Riforma procedure concorsuali. D.lgs 5/2006

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2006, n.5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.


Capo I Modifiche al titolo I
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80,
di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, recante delega al Governo per la riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati, espressi in data 16 novembre 2005, e del Senato della
Repubblica, espressi in data 22 novembre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
attivita’ produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Sostituzione dell’articolo 1
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato
preventivo). – Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul
concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attivita’
commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.
Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli
esercenti un’attivita’ commerciale in forma individuale o collettiva
che, anche alternativamente:
a) hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale
di valore superiore a euro trecentomila;
b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi
calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio
dell’attivita’ se di durata inferiore, per un ammontare complessivo
annuo superiore a euro duecentomila.
I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono
essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della
giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
intervenute nel periodo di riferimento.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Il testo dei commi 5 e 6 dell’art. 1 della legge
14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato
nonche’ per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali.) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
14 maggio 2005, n. 111, e’ il seguente:
«5. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con l’osservanza dei principi e dei criteri
direttivi di cui al comma 6, uno o piu’ decreti legislativi
recanti la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con
la normativa comunitaria e in conformita’ ai principi e ai
criteri direttivi di cui al comma 6, realizza il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonche’ la
riconduzione della disciplina della transazione in sede
fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure
concorsuali al concordato preventivo come disciplinato in
attuazione della presente legge. I decreti legislativi
previsti dal presente comma sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia e del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita’
produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai
fini dell’espressione dei pareri da parte delle commissioni
competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono
emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine
venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare
del termine previsto dal primo periodo del presente comma o
successivamente, la scadenza di quest’ultimo e’ prorogata
di sessanta giorni.
6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) modificare la disciplina del fallimento, secondo i
seguenti principi:
1) semplificare la disciplina attraverso
l’estensione dei soggetti esonerati dall’applicabilita’
dell’istituto e l’accelerazione delle procedure applicabili
alle controversie in materia;
2) ampliare le competenze del comitato dei
creditori, consentendo una maggiore partecipazione
dell’organo alla gestione della crisi dell’impresa;
coordinare i poteri degli altri organi d
ella procedura;
3) modificare la disciplina dei requisiti per la
nomina a curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a
ricoprire la carica gli studi professionali associati, le
societa’ tra professionisti, nonche’ coloro che abbiano
comprovate capacita’ di gestione imprenditoriale;
4) modificare la disciplina delle conseguenze
personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali
e prevedendo che le limitazioni alla liberta’ di residenza
e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole
esigenze della procedura;
5) modificare la disciplina degli effetti della
revocazione, prevedendo che essi si rivolgano nei confronti
dell’effettivo destinatario della prestazione;
6) ridurre il termine di decadenza per l’esercizio
dell’azione revocatoria;
7) modificare la disciplina degli effetti del
fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i
termini entro i quali il curatore deve manifestare la
propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi
contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni
destinati ad uno specifico affare e per i contratti di
locazione finanziaria;
8) modificare la disciplina della continuazione
temporanea dell’esercizio dell’impresa, ampliando i poteri
del comitato dei creditori e del curatore ed introducendo
l’obbligo di informativa periodica da parte del curatore al
comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;
9) modificare la disciplina dell’accertamento del
passivo, abbreviando i tempi della procedura, semplificando
le modalita’ di presentazione delle relative domande di
ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l’esame
dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei
crediti insinuati, confermare o effettuare nuove
designazioni in ordine ai componenti del comitato dei
creditori, nonche’ confermare il curatore ovvero
richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato
un nuovo nominativo;
10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla
redazione dell’inventano, il curatore predisponga un
programma di liquidazione da sottoporre, previa
approvazione del comitato dei creditori, all’autorizzazione
del giudice delegato contenente le modalita’ e i termini
previsti per la realizzazione dell’attivo, specificando:
10.1) se e’ opportuno disporre l’esercizio
provvisorio dell’impresa o di singoli rami di azienda,
anche tramite l’affitto a terzi;
10.2) la sussistenza di proposte di concordato;
10.3) le azioni risarcitorie, recuperatorie o
revocatorie da esercitare;
10.4) le possibilita’ di cessione unitaria
dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti
giuridici individuabili in blocco;
10.5) le condizioni della vendita dei singoli
cespiti, e che il comitato dei creditori possa proporre al
curatore modifiche al programma presentato, prima di
procedere alla sua votazione, e che l’approvazione del
programma sia subordinata all’esito favorevole della
votazione, da parte del comitato dei creditori;
11) modificare la disciplina della ripartizione
dell’attivo, abbreviando i tempi della procedura e
semplificando gli adempimenti connessi;
12) modificare la disciplina del concordato
fallimentare, accelerando i tempi della procedura e
prevedendo l’eventuale suddivisione dei creditori in classi
che tengano conto della posizione giuridica e degli
interessi omogenei delle varie categorie di creditori,
nonche’ trattamenti differenziati per i creditori
appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalita’ di
voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto
i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno
che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le
modalita’ di approvazione del concordato, modificando
altresi’ la disciplina delle impugnazioni al fine di
garantire una maggiore celerita’ dei relativi procedimenti;
13) introdurre la disciplina dell’esdebitazione e
disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che essa
consista nella liberazione del debitore persona fisica dai
debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non
soddisfatti qualora:
13.1) abbia cooperato con gli organi della
procedura fornendo tutte le informazioni e la
documentazione utile all’accertamento del passivo e al
proficuo svolgimento delle operazioni;
13.2) non abbia in alcun modo ritardato o
contribuito a ritardare la procedura;
13.3) non abbia violato le disposizioni di cui
alla gestione della propria corrispondenza;
13.4) non abbia beneficiato di altra
esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
13.5) non abbia distratto l’attivo o esposto
passivita’ insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto
rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del
patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso
abusivo al credito;
13.6) non sia stato condannato per bancarotta
fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica,
l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in
connessione con l’esercizio dell’attivita’ d’impresa, salvo
che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione;
14) abrogare la disciplina del procedimento
sommario;
b) prevedere l’abrogazione dell’amministrazione
controllata;
c) prevedere che i crediti di rivalsa verso il
cessionario previsti dalle norme relative all’imposta sul
valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili,
abbiano privilegio sulla generalita’ dei mobili del
debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui
agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia
e’ posposto.».
– Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa.) e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.

Art. 2.
Modifiche all’articolo 3
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Il secondo comma dell’articolo 3 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e’ abrogato.

Nota all’art. 2:
– Si riporta il testo dell’art. 3 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 3 (Liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo e amministrazione controllata). – Se la legge
non dispone diversamente, le imprese soggette a
liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse
alla procedura di concordato preventivo e di
amministrazione controllata, osservate per le imprese
escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’art.
195.».

Art. 3.
Abrogazione dell’articolo 4
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
abrogato.

Nota all’art. 3:
– L’art. 4 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, abrogato dal presente decreto legislativo, recava:
«Rinvio a leggi speciali».

Capo II Modifiche al titolo II, capo I
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 4.
Sostituzione dell’articolo 6
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). – Il
fallimento e’ dichiarato su ricorso del debitore, di uno o piu’
creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l’istante puo’ indicare il
recapito telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti
dalla presente legge.».

Art. 5.
Sostituzione dell’articolo 7
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Iniziativa del pubblico ministero). – Il pubblico
ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell’articolo
6:
1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento
penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilita’ o dalla latitanza
dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal
trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta
dell’attivo da parte dell’imprenditore;
2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal
giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.».

Art. 6.
Abrogazione dell’articolo 8
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
abrogato.

Nota all’art. 6:
– L’art. 8 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, abrogato dal presente decreto legislativo, recava:
«Stato d’insolvenza risultante in giudizio civile.».

Art. 7.
Modifiche all’articolo 9
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i commi
secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente
all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non
rileva ai fini della competenza.
L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale dell’impresa,
puo’ essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se e’
stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa
dell’Unione europea.
Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la
sussistenza della giurisdizione italiana, se e’ avvenuto dopo il
deposito del ricorso di cui all’articolo 6 o la presentazione della
richiesta di cui all’articolo 7.».

Nota all’art. 7:
– Si riporta il testo dell’art. 9 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 9 (Competenza). – Il fallimento e’ dichiarato dal
tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede
principale dell’impresa.
Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno
antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la
dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della
competenza.
L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale
dell’impresa, puo’ essere dichiarato fallito nella
Repubblica anche se e’ stata pronunciata dichiarazione di
fallimento all’estero.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la
normativa dell’Unione europea.
Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non
esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se e’
avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all’art. 6 o
la presentazione della richiesta di cui all’art. 7.».

Art. 8.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di incompetenza). – La
sentenza che dichiara l’incompetenza e’ trasmessa in copia al
tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto
l’immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso
modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.
Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal
ricevimento degli atti, se non richiede d’ufficio il regolamento di
competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile,
dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo
alla nomina del giudice delegato e del curatore.
Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.
Qualora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del giudizio di cui
all’articolo 18, l’appello, per le questioni diverse dalla
competenza, e’ riassunto, a norma dell’articolo 50 del codice di
procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.
Nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 24 dinanzi al tribunale
dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per
la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi
dell’articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la
cancellazione della causa dal ruolo.
Art. 9-ter (Conflitto positivo di competenza). – Quando il
fallimento e’ stato dichiarato da piu’ tribunali, il procedimento
prosegue avanti al tribunale competente che si e’ pronunciato per
primo.
Il tribunale che si e’ pronunciato successivamente, se non richiede
d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del
codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al
tribunale che si e’ pronunziato per primo. Si a
pplica l’articolo
9-bis, in quanto compatibile.».

Art. 9.
Sostituzione dell’articolo 10
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio
dell’impresa). – Gli imprenditori individuali e collettivi possono
essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal
registro delle imprese, se l’insolvenza si e’ manifestata
anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.
In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli
imprenditori collettivi, e’ fatta salva la facolta’ di dimostrare il
momento dell’effettiva cessazione dell’attivita’ da cui decorre il
termine del primo comma.».

Art. 10.
Modifiche all’articolo 11
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«L’erede puo’ chiedere il fallimento del defunto, purche’
l’eredita’ non sia gia’ confusa con il suo patrimonio; l’erede che
chiede il fallimento del defunto non e soggetto agli obblighi di
deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).».

Note all’art. 10:
– Si riporta il testo dell’art. 11 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 11 (Fallimento dell’imprenditore defunto). –
L’imprenditore defunto puo’ essere dichiarato fallito
quando ricorrono le condizioni stabilite nell’articolo
precedente.
L’erede puo’ chiedere il fallimento del defunto,
purche’ l’eredita’ non sia gia’ confusa con il suo
patrimonio; l’erede che chiede il fallimento del defunto
non e’ soggetto agli obblighi di deposito di cui agli
articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).
Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto
gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai
creditori del defunto a norma del codice civile.».

Art. 11.
Abrogazione dell’articolo 13
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
abrogato.

Nota all’art. 11:
– L’art. 13 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, abrogato dal presente decreto legislativo, recava:
«Obbligo di trasmissione dell’elenco dei protesti».

Art. 12.
Sostituzione dell’articolo 14
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio
fallimento). – L’imprenditore che chiede il proprio fallimento deve
depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili
e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero
l’intera esistenza dell’impresa, se questa ha avuto una minore
durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed
estimativo delle sue attivita’, l’elenco nominativo dei creditori e
l’indicazione dei rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi
per ciascuno degli ultimi tre anni, l’elenco nominativo di coloro che
vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e
l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il
diritto.».

Art. 13.
Sostituzione dell’articolo 15
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Istruttoria prefallimentare). – Il procedimento per la
dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in
composizione collegiale con le modalita’ dei procedimenti in camera
di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il
debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento
interviene il pubblico ministero che ha assunto l’iniziativa per la
dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione e’ sottoscritto dal presidente del
tribunale o dal giudice relatore se vi e’ delega alla trattazione del
procedimento ai sensi del quinto comma. Tra la data della
notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del
ricorso, e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non
inferiore a quindici giorni liberi.
Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento e’ volto
all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e
fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per
la presentazione di memorie ed il deposito di documenti e relazioni
tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone, con gli accertamenti
necessari, che l’imprenditore depositi una situazione patrimoniale,
economica e finanziara aggiornata.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati
dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono
particolari ragioni di urgenza.
Il tribunale puo’ delegare al giudice relatore l’audizione delle
parti. In tal caso, il giudice delegato provvede, senza indugio e nel
rispetto del contraddittorio, all’ammissione ed all’espletamento dei
mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, puo’ emettere i provvedimenti
cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa
oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata
del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che
dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta
l’istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei
debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria
prefallimentare e’ complessivamente inferiore a euro venticinquemila.
Tale importo e’ periodicamente aggiornato con le modalita’ di cui al
terzo comma dell’articolo 1.».

Art. 14.
Modifiche all’articolo 16
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, i numeri 3), 4) e 5) sono sostituiti dai
seguenti:
«3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture
contabili e fiscali obbligatorie, nonche’ dell’elenco dei creditori,
entro tre giorni, se non e’ stato ancora eseguito a norma
dell’articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui
si procedera’ all’esame dello stato passivo, entro il termine
perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della
sentenza;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o
personali su cose in possesso del fallito,
il termine perentorio di
trenta giorni prima dell’adunanza di cui al numero precedente per la
presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.»;
b) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
«La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione
ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura
civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di
iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi
dell’articolo 17, secondo comma.»;
c) il quarto comma e’ abrogato.

Nota all’art. 14:
– Si riporta il testo dell’art. 16 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento). – La
sentenza dichiarativa di fallimento e’ pronunciata in
camera di consiglio.
Con la sentenza il tribunale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle
scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche’
dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e’
stato ancora eseguito a norma dell’art. 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora
dell’adunanza in cui si procedera’ all’esame dello stato
passivo, entro il termine perentorio di non oltre
centoventi giorni dal deposito della sentenza;
5) assegna ai crediton e ai terzi, che vantano
diritti reali o personali su cose in possesso del fallito,
il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza
di cui al numero precedente per la presentazione in
cancelleria delle domande di insinuazione.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della
pubblicazione ai sensi dell’art. 133, primo comma, del
codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei
terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza
nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 17, secondo
comma.

Art. 15.
Sostituzione dell’articolo 17
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa
di fallimento). – Entro il giorno successivo al deposito in
cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento e’ notificata, su
richiesta del cancelliere, ai sensi dell’articolo 137 del codice di
procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio
eletto nel corso del procedimento previsto dall’articolo 15, ed e’
comunicata per estratto, ai sensi dell’articolo 136 del codice di
procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento.
L’estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore,
il dispositivo e la data del deposito della sentenza.
La sentenza e’ altresi’ annotata presso l’ufficio del registro
delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa
differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente
al luogo ove la procedura e’ stata aperta.
A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo
comma, trasmette, anche per via telematica, l’estratto della sentenza
all’ufficio del registro delle imprese indicato nel comma
precedente.».

Art. 16.
Sostituzione dell’articolo 18
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Appello). – Contro la sentenza che dichiara il fallimento
puo’ essere proposto appello dal debitore e da qualunque interessato
con ricorso da depositarsi entro trenta giorni presso la corte
d’appello.
L’appello non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo
quanto previsto dall’articolo 19, primo comma.
Il termine per l’appello decorre per il debitore dalla data della
notificazione della sentenza a norma dell’articolo 17 e, per tutti
gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle
imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la
disposizione di cui all’articolo 327, primo comma, del codice di
procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del
ricorso, fissa con decreto, da comunicarsi al ricorrente, l’udienza
di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso,
assegnando termine al ricorrente non superiore a dieci giorni dalla
comunicazione per la notifica del ricorso e del decreto alle parti e
al curatore, nonche’ un termine alle parti resistenti non superiore a
cinque giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie.
All’udienza il collegio, sentite le parti presenti in
contraddittorio tra loro ed assunti, anche d’ufficio, i mezzi di
prova necessari ai fini della decisione, provvede con sentenza,
emessa ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura
civile. In caso di particolare complessita’, la corte puo’ riservarsi
di depositare la motivazione entro quindici giorni.
La sentenza che revoca il fallimento e’ notificata al curatore, al
creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non
opponente, e deve essere pubblicata, comunicata ed iscritta a norma
dell’articolo 17.
La sentenza che rigetta l’appello e’ notificata al ricorrente.
Se il fallimento e’ revocato, restano salvi gli effetti degli atti
legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati
dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto non
soggetto a reclamo.».

Art. 17.
Sostituzione dell’articolo 19
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Sospensione della liquidazione dell’attivo). – Proposto
l’appello, il collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore,
puo’, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte,
ovvero temporaneamente, la liquidazione dell’attivo.
Se e’ proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al
primo comma o la loro revoca sono chiesti alla Corte di appello.
L’istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in
calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al
collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono
notificate alle altre parti ed al curatore.».

Art. 18.
Abrogazione dell’articolo 21
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
abrogato.

Nota all’art. 18:
– L’art. 21 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 abrogato dal presente decreto, recava: «Revoca della
dichiarazione di fallimento.».

Art. 19.
Sostituzione dell’articolo 22
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Gravami contro il provvedimento che respinge l’istanza di
fallimento). – Il tribunale, che respinge il ricorso per la
dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato,
comunicato a cura del cancelliere alle parti.
Entro quindici giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente
o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro
il decreto alla Corte d’appello che, sentite le parti, provvede in
camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non puo’
chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla
rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per
responsabilita’ aggravata ai sensi dell’articolo 96 del codice di
procedura civile.
Il decreto della Corte di appello e’ comunicato a cura del
cancelliere alle parti del procedimento di cui all’articolo 15.
Se la Corte d’appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente
o del pubblico ministero richiedente, rimette d’ufficio gli atti al
tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su
segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei
presupposti necessari.
I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento
al decreto della Corte d’appello.».

Capo III Modifiche al titolo II, capo II
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 20.
Sostituzione dell’articolo 23
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Poteri del tribunale fallimentare). – Il tribunale che ha
dichiarato il fallimento e’ investito dell’intera procedura
fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per
giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non e’
prevista la competenza del giudice delegato; puo’ in ogni tempo
sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato
dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa
che non sono di competenza del giudice delegato, nonche’ i reclami
contro i provvedimenti del giudice delegato.
I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo
articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente
disposto.».

Art. 21.
Sostituzione dell’articolo 24
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare). – Il tribunale
che ha dichiarato il fallimento e’ competente a conoscere di tutte le
azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui
al primo comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a
742 del codice di procedura civile. Non si applica l’articolo 40,
terzo comma, del codice di procedura civile.».

Art. 22.
Sostituzione dell’articolo 25
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Poteri del giudice delegato). – Il giudice delegato
esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarita’ della
procedura e:
1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e’
richiesto un provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorita’ i provvedimenti
urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli
che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto
incompatibile con l’acquisizione;
3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi
prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il
corretto e sollecito svolgimento della procedura;
4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone
l’eventuale revoca dell’incarico conferito alle persone la cui opera
e’ stata richiesta dal medesimo curatore nell’interesse del
fallimento;
5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti
contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come
attore o come convenuto. L’autorizzazione deve essere sempre data per
atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni
grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone
l’eventuale revoca dell’incarico conferito agli avvocati nominati dal
medesimo curatore;
7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
8) procede all’accertamento dei crediti e dei diritti reali e
personali vantati dai terzi, a norma del capo V.
Il giudice delegato non puo’ trattare i giudizi che abbia
autorizzato, ne’ puo’ far parte del collegio investito del reclamo
proposto contro i suoi atti.
I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto
motivato.».

Art. 23.
Sostituzione dell’articolo 26
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del
tribunale). – Salvo che non sia diversamente disposto, contro i
decreti del giudice delegato e del tribunale, puo’ essere proposto
reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in
camera di consiglio.
Il reclamo e’ proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei
creditori e da chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo e’ proposto nel termine perentorio di dieci giorni,
decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del
provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei
creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e’ stato chiesto
il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre
dall’esecuzione delle formalita’ pubblicitarie disposte dal giudice
delegato. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal
curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
telefax o posta elettronica con garanzia dell’avvenuta ricezione in
base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a
notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il
reclamo non puo’ proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del
provvedimento in cancelleria.
Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.
Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere l’indicazione
del tribunale o della corte di appello competente, del giudice
delegato e della procedura fallimentare; le generalita’ del
ricorrente e l’elezione del domicilio in un comune sito nel
circondano del tribunale competente; la determinazione dell’oggetto
della domanda; l’
esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su
cui si basa il reclamo e le relative conclusioni; l’indicazione
specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente del collegio nomina il giudice relatore e fissa con
decreto l’udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio,
assegnando al reclamante un termine per la notifica al curatore ed ai
controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione
dell’udienza. Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere non
meno di dieci giorni liberi e non piu’ di venti; il resistente,
almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata, deposita memoria
difensiva contenente l’indicazione dei documenti prodotti.
Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi gli
interessati che intendono intervenire nel giudizio.
Nel corso dell’udienza il collegio, sentiti il reclamante, il
curatore e gli eventuali controinteressati, assume, anche d’ufficio,
le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei
suoi componenti.
Entro trenta giorni dall’udienza di convocazione delle parti, il
collegio provvede con decreto motivato con il quale conferma,
modifica o revoca il provvedimento reclamato.».

Art. 24.
Sostituzione dell’articolo 27
del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Nomina del curatore). – Il curatore e’ nominato con la
sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con
decreto del tribunale.».

Art. 25.
Sostituzione dell’articolo 28
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore). – Possono essere
chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri
commercialisti;
b) studi professionali associati o societa’ tra professionisti,
sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di
cui alla lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione
dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile
della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione,
direzione e controllo in societa’ per azioni, dando prova di adeguate
capacita’ imprenditoriali e purche’ non sia intervenuta nei loro
confronti dichiarazione di fallimento.
Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche
caratteristiche e attitudini del curatore.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli
affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi
ha concorso al dissesto dell’impresa durante i due anni anteriori
alla dichiarazione di fallimento, nonche’ chiunque si trovi in
conflitto di interessi con il fallimento.».

Art. 26.
Modifiche all’articolo 29
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 29, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la parola: «comunicare» e’ sostituita dalle seguenti: «far
pervenire».

Nota all’art. 26:
– Si riporta il testo dell’art. 29 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 29 (Accettazione del curatore). – Il curatore
deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione
della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la
propria accettazione.
Se il curatore non osserva questo obbligo, il
tribunale, in camera di consiglio, provvede d’urgenza alla
nomina di altro curatore.».

Art. 27.
Sostituzione dell’articolo 31
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Gestione della procedura). – Il curatore ha
l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le
operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e
del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso
attribuite.
Egli non puo’ stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice
delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive
dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al
fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti
del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non
occorra ministero di difensore.
Il curatore non puo’ assumere la veste di avvocato nei giudizi che
riguardano il fallimento.».

Art. 28.
Sostituzione dell’articolo 32
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Esercizio delle attribuzioni del curatore). – Il curatore
esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e puo’
delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del
giudice delegato. L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal
giudice, e’ detratto dal compenso del curatore.
Il curatore puo’ essere autorizzato dal comitato dei creditori, a
farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso
il fallito, sotto la sua responsabilita’. Del compenso riconosciuto a
tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso
finale del curatore.».

Art. 29.
Modifiche all’articolo 33
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «entro un mese»" sono sostituite
dalle seguenti «entro sessanta giorni» e le parole «sul tenore della
vita privata di lui e della famiglia»," sono soppresse;
b) il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito gia’
impugnati dai creditori, nonche’ quelli che egli intende impugnare.
Il giudice delegato puo’ chiedere al curatore una relazione sommaria
anche prima del termine suddetto.
Se si tratta di societa’, la relazione deve esporre i fatti
accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilita’ degli
amministratori e degli organi di controllo, dei soci e,
eventualmente, di estranei alla societa’.
Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in
cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla
responsabilita’ penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il
curatore intende proporre qualora possano comportare l’adozione di
provvedimenti cautelari, nonche’ alle circostanze estranee agli
interessi della procedura e che investano la sfera personale del
fallito. Copia de
lla relazione, nel suo testo integrale, e’ trasmessa
al pubblico ministero.
Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della
relazione di cui al primo comma, redige altresi’ un rapporto
riepilogativo delle attivita’ svolte, con indicazione di tutte le
informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto
della sua gestione. Copia del rapporto e’ trasmessa al comitato dei
creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o
bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei
suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia
del rapporto e’ trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per
via telematica all’ufficio del registro delle imprese, nei quindici
giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle
osservazioni nella cancelleria del tribunale.».

Nota all’art. 29:
– Si riporta il testo dell’art. 33 del citato regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 33 (Relazione al giudice). -Il curatore, entro
sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve
presentare al giudice delegato una relazione
particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento,
sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio
dell’impresa, sulla responsabilita’ del fallito o di altri
e su quanto puo’ interessare anche ai fini dell’istruttoria
penale.
Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito
gia’ impugnati dai creditori, nonche’ quelli che egli
intende impugnare. Il giudice delegato puo’ chiedere al
curatore una relazione sommaria anche prima del termine
suddetto.
Se si tratta di societa’, la relazione deve esporre i
fatti accertati e le informazioni raccolte sulla
responsabilita’ degli amministratori e degli organi di
controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla
societa’.
Il giudice delegato ordina il deposito della relazione
in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti
relative alla responsabilita’ penale del fallito e di terzi
ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora
possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari,
nonche’ alle circostanze estranee agli interessi della
procedura e che investano la sfera personale del fallito.
Copia della relazione, nel suo testo integrale, e’
trasmessa al pubblico ministero.
Il curatore, ogni sei mesi successivi alla
presentazione della relazione di cui al primo comma, redige
altresi’ un rapporto riepilogativo delle attivita’ svolte,
con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la
prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.
Copia del rapporto e’ trasmessa al comitato dei creditori,
unitamente agli estratti conto dei depositi postali o
bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o
ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni
scritte. Altra copia del rapporto e’ trasmessa, assieme
alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio
del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi
alla scadenza del termine per il deposito delle
osservazioni nella cancelleria del tribunale.».

Art. 30.
Sostituzione dell’articolo 34
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Deposito delle somme riscosse). – Le somme riscosse a
qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine
massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente
intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio
postale o presso una banca scelti dal curatore.
La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto e’
valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
Se e’ prevedibile che le somme disponibili non possano essere
immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e
previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato
puo’ ordinare che le disponibilita’ liquide siano impiegate
nell’acquisto di titoli emessi dallo Stato.
Il prelievo delle somme e’ eseguito su copia conforme del mandato
di pagamento del giudice delegato.».

Art. 31.
Sostituzione dell’articolo 35
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). – Le riduzioni di
crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le
ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la
restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di
eredita’ e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono
effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori.
Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro
e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente
il giudice delegato, salvo che gli stessi siano gia’ stati approvati
dal medesimo ai sensi dell’articolo 104-ter.
Il limite di cui al secondo comma puo’ essere adeguato con decreto
del Ministro della giustizia.».

Art. 32.
Sostituzione dell’articolo 36
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 36 (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei
creditori). – Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro
le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i
relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato
possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge,
entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto o, in caso di omissione,
dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il
giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato,
omessa ogni formalita’ non indispensabile al contraddittorio.
Contro il decreto del giudice delegato e’ ammesso ricorso al
tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del
decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il
curatore e il reclamante, omessa ogni formalita’ non essenziale al
contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se e’ accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del
curatore, questi e’ tenuto a dare esecuzione al provvedimento della
autorita’ giudiziaria. Se e’ accolto il reclamo concernente un
comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice
delegato provvede in sostituzione di quest’ultimo con l’accoglimento
del reclamo.».

Art. 33.
Integrazi
one del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l’articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
inserito il seguente:
«Art. 36-bis (Termini processuali). – Tutti i termini processuali
previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione
feriale.».

Art. 34.
Modifiche all’articolo 37
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Il tribunale
provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei
creditori.»;
b) dopo il secondo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«Contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca, e’
ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 26; il
reclamo non sospende l’efficacia del decreto.».

Nota all’art. 34:
– Si riporta il testo dell’art. 37 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 37 (Revoca del curatore). – Il tribunale puo’ in
ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta
del comitato dei creditori o d’ufficio, revocare il
curatore.
Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il
curatore e il comitato dei creditori.
Contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza
di revoca, e’ ammesso reclamo alla corte di appello ai
sensi dell’art. 26; il reclamo non sospende l’efficacia del
decreto.».

Art. 35.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l’articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
inserito il seguente:
«Art. 37-bis (Sostituzione del curatore e dei componenti del
comitato dei creditori). – In sede di adunanza per l’esame dello
stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che
rappresentano la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono
effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato
dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 40,
nonche’ chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale
le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale
provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che
non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.
Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piu’ creditori, sono
esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.
Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza
di quelli allo stato ammessi, indipendentemente dall’entita’ dei
crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei
creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui
all’articolo 41, un compenso per la loro attivita’, in misura non
superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.».

Art. 36.
Modifiche all’articolo 38
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Il curatore
adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o
derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza
richiesta dalla natura dell’incarico. Egli deve tenere un registro
preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei
creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla
sua amministrazione.»;
b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, ovvero del comitato dei creditori».

Nota all’art. 36:
– Si riporta il testo dell’art. 38 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 38 (Responsabilita’ del curatore)). – Il curatore
adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge
o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la
diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Egli deve
tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un
componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno
per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.
Durante il fallimento l’azione di responsabilita’
contro il curatore revocato e’ proposta dal nuovo curatore,
previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del
comitato dei creditori.
Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il
fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma
dell’art. 116.».

Art. 37.
Modifiche all’articolo 39
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «ministro per la grazia e
giustizia»" sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della
giustizia»;
b) dopo il secondo comma, e’ inserito il seguente:" «Se
nell’incarico si sono succeduti piu’ curatori, il compenso e’
stabilito secondo criteri di proporzionalita’ ed e’ liquidato, in
ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.»;
c) al terzo comma, le parole: «,se vi e’ luogo» sono soppresse.

Nota all’art. 37:
– Si riporta il testo dell’art. 39 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 39 (Compenso del curatore)). – Il compenso e le
spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude
con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con
decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione
del giudice delegato, secondo le norme stabilite con
decreto del Ministro della giustizia.
La liquidazione del compenso e’ fatta dopo
l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo
l’esecuzione del concordato. E’ in facolta’ del tribunale
di accordare al curatore acconti sul compenso per
giustificati motivi.
Se nell’incarico si sono succeduti piu’ curatori, il
compenso e’ stabilito secondo criteri di proporzionalita’
ed e’ liquidato, in ogni caso, al termine della procedura,
salvi eventuali acconti.
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale,
puo’ essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di
spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo
divieto sono nulli, ed e’ sempre ammessa la ripetizione di
cio’ che e’ stato pagato, indipendentemente dall’esercizio
dell’azione penale.».

Art.
38.
Sostituzione dell’articolo 40
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 40 (Nomina del comitato). – Il comitato dei creditori e’
nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di
fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il
curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o
precedentemente, hanno dato la disponibilita’ ad assumere l’incarico
ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti.
Salvo quanto previsto dall’articolo 37-bis, la composizione del
comitato puo’ essere modificata dal giudice delegato in relazione
alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
Il comitato e’ composto di tre o cinque membri scelti tra i
creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantita’ e
qualita’ dei crediti ed avuto riguardo alla possibilita’ di
soddisfacimento dei crediti stessi.
Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su
convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio
presidente.
La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le
modalita’ stabilite nel secondo comma.
Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi
si astiene dalla votazione.
Ciascun componente del comitato dei creditori puo’ delegare in
tutto o in parte l’espletamento delle proprie funzioni ad uno dei
soggetti aventi i requisiti indicati nell’articolo 28, previa
comunicazione al giudice delegato.».

Art. 39.
Sostituzione dell’articolo 41
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Funzioni del comitato). – Il comitato dei creditori
vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime
pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del
tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie
deliberazioni.
Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di
competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti,
nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la
richiesta e’ pervenuta al presidente. Il voto puo’ essere espresso in
riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo
elettronico o telematico, purche’ sia possibile conservare la prova
della manifestazione di voto.
In caso di inerzia, di impossibilita’ di funzionamento del comitato
o di urgenza, provvede il giudice delegato.
Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque
tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno
diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.
I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese,
oltre all’eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di
cui all’articolo 37-bis, quarto comma.».
Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto
compatibile, l’articolo 2407 del codice civile. L’azione di
responsabilita’ puo’ essere proposta anche durante lo svolgimento
della procedura.».

Capo IV Modifiche al titolo II, capo III
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 40.
Modifiche all’articolo 42
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori,
puo’ rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante
la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro
acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile
valore di realizzo dei beni stessi.».

Nota all’art. 40:
– Si riporta il testo dell’art. 42 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 42 (Beni del fallito)). – La sentenza che
dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito
dell’amministrazione e della disponibilita’ dei suoi beni
esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
Sono compresi nel fallimento anche i beni che
pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le
passivita’ incontrate per l’acquisto e la conservazione dei
beni medesimi.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, puo’ rinunciare ad acquisire i beni che
pervengono al fallito durante la procedura fallimentare
qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro
conservazione risultino superiori al presumibile valore di
realizzo dei beni stessi.».

Art. 41.
Modifiche all’articolo 43
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo.».

Note all’art. 41:
– Si riporta il testo dell’art. 43 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 43 (Rapporti processuali)). – Nelle controversie,
anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale
del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il
curatore.
Il fallito puo’ intervenire nel giudizio solo per le
questioni dalle quali puo’ dipendere un’imputazione di
bancarotta a suo carico o se l’intervento e’ previsto dalla
legge.
L’apertura del fallimento determina l’interruzione del
processo.».

Art. 42.
Modifiche all’articolo 44
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Fermo quanto previsto dall’articolo 42, secondo comma, sono
acquisite al fallimento tutte le utilita’ che il fallito consegue nel
corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e
secondo comma.».

Nota all’art. 42:
– Si riporta il testo dell’art. 44 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 44 (Atti compiuti dal fallito dopo la
dichiarazione di fallimento).). – Tutti gli atti compiuti
dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la
dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai
creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal
fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Fermo quanto p
revisto dall’art. 42, secondo comma, sono
acquisite al fallimento tutte le utilita’ che il fallito
consegue nel corso della procedura per effetto degli atti
di cui al primo e secondo comma.».

Art. 43.
Modifiche all’articolo 46
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 3 e’ sostituito dal seguente: «3) i
frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni
costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto e’
disposto dall’articolo 170 del codice civile;»;
b) al primo comma, il numero 4) e’ soppresso;
c) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «I limiti
previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato
del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale
del fallito e di quella della sua famiglia.».

Nota all’art. 43:
– Si riporta il testo dell’art. 46 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento)). – Non
sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente
personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli
stipendi, pensioni, salari e cio’ che il fallito guadagna
con la sua attivita’ entro i limiti di quanto occorre per
il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni
dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i
frutti di essi, salvo quanto e’ disposto dall’art. 170 del
codice civile;
4) (soppresso);
5) le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge.
I limiti previsti nel numero 2) del presente articolo
sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che
deve tener conto della condizione personale del fallito e
di quella della sua famiglia.».

Art. 44.
Modifiche all’articolo 47
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, le parole: «se e’ stato nominato,» sono soppresse.

Nota all’art. 44:
– Si riporta il testo dell’art. 47 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 47 (Alimenti al fallito e alla famiglia).). – Se
al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il
giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei
creditori, puo’ concedergli un sussidio a titolo di
alimenti per lui e per la famiglia.
La casa di proprieta’ del fallito, nei limiti in cui e’
necessaria all’abitazione di lui e della sua famiglia, non
puo’ essere distratta da tale uso fino alla liquidazione
delle attivita’.».
– L’art. 50 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 abrogato dal presente decreto legislativo, recava:
«Pubblico registro dei falliti».

Art. 45.
Sostituzione dell’articolo 48
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito). – L’imprenditore del
quale sia stato dichiarato il fallimento, nonche’ gli amministratori
o i liquidatori di societa’ o enti soggetti alla procedura di
fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria
corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica,
riguardante i rapporti compresi nel fallimento.».

Art. 46.
Sostituzione dell’articolo 49
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 49 (Obblighi del fallito). – L’imprenditore del quale sia
stato dichiarato il fallimento, nonche’ gli amministratori o i
liquidatori di societa’ o enti soggetti alla procedura di fallimento
sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria
residenza o del proprio domicilio.
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione
della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi
personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei
creditori.
In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il
giudice puo’ autorizzare l’imprenditore o il legale rappresentante
della societa’ o enti soggetti alla procedura di fallimento a
comparire per mezzo di mandatario.».

Art. 47.
Abrogazione dell’articolo 50
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
abrogato.

Art. 48.
Sostituzione dell’articolo 51
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari
individuali). – Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno
della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale
esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il
fallimento, puo’ essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel
fallimento.».

Art. 49.
Modifiche all’articolo 52
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato
ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1), nonche’ ogni diritto
reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato
secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni
della legge.».

Nota all’art. 49:
– Si riporta il testo dell’art. 52 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 52 (Concorso dei creditori)). – Il fallimento
apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione
o trattato ai sensi dell’art. 111, primo comma, n. 1),
nonche’ ogni diritto reale o personale, mobiliare o
immobiliare, deve essere accertato secondo le norme
stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della
legge.».

Art. 50.
Modifiche all’articolo 54
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
terzo comma e’ sostituito dal seguente:
«L’estensione del diritto di prelazione agli interessi e’ regolata
dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice
civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento
all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio
generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del
progetto di riparto nel quale il credito e’ soddisfatto anche se
parzialmente.».

Nota all’art. 50:
– Si riporta il testo dell’art. 54 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 54 (Diritto dei creditori privilegiati nella
ripartizione dell’attivo).). – I creditori garantiti da
ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di
prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale,
gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti
integralmente, concorrono, per quanto e’ ancora loro
dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del
resto dell’attivo.
Essi hanno diritto di concorrere anche nelle
ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del
prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se
ottengono un’utile collocazione definitiva su questo prezzo
per la totalita’ del loro credito, computati in primo luogo
gli interessi, l’importo ricevuto nelle ripartizioni
anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per
essere attribuito ai creditori chirografari. Se la
collocazione utile ha luogo per una parte del credito
garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno
diritto di trattenere solo la percentuale definitiva
assegnata ai creditori chirografari.
L’estensione del diritto di prelazione agli interessi
e’ regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo
e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la
dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento. Per i
crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli
interessi cessa alla data del deposito del progetto di
riparto nel quale il credito e’ soddisfatto anche se
parzialmente.».

Art. 51.
Modifiche all’articolo 55
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Al terzo comma dell’articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, le parole: «a norma degli articoli 95 e 113»" sono sostituite
dalle seguenti: «a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis».

Nota all’art. 51:
– Si riporta il testo dell’art. 55 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti
pecuniari)). – La dichiarazione di fallimento sospende il
corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti
del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che
i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o
privilegio, salvo quanto e’ disposto dal terzo comma
dell’articolo precedente.
I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti,
agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del
fallimento.
I crediti condizionali partecipano al concorso a norma
degli articoli 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i
crediti condizionali quelli che non possono farsi valere
contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato
principale.».

Art. 52.
Sostituzione dell’articolo 58
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 58 (Obbligazioni e titoli di debito). – I crediti derivanti
da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo
per il loro valore nominale detratti i rimborsi gia’ effettuati; se
e’ previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato
viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al
sorteggio.».

Art. 53.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
inserito il seguente:
«Art. 67-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). – Gli
atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare
previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice
civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della
societa’. Il presupposto soggettivo dell’azione e’ costituito dalla
conoscenza dello stato d’insolvenza della societa’.».

Art. 54.
Sostituzione dell’articolo 69
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 69 (Atti compiuti tra i coniugi). – Gli atti previsti
dall’articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito
esercitava un’impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti
tra coniugi piu’ di due anni prima della dichiarazione di fallimento,
ma nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale sono
revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d’insolvenza
del coniuge fallito.».

Art. 55.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l’articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
inserito il seguente:
«Art. 69-bis (Decadenza dall’azione). – Le azioni revocatorie
disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse
decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi
cinque anni dal compimento dell’atto.».

Art. 56.
Abrogazione dell’articolo 71
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
abrogato.

Nota all’art. 56:
– L’art. 71 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, abrogato dal presente decreto legislativo, recava:
«Effetti della revocazione.».

Art. 57.
Sostituzione dell’articolo 72
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 72 (Rapporti pendenti). – Se un contratto e’ ancora
ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando,
nei confronti di una di esse, e’ d
ichiarato il fallimento,
l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della
presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con
l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare
nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi
obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.
Il contraente puo’ mettere in mora il curatore, facendogli
assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta
giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto
preliminare salvo quanto previsto nell’articolo 72-bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel
passivo il credito conseguente al mancato adempimento.
L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento
nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei
confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia
della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere
con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un
bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda
secondo le disposizioni di cui al Capo V.
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la
risoluzione del contratto dal fallimento.
Qualora l’immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita
trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile e il
curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del
contratto, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito
nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e
gode del privilegio di cui all’articolo 2775-bis del codice civile, a
condizione che gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla data della
dichiarazione di fallimento.».

Art. 58.
Sostituzione dell’articolo 72-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
introdotto dall’articolo 11 del decreto legislativo 20 giugno 2005,
n. 122, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 72-bis (Fallimento del venditore e contratti relativi ad
immobili da costruire). – In caso di fallimento del venditore, se la
cosa venduta e’ gia’ passata in proprieta’ del compratore, il
contratto non si scioglie.
Qualora l’immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita
trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile e il
curatore, a norma dell’articolo 72, scelga lo scioglimento del
contratto, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito
nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno.
All’acquirente spetta il privilegio di cui all’articolo 2775-bis del
codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del
contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della
dichiarazione di fallimento.
In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n.
210, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore
comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia
escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto
versato al costruttore, dandone altresi’ comunicazione al curatore.
In ogni caso, la fideiussione non puo’ essere escussa dopo che il
curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.».

Art. 59.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
inseriti i seguenti:
«72-ter (Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico
affare). – Il fallimento della societa’ determina lo scioglimento del
contratto di finanziamento di cui all’articolo 2447-bis, primo comma,
lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la
continuazione dell’operazione.
In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei
creditori, puo’ decidere di subentrare nel contratto in luogo della
societa’ assumendone gli oneri relativi.
Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore puo’
chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di
realizzare o di continuare l’operazione, in proprio o affidandola a
terzi; in tale ipotesi il finanziatore puo’ trattenere i proventi
dell’affare e puo’ insinuarsi al passivo del fallimento in via
chirografaria per l’eventuale credito residuo.
Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la
disciplina prevista dall’articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto
comma, del codice civile.
Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna
delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica
l’articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.
«72-quater (Locazione finanziaria). – Al contratto di locazione
finanziaria si applica, in caso di fallimento dell’utilizzatore,
l’articolo 72. Se e’ disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa il
contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari
di volersi sciogliere dal contratto.
In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto
alla restituzione del bene ed e’ tenuto a versare alla curatela
l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o
da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in
linea capitale; per le somme gia’ riscosse si applica l’articolo 67,
terzo comma, lettera a).
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la
differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto
ricavato dalla nuova allocazione del bene.
In caso di fallimento delle societa’ autorizzate alla concessione
di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto
prosegue; l’utilizzatore conserva la facolta’ di acquistare, alla
scadenza del contratto, la proprieta’ del bene, previo pagamento dei
canoni e del prezzo pattuito.».

Art. 60.
Modifiche all’articolo 73
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 73, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, le parole: «del giudice delegato; ma» sono sostituite dalle
seguenti: «del comitato dei creditori;».

Nota all’art. 60:
– Si riporta il testo dell’art. 73 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 73 (Vendita a termine o a rate).). – In caso di
fallimento deI compratore, se il prezzo deve essere pagato
a termine o a rate, il curatore puo’ subentrare nel
contratto con l’autorizzazione del comitato dei creditori
il venditore puo’ chiedere cauzione a meno che il curatore
paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell’interesse
legale.
Nella vendita a rate con riserva della proprieta’ il
fallimento del venditore non e’ causa di scioglimento del
contratto.».

Art. 61.
Modifiche all’articolo 74
del regi
o decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dei commi secondo, terzo e quarto
dell’art. 72» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 72,
primo e secondo comma»;
b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Se il curatore
subentra, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne
gia’ avvenute o dei servizi gia’ erogati.».

Nota all’art. 61:
– Si riporta il testo dell’art. 74 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 74 (Contratto di somministrazione)). – Nelle
vendite a consegne ripartite e nel contratto di
somministrazione si applicano le disposizioni dell’art. 72,
primo e secondo comma.
Se il curatore subentra, deve pagare integralmente il
prezzo anche delle consegne gia’ avvenute o dei servizi
gia’ erogati.».

Art. 62.
Modifiche all’articolo 76
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al
primo comma, le parole: «e’ risolto» sono sostituite dalle seguenti:
«si scioglie».

Nota all’art. 62:
– Si riporta il testo dell’art. 76 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 76 (Contratto di borsa a termine)). – Il
contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la
dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si
scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La
differenza fra il prezzo contrattuale e i valore delle cose
o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento e’
versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o
e’ ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.».

Art. 63.
Modifiche all’articolo 77
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al
secondo comma la parola: «Egli» e’ sostituita dalla seguente:
«L’associato».

Nota all’art. 63:
– Si riporta il testo dell’art. 77 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 77 (Associazione in partecipazione)). – La
associazione in partecipazione si scioglie per il
fallimento dell’associante. L’associato ha diritto di far
valere nel passivo il credito per quella parte dei
conferimenti, la quale non e’ assorbita dalle perdite a suo
carico.
L’associato tenuto al versamento della parte ancora
dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.
Nei suoi confronti e’ applicata la procedura prevista
dall’art. 150.».

Art. 64.
Sostituzione dell’articolo 78
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 78 (Conto corrente, mandato, commissione). – I contratti di
conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il
fallimento di una delle parti.
Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del
mandatario.
Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto,
il credito del mandatario e’ trattato a norma dell’articolo 111,
primo comma, n. 1), per l’attivita’ compiuta dopo il fallimento.».

Art. 65.
Modifiche all’articolo 79
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «il giorno della dichiarazione di
fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno della
dichiarazione di fallimento»;
b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e il credito e’ regolato a norma dell’articolo 111, primo comma, n.
1).».

Nota all’art. 65:
– Si riporta il testo dell’art. 79 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 79 (Possesso del fallito a titolo precario)). –
Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non
si trovano piu’ in suo possesso dal giorno della
dichiarazione di fallimento e il curatore non puo’
riprenderle, l’avente diritto puo’ far valere nel passivo
il credito per il valore che la cosa aveva alla data della
dichiarazione del fallimento.
Se il possesso della cosa e’ cessato dopo l’apposizione
dei sigilli, l’avente diritto puo’ chiedere l’integrale
pagamento del valore della cosa e il credito e’ regolato a
norma dell’art. 111, primo comma, n. 1).
Sono salve le disposizioni dell’art. 1706 del codice
civile.».

Art. 66.
Sostituzione dell’articolo 80
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). – Il fallimento del
locatore non scioglie il contratto di locazione d’immobili e il
curatore subentra nel contratto.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo’ in qualunque
tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo
indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti,
e’ determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il
credito per l’indennizzo e’ regolato dall’articolo 111, primo comma,
n. 1), e dall’articolo 2764 del codice civile.».

Art. 67.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l’articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
inserito il seguente:
«Art. 80-bis (Contratto di affitto d’azienda). – Il fallimento non
e’ causa di scioglimento del contratto di affitto d’azienda, ma
entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni,
corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso
tra le parti, e’ determinato dal giudice delegato, sentiti gli
interessati. L’indennizzo dovuto dalla curatela e’ regolato
dall’articolo 111, primo comma, n. 1).».

Art. 68.
Sostituzione dell’articolo 81
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 81 (Contratto di appalto). – Il c
ontratto di appalto si
scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa
autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler
subentrare nel rapporto dandone comunicazione all’altra parte nel
termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed
offrendo idonee garanzie.
Nel caso di fallimento dell’appaltatore, il rapporto contrattuale
si scioglie se la considerazione della qualita’ soggettiva e’ stata
un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non
consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme
relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.».

Art. 69.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l’articolo 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
inserito il seguente:
«Art. 83-bis (Clausola arbitrale). – Se il contratto in cui e’
contenuta una clausola compromissoria e’ sciolto a norma delle
disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale
pendente non puo’ essere proseguito.».

Capo V Modifiche al titolo II, capo IV
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 70.
Sostituzione dell’articolo 84
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 84 (Dei sigilli). – Dichiarato il fallimento, il curatore
procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile,
all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede
principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore.
Il curatore puo’ richiedere l’assistenza della forza pubblica.
Se i beni o le cose si trovano in piu’ luoghi e non e’ agevole
l’immediato completamento delle operazioni, l’apposizione dei sigilli
puo’ essere delegata a uno o piu’ coadiutori designati dal giudice
delegato.
Per i beni e le cose sulle quali non e’ possibile apporre i sigilli
si procede a norma dell’articolo 758 del codice di procedura
civile.».

Art. 71.
Abrogazione dell’articolo 85
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
abrogato.

Note all’art. 71:
– L’art. 85 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, abrogato dal presente decreto, recava: «Apposizione
dei sigilli da parte del pretore.».

Art. 72.
Sostituzione dell’articolo 86
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 86 (Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di
altra documentazione). – Devono essere consegnate al curatore:
a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma
dell’articolo 34;
b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal
medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in
cancelleria.
Il giudice delegato puo’ autorizzarne il deposito in luogo idoneo,
anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le
scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia
diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la
documentazione richiesta, l’interessato puo’ proporre ricorso al
giudice delegato che provvede con decreto motivato.
Puo’ essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione
del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.».

Art. 73.
Sostituzione dell’articolo 87
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 87 (Inventario). – Il curatore, rimossi i sigilli, redige
l’inventario nel piu’ breve termine possibile secondo le norme
stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il
fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con
l’assistenza del cancelliere, processo verbale delle attivita’
compiute. Possono intervenire i creditori.
Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
Prima di chiudere l’inventario il curatore invita il fallito o, se
si tratta di societa’, gli amministratori a dichiarare se hanno
notizia che esistano altre attivita’ da comprendere nell’inventario,
avvertendoli delle pene stabilite dall’articolo 220 in caso di falsa
o omessa dichiarazione.
L’inventario e’ redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti
gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella
cancelleria del tribunale.

Art. 74.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l’articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e’
inserito il seguente:
«Art. 87-bis (Inventario su altri beni). – In deroga a quanto
previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi
vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono
essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della
parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei
creditori, anche provvisoriamente nominato.
I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi
nell’inventario.
Sono inventariati i beni di proprieta’ del fallito per i quali il
terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtu’ di un
titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti
alla presa in consegna a norma dell’articolo 88.».

Art. 75.
Modifiche all’articolo 89
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e delle
altre notizie che puo’ raccogliere, deve compilare l’elenco dei
creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di
prelazione, nonche’ l’elenco di tutti coloro che vantano diritti
reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o
nella disponibilita’ del fallito, con l’indicazione dei titoli
relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.».

Nota all’art. 75:
– Si riporta il testo dell’art. 89 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 89. (Elenchi dei creditori e dei titolari di
diritti reali mobiliari e bilancio). – Il curatore, in base
alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie
che puo’ raccogliere, deve compilare l’elenco dei
creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e
diritti di prelazione, nonche’ l’elenco di tutti coloro che
vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari,
su cose in possesso o nella disponibilita’ del fallito, con
l’indicazione dei titoli relativi. Gli
elenchi sono
depositati in cancelleria.
Il curatore deve inoltre redigere il bilancio
dell’ultimo esercizio, se non e’ stato presentato dal
fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche
necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli
elenchi presentati dal fallito a norma dell’art. 14.».

Art. 76.
Sostituzione dell’articolo 90
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 90 (Fascicolo della procedura). – Immediatamente dopo la
pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un
fascicolo, anche in modalita’ informatica, munito di indice, nel
quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i
ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in
sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono
essere custoditi separatamente.
Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di
prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel
fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del
curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del
giudice delegato, spetta anche al fallito.
Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e
di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un
loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del
giudice delegato, sentito il curatore.».

Capo VI Modifiche al titolo II, capo V
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 77.
Sostituzione dell’articolo 92
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 92 (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). – Il
curatore, esaminate le scritture dell’impreditore ed altre fonti di
informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di
diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta’ o
in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell’impresa o
la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta
elettronica:
1) che possono partecipare al concorso depositando nella
cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell’articolo seguente;
2) la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro
cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della
domanda.
Se il creditore ha sede o risiede all’estero, la comunicazione puo’
essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.».

Art. 78.
Sostituzione dell’articolo 93
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 93 (Domanda di ammissione al passivo). – La domanda di
ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione
di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare
presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima
dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
Il ricorso puo’ essere sottoscritto anche personalmente dalla parte
e puo’ essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di
trasmissione purche’ sia possibile fornire la prova della ricezione.
Il ricorso contiene:
1) l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le
generalita’ del creditore;
2) la determinazione della somma che si intende insinuare al
passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la
restituzione o la rivendicazione;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
che costituiscono la ragione della domanda;
4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in
relazione alla graduazione del credito, nonche’ la descrizione del
bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere
speciale;
5) l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di posta
elettronica o l’elezione di domicilio in un comune nel circondario
ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E’
facolta’ del creditore indicare, quale modalita’ di notificazione e
di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax
ed e’ onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del
domicilio o delle predette modalita’.
Il ricorso e’ inammissibile se e’ omesso o assolutamente incerto
uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se
e’ omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il
credito e’ considerato chirografario.
Se e’ omessa l’indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni
successive a quella con la quale il curatore da’ notizia della
esecutivita’ dello stato passivo, si effettuano presso la
cancelleria.
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del
creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o
rivendica il bene.
I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati,
a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell’udienza
fissata per l’esame dello stato passivo.
Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo puo’
chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della
domanda.
Il ricorso puo’ essere presentato dal rappresentante comune degli
obbligazionisti ai sensi dell’articolo 2418, secondo comma, del
codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.
Il giudice ad istanza della parte puo’ disporre che il cancelliere
prenda copia dei titoli al portatore o all’ordine presentati e li
restituisca con l’annotazione dell’avvenuta domanda di ammissione al
passivo.».

Art. 79.
Sostituzione dell’articolo 94
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 94 (Effetti della domanda). – La domanda di cui all’articolo
93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso
del fallimento.».

Art. 80.
Sostituzione dell’articolo 95
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). – Il
curatore esamina le domande di cui all’articolo 93 e predispone
elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni
mobili e immobili di proprieta’ o in possesso del fallito,
rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore
puo’ eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del
diritto fatto valere, nonche’ l’inefficacia del titolo su cui sono
fondati il credito o la prelazione, anche se e’ prescritta la
relativa azione.
Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria
del tribunale almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per
l’esame dello stato passivo, dan
done comunicazione ai creditori, ai
titolari di diritti sui beni ed al fallito, ed avvertendoli che
possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte sino
a cinque giorni prima della udienza.
All’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il giudice
delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda,
nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle
eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle
formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato puo’ procedere
ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con
le esigenze di speditezza del procedimento.
Il fallito puo’ chiedere di essere sentito.
Delle operazioni si redige processo verbale.».

Art. 81.
Sostituzione dell’articolo 96
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 96 (Formazione ed esecutivita’ dello stato passivo). – Il
giudice delegato, con decreto, accoglie in tutto o in parte ovvero
respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi
dell’articolo 93. Il decreto e’ succintamente motivato se sussiste
contestazione da parte del curatore sulla domanda proposta. La
dichiarazione di inammissibilita’ della domanda non ne preclude la
successiva riproposizione.
Con il provvedimento di accoglimento della domanda, il giudice
delegato indica anche il grado dell’eventuale diritto di prelazione.
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo
con riserva:
1) i crediti condizionati e quelli indicati nell’ultimo comma
dell’articolo 55;
2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende
da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga
nel termine assegnato dal giudice;
3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o
speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della
dichiarazione di fallimento. Il curatore puo’ proporre o proseguire
il giudizio di impugnazione.
Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza; il
giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu’ di otto giorni, senza
altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo
stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in
cancelleria.
Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni
assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’articolo 99,
producono effetti soltanto ai fini del concorso.

Art. 82.
Sostituzione dell’articolo 97
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 97 (Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento
del passivo). – Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di
esecutivita’ dello stato passivo, comunica a ciascun creditore
l’esito della domanda e l’avvenuto deposito in cancelleria dello
stato passivo, affinche’ possa essere esaminato da tutti coloro che
hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 93, informando il
creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato
accoglimento della domanda.
La comunicazione e’ data a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il
creditore abbia indicato tale modalita’ di comunicazione.».

Art. 83.
Sostituzione dell’articolo 98
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 98 (Impugnazioni). – Contro il decreto che rende esecutivo lo
stato passivo puo’ essere proposta opposizione, impugnazione dei
crediti ammessi o revocazione.
Con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni
mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta
in parte o sia stata respinta; l’opposizione e’ proposta nei
confronti del curatore.
Con l’impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di
diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un
creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l’impugnazione e’
rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda e’
stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.
Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di
diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la
proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere
che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se
si scopre che essi sono stati determinati da falsita’, dolo, errore
essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi
che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile.
La revocazione e’ proposta nei confronti del creditore concorrente,
la cui domanda e’ stata accolta, ovvero nei confronti del curatore
quando la domanda e’ stata respinta. Nel primo caso, al procedimento
partecipa il curatore.
Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti
con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del
curatore, sentito il curatore o la parte interessata.».

Art. 84.
Sostituzione dell’articolo 99
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 99 (Procedimento). – Le impugnazioni di cui all’articolo
precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria
del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
all’articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del
fatto o del documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione del tribunale, del giudice delegato e del
fallimento;
2) le generalita’ dell’impugnante e l’elezione del domicilio in
un comune sito nel circondario del tribunale che ha dichiarato il
fallimento;
3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si
basa l’impugnazione e le relative conclusioni;
4) l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di
prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti
prodotti.
Il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio, assegnando al
ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto di
fissazione dell’udienza alla parte nei confronti della quale la
domanda e’ proposta, al curatore ed al fallito. Tra la notifica e
l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni liberi.
Il giudice delegato non puo’ far parte del collegio.
La parte nei confronti della quale la domanda e’ proposta deve
costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata,
depositando memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonche’
l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i
creditori che intendono intervenire nel giudizio.
Nel corso dell’udienza, il tribunale assume, in co
ntraddittorio tra
le parti, i mezzi di prova ammessi, anche delegando uno dei suoi
componenti.
Il tribunale, se necessario, puo’ assumere informazioni anche
d’ufficio e puo’ autorizzare la produzione di ulteriori documenti.
Il fallito puo’ chiedere di essere sentito.
Il tribunale ammette con decreto in tutto o in parte, anche in via
provvisoria, le domande non contestate dal curatore o dai creditori
intervenuti. Qualora il tribunale non abbia pronunciato in via
definitiva, provvede con decreto motivato non reclamabile entro venti
giorni dall’udienza.
Il decreto e’ comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei
successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.».

Art. 85.
Abrogazione dell’articolo 100
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
abrogato.

Nota all’art. 85:
– L’art. 100 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, abrogato dal presente decreto, recava: «Impugnazione
dei crediti ammessi.».

Art. 86.
Sostituzione dell’articolo 101
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 101 (Domande tardive di crediti). – Le domande di ammissione
al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni
mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di
trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo
e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di
esecutivita’ dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di
particolare complessita’ della procedura, il tribunale, con la
sentenza che dichiara il fallimento, puo’ prorogare quest’ultimo
termine fino a diciotto mesi.
Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge
nelle stesse forme di cui all’articolo 95. Il curatore da’ avviso a
coloro che hanno presentato la domanda, della data dell’udienza. Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.
Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme gia’ distribuite
nei limiti di quanto stabilito nell’articolo 112. Il titolare di
diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo e’ dipeso
da causa non imputabile, puo’ chiedere che siano sospese le attivita’
di liquidazione del bene sino all’accertamento del diritto.
Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando
non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le
domande tardive sono ammissibili se l’istante prova che il ritardo e’
dipeso da causa a lui non imputabile.».

Art. 87.
Sostituzione dell’articolo 102
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 102 (Previsione di insufficiente realizzo). – Il tribunale,
con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza per l’esame
dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti
giorni prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle
prospettive della liquidazione, e sentiti il comitato dei creditori
ed il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di
accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se
risulta che non puo’ essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno
dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la
soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.
Il tribunale dispone in conformita’ a quanto previsto nel primo
comma anche se la condizione di insufficiente realizzo emerge nel
corso delle eventuali udienze successive a quella fissata ai sensi
dell’articolo 16.
Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai creditori
che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi
degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi,
possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con
decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore,
il comitato dei creditori ed il fallito.».

Art. 88.
Sostituzione dell’articolo 103
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 103 (Procedimenti relativi a domande di rivendica e
restituzione). – Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di
restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio
previsto nell’articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene
non e’ stato acquisito all’attivo della procedura, il titolare del
diritto, anche nel corso dell’udienza di cui all’articolo 95, puo’
modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivo
del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il
curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il
titolare del diritto puo’ chiedere che il controvalore del bene sia
corrisposto in prededuzione.».

Capo VII Modifiche al titolo II, capo VI
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 89.
Sostituzione alla rubrica del titolo II, capo VI,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. La rubrica del titolo II, capo VI, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e’ sostituita dalla seguente: «Dell’esercizio
provvisorio e della liquidazione dell’attivo.».

Art. 90.
Sostituzione dell’articolo 104
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 104 (Esercizio provvisorio dell’impresa del fallito). – Con
la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale puo’ disporre
l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici
rami dell’azienda, se dalla interruzione puo’ derivare un danno
grave, purche’ non arrechi pregiudizio ai creditori.
Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato,
previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con
decreto motivato, la continuazione temporanea dell’esercizio
dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda,
fissandone la durata.
Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei
creditori e’ convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere
informato sull’andamento della gestione e per pronunciarsi
sull’opportunita’ di continuare l’esercizio.
Se il comitato dei creditori non ravvisa l’opportunita’ di
continuare l’esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la
cessazione.
Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio
provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell’attivita’
mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa
senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di
circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione
dell’esercizio provvisorio.
Il tribunale
puo’ ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio
in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l’opportunita’, con decreto
in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed
il comitato dei creditori.
Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono,
salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o
scioglierli.
I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono
soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo 111, primo comma,
n. 1).
Al momento della cessazione dell’esercizio provvisorio si applicano
le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II.».

Art. 91.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l’articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 104-bis (Affitto dell’azienda o di rami dell’azienda). –
Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui
all’articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato,
previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza
l’affitto dell’azienda del fallito a terzi anche limitatamente a
specifici rami quando appaia utile al fine della piu’ proficua
vendita dell’azienda o di parti della stessa.
La scelta dell’affittuario e’ effettuata dal curatore a norma
dell’articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate
forme di pubblicita’, la massima informazione e partecipazione degli
interessati. La scelta dell’affittuario deve tenere conto, oltre che
dell’ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della
attendibilita’ del piano di prosecuzione delle attivita’
imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli
occupazionali.
Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste
dall’articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del
curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di
idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell’affittuario derivanti
dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal
contratto che puo’ essere esercitato, sentito il comitato dei
creditori, con la corresponsione all’affittuario di un giusto
indennizzo da corrispondere ai sensi dell’articolo 111, primo comma,
n. 1).
La durata dell’affitto deve essere compatibile con le esigenze
della liquidazione dei beni.
Il diritto di prelazione a favore dell’affittuario puo’ essere
concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del
giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei
creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione
del prezzo di vendita dell’azienda o del singolo ramo, il curatore,
entro dieci giorni, lo comunica all’affittuario, il quale puo’
esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal
ricevimento della comunicazione.
La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non
comporta la responsabilita’ della procedura per i debiti maturati
sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli
2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della
retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del
Capo III del titolo II.».
«Art. 104-ter (Programma di liquidazione). – Entro sessanta giorni
dalla redazione dell’inventario, il curatore predispone un programma
di liquidazione da sottoporre, acquisito il parere favorevole del
comitato dei creditori, all’approvazione del giudice delegato.
Il programma deve indicare le modalita’ e i termini previsti per la
realizzazione dell’attivo, specificando:
a) l’opportunita’ di disporre l’esercizio provvisorio
dell’impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell’articolo
104, ovvero l’opportunita’ di autorizzare l’affitto dell’azienda, o
di rami, a terzi ai sensi dell’articolo 104-bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da
esercitare;
d) le possibilita’ di cessione unitaria dell’azienda, di singoli
rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
Il curatore puo’ essere autorizzato dal giudice delegato ad
affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di
liquidazione dell’attivo.
Il comitato dei creditori puo’ proporre al curatore modifiche al
programma presentato. L’approvazione del programma di liquidazione
tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie ai
sensi della presente legge per l’adozione di atti o l’effettuazione
di operazioni inclusi nel programma.
Per sopravvenute esigenze, il curatore puo’ presentare, con le
modalita’ di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del
piano di liquidazione.
Prima della approvazione del programma, il curatore puo’ procedere
alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice
delegato, sentito il comitato dei creditori se gia’ nominato, solo
quando dal ritardo puo’ derivare pregiudizio all’interesse dei
creditori.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo’
non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o piu’ beni, se
l’attivita’ di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In
questo caso, il curatore ne da’ comunicazione ai creditori i quali,
in deroga a quanto previsto nell’articolo 51, possono iniziare azioni
esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilita’ del
debitore.».

Art. 92.
Sostituzione dell’articolo 105
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 105 (Vendita dell’azienda, di rami, di beni e rapporti in
blocco). – La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli
articoli seguenti del presente capo e’ disposta quando risulta
prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi
rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non
consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso e’
effettuata con le modalita’ di cui all’articolo 107, in conformita’ a
quanto disposto dall’articolo 2556 del codice civile.
Nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento
d’azienda, il curatore, l’acquirente e i rappresentanti dei
lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei
lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche
del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.
Salva diversa convenzione, e’ esclusa la responsabilita’
dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende
cedute, sorti prima del trasferimento.
Il curatore puo’ procedere altresi’ alla cessione delle attivita’ e
delle passivita’ dell’azienda o dei suoi rami, nonche’ di beni o
rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la
responsabilita’ dell’alienante prevista dall’articolo 2560 del codice
civile.
La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in
mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto,
nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del
trasferimento nel re
gistro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto
e’ liberato se paga in buona fede al cedente.
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o
comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validita’
e il loro grado a favore del cessionario.
Il curatore puo’ procedere alla liquidazione anche mediante il
conferimento in una o piu’ societa’, eventualmente di nuova
costituzione, dell’azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o
crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la
responsabilita’ dell’alienante ai sensi dell’articolo 2560 del codice
civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella
presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in
leggi speciali.
Il pagamento del prezzo puo’ essere effettuato mediante accollo di
debiti da parte dell’acquirente solo se non viene alterata la
graduazione dei crediti.».

Art. 93.
Sostituzione dell’articolo 106
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 106 (Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle
azioni, mandato a riscuotere). – Il curatore puo’ cedere i crediti,
compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di
contestazione; puo’ altresi’ cedere le azioni revocatorie
concorsuali, se i relativi giudizi sono gia’ pendenti.
Per la vendita della quota di societa’ a responsabilita’ limitata
si applica l’articolo 2471 del codice civile.
In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore
puo’ stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.».

Art. 94.
Sostituzione dell’articolo 107
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 107 (Modalita’ delle vendite). – Le vendite e gli altri atti
di liquidazione sono effettuati dal curatore, tramite procedure
competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base
di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da
parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di
pubblicita’, la massima informazione e partecipazione degli
interessati.
Per i beni immobili, prima del completamento delle operazioni di
vendita, e’ data notizia mediante notificazione da parte del
curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di
privilegio.
Il curatore puo’ sospendere la vendita ove pervenga offerta
irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al
dieci per cento del prezzo offerto.
Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice
delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la
relativa documentazione.
Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure
esecutive, il curatore puo’ subentrarvi; in tale caso si applicano le
disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza
del curatore il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilita’
dell’esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all’articolo 51.
Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti requisiti di onorabilita’ e professionalita’ dei soggetti
specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore puo’
avvalersi ai sensi del primo comma, nonche’ i mezzi di pubblicita’ e
trasparenza delle operazioni di vendita.».

Art. 95.
Sostituzione dell’articolo 108
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 108 (Poteri del giudice delegato). – Il giudice delegato, su
istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri
interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, puo’
sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora
ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata
dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al
quarto comma dell’articolo 107, impedire il perfezionamento della
vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a
quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.
Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per
i beni immobili, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente
il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione
delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche’ delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni
altro vincolo.».

Art. 96.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l’articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 108-bis (Modalita’ della vendita di navi, galleggianti ed
aeromobili). – La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili
iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione e’
eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto
applicabili.».
«Art. 108-ter (Modalita’ della vendita di diritti sulle opere
dell’ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi). – Il
trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere
dell’ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni
industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di
dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.».

Art. 97.
Modifiche all’articolo 109
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al
secondo comma, le parole: «Il giudice delegato» sono sostituite dalle
seguenti: «Il tribunale».

Nota all’art. 97:
– Si riporta il testo dell’art. 109 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 109. (Procedimento di distribuzione della somma
ricavata). – Il giudice delegato provvede alla
distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le
disposizioni del capo seguente.
Il tribunale stabilisce con decreto la somma da
attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso
finale da liquidarsi a norma dell’art. 39. Tale somma e’
prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di
amministrazione.».

Capo VIII Modifiche al titolo II, capo VII
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 98.
Sostituzione dell’articolo 110
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 110. (Procedimento di ripartizione). – Il curatore, ogni
quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall’articolo
97 o nel diverso termine stab
ilito dal giudice delegato, presenta un
prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione
delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.
Il giudice, sentito il comitato dei creditori, ordina il deposito
del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i
creditori, compresi quelli per i quali e’ in corso uno dei giudizi di
cui all’articolo 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o altra modalita’ telematica, con garanzia di
avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono
proporre reclamo contro il progetto di riparto nelle forme di cui
all’articolo 26.
Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del
curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono
proposti reclami, il progetto di ripartizione e’ dichiarato esecutivo
con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di
contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in
ordine alla destinazione delle somme accantonate.».

Art. 99.
Modifiche all’articolo 111
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 1) e’ sostituito dal seguente:
«1) per il pagamento dei crediti prededucibili;»;
b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Sono considerati debiti prededucibili quelli cosi’ qualificati da
una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in
funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali
debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.
1).».

Nota all’art. 99:
– Si riporta il testo dell’art. 111 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). – Le
somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate
nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con
prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato
dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati debiti prededucibili quelli cosi’
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.
1).».

Art. 100.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 111-bis (Disciplina dei crediti prededucibili). I crediti
prededucibili devono essere accertati con le modalita’ di cui al capo
V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e
ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio, e di
quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi
dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25; in questo ultimo
caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di
cui all’articolo 26.
Per i crediti prededucibili sorti dopo l’adunanza di verificazione
dello stato passivo ovvero dopo l’udienza alla quale essa sia stata
differita, si provvede all’accertamento ai sensi del secondo comma
dell’articolo 101.
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese
e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio
mobiliare e immobiliare, secondo un criterio proporzionale, con
esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di
pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il
corso degli interessi cessa al momento del pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono
liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare,
possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se
l’attivo e’ presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari
di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato
dei creditori ovvero dal giudice delegato se l’importo e’ superiore a
euro 25.000,00; l’importo puo’ essere aggiornato ogni cinque anni con
decreto del Ministro della giustizia in base agli indici ISTAT sul
costo della vita.
Se l’attivo e’ insufficiente, la distribuzione deve avvenire
secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita’,
conformemente all’ordine assegnato dalla legge.».
«Art. 111-ter (Conti speciali). – La massa liquida attiva
immobiliare e’ costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei
beni immobili, come definiti dall’articolo 812 del codice civile, e
dei loro frutti e pertinenze, nonche’ dalla quota proporzionale di
interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.
La massa liquida attiva mobiliare e’ costituita da tutte le altre
entrate.
Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli
beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei
singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio
speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di
carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale
imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio
proporzionale.».
«Art. 111-quater (Crediti assistiti da prelazione). I crediti
assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il
capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli
articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del
patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un’unica graduatoria
con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il
grado previsto dalla legge.
I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da
privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le
spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul
prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.».

Art. 101.
Sostituzione dell’articolo 112
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 112 (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente). – I
creditori ammessi a norma dell’articolo 101 concorrono soltanto alle
ripartizioni posteriori alla loro ammissione
in proporzione del
rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che
sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da
cause di prelazione o se il ritardo e’ dipeso da cause ad essi non
imputabili.».

Art. 102.
Sostituzione dell’articolo 113
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 113 (Ripartizioni parziali). – Nelle ripartizioni parziali,
che non possono superare l’ottanta per cento delle somme da
ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti
dal giudice delegato, le quote assegnate:
1) ai creditori ammessi con riserva;
2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte
misure cautelari;
3) ai creditori opponenti la cui domanda e’ stata accolta ma la
sentenza non e’ passata in giudicato;
4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi
di impugnazione e di revocazione.
Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il
compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere
trattenute; in questo caso, l’ammontare della quota da ripartire
indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se
la misura dell’ottanta per cento appare insufficiente.
Devono essere altresi’ trattenute e depositate nei modi stabiliti
dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di
provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in
giudicato.».

Art. 103.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l’articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
inserito il seguente:
«Art. 113-bis (Scioglimento delle ammissioni con riserva). – Quando
si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda
con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il
giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo
che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.».

Art. 104.
Sostituzione dell’articolo 114
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 114 (Restituzione di somme riscosse). – I pagamenti
effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere
ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione.
I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono
restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento
del pagamento effettuato a loro favore.».

Art. 105.
Sostituzione dell’articolo 115
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 115 (Pagamento ai creditori). – Il curatore provvede al
pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di
ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purche’ tali da
assicurare la prova del pagamento stesso.
Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il
curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la
cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla
documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni
autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione. In
questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato
passivo.».

Art. 106.
Sostituzione dell’articolo 116
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 116 (Rendiconto del curatore). – Compiuta la liquidazione
dell’attivo e prima del riparto finale, nonche’ in ogni caso in cui
cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato
l’esposizione analitica delle operazioni contabili e della attivita’
di gestione della procedura.
Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa
l’udienza fino alla quale ogni interessato puo’ presentare le sue
osservazioni o contestazioni. L’udienza non puo’ essere tenuta prima
che siano decorsi quindici giorni dal deposito.
Dell’avvenuto deposito e della fissazione dell’udienza, il curatore
da’ immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro
che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non
soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prende visione del
rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino
all’udienza.
Se all’udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste
viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto;
altrimenti, fissa l’udienza innanzi al collegio che provvede in
camera di consiglio.».

Art. 107.
Sostituzione dell’articolo 117
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 117 (Ripartizione finale). – Approvato il conto e liquidato
il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte
del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.
Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti
precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si e’ ancora
verificata ovvero se il provvedimento non e’ ancora passato in
giudicato, la somma e’ depositata nei modi stabiliti dal giudice
delegato, perche’, verificatisi gli eventi indicati, possa essere
versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto
supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non
impediscono la chiusura della procedura.
Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, puo’
disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati,
in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del
fallito non ancora rimborsati.
Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme
dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca
gia’ indicati ai sensi dell’articolo 34. Decorsi cinque anni dal
deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi
interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti
insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, ad apposita unita’ previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
Il giudice, anche se e’ intervenuta l’esdebitazione del fallito,
omessa ogni formalita’ non essenziale al contraddittorio, su ricorso
dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la
richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle
somme non riscosse in base all’articolo 111 fra i soli richiedenti.».

Capo IX Modifiche al titolo II, capo VIII
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 108.
Modifiche all’articolo 118
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1), le parole: «nei termini stabiliti»
sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito»;
b) al primo comma, numero 2), le parole: «il compenso del
curatore e le spese di procedura» sono sostituite dalle seguenti:
«tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione»;
c) al primo comma, il numero 4) e’ sostituito dal seguente:
«4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua
prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i
creditori concorsuali, ne’ i crediti prededucibili e le spese di
procedura. Tale circostanza puo’ essere, accertata con la relazione o
con i successivi rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33.»;
d) dopo il primo comma e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«Ove si tratti di fallimento di societa’ il curatore ne chiede la
cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura
di fallimento della societa’ determina anche la chiusura della
procedura estesa ai soci ai sensi dell’articolo 147, salvo che nei
confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento
come imprenditore individuale.».

Nota all’art. 108:
– Si riporta il testo dell’art. 118 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 118 (Casi di chiusura). – Salvo quanto disposto
nella sezione seguente per il caso di concordato, la
procedura di fallimento si chiude:
1) se nel termine stabilito nella sentenza
dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande
di ammissione al passivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta la
ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai
creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti
ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati
tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
3) quando e’ compiuta la ripartizione finale
dell’attivo;
4) quando nel corso della procedura si accerta che la
sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in
parte, i creditori concorsuali, ne’ i crediti prededucibili
e le spese di procedura. Tale circostanza puo’ essere
accertata con la relazione o con i successivi rapporti
riepilogativi di cui all’art. 33;
Ove si tratti di fallimento di societa’ il curatore ne
chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La
chiusura della procedura di fallimento della societa’
determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci
ai sensi dell’art. 147, salvo che nei confronti del socio
non sia stata aperta una procedura di fallimento come
imprenditore individuale.».

Art. 109.
Modifiche all’articolo 119
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
secondo comma e’ sostituito dai seguenti:
«Quando la chiusura del fallimento e’ dichiarata ai sensi
dell’articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell’approvazione del
programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato
dei creditori ed il fallito.
Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la
richiesta e’ ammesso reclamo a norma dell’articolo 26.
Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del
presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad
attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a
seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del
fallimento o della definitivita’ del decreto di omologazione del
concordato fallimentare.».

Nota all’art. 109:
– Si riporta il testo dell’art. 119 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 119 (Decreto di chiusura). – La chiusura del
fallimento e’ dichiarata con decreto motivato del tribunale
su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio,
pubblicato nelle forme prescritte nell’art. 17.
Quando la chiusura del fallimento e’ dichiarata ai
sensi dell’art. 118, primo comma, n. 4), prima
dell’approvazione del programma di liquidazione, il
tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il
fallito.
Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne
respinge la richiesta e’ ammesso reclamo a norma dell’art.
26.
Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo
comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni
esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione.
Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in
giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della
definitivita’ del decreto di omologazione del concordato
fallimentare.».

Art. 110.
Modifiche all’articolo 120
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
secondo comma e’ sostituito dai seguenti:
«Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti
derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.
I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il
debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e
interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.
Il decreto o la sentenza con la quale il credito e’ stato ammesso
al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui
all’articolo 634 del codice di procedura civile.».

Nota all’art. 110:
– Si riporta il testo dell’art. 120 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 120 (Effetti della chiusura). – Con la chiusura
cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del
fallito e decadono gli organi preposti al fallimento.
Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di
diritti derivanti dal fallimento non possono essere
proseguite.
I creditori riacquistano il libero esercizio delle
azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei
loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto
previsto dagli articoli 142 e seguenti.
Il decreto o la sentenza con la quale il credito e’
stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli
effetti di cui all’art. 634 del codice di procedura
civile.».

Art. 111.
Modifiche all’articolo 121
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «non soggetta a gravame» sono
soppresse;
b) al secondo comma, il numero 2) e’ sostituito dal seguente:
«2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo
comma dell’articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la
meta’; i creditori gia’ ammessi al passivo nel fallimento chiuso
possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo
che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.»;
c) dopo il secondo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«La sentenza puo’ essere appellata a norma dell’articolo 18.».

Nota all’art. 111:
– Si riporta il testo dell’art. 121 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 121 (Casi di riapertura del fallimento). – Nei
casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell’art. 118, il tribunale,
entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del
debitore o di qualunque creditore, puo’ ordinare che il
fallimento gia’ chiuso sia riaperto, quando risulta che nel
patrimonio del fallito esistano attivita’ in misura tale da
rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre
garanzia di pagare almeno il dieci per cento al creditori
vecchi e nuovi.
Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se
accoglie l’istanza:
1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il
curatore o li nomina di nuovo;
2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5)
del secondo comma dell’art. 16, eventualmente abbreviandoli
non oltre la meta’; i creditori gia’ ammessi al passivo nel
fallimento chiuso possono chiedere la conferma del
provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare
al passivo ulteriori interessi.
La sentenza puo’ essere appellata a norma dell’art. 18.
La sentenza e’ pubblicata a norma dell’art. 17.
Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori,
tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite
nei capi precedenti.».

Art. 112.
Modifiche all’articolo 122
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.».

Nota all’art. 112:
– Si riporta il testo dell’art. 122 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 122 (Concorso dei vecchi e nuovi creditori). – I
creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme
loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto
hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in
ogni caso le cause legittime di prelazione.
Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del
Capo V.».

Art. 113.
Modifiche all’articolo 123
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: «70» e’ sostituita dalla seguente:
«67-bis»;
b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a
titolo gratuito e quelli di cui all’articolo 69, posteriori alla
chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.».

Nota all’art. 113:
– Si riporta il testo dell’art. 123 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 123 (Effetti della riapertura sugli atti
pregiudizievoli ai creditori). – In caso di riapertura del
fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti
del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i
termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e 67-bis sono
computati dalla data della sentenza di riapertura.
Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli
atti a titolo gratuito e quelli di cui all’art. 69,
posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del
fallimento.».

Art. 114.
Sostituzione dell’articolo 124
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 124 (Proposta di concordato). – La proposta di concordato
puo’ essere presentata da uno o piu’ creditori o da un terzo, anche
prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purche’ i
dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore
di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da
sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Essa non puo’
essere presentata dal fallito, da societa’ cui egli partecipi o da
societa’ sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei
mesi dalla dichiarazione di fallimento e purche’ non siano decorsi
due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
La proposta puo’ prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione
giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi
diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei
medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo
o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai
creditori, nonche’ a societa’ da questi partecipate, di azioni, quote
ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti
finanziari e titoli di debito.
La proposta puo’ prevedere che i creditori muniti di diritto di
prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purche’ il piano ne
preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul
ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia indicato
nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di
una societa’ di revisione designati dal tribunale. Il trattamento
stabilito per ciascuna classe non puo’ aver l’effetto di alterare
l’ordine delle cause legittime di prelazione.
La proposta presentata da un terzo puo’ prevedere la cessione,
oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle
azioni di pertinenza della massa, purche’ autorizzate dal giudice
delegato, con specifica
indicazione dell’oggetto e del fondamento
della pretesa. Il terzo puo’ limitare gli impegni assunti con il
concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche
provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo
stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della
proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a
rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e
seguenti in caso di esdebitazione.».

Art. 115.
Sostituzione dell’articolo 125
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 125 (Esame della proposta e comunicazione ai creditori). – La
proposta di concordato e’ presentata con ricorso al giudice delegato,
il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore,
con specifico riferimento ai presumibili risultati della
liquidazione.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole
classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui
al primo comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto
utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere
a) e b), tenendo conto della relazione resa ai sensi dell’articolo
124, terzo comma.
Una volta espletati tali adempimenti preliminari, il giudice
delegato, acquisito il parere favorevole del curatore, ordina che la
proposta venga comunicata ai creditori, specificando dove possono
essere reperiti i dati per la sua valutazione. Nel medesimo
provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a
venti giorni ne’ superiore a trenta, entro il quale i creditori
devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali
dichiarazioni di dissenso. Se le proposte sono piu’ di una, devono
essere portate in votazione contemporaneamente.
Se la societa’ fallita ha emesso obbligazioni o strumenti
finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione e’
inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive
assemblee, affinche’ possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il
termine previsto dal terzo comma e’ prolungato per consentire
l’espletamento delle predette assemblee.».

Art. 116.
Sostituzione dell’articolo 126
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 126 (Concordato nel caso di numerosi creditori). – Ove le
comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il
giudice delegato puo’ autorizzare il curatore a dare notizia della
proposta di concordato, anziche’ con comunicazione ai singoli
creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima
su uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale o locale.».

Art. 117.
Sostituzione dell’articolo 127
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 127 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 127 (Voto nel concordato). – Se la proposta e’ presentata
prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al
voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto
dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi
diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso
esecutivo ai sensi dell’articolo 97. In quest’ultimo caso, hanno
diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con
riserva.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche’ la
garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede
l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al
diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La
rinuncia puo’ essere anche parziale, purche’ non inferiore alla terza
parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino
in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non
coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la
rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di
concordato prevede, ai sensi dell’articolo 124, terzo comma, la
soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la
parte residua del credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge
del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro
che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette
persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.
La stessa disciplina si applica ai crediti delle societa’
controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.
I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di
fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano
effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.».

Art. 118.
Sostituzione dell’articolo 128
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 128 (Approvazione del concordato). – Il concordato e’
approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e’
approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi
medesime.
I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine
fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei
singoli crediti, che avvenga per effetto di una sentenza emessa
successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice
delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della
maggioranza.».

Art. 119.
Sostituzione dell’articolo 129
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 129 (Giudizio di omologazione). – Decorso il termine
stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato
una relazione sul loro esito.
Se la proposta e’ stata approvata, il giudice delegato dispone che
ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai
creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici
giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di
eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato,
e per il deposito della relazione conclusiva del curatore; se la
proposta di concordato e’ stata presentata dal curatore, la relazione
e’ redatta e depositata dal comitato dei creditori. Analogamente si
procede se sussiste la maggioranza per somma e per classi di cui al
settimo comma e il proponente richiede che il tribunale proceda
all’approvazione del concordato.
L
‘opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con
ricorso a norma dell’articolo 26.
Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il
tribunale, verificata la regolarita’ della procedura e l’esito della
votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a
gravame.
Se sono state proposte opposizioni ovvero se e’ stata presentata la
richiesta di omologazione, si procede ai sensi dell’articolo 26,
quinto, sesto, settimo e ottavo comma, in quanto compatibili.
Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma
dell’articolo 17.
Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale,
riscontrato il raggiungimento della maggioranza di cui all’articolo
128, primo comma, primo periodo, puo’ omologare il concordato
nonostante il dissenso di una o piu’ classi di creditori, se la
maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e
qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti
possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore
rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Al fine di quanto previsto dal settimo comma, le classi di
creditori non ammessi al voto ai sensi del secondo comma
dell’articolo 127 sono considerate favorevoli ai soli fini del
requisito della maggioranza delle classi.».

Art. 120.
Sostituzione dell’articolo 130
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 130 (Efficacia del decreto). – La proposta di concordato
diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi
all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni
previste dall’articolo 129.
Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore
rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale
dichiara chiuso il fallimento.».

Art. 121.
Sostituzione dell’articolo 131
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 131 del regio decreto n. 267 del 1942 e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 131 (Reclamo). – Il decreto del tribunale e’ reclamabile
dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
Il reclamo e’ proposto con ricorso da depositare presso la
cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di trenta
giorni dalla comunicazione del decreto.
Il presidente designa il relatore e fissa l’udienza di comparizione
delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al
ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dalla
comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto
al curatore e alle altre parti; assegna altresi’ alle parti
resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non
inferiore a trenta giorni.
Il curatore da’ immediata notizia agli altri creditori del deposito
del reclamo e dell’udienza fissata.
All’udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte
anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede
con decreto motivato.
Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma
dell’articolo 17, puo’ essere impugnato entro il termine di trenta
giorni avanti la corte di cassazione.».

Art. 122.
Abrogazione degli articoli 132, 133 e 134
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Gli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono abrogati.

Nota all’art. 122:
– Gli articoli 132, 133 e 134 del citato regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, abrogati dal presente decreto
recava:
«Art. 132. Intervento del pubblico ministero.».
«Art. 133. Spese per omologazione.».
«Art. 134. Rendiconto del curatore.».

Art. 123.
Modifiche all’articolo 136
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «nella sentenza» sono sostituite
dalle seguenti: «nel decreto»;
b) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
«Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice
delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle
ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il
conseguimento delle finalita’ del concordato.».

Nota all’art. 123:
– Si riporta il testo dell’art. 136 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 136 (Esecuzione del concordato). – Dopo la
omologazione del concordato il giudice delegato, il
curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano
l’adempimento, secondo le modalita’ stabilite nel decreto
di omologazione.
Le somme spettanti ai creditori contestati,
condizionali o irreperibili sono depositate nei modi
stabiliti dal giudice delegato.
Accertata la completa esecuzione del concordato, il
giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la
cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta
ogni misura idonea per il conseguimento delle finalita’ del
concordato.
Il provvedimento e’ pubblicato ed affisso ai sensi
dell’art. 17. Le spese sono a carico del debitore.».

Art. 124.
Sostituzione dell’articolo 137
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 137 (Risoluzione del concordato). – Se le garanzie promesse
non vengono costituite in conformita’ del concordato o se il
proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal
concordato e dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato
dei creditori devono riferirne al tribunale. Questo procede a norma
dell’articolo 26 sesto, settimo e ottavo comma. Al procedimento
partecipa anche l’eventuale garante. Nello stesso modo provvede il
tribunale su ricorso di uno o piu’ creditori o anche d’ufficio.
Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di
fallimento ed e’ provvisoriamente esecutivo.
Il decreto e’ reclamabile ai sensi dell’articolo 131.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla
scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel
concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli
obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con
liberazione immediata del debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito
verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto
responsabilita’ per effetto del concordato.».

Art. 1
25.
Modifiche all’articolo 138
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Nessun’altra azione di nullita’ e’
ammessa» sono sostituite dalle seguenti: «Non e’ ammessa alcuna altra
azione di nullita’. Si procede a norma dell’articolo 137.»;
b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di
fallimento ed e’ provvisoriamente esecutivo. Esso e’ reclamabile ai
sensi dell’articolo 131.»;
c) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
«Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei
mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni
dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto
nel concordato.».

Nota all’art. 125:
– Si riporta il testo dell’art. 138 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 138 (Annullamento del concordato). – Il
concordato omologato puo’ essere annullato dal tribunale,
su istanza del curatore o di qualunque creditore, in
contraddittorio del debitore, quando si scopre che e’ stato
dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o
dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non e’ ammessa
alcuna altra azione di nullita’. Si procede a norma
dell’art. 137.
Il decreto che annulla il concordato riapre la
procedura di fallimento ed e’ provvisoriamente esecutivo.
Esso e’ reclamabile ai sensi dell’art. 131.
Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine
di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non
oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per
l’ultimo adempimento previsto nel concordato.».

Art. 126.
Sostituzione dell’articolo 139
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 139 (Provvedimenti conseguenti alla riapertura). – La
sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138
provvede ai sensi dell’articolo 121.».

Art. 127.
Sostituzione dell’articolo 141
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 141 (Nuova proposta di concordato). – Reso esecutivo il nuovo
stato passivo, il proponente e’ ammesso a presentare una nuova
proposta di concordato. Questo non puo’ tuttavia essere omologato se
prima dell’udienza a cio’ destinata non sono depositate, nei modi
stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo
integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.».

Capo X Modifiche al titolo II, capo IX
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 128.
Modifiche al titolo II, capo IX,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Il titolo II, capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e’ sostituito dal seguente:
«Capo IX
Della esdebitazione
Art. 142 (Esdebitazione). – Il fallito persona fisica e’ ammesso
al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei
creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:
1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte
le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del
passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo
svolgimento della procedura;
3) non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48;
4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni
precedenti la richiesta;
5) non abbia distratto l’attivo o esposto passivita’
insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente
difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli
affari o fatto ricorso abusivo al credito;
6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per
bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica,
l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione
con l’esercizio dell’attivita’ d’impresa, salvo che per tali reati
sia intervenuta la riabilitazione. Se e’ in corso il procedimento
penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento
fino all’esito di quello penale.
L’esdebitazione non puo’ essere concessa qualora non siano stati
soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.
Restano esclusi dall’esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le
obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento ai
sensi dell’articolo 46;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito
extracontrattuale nonche’ le sanzioni penali ed amministrative di
carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di
coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di
regresso.
Art. 143 (Procedimento di esdebitazione). – Il tribunale, con il
decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore
presentato entro l’anno successivo, verificate le condizioni di cui
all’articolo 142 e tenuto altresi’ conto dei comportamenti
collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei
creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore gia’
dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti
integralmente.
Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i
creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e
qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell’articolo
26.
Art. 144 (Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti).
– Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce
effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura
della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda
di ammissione al passivo; in tale caso, l’esdebitazione opera per la
sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto
di percepire nel concorso.».

Art. 129.
Abrogazione dell’articolo 145
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 145 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
abrogato.

Nota all’art. 129:
– L’art. 145 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, abrogato dal presente decreto recava: «Condanne penali
che ostano alla riabilitazione».

Capo XI Modifiche al titolo II, capo X,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 130.
Sostituzione dell’articolo 146
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli
organi di controllo, liquidatori e soci di societa’ a responsabilita’
limitata). – Gli amministratori e i liquidatori della societa’ sono
tenuti agli obblighi imposti al fallito dall’articolo 49. Essi devono
essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia
sentito il fallito.
Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice
delegato, sentito il comitato dei creditori:
a) le azioni di responsabilita’ contro gli amministratori, i
componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i
liquidatori;
b) l’azione di responsabilita’ contro i soci della societa’ a
responsabilita’ limitata, nei casi previsti dall’articolo 2476, comma
settimo, del codice civile.».

Art. 131.
Sostituzione dell’articolo 147
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 147 (Societa’ con soci a responsabilita’ illimitata). – La
sentenza che dichiara il fallimento di una societa’ appartenente ad
uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro
quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur
se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
Il fallimento dei soci di cui al comma primo non puo’ essere
dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o
dalla cessazione della responsabilita’ illimitata anche in caso di
trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le
formalita’ per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La
dichiarazione di fallimento e’ possibile solo se l’insolvenza della
societa’ attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data
della cessazione della responsabilita’ illimitata.
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci
illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma
dell’articolo 15.
Se dopo la dichiarazione di fallimento della societa’ risulta
l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale,
su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito,
dichiara il fallimento dei medesimi.
Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di
fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa e’
riferibile ad una societa’ di cui il fallito e’ socio illimitatamente
responsabile.
Contro la sentenza del tribunale e’ ammesso appello a norma
dell’articolo 18.
In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale
l’istante puo’ proporre reclamo alla corte d’appello a norma
dell’articolo 22.».

Art. 132.
Sostituzione dell’articolo 148
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 148 (Fallimento della societa’ e dei soci). – Nei casi
previsti dall’articolo 147, il tribunale nomina, sia per il
fallimento della societa’, sia per quello dei soci un solo giudice
delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse
procedure. Possono essere nominati piu’ comitati dei creditori.
Il patrimonio della societa’ e quello dei singoli soci sono tenuti
distinti.
Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della
societa’ si intende dichiarato per l’intero e con il medesimo
eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci.
Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le
ripartizioni fino all’integrale pagamento, salvo il regresso fra i
fallimenti dei soci per la parte pagata in piu’ della quota
rispettiva.
I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci
loro debitori.
Ciascun creditore puo’ contestare i crediti dei creditori con i
quali si trova in concorso.

Art. 133.
Modifiche all’articolo 150
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 150 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Contro il decreto emesso a norma del primo comma puo’ essere
proposta opposizione ai sensi dell’articolo 645 del codice di
procedura civile.».

Note all’art. 133:
– Si riporta il testo dell’art. 150 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 150 (Versamenti dei soci a responsabilita’
limitata). – Nei fallimenti delle societa’ con soci a
responsabilita’ limitata il giudice delegato puo’, su
proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a
responsabilita’ limitata e ai precedenti titolari delle
quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora
dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per
il pagamento.
Contro il decreto emesso a norma del primo comma puo’
essere proposta opposizione ai sensi dellart. 645 del
codice di procedura civile.».

Art. 134.
Sostituzione dell’articolo 151
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 151 (Fallimento di societa’ a responsabilita’ limitata:
polizza assicurativa e fideiussione bancaria). – Nei fallimenti di
societa’ a responsabilita’ limitata il giudice, ricorrendone i
presupposti, puo’ autorizzare il curatore ad escutere la polizza
assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi
dell’articolo 2464, quarto e sesto comma, dei codice civile.».

Art. 135.
Modifiche all’articolo 152
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
secondo comma e’ sostituito dai seguenti:
«La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa
disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle societa’ di persone, sono approvate dai soci che
rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle societa’ per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilita’ limitata, nonche’ nelle societa’ cooperative, sono
deliberate dagli amministratori.
In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera
b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed
e’ depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma
dell’articolo 2436 del codice civile.».

Nota all’art. 135:
– Si riporta il testo dell’art. 152 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 152 (Proposta di concordato). – La proposta di
concordato per la societa’ fallita e’ sottoscritta da
coloro che ne h
anno la rappresentanza sociale.
La proposta e le condizioni del concordato, salva
diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle societa’ di persone, sono approvate dai soci
che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle societa’ per azioni, in accomandita per
azioni e a responsabilita’ limitata, nonche’ nelle societa’
cooperative, seno deliberate dagli amministratori.
In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui
alla lettera b) del secondo comma deve risultare da verbale
redatto da notaio ed e’ depositata ed iscritta nel registro
delle imprese a norma dell’art. 2436 del codice civile.».

Art. 136.
Modifiche all’articolo 153
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono soppresse le parole: «Tuttavia i creditori
particolari possono opporsi a norma dell’articolo 129, secondo comma,
alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.»;
b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio e’
ammesso reclamo a norma dell’articolo 26.».

Nota all’art. 136:
– Si riporta il testo dell’art. 153 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 153 (Effetti del concordato della societa). –
Salvo patto contrario, il concordato fatto da una societa’
con soci a responsabilita’ illimitata ha efficacia anche di
fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento.
Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio
e’ ammesso reclamo a norma dell’art. 26.».

Capo XII Modifiche al titolo II, capo XI,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 137.
Sostituzione della rubrica del capo XI, del titolo II,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. La rubrica del capo XI del titolo II del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e’ sostituita dalla seguente: «Dei patrimoni destinati
ad uno specifico affare.».

Art. 138.
Sostituzione dell’articolo 155
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 155 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). – Se e’
dichiarato il fallimento della societa’, l’amministrazione del
patrimonio destinato previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma,
lettera a), del codice civile e’ attribuita al curatore che vi
provvede con gestione separata.
Il curatore provvede a norma dell’articolo 107 alla cessione a
terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva.
Se la cessione non e’ possibile, il curatore provvede alla
liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione
della societa’ in quanto compatibili.
Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio
o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore
nell’attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi
abbiano effettuato apporti, ai sensi dell’articolo 2447-ter, primo
comma, lettera d), del codice civile.».

Art. 139.
Sostituzione dell’articolo 156
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 156 (Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole
di separatezza). – Se a seguito del fallimento della societa’ o nel
corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato
e’ incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato,
alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della
societa’ in quanto compatibili.
I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare
domanda di insinuazione al passivo del fallimento della societa’ nei
casi di responsabilita’ sussidiaria o illimitata previsti
dall’articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice
civile.
Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o piu’
patrimoni destinati costituiti dalla societa’ e il patrimonio della
societa’ medesima, il curatore puo’ agire in responsabilita’ contro
gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della
societa’ ai sensi dell’articolo 146.».

Art. 140.
Abrogazione degli articoli 157, 158 e 159
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Gli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono abrogati.

Nota all’art. 140:
Gli articoli 157, 158 e 159 del citato regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, abrogati dal presente decreto
recavano:
«Art. 157 Accertamento del passivo».
«Art. 158 Domande di rivendicazione, restituzione e
separazione di cose mobili».
«Art. 159 Concordato».

Capo XIII Modifiche al titolo III, capo I
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 141.
Sostituzione dell’articolo 164
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 164 (Decreti del giudice delegato). – I decreti del giudice
delegato sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 26.».

Art. 142.
Sostituzione dell’articolo 166
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 166 (Pubblicita’ del decreto). – Il decreto e’ pubblicato, a
cura del cancelliere, mediante affissione all’albo del tribunale e
comunicato in via telematica per la iscrizione all’ufficio del
registro delle imprese. Il tribunale puo’, inoltre, disporne la
pubblicazione in uno o piu’ giornali, da esso indicati.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a
pubblica registrazione, si applica la disposizione dell’articolo 88,
secondo comma.».

Capo XIV Modifiche al titolo III, capo II
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 143.
Modifiche all’articolo 167
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e la direzione del giudice
delegato» sono soppresse;
b) dopo il secondo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con successivo
decreto, il tribunale puo’ stabilire un limite di valore al di sotto
del quale non e’ dovuta l’autorizzazion
e di cui al secondo comma.».

Nota all’art. 143:
– Si riporta il testo dell’art. 167 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 167 (Amministrazione dei beni durante la
procedura). – Durante la procedura di concordato, il
debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e
l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del
commissario giudiziale.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i
compromessi, le alienazioni di beni immobili, le
concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le
rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le
cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le
accettazioni di eredita’ e di donazioni e in genere gli
atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza
l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
Con il decreto previsto dall’art. 163 o con successivo
decreto, il tribunale puo’ stabilire un limite di valore al
di sotto del quale non e’ dovuta l’autorizzazione di cui al
secondo comma.».

Art. 144.
Modifiche all’articolo 169
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 169, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, dopo la parola: «articoli» e’ inserita la seguente: «45,».

Note all’art. 144:
– Si riporta il testo dell’art. 169 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 169 (Norme applicabili). – Si applicano, con
riferimento alla data di presentazione della domanda di
concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63.».

Capo XV Modifiche al titolo III, capo V,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 145.
Modifiche alla rubrica del capo V del titolo III
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. La rubrica del capo V del titolo III del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e’ sostituita dalla seguente: «Dell’omologazione e
dell’esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di
ristrutturazione di debiti.».

Art. 146.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e’ inserito il seguente:
«Art. 182-ter (Transazione fiscale). – Con il piano di cui
all’articolo 160 il debitore puo’ proporre il pagamento, anche
parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei
relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura
chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi
costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La proposta puo’
prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario e’
assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le
eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai
creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che
hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a
quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura
chirografaria, il trattamento non puo’ essere differenziato rispetto
a quello degli altri creditori chirografari.
Copia della domanda e della relativa documentazione,
contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere
presentata al competente concessionario del servizio nazionale della
riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo
domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle
dichiarazioni fiscali per le quali non e’ pervenuto l’esito dei
controlli automatici nonche’ delle dichiarazioni integrative relative
al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di
consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario,
non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve
trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entita’ del
debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso
termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti
dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di
irregolarita’, unitamente ad una certificazione attestante l’entita’
del debito derivante da atti di accertamento ancorche’ non
definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche’ da ruoli
vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l’emissione
del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di
irregolarita’ e delle certificazioni devono essere trasmessi al
Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti
dall’articolo 171, primo comma, e dall’articolo 172. In particolare,
per i tributi amministrati dall’agenzia delle dogane, l’ufficio
competente a ricevere copia della domanda con la relativa
documentazione prevista al primo periodo, nonche’ a rilasciare la
certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio
che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora
consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione
alla data di presentazione della domanda, l’adesione o il diniego
alla proposta di concordato e’ approvato con atto del direttore
dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione
regionale, ed e’ espresso mediante voto favorevole o contrario in
sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti
dall’articolo 178, primo comma.
Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e gia’ consegnati al
concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di
presentazione della domanda, quest’ultimo provvede ad esprimere il
voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore
dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione
regionale.
La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’articolo
181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti
aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.
Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 182-bis.».

Capo XVI Abrogazione del titolo IV
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 147.
Abrogazione del titolo IV
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Il titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
abrogato.
2. Sono soppressi tutti i riferimenti all’amministrazione
controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Nota all’art. 147:
– Il Titolo IV del citato regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, abrogato dal presente decreto, recava:
«Dell’Amministrazione controllata&ra
quo;.

Capo XVII Modifiche al titolo V
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 148.
Sostituzione dell’articolo 195
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L’articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza
anteriore alla liquidazione coatta amministrativa). – Se un’impresa
soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del
fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo
dove l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o piu’
creditori, ovvero dell’autorita’ che ha la vigilanza sull’impresa o
di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento
della sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente
l’apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.
Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i
provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei
creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.
Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le
modalita’ di cui all’articolo 15, e l’autorita’ governativa che ha la
vigilanza sull’impresa.
La sentenza e’ comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo
136 del codice di procedura civile, all’autorita’ competente perche’
disponga la liquidazione. Essa e’ inoltre notificata, affissa e resa
pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza
dichiarativa di fallimento.
Contro la sentenza predetta puo’ essere proposto appello da
qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19.
Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione
d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto e’
ammesso reclamo a norma dell’articolo 22.
Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla
dichiarazione d’insolvenza a norma di questo articolo quando nel
corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta
a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento,
si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di
insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo
comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti
pubblici.».

Art. 149.
Modifiche all’articolo 213
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All’articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del Regno» sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: «2456 e 2457» sono sostituite dalle
seguenti: «2494 e 2495».

Nota all’art. 149:
– Si riporta il testo dell’art. 213 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 213 (Chiusura della liquidazione). – Prima
dell’ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della
liquidazione con il conto della gestione e il piano di
reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del
comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti
all’autorita’, che vigila sulla liquidazione, la quale ne
autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e
liquida il compenso al commissario. Dell’avvenuto deposito
e’ data notizia mediante inserzione nella Gazzetta
Ufficiale e nei giornali che siano designati dall’autorita’
che vigila sulla liquidazione.
Nel termine di venti giorni dall’inserzione nella
Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con
ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono
comunicate, a cura del cancelliere, all’autorita’ che
vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al
comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni
possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro
osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice
per l’istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma
dell’art. 189 del codice di procedura civile.
Decorso il termine indicato senza che siano proposte
osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano
di reparto si intendono approvati, e il commissario
provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si
applicano le norme dell’art. 117, e se del caso degli
articoli 2494 e 2495 del codice civile».

Capo XVIII Disciplina transitoria,
abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 150.
Disciplina transitoria
1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di
concordato fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del
presente decreto, nonche’ le procedure di fallimento e di concordato
fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la
legge anteriore.

Art. 151.
Abrogazione in materia di transazione fiscale
1. L’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e’
abrogato.

Note all’art. 151:
– Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle
aree svantaggiate – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 luglio 2002, n. 158) convertito con modificazioni
dall’art. 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Potenziamento dell’attivita’ di riscossione
dei tributi e sistema di remunerazione del servizio
nazionale della riscossione).
– 1. (Omissis).
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al
comma 1 o su iniziativa di altri creditori, e’ dichiarato
fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta
amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del
ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al
passivo della procedura.».
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 19:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche’ sui nuovi beni la cui esistenza
e’ stata comunicata dall’ufficio ai sensi del comma 4;»;
1.2) (Omissis);
1.3) alla lettera e) dopo la parola: «compiute»,
sono inserite le seguenti: «nell’attivita’ di notifica
della cartella di pagamento e»;
2) (Omissis);
b) all’art. 20:
1) al comma 1 dopo le parole
: «lettere a), d)»,
sono inserite le seguenti: «, d-bis)»;
2) al comma 3 le parole da: «dell’importo» fino
alla fine sono sostituite dalle seguenti: «pari ad un
quarto dell’importo iscritto a ruolo, ed alla totalita’
delle spese di cui all’art. 17, comma 6, se rimborsate
dall’ente creditore.»;
c) (Omissis).
3. (abrogato).
3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi,
premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie,
puo’ essere consentito, in deroga a quanto previsto
dall’art. 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con
provvedimento motivato degli stessi enti impositori.
4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei
concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli
emessi da uffici statali, anche prima della data di entrata
in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
si compone:
a) di una indennita’ fissa, pari, nei due anni,
rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;
b) di un importo variabile, costituito da un aggio,
di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001,
sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il
30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il
31 luglio di ciascun anno, l’indennita’ di cui al comma 4
e’ ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento,
tra i concessionari e i commissari governativi secondo la
percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della
clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra
tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i
quali vige l’obbligo della redazione bilingue degli atti.
6. Per il conseguimento dell’importo variabile di cui
al comma 4, ai concessionari e commissari governativi e’
fissato l’obiettivo di un incremento della riscossione
delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali,
rispetto ai livelli della corrispondente riscossione
conseguiti nell’anno 2001, in misura complessiva non
inferiore a euro 520 milioni, per l’anno 2002, ed a euro
1040 milioni, per l’anno 2003. Con il decreto di cui al
comma 5, l’incremento complessivo della riscossione e’
suddiviso nelle quote di competenza di ciascun
concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) relativamente all’obiettivo stabilito per l’anno
2002, determinazione di uguali quote di incremento delle
percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel
2001 ed il carico medio netto del triennio 1998-2000, tra i
soli concessionari e commissari governativi le cui
attivita’ di riscossione sono risultate, nell’anno 2001,
inferiori alla mediana del medesimo anno, assumendosi
questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la
riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto
del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l’obiettivo
proprio dei concessionari e dei commissari governativi le
cui attivita’ di riscossione sono risultate, nell’anno
2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, e’
costituito dal mantenimento di un identico valore
percentuale di riscossione;
b) relativamente all’obiettivo stabilito per l’anno
2003, divisione dello stesso in modo che le uguali quote di
incremento di cui alla lettera a), per le concessioni
situate al di sopra della mediana siano pari alla meta’ di
quelle previste per le concessioni al di sotto della stessa
mediana.
7. Fermo l’aggio di cui al comma 4, lettera b), i
concessionari e i commissari governativi anticipano
comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli
importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma
6, lettera a), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a
euro 260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura
pari alla differenza tra il valore dell’obiettivo assegnato
e l’importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso
al 13 dicembre 2002. Il 50 per cento della quota di
obiettivo non conseguito nell’anno 2002 dai concessionari e
commissari governativi e’ comunque computato in aumento
delle loro quote di obiettivo per l’anno 2003. Per la
restituzione dell’anticipo, in due quote uguali negli anni
2003 e 2004, i concessionari e commissari governativi
effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino
ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti
dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione
delle somme anticipate comporta l’obbligo di restituzione
dell’aggio.
7-bis. L’aggio di cui al comma 4, lettera b), per la
quota corrispondente alla differenza tra il valore
dell’obiettivo assegnato per il 2002 e l’importo
effettivamente riscosso in detto anno, puo’ essere
imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato
civilistico e fiscale dell’esercizio 2002.
8. L’aggio di cui al comma 4, lettera b), e’ aumentato
del 50 per cento sulle maggiori riscossioni realizzate
rispetto agli obiettivi ed e’ ridotto, per il mancato
conseguimento degli obiettivi riferiti all’anno 2003, nelle
misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, in
misura percentuale pari a quella di scostamento
dall’obiettivo, con un massimo del 20 per cento.
9. Il concessionario o il commissario governativo che
non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza
le anticipazioni previste dal comma 7 e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 47 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso,
si applicano inoltre le disposizioni degli artt. 30 e 55
del medesimo d.lgs. n. 112 del 1999.
9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle
anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta
giorni dalla prescritta scadenza; in tale caso, non si
applicano interessi.
10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’art. 4, comma 1, secondo periodo, le parole:
«Fino al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti:
&
laquo;Fino al 31 dicembre 2003»;
b) nell’art. 4-bis, comma 1, le parole: «1° gennaio
2003» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2004».
11. All’art. 77, comma 1, lettera d), della legge 21
novembre 2000, n. 342, le parole: «1° gennaio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2004».
12. Sono abrogati il comma 5 dell’art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto
dall’art. 15, l’articolo 16-quinquies del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per i ruoli emessi da uffici
statali non si applica la maggiorazione dell’aggio di cui
all’art. 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
13. L’Agenzia delle entrate provvede a maggiori
accertamenti per 146 milioni di euro, nell’anno 2002, per
635 milioni di euro nell’anno 2003 e per 455 milioni di
euro nell’anno 2004. A tale fine, fermo restando per i
professori della Scuola inquadrati nel ruolo di cui
all’art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 28 settembre
2000, n. 301 del Ministro delle finanze il diritto
potestativo di opzione per il rientro nei ruoli di
provenienza, con automatico riconoscimento alla presa
d’atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio
prestato presso la Scuola, la Scuola superiore
dell’economia e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e
2004, realizza un programma straordinario di
qualificazione, riqualificazione e formazione del personale
del Ministero dell’economia e delle finanze e delle Agenzie
fiscali, attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri
processi produttivi, per le esigenze connesse all’immediato
potenziamento dell’attivita’ di accertamento fiscale e di
contrasto all’economia sommersa, utilizzando le risorse di
cui all’unita’ previsionale di base 6.1.1.1. «Spese
generali di funzionamento», capitolo 3542, dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2002 e corrispondenti unita’
previsionali di base per gli anni 2003 e 2004.
13-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 30, comma 1, primo periodo, le parole:
«dall’art. 47» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo
IV»;
b) all’art. 55, comma 1, le parole: «dall’art. 47»
sono sostituite dalle seguenti: «dal presente capo»;
c) all’art. 57, comma 1, le parole da: «Fatte salve»
fino a: «commissari governativi» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino all’anno 2004 e anche in deroga all’art.
12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione
resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a titolo
di commissari governativi.».
13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell’erario
relativa alle prestazioni rese dai soggetti di cui al regio
decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla
legge 3 aprile 1937, n. 526, fino alla soppressione
dell’art. 10, n. 26), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intende consentita
nei limiti dell’applicazione della predetta disposizione.
Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di
somme gia’ versate.
13-quater. La riscossione coattiva dei fondi a
disposizione del Corpo delle capitanerie di porto avviene
ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio
1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
luglio 1994, n. 460.».

Art. 152.
Disposizioni abrogative
in materia di limitazioni personali del fallito
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) art. 2, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi per
la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) art. 3, comma 1, lettera e), della legge 8 agosto 1991, n.
264, limitatamente alle parole: «o dichiarato fallito, ovvero non sia
in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di
fallimento».

Note all’art. 152:
– Si riporta il testo dell’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
(Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
28 aprile 1967, n. 106) come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2. 1. Non sono elettori:
a) (abrogata);
b) coloro che sono sottoposti, in forza di
provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da
ultimo modificato dall’art. 4 della legge 3 agosto 1988, n.
327, finche’ durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di
provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o
alla liberta’ vigilata o al divieto di soggiorno in uno o
piu’ comuni o in una o piu’ province, a norma dell’art. 215
del codice penale, finche’ durano gli effetti dei
provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all’interdizione
temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della
sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto
elettorale solo quando sono passate in giudicato. La
sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini
della privazione del diritto di elettorato.».
– Si riporta il testo dell’art. 3 della legge 8 agosto
1991, n. 264 (Disciplina dell’attivita’ di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto.) come modificato
dal presente decreto:
«Art. 3 (Autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). –
1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di
cui all’art. 2, l’autorizzazione all’esercizio
dell’attivita’ di consulenza per la circolazione dei mezzi
di traspor
to e’ rilasciata, dalla provincia, al titolare
dell’impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli
Stati membri della Comunita’ economica europea stabilito in
Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore eta’;
c) non abbia riportato condanne per delitti contro la
pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia
pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti
di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e
648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di
assegno senza provvista di cui all’art. 2 della legge 15
dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non
colposo per il quale la legge preveda la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel
massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta
sentenza definitiva di riabilitazione;
d) non sia stato sottoposto a misure amministrative
di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non sia stato interdetto o inabilitato;
f) sia in possesso dell’attestato di idoneita’
professionale di cui all’art. 5;
g) disponga di locali idonei e di adeguata capacita’
finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dal Ministro dei trasporti con
proprio decreto, sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Nel caso di societa’, l’autorizzazione di cui al
comma 1 e’ rilasciata alla societa’. A tal fine, i
requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
comma 1 devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di societa’ di
persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di
societa’ in accomandita semplice o in accomandita per
azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di
societa’.
3. Nel caso di societa’, il requisito di cui alla
lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno
dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e
il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere
posseduto dalla societa’.
4. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 e’
subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui
al comma 4 dell’art. 8.
4-bis. L’autorizzazione non e’ richiesta per
l’esercente attivita’ di servizi tecnico-amministrativi di
altro Stato membro dell’Unione europea secondo le
disposizioni di quest’ultimo, che fornisca occasionalmente
in Italia, per conto della propria clientela, le
prestazioni di consulenza di cui alla presente legge.».

Art. 153.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo sei mesi dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatti salvi gli articoli 45,
46, 47, 151 e 152, che entrano in vigore il giorno della
pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 9 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita’
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli