Ricorso Sommario: responsabilità professionale dell'avvocato

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA SEZIONE DISTACCATA DI SENIGALLIA RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C.
Il sottoscritto Avv. Mirco Minardi, con studio in Senigallia, via Armellini n. 14, codice fiscale MNR MRC 69T06 A 271W, email certificata mirco.minardi@pec-ordineavvocatiancona.it, fax presso cui effettuare le notifiche 0717912550, in qualità di procuratore e difensore della signora ST. GIUSEPPA, nata a ……, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello scrivente difensore, giusta procura a margine del presente atto

RICORRE CONTRO L’Avv. FRANCESCO MA., …………………… INVITANDOLO A COMPARIRE
all’udienza che verrà fissata innanzi al nominando Giudice Istruttore del Tribunale civile di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, con espresso invito a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dagli artt. 166 e 702 bis c.p.c. e con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 38 e agli artt. 167 e 702 bis c.p.c. (domande riconvenzionali, eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio, potere di chiamata in causa di terzi), per ivi in contumacia se non debitamente costituito, sentire accogliere le conclusioni di seguito rassegnate.
ABSTRACT
All’esito di un giudizio civile di primo grado patrocinato dall’Avv. Francesco MA., svoltosi nella contumacia della società convenuta, la sig.ra ST. ha ottenuto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti all’interno di un supermercato denominato “GO.”, a causa di una caduta provocata da una insidia ivi presente (doc. 1).
È però emerso che la società convenuta, individuata come GO. MA. NO. S.R.L., non è mai esistita, tanto che la sig.ra ST. non ha di fatto ottenuto alcun risarcimento.
Poiché il diritto si è nel frattempo prescritto, la sig.ra ST. intende ottenere una sentenza che, da un lato, accerti l’inesistenza del diritto al compenso dell’Avv. MA., dall’altro, condanni il medesimo a risarcire tutti i danni subiti a causa dell’inadempimento contrattuale.
II) PREMESSA IN FATTO
a) Il 1° novembre 2003, verso le 12.00 circa, la ricorrente rovinava al suolo inciampando su di una staffa metallica che sporgeva dall’angolo basso di uno scaffale, posto all’interno del supermercato “GO.”, sito a M. C., in Viale L..
b) La signora ST. si rivolgeva all’Avv. Francesco MA., qui convenuto, per richiedere al responsabile il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nel sinistro de quo.
c) Il suddetto Professionista accettava l’incarico ed inviava così una diffida stragiudiziale alla società GO. MA. NO. s.r.l., individuata dal legale stesso come proprietaria del supermercato dove era avvenuto il sinistro.
d) In assenza di offerta di risarcimento, l’odierna ricorrente incaricava l’Avv. MA. di promuovere un’azione civile nei confronti del responsabile.
e) Il legale conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Ca. la GO. MA. NO. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in M. C., Viale L. 62/B.
f) Nella relata di notificazione, la sede della società convenuta era però modificata a penna, prima della notifica, in Ar., Piazza della Rondine n. 1.
g) Con sentenza n. 85 del 9 maggio 2008, il Tribunale di Ca., nella contumacia della società convenuta, accoglieva la domanda della attrice e condannava la stessa società convenuta al pagamento della somma di euro 9.693,32 a titolo di risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, del danno morale e del danno patrimoniale subiti nel sinistro de quo, nonché a rimborsare all’attrice, oltre alle spese del giudizio, le spese di CTU liquidate in euro 480,00 (doc. 1).
h) Con missiva del 10 settembre 2010, l’Avv. MA. chiedeva all’odierna attrice il pagamento della parcella dell’Avv. Ge., il quale aveva seguito la causa decisa dal Tribunale di Ca. come procuratore domiciliatario (doc. 2).
i) In data 24 febbraio 2011, la Avv. MA. inviava l’avviso di parcella con richiesta di pagamento (doc. 3).
j) La sentenza veniva trasmessa alla sig.ra ST. dall’Avv. MA. con missiva del 22 marzo 2011 (doc. 4).
k) Nel frattempo, la signora ST. si trasferiva a Senigallia ed affidava allo scrivente difensore l’incarico di procedere in esecuzione nei confronti della società convenuta GO. MA. NO. s.r.l.. l) Lo scrivente difensore, essendo ormai trascorso del tempo dall’inizio della causa, effettuava una visura presso la camera di commercio per verificare la sede attuale, ma qui riscontrava con grande stupore che la società GO. MA. NO. s.r.l non solo non era attualmente esistente ma addirittura non era mai esistita (doc. 5).
m) In data 6 maggio 2011 lo scrivente inviava una missiva all’Avv. Francesco MA. significandogli che da una ricerca effettuata nella banca dati della Camera di Commercio detta società non risultava iscritta, nemmeno in passato. Per tali motivi chiedeva all’Avv. MA. la restituzione di tutta la documentazione, peraltro già richiesta dalla cliente, nonché la trasmissione via fax della copia della relata di notificazione dell’atto di citazione e ogni altra informazione su come fosse avvenuto l’accertamento della sua legittimazione passiva (doc. 6).
n) A detta missiva rispondeva l’Avv. MA. con lettera-fax del 23 maggio 2011, il quale faceva presente di non essere in possesso dell’originale dell’atto di citazione, che comunque era stato regolarmente notificato, così come accertato dal Dott. Marco Mancini del tribunale di Ca.. Sollecitava pertanto il pagamento della parcella (doc. 7).
o) Lo scrivente difensore riscontrava detta missiva con fax del 24 maggio 2011, in cui si evidenziava che di per sé la dichiarazione di contumacia nulla diceva in ordine alla questione della effettiva titolarità del rapporto, di cui, ovviamente, il giudice nulla può sapere, essendo solo affermata dall’attore; per tali motivi chiedeva di sospendere la richiesta della prestazione economica dovuta dalla signora ST. (doc. 8).
p) In data 25 maggio 2011, l’Avv. MA. inviava via fax la copia della cartolina di ricevimento dell’atto giudiziario (doc. 9). q) Con missiva-fax del 9 giugno 2011 lo scrivente difensore faceva nuovamente presente che alla Camera di Commercio risultava che la società convenuta non era mai esistita e che quindi la firma apposta sulla “cartolina verde” non avrebbe potuto sanare una notifica ad un soggetto mai esistito. Per tale motivo lo scrivente chiedeva al collega di verificare in base a quale documentazione era avvenuta l’individuazione del soggetto passivo e, in particolare, se c’era agli atti una visura camerale della predetta società (doc. 10).
r) Con lettera-fax del 14 giugno 2011, l’Avv. MA. comunicava che gli estremi della società convenuta erano stati forniti direttamente dai clienti. Che comunque alla società convenuta era stata inviata una diffida stragiudiziale regolarmente ricevuta e che la stessa compagnia di assicurazione per la responsabilità civile aveva confermato il nominativo e l’indirizzo della controparte (doc. 11).
s) Con lettera-fax del 22 giugno 2011 lo scrivente difensore ribatteva che il ricevimento della raccomandata e l’indicazione dell’assicurazione non potevano comunque sanare una procedura svolta nei confronti di un soggetto mai esistito. Ribadiva inoltre che i “clienti” (i rapporti infatti erano stati intrattenuti prevalentemente dal figlio dell’attrice, Thomas Ca., e dal marito, Antonio Ca.,) non avevano mai indicato la denominazione sociale, che neppure conoscevano, ma anzi avevano sempre fatto riferimento al “supermercato GO. di Viale L.” con sede in M. C., come peraltro risultava per tabulas dalla denuncia in possesso dell’Avv. MA. del 2 dicembre 2003 e dalla dichiarazione del testimone ST. Francesco delle 31 marzo 2004 (doc. 12-24-25).
t) Pertanto, con successiva missiva-fax del 23 giugno 2011 lo scrivente difensore contestava all’Avv. MA. l’inadempimento contrattuale, stante l’avvenuta instaurazione di un procedimento civile nei confronti di un soggetto che non era mai esistito e chiedeva pertanto il risarcimento dei danni subiti dalla signora ST., quantificabili nella misura stabilita dal tribunale, ovvero euro 9.693,32 per la sorte ed euro 480,00 per spese di c.t.u., il tutto oltre interessi decorrenti rispettivamente dalla sentenza e dal pagamento al consulente (doc. 13).
u) Seguiva altra corrispondenza in cui l’Avv. MA. ribadiva l’assenza di qualsivoglia responsabilità, non essendo egli tenuto a verificare le informazioni fornite dai clienti (doc. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23).
II DIRITTO II.1 SULLA OMESSA DILIGENZA.
L’avvocato che rappresenta la parte in giudizio conclude con la parte stessa un contratto di mandato, il cui oggetto è il compimento di tutte le attività necessarie per far ottenere al cliente il bene della vita. In caso di proposizione di azione giudiziale l’avvocato non è certamente tenuto a garantire (e, conseguentemente, a rispondere per l’omessa) vittoria, ma è certamente inadempiente se, a causa di un errore, la domanda viene rigettata ovvero l’azione risulta inutilmente promossa. L’avvocato, nella prestazione dell’attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un’obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell’art. 1176 cod. civ., ad usare la diligenza del professionista medio. La violazione di tale dovere comporta un inadempimento contrattuale, del quale il medesimo è chiamato a rispondere anche in caso di colpa lieve (salvo il caso in cui, a norma dell’art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà). In caso di inadempimento di non scarsa importanza, il cliente può chiedere la risoluzione del contratto (ex art. 1453 e 1455 c..), ovvero, secondo altra parte della giurisprudenza, l’accertamento della perdita del diritto al compenso in applicazione del principio di cui all’art. 1460 cod. civ., fermo il diritto, in entrambi i casi, al risarcimento del danno (V. Cass. Sent. n. 5928/02; id. n. 16658/07). Secondo l’insegnamento delle S.U. (sent. 13533/2001) il debitore convenuto per la risoluzione o il risarcimento del danno ha l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria prestazione, ovvero di giustificare il proprio inadempimento (cfr. art. 1218 c.c.). Nonostante questo principio abbia portata generale, non è raro leggere sentenze, specie di merito, in cui si afferma ancora che grava sul cliente l’onere di provare la violazione della diligenza da parte dell’avvocato convenuto in giudizio. Si tratta però di un “privilegio” che non trova alcun addentellato normativo. Ad ogni modo, nel caso in esame la questione è superata in quanto risulta che la causa introdotta dall’Avv. MA. è stata promossa contro un soggetto mai venuto ad esistenza e dunque la sentenza emessa in favore della attrice, qui ricorrente, è tamquam non esset. È certamente compito dell’avvocato “mediamente diligente” verificare prima dell’introduzione di un giudizio la titolarità passiva del rapporto, in questo caso derivante da illecito extracontrattuale. Si tratta di un accertamento imprescindibile, perché l’eventuale errore può tradursi, come nel caso di specie, in un danno irreversibile per il cliente. Detta verifica deve essere compiuta in ogni caso, specie quando si tratta di società commerciali per le quali è previsto un sistema di pubblicità, facilmente consultabile, ed anche quando l’informazione sia fornita dallo stesso cliente, il quale potrebbe aver commesso un errore. Non va dimenticato, come sottolineato dalla migliore dottrina che si è occupata del thema de quo (R. Plenteda), che di regola il rapporto tra cliente e avvocato è caratterizzato da uno stato di inferiorità del cliente, il quale, non essendo dotato delle necessarie nozioni tecniche, versa nell’incapacità di operare una selezione tra le notizie a sua conoscenza, individuando autonomamente quelle che hanno rilevanza giuridica. Incombe pertanto sull’avvocato l’obbligo di verificare sempre le notizie date dal cliente e di ottenere le informazioni indispensabili per lo svolgimento dell’incarico. Nel momento in cui l’avvocato introduce una causa, significa che ha già verificato, tra l’altro, la titolarità passiva del rapporto. Nel caso di specie, peraltro, risulta per tabulas che la sig.ra ST. ha fatto sempre riferimento al supermercato “GO.” di Viale L. di M. C. (v. doc. 24-25). Non è stata certamente la signora ST. a fornire la denominazione sociale del proprietario del supermercato. Ma quand’anche lo avesse fatto, si ripete, era onere del Professionista verificare la correttezza di detta informazione. Onere, peraltro, molto semplice da eseguire; sarebbe infatti bastato ottenere uno scontrino fiscale del supermercato e quindi effettuare una visura camerale. Peraltro, detta verifica è stata inspiegabilmente omessa nonostante nella relata di notifica l’originario indirizzo sia stato sostituito dall’Avv. MA. con quello di Arconate, Piazza della Rondine 1. Detta variazione avrebbe dovuto indurre il convenuto a verificare ufficialmente l’esistenza e l’esatta denominazione della società convenuta. Qualora lo avesse fatto avrebbe scoperto che non esisteva alcuna società GO. MA. NO. S.R.L.. Per la verità, va osservato che l’omessa diligenza del Professionista si è avuta anche dopo la sentenza. Difatti, poiché non erano trascorsi ancora cinque anni dal fatto (essendo l’evento risalente al 1/11/2003 mentre la sentenza è stata emessa il 9/5/2008), il mancato ritiro dell’atto di precetto (avvenuto nel mese di luglio 2005) avrebbe dovuto suggerire una verifica. In realtà, dopo la compiuta giacenza si è chiesto il pignoramento che è risultato negativo “perché al domicilio indicato la società debitrice è risultata sconosciuta” (doc. 26-27).
II.2 SUL DANNO RISARCIBILE E SUL NESSO DI CAUSALITA’.
Una volta accertata l’omessa diligenza occorre verificare: a) l’esistenza di un danno risarcibile; b) il nesso di causalità tra omissione e danno. a) Il danno risarcibile. Nelle cause di responsabilità professionale contro un avvocato la prova più difficile da dare è solitamente quella del danno, perché in genere queste controversie nascono da una soccombenza; in quei casi, il cliente ha il difficilissimo onere di dimostrare che qualora la causa fosse stata coltivata diligentemente, il giudice avrebbe riconosciuto il bene della vita con elevato grado di probabilità. Nel caso in esame, invece, il danno subito dalla sig.ra ST. è stato accertato dalla sentenza del Tribunale di Ca., che ha riconosciuto la responsabilità della società convenuta e l’esistenza di un danno risarcibile, condannandola al pagamento della somma di euro 9.693,32 per danno biologico, morale e patrimoniale ed euro 480,00 per spese di CTU, oltre interessi dal 09/05/2008. Alla sig.ra ST. deve essere riconosciuto anche il risarcimento per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto assoluto di difesa, riconosciuto dall’art. 24 della Costituzione. È noto che a seguito della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008 sono stati affermati (tra gli altri) i seguenti principi:
– anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali, purché vi sia la lesione dei diritti inviolabili della persona;
– se l’inadempimento dell’obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell’azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all’espediente del cumulo di azioni;
– la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela, in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza;
– il risarcimento del danno presuppone che questo sia allegato e provato, anche mediante presunzioni e massime di esperienza.
Detto ciò va osservato:
– il diritto di agire per la tutela dei propri diritti è un diritto riconosciuto dall’art. 24 della Costituzione; – proprio per l’importanza di questo diritto, la legge consente che, salvo in eccezionali ipotesi, la parte non possa invocare tutela giudiziale ex se, ma solo attraverso un soggetto dotato di particolare competenza tecnica, iscritto in un apposito albo, al quale si accede solo in presenza di determinati titoli e previo il superamento di un esame, l’avvocato, appunto;
– la tutela del diritto di difesa entra a pieno titolo nel contratto concluso tra avvocato e cliente e, pertanto, diviene oggetto di un vero e proprio obbligo di protezione, con conseguente responsabilità contrattuale in caso di inadempimento e di lesione;
– pertanto, ogni persona ha il diritto di essere correttamente rappresentata e difesa in giudizio;
– l’errore sulla individuazione del soggetto passivo e la conseguente prescrizione del diritto, hanno cagionato la perdita definitiva della possibilità per la sig.ra ST. di ottenere il risarcimento della lesione di un altro diritto fondamentale, quello cioè della salute; si tratta dunque di un pregiudizio serio e permanente;
– notevoli sono stati (e sono tuttora) il dispiacere e la frustrazione della sig.ra ST., allorquando è venuta a conoscenza che l’attesa durata otto anni è stata del tutto inutile, per essere la sentenza stata emessa nei confronti di un soggetto inesistente e che il diritto verso l’effettivo responsabile si era nel frattempo prescritto;
– è ovvio che detto dispiacere e detta frustrazione non possono essere provati con i tradizionali mezzi di prova; tuttavia il giudice ben può ritenere esistenti questi pregiudizi mediante un ragionamento di tipo presuntivo, oppure attraverso l’applicazione di massime di esperienza, secondo cui la perdita definitiva del diritto per fatto colposo dell’avvocato incaricato della tutela, genera nel cliente uno stato di profondo dispiacere e frustrazione, specie quando l’oggetto della causa verte su un diritto fondamentale, quale è quello alla salute, e l’attesa del risarcimento è durata molti anni, come nel caso di specie. Oltretutto, nella presente vicenda la frustrazione è aggravata dalla considerazione che il giudice aveva riconosciuto il diritto invocato in sede giudiziale; vi era dunque quella “certezza morale” richiesta un tempo dalla giurisprudenza (la quale oggi si accontenta del criterio dell’«altamente probabile»). Non solo. L’attrice si vede costretta ad iniziare un nuovo giudizio, con tutto ciò che ne consegue in termini di ansia e malessere, per vedere risarciti quei danni in teoria già riconosciuti da un tribunale. Va ricordato che secondo la giurisprudenza formatasi sotto la c.d. legge Pinto, ogni processo genera di norma ansia e malessere, a meno che ciò si debba escludere per la totale infondatezza delle proprie pretese. Nel caso in esame, la sig.ra ST. è stata inutilmente coinvolta in un processo civile durato quattro anni (dal 2004 al 2008). Pertanto, non potrà non essere riconosciuto anche un danno non patrimoniale liquidato nella misura stabilita dal giudice, secondo il suo prudenza apprezzamento. b) Il nesso di causalità. Appare evidente come nella fattispecie sia provato per tabulas anche il nesso di causalità tra l’omessa diligenza e il danno subito dall’attrice. Difatti, qualora l’avvocato avesse convenuto correttamente la proprietaria del supermercato, la sig.ra ST. avrebbe ottenuto una sentenza di condanna contro l’effettivo responsabile e in caso di ulteriore inadempimento avrebbe potuto agire in esecuzione ed ottenere così il risarcimento del danno secondo l’id quod plerumque accidit. Al contrario, l’inadempimento ha determinato la perdita definitiva del diritto per prescrizione e comunque oggi è praticamente impossibile risalire alla proprietà del supermercato “GO.”, non essendoci più l’esercizio commerciale in loco.
II.3 IL DANNO DA PERDITA DI CHANCE.
Solo per scrupolo difensivo si formula, in via ulteriormente subordinata, una domanda per danno da perdita di chance. Difatti, qualora per qualsiasi motivo si ritenesse non provato il nesso di causalità tra omessa diligenza e danno, o comunque il danno, patrimoniale e non patrimoniale, alla sig.ra ST. dovrebbe essere risarcito il danno da perdita di chance, inteso quest’ultimo come “danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione “ex ante” da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. L’accertamento e la liquidazione di tale perdita, quest’ultima necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati”, Cassazione civile, sez. III, 07/10/2010, n. 20808, tanto per citare una delle ultime. È certo che l’inadempimento ha privato totalmente la sig.ra ST. di qualsiasi chance di ottenere il risarcimento del danno, possibilità che invece al momento dell’incarico era certamente elevata, come provato ex post dalla sentenza resa dal Tribunale di Ca.. Anche questo danno non potrà che essere liquidato in via equitativa.
III SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO
Il contratto che una persona fisica conclude con un avvocato per la tutela dei propri diritti rientra a pieno titolo nella tipologia dei contratti stipulati tra un consumatore e un professionista. Pertanto, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo ove il consumatore ha la residenza. La S.C. ha altresì precisato che detta competenza rimane anche se il consumatore, al momento dell’instaurazione della controversia con il proprio (ex) avvocato, ha nel frattempo cambiato residenza (v. in particolare Cass. 24257/2008, emessa in fattispecie relativa ad una controversia tra avvocato e cliente). La sig.ra ST. si è trasferita a Senigallia, in ………………21, con il proprio marito (Ca. …..), avendo in tal modo raggiunto i propri figli che da tempo si sono trasferiti nelle Marche (uno, Ca. ….. vive da 20 anni a ……; l’altro, Ca. ….., si è trasferito da Ca. nel 2009 e vive a ……). Ciò in ossequio al principio secondo cui “L’art. 33, lett. u) del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) si interpreta nel senso che la residenza del consumatore cui la norma ha riguardo è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto che ha dato origine alla domanda. Tuttavia, il diverso giudice adito dal professionista può riconoscere la propria competenza se accerti che lo spostamento di residenza del consumatore sia stato fittizio o reiterato e perciò compiuto per sottrarsi al radicamento della lite”.
IV SUL PROCEDIMENTO SOMMARIO
Si reputa opportuno spendere alcune parole sulle ragioni che hanno indotto lo scrivente ad utilizzare lo strumento processuale previsto dall’art. 702 bis c.p.c.. Va anzitutto detto che le visure camerali confermano il fatto che la società GO. MA. NO. S.R.L. non è mai esistita, dunque l’errore in merito alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio risulta per tabulas. Si tratta allora di capire se detto errore colpevole è scusabile. Occorre anzitutto sottolineare che nella presente fattispecie l’individuazione del soggetto passivo non era assolutamente un problema di speciale difficoltà (come detto, bastava esaminare uno scontrino fiscale e poi fare una visura camerale), dunque non si applica la limitazione di cui all’art. 2236 c.c.. ed il professionista risponde anche per colpa lieve. In fase stragiudiziale l’Avvocato MA. si è difeso allegando quattro circostanze:
a) il nominativo della società debitrice era stato fatto dalla cliente;
b) la lettera stragiudiziale era stata regolarmente ricevuta dalla società;
c) il giudice ha verificato la regolarità della notifica e dichiarato la contumacia della società convenuta; d) il nominativo della società debitrice era stato confermato dalla compagnia di assicurazioni. Gli argomenti di cui alle lettere
b), c) e d) non sono certamente conferenti, in quanto la lettera raccomandata potrebbe essere stata ricevuta solo perché apparentemente rivolta al proprietario, ma la relativa sottoscrizione non costituisce prova della sua esistenza (GO. MA. NO. potrebbe essere stata la semplice insegna). Il fatto che la compagnia assicurativa possa aver confermato il nominativo dell’assicurato (circostanza questa che la ricorrente non può conoscere e che dunque contesta) non toglie che l’esatta denominazione andava comunque verificata. Del pari, la dichiarazione di contumacia è del tutto inconferente, in quanto il giudice non ha fatto altro che verificare, sulla base di quanto affermato dall’attore, se la notifica appariva regolare. Ciò non toglie che se il destinatario era in realtà inesistente, detta declaratoria di contumacia non produce alcun effetto sanante. Nel caso di specie è lecito supporre che la società convenuta, approfittando dell’errore commesso nella indicazione della denominazione sociale, abbia deciso di proposito, magari dietro consiglio di un legale, di non costituirsi, proprio al fine di non sanare il vizio. Per quanto riguarda l’argomento a), recisamente contestato dalla scrivente difesa, ammesso e non concesso che la cliente, una casalinga, possa aver fornito la denominazione sociale della società, era certamente onere del professionista verificare la rispondenza al vero dell’informazione, come sopra abbiamo evidenziato, anche visionando un semplice scontrino fiscale. Dunque, quand’anche l’Avv. MA. intendesse provare con testi dette circostanze, i capitoli dovrebbero essere rigettati per irrilevanza. Per quanto riguarda il danno esso è provato dalla sentenza. Dunque lo strumento processuale de quo è certamente utilizzabile, non apparendo necessario procedere all’assunzione di prove testimoniali, per interrogatorio o all’espletamento di una CTU. V CONCLUSIONI Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria:
– dichiarare risolto per inadempimento colpevole imputabile all’Avv. Francesco MA. il contratto di mandato professionale avente ad oggetto l’azione di risarcimento dei danni subiti nel sinistro di cui in narrativa, ovvero, in via subordinata, dichiarare legittima la sospensione di pagamento ex art. 1460 c.c.. e quindi, in entrambi i casi, dichiarare non dovuti i compensi invocati dallo stesso;
– sia nel caso di accoglimento, che nel caso di rigetto delle domande sopra svolte, tanto la principale, quanto la subordinata, accertato l’inadempimento colpevole dell’avvocato Francesco MA. per i fatti di cui in narrativa, condannare lo stesso al risarcimento del danno subito dalla sig.ra Giuseppa (detta Giuseppina) ST. pari ad euro 10.173,32, oltre ad interessi dal 09/05/2008 al saldo sulla somma di euro 9.693,32 e dal 07/09/2006 al saldo sulla somma di euro 480,00.
– accertato l’inadempimento colpevole dell’avvocato Francesco MA., condannare lo stesso al risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dell’art. 24 della Costituzione, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
– in via subordinata, accertato l’inadempimento colpevole dell’avvocato Francesco MA., condannare lo stesso al risarcimento del danno da perdita di “chance”, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
– il tutto, in ogni caso, entro e non oltre la somma di euro 25.900,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, iva e cap e rimborso forfettario. Il valore della presente controversia è di euro 25.900,00.
VI PRODUZIONI Atti:
1) Ricorso con procura a margine Documenti: 1 sentenza Trib. Ca. 85/2008 2 lettera Avv. MA. del 10/09/2010 3 lettera Avv. MA. del 24/02/2011 4 lettera Avv. MA. del 22/03/2011 5 ricerca camerale con esito negativo 6 lettera Avv. Minardi del 06/05/2011 7 lettera Avv. MA. del 23/05/2011 8 lettera Avv. Minardi del 24/05/2011 con copia esito ricerca camerale; 9 lettera Avv. MA. del 25/05/2011 e copia relata di notifica atto di citazione; 10 lettera Avv. Minardi del 09/06/2011 11 lettera Avv. MA. del 14/06/2011 12 lettera Avv. Minardi del 22/06/2011 13 lettera Avv. Minardi del 23/06/2011 14 lettera Avv. Minardi del 04/07/2011 15 lettera Avv. MA. del 04/07/2011 16 lettera Avv. Minardi del 05/07/2011 17 lettera Avv. Minardi del 05/07/2011 18 lettera Avv. MA. del 06/07/2011 19 lettera Avv. Minardi del 06/07/2011 20 lettera Avv. MA. del 07/07/2011 21 lettera Avv. Minardi del 07/07/2011 22 lettera Avv. MA. del 07/07/2011 23 lettera Avv. MA. del 12/07/2011 24 dichiarazione sig.ra ST. del 02/12/2003 25 dichiarazione testimoniale del 31/03/2004 26 Atto di precetto con relate di notifica; 27 Verbale di pignoramento negativo; 28 Lettera Avv. MA. del 09/12/2003; 29 Copia fotografie; 30 Fattura n. 160 del 07/09/2006 e CTU Dott. Bi. 31 Fascicoletto contenente documentazione medica: 31.1 copia referto di P.S. del 01/11/2003 (4 pag.) 31.2 certificato medico dott. Gh. del 11/11/2003 31.3 certificato medico dott. Gh. del 12/12/2003 31.4 certificato medico dott. Gh. del 14/01/2004 31.5 Rx grafia colonna cervicale (4 pag.) 31.6 Test stabilometrico (5 pag.) 31.7 Relazione dott. Ronchi del 09/03/2004 31.8 Spese mediche (8 pag.) Senigallia, lì 11/10/2011 Avv. Mirco Minardi