’ di vendita
diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di
societa’ di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle
funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa’,
condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanita’ o di frode nella preparazione
degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio
dell’esercizio dell’attivita’. Il divieto ha efficacia per
un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente
decreto legislativo continuano a non applicarsi le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, in conformita’ a quanto stabilito dall’art. 4,
comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n.
114 del 1998.
8. Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla
vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive
aziende nell’anno solare precedente sia superiore a lire 80
milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2
miliardi per le societa’, si applicano le disposizioni del
citato decreto legislativo n. 114 del 1998.».
Art. 11.
Programmazione e sviluppo dell’agriturismo
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con
le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali
agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale,
predispone un programma di durata triennale, aggiornabile
annualmente, finalizzato alla promozione dell’agriturismo italiano
sui mercati nazionali e internazionali.
2. Allo scopo di promuovere le attivita’ di turismo equestre, le
regioni possono incentivare l’acquisto e l’allevamento di cavalli da
sella, nell’ambito delle aziende agrituristiche, e l’allestimento
delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono
essere altresi’ incentivati gli itinerari di turismo equestre,
opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende
agrituristiche e i circoli ippoturistici.
3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni piu’
rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresi’ lo
sviluppo dell’agriturismo attraverso attivita’ di studio, ricerca,
sperimentazione, formazione professionale e promozione.
4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 12.
Attivita’ assimilate
1. Sono assimilate alle attivita’ agrituristiche e sono ad esse
applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai
pescatori relativamente all’ospitalita’, alla somministrazione dei
pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attivita’
di pesca, nonche’ le attivita’ connesse ai sensi del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi
compresa la pesca-turismo.
Nota all’art. 12:
– Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca:
«Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell’acquacoltura, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57.
Art. 13.
Osservatorio nazionale dell’agriturismo
1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle
attivita’ di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero
delle politiche agricole e forestali, nonche’ allo scopo di favorire
la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale,
le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche
agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato
dell’agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai
dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni
emanate in materia.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e’
istituito l’Osservatorio nazionale dell’agriturismo, al quale
partecipano le associazioni di operatori agrituristici piu’
rappresentative a livello nazionale.
3. L’Osservatorio nazionale dell’agriturismo cura la raccolta e la
elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle
associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto
nazionale sullo stato dell’agriturismo e formulando, anche con il
contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del
settore.
4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14.
Norme transitorie e finali
1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, e’ abrogata.
2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella
presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. Le regioni, per le aziende agricole gia’ autorizzate
all’esercizio dell’attivita’ agrituristica, emanano norme di
adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.
Nota all’art. 14:
– La legge 5 dicembre 1985, n. 730, abrogata dalla
presente legge, recava: «Disciplina dell’agriturismo».
Art. 15.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita’ di cui alla presente legge in conformita’ allo statuto di
autonomia e alle relative norme di attuazione.
Art. 16.
Copertura finanziaria
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, e all’articolo
7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, dell’articolo 7, comma 2 e dell’articolo 10, valutate in 0,9
milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede, quanto a 0,9
milioni di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007, mediante
corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche
ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 817):
Presentato dall’on. Giuseppe Molinari il 13 giugno
2001.
Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede
referente, il 14 dicembre 2001 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione XIII, in sede referente, il
7, 9, 15 maggio 2002; 22 gennaio 2003; 26 febbraio 2003;
13, 19 e 25 marzo 2003; 7 aprile 2004; 20 maggio 2004 e
23 settembre 2004.
Relazione presentata il 23 settembre 2004 (atto n. 817
– 1085 -1198 – 2596 – 2635-A, relatore De Ghislanzoni
Cardoli).
Esaminato in aula il 17 maggio 2005 e approvato in
testo unico con A.C 1085 (on. De Ghislanzoni Cardoli ed
altri) A.C 1198 (on. Losurdo ed altri ), A.C 2596 (on.
Rossiello ed altri), A.C 2635 (on. Rocchi ed altri ) il
18 maggio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3438):
Assegnato alla commissione 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare), in sede referente, il 25 maggio 2005 con
pareri delle commissioni 1ª; 5ª; 6ª; 7ª; 8ª; 10ª; 11ª; 12ª;
13ª; 14ª e commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla commissione 9ª, in sede referente, il
5, 6, 7, 12, 19 e 26 luglio 2005; 14, 15, 22 settembre
2005; 15 novembre 2005; 11 e 31 gennaio 2006, 1° e
2 febbraio 2006.
Nuovamente assegnato alla commissione 9ª (Agricoltura e
produzione agroalimentare), in sede deliberante, il 7
febbraio 2006 con pareri delle commissioni 1ª; 5ª; 6ª; 7ª;
8ª; 10ª; 11ª; 12ª; 13ª; 14ª e commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 9ª, in sede deliberante, e
approvato con modificazioni l’8 febbraio 2006.
Camera dei deputati (atti n. 817 – 1085 – 1198 – 2596 –
2635-B):
Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede
legislativa, l’8 febbraio 2006.
Esaminato dalla commissione XIII, in sede legislativa,
ed approvato 1’8 febbraio 2006.
Note all’art. 16:
– Si trascrive il testo dell’art. 5 del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante: «Misure
urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria»:
«Art. 5 (Interventi urgenti nel settore avicolo). – 1.
L’AGEA e’ autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non
superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni
di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
con decreto di natura non regolamentare, determina le
modalita’ di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di
AGEA delle carni di cui al comma 1.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1,
pari a 20 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di
euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno,
quanto a 8 milioni di euro, l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di
euro, l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro
delle politiche agricole e forestali puo’ disporre,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei
limiti delle risorse di cui al comma 3-ter, a favore degli
allevatori avicoli, delle imprese di macellazione avicola e
degli esercenti attivita’ di commercio all’ingrosso di
carni avicole, i seguenti interventi:
a) sospensione o differimento dei termini relativi
agli adempimenti e ai versamenti tributari;
b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o
premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la
quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni,
interessi o altri oneri;
c) sospensione dei pagamenti delle rate delle
operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese
quelle poste in essere dall’Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3-ter. Per l’attuazione del comma 3-bis e’ autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2006 e di 8
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007. Al
relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 36
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita’ di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione della
proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, e’ autorizzato a concedere contributi per
l’accensione di mutui per la riconversione e la
ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione
di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli
allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di
trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di
carne avicola. Ai fini di cui al presente comma e’
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’art. 15, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al
Fondo di solidarieta’ nazionale – incentivi assicurativi.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
– Si trascrive il testo dell’art. 11-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di
contabilita’ generale dello Stato in materia di bilancio».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). – 1.
In attuazione dell’art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e’ determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita’:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall’art. 11-bis, restando
precluso sia l’utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l’utilizzo
per finalita’ difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita’ speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c);
d) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche’ delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate
ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche’ sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione, degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti nelle modalita’ previste dai
Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme
di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e’ accertato l’avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l’anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
Ministero dell’economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell’attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da’ notizia tempestivamente al
Ministro dell’economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell’economia e delle finanze puo’ altresi’ promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche’ riscontri che
l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e’ applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».