La negoziazione di obbligazioni argentine sul mercato secondario non costituisce attività di collocamento o di sollecitazione all’investimento e non presuppone pertanto la consegna del prospetto informativo.
Tribunale Milano, 25 luglio 2005
In tema d’intermediazione finanziaria, nonostante non sia ancora pervenuto a scadenza l’obbligo di restituzione del capitale, sussiste comunque l’attualità del danno e, di conseguenza, la legittimazione ad agire, quando sia rimasto inosservato l’obbligo di versamento dei frutti (fattispecie riguardante l’investimento in titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica argentina con scadenza nel 2007 e tasso di rendimento del 10%).
Tribunale Roma, 13 giugno 2005
Non sussiste la responsabilità civile della Consob per omessa vigilanza, in relazione al pregiudizio lamentato da chi aveva acquistato bonds argentini tramite una banca, in quanto detti titoli non formano oggetto di un’attività di collocamento diretta al pubblico indistinto.
Tribunale Roma, 13 giugno 2005
Il pregiudizio risarcibile dalla banca a chi abbia investito in bonds argentini, per i quali sia stato congelato il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale, comprende l’ammontare del capitale non restituito, da rivalutare secondo l’indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati a far tempo dal momento in cui si è manifestata l’insolvenza dell’emittente, ed un’ulteriore voce, a titolo di lucro cessante per il ritardo nella liquidazione e per la perdita della possibilità di effettuare altri investimenti, quantificabile in via equitativa nella semisomma tra l’esborso originariamente effettuato e l’importo risultante a seguito della rivalutazione operata con gli indicati criteri; per contro, nulla può essere riconosciuto a fronte degli interessi non percepiti fino alla scadenza naturale dei titoli.
Tribunale Roma, 13 giugno 2005
Posto che l’obbligo, gravante sull’intermediario autorizzato, di informare il cliente sulle caratteristiche del titolo e del rischio dell’investimento (nella specie, in titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica argentina) va assolto in modo puntuale ed analitico e non deve ritenersi soddisfatto dalla generica rappresentazione di elementi di rischio, la sua violazione costituisce un inadempimento contrattuale, con conseguente diritto del risparmiatore al risarcimento dei danni subiti.
Tribunale Roma, 13 giugno 2005
Le omesse informazioni da parte della banca intermediaria circa l’affidabilità insufficiente dei bonds argentini nel momento in cui era stato effettuato l’investimento n on sono determinanti per ravvisare un errore essenziale, ai fini dell’annullamento del contratto, posto che si tratta di caratteristica comune ai titoli emessi da numerosi paesi emergenti, contraddistinti da oscillazioni sensibili nelle quotazioni e da elevata redditività, e che inoltre l’acquirente aveva dichiarato di avere un’esperienza finanziaria approfondita ed un’alta propensione al rischio.
Tribunale Roma, 13 giugno 2005
Il giudice italiano difetta di giurisdizione a conoscere della controversia promossa dal cittadino italiano, acquirente di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina, e diretta a ottenere la condanna della emittente alla restituzione anticipata del valore nominale delle obbligazioni, in applicazione del principio della decadenza del beneficio del termine. Mentre, infatti, hanno natura privatistica gli atti di emissione e di collocamento, sul mercato internazionale, di tali titoli obbligazionari, da parte dello Stato argentino, non analoga natura hanno i successivi provvedimenti di moratoria adottati da quel Governo, trattandosi di espressione della potestà sovrana dello Stato .
Cassazione civile , sez. un., 27 maggio 2005, n. 11225
La vendita al cliente di obbligazioni della Repubblica Argentina, compiuta dalla banca in violazione degli obblighi di cui agli art. 21 d.lg. n. 58 del 1998 e 28 – 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, è nulla per contrasto con norme imperative ex art. 1418, comma 1 c.c., stante la natura generale degli interessi protetti dalle norme violate.
Tribunale Mantova, 01 dicembre 2004
In presenza di un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio come le obbligazioni della Repubblica Argentina, non sono sufficienti a ritenere che la banca abbia adempiuto i propri obblighi informativi verso il cliente, disposti a carico dell’intermediario dalla disciplina di settore (art. 21 d.lg. n. 58 del 1998, e correlata normativa Consob), nè la circostanza che la banca abbia fornito al cliente il documento sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari, perché questo contiene indicazioni di carattere generale, non riferite all’investimento specifico; nè la circostanza che il modulo recante l’ordine di acquisto contenesse l’indicazione prestampata con cui il cliente dichiarava di essere stato adeguatamente informato sui rischi dello specifico investimento, perché si tratta di mera clausola di stile, comunque inefficace ex art. 1469 – bis, comma 2 n. 18 c.c.
Tribunale Mantova, 01 dicembre 2004
L’ordine alla banca di acquistare obbligazioni della Repubblica Argentina, sottoscritto dal solo cliente e non anche dalla banca, non è nullo per violazione del requisito di forma scritta di cui all’art. 23 del d.lg. n. 58 del 1998, in quanto si tratta di atto unilaterale del cliente.
Tribunale Mantova, 01 dicembre 2004
La compravendita di strumenti finanziari (nella specie, obbligazioni della Repubblica Argentina) conclusa in violazione delle citate norme regolatrici dell’attività dell’intermediario finanziario, è nulla per contrasto con norme imperative ai sensi dell’art. 1418, comma 1 c.c.
Tribunale Venezia, 22 novembre 2004
La banca che, in base alla regola probatoria dell’art. 23, comma 6 del d.lg. n. 58 del 1998, non dimostri di avere adeguatamente informato il cliente, prima di dare esecuzione al suo ordine di acquisto, circa la particolare rischiosità dell’investimento in obbligazioni della Repubblica Argentina di cui all’ordine stesso, nonché del fatto che l’operazione si presenta per la banca in conflitto d’interessi, si considera avere agito in violazione dell’art. 21, lettere a) e b) del d.lg. n. 58 del 1998 e degli art. 27 e 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998.
Tribunale Venezia, 22 novembre 2004
L’ordine di acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina, inoltrato dal cliente alla banca per mezzo del telefono, non è nullo per violazione dell’art. 23 d.lg. n. 58 del 1998, in quanto il requisito di forma scritta ivi previsto vale per il contratto quadro per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari, e non anche per i singoli ordini attuativi di esso.
Tribunale Venezia, 22 novembre 2004
Risponde dei danni procurati al cliente l’intermediario finanziario che abbia consigliato una operazione non adeguata in relazione alle informazioni comunque in suo possesso (nella specie, si trattava di investimenti in obbligazioni argentine, ritenuta non adeguata in considerazione della sua dimensione (comportando l’impiego di oltre la metà del patrimonio mobili
are dei clienti), della natura altamente rischiosa dei titoli prescelti, delle condizioni di mercato di quei titoli (il cui rating aveva costituito oggetto di progressivo declassamento da parte delle maggiori agenzie internazionali), della circostanza che i clienti erano investitori non professionali (entrambi pensionati), dell’età dei risparmiatori (superiore ai settant’anni come emerge dai contratti, dovendo tale dato fare ragionevolmente presumere la preferenza per una gestione conservativa piuttosto che speculativa del patrimonio), nonché della propensione al rischio in precedenza manifestata (gli istanti avevano in passato investito i propri risparmi in obbligazioni della banca convenuta).
Tribunale Mantova, 12 novembre 2004
La banca che a mezzo di proprio dipendente consigli l’acquisto di titoli del debito pubblico di uno Stato estero senza avvertire il cliente del rischio di insolvenza già valutato e segnalato dalle principali agenzie internazionali, risponde a titolo contrattuale del danno subito dall’investitore (sulla specie, si trattava di titoli emessi dall’Argentina).
Tribunale Mantova, sez. II, 18 marzo 2004
È nullo ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. il contratto d’acquisto di titoli del debito pubblico argentino concluso in violazione dei doveri di comportamento imposti agli intermediari; ed in particolare del dovere di segnalare l’inadeguatezza delle operazioni di investimento, norma imperativa posta a tutela non molo del singolo cliente ma dell’interesse pubblico alla regolarità dei mercati ed alla stabilità del sistema finanziario.
Tribunale Mantova, sez. II, 18 marzo 2004