Licenziamento per giusta causa. Pro memoria

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA


Adempimenti del datore di lavoro:

  • Consultare le procedure previste dal C.C.N.L.;
  • Contestare immediatamente e comunque senza indugio per iscritto la violazione commessa dal lavoratore;
  • Aspettare 5 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata;
  • Se il lavoratore non ritira la raccomandata, aspettare cinque giorni dalla restituzione del piego non ritirato da parte delle Poste;
  • Irrogare la sanzione disciplinare per iscritto.


Errori/omissioni che comportano nullità/invalidità del licenziamento:

  • La contestazione non viene fatta per iscritto;
  • La contestazione dell’infrazione non avviene immediatamente o entro breve termine;
  • L’irrogazione della sanzione avviene prima di cinque giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la lettera di contestazione;


Conseguenze in caso di licenziamento nullo/invalido:

Se il licenziamento viene intimato senza la forma scritta o senza giustificazione, il giudice lo ritiene illegittimo e lo dichiara inefficace. In questo caso il datore di lavoro è soggetto a determinati obblighi verso il lavoratore.
La tutela (reale od obbligatoria) accordata al dipendente, licenziato ingiustamente, è diversa a seconda della dimensione dell’azienda.
Il giudice ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (modificato dalla l. n. 108/1990) nei confronti dei datori di lavoro, imprenditori o meno, che occupano:

  • più di 15 dipendenti (5 se agricoli) in ciascuna unità produttiva: sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo, dove è avvenuto il licenziamento;
  • più di 15 dipendenti (5 se agricoli) nell’ambito dello stesso Comune, anche se ciascuna unità produttiva non raggiunge il limite;
  • più di 60 dipendenti complessivamente se nell’unità produttiva interessata sono occupati meno di 16 dipendenti.

Oltre alla reintegrazione il licenziamento illegittimo obbliga il datore di lavoro a risarcire il lavoratore del danno subito. Questo è costituito dal pagamento della retribuzione globale di fatto, non inferiore a 5 mensilità, che il lavoratore non ha percepito, dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. Tale risarcimento prevede anche il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Il lavoratore può però rinunciare alla reintegrazione e chiedere in cambio, entro 30 giorni dall’invito a riprendere il lavoro, un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno.
L’obbligo di riassunzione del lavoratore invece, previsto dall’art. 2 L. n. 108/1990 (che ha ampliato l’art. 8 della L. 604), viene ordinato dal giudice nei confronti dei datori di lavoro, imprenditori o meno, che occupano:

  • fino a 15 dipendenti (5 se agricoli) in ciascuna unità produttiva;
  • fino a 60 complessivamente se nell’unità produttiva interessata sono occupati meno di 16 dipendenti.

Questa tutela si applica anche alle organizzazioni di tendenza, cioè datori non imprenditori che svolgono attività senza fini di lucro (sindacati, partiti politici, associazioni religiose, culturali).
Si applica inoltre ai lavoratori dipendenti da enti pubblici in cui la stabilità non è garantita da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale.
Il licenziamento illegittimo, privo di giusta causa o di giustificato motivo, in questo caso pone il datore di lavoro di fronte alla scelta di riassumere il lavoratore entro 3 giorni, senza diritto alla retribuzione arretrata non data, oppure, di pagargli un’indennità, a titolo di danno. Quest’ultima dovrà essere compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione al numero dei dipendenti, alla dimensione dell’impresa, all’anzianità, al comportamento e alle condizioni delle parti.