Testo unico stupefacenti.

Testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

Titolo I DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE

Avvertenza:
Il testo aggiornato qui pubblicato e’ stato redatto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche’ dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove
disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Nel testo unico sono state inserite le modifiche normative
intervenute sino alla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2006
(decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, decreto-legge 14
maggio 1993, n. 139, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 1993, n. 222, decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1993, n. 171, decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
legge 8 agosto 1995, n. 332, decreto legislativo 12 aprile 1996, n.
258, legge 18 febbraio 1999, n. 45, decreto-legge 24 novembre 2000,
n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 4, legge 8 febbraio 2001, n. 12, decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, legge 16 gennaio 2003, n. 3, legge 24
dicembre 2003, n. 350, legge 5 dicembre 2005, n. 251, decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49).
In particolare, per l’ampiezza delle modifiche apportate, sono
state evidenziate, in corsivo, quelle intervenute con la legge 21
febbraio 2006, n. 49, di conversione in legge del decreto-legge 30
dicembre n. 272, pubblicata nel supplemento ordinario n. 45/L alla
Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 48 del 27 febbraio 2006.

Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( … ))
Art. 1
Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga.
Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze
stupefacenti
1. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga.
2. Il Comitato e’ composto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri,
dell’interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa,
della pubblica istruzione, della sanita’, del lavoro e della
previdenza sociale, dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree
urbane, nonche’ dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate
al Ministro per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare
altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha responsabilita’ di indirizzo e di promozione
della politica generale di prevenzione e di intervento contro la
illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, a livello interno ed internazionale.
6. Il Comitato formula proposte al Governo per l’esercizio della
funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita’
amministrative di competenza delle regioni nel settore.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga e’ istituito un Osservatorio
permanente che verifica l’andamento del fenomeno della
tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per
la solidarieta’ sociale disciplina, con proprio decreto,
l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio, in modo da
assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 127,
comma 2. Il Comitato si avvale dell’Osservatorio permanente.
8. L’Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri
diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:
a) sulla entita’ della popolazione tossicodipendente anche con
riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra
le caratteristi che del mercato del lavoro e delle attivita’
lavorative e l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e
privati operanti nel settore della prevenzione, cura e
riabilitazione, nonche’ sulle iniziative tendenti al recupero sociale
ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena
e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in
attivita’ lavorative e sul tipo di attivita’ lavorative eventualmente
intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti,
in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone,
nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle
patologie correlate, nonche’ sulla produzione e sul consumo delle
sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in
materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle
sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull’attivita’ svolta dalle forze di polizia nel settore della
prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati
previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e
sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle
finanze, della difesa, della sanita’, della pubblica istruzione e del
lavoro e della previdenza sociale, nell’ambito delle rispettive
competenze, sono tenuti a trasmettere all’osservatorio i dati di cui
al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno,
entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L’Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle
amministrazioni locali, puo’ richiedere ulteriori dati a qualunque
amministrazione statale e regionale, che e’ tenuta a fornirli, con
l’eccezione di quelli che possano violare il diritto all’anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere
informazioni dall’Osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con i
Ministr
i della sanita’, della pubblica istruzione, della difesa e per
gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti
negativi sulla salute derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e
psicotrope, nonche’ sull’ampiezza e sulla gravita’ del fenomeno
criminale del traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i
mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso
la stampa quotidiana e periodica nonche’ attraverso pubbliche
affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di
consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi
annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall’articolo
127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
solidarieta’ sociale da lui delegato determina, con proprio decreto,
in deroga alle norme sulla pubblicita’ delle amministrazioni
pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa
quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali
e locali nonche’ a favore di iniziative mirate di comunicazione da
sviluppare sul territorio nazionale.
14. (Abrogato).
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella
sua qualita’ di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento
per l’azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi
connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro
attivita’ nel campo della prevenzione e della cura della
tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate
al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione antidroga dettate dall’esperienza applicativa.
16. L’Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali,
all’assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie
di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o
psicotrope.
17. L’assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di
reddito per liberare le popolazioni locali dall’asservimento alle
coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro
sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell’Italia con i
Paesi in via di sviluppo.

Art. 2.
Attribuzioni del Ministro della sanita’
1. Il Ministro della sanita’, nell’ambito delle proprie competenze:
a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli
indirizzi per le attivita’ di prevenzione del consumo e delle
dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la
cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze
stupefacenti o psicotrope e da alcool;
b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la
Commissione degli stupefacenti e con l’Organo di controllo sugli
stupefacenti del Coniglio economico e sociale delle Nazioni Unite e
con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell’abuso delle
droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita’ economica
europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente
competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine
cura l’aggiornamento dei dati relativi alle quantita’ di sostanze
stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate,
fabbricate, impiegate, nonche’ alle quantita’ disponibili presso gli
enti o le imprese autorizzati;
c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli
indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle unita’
sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione,
la fabbricazione, l’impiego, il commercio, l’esportazione,
l’importazione, il transito, l’acquisto, la vendita e la detenzione
delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche’ quelle per la
produzione, il commercio, l’esportazione, l’importazione e il
transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell’articolo
70;
e) stabilisce con proprio decreto:
1) l’elenco annuale delle imprese autorizzate alla
fabbricazione, all’impiego e al commercio all’ingrosso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche’ di quelle di cui al comma 1,
dell’articolo 70;
(( 2) il completamento e l’aggiornamento delle tabelle di cui
all’articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanita’ e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga ));
3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
4) (Abrogato);
f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni
dall’entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacita’ di
indurre dipendenza nei consumatori;
g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell’universita’ e
della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia,
studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici,
medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e
giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;
h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a
eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra
tossicodipendenti, favorendo anche l’immissione nel mercato di
siringhe monouso autobloccanti.

Art. 3.
Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e
sostanze stupefacenti o psicotrope
1. E’ istituito presso il Ministero della sanita’ il Servizio
centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o
psicotrope.
2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento
per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle
dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con
parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre
provvede a:
a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa
l’andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla
circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da
alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni
relativi all’andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o
psicotrope e da alcool, nonche’ agli interventi di prevenzione, di
cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla
materia al Ministro della sanita’;
c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi
pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell’alcool, ai
contributi ad essi singolarmente erogati, nonche’ al numero degli
utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attivita’ di
recupero e prevenzione messe in atto;
d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia
di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali e’ competente il
Ministro della sanita’;
e) esprimere, sentito l’Istituto superiore di sanita’, il parere
motivato i
n ordine alla concessione di licenza di importazione di
materie prime per la produzione e l’impiego delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
f) procedere all’accertamento qualitativo e quantitativo delle
sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero
della sanita’ ai sensi dell’articolo 87;
g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle
confezioni commerciali di solventi inalabili;
(( h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze
stupefacenti o psicotrope )).
3. Il Servizio centrale per gli eventuali controlli analitici, si
avvale dei laboratori dell’Istituto superiore di sanita’ o di
istituti universitari.

Art. 4.
Composizione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e
sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope e’ preposto un dirigente generale del
Ministero della sanita’.
2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale
articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da
sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni
da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate,
all’alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al
comma 3.
3. Nella tabella XIX, allegata al (( decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 )), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il quadro A, livello di funzione C, e’ incrementato di una
unita’;
b) il quadro C, livello di funzione D, e’ incrementato di due
unita’;
c) il quadro C, livello di funzione E, e’ incrementato di quattro
unita’.
4. All’onere derivante dalla applicazione del presente articolo,
valutato in lire 360 milioni per ciascuno egli esercizi 1990, 1991 e
1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento
di cui all’articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162.
5. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
Controllo e vigilanza
1. Per l’esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero
della sanita’ si avvale normalmente dei nuclei specializzati
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di
finanza, dell’Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi
ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il
controllo sulle navi e sugli aeromobili l’azione e’ coordinata con le
capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.

Art. 6.
Modalita’ della vigilanza
1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla
coltivazione, alla fabbricazione, all’impiego, al commercio e presso
chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, e’ esercitata dal Ministero della sanita’.
2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e
straordinarie.
3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due
anni, salvo quanto stabilito dall’articolo 29.
4. Il Ministero della sanita’ puo’ disporre in ogni tempo ispezioni
straordinarie.
5. Per l’esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita’ puo’
avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali
comunque hanno facolta’ di accedere in qualunque momento nei locali
ove si svolgono le attivita’ previste dai titoli III, IV, V, VI e VII
del presente testo unico.
6. La Guardia di finanza puo’ eseguire ispezioni straordinarie in
ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano
sospetti di attivita’ illecite.

Art. 7.
Obbligo di esibizione di documenti
1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli
articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonche’ i titolari o
i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del
Ministero della sanita’ ed agli appartenenti alle forze di polizia
tutti i documenti inerenti all’autorizzazione, alla gestione della
coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all’impiego,
al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 8.
Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con
l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire
dieci milioni chiunque:
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle
ispezioni previste dall’articolo 6;
b) rivela o preannuncia l’ispezione qualora questa debba essere
improvvisa o comunque non preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o
gli altri atti previsti dall’articolo 29, oppure si sottrae
all’obbligo di esibire i documenti di cui all’articolo 7.

Art. 9.
Attribuzioni del Ministro dell’interno
1. Il Ministro dell’interno, nell’ambito delle proprie competenze:
a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia
per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei
compiti e delle attivita’ delle forze di polizia; promuove altresi’,
d’intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di
grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i
competenti organismi esteri;
b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei
Ministri degli affari esteri e della sanita’, rapporti con il Fondo
delle Nazioni Unite per il controllo dell’abuso delle droghe
(UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita’ economica
europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella
materia di cui al presente testo unico.

Art. 10.
Servizio centrale antidroga
1. Per l’attuazione dei compiti del Ministro dell’interno in
materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e
di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il capo della polizia – direttore generale della pubblica
sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, gia’ istituito
nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi
dell’articolo 35 della legge 10 aprile 1981, n. 121.
2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella
prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti
con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche
dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale
(OIPC-Interpol), nonche’ con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi
esteri operanti in Italia.
3. Il Servizio cura, altresi’, i rapporti con gli organismi
internazionali interessati alla cooperazione nelle attivita’ di
polizia antidroga.
4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza nell’ambito del Servizio centrale an
tidroga
e’ equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al
periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di
appartenenza.
5. Per le attivita’ del Servizio centrale antidroga, nonche’ per
gli oneri di cui all’articolo 100 e per l’avvio del potenziamento di
cui all’articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio
1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d’anno.

Art. 11.
Uffici antidroga all’estero
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo’ destinare, fuori
del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall’articolo 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale
antidroga, che operera’ presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari in qualita’ di esperti, per lo svolgimento di
attivita’ di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista
della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall’articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e’
aumentato di una quota di venti unita’, riservata agli esperti del
Servizio centrale antidroga.
3. Per l’assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale
nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga puo’
costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro
di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi
interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei
predetti uffici nei confronti delle autorita’ locali.
4. Agli uffici di cui al comma 3 e’ destinato personale del
Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
tesoro.
5. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo e’
valutato in lire 4 miliardi in ragione d’anno a decorrere dal 1990
per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le
spese di carattere funzionale relativamente al 1990.

Art. 12.
Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province
autonome
1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio
della Repubblica, delle attivita’ di prevenzione, di cura e di
recupero socio-sanitari delle tossicodipendenze e per la lotta contro
l’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalita’
previste dall’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando
all’ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le
problematiche attinenti alla materia di cui al presente test unico e’
obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.

Art. 13.
Tabelle delle sostanze soggette a controllo
(( 1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla
vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono
raggruppate, in conformita’ ai criteri di cui all’articolo 14, in due
tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute
stabilisce con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento
delle tabelle con le modalita’ di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e), numero 2) )).
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l’elenco di tutte
le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli
accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in
base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a
nuove acquisizioni scientifiche.
3. (Abrogato).
4. Il decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della
Farmacopea ufficiale.
(( 5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di
sanita’ e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le
convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o
psicotrope, dispone con apposito decreto l’esclusione da una o piu’
misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che
per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono
trovare un uso diverso da quello cui sono destinati )).

Art. 14.
Criteri per la formazione delle tabelle
(( 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle
tabelle di cui all’articolo 13 e’ effettuata in base ai seguenti
criteri:
a) nella tabella I sono indicati:
1) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le
sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli
alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le
sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima
indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili,
per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee
precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione
analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra
indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso
centrale ed abbia capacita’ di determinare dipendenza fisica o
psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle
precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che
lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti
allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i
tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute
per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per
struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare
allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze
ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa
tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
b) nella sezione A della tabella II sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee
naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all’allegato III-bis al presente testo
unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
4) i barbiturici che hanno notevole capacita’ di indurre
dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche’ altre sostanze ad
effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li
contengono;
c) nella sezione B della tabella II sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di
i
nduzione di dipendenza fisica o psichica di intensita’ e gravita’
minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con
breve durata d’azione;
3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro
analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar
luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
d) nella sezione C della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate
nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri
principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli
di induzione di dipendenza fisica o psichica;
e) nella sezione D della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate
nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri
principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e
quantitativa e per le modalita’ del loro uso, presentano rischi di
abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle
composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e
pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che
entrano a far parte della loro composizione;
2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di
benzodiazepine;
3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello
iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non
stupefacenti contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente
ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso
espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono
essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente
con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
f) nella sezione E della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate
nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri
principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e
quantitativa o per le modalita’ del loro uso, possono dar luogo a
pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a
quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II,
sezioni A, C o D.
2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione
del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri,
ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche’ gli
stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle
sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta
espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la
denominazione comune internazionale, il nome chimico, la
denominazione comune italiana o l’acronimo, se esiste. E’, tuttavia,
ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo
unico che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle
denominazioni sopra indicate, purche’ idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono
soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si
presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela )).

Art. 15.
Adempimenti del Ministero della sanita’ e delle regioni
1. Il Ministero della sanita’ provvede alla pubblicazione periodica
ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle
autorita’ sanitarie locali dei dati aggiornati concernenti le
sostanze indicate nelle tabelle di cui all’articolo 14, i loro
effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l’elenco dei
presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla
prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.
2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le
notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione
sanitaria.

Art. 16.
Elenco delle imprese autorizzate
1. L’elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla
coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all’impiego e al
commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli
estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle
attivita’ autorizzate, e’ pubblicato annualmente, a cura del
Ministero della sanita’, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Titolo II DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 17.
Obbligo di autorizzazione
1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare impiegare,
importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi
titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o
psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14 deve
munirsi dell’autorizzazione del Ministero della sanita’.
2. Dall’obbligo dell’autorizzazione sono escluse le farmacie, per
quanto riguarda l’acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e
per l’acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e
forma di medicamenti.
3. L’importazione, il transito e l’esportazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope da parte di chi e’ munito
dell’autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla
concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanita’ in
conformita’ delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di
cui al titolo V del presente testo unico.
4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese
interessati devono indicare la carica o l’ufficio i cui titolari sono
responsabili della tenuta dei registri e dell’osservanza degli altri
obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente
testo unico.
5. Il Ministro della sanita’, nel concedere l’autorizzazione,
determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa
e’ subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di Finanza
nonche’, quando trattasi di coltivazione, il Ministero
dell’agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e’ soggetto
alla tassa di concessione governativa.
7. (Abrogato).

Art. 18.
Comunicazione dei decreti di autorizzazione
1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al
Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, al
Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale
dell’Arma i carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi
periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
2. Uguale comunicazione e’ effettuata al Servizio centrale
antidroga.

Art. 19.
Requisiti soggettivi per l’autorizzazione
1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell’articolo 17 sono
personali e non possono essere cedute, ne’ comunque utilizzate da
altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.
2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad
enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi
di societa’, sia di buona condotta e offra garanzie morali e
professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore
tecnico dell’azienda.
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano piu’ filiali o depositi
e’ necessaria l’autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I
requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla
persona preposta alla filiale o al deposito.
4. Nel caso di cessazione dell’attivita’ autorizzata o di
cessazione dell’azienda, di mutamento della denominazione o della
ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell’impresa
o del legale rappresentante dell’ente, l’autorizzazione decade di
diritto, senza necessita’ di apposito provvedimento.
5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare
dell’impresa o del legale rappresentante dell’ente, il Ministero
della sanita’ puo’ consentire in via provvisoria, per non oltre il
termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell’attivita’
autorizzata sotto la responsabilita’ del direttore tecnico.

Art. 20.
Rinnovo delle autorizzazioni
1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve
essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la
procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.
2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell’articolo 19, ai
fini del rilascio della nuova autorizzazione, puo’ essere ritenuta
valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti
invariati.

Art. 21.
Revoca e sospensione dell’autorizzazione
1. In caso di accertate irregolarita’ durante il corso della
coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione,
sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o
psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i
requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale
rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanita’
procede alla revoca dell’autorizzazione.
2. Il Ministro della sanita’ puo’ procedere alla revoca anche in
caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze
stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarita’ verificatesi anche
per colpa del personale addetto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di
lieve entita’, puo’ essere adottato un provvedimento di sospensione
dell’autorizzazione fino a sei mesi.
4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato
ed e’ notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato
all’autorita’ sanitaria regionale, alla questura competente per
territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di
finanza.
5. Nel caso che le irregolarita’ indicate nel comma 1 concernano
esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della
sanita’ adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero
dell’agricoltura e delle foreste.

Art. 22.
Provvedimenti in caso di cessazione delle attivita’ autorizzate
1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione
dell’autorizzazione, il Ministro della sanita’, salvo quanto previsto
dall’articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei
riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o
psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri
previsti dal presente testo unico, nonche’ al ritiro del decreto di
autorizzazione.

Art. 23.
Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Nell’esercizio delle facolta’ previste dall’articolo 22, il
Ministro della sanita’ puo’ consentire, su richiesta
dell’interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti
o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese
autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile
realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le
procedure e modalita’ di cui all’articolo 24.
3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente
devono essere distrutte, osservando le modalita’ di cui all’articolo
25.
4. Dell’avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del
presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

Art. 24.
Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque
acquisite dallo Stato ai sensi dell’articolo 23 sono poste a
disposizione del Ministero della sanita’ che effettuate, se
necessario, le analisi provvede alla loro utilizzazione o
distruzione.
2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il
ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, e’ versato al
proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute
dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione delle entrate statali.

Art. 25.
Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del
Ministero della sanita’
1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi
previsti dagli articoli 23 e 24 e’ disposta con decreto del Ministro
della sanita’ che ne stabilisce le modalita’ di attuazione e si
avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o
nazionali.
2. In tali casi il Ministro della sanita’ puo’, altresi’,
richiedere ai prefetti delle province interessate che venga
assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle
operazioni di distruzione.
3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 e’
trasmesso al Ministero della sanita’.

Titolo III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA
FABBRICAZIONE, ALL’IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL’INGROSSO DELLE
SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
Capo I
Della coltivazione e produzione

Art. 26.
Coltivazioni e produzioni vietate
(( 1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e’ vietata nel territorio
dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di
cui all’articolo 14 )).
2. Il Ministro della sanita’ puo’ autorizzare istituti universitari
e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla
coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici,
sperimentali o didattici.

Art. 27.
Autorizzazione alla coltivazione
1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai
soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve
contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile,
l’indicazione del luogo, delle particelle catastali e della
superficie di terreno sulla quale sara’ effettuata la coltivazione,
nonche’ la specie di coltivazione e i prodotti che si intende
ottenere. Il richiedente deve indicare l’esatta ubicazione dei locali
destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.
2. Sia la richiesta che l’eventuale decreto ministeriale di
autorizzazione sono trasmessi alla competente unita’ sanitaria locale
e agli organi di cui all’articolo 29 ai quali spetta l’esercizio
della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione
fino all’avv
enuta cessione del prodotto.
3. L’autorizzazione e’ valida oltre che per la coltivazione, anche
per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da
effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per
la fabbricazione e l’impiego di sostanze stupefacenti.

Art. 28.
Sanzioni
1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate
nell’articolo 26, e’ assoggettato a sanzioni penali ed amministrative
stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui
l’autorizzazione e’ subordinata, e’ punito, salvo che il fatto
costituisca reato piu’ grave, con l’arresto sino ad un anno o con
l’ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e
confiscate. Si applicano le disposizioni dell’articolo 86.

Art. 29.
Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti
1. Ai fini della vigilanza sulle attivita’ di coltivazione,
raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di
finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate
per accertare l’osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza
delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La
periodicita’ dei controlli e’ concordata tra il Ministero della
sanita’, il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero
dell’agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed
estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo
agrario.
2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i
militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a
carattere straordinario in caso di sospetto di frode.
3. Per l’espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia
di finanza hanno facolta’ di accedere in qualunque tempo alle
coltivazioni, nonche’ nei locali di custodia dei prodotti ottenuti,
ove effettuano riscontri sulle giacenze.
4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di
esse, dell’oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate
alla presenza dei predetti militari.
5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle
immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza
esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere
qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove
accertino l’esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta
delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne
repertato appositi campioni.

Art. 30.
Eccedenze di produzione
1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori
al 10 per cento sulle quantita’ consentite purche’ siano denunciate
al Ministero della sanita’ entro quindici giorni dal momento in cui
sono accertate.
2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi
nell’anno successivo.
3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in
quantita’ superiore a quelle consentite o tollerate e’ punito con la
reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

Capo II Della fabbricazione

Art. 31.
Quote di fabbricazione
1. Il Ministro della sanita’, entro il mese di novembre di ogni
anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni
internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantita’ delle
varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e
II, sezioni A e B di cui all’articolo 14, che possono essere
fabbricate e messe in vendita, in Italia o all’estero, nel corso
dell’anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla
fabbricazione.
2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al
comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell’anno
al quale si riferiscono.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non
superiori al 10 per cento sulle quantita’ consentite purche’ siano
denunciate al Ministero della sanita’ entro quindici giorni dal
momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei
quantitativi da fabbricarsi nell’anno successivo.
5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
in quantita’ superiori a quelle consentite o tollerate e’ punito con
la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire venti
milioni.

Art. 32.
Autorizzazione alla fabbricazione
1. Chiunque intenda ottenere l’autorizzazione per estrarre
alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall’oppio dalle
foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze
stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda
al Ministero della sanita’, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel
comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per
sintesi sostanze psicotrope.
3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione
all’albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito
di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.
4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:
a) le generalita’ del richiedente: titolare dell’impresa o legale
rappresentanza dell’ente che avra’ la responsabilita’ per quanto
riguarda l’osservanza delle norme di legge;
b) la sede, l’ubicazione e, la descrizione dell’ente o
dell’impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali
adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da
porsi in lavorazione;
c) le generalita’ del direttore tecnico che assume la
responsabilita’ con il titolare dell’impresa o il legale
rappresentante dell’ente;
d) la qualita’ e i quantitativi delle materie prime richieste per
la lavorazione;
e) le sostanze che si intende fabbricare, nonche’ i procedimenti
di estrazione che si intende applicare, con l’indicazione presumibile
delle rese di lavorazione.
5. L’autorizzazione e’ valida, oltre che per la fabbricazione di
sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l’acquisto delle
relative materie prime, nonche’ per la vendita dei prodotti ottenuti.

Art. 33.
Idoneita’ dell’officina ai fini della fabbricazione
1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti
esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonche’ di
locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime
occorrenti per la fabbricazione.
2. Il Ministero della sanita’ accerta la sussistenza dei requisiti
di cui al comma 1.
3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all’esercizio di
officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.
4. Il Ministero della sanita’ accerta, mediante ispezione,
l’idoneita
‘ dell’officina anche ai sensi dell’articolo 144 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni.
5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del
richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad
apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Art. 34.
Controllo sui cicli di lavorazione
(( 1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II,
sezione A, di cui all’articolo 14, devono essere dislocati uno o piu’
militari della Guardia di finanza per il controllo dell’entrata e
dell’uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche’ per la
sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione
)).
2. La vigilanza puo’ essere disposta, su richiesta del Ministero
alla sanita’, previa intesa con il Comando generale della Guardia di
finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all’impiego
di dette sostanze.
3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale
della Guardia di finanza in conformita’ alle disposizioni di massima
concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della
sanita’.
4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope,
hanno l’obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla
vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento
delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni
di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

Art. 35.
Controllo sulle materie prime
1. Il Ministero della sanita’ esercita il controllo sulle quantita’
di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantita’ di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e
B di cui all’articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di
ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo
alla ripartizione quantitativa sul mercato.
2. Il Ministro della sanita’ puo’ limitare o vietare, in qualsiasi
momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione
di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare
saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria
che su richiesta del Ministero della sanita’.

Capo III Dell’impiego

Art. 36.
Autorizzazione all’impiego
1. Chiunque intende ottenere l’autorizzazione all’impiego di
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II di
cui all’articolo 14, purche’ regolarmente autorizzato all’esercizio
di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della
sanita’, secondo le modalita’ previste dal comma 4 dell’articolo 32,
in quanto applicabili.
2. Il Ministero della sanita’ accerta se i locali siano idonei alla
preparazione, all’impiego ed alla custodia delle materie prime e dei
prodotti.
3. Il decreto di autorizzazione e’ valido per l’acquisto e per
l’impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonche’ per la
vendita (( dei prodotti ottenuti )).
4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a
carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con
imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate statali.

Capo IV Del commercio all’ingrosso

Art. 37.
Autorizzazione al commercio all’ingrosso
1. Chiunque intende ottenere l’autorizzazione al commercio
all’ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare
domanda al Ministero della sanita’, separatamente per ciascun
deposito o filiale.
2. Il Ministero della sanita’ accerta l’idoneita’ dei locali
adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei
prodotti.
3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del
richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad
apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
4. La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:
a) le generalita’ del titolare o la denominazione dell’impresa
commerciale con l’indicazione del legale rappresentante;
b) le generalita’ della persona responsabile del funzionamento
dell’esercizio e l’indicazione dei requisiti previsti dall’articolo
188-bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
c) l’ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o
magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l’indicazione
dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla
spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la
indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;
d) le sostanze, i prodotti e le specialita’ medicinali che si
intende commerciare.
5. Il Ministro della sanita’, previ gli opportuni accertamenti,
rilascia l’autorizzazione al commercio determinando, ove necessario,
le condizioni e le garanzie.

Titolo IV DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE
Capo I
Della vendita, dell’acquisto e della somministrazione

Art. 38.
Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
(( 1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito,
delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui
all’articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma
del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da
apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto
e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non e’
necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o
direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto
attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E,
acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso. I
titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere
possono utilizzare il bollettario «buoni acquisto» anche per
richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella
II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o
ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza
terapeutica.
1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il
modello di bollettario «buoni acquisto» adatto alle richieste
cumulative )).
2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario «buoni
acquisto», deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta,
denuncia scritta all’autorita’ di pubblica sicurezza. Chiunque viola
tale disposizione e’ punito con la sanzione amministrativa del
pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.
3. I produttori di specialita’ medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le
norme stabilite dal Ministero della sanita’, a spedire ai medici
chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialita’.
4. E’ vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai
medici
veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope
elencate nelle tabelle I, II e III di cui all’articolo 14.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la
disposizione di cui al comma 4 e’ punito con la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire
un milione.
6. L’invio delle specialita’ medicinali di cui al comma 4 e’
subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si
impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilita’.
7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e’ punito salvo
che il fatto costituisca piu’ grave reato, con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.

Art. 39.
Buoni acquisto
1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di
una sola sostanza o preparazione.
2. Esso e’ diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la
matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere
allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli
estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda
e’ consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della
fattura di vendita.
3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali
documenti giustificativi dell’operazione.
4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al
Ministero della sanita’. Quando l’acquirente e’ titolare o direttore
di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all’autorita’
sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Art. 40.
Confezioni per la vendita
(( 1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative
comunitarie, al momento dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione
terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in
commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui
all’articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il
medicinale stesso )).
2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali
controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel
foglio illustrativo che accompagna la confezione.

Art. 41.
Modalita’ di consegna
1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli
enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:
a) personalmente all’intestatario dell’autorizzazione al
commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identita’,
qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell’ente o
dell’impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in
calce al buono acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell’ente o dell’impresa,
debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell’acquirente,
previo accertamento della identita’ di quest’ultimo e annotando i
dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo
caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate
nelle tabelle I e II, (( sezione A, di cui all’articolo 14 )) e il
cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve
essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al piu’
vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della
Guardia di finanza.
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna
di sostanze sottoposte a controllo puo’ essere fatta anche da parte
di operatori sanitari, per quantita’ terapeutiche di (( medicinali ))
di cui all’allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione
sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuita’
assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente,
che ne prescriva l’utilizzazione anche nell’assistenza domiciliare di
pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o
degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati
di tossicodipendenza da oppiacei.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in
triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il
giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantita’
degli stupefacenti trasportati. Una delle copie e’ trattenuta
dall’ufficio o comando predetti; la seconda e’ da questo inviata al
corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del
destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza,
timbrata e vistata dall’ufficio o comando di cui sopra, deve
accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al
mittente.
3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope
non ottemperando alle disposizioni del presente articolo e’ punito
con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da lire un milione a
lire venti milioni.
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve
conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto,
nonche’, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la
ricevuta postale o dell’agenzia di trasporto o del corriere privato,
relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle
disposizioni del presente comma e’ punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.

Art. 42.
Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope da parte di medici chirurghi
(( 1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori
sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive
dell’unita’ operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per
l’esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali
esigenze terapeutiche, si determini la necessita’ di approvvigionarsi
di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi
nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14, devono
farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al
grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per
documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse
alla farmacia o alla ditta all’ingrosso; queste ultime ne trattengono
una per il proprio discarico e trasmettono l’altra all’azienda
sanitaria locale a cui fanno riferimento )).
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’acquisto dei predetti
medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti
per le normali necessita’ e’ punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da (( euro 100 ad euro 500 )).
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma
1 debbono tenere un registro di carico e scarico (( dei medicinali
acquistati )), nel quale devono specificare l’impiego (( dei
medicinali stessi )).
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall’autorita’ sanitaria locale.

Art. 43.
Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
(( 1. I medici ch
irurghi e i medici veterinari prescrivono i
medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo
14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della
salute.
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II,
sezione A, di cui all’articolo 14 puo’ comprendere un solo medicinale
per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione
della prescrizione dei medicinali di cui all’allegato III-bis per i
quali la ricetta puo’ comprendere fino a due medicinali diversi tra
loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura
di durata non superiore a trenta giorni.
3. Nella ricetta devono essere indicati:
a) cognome e nome dell’assistito ovvero del proprietario
dell’animale ammalato;
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di
somministrazione;
c) l’indirizzo e il numero telefonico professionali del medico
chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e’ rilasciata;
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui la ricetta e’ rilasciata;
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui la ricetta e’ rilasciata.
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a
ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario
nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti
dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e’ comunque
conservata dall’assistito o dal proprietario dell’animale ammalato.
Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed
il contenuto del ricettario di cui al comma 1.
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II,
sezione A, di cui all’articolo 14, qualora utilizzati per il
trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da
oppiacei o di alcooldipendenza, e’ effettuata utilizzando il
ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico
predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura
privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per
l’attivita’ di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo
articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i
medicinali di cui al presente comma e’ tenuta ad esibire a richiesta
la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad
approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a
detenere i medicinali compresi nell’allegato III-bis per uso
professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1.
Una copia della ricetta e’ conservata dal medico chirurgo o dal
medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni
effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei
medicinali di cui si e’ approvvigionato e che successivamente ha
somministrato. Il registro delle prestazioni non e’ di modello
ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data
dall’ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni
sono conservate, come giustificativo dell’entrate, per lo stesso
periodo del registro.
7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei
servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle
aziende sanitarie locali e’ autorizzato a consegnare al domicilio di
pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o
degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati
di tossicodipendenza da oppiacei, le quantita’ terapeutiche dei
medicinali compresi nell’allegato III-bis accompagnate dalla
certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione
nell’assistenza domiciliare.
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di
assistenza domiciliare nell’ambito dei distretti sanitari di base o
nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari
dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista
che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le
quantita’ terapeutiche dei medicinali compresi nell’allegato III-bis
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la
posologia e l’utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore
severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad
esclusione del trattamento domiciliare degli stati di
tossicodipendenza da oppiacei.
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II,
sezioni B, C e D, di cui all’articolo 14 e’ effettuata con ricetta da
rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II,
sezione E, di cui all’articolo 14 e’ effettuata con ricetta medica
)).

Art. 44.
Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
1. E’ fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui
alle tabelle previste dall’articolo 14 a persona minore o
manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la
disposizione del comma 1 e’ punito con una sanzione amministrativa,
del pagamento di una somma fino a lire due milioni.

Art. 45.
Dispensazione dei medicinali
(( 1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II,
sezione A, di cui all’articolo 14 e’ effettuata dal farmacista che si
accerta dell’identita’ dell’acquirente e prende nota degli estremi di
un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro
presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste
dal comma 1 dell’articolo 43 nella quantita’ e nella forma
farmaceutica prescritta.
3. Il farmacista ha l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata
redatta secondo le disposizioni stabilite nell’articolo 43, di
annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia
e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali
sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell’articolo 60.
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni
B e C, e’ effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta
medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla
ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la
conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul
registro di entrata e di uscita di cui all’articolo 60, comma 1.
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno
dell’ultima registrazione nel registro di cui all’articolo 60, comma
1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II,
sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del
Servizio sanitario nazionale, il farmacista e’ tenuto a conservare
una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta
originale, recante la data di spedizione.
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione
D, e’ effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta
medica da rinnovarsi volta per volta.
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione
E, e’ effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta
medica.
8. Decorsi trenta giorni dalla data
del rilascio, la prescrizione
medica non puo’ essere piu’ spedita.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle
disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad
euro 600.
10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio
decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale
15 luglio 2004 in materia di tracciabilita’ di medicinali, la forma
ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei
medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le
farmacie interne degli ospedali e singoli reparti )).

Capo II Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio

Art. 46.
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
1. La richiesta per l’acquisto (( dei medicinali compresi nella
tabella II, sezioni A, C e D, prevista )) dall’articolo 14, di cui
devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge
16 giugno 1939, n. 1045, e’ fatta in triplice copia, nei limiti
stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di
bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario
dell’armatore.
Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonche’ il
luogo ove ha sede l’ufficio di iscrizione della nave per la quale
viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del
luogo ove trovasi il natante.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al
richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il
quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l’altra
al medico di porto annotandovi la dicitura: «spedita il giorno…».
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu’
delle disposizioni del presente articolo e’ punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
un milione.
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della
nave, e’ consegnatario (( dei medicinali )) e deve annotare in
apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 e’ vidimato e firmato in ciascuna
pagina dal medico di porto del luogo ove e’ iscritta la nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di
due anni a datare dal giorno dell’ultima registrazione.

Art. 47.
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
1. La richiesta per l’acquisto (( dei medicinali compresi nella
tabella II, sezioni A, C e D, prevista )) dall’articolo 14, di cui
devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e
agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, 303, e’ fattain triplice copia, nei limiti stabiliti
nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico
fiduciario dell’azienda. Essa deve precisare il nome dell’azienda e
il luogo ove e’ ubicato il cantiere per il quale e’ rilasciata,
nonche’ il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve esse vistata
dall’autorita’ sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere
e’ ubicato.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al
richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne
trattiene una per il proprio discarico e trasmette l’altra alla
competente unita’ sanitaria locale apponendovi la dicitura: «spedita
il giorno…».
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu’
delle disposizioni del presente articolo e’ punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
un milione.
4. Il titolare dell’azienda o il medico del cantiere o, in
mancanza, l’infermiere addetto o il capo cantiere e’ consegnatario ((
dei medicinali )) e deve annotare in apposito registro il carico e lo
scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 e’ vidimato e firmato in ciascuna
pagina dall’autorita’ sanitaria locale nella cui circoscrizione
l’azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due
anni a datare dal giorno dell’ultima registrazione.

Art. 48.
Approvvigionamento per le necessita’ di pronto soccorso
1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni,
previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanita’ puo’
rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della
custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette
preparazioni, per finalita’ di pronto soccorso a favore di equipaggi
e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di
comunita’ anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
2. L’autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura
corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonche’ le
disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.

Capo III Della ricerca scientifica e sperimentazione

Art. 49.
Istituti di ricerca scientifica Assegnazione di stupefacenti e
sostanze psicotrope
1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per
indagini richieste dall’autorita’ giudiziaria, gli istituti
d’istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca
scientifica e sperimentazione, all’uopo riconosciuti idonei dal
Ministero della sanita’, possono essere autorizzati a provvedersi di
quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per
ciascun ciclo di ricerca di sperimentazione.
2. L’autorizzazione e’ rilasciata da parte del Ministro della
sanita’, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti
quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanita’ in
qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonche’ con relazione
scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle
sperimentazioni compiute e con l’indicazione dei nomi dei ricercatori
e dei periti. L’autorizzazione non e’ soggetta a tassa di concessione
governativa.
3. Il responsabile della detenzione e dell’uso scientifico assume
in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di
scarico, delle dichiarazioni lasciate dai singoli ricercatori e
sperimentatori o periti.
4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito
registro vidimato dall’autorita’ sanitaria locale le seguenti
indicazioni:
a) gli estremi dell’atto di autorizzazione;
b) la quantita’ di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata
e in giacenza;
c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni
effettuate e l’indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantita’
residue.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni del comma 4 e’ punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire un milione.

Titolo V DELL’IMPORTAZIONE, DELL’ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO

Art. 50.
Disposizioni generali
1. L’importazione, l’esportazione ed il transito di sostanze
stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente
dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle
piante, alla produzione alla fabbricazione, all’impiego e al
commercio di sosta
nze stupefacenti o psicotrope, nonche’ all’impiego
delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di
sperimentazione.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono, essere svolte soltanto
tramite le dogane di prima categoria.
3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione;
ha la validita’ di mesi sei e puo’ essere utilizzato anche per
quantitativi inferiori a quelli assegnati.
4. Le sostanze stupefacenti psicotrope dirette all’estero devono
essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.
5. E’ vietata l’importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
con destinazione ad una casella postale o ad una banca.
6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti
o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi
consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
7. Durante il transito e’ vietato manomettere o in qualsiasi modo
modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope salvo che per finalita’ doganali o di polizia. E’ vietato
altresi’ destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della
sanita’, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di
esportazione e da quello di transito.
8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o
psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le
norme di cui all’articolo 41.
9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III,
IV e V di cui all’articolo 14.

Capo I Dell’importazione

Art. 51.
Domanda per il permesso di importazione
1. Per ottenere il permesso di importazione, l’interessato e’
tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanita’
secondo le modalita’ indicate con decreto del Ministro.

Art. 52.
Importazione
1. Il Ministero della sanita’, rilasciato il permesso di
importazione in conformita’ delle convenzioni internazionali, ne da’
tempestivo avviso alla dogana presso la quale e’ effettuata
l’importazione e, se quest’ultima e’ interna, anche alla dogana di
confine.
2. L’eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna e’
disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere
dichiarate, sulla quale deve essere indicato l’indirizzo del locale
autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.
3. L’importatore deve presentare al piu’ presto alla dogana
destinataria il permesso di importazione, insieme con la
dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba
procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l’intervento del
comando della Guardia di finanza.
4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non
sussista la possibilita’ di sdoganare immediatamente la merce
medesima, ne dispone l’introduzione nei propri magazzini di
temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al
Ministero della sanita’, al Servizio centrale antidroga, al
competente comando della Guardia di finanza ed all’importatore.

Art. 53.
Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma
3 dell’articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo
sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con
contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana,
oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del
permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a
scorta della merce importata rilascia una bolletta di
accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell’avvenuta
operazione, nonche’ il termine entro cui la bolletta medesima dovra’
essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di
scarico.
2. L’arrivo a destinazione della merce deve risultare da
attestazione che l’importatore, dopo che la merce sia stata presa in
carico sull’apposito registro, avra’ cura di far apporre sulla
bolletta di accompagnamento dal piu’ vicino ufficio di Polizia di
Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero
dall’agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.
3. La bolletta di accompagnamento, munita della cennata
attestazione, deve essere restituita, entro il termine perentorio
specificato nella bolletta stessa, dall’importatore alla dogana, che
informa dall’avvenuta regolare importazione, citando la data e il
numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanita’, il
Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza
competente.
4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della
bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita,
munita dell’attestazione di scarico, la dogana redige processo
verbale, informandone le autorita’ di cui al comma 3.

Art. 54.
Prelevamento di campioni
1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle ((I e II, sezioni A e B )), di cui
all’articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di
campioni, a richiesta del Ministero della sanita’ e con le modalita’
da questi fissate.
2. Se l’importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope
incluse nelle tabelle (( I e II, sezione A )), previste dall’articolo
14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalita’
indicate nel presente articolo.
3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal
Ministero della sanita’ all’atto del rilascio del permesso di
importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l’oppio,
per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di
coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per
le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina,
per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque
altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di
derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.
4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro,
con chiusura a tenuta, suggellati.
5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantita’ e
qualita’ della sostanza, della ditta importatrice e della
provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio
attivo dominante e la percentuale di umidita’ della sostanza.
6. All’operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare
anche un militare della Guardia di finanza.
7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale
compilato in contraddittorio con l’importatore o un suo legale
rappresentante e firmato dagli intervenuti.
8. Una copia del verbale e’ trasmessa, a cura della dogana, al
Ministero della sanita’, altra copia e’ allegata alla dichiarazione
di importazione ed una terza copia e’ consegnata all’importatore.
9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura
della dogana, al Ministero della sanita’, uno rimane alla dogana
stessa ed uno e’ trattenuto in custodia dall’importatore, il quale
deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed
uscit
a.

Art. 55.
Analisi dei campioni
1. L’analisi sul campione e’ disposta dal Ministero della sanita’
ed e’ effettuata entro sessanta giorni dall’Istituto superiore di
sanita’ a spese dell’importatore.
2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla
dogana competente, all’importatore e, per conoscenza, al laboratorio
chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di
legge.
3. I residuati dell’analisi dei campioni ed i campioni non
utilizzati sono restituiti, su richiesta, all’importatore a sue
spese.
4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione
del Ministero della sanita’.
5. Ad esito definitivo dell’analisi l’importatore puo’ utilizzare
il campione affidatogli per la custodia.

Capo II Dell’esportazione

Art. 56.
Domanda per il permesso di esportazione
1. Per ottenere il permesso di esportazione l’interessato e’ tenuto
a presentare domanda anche al Ministro della sanita’.
2. La domanda deve essere redatta secondo le modalita’ stabilite
con decreto del Ministro della sanita’. Essa deve essere corredata
dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita’
del Paese di destinazione della merce, vidimato delle autorita’
consolari italiane ivi esistenti.

Art. 57.
Esportazione
1. Il Ministero della sanita’, rilasciato il permesso di
esportazione, ne da’ tempestivo avviso alla dogana di confine,
attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al
Servizio centrale antidroga.
2. Copia del permesso e’ inoltrata alle competenti autorita’ del
Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.
3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione
rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero
del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.
4. Dell’avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la
dogana da’ immediata comunicazione al Ministero della sanita’,
segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.
5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od
aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato
dall’operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i
quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della
merce fino alla dogana di uscita. Quest’ultima provvede agli
adempimenti indicati nel presente articolo.
6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalita’
stabilite con decreto del Ministro della sanita’.

Capo III Del transito

Art. 58.
Domanda per il permesso di transito
1. Per ottenere il permesso di transito l’operatore e’ tenuto a
presentare domanda al Ministero della sanita’ secondo le modalita’
stabilite con decreto del Ministro.
2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti
autorita’ del Paese di destinazione;
b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti
autorita’ del Paese di provenienza.
3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono
essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche’ vidimati dalle
competenti autorita’ consolari italiane.
4. Il transito e’ ammesso soltanto tramite dogane di prima
categoria.

Art. 59.
Transito
1. Il Ministero della sanita’, rilasciato il permesso di transito
di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne da’ tempestivamente avviso
alle dogane di entrata e uscita.
2. La dogana di entrata, ricevuto l’avviso e ritirato il permesso
di transito, procede all’inoltro della merce alla dogana di uscita,
emettendo a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera
dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine
di validita’ di tale bolletta deve essere fissato sulla base del
tempo strettamente necessario perche’ la merce raggiunga, per la via
piu’ breve, la dogana di uscita.
3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di
cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del
permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero
della sanita’, nonche’ alla dogana di uscita, l’arrivo e la
spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta
emessa.
4. La dogana di uscita, effettuata l’operazione, invia il
certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il
certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della
sanita’ dell’avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato,
precisando i dati concernenti l’operazione effettuata.
5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di
cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri
adempimenti di competenza, informa immediatamente il piu’ vicino
posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanita’.

Titolo VI DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA

Art. 60.
Registro di entrata e uscita
(( 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di
sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo
14, e’ iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna
lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una
progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e’ tenuto
in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze
o medicinali. Tale registro e’ numerato e firmato in ogni pagina dal
responsabile dell’azienda unita’ sanitaria locale o da un suo
delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della
autorizzazione ministeriale e dichiara nell’ultima il numero delle
pagine di cui il registro e’ costituito. Il registro e’ conservato da
parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per
la durata di dieci anni dal giorno dell’ultima registrazione. Detto
termine e’ ridotto a cinque anni per le officine autorizzate
all’impiego e per le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso.
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle
farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei
medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le
modalita’ indicate al comma precedente.
3. Le unita’ operative delle strutture sanitarie pubbliche e
private, nonche’ le unita’ operative dei servizi territoriali delle
aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico
dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista
dall’articolo 14.
4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli
predisposti dal Ministero della salute.
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero
della salute stabilisce con proprio decreto le modalita’ di
registrazione su supporto informatico della movimentazione delle
sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo
14.
6. Il registro di cui al comma 3 e’ vidimato dal direttore
sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione.
Il registro
e’ conservato, in ciascuna unita’ operativa, dal
responsabile dell’assistenza infermieristica per due anni dalla data
dell’ultima registrazione.
7. Il dirigente medico preposto all’unita’ operativa e’
responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile
e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e
C, prevista dall’articolo 14.
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie
periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di
reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere
alla direzione sanitaria )).

Art. 61.
Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati
alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
(( 1. Nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto da enti
e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope nonche’ dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui
all’articolo 14, e’ annotata ciascuna operazione di entrata e di
uscita o di passaggio in lavorazione )).
2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di
passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della
operazione con la quale la sostanza, che ne e’ oggetto, fu registrata
in entrata.
3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante
sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che
consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di
lavorazione.
4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza
devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla
sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente
l’operazione da cui sono state determinate.

Art. 62.
Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati
all’impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e
per le farmacie.
(( 1. Il registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto dagli
enti e imprese autorizzati all’impiego ed al commercio di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonche’ dei medicinali di cui alle tabelle
previste dall’articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto
concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A e C,
dell’articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La
chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i
dati comprovanti i totali delle qualita’ e quantita’ dei prodotti
avuti in carico e delle quantita’ e qualita’ dei prodotti impiegati o
commercializzati durante l’anno, con l’indicazione di ogni eventuale
differenza o residuo )).

Art. 63.
Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
(( 1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di
sostanze stupefacenti o psicotrope nonche’ dei medicinali compresi
nelle tabelle di cui all’articolo 14 tengono anche un registro di
lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del
Ministero della salute all’uopo delegato, nel quale sono iscritte le
quantita’ di materie prime poste in lavorazione, con indicazione
della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto
di lavorazione, nonche’ i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione
)).
2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle
imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a
datare dal giorno dell’ultima registrazione. Detto termine e’ ridotto
a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o
psicotrope; per i commercianti grossisti e per i farmacisti.
3. Il registro di lavorazione deve essere conforme al modello
predisposto dal Ministero della sanita’ ed approvato con decreto del
Ministro.

Art. 64.
Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici
veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti
terrestri ed aerei e le comunita’ temporanee.
1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46,
e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il
cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto
stabilito nell’articolo 120, comma 5, la data della somministrazione,
la denominazione e la quantita’ della preparazione somministrata, la
diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro e’
intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine
progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.
2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere
sottoposti al controllo e alla vidimazione dell’autorita’ sanitaria
locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima
vidimazione.

Art. 65.
Obbligo di trasmissione di dati
(( 1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla
fabbricazione e all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope
nonche’ dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all’articolo
14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale
per i servizi antidroga e alla competente unita’ sanitaria locale
annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati
riassuntivi dell’anno precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantita’ e qualita’ delle sostanze utilizzate per la
produzione di medicinali preparati nel corso dell’anno;
c) la quantita’ e la qualita’ dei medicinali venduti nel corso
dell’anno;
d) la quantita’ e la qualita’ delle giacenze esistenti al 31
dicembre )).

Art. 66.
Trasmissione di notizie e dati trimestrali
(( 1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell’articolo 17
che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonche’ di medicinali compresi nelle
tabelle di cui all’articolo 14, trasmettono al Ministero della
salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi
ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso
del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione trasmettono, altresi’, un rapporto sulla natura e
quantita’ delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la
lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonche’ dei
medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre
precedente. In tale rapporto, per l’oppio grezzo, nonche’ per le
foglie e pasta di coca e’ indicato il titolo in principi attivi ad
azione stupefacente )).
2. Il Ministero della sanita’ puo’, in qualsiasi momento,
richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione,
all’impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope,
notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.
3. Salvo che, il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi
alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito
le informazioni previste dal presente articolo e dall’articolo 65
ovvero fornisca dati inesatti o incompleti e’ punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a
lire
due milioni.

Art. 67.
Perdita, smarrimento o sottrazione
1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di
loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati,
entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia
scritta alla piu’ vicina autorita’ di pubblica sicurezza, e darne
comunicazione al Ministero della sanita’.
2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere
fatta all’autorita’ sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha
sede la farmacia.

Art. 68.
Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico.
Trasmissione di dati
1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque non
ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita,
di carico e scarico e di lavorazione, nonche’ all’obbligo di
trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67
e’ punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da lire tre
milioni a lire cinquanta milioni.

Titolo VII PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SOSTANZE INDICATE NELLA IV, V
E NELLA VI TABELLA.

Art. 69.
Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni
(Abrogato)

Art. 70.
Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate
come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell’allegato I.
2. I soggetti definiti nell’allegato II, di seguito denominati gli
«operatori», i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze
appartenenti alla categoria 1, dell’allegato I, una delle attivita’
indicate nella citata definizione devono munirsi dell’autorizzazione
ministeriale di cui al comma 1 dell’articolo 17. Si applicano
altresi’ le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello
stesso articolo 17 nonche’, in quanto compatibili, gli articoli 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano altresi’ agli operatori che intendono effettuare
attivita’ di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli
spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono
unicamente in tale qualita’.
3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e
nell’immissione in commercio di taluna delle sostanze appartenenti
alla categoria 2 dell’allegato I, sono tenuti a comunicare al
Ministero della sanita’ gli indirizzi dei locali in cui producono
dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad
indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo
sono tenuti gli operatori di cui all’articolo 2-bis, paragrafo 2, del
regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.
4. L’esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e
3 dell’allegato I e’ subordinata al previo rilascio del permesso
all’esportazione da parte del Ministero della sanita’ in conformita’
e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del
regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente,
l’importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1
dell’allegato I da parte di chi e’ munito dell’autorizzazione di cui
al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato
dal Ministero della sanita’. Si applicano altresi’ le disposizioni di
cui al titolo V.
5. All’interno del territorio dell’Unione europea, le sostanze
appartenenti alla categoria 1 dell’allegato I possono essere fornite
unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero
dalle competenti autorita’ di altro Stato membro.
6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni
commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2
dell’allegato I, secondo le modalita’ indicate nell’allegato III.
7. Gli operatori hanno l’obbligo di comunicare alla Direzione
centrale per i servizi antidroga, istituita nell’ambito del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, al
piu’ tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni
commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le
modalita’ e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della
sanita’, di concerto con il Ministro dell’interno sentiti i Ministri
delle finanze e dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il
medesimo obbligo si applica altresi’ agli operatori che svolgono
attivita’ di importazione, esportazione e transito.
8. Gli operatori sono altresi’ tenuti a collaborare in ogni altro
modo con la Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita
nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell’interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente
richiesta, nonche’ segnalando immediatamente ogni fatto od elemento
che, per caratteristiche, entita’, natura o per qualsiasi altra
circostanza conosciuta in ragione dell’attivita’ esercitata, induce a
ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo
impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al
medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attivita’
di importazione, esportazione e transito.
9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attivita’ di cui al comma
2 e sull’esattezza e completezza dei dati e delle informazioni
forniti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, con
esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della
vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano le disposizioni
dell’articolo 35, comma 3.
10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al
comma 7 e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la
sentenza di condanna, puo’ disporre la sospensione
dell’autorizzazione a svolgere le attivita’ di cui al comma 2 per un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Puo’
essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione
dell’esercizio dell’attivita’ di cui al comma 3 per un periodo non
superiore ad un anno.
11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli
obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
un milione a lire cinque milioni. Puo’ essere adottato il
provvedimento della sospensione dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attivita’ per un periodo non inferiore ad un mese e non
superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti
delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.
12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di
importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze
inserite nella categoria 1 dell’allegato I senza la prescritta
autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma
4, e’ punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa
da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue
la revoca dell’autorizzazione, nonche’ il divieto del suo ulteriore
rilascio per la durata d
i quattro anni. Con la sentenza di condanna
il giudice puo’ altresi’ disporre la sospensione dell’attivita’
svolta dall’operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle
categorie 2 e 3 dell’allegato I, per un periodo non inferiore ad un
mese e non superiore ad un anno.
13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma
4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell’allegato I, e’
punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il
giudice puo’ disporre la sospensione dell’attivita’ svolta
dall’operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non
superiore ad un anno. Puo’ essere applicata la misura cautelare
interdittiva della sospensione dell’autorizzazione per un periodo non
superiore ad un anno.
14. La violazione dell’obbligo di cui al comma 5 e’ punita con
l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire cinquecentomila a
lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo’
disporre la sospensione dell’autorizzazione a svolgere le attivita’
di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non
superiore ad un anno.
15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto
del Ministero della sanita’, in conformita’ a nuove disposizioni di
modifica della disciplina comunitaria.

Art. 71.
Prescrizioni relative alla vendita
(Abrogato)

Titolo VIII DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA’ ILLECITE
Capo I
Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Art. 72.
Attivita’ illecite
1. (Abrogato).
2. E’ consentito l’uso terapeutico di preparati medicinali a base
di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo
le necessita’ di cura in relazione alle particolari condizioni
patologiche del soggetto.

Art. 73.
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o
psicotrope
(( 1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17,
coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in
vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista
dall’articolo 14, e’ punito con la reclusione da sei a venti anni e
con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e’ punito chiunque,
senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta,
acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita’, in
particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del
Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della
giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero
per modalita’ di presentazione, avuto riguardo al peso lordo
complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope
elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo
prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite
da un terzo alla meta’ )).
2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo
17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio
le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle (( I e II di cui
all’articolo 14 )), e’ punito con la reclusione da sei a ventidue
anni e con la multa da (( euro 26.000 a euro 300.000 )).
(( 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di
illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di
base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I
al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina
delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di
cui all’articolo 14.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o
fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle
stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali
ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14
e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le
pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta’.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita’ o le circostanze
dell’azione ovvero per la qualita’ e quantita’ delle sostanze, i
fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita’, si
applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa
da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di
cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da
assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su
richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non
debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della
pena, puo’ applicare, anziche’ le pene detentive e pecuniarie, quella
del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo 54 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita’ ivi
previste. Con la sentenza il giudice incarica l’Ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del
lavoro di pubblica utilita’. L’Ufficio riferisce periodicamente al
giudice. In deroga a quanto disposto dall’articolo 54 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita’ ha
una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo’ essere disposto anche nelle strutture private autorizzate
ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di
violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di
pubblica utilita’, in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico
ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello
dell’esecuzione, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del codice
di procedura penale, tenuto conto dell’entita’ dei motivi e delle
circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con
conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale
provvedimento di revoca e’ ammesso ricorso per Cassazione, che non ha
effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la
pena per non piu’ di due volte )).
6. Se il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone in concorso tra
loro, la pena e’ aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta’ a
due terzi per chi si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente
l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 74.
Associazione finalizzata al traffico ille
cito di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Quando tre o piu’ persone si associano allo scopo di commettere
piu’ delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, chi promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione e’ punito
per cio’ solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all’associazione e’ punito con la reclusione non
inferiore a dieci anni.
3. La pena e’ aumentata se il numero degli associati e’ di dieci o
piu’ o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l’associazione e’ armata la pena, nei casi indicati dai commi
1 e 3, non puo’ essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e,
nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita’ di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito.
5. La pena e’ aumentata se ricorre la circostanza di cui alla
lettera e) del comma 1 dell’articolo 80.
6. Se l’associazione e’ costituita per commettere i fatti descritti
dal comma 5 dell’articolo 73, si applicano il primo e il secondo
comma dell’articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta’ a
due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le
prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per
la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti e’ richiamato il reato previsto
dall’articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato
dall’articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il
richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 75.
Condotte integranti illeciti amministrativi
(( 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a
qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o
psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, o
medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate
nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui
all’articolo 72, comma 2, e’ sottoposto, per un periodo non inferiore
a un mese e non superiore a un anno, a una o piu’ delle seguenti
sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di
conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento
equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o
divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
2. L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e’ invitato
a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui
all’articolo 122 o ad altro programma educativo e informativo
personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze,
predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente
per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una
struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia
procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono
senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli
esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le
strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai
sensi del comma 13. Ove, al momento dell’accertamento, l’interessato
abbia la diretta e immediata disponibilita’ di veicoli a motore, gli
organi di polizia procedono altresi’ all’immediato ritiro della
patente di guida. Qualora la disponibilita’ sia riferita ad un
ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di
idoneita’ tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il
ritiro della patente di guida, nonche’ del certificato di idoneita’
tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di
trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto
al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato
di idoneita’ tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi
del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in
cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il
veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano
rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della
segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, adotta
apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia,
dinanzi a se’ o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare,
a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la
loro durata nonche’, eventualmente, per formulare l’invito di cui al
comma 2. In tale attivita’ il prefetto e’ assistito dal personale del
nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio
territoriale del Governo. Nel caso in cui l’interessato si avvalga
delle facolta’ previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa
ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare
integralmente all’organo che ha effettuato la segnalazione,
contestualmente all’ordinanza con cui viene ritenuto fondato
l’accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla
ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento
dell’audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona
segnalata ai fini e con le modalita’ indicate nel presente comma. La
mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle
sanzioni di cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con cui il prefetto
ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata puo’
essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di
dieci giorni dalla notifica all’interessato. Nel caso di minore
l’opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono
per la competenza territoriale in merito all’opposizione gli stessi
criteri indicati al comma 13.
5. Se l’interessato e’ persona minore di eta’, il prefetto, qualora
cio’ non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i
genitori o chi ne esercita la potesta’, li rende edotti delle
circostanze di fatto e da’ loro notizia circa le strutture di cui al
comma 2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo’
essere fatto uso soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e
delle sanzioni previste nel presente articolo e nell’articolo 75-bis.
7. L’interessato puo’ chiedere di prendere visione e di ottenere
copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino
esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino
piu’ persone, l’interessato puo’ ottenere il rilascio di estratti
delle parti relative alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere
da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono
altresi’ al questore competente per territorio in relazione al luogo,
come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in
sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al
comma 1 e eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha
effetto dal momento della notifica all’interessato, puo’ essere fatta
opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa,
davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per
i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al
comma 13. Copia del decreto e’ contestualmente inviata al questore di
cui al comma 8.
10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono
effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori
universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di
polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare
con decreto del Ministero della salute.
11. Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito
positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il
provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al
questore e al giudice di pace competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II
del capo I e il secondo comma dell’articolo 62 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di
residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato e, ove questi
siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e’ stato commesso il
fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l’invito di
cui al comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare
tenuita’ della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere
che la persona si asterra’, per il futuro, dal commetterli
nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima
volta, il prefetto puo’ definire il procedimento con il formale
invito a non fare piu’ uso delle sostanze stesse, avvertendo il
soggetto delle conseguenze a suo danno )).

Art. 75-bis
Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica
(( 1. Qualora in relazione alle modalita’ od alle circostanze
dell’uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell’articolo 75 possa
derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l’interessato che
risulti gia’ condannato, anche non definitivamente, per reati contro
la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle
disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla
circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme
del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di
sicurezza, puo’ essere inoltre sottoposto, per la durata massima di
due anni, ad una o piu’ delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il
locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma
dei carabinieri territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro
luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne
prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia
specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli
istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e’ stata
applicata una delle sanzioni di cui all’articolo 75, quando la
persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo’ disporre le
misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all’interessato, recante l’avviso che lo
stesso ha facolta’ di presentare, personalmente o a mezzo di
difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e’ comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di
residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato. Il giudice,
se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la
convalida nelle successive quarantotto ore.
3. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore,
possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente,
qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno
giustificato l’emissione. Le prescrizioni possono essere altresi’
modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le
condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. In tal caso, con la
richiesta di modifica, il questore deve avvisare l’interessato della
facolta’ prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il
provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all’articolo 75,
adottato quando l’interessato risulta essersi sottoposto con esito
positivo al programma di cui al comma 2 dell’articolo 75, e’
comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei
provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il
giudice provvede senza formalita’.
5. Della sottoposizione con esito positivo al programma e’ data
comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8
dell’articolo 75.
6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma
1 del presente articolo e’ punito con l’arresto da tre a diciotto
mesi.
7. Qualora l’interessato sia minorenne, competente a provvedere ai
sensi dei commi da 2 a 4 e’ il tribunale per i minorenni, individuato
in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio )).

Art. 76.
Provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria Sanzioni penali in caso di
inosservanza
(Abrogato)

Art. 77.
Abbandono di siringhe
1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un
luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da
mettere a rischio l’incolumita’ altrui siringhe o altri strumenti
pericolosi utilizzati per l’assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire un milione.

Art. 78.
Quantificazione delle sostanze
(( 1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere
dell’Istituto superiore di sanita’ e del Comitato scientifico di cui
all’articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione
all’evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le
procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per
accertare il tipo, il grado e l’intensita’ dell’abuso di sostanze
stupefacenti o psicotrope ai fini dell’applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis )).
2. (Abrogato).

Art. 79.
Agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
(( 1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale
pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno
di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope e’ punito, per questo solo fatto, con l
a reclusione da tre
a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l’uso
riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II,
sezione A, previste dall’articolo 14, o con la reclusione da uno a
quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l’uso
riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista
dallo stesso articolo 14 )).
2. Chiunque, avendo la disponibilita’ di un immobile, di un
ambiente o di un veicolo a cio’ idoneo, lo adibisce o consente che
altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si
diano all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e’ punito con le
stesse pene previste nel comma 1.
3. La pena e’ aumentata dalla meta’ a due terzi se al convegno
partecipa persona di eta’ minore.
4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la
chiusura dell’esercizio per un periodo da due a cinque anni.
5. La chiusura del pubblico esercizio puo’ essere disposta con
provvedimento motivato dall’autorita’ giudiziaria procedente.
6. La chiusura del pubblico esercizio puo’ essere disposta con
provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o
dal Ministro della sanita’, quando l’esercizio e’ aperto o condotto
in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno,
salve, in ogni caso, le disposizioni dell’autorita’ giudiziaria.

Art. 80.
Aggravanti specifiche
1. Le pene previste per i delitti di cui all’articolo 73 sono
aumentate da un terzo alla meta’:
a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono
consegnate o comunque destinate a persona di eta’ minore;
b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma
dell’articolo 112 del codice penale;
c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella
commissione del reato, persona dedita all’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto e’ stato commesso da persona armata o travisata;
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o
commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialita’
lesiva;
f) se l’offerta o la cessione e’ finalizzata ad ottenere
prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;
g) se l’offerta o la cessione e’ effettuata all’interno o in
prossimita’ di scuole di ogni ordine o grado, comunita’ giovanili,
caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione
dei tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda quantita’ ingenti di sostanze stupefacenti
o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta’ a due terzi; la pena
e’ di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1,
2 e 3 dell’articolo 73 riguardano quantita’ ingenti di sostanze
stupefacenti o psicotrope e ricorre l’aggravante di cui alla lettera
e) del comma 1.
3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per
commettere il delitto o per conseguirne per se’ o per altri il
profitto, il prezzo o l’impunita’ ha fatto uso di armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 112
del codice penale.
5. (Abrogato).

Art. 81.
Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni
dell’assuntore
1. Quando l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia
cagionato la morte o lesioni personali dell’assuntore e taluno, per
aver determinato o comunque agevolato l’uso di sostanze, debba
risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale,
le pene stabilite da tali articoli, nonche’ quelle stabilite per i
reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella
predetta attivita’ di determinazione o agevolazione, sono ridotte
dalla meta’ a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla
persona offesa ed ha tempestivamente informato l’autorita’ sanitaria
o di polizia.

Art. 82.
Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
1. Chiunque pubblicamente istiga all’uso illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita’
di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce
una persona all’uso medesimo, e’ punito con la reclusione da uno a
sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.
2. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso nei confronti di
persone di eta’ minore ovvero all’interno o nelle adiacenze di scuole
di ogni ordine e grado, di comunita’ giovanili o di caserme. La pena
e’ altresi’ aumentata se il fatto e’ commesso all’interno di carceri,
di ospedali o di servizi sociali e sanitari.
3. La pena e’ raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di
minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di
persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia.
4. Se il fatto riguarda (( i medicinali di cui alla tabella II,
sezione B, prevista )) dall’articolo 14 le pene disposte dai commi 1,
2 e 3 sono diminuite da un terzo alla meta’.

Art. 83.
Prescrizioni abusive
1. Le pene previste dall’articolo 73, commi 1, 4 e 5, si applicano
altresi’ a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che
rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi
indicate per uso non terapeutico.

Art. 84.
Divieto di propaganda pubblicitaria
1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese
nelle tabelle previste dall’articolo 14, anche se effettuata in modo
indiretto, e’ vietata. Non sono considerate propaganda le opere
dell’ingegno non destinate alla pubblicita’, tutelate dalla legge
22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d’autore.
2. Il contravventore e’ punito con una sanzione amministrativa da
lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra
l’ipotesi di cui all’articolo 82.
3. Le somme di denaro ricavate dall’applicazione delle sanzioni di
cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui all’articolo 127.

Art. 85.
Pene accessorie
1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli
articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice puo’ disporre il divieto di
espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non
superiore a tre anni.
2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento,
effettuato a norma dell’articolo 12 del codice penale, di sentenza
penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.
3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonche’
quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente
testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze.

Art. 86.
Espulsione dello straniero condannato
1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli
articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere
espulso dallo Stato.
2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato puo’ essere
adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri
delitti previsti dal presente testo unico.
3. Se
ricorre lo stato di flagranza di cui all’articolo 382 del
codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai
commi 1, 2 e 5 dell’articolo 73, il prefetto dispone l’espulsione
immediata e l’accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo
nulla osta dell’autorita’ giudiziaria procedente.

Capo II Disposizioni processuali e di esecuzione

Art. 87.
Destinazione delle sostanze sequestrate dall’autorita’ giudiziaria
1. L’autorita’ che effettua il sequestro deve darne immediata
notizia al Servizio centrale antidroga specificando l’entita’ ed il
tipo di sostanze sequestrate.
2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro
effettuato dall’autorita’ giudiziaria non e’ piu’ assoggettabile al
riesame, l’autorita’ giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu’
campioni, determinandone l’entita’, con l’osservanza delle formalita’
di cui all’articolo 364 del codice di procedura penale e ordina la
distruzione della residua parte di sostanze.
3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia
assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l’autorita’
giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.
4. In ogni caso l’autorita’ giudiziaria ordina la distruzione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.
5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope
l’autorita’ giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica
locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria
del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle
operazioni e’ trasmesso all’autorita’ giudiziaria procedente e al
Ministero della sanita’.
6. La distruzione avviene secondo le modalita’ tecniche determinate
con decreto del Ministro della sanita’ in data 19 luglio 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.

Art. 88.
Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate
1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell’ambito del
Dipartimento di pubblica sicurezza, puo’ chiedere all’autorita’
giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze
sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti
dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanita’ tramite
il Servizio centrale antidroga. L’autorita’ giudiziaria, se la
quantita’ delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste
sono pervenute prima della esecuzione dell’ordine di distruzione,
accoglie le richieste stesse dando la priorita’ a quelle del Servizio
centrale antidroga e determina le modalita’ della consegna.

Art. 89.
Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o
alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.
(( 1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in
carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando
imputata e’ una persona tossicodipendente o alcooldipendente che
abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi
pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di
una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, e
l’interruzione del programma puo’ pregiudicare il recupero
dell’imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli
articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e
comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il
provvedimento e’ subordinato alla prosecuzione del programma
terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso
provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i
controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o
l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli
orari ed i giorni nei quali lo stesso puo’ assentarsi per
l’attuazione del programma.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e’ in
custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di
recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai
tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi
dell’articolo 116, la misura cautelare e’ sostituita con quella degli
arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza. La sostituzione e’ concessa su istanza
dell’interessato; all’istanza e’ allegata certificazione, rilasciata
da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura
privata accreditata per l’attivita’ di diagnosi prevista dal comma 2,
lettera d), dell’articolo 116, attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e’
stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o
alcoliche, nonche’ la dichiarazione di disponibilita’
all’accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e’
comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell’interessato di
sottoporsi a programma terapeutico. L’autorita’ giudiziaria, quando
si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o
629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano
particolari esigenze cautelari, subordina l’accoglimento dell’istanza
all’individuazione di una struttura residenziale )).
3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone
il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto
l’esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento
incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la
persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha
rifiutato l’esecuzione.
(( 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando
si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad
eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629,
secondo comma, del codice penale purche’ non siano ravvisabili
elementi di collegamento con la criminalita’ organizzata od eversiva
)).
5. Nei confronti delle persone di cui ai (( commi 1 e 2 )) si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 96, comma 6.
(( 5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il
programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e’ tenuto a
segnalare all’autorita’ giudiziaria le violazioni commesse dalla
persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un
reato, in caso di omissione, l’autorita’ giudiziaria ne da’
comunicazione alle autorita’ competenti per la sospensione o revoca
dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di
cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di misure idonee a
tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura )).

Art. 90.
Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva
(( 1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva
inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di
tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza puo’ sospendere
l’esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all’esito
dell’acquisizione della relazione finale di cui all’articolo 123,
accerti che la persona si e’ sottoposta con esito positivo ad un< br/>programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una
struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai
sensi dell’articolo 116. Il tribunale di sorveglianza, qualora
l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo’
altresi’ sospendere anche l’esecuzione della pena pecuniaria che non
sia stata gia’ riscossa. La sospensione puo’ essere concessa solo
quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e
congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro
anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui
all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni )).
2. La sospensione della esecuzione non puo’ essere concessa (( e la
relativa domanda e’ inammissibile )) se nel periodo compreso tra
l’inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato
abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.
(( 3. La sospensione dell’esecuzione della pena rende inapplicabili
le misure di sicurezza nonche’ le pene accessorie e gli altri effetti
penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La
sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal
reato )).
4. La sospensione della esecuzione della pena non puo’ essere
concessa piu’ di una volta.
(( 4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove
compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni )).

Art. 91.
Istanza per la sospensione dell’esecuzione
1. (Abrogato).
(( 2. All’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena e’
allegata, a pena di inammissibilita’, certificazione rilasciata da un
servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata
accreditata per l’attivita’ di diagnosi prevista dal comma 2, lettera
d), dell’articolo 116 attestante, ai sensi dell’articolo 123, la
procedura con la quale e’ stato accertato l’uso abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e
socio-riabilitativo scelto, l’indicazione della struttura ove il
programma e’ stato eseguito, le modalita’ di realizzazione ed i
risultati conseguiti a seguito del programma stesso )).
3. (Abrogato).
(( 4. Se l’ordine di carcerazione e’ gia’ stato eseguito la domanda
e’ presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione
al luogo di detenzione, il quale, se l’istanza e’ ammissibile, se
sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio
derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi
siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di
fuga, puo’ disporre l’applicazione provvisoria del beneficio. Sino
alla decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di
sorveglianza e’ competente a dichiarare la revoca di cui all’articolo
93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all’articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 )).

Art. 92.
Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al
condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della
trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al
pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non e’ possibile
effettuare l’avviso al condannato nel domicilio indicato nella
richiesta (( o all’atto della scarcerazione )) e lo stesso non
compare all’udienza, il tribunale dichiara inammissibile la
richiesta.
2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza puo’
acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni
accertamenti in ordine al programma terapeutico e socioriabilitativo
effettuato.
3. Dell’ordinanza che conclude il procedimento e’ data immediata
comunicazione al pubblico ministero competente per l’esecuzione, il
quale, se la sospensione non e’ concessa, emette ordine di
carcerazione.

Art. 93.
Estinzione del reato. Revoca della sospensione
(( 1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un
delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro
effetto penale si estinguono.
2. La sospensione dell’esecuzione e’ revocata di diritto se il
condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non
colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il tribunale
di sorveglianza che ha disposto la sospensione e’ competente alle
pronunce di cui al presente comma ed al comma 1.
2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla
data di presentazione dell’istanza in seguito al provvedimento di
sospensione adottato dal Pubblico ministero ai sensi dell’articolo
656 del codice di procedura penale o della domanda di cui
all’articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della
durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato si
e’ spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo’
determinare una diversa, piu’ favorevole data di decorrenza
dell’esecuzione )).

Art. 94.
Affidamento in prova in casi particolari
(( 1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di
persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un
programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato
puo’ chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio
sociale per proseguire o intraprendere l’attivita’ terapeutica sulla
base di un programma da lui concordato con una azienda unita’
sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi
dell’articolo 116. L’affidamento in prova in casi particolari puo’
essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva,
anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni
od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato
di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni. Alla domanda e’ allegata, a pena di
inammissibilita’, certificazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per
l’attivita’ di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d),
dell’articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza, la procedura con la quale e’ stato accertato l’uso
abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche,
l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua
idoneita’, ai fini del recupero del condannato. Affinche’ il
trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale,
la struttura interessata deve essere in possesso dell’accreditamento
istituzionale di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver
stipulato gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies
del citato decreto legislativo.
2. Se l’ordine di carcerazione e’ stato eseguito, la domanda e’
presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l’istanza e’
ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla
sussistenza dei presupposti
per l’accoglimento della domanda ed al
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di
detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la
sussistenza del pericolo di fuga, puo’ disporre l’applicazione
provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione
del tribunale di sorveglianza il magistrato di sorveglianza e’
competente all’adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni )).
3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza puo’ anche
acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni
accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve
altresi’ accertare che lo stato di tossicodipendenza o
alcooldipendenza o l’esecuzione del programma di recupero non siano
preordinati al conseguimento del beneficio. (( Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 92, commi 1 e 3 )).
(( 4. Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma
di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui al
all’articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione
del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di
sorveglianza dispone l’affidamento, tra le prescrizioni impartite
devono essere comprese quelle che determinano le modalita’ di
esecuzione del programma. Sono altresi’ stabilite le prescrizioni e
le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o
l’alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di
recupero. L’esecuzione della pena si considera iniziata dalla data
del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico
al momento della decisione risulti gia’ positivamente in corso, il
tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali
l’interessato si e’ spontaneamente sottoposto e del suo
comportamento, puo’ determinare una diversa, piu’ favorevole data di
decorrenza dell’esecuzione )).
5. L’affidamento in prova al servizio sociale non puo’ essere
disposto, ai sensi del presente articolo, piu’ di due volte.
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina
prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla
legge 10 giugno 1986, n. 663.
(( 6-bis. Qualora nel corso dell’affidamento disposto ai sensi del
presente articolo l’interessato abbia positivamente terminato la
parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza,
previa rideterminazione delle prescrizioni, puo’ disporne la
prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena
residua superi quella prevista per l’affidamento ordinario di cui
all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il
programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e’ tenuto a
segnalare all’autorita’ giudiziaria le violazioni commesse dalla
persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un
reato, in caso di omissione, l’autorita’ giudiziaria ne da’
comunicazione alle autorita’ competenti per la sospensione o revoca
dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di
cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di misure idonee a
tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura )).

Art. 94-bis.
Concessione dei benefici ai recidivi
(Abrogato).

Art. 95.
Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente
1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati
commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve
essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi
terapeutici e socio-riabilitativi.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede
all’acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i
tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.

Art. 96.
Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti
1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di
pena per reati commessi in relazione al proprio stato di
tossicodipendenza o sia ritenuto dall’autorita’ sanitaria
abitualmente dedito all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o
che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di
ricevere le cure mediche e l’assistenza necessaria all’interno degli
istituti carcerari a scopo di riabilitazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al
tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a seguito di
provvedimento dell’autorita’ giudiziaria, alle misure sostitutive
previste negli articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l’esecuzione
del programma terapeutico al quale risulta sottoposto o intende
sottoporsi.
3. Le unita’ sanitarie locali, d’intesa con gli istituti di
prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari
interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla
riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.
4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con
proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari
opportunamente attrezzati, provvedendo d’intesa con le competenti
autorita’ regionali e con i centri di cui all’articolo 115.
5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai
centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro
che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di
assistenza.
(( 6. Grava sull’amministrazione penitenziaria l’onere per il
mantenimento, la cura o l’assistenza medica della persona sottoposta
agli arresti domiciliari allorche’ tale misura sia eseguita presso
una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e
convenzionata con il Ministero della giustizia.
6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche
portatori di patologie psichiche correlate all’uso di sostanze
stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla
sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di
sicurezza, nonche’ alle misure alternative alla detenzione, alle
sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di
collocamento in comunita’ terapeutiche e socio-riabilitative, gli
oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a
carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi
con gli enti territoriali e, nelle more della piena attuazione del
trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale.
6-ter. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma,
determinato nella misura massima di euro 2.000.000 a decorrere
dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2006, alla scopo parzialmente utilizzando
per gli anni 2006 e 2007 l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e per l’anno 2008 l’accantonamento
relativo al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca )).

Capo III Operazioni di polizia e destinazione di beni
e valori sequestrati o confiscati

Art. 97.
Attivita’ sotto copertura
(( 1. Fermo il disposto dell’articolo 51 del codice penale, non
sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle
unita’ specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire
elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo
unico ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente
disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre
d’intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei
Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di
polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa
antimafia di cui all’articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.
345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.
410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono,
sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o
compiono attivita’ prodromiche e strumentali.
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita’
o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto
con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il
pubblico ministero al piu’ presto e comunque entro le quarantotto ore
successive all’inizio delle attivita’.
3. Dell’esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 e’ data
immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i
servizi antidroga ed all’autorita’ giudiziaria, indicando, se
necessario o se richiesto, anche il nominativo dell’ufficiale di
polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonche’ il
nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.
4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di
ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non
punibilita’ di cui al presente articolo. Per l’esecuzione delle
operazioni puo’ essere autorizzata l’utilizzazione temporanea di beni
mobili ed immobili, nonche’ di documenti di copertura secondo le
modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri
interessati.
5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al
comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e’
punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, con la
reclusione da due a sei anni )).

Art. 98.
Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro
– Collaborazione internazionale
1. L’autorita’ giudiziaria puo’, con decreto motivato, ritardare
l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione di
provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario
per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per
l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui
agli articoli 73 e 74.
2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria
addetti alle unita’ specializzate antidroga, nonche’ le autorita’
doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva
competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all’autorita’
giudiziaria, che puo’ disporre diversamente, ed al Servizio centrale
antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito
internazionale. L’autorita’ procedente trasmette motivato rapporto
all’autorita’ giudiziaria entro quarantotto ore.
3. L’autorita’ giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le
disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi
dell’attivita’ criminosa, comunicando i provvedimenti adottati
all’autorita’ giudiziaria competente per il luogo in cui l’operazione
deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede
sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato,
ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze
stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all’articolo 70.
4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo
provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro
ore.

Art. 99.
Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere
al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che
incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale,
anche da diporto, che sia sospetta di essere adibita al trasporto di
sostanze stupefacenti o psicotrope, puo’ fermarla, sottoporla a
visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un
porto dello Stato o nel porto estero piu’ vicino, in cui risieda una
autorita’ consolare.
2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle
acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti
dalle norme dell’ordinamento internazionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, anche agli aeromobili.

Art. 100.
Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni
antidroga
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di
operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati
dall’autorita’ giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in
attivita’ di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali,
l’autorita’ giudiziaria rigetta l’istanza con decreto motivato.
2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono
convocati dall’autorita’ giudiziaria procedente per svolgere, anche
con l’assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere
l’acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura
penale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all’assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a
carico dell’ufficio o comando usuario.
4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta
dell’Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne
abbiano avuto l’uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresi’
essere assegnati, a richiesta anche ad associazioni, comunita’, od
enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.
5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei
beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla
base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione del Ministero dell’interno, che provvede alle erogazioni
di competenza ai sensi del decreto-legge 22 apri
le 1985, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e
del Ministero della sanita’ con vincolo di destinazione per le
attivita’ di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

Art. 101.
Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga
1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei
reati previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di
sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono
destinate al potenziamento delle attivita’ di prevenzione e
repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a
livello internazionale mediante interventi finalizzati alla
collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di
polizia dei Paesi interessati.
2. A tal fine il Ministro dell’interno e’ autorizzato ad attuare
piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento
delle attivita’ del Servizio centrale antidroga nonche’ dei mezzi e
delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica
sicurezza, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza,
impiegate per l’attivita’ di prevenzione e repressione dei traffici
illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una
coordinata e comune pianificazione tra l’Amministrazione della
pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono
approvati con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Comitato
nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, di cui
all’articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al quale e’
chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.
4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1
affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello
Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di Previsione del Ministero
dell’interno – rubrica «Sicurezza pubblica».

Art. 102.
Notizie di procedimenti penali
1. Il Ministro dell’interno, direttamente o per mezzo di ufficiali
di polizia giudiziaria, appositamente delegati, puo’ chiedere
all’autorita’ giudiziaria competente copie di atti processuali e
informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per
la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti
dal presente testo unico, nonche’ per la raccolta e per la
elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per
gli stessi delitti.
2. L’autorita’ giudiziaria puo’ trasmettere le copie e le
informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso
di richiesta provvede entro quarantotto ore.
3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2
sono coperte dal segreto d’ufficio e possono essere comunicate agli
organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte
specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope e alla criminalita’ organizzata.
4. Se l’autorita’ giudiziaria ritiene di non poter derogare al
segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale,
dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata
per il tempo strettamente necessario.

Art. 103.
Controlli ed ispezioni
1. Al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni previste
dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia
di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facolta’ di
visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all’articolo 2, comma
1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la
prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al
controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli
effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano
essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell’esito dei
controlli e delle ispezioni e’ redatto processo verbale in appositi
moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida
entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell’applicazione del
presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro
dell’interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze,
le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze
istituzionali.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di
particolare necessita’ ed urgenza che non consentano di richiedere
l’autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono
altresi’ procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e
comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il
quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le
successive quarantotto ore.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi
dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente
all’interessato copia del verbale di esito dell’atto compiuto.

Titolo IX INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI
Capo I
Disposizioni relative al settore scolastico

Art. 104.
Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attivita’ di
educazione ed informazione
1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le
attivita’ di educazione alla salute e di informazione sui danni
derivanti dall’alcoolismo, dal tabagismo, dall’uso delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche’ dalle patologie correlate.
2. Le attivita’ di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento
ordinario dell’attivita’ educativa e didattica, attraverso
l’approfondimento di specifiche tematiche nell’ambito delle
discipline curricolari.
3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali
differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di
applicazione, per la promozione di attivita’ da realizzarsi nelle
scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato
tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da
venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della
prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione
sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si
occupano, di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui
al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei
genitori.
4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso
gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve
approfondire, ne
lla formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell’impiego degli strumenti didattici, con particolare
riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di
comunicazione di massa;
c) dell’incentivazione di attivita’ culturali, ricreative e
sportive, da svolgersi eventualmente anche all’esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da
altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla
prevenzione primaria.
5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di
loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni,
delle province autonome e dei comuni.
6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
personale della scuola sara’ data priorita’ alle iniziative in
materia di educazione alla salute e di prevenzione delle
tossicodipendenze.

Art. 105.
Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative
di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e
corsi sperimentali di scuola media.
1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell’ambito
provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi
annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni
scolastiche nell’esercizio della loro autonomia.
2. Nell’esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un
comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti
nell’ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati
distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui
membri sono scelti tra esperti nei campi dell’educazione alla salute
e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche’ tra
rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono
composti da sette membri.
3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare
rappresentanti delle autorita’ di pubblica sicurezza, degli enti
locali territoriali e delle unita’ sanitarie locali, nonche’
esponenti di associazioni giovanili.
4. All’attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali
della scuola, nel rispetto dell’autonomia ad essi riconosciuta dalle
disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate
possono avvalersi anche dell’assistenza del servizio ispettivo
tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d’intesa con il consiglio
provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale,
organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai
giovani dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche’ sul
fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi
audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo’ stipulare, con i fondi a sua
disposizione, apposite convenzioni con enti locali, universita’,
istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarieta’ sociale e
associazioni iscritti all’albo regionale o provinciale da istituirsi
a norma dell’articolo 116.
6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori
possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di
solidarieta’ sociale e le associazioni iscritti nell’albo di cui
all’articolo 116 entro i limiti numerici e con le modalita’ di
svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno
finalizzati anche all’inserimento o al reinserimento dell’attivita’
lavorativa.
7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui
all’articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270,
possono essere disposte, nel limite massimo di cento unita’, ai fini
del recupero scolastico e dell’acquisizione di esperienze educative,
anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell’albo di cui
all’articolo 116, a condizione che tale personale abbia
documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.
8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai
provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica
di ciascuno, fondi per le attivita’ di educazione alla salute e di
prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole
scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con
particolare riguardo alle iniziative di cui all’articolo 106.
9. L’onere derivante dal funzionamento del comitato
tecnico-scientifico di cui all’articolo 104 e dei comitati di cui al
presente articolo e’ valutato in complessive lire 4 miliardi in
ragione d’anno a decorrere dall’anno 1990. Il Ministro della pubblica
istruzione con proprio decreto disciplina l’istituzione e il
funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati
provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l’attribuzione dei
compensi ai componenti dei comitati stessi.

Art. 106.
Centri di informazione e consulenza nelle scuole Iniziative di
studenti animatori
1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto
e con i servizi pubblici per l’assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza
rivolti agli studenti all’interno delle scuole secondarie superiori.
2. I centri possono realizzare progetti di attivita’ informativa e
di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i
servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le
informazioni e le consulenze sono erogate nell’assoluto rispetto
dell’anonimato di chi si rivolge al servizio.
3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi
diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione,
approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative
all’educazione alla salute ed alla prevenzione delle
tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare
nell’ambito dell’istituto con la collaborazione del personale
docente, che abbia dichiarato la propria disponibilita’. Nel
formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in
ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste
dall’articolo 6, secondo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate
dal consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il
collegio dei docenti.
5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si
svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, e’
volontaria.

Capo II Disposizioni relative alle Forze armate

Art. 107.
Centri di formazione e di informazione
1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia
e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle
scuole infermieri, nonche’ per ufficiali e sottufficiali di arma
finalizzati di addestrare personale esperto preposto alla tutela
della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove
altresi’ sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi
specifici di sociologia, nonche’ seminari sul disadattamento
giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la
continua formazione e aggior
namento dei quadri permanenti.
2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole
militari, scuole di sanita’ militare, comandi ed enti militari, corsi
di informazione sui danni derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel piu’ ampio contesto
dell’azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei
confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva,
nonche’ dando un’informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul
traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione e’
attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di
ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi
audiovisivi e opuscoli.

Art. 108.
Azione di prevenzione e accertamenti sanitari
1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di
psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le
tossicodipendenze.
2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per
l’arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di
tossicodipendenza o tossicofilia, l’autorita’ militare, che presiede
alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l’invio
dell’interessato all’ospedale militare per gli opportuni
accertamenti.
3. Analogamente provvede l’autorita’ sanitaria militare nel corso
di visite mediche periodiche e di idoneita’ a particolari mansioni o
categorie.

Art. 109.
Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva,
nonche’ dei militari gia’ incorporati o in ferma, rafferma e servizio
permanente.
1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia
riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o
di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere
giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto
previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell’elenco
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1985, n. 1008, e nell’articolo 69, decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorita’
sanitarie militari alle competenti unita’ sanitarie locali al fine di
facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero
sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.
3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, gia’ riconosciuti
tossicodipendenti dalle autorita’ sanitarie civili e che hanno in
corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri
civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un
massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorita’
sanitarie militari.
4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei
al termine del periodo di rivedibilita’ previsto per il recupero dei
soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai
sensi dell’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito dall’articolo 7
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall’ordine
di priorita’ ivi previsto.
5. I militari di leva gia’ incorporati che sono riconosciuti
tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di
convalescenza fino al termine del congedamento della classe di
appartenenza e il periodo di licenza e’ computato ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto
dall’articolo 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Detti militari vengono altresi’ segnalati alle competenti unita’
sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a
programmi di recupero.
6. Il termine in ferma prolungata o rafferma o in servizio
permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua
disponibilita’ a sottoporsi a trattamenti di recupero
socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza
straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il
periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del
trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire
la sua idoneita’ al servizio militare.
7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti
tossicofili, vengono realizzate attivita’ di sostegno di educazione
sanitaria presso i consultori militari.
8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e
repressione dei reati previsti dal presente testo unico, commessi da
militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con
grado non inferiore ad ufficiale superiore.
9. Tutti gli interventi previsti nel capo II del titolo IX del
presente testo unico devono essere svolti nel rispetto del diritto
alla riservatezza dei soggetti interessati.

Art. 110.
Servizio civile
1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al
termine del trattamento di recupero, e’ nelle condizioni di essere
chiamato al servizio militare di leva puo’, su propria richiesta da
presentare all’ufficio territoriale di leva del distretto militare, e
su parere conforme della direzione della comunita’ terapeutica,
continuare a prestare come servizio civile la sua attivita’
volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.
2. Il periodo di attivita’ trascorso nella comunita’ terapeutica o
presso il centro di accoglienza e di orientamento dell’unita’
sanitaria locale e’ valido a tutti gli effetti come servizio
militare.
3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunita’
terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di
orientamento dell’unita’ sanitaria locale devono dare comunicazione
alle competenti autorita’ militari territoriali che provvedono alla
chiamata dell’interessato al servizio militare di leva.
4. Le autorita’ militari competenti del territorio possono, in
qualsiasi momento, accertare presso comunita’ terapeutiche o presso
il centro di accoglienza e di orientamento dell’unita’ sanitaria
locale la presenza effettiva dell’interessato.
5. Al termine del periodo di attivita’ nella comunita’ terapeutica
o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell’unita’
sanitaria locale, l’autorita’ militare rilascia all’interessato il
congedo militare illimitato.

Art. 111.
Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili
1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e
strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle
tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la
continuita’ dell’assistenza a favorire il recupero socio-sanitario
dell’interessato.
2. I dati statistici relativi all’andamento del fenomeno della
tossicodipendenza rilevati nell’ambito militare, vengono trasmessi
ogni dodici mesi ai Ministeri della sanita’ e dell’interno.

Art. 112.
Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza
socio-sanitaria
1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge
15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integra
zioni,
possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso
centri civili autorizzati e convenzionati con l’amministrazione della
difesa che provvedono all’assistenza socio-sanitaria ed alla
riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope.

Titolo X ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI. SERVIZI PER LE
TOSSICODIPENDENZE.

Art. 113.
Competenze delle regioni e delle province autonome
(( 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano l’attivita’ di prevenzione, cura e riabilitazione delle
tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo
unico, ed in particolare dei seguenti principi:
a) le attivita’ di prevenzione e di intervento contro l’uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi
condizioni di parita’ dei servizi pubblici per l’assistenza ai
tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio
sanitario nazionale;
b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture
private che esercitano attivita’ di prevenzione, cura e
riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti
strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui
all’articolo 116;
c) la disciplina dell’accreditamento istituzionale dei servizi e
delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, garantisce la parita’ di accesso ai servizi
ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture
private accreditate;
d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private,
spettano, tra l’altro, le seguenti funzioni:
1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e
psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la
famiglia;
2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare
lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche
accreditate per tali tipologie di accertamento;
3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie
di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con
particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate
allo stato di tossicodipendenza;
4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma
terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della liberta’ di
scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;
5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di
interventi di informazione e prevenzione )).

Art. 114.
Compiti di assistenza degli enti locali
1. Nell’ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria
competenza i comuni e le comunita’ montane, avvalendosi ove possibile
delle associazioni di cui all’articolo 115, perseguono, anche
mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in
economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro,
riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di
prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:
a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale
mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o
indiretta, di interventi programmati;
b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le
autorita’ scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e
sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la
dispersione scolastica;
c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del
tossicodipendente.
(( 2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 puo’
essere affidato dai comuni e dalle comunita’ montane o dalle loro
associazioni alle competenti aziende unita’ sanitarie locali o alle
strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 )).

Art. 115.
Enti ausiliari
1. I comuni, le comunita’ montane, i loro consorzi ed associazioni,
i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unita’
sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti
dall’articolo 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di
volontariato o degli enti di cui all’articolo 116 che svolgono senza
fine di lucro la loro attivita’ con finalita’ di prevenzione del
disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e
reinserimento del tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti
di loro emanazione con finalita’ di educazione dei giovani, di
sviluppo socio-culturale della personalita’, di formazione
professionale e di orientamento al lavoro.
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113
e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i
centri medesimi allo scopo di partecipare all’opera di prevenzione,
recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

Art. 116.
Livelli essenziali relativi alla liberta’ di scelta dell’utente e ai
requisiti per l’autorizzazione delle strutture private
(( 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la
liberta’ di scelta di ogni singolo utente relativamente alla
prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La
realizzazione di strutture e l’esercizio di attivita’ sanitaria e
socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o
alcooldipendenti e’ soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo
8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
2. L’autorizzazione alla specifica attivita’ prescelta e’
rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che
rappresentano livelli essenziali ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione:
a) personalita’ giuridica di diritto pubblico o privato o natura
di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli
articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilita’ di locali e attrezzature adeguate al tipo di
attivita’ prescelta;
c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di
attivita’ prescelto;
d) presenza di un’equipe multidisciplinare composta dalle figure
professionali del medico con specializzazioni attinenti alle
patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e
perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o
dello psicologo abilitato all’esercizio della psicoterapia e
dell’infermiere professionale, qualora l’attivita’ prescelta sia
quella di diagnosi della tossicodipendenza;
e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e
di comunita’, supportata dalle figure professionali del medico, dello
psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica
attivita’ prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.
3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso
riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi
di cui al comma 2.
4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalita’ di
accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal com
ma 2 e le
cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca
dell’autorizzazione.
5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale
e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a
promuovere e supportare le attivita’ e il funzionamento dei servizi
istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il
trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
6. L’autorizzazione con indicazione delle attivita’ prescelte e’
condizione necessaria oltre che per l’ammissione all’accreditamento
istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all’articolo 117,
per:
a) lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 114;
b) l’accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni
di cui all’articolo 96 aventi ad oggetto l’esecuzione dell’attivita’
per la quale e’ stata rilasciata l’autorizzazione.
7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente
articolo sono autorizzati all’attivita’ gli enti iscritti negli albi
regionali e provinciali.
8. Presso il Ministero della giustizia e’ tenuto l’elenco delle
strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione
dell’attivita’ identificata quale oggetto della convenzione. L’elenco
e’ annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.
9. Per le finalita’ indicate nel comma 1 dell’articolo 100 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le
province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere
erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del
suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le
somme percepite tra gli enti di cui all’articolo 115, secondo i
programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle
rispettive assemblee )).

Art. 117.
Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
(( 1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori
specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari
per l’accesso degli enti autorizzati all’istituto dell’accreditamento
istituzionale per lo svolgimento di attivita’ di prevenzione, cura,
certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti
da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell’articolo
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
2. L’esercizio delle attivita’ di prevenzione, cura, recupero e
riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e
psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e’
subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui
all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni )).

Art. 118.
Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unita’
sanitarie locali
1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi
sociali, il Ministro della sanita’, di concerto con il Ministro per
gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, determina con proprio decreto l’organico e le
caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le
tossicodipendenze da istituire presso ogni unita’ sanitaria locale.
2. Il decreto dovra’ uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
a) l’organico dei servizi deve prevedere le figure professionali
del medico, dello psicologo, dell’assistente sociale,
dell’infermiere, dell’educatore professionale e di comunita’ in
numero necessario a svolgere attivita’ di prevenzione, di cura e di
riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;
b) il servizio deve svolgere un’attivita’ nell’arco completo
delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al
trattamento della sieropositivita’ nei tossicodipendenti, anche in
relazione alle problematiche della sessualita’, della procreazione e
della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori
familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio
della infezione da HIV.
3. Entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto di cui al
comma 1, in ogni unita’ sanitaria locale e’ istituito almeno un
servizio per le tossicodipendenze in conformita’ alle disposizioni
del citato decreto. Qualora le unita’ sanitarie locali non provvedano
entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale
nomina un commissario (( ad acta )) il quale istituisce il servizio
reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative
vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti.
Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo
periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora
nominato il commissario (( ad acta )), quest’ultimo e’ nominato con
decreto del Ministro della sanita’.
4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per
le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30
miliardi per l’anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per
ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:
a) per l’anno 1990, mediante l’utilizzo del corrispondente
importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga di cui all’articolo 127;
b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti
quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi
dell’articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 119.
Assistenza ai tossicodipendenti italiani all’estero
1. Il Ministro della sanita’ d’intesa con il Ministro degli affari
esteri, in base alle disposizioni dell’articolo 37 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi
bilaterali con i singoli paesi, ai tossicodipendenti italiani che si
trovano all’estero, il soccorso immediato, l’assistenza sanitaria e
la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in
Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unita’
sanitarie locali per successivi interventi.

Titolo XI INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI

Art. 120.
Terapia volontaria e anonimato
(( 1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope puo’ chiedere al servizio pubblico per le
tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi
dell’articolo 116 e specificamente per l’attivita’ di diagnosi, di
cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere
sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma
terapeutico e socio-riabilitativo )).
2. Qualora si tratti di persona minore di eta’ o incapace di
intendere e di volere la richiesta di intervento puo’ essere fatta,
oltre che personalmente dall’interessato, da coloro che esercitano su
di lui la potesta’ parentale o la tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare
dell’anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture
delle aziende
unita’ sanitarie locali, e con le strutture private
autorizzate ai sensi dell’articolo 116 nonche’ con i medici, gli
assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
(( 4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone
dedite all’uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope
possono, in ogni tempo, avvalersi dell’ausilio del servizio pubblico
per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai
sensi dell’articolo 116 )).
5. (Abrogato).
6. Coloro che hanno chiesto l’anonimato hanno diritto a che la loro
scheda sanitaria non contenga le generalita’ ne’ altri dati che
valgano alla loro identificazione.
(( 7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze
e delle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116,
salvo l’obbligo di segnalare all’autorita’ competente tutte le
violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico
alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene
detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno
conosciuto per ragione della propria professione, ne’ davanti
all’autorita’ giudiziaria ne’ davanti ad altra autorita’. Agli stessi
si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di
procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore
dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale
in quanto applicabili )).
8. Ogni regione o provincia autonoma provvedera’ ad elaborare un
modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite
l’ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia,
ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni
e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente
comma.
9. Il modello di scheda sanitaria dovra’ prevedere un sistema di
codifica atto a tutelare il diritto all’anonimato del paziente e ad
evitare duplicazioni di carteggio.

Art. 121.
Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
1. (Abrogato).
2. L’autorita’ giudiziaria o il prefetto nel corso del
procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al
servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell’ipotesi di
cui al comma 2, ha l’obbligo di chiamare la persona segnalata per la
definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Art. 122.
Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
(( 1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture
private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, compiuti i necessari
accertamenti e sentito l’interessato, che puo’ farsi assistere da un
medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti
necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo
personalizzato che puo’ prevedere, ove le condizioni psicofisiche del
tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di
cui all’articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta’
sociale e delle associazioni di cui all’articolo 115, iniziative
volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l’orientamento e la
formazione professionale, attivita’ di pubblica utilita’ o di
solidarieta’ sociale. Nell’ambito dei programmi terapeutici che lo
prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonche’
trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per
le tossicodipendenze controlla l’attuazione del programma da parte
del tossicodipendente )).
2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignita’ della
persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di
studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell’assuntore.
3. Il programma e’ attuato presso strutture del servizio pubblico o
presso strutture (( private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 ))
o, in alternativa, con l’assistenza del medico di fiducia.
(( 4. Quando l’interessato ritenga di attuare il programma presso
strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 e
specificamente per l’attivita’ di diagnosi, di cui al comma 2,
lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo’ cadere su qualsiasi
struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere
in condizioni di accoglierlo )).
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario
delle segnalazioni previste nell’articolo 121 ovvero del
provvedimento di cui all’articolo 75, comma 9, definisce, entro dieci
giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del
provvedimento suindicato, il programma terapeutico e
socio-riabilitativo.

Art. 122-bis.
Verifiche e controlli
(( 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui
delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati
trasmessi dalle regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 4, presenta
annualmente al Parlamento una relazione sull’attivita’ svolta dal
servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunita’
terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici
definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e
all’efficacia dei programmi medesimi )).

Art. 123.
Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della
pena, nonche’ di affidamento in prova in casi particolari.
(( 1. Ai fini dell’applicazione degli istituti di cui agli
articoli 90 e 94, viene trasmessa dall’azienda unita’ sanitaria
locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi
dell’articolo 116, su richiesta dell’autorita’ giudiziaria, una
relazione secondo modalita’ definite con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente
alla procedura con la quale e’ stato accertato l’uso abituale di
sostanze stupefacenti o psicotrope, all’andamento del programma, al
comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del
programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di
cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle
tabelle I e II, sezioni A, B e C, previste dall’articolo 14.
1-bis. Deve, altresi’, essere comunicata all’autorita’ giudiziaria
ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al
provvedimento adottato )).

Art. 124.
Lavoratori tossicodipendenti
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di
tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi
terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle
unita’ sanitarie locali o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo
indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro
per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e’
dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per
un periodo non superiore a tre anni.
2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il
pubblico impiego possono determinare specifiche modalita’ per
l’esercizio della facolt
a’ di cui al comma 1. Salvo piu’ favorevole
disciplina contrattuale, l’assenza di lungo periodo per il
trattamento terapeutico-riabilitativo e’ considerata, ai fini
normativi, economici e previdenziali, come l’aspettativa senza
assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I
lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta
essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere
al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente
qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la
necessita’.
3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 e’
consentito il ricorso all’assunzione a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile
1962, n. 230. Nell’ambito del pubblico impiego i contratti a tempo
determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.
4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il
possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per
l’accesso all’impiego, nonche’ quelle che, per il personale delle
Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualita’ di
agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti
previsti dall’articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874,
disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.

Art. 125.
Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a
mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita’ e la
salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita’,
sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad
accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in
servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita’
degli accertamenti e le relative modalita’.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel
corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e’ tenuto a far
cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta
rischi per la sicurezza, la incolumita’ e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e
3, il datore di lavoro e’ punito con l’arresto da due a quattro mesi
o con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 126.
Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento
1. Durante il periodo di affidamento di cui all’articolo 94 e
all’articolo 4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il
responsabile della comunita’ puo’ accompagnare o far accompagnare da
persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunita’ in
casi di necessita’ o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza
sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione
all’autorita’ giudiziaria.

Titolo XII DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni

Art. 127.
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
1. Il decreto del Ministro per la solidarieta’ sociale di cui
all’articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua,
nell’ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei
progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata, secondo le
modalita’ stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi
del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell’anno
precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che
documentino la diminuzione dell’incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga di cui al comma 1 e’ ripartita tra le regioni in misura pari al
75 per cento delle sue disponibilita’. Alla ripartizione si provvede
annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta’ sociale
tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della
diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti
dall’Osservatorio permanente, ai sensi dell’articolo 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunita’ montane,
le aziende unita’ sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115
e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi,
possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione
e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza
correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da
finanziare a valere sulle disponibilita’ del Fondo nazionale di cui
al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell’articolo 3,
comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche’ le organizzazioni
rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del
volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio,
come previsto dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma
7 del presente articolo, stabiliscono le modalita’, i criteri e i
termini per la presentazione delle domande, nonche’ la procedura per
la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla
destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di
verifica dell’efficacia degli interventi realizzati, con particolare
riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali
siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono
altresi’ ad inviare una relazione al Ministro per la solidarieta’
sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo
unico, anche ai fini previsti dall’articolo 131.
5. Il 25 per cento delle disponibilita’ del Fondo nazionale di cui
al comma 1 e’ destinato al finanziamento dei progetti finalizzati
alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
dall’alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali,
d’intesa con i Ministeri dell’interno, di grazia e giustizia, della
difesa, della pubblica istruzione, della sanita’ e del lavoro e della
previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma
sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul
territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei
sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative
assunte dall’Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di
sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di specifica
competenza;
f) alla realizzazione di programmi d
i educazione alla salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e
locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai
progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite
ispettive previste dall’articolo 65, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta’ sociale,
previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori
sociali di cui all’articolo 132, sono stabiliti i criteri generali
per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3.
Tali criteri devono rispettare le seguenti finalita’:
a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti
alla riduzione del danno purche’ finalizzati al recupero psico-fisico
della persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al
reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di
primo intervento, come le unita’ di strada, i servizi a bassa soglia
ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica della qualita’
degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei
tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle
politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili
degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che
operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle
tossicodipendenze e sull’alcoldipendenza correlata, orientati alla
strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;
h) educazione alla salute.
(( 8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non
possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope incluse nella tabella I di cui all’articolo 14 e delle
sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l’uso
dei medicinali oppioidi prescrivibili, purche’ i dosaggi
somministrati e la durata del trattamento abbiano l’esclusiva
finalita’ clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi
programmi riabilitativi )).
9. Il Ministro della sanita’, d’intesa con il Ministro per la
solidarieta’ sociale, promuove, sentite le competenti commissioni
parlamentari, l’elaborazione di linee guida per la verifica dei
progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun
anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e
all’impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma
1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. Per l’esame istruttorio dei progetti presentati dalle
amministrazioni indicate al comma 5 e per l’attivita’ di supporto
tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per
l’azione antidroga, e’ istituita, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da
un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri designato dal Ministro per la solidarieta’ sociale e
composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero
dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico,
sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della
comunicazione. All’ufficio di segreteria della commissione e’
preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in
lire 200 milioni annue.
12. L’organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di
coordinamento per l’azione antidroga sono disciplinati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’attuazione
amministrativa delle decisioni del Comitato e’ coordinata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari
sociali attraverso un’apposita conferenza dei dirigenti generali
delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo
decreto.

Art. 128.
Contributi
1. Per la costruzione, l’ampliamento o il recupero di immobili
destinati a sedi di comunita’ terapeutiche il comitato esecutivo del
Comitato per l’edilizia residenziale (CER), integrato per tali
circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali,
puo’ concedere agli enti di cui all’articolo 11 un contributo in
conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.
2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei
programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell’articolo 3,
primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta
un vincolo decennale di destinazione dell’immobile a sede di
comunita’ terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed
e’ subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione
dell’opera.
3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al
numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni
dell’Osservatorio permanente di cui all’articolo 132 e, in ogni caso,
sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al
Mezzogiorno a norma dell’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo,
valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992, si provvede mediante l’utilizzo delle disponibilita’ della
sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi
dell’articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 129.
Concessione di strutture appartenenti allo Stato
1. Agli enti locali, alle unita’ sanitarie locali e ai centri
privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con
convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro
delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari
sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al
patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura
recupero di tossicodipendenti, nonche’ per realizzare centri e case
di lavoro per i riabilitati.
2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere
di ricostruzione, restauro e manutenzione per l’adattamento delle
strutture attingendo ai finanziamenti di cui all’articolo 128 e nel
rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell’articolo 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell’articolo 2 della legge
11 luglio 1986, n. 390.

Ar
t. 130.
Concessione delle strutture degli enti locali
1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonche’ i
loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito
agli enti ausiliari di cui all’articolo 115, anche se in possesso dei
soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2
dell’articolo 116, beni immobili di loro proprieta’ con vincolo di
destinazione alle attivita’ di prevenzione, recupero e reinserimento
anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente
testo unico.
2. L’uso e’ disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la
durata, stabilisce le modalita’ di controllo sulla utilizzazione del
bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le
modalita’ di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al
bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui
all’articolo 128.

Art. 131.
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro per la solidarieta’ sociale, anche sulla base dei
dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno
di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo
stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli
obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonche’
sull’attivita’ relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al
sostegno delle attivita’ di prevenzione, riabilitazione,
reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

Art. 132.
Consulta degli esperti e degli operatori sociali
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per gli affari sociali e’ istituita la Consulta degli esperti e degli
operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.
2. La Consulta e’ nominata con decreto del Ministro per la
solidarieta’ sociale tra gli esperti di comprovata professionalita’ e
gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed e’
convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o
in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e
problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale
di coordinamento per l’azione antidroga.
3. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari
a lire 400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga di cui all’articolo 127.

Art. 133.
Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell’ambito
delle proprie competenze, alle finalita’ di cui all’articolo 131
secondo le modalita’ stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Art. 134.
Progetti per l’occupazione di tossicodipendenti
1. I contributi di cui all’articolo 132 sono destinati, nella
misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per
l’occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il
programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del
lavoro.
2. I progetti possono essere elaborati dalle comunita’ terapeutiche
e dalle cooperative operanti per l’inserimento lavorativo tanto
autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e
private e con cooperative e con il concorso, anche in veste
propositiva, delle agenzie per l’impiego. I progetti sono inviati al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta
giorni dalla loro ricezione, esprime alla Commissione di cui
all’articolo 134 un parere sulla fattibilita’ e sulla congruita’
economico-finanziaria, nonche’ sulla validita’ del progetto con
riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono
prevedere una prima fase di formazione del personale e possono
realizzare l’occupazione anche in forma cooperativistica.
3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e
l’anticipazione dei fondi necessari.

Art. 135.
Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell’AIDS
1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
della sanita’ e per gli affari sociali, approva uno o piu’ programmi
finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell’AIDS, al trattamento
socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei
tossicodipendenti detenuti.
2. Il Ministro di grazia e giustizia puo’ realizzare i suddetti
programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite
convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i
detenuti in attesa di giudizio.
3. Il Ministero di grazia e giustizia dovra’ attivare corsi di
addestramento e riqualificazione del personale dell’amministrazione
penitenziaria.
4. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo e’
determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Capo II Abrogazioni

Art. 136.
Abrogazioni
1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione
dell’articolo 1, per quanto concerne l’Ufficio centrale stupefacenti,
gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in
contrasto con il presente testo unico.
2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83
della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale.

—-> Vedere Allegato da pag. 44 a pag. 47 del S.O. <—-

—-> Vedere Tabelle da pag. 48 a pag. 63 del S.O. <—-

17.03.2006 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 09:45:49