Indulto L. 241/2006

LEGGE 31 luglio 2006, n. 241
Concessione di indulto.

Art. 1.

1. E’ concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le penedetentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole ocongiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cuiall’ultimo comma dell’articolo 151 del codice penale.


2. L’indulto non si applica:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice
penale:
1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
2) 270-bis (associazioni con finalita’ di terrorismo anche
internazionale o di eversione dell’ordine democratico);
3) 270-quater (arruolamento con finaita’ di terrorismo anche
internazionale);
4) 270-quinquies (addestramento ad attivita’ con finalita’ di
terrorismo anche internzionale);
5) 280 (attentato per finalita’ terroristiche o di eversione);
6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o
esplosivi);
7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione);
9) 306 (banda armata);
10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata
alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del
codice penale);
11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
12) 422 (strage);
13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu’ o in servitu);
14) 600-bis (prostituzione minorile);
15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell’ipotesi prevista
dall’articolo 600-quater.1 del codice penale;
16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche
nell’ipotesi prevista dall’articolo 600-quater.1 del codice penale,
sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del
medesimo articolo 600-quater;
17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile);
18) 601 (tratta di persone);
19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
20) 609-bis (violenza sessuale);
21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione),
commi primo, secondo e terzo;
25) 644 (usura);
26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all’ipotesi che la
sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita’ provenienti dal
delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti
concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o
psicotrope;
b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la
detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui
all’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, aggravati ai sensi dell’articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonche’ per il
delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del citato testo
unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo
articolo 74;
c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e
successive modificazioni;
d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di
cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
successive modificazioni;
e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di
cui all’articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
3. Il beneficio dell’indulto e’ revocato di diritto se chi ne ha
usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti
condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 31 luglio 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 525-bis):

Stralcio dell’art. 2 della proposta di legge presentata
dall’on. Buemi l’8 maggio 2006, deliberato dall’assemblea
il 18 luglio 2006.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 18 luglio 2006 con pareri delle commissioni I
e V.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
19 luglio 2006.
Esaminato in aula il 24, 25, 26 luglio 2006 ed
approvato il 27 luglio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 881):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 27 luglio 2006 con pareri delle commissioni
1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il
28 luglio 2006.
Esaminato in aula ed approvato il 29 luglio 2006.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 151 del codice penale:
«Art. 151 (Amnistia). – L’amnistia estingue il reato,
e, se vi e’ stata condanna, fa cessare l’esecuzione della
condanna e le pene accessorie.
Nel concorso di piu’ reati, l’amnistia si applica ai
singoli reati per i quali e’ conceduta.
L’estinzione del reato per effetto dell’amnistia e’
limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la
data del decreto, salvo che questo stabilisca una data
diversa.
L’amnistia puo’ essere sottop
osta a condizioni o ad
obblighi.
L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi
preveduti dai capoversi dell’art. 99, ne’ ai delinquenti
abituali, o professionali, o per tendenza, salvo che il
decreto disponga diversamente.».
– Si riporta il testo degli articoli 73, 74 e 80 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, (testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.):
«Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope). (Legge 26 giugno 1990,
n. 162, art. 14, comma 1). – 1. Chiunque, senza
l’autorizzazione di cui all’art. 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla
tabella I prevista dall’art. 14, e’ punito con la
reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e’ punito
chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17,
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita’, in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita’
di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla
meta’.
2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui
all’art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri
metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate
nelle tabelle I e II di cui all’art. 14, e’ punito con la
reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro
26.000 a euro 300.000.
2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel
caso di illecita produzione o commercializzazione delle
sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle
categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico,
utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze
stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui
all’art. 14.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C,
di cui all’art. 14 e non ricorrono le condizioni di cui
all’art. 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite
da un terzo alla meta’.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita’ o le
circostanze dell’azione ovvero per la qualita’ e quantita’
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono
di lieve entita’, si applicano le pene della reclusione da
uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell’art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta
dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non
debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo’ applicare, anziche’ le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita’ di cui all’art. 54 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita’ ivi previste.
Con la sentenza il giudice incarica l’Ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. L’Ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dall’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo’ essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell’art. 116, previo consenso delle
stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, in deroga a
quanto previsto dall’art. 54 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero
o d’ufficio, il giudice che procede, o quello
dell’esecuzione, con le formalita’ di cui all’art. 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dell’entita’ dei
motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e’ ammesso
ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non
piu’ di due volte.
6. Se il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone in
concorso tra loro, la pena e’ aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta’ a due terzi per chi si adopera per evitare che
l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l’autorita’ di polizia o
l’autorita’ giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.».
«Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope) (Legge 26 giugno
1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2). – 1.
Quando tre o piu’ persone si associano allo scopo di
commettere piu’ delitti tra quelli previsti dall’art. 73,
chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia
l’associazione e’ punito per cio’ solo con la reclusione
non inferiore a venti anni.
2
. Chi partecipa all’associazione e’ punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena e’ aumentata se il numero degli associati e’
di dieci o piu’ o se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l’associazione e’ armata la pena, nei casi
indicati dai commi 1 e 3, non puo’ essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal
comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si
considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita’ di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena e’ aumentata se ricorre la circostanza di
cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 80.
6. Se l’associazione e’ costituita per commettere i
fatti descritti dal comma 5 dell’art. 73, si applicano il
primo e il secondo comma dell’art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta’ a due terzi per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all’associazione risorse decisive per la commissione dei
delitti.
8. Quando in leggi e decreti e’ richiamato il reato
previsto dall’art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
abrogato dall’art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990,
n. 162, il richiamo si intende riferito al presente
articolo.».
«Art. 80 (Aggravanti specifiche) (Legge 26 giugno 1990,
n. 162, art. 18, comma 1). – 1. Le pene previste per i
delitti di cui all’art. 73 sono aumentate da un terzo alla
meta’;
a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e
psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona
di eta’ minore;
b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo
comma dell’art. 112 del codice penale;
c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a
cooperare nella commissione del reato, persona dedita
all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto e’ stato commesso da persona armata o
travisata;
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono
adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti
accentuata la potenzialita’ lesiva;
f) se l’offerta o la cessione e’ finalizzata ad
ottenere prestazioni sessuali da parte di persona
tossicodipendente;
g) se l’offerta o la cessione e’ effettuata
all’interno o in prossimita’ di scuole di ogni ordine o
grado, comunita’ giovanili, caserme, carceri, ospedali,
strutture per la cura e la riabilitazione dei
tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda quantita’ ingenti di sostanze
stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla
meta’ a due terzi; la pena e’ di trenta anni di reclusione
quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 73
riguardano quantita’ ingenti di sostanze stupefacenti o
psicotrope e ricorre l’aggravante di cui alla lettera e)
del comma 1.
3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole
per commettere il delitto o per conseguirne per se’ o per
altri il profitto, il prezzo o l’impunita’ ha fatto uso di
armi.
4. Si applica la disposizione del secondo
comma dell’art. 112 del codice penale.
5.».
– Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela
dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
n. 15:
«Art. 1. – Per i reati commessi per finalita’ di
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili
con pena diversa dall’ergastolo, la pena e’ sempre
aumentata della meta’, salvo che la circostanza sia
elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si
applica per primo l’aumento di pena previsto per la
circostanza aggravante di cui al comma precedente.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con
l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle
circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una
pena di specie diversa o ne determina la misura in modo
indipendente da quella ordinaria del reato, e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ di pena
risultante dall’aumento conseguente alle predette
aggravanti.».
– Si riporta il testo dell’art. 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di
lotta alla criminalita’ organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell’attivita’ amministrativa), convertito con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:
«Art. 7. – 1. Per i delitti punibili con pena diversa
dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo
stesso articolo, la pena e’ aumentata da un terzo alla
meta’.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con l’aggravante di cui al comma 1 non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa
e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ di pena
risultante dall’aumento conseguente alla predetta
aggravante.».
– Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia di
discriminazione razziale, etnica e religiosa) convertito,
con modicazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205:
«Art. 3 (Circostanza aggravante). – 1. Per i reati
punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi
per finalita’ di discriminazione o di odio etnico,
nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di
agevolare l’attivita’ di organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime
finalita’, la pena e’ aumentata fino alla meta’.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella
prevista dall’art. 98 del codice penale, concorrenti con
l’aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni
di
pena si operano sulla quantita’ di pena risultante
dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.».