Disegno di legge Mastella

La nuova udienza di trattazione. Prima lettura al disegno di legge 16 marzo 2007 “Disposizioni per la razionalizzazione e l’accelerazione del processo civile”.

Ci risiamo. L’ennesimo Governo di turno ha in tasca l’ennesima brillante soluzione per risolvere le lungaggini del processo civile italiano: modificare il sistema delle udienze. Ovviamente non importa se la prima udienza verrà fissata a distanza di un anno o se quella per la precisazione delle conclusioni a distanza di due anni, come avviene in molti tribunali. Eh no!

Stavolta il Ministro ha avuto una idea ancora più geniale: stabilire per legge che il processo, dal primo grado a quello di legittimità, non potrà durare più di cinque anni, salvo casi eccezionali.
Caspita, perché nessuno ci aveva pensato prima?! E soprattutto perché giuristi del calibro di Carnelutti, Redenti e Calamandrei, padri del codice di rito civile, non pensarono ad una soluzione così semplice. In effetti è logico: basta fissare per legge la durata massima del processo per contenerne i tempi. Ma allora, perché il processo del lavoro in molti tribunali dura come, se non di più, del rito ordinario? Eppure lì c’è un sistema diverso, fondato sulla vera oralità. Lì, le udienze possono essere eccezionalmente rinviate di pochi giorni – si parla di dieci (sic!) – e sono addirittura espressamente vietate quelle di mero rinvio. Perché, dunque, in certi tribunali il rito laburista non è poi così celere? E come mai in certe Corti d’Appello l’udienza di p.c. viene fissata a tre anni? Eppure lì, con il nuovo rito, ce ne sono solo due di udienze.
Si tratta, è ovvio, di domande retoriche. Il perché lo sappiamo bene tutti. Finge di non saperlo, perché in realtà lo sa pure lui, il Ministro di turno che ha preparato il disegno di legge. Si tratta della solita ricetta trita e ritrita che ha solo un merito: quello di stressare maggiormente gli avvocati e i giudici, i quali, se dovesse passare il disegno, potrebbero correre il rischio di applicare ben quattro riti ordinari:
quello per i processi instaurati prima del 30 aprile 1995 (pare che ce ne siano ancora in piedi);
quello per i processi instaurati dopo il 30 aprile 1995;
quello per i processi instaurati dopo il 1 marzo 2006;
quello per i processi instaurati dopo il 1 gennaio 2008.
C’è di che impazzire. Senza contare ovviamente gli oltre venti riti sparsi tra codice e leggi speciali.
Chissà se il Ministro si è chiesto se questo continuo cambio delle regole del gioco possa esso stesso far aumentare il contenzioso impugnatorio, vista l’incertezza che provoca il pressappochismo con cui vengono sfornate le norme. Chissà se il Ministro si è chiesto come potrà il giudice effettuare un vero tentativo di conciliazione con ruoli che a volte superano i cinquanta fascicoli per udienza.
Ah, che sciocco, dimenticavo: ora i termini della sospensione feriale sono stati ridotti di quindici giorni. Infatti, ai sensi dell’art. 55 “All’articolo 1, comma 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole “15 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto”. Eggià, è ora di finirla con questi avvocati e questi giudici che fino al 14 settembre se ne stanno comodamente spaparanzati al sole, mentre tutti gli altri lavorano! E’ ora di porre fine a questi privilegi di classe! Dunque, grazie ai 15 giorni guadagnati a settembre, il giudice potrà sfoltire il ruolo e così avere tutto il tempo per fissare cinque, massimo dieci udienze giornaliere.

Il nuovo articolo 183 c.p.c.

Ma vediamolo da vicino questo nuovo articolo 183 c.p.c. che a seguito delle modifiche dovrebbe risultare pressappoco così (il condizionale è d’obbligo quando si deve collazionare pezzi di norme):
[I]. All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’ articolo 102, secondo comma, dall’ articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall’articolo 167, secondo e terzo comma, dall’ articolo 182 e dall’ articolo 291, primo comma.
[II]. Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
[III] Nell’udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell’articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
[IV]. Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
[V] Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d’ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.
[VI]. Se richiesto, il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
[VII] Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti.
[VIII]. Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova con l’ordinanza di cui al quinto comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.
[XI]. L’ordinanza di cui al quinto comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.

Salta subito all’occhio il ritorno dei morti viventi, ovvero il tentativo obbligatorio di conciliazione, che un Legislatore, anche lui sprovveduto, ma un po’ più realista, aveva espunto perché del tutto inutile. Ricordo ancora i primi anni, dopo il 30 aprile 1995, quando gli avvocati, spaventati da quel riferimento al comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c., da bravi scolaretti si adoperavano per portare le parti in udienza. Ricordo alcuni giudici che, laconicamente, si limitavano a chiedere: “Conciliate?”. Alla risposta negativa si procedeva con la consueta verbalizzazione. Poi si prese l’abitudine di chiamare il collega il giorno prima dell’udienza: “Tu li porti i tuoi?”. La risposta: “Ma che sei matto?” lasciava intendere che le parti, di comune accordo, non si sarebbero presentate. Fino a quando, ben presto, ci si dimenticò di quella norma, tanto che il Legislatore del 2005/2006 giustamente l’abrogò. Oggi il tentativo obbligatorio di conciliazione ritorna, come ritorna il riferimento all’art. 116 c.p.c.. Insomma, non è bastato un fallimento, se ne vuole un altro.
Interessante il nuovo quarto comma. Giudice e difensori concordano il programma della causa fissando il calendario del processo, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. Non sfugga il fatto che la norma prevede la possibilità che il giudice decida direttamente sui mezzi istruttori. Norma tanto più preoccupante se letta in combinato disposto con il comma sesto, laddove oggi prevede che il giudice può concedere i termini solo ove sussistano giusti motivi. Il che significa: attenzione, perché la concessione del triplo termine non è più automatica. Quanto al calendario concordato è facile prevedere la sua fine: i giudici predisporranno un modulo pre stampato, applicabile per la generalità dei procedimenti, che pressappoco suonerà così: “Il Giudice, letti gli atti di causa; atteso che non è possibile definire il procedimento nei termini di cui all’art. 152 bis c.p.c. stante il carico di lavoro assegnato; fissa al …”, ecc..
Speravamo che almeno si fosse colta l’occasione per rimediare alla pessima formulazione del quinto e del sesto comma. Altri, meglio di me, hanno messo in luce le gravi manchevolezze di questi commi che se interpretati letteralmente compromettono in maniera incostituzionale il diritto di difesa delle parti. Un po’ di esempi. Quid juris nel caso in cui il convenuto si costituisca in udienza? L’attore, stando alla lettera della norma, ha l’onere di proporre subito le domande nuove che siano conseguenza delle difese del convenuto. Potrà dunque bloccare tutte le altre udienze, mettendosi comodamente seduto a studiarsi la comparsa avversaria? Ce lo permettono i giudici? E ancora: perché il numero 2) del sesto comma prevede un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali, quando la memoria di cui al numero 1) è destinata solo alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte? Significa forse che con la prima memoria, contrariamente al tenore letterale, è possibile proporre domande ed eccezioni nuove? La Cassazione ce lo dirà fra cinque o sei anni.
Potremmo continuare, ma ci fermiamo qua.
Sarebbe bastato, per contenere i già enormi problemi creati, prevedere quattro memorie e non tre, visto che, tutto sommato, il vecchio sistema del due più due, anche se non immune da difetti, aveva dimostrato di funzionare abbastanza bene. Certo, quella che si chiamava udienza del primo 184 era del tutto inutile. Ma cosa impediva al giudice di concedere all’udienza di trattazione il quadruplo termine? Nulla, ed infatti qualche giudice illuminato lo faceva.
Ma questo Legislatore odia gli scritti difensivi ed ha ragione, visto che servono solo per ingrassare le tasche di noi avvocati.

Il redivivo tentativo di conciliazione.
E veniamo al nuovo tentativo di conciliazione. Il primo comma dell’art. 185 c.p.c. recita “Quando tenta la conciliazione della lite, il giudice indica alle parti le ipotesi conciliative che ritiene opportuno formulare. Ciascuna parte è tenuta a specificare a quali condizioni è disposta a conciliare la controversia”. Tutti sanno che il tentativo di conciliazione, in tanto è fattibile, in quanto il giudice abbia avuto la possibilità di studiare la causa. In caso contrario, il tentativo o fallisce o rappresenta una minaccia ingiusta: “Facciamo che devi avere 30 anziché 50, spese compensate. Se non accetti, guai a te!” I guai derivano dal nuovo inciso dell’art. 91 che ora stabilisce che “Se accoglie la domanda in misura non superiore all’offerta di cui all’articolo 185, primo comma, secondo periodo, [il giudice] condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92“. E tutti hanno sperimentato che a volte la condanna alle spese o la compensazione delle stesse equivale a soccombenza.
Naturalmente, “Le parti hanno la facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa”. E altrettanto naturalmente si ribadisce che “La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata” in quanto si sa che gli avvocati, se devono autenticare una firma non ci pensano due volte a falsificarla. Dunque, tutti dal notaio, lui si che è un professionista serio, no invece noi azzeccagarbugli.

Il nuovo art. 181 c.p.c.

Sarà bene, poi, non mancare all’udienza, che se per qualche ragione rimanete bloccati nel traffico e il collega avversario ne vuole approfittare, la causa verrà cancellata dal ruolo. Anche qui assistiamo al solito balletto. L’art. 16 della legge n. 353 del 1990 eliminò il meccanismo del cosiddetto doppio 309. Nel frattempo il nuovo rito entrava in vigore. Ma la stagione delle riforme non era finita. Il decreto legge n. 432 del 1995 apportava alcuni correttivi, ma è solo con la legge di conversione n. 534 del 1995 che si arrivava alla formulazione, così come oggi la conosciamo. In parlamento qualcuno fece notare che il meccanismo dell’immediata cancellazione era troppo severo e pregiudicava le parti. Il draconiano Governo Prodi se ne sbatte e ordina: “Che la causa si cancelli!”.

Che altro dire? Se fossimo taxisti potremmo bloccare il traffico ed ottenere qualcosa; ma siamo semplici avvocati e qualcosa mi dice che dovremo subire un’altra volta.