Risponde del risarcimento danni l’avvocato che ha subito il furto del denaro del cliente, che deteneva occasionalmente a titolo di cortesia, durante il trasporto verso lo studio professionale in vista della divisione ereditaria.
Sussiste, infatti, un rapporto di accessorietà tra il mandato professionale extragiudiziale e il deposito della somma: la detenzione del denaro da parte del legale viene fatta rientrare, in virtù di un collegamento strumentale, nell’adempimento dell’incarico professionale; di conseguenza, risulta altresì superata la gratuità del deposito poiché la relativa prestazione viene compensata unitamente alla complessiva prestazione professionale.
Cassazione civile sez. III, 09 settembre 2008, n. 22658