Quali sono le voci di danno nel caso in cui un prossimo congiunto venga dolosamente o colposamente ucciso?
I prossimi congiunti hanno diritto, a seconda dei casi, alle seguenti voci di danno:
- danno biologico, nel caso in cui il tragico evento ha provocato una malattia nella mente o nel corpo, obiettivamente accertabile;
- il danno morale, inteso come sofferenza dell’animo;
- il danno esistenziale, ogni qual volta a seguito dell’evento siano stati lesi diritti costituzionalmente garantiti con conseguente peggioramento delle abitudini di vita;
- danno patrimoniale per spese sostenute;
- danno patrimoniale per cessazione di apporti economici.
Se la morte è avvenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, gli eredi hanno anche diritto:
- danno biologico della vittima;
- danno morale della vittima;
In quali casi si ha diritto al risarcimento del danno futuro per mancato apporto economico?
L’aspettativa degli stretti congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, intanto integra un danno futuro risarcibile, tutte le volte in cui sia possibile presumere in base ad un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto che un contributo economico la persona defunta avrebbe effettivamente apportato (Sez. III, sent. n. 10085 del 12 ottobre 1998, Giardina c.Ministero del tesoro rv 519628).
Nel caso in cui la vittima sia una casalinga, è possibile parlare di danno patrimoniale per cessazione di apporti economici?
Sì. Nel caso in cui la vittima sia una casalinga, il danno patrimoniale futuro subito dal marito e dai figli per tale perdita può essere liquidato in base al triplo della pensione sociale e alla speranza di vita, tenuto conto dell’età. Se la vittima-casalinga aveva dei figli minori, anche questi hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale per aver perso l’apporto economico della madre.
Cassazione civile, sez. III, 29 settembre 2005, n. 19171
I genitori del minore hanno diritto a tale forma di risarcimento?
Sì. I genitori di persona minore di età, deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito, hanno diritto al risarcimento e ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro hanno l’onere di allegare e provare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia (Sez. III, sent. n. 12756 del 17 novembre 1999, Cadamuro c. Lloyd Adriatico rv 531238).
Il fatto che i genitori della vittima gestivano una impresa, ha conseguenze sull’ammontare del risarcimento?
Tra le aspettative che la morte di un figlio in giovane età fa venir meno per i genitori, ed alle quali dev’essere commisurato l’ammontare del risarcimento a carico del responsabile dell’evento, vi è anche quella di un apporto del figlio all’attività economica del padre, della madre o della famiglia nel campo dell’industria, del commercio, dei mestieri, delle professioni, quando tale apporto non si fondi su semplici speranze o su ipotetiche eventualità, ma su una ragionevole previsione, affidata ad un criterio di ponderata probabilità, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. Cosicché, nell’ampio quadro dei pregiudizi attuali o futuri arrecati ai prossimi congiunti, può essere valutato come risarcibile anche il venir meno del contributo personale di capacità tecnica, di esperienza, di personale interesse che la vittima già apportasse o con tutta probabilità avrebbe apportato alla gestione tecnica o amministrativa di un’azienda di tipo esclusivamente o prevalentemente familiare; soprattutto in funzione di quel particolare vantaggio che allo sviluppo economico dell’impresa sarebbe derivato dalla particolare qualità, inerente alla vittima, di appartenente al nucleo familiare, che non permette, nemmeno in termini di orari di lavoro e di costi, una sua completa parificazione a un qualsiasi dipendente esterno.