Modifiche al processo civile. L. 263/2005

LEGGE 28 dicembre 2005, n.263

Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile
introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche’ ulteriori
modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni
di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907,
n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e
disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilita’ del
coniuge divorziato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1. All’articolo 2, comma 3, lettera c-ter), del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
"Il giudice istruttore fissa altresi’ una nuova udienza se deve
procedersi a norma dell’articolo 185";
2) il sesto comma e’ sostituito dai seguenti:
"Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini
perentori:
1) nn termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie
limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle
eccezioni e delle conclusioni gia’ proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande
ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le
eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni
medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni
documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di
prova contraria.
Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice provvede sulle
richieste istruttorie fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per
l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se
provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere
pronunciata entro trenta giorni.
Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova con
l’ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte puo’ dedurre,
entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima
ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai
primi nonche’ depositare memoria di replica nell’ulteriore termine
perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di
provvedere ai sensi del settimo comma.
Con l’ordinanza che ammette le prove il giudice puo’ in ogni caso
disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle
parti; all’interrogatorio disposto dal giudice istruttore si
applicano le disposizioni di cui al terzo comma";
3) al settimo comma, le parole: "di cui al sesto comma" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al settimo comma";
b) all’articolo 184 del codice di procedura civile ivi richiamato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: "dal sesto comma" sono sostituite dalle
seguenti: "dal settimo comma";
2) il secondo comma e’ abrogato.
2. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
dopo la lettera c-ter) sono inserite le seguenti:
"C-quater) all’articolo 185, al primo comma e’ premesso il seguente:
"ll giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti,
fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle
liberamente e di provocarne la conciliazione. Ilgiudice istruttore ha
altresi’ facolta’ di fissare la predetta udienza di comparizione
personale a norma dell’articolo 117. Quando e’ disposta la
comparizione personale, le parti hanno facolta’ di farsi
rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve
essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la
controversia. Se la procura e’ conferita con scrittura privata,
questa puo’ essere autenticata anche dal difensore della parte. La
mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa
da parte del procuratore e’ valutata ai sensi del secondo comma
dell’articolo 116";
c-quinquies) all’articolo 187, quarto comma, le parole: "di cui
all’articolo 184" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all’articolo 183, ottavo comma"".
3. All’articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), all’articolo 474 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 2) del secondo comma e’ sostituito dal seguente:
"2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni
di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonche’ gli altri
titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la
stessa efficacia";
2) al numero 3) del secondo comma, le parole: "o le scritture private
autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in
essi contenute" sono soppresse;
3) al terzo comma e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi
dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate
di cui al numero 2) del secondo comma";
b) al numero 5), all’ articolo 492 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1). al secondo comma, le parole: "nel comune" sono sostituite dalle
seguenti: "in uno dei comuni del circondario" e dopo le parole: "in
mancanza" sono inserite le seguenti: "ovvero in caso di
irreperibilita’ presso la residenza dichiarata o il domicilio
eletto";
2) dopo il secondo comma e’ inserito il seguente:
"Il pignoramento deve inoltre contenere l’avvertimento che il
debitore, ai sensi dell’articolo 495, puo’ chiedere di sostituire
alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo
dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti,
comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che
delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita’,
sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la
vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la
relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un qui
nto
dell’importo del credito per cui e’ stato eseguito il pignoramento e
dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di
intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale";
3) al quinto comma, le parole: "di cui all’articolo 499, terzo comma"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 499, quarto
comma";
c) il numero 7) e’ sostituito dal seguente: "7) l’articolo 499 e’
sostituito dal seguente:
"Art. 499. – (Intervento). – Possono intervenire nell’esecuzione i
creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su
titolo esecutivo, nonche’ i creditori che, al momento del
pignoramento, avevano eseguito un sequestro. sui beni pignorati
ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione
risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito
di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui
all’articolo 2214 del codice civile.
Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in
cui e’ disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli
530, 552 e 569, deve contenere l’indicazione del credito e quella del
titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della
somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per
l’esecuzione. Se l’intervento ha luogo per un credito di somma di
denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso
deve essere allegato, a pena di inammissibilita’, l’estratto
autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle
vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione
deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al
deposito, copia del ricorso, nonche’ copia dell’estratto autentico
notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha
luogo in forza di essa.
Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore
pignorante ha facolta’ di indicare, con atto notificato o all’udienza
in cui e’ disposta la vendita o l’assegnazione, l’esistenza di altri
beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere
il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad
anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori
intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai
beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta
giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito
in sede di distribuzione.
Con l’ordinanza con cui e’ disposta la vendita o l’assegnazione ai
sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresi’,
udienza di comparizione davanti a se’ del debitore e dei creditori
intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a
cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la data fissata
per l’udienza non possono decorrere piu’ di sessanta giorni.
All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei
crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda
riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest’ultimo caso la
relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono
riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi
in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento
rileva comunque ai soli effetti dell’esecuzione. I creditori
intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del
debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per
l’intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi
sia stato riconoscimento parziale. 1 creditori intervenuti i cui
crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno
diritto, ai sensi dell’articolo 510, terzo comma, all’accantonamento
delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza
e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi
all’udienza di cui al presente comma, l’azione necessaria affinche’
essi possano munirsi del titolo esecutivo"";
d) dopo il numero 7) e’ inserito il seguente:
"7-bis) L’articolo 500 e’ sostituito dal seguente:
"Art. 500. – (Effetti dell’intervento). – L’intervento, secondo le
disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, da’
diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a
partecipare all’espropriazione del bene pignorato e a provocarne i
singoli atti"";
e) il numero 8) e’ sostituito dal seguente: "8) l’articolo 510 e’
sostituito dal seguente:
"Art. 510. – (Distribuzione della somma ricavata). – Se vi e’ un solo
creditore pignorante senza intervento di altri creditori, ilgiudice
dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore
pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi
e spese.
In caso diverso la somma ricavata e’ dal giudice distribuita tra i
creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con
riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento
delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di
titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte
riconosciuti dal debitore.
L’accantonamento e’ disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo
ritenuto necessario affinche’ i predetti creditori possano munirsi di
titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non
superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una
delle parti o anche d’ufficio, il giudice dispone la comparizione
davanti a se’ del debitore, del creditore procedente e dei creditori
intervenuti, con l’eccezione di coloro che siano gia’ stati
integralmente soddisfatti, e da’ luogo alla distribuzione della somma
accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano
nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti
per la distribuzione della somma accantonata e’ disposta anche prima
che sia decorso il termine fissato se vi e’ istanza di uno dei
predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi
di titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione di
cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello
stesso previsto, e’ consegnato al debitore o al terzo che ha subito
l’espropriazione"";
f) al numero 17), all’articolo 534-bis del codice di procedura civile
ivi richiamato, le parole: "a un dottore commercialista o esperto
contabile" sono sostituite dalle seguenti: "a un commercialista";
g) dopo il numero 17) e’ inserito il seguente:
"17-bis) all’articolo 534-ter, le parole: ".con incanto" sono
soppresse e la parola: "notaio", ovunque ricorra, e’ sostituita dalla
seguente: "professionista"";
h) al numero 20.2), all’articolo 559 del codice di procedura civile
ivi richiamato, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con
ordinanza non impugnabile";
i) il numero 21) e’ sostituito dal seguente:
"21) all’articolo 560, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai
seguenti:
"Il giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento non
impugnabile, la liberazione dell’immobile pignorato, quando non
ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad ab
itare lo stesso,
o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione,
se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all’aggiudicazione
o all’assegnazione dell’immobile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed e’
eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del
decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o
dell’assegnatario se questi non lo esentano.
Il giudice, con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 569,
stabilisce le modalita’ con cui il custode deve adoperarsi affinche’
gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in
vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del
giudice dell’esecuzione, all’amministrazione e alla gestione
dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e
occorrenti per conseguirne la disponibilita’"";
l) al numero 25), all’articolo 567 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, le parole: "e delle mappe censuarie, il
certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente
normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso"
sono soppresse e, dopo le parole: "all’immobile pignorato" sono
inserite le seguenti: "effettuate nei venti anni anteriori alla
trascrizione del pignoramento";
2) al terzo comma, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente:
"Un termine di centoventi giorni e’ inoltre assegnato al creditore
dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi
depositata debba essere completata" e, al secondo periodo, dopo le
parole: "non e’ concessa," sono inserite le seguenti: "oppure se la
documentazione non e’ integrata nel termine assegnato ai sensi di
quanto previsto nel periodo precedente,";
m) al numero 26), all’articolo 569 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo del primo comma, la parola: "novanta" e’
sostituita dalla seguente: "centoventi";
2) al terzo comma, dopo le parole: "11 giudice con la medesima
ordinanza" sono inserite le seguenti: "stabilisce le modalita’ con
cui deve essere prestata la cauzione,";
n) dopo il numero 26) e’ inserito il seguente:
"26-bis) all’articolo 570, le parole: "e del valore dell’immobile
determinato a norma dell’articolo 568" sono sostituite dalle
seguenti: ", del valore dell’immobile determinato a norma
dell’articolo 568, del sito Internet sul quale e’ pubblicata la
relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del
custode nominato in sostituzione del debitore"";
o) al numero 27), all’articolo 571 del codice di procedura civile ivi
richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: "Se un termine piu’ lungo non e’
fissato dall’offerente, l’offerta non puo’ essere revocata prima di
venti giorni" sono soppresse;
2) dopo il secondo comma e’ inserito il seguente:
"L’offerta e’ irrevocabile, salvo che:
1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all’articolo
573;
2) il giudice ordini l’incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa
non sia stata accolta";
p) al numero 27), all’articolo 572 del codice di procedura civile ivi
richiamato, al quarto comma, le parole: "anche in questi casi" sono
soppresse;
q) al numero 31), all’articolo 584 del codice di procedura civile ivi
richiamato, al quinto comma, le parole: "Nel caso di diserzione
della" sono sostituite dalle seguenti: "Se nessuno degli offerenti in
aumento partecipa alla" e dopo le parole: "primo comma" sono inserite
le seguenti: ", salvo che ricorra un documentato e giustificato
motivo,";
r) al numero 33), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 591 del codice di procedura civile ivi richiamato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1) al primo comma, le parole: "non crede di" sono sostituite dalle
seguenti: "decide di non";
1.2) al secondo comma, le parole: "In quest’ultimo caso il giudice
puo’" sono sostituite dalle seguenti: "11 giudice puo’ altresi’";
2) l’articolo 591-bis del codice di procedura civile ivi richiamato
e’ sostituito dal seguente:
"Art. 591-bis. (Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice
dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza
di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, puo’, sentiti gli
interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel
circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei
relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di
attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di
vendita secondo le modalita’ indicate al terzo comma del medesimo
articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il
termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalita’
della pubblicita’, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi
dell’articolo 571 e il luogo ove si procede all’esame delle offerte,
alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo
568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta
dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo
comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi
dell’articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione
del presente codice;
2) agli adempimenti previsti dall’articolo 570 e, ove occorrenti,
dall’articolo 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull’offerta a norma dell’articolo 572 e agli
ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell’incanto e all’aggiudicazione dell’immobile a
norma dell’articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui
all’articolo 583;
6) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul
versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo
comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all’articolo 590;
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la
presentazione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 591;
9) alla fissazione dell’ulteriore incanto nel caso previsto
dall’articolo 587;
10) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte
dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalita’ di registrazione, trascrizione e
voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione
dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti
per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche’
all’espletamento delle formalita’ di cancellazione delle trascrizioni
dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto
di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi
dell’articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua
trasmissione al giudice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le
eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione
delle cauzioni e d
i ogni altra somma direttamente versata mediante
bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non
risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del
depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui
sono pervenute le somme accreditate.
Nell’avviso di cui all’articolo 570 e’ specificato che tutte le
attivita’, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere
compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o dal
cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal
professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo
indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica
l’articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente
codice.
E professionista delegato provvede altresi’ alla redazione del
verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le
circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le
generalita’ delle persone presenti, la descrizione delle attivita’
svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con
l’identificazione dell’aggiudicatario.
Il verbale e’ sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato
ed allo stesso nondeve essere allegata la procura speciale di cui
all’articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non e’ stato versato nel termine, il professionista
delegato ne da’ tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il
fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita’ stabilite ai sensi
degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista
delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza
indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se
previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di
destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo
processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione
del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia
luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo
591. Contro il decreto previsto nel presente comma e’ proponibile
l’opposizione di cui all’articolo 617.
Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca
o su un conto postale indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice
dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle
operazioni di vendita";
s) al numero 42), all’articolo 624-bis del codice di procedura civile
ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: "L’istanza puo’ essere proposta fino a venti giorni prima
della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto
o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a
quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza, il giudice provvede
nei dieci giorni successivi al deposito e, se l’accoglie, dispone,
nei casi di cui al secondo comma dell’articolo 490, che, nei cinque
giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo
stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul
quale e’ pubblicata la relazione di stima";
t) dopo il numero 43), e’ aggiunto il seguente:
"43-bis) all’articolo 631, primo comma, dopo le parole: "all’udienza"
sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quella in cui ha
luogo la vendita,"".
4. All’articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, all’articolo 709-bis del codice di procedura
civile ivi richiamato, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: ", quarto, quinto, sesto e settimo" sono sostituite
dalle seguenti: "e dal quarto e al decimo";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui il
processo debba continuare per la richiesta di addebito, per
l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale
emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso
tale sentenza e’ ammesso soltanto appello immediato che e’ deciso in
camera di consiglio".
5. All’articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
"a-bis) dopo l’articolo 161 e’ inserito il seguente:
"Art. 161-bis. – (Rinvio della vendita dopo la prestazione della
cauzione). Il rinvio della vendita puo’ essere disposto solo con il
consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato
cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice"";
b) alla lettera b), all’articolo 169-bis ivi richiamato, le parole:
"e ai dottori commercialisti" sono sostituite dalle seguenti: "e ai
commercialisti";
c) alla lettera c), all’articolo 169-ter ivi richiamato, le parole:
", dei dottori commercialisti e esperti contabili" sono sostituite
dalle seguenti: "e dei commercialisti";
d) dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:
"c-bis) l’articolo 173 e’ abrogato";
e) alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 173-bis ivi richiamato, al primo comma, al numero 6)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa acquisizione o
aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto
dalla vigente normativa";
2) all’articolo 173-quater ivi richiamato, nella rubrica, le parole:
"con incanto" sono soppresse;
3) dopo l’articolo 173-quater ivi richiamato, e’ aggiunto il
seguente:
"Art. 173-quinquies. – (Ulteriori modalita’ di presentazione delle
offerte d’acquisto). – H giudice, con l’ordinanza di vendita di cui
all’articolo 569, terzo comma, del codice, puo’ disporre che la
presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell’articolo 571
del medesimo codice possa avvenire anche mediante l’accredito, a
mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato
alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo
che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o
posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione
contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.
L’accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque
giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere
proposte le offerte d’acquisto.
Quando l’offerta presentata con le modalita’ di cui al primo comma e’
accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra
somma e’ di novanta giorni";
f) alla lettera e) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 179-bis ivi richiamato, le parole: ", dottori
commercialisti e esperti contabili" sono sostituite dalle seguenti:
"e commercialisti";
2) all’articolo 179-ter ivi richiamato, le parole: ", dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "e dei commercialisti".
6. All’articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive
modificazioni, i commi 3-quater e 3-quinquies sono sostituiti dai
seguenti:"3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1),
entrano in vigore il 1° gennaio 2006.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis),
b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter),
3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di
entrata in vigore.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2)
a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f),
entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle
procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando
tuttavia e’ gia’ stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con
l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei
creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se
avvenuto prima del 1° gennaio 2006".
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 3, 4 e 5 entrano in vigore
conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, commi 3-quater,
3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
come introdotti dal comma 6 del presente articolo.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
– Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, reca:
(Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale.).
– Il regio-decreto 17 agosto 1907, n. 642, reca:
(Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato.).
– La legge 21 gennaio 1994, n. 53, reca: (Facolta’ di
notificazioni di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.).
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 183 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione
della causa).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
All’udienza fissata per la prima comparizione delle
parti e la trattazione il giudice istruttore verifica
d’ufficio la regolarita’ del contraddittorio e, quando
occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’art. 102,
secondo comma, dall’art. 164, secondo, terzo e quinto
comma, dall’art. 167, secondo e terzo comma, dall’art. 182
e dall’art. 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma,
il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore fissa altresi’ una nuova udienza
se deve procedersi a norma dell’art. 185.
Nell’udienza di trattazione ovvero in quella
eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice
richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i
chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili
d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l’attore puo’ proporre le domande
e le eccezioni che sono conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.
Puo’ altresi’ chiedere di essere autorizzato a chiamare un
terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se
l’esigenza e’ sorta dalle difese del convenuto. Le parti
possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e
le conclusioni gia’ formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti
termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il
deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle
conclusioni gia’ proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per
replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate
dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono
conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per
l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole
indicazioni di prova contraria.
Salva l’applicazione dell’art. 187, il giudice provvede
sulle richieste istruttorie fissando l’udienza di cui
all’art. 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti
ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza
emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro
trenta giorni.
Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di
prova con l’ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna
parte puo’ dedurre, entro un termine perentorio assegnato
dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che
si rendono necessari in relazione ai primi nonche’
depositare memoria di replica nell’ulteriore termine
perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva
di provvedere ai sensi del settimo comma.
Con l’ordinanza che ammette le prove il giudice puo’ in
ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero
interrogatorio delle parti; all’interrogatorio disposto dal
giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al
terzo comma.
L’ordinanza di cui al settimo comma e’ comunicata a
cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al
deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui
il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonche’
a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la
trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A
tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo
utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica
presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Prima udienza di trattazione.
Nella prima udienza di trattazione il giudice
istruttore interroga liberamente le parti presenti e,
quando la natura della causa lo c
onsente, tenta la
conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza
giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai
sensi del secondo comma dell’art. 116.
Le parti hanno facolta’ di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, il quale deve essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata
autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di
conciliare o transigere la controversia. La mancata
conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da
parte del procuratore e’ valutabile ai sensi del secondo
comma dell’art. 116.
Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti
allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni
rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la
trattazione.
Nella stessa udienza l’attore puo’ proporre le domande
e le eccezioni che sono conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.
Puo’ altresi’ chiedere di essere autorizzato a chiamare un
terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se
l’esigenza e’ sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le
parti possono precisare e modificare le domande, le
eccezioni e le conclusioni gia’ formulate.
Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio
non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie
contenenti precisazioni omodificazioni delle domande, delle
eccezioni e delle conclusioni gia’ proposte. Concede
altresi’ alle parti un successivo termine perentorio non
superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed
eccezioni nuove o modificate dell’altra parte e per
proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e
delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il
giudice fissa l’udienza per i provvedimenti di cui all’art.
184.».
– Si riporta il testo dell’art. 184 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
Nell’udienza fissata con l’ordinanza prevista dal
settimo comma dell’art. 183, il giudice istruttore procede
all’assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Secondo comma abrogato
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Deduzioni istruttorie.
Salva l’applicazione dell’art. 187 il giudice
istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti,
ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di
parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro
il quale le parti possono produrre documenti e indicare
nuovi mezzi di prova, nonche’ altro termine per l’eventuale
indicazione di prova contraria.
I termini di cui al comma precedente sono perentori.
Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di
prova, ciascuna parte puo’ dedurre, entro un termine
perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si
rendono necessari in relazione ai primi.».
– Si riporta il testo dell’art. 185 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 185 (Tentativo di conciliazione).
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta
delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine
di interrogarle liberamente e di provocarne la
conciliazione. Il giudice istruttore ha altresi’ facolta’
di fissare la predetta udienza di comparizione personale a
norma dell’art. 117. Quando e’ disposta la comparizione
personale, le parti hanno facolta’ di farsi rappresentare
da un procuratore generale o speciale il quale deve essere
a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia. Se la procura e’ conferita con
scrittura privata, questa puo’ essere autenticata anche dal
difensore della parte. La mancata conoscenza, senza
giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del
procuratore e’ valutata ai sensi del secondo comma
dell’art. 116;
Il tentativo di conciliazione puo’ essere rinnovato in
qualunque momento dell’istruzione.
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo
verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale
costituisce titolo esecutivo.».
– Si riporta il testo dell’art. 187 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 187 (Provvedimenti del giudice istruttore).
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia
matura per la decisione di merito senza bisogno di
assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al
collegio.
Puo’ rimettere le parti al collegio affinche’ sia
decisa separatamente una questione di merito avente
carattere preliminare, solo quando la decisione di essa
puo’ definire il giudizio.
Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni
attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre
pregiudiziali, ma puo’ anche disporre che siano decise
unitamente al merito.
Qualora il collegio provveda a norma dell’art. 279,
secondo comma, n. 4), i termini di cui all’art. 183, ottavo
comma, non concessi prima della rimessione al collegio sono
assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte,
nella prima udienza dinnanzi a lui.
Il giudice da’ ogni altra disposizione relativa al
processo.».
– Si riporta il testo dell’art. 474 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 474 (Titolo esecutivo).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
L’esecuzione forzata non puo’ avere luogo che in virtu’
di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed
esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai
quali la legge attribuisce espressamente efficacia
esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente
alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le
cambiali, nonche’ gli altri titoli di credito ai quali la
legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo’
aver luogo che in virtu’ dei titoli esecutivi di cui ai
numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve
contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’art. 480,
secondo comma, delle scritture private autenticate di cui
al numero 2) del secondo comma.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
L’esecuzione forzata non puo’ avere luogo che in virtu’
di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed
esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge
attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonche’ gli altri titoli di credito e
gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la
stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli,
relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi
contenute.».
– Si riporta il testo dell’art. 492 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 492 (Forma del pignoramento)
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti,
il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale
giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto
diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente
indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i
frutti di essi.
Il pignoramento deve altresi’ contenere l’invito
rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del
giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o
l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondariato
in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con
l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di
irreperibilita’ presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a
lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello
stesso giudice.
Il pignoramento deve inoltre contenere l’avvertimento
che il debitore, ai sensi dell’art. 495, puo’ chiedere di
sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di
denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai
creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli
interessi e delle spese, oltre che delle spese di
esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita’, sia da
lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la
vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e
569, la relativa istanza unitamente ad una somma non
inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui e’
stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori
intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento,
dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale.
L’ufficiale giudiziario, quando constata che i beni
assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la
soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore
ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui
si trovano.
Della dichiarazione del debitore e’ redatto processo
verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni
dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono
considerati pignorati anche agli effetti dell’art. 388,
terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il
compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il
creditore procedente puo’ richiedere all’ufficiale
giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e,
successivamente, esercitare la facolta’ di cui all’art.
499, quarto comma.
In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della
ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, puo’, su
richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice
dell’esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori
dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.
La richiesta, anche riguardante piu’ soggetti nei cui
confronti procedere a pignoramento, deve indicare
distintamente le complete generalita’ di ciascuno, nonche’
quelle dei creditori istanti e gli estremi dei
provvedimenti di autorizzazione.
L’ufficiale giudiziario ha altresi’ facolta’ di
richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui
ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario
nel compiere il pignoramento sia munito del titolo
esecutivo, il presidente del tribunale competente per
l’esecuzione puo’ concedere al creditore l’autorizzazione
prevista nell’art. 488, secondo comma.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti,
il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale
giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto
diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente
indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i
frutti di essi.
Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario
nel compiere il pignoramento sia munito del titolo
esecutivo, il presidente del tribunale competente per
l’esecuzione puo’ concedere al creditore l’autorizzazione
prevista nell’art. 488 secondo comma.».
– Si riporta il testo dell’art. 534-bis del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
Il giudice, con il provvedimento di cui all’art. 530,
puo’, sentiti gli interessati, delegare all’istituto di cui
al primo comma dell’art. 534, ovvero in mancanza a un
notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un
avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi
elenchi di cui all’art. 179-ter delle disposizioni di
attuazione del presente codice, il compimento delle
operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di
beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli
atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui
all’art. 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni
della presente sezione.
(Testo in vigore fino
al 31 dicembre 2005)
Delega al notaio delle operazioni di vendita con
incanto.
Il pretore, con il provvedimento di cui all’art. 530,
puo’, sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente
sede nel circondario il compimento delle operazioni di
vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici
registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati
dalle disposizioni di cui all’art. 591-bis, in quanto
compatibili con le previsioni della presente sezione.».
– Si riporta il testo dell’art. 534-ter del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 534-ter (Ricorso al giudice dell’esecuzione).
Quando, nel corso delle operazioni di vendita,
insorgono difficolta’ il professionista delegato puo’
rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede
con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre
reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del
professionista con ricorso allo stesso giudice, il quale
provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le
operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo
gravi motivi, disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617.».
– Si riporta il testo dell’art. 559 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 559 (Custodia dei beni pignorati).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
Col pignoramento il debitore e’ costituito custode dei
beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le
pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore
intervenuto, il giudice dell’esecuzione, sentito il
debitore, puo’ nominare custode una persona diversa dallo
stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona
diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore.
Il giudice provvede alla sostituzione del custode in
caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati e’ il
debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi
ritenga che la sostituzione non abbia utilita’, dispone, al
momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui e’ autorizzata
la vendita o disposta la delega delle relative operazioni,
che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata
delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma
dell’art. 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba
essere sostituito, e’ nominato custode altro soggetto.
I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono
pronunciati con ordinanza non impugnabile.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Col pignoramento il debitore e’ costituito custode dei
beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le
pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore
intervenuto, il giudice dell’esecuzione, sentito il
debitore, puo’ nominare custode una persona diversa dallo
stesso debitore.».
– Si riporta il testo dell’art. 560 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 560 (Modalita’ di nomina e revoca del custode.
Modo della custodia.).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
I provvedimenti di nomina e di revoca del custode,
nonche’ l’autorizzazione di cui al terzo comma o la sua
revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In
quest’ultimo caso l’ordinanza costituisce titolo esecutivo
per il rilascio. Dopo l’aggiudicazione deve essere sentito
l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 485.
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere
il conto a norma dell’art. 593.
Il giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento
non impugnabile, la liberazione dell’immobile pignorato,
quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare
ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando
revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza,
ovvero quando provvede all’aggiudicazione o
all’assegnazione dell’immobile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il
rilascio ed e’ eseguito a cura del custode anche
successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento
nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se
questi non lo esentano.
Il giudice, con l’ordinanza di cui al terzo comma
dell’art. 569, stabilisce le modalita’ con cui il custode
deve adoperarsi affinche’ gli interessati a presentare
offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode
provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice
dell’esecuzione, all’amministrazione e alla gestione
dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste
dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita’.
Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di
sostentamento, il giudice puo’ anche concedergli un assegno
alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto
necessario.
Il giudice, con l’ordinanza di cui al primo comma,
stabilisce le modalita’ con cui il custode deve adoperarsi
perche’ gli interessati a presentare offerta di acquisto
esaminino i beni in vendita.
Il custode provvede all’amministrazione e alla gestione
dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste
dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita’.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Modo della custodia.
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere
il conto a norma dell’art. 593.
Ad essi e’ fatto divieto di dare in locazione
l’immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice
dell’esecuzione.
Con l’autorizzazione del giudice il debitore puo’
continuare ad abitare nell’immobile pignorato, occupando i
locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia.
Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di
sostentamento, il giudice puo’ anche concedergli un assegno
alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto
necessario.».
– Si riporta il testo dell’art. 567 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 567. (Istanza di vendita).
(Tes
to in vigore dal 1° gennaio 2006)
Decorso il termine di cui all’art. 501, il creditore
pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di
titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile
pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere,
entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad
allegare allo stesso l’estratto del catasto, nonche’ i
certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori
alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione
puo’ essere sostituita da un certificato notarile
attestante le risultanze delle visure catastali e dei
registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma puo’ essere
prorogato una sola volta su istanza dei creditori o
dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non
superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di
centoventi giorni e’ inoltre assegnato al creditore dal
giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da
questi depositata debba essere completata. Se la proroga
non e’ richiesta o non e’ concessa, oppure se la
documentazione non e’ integrata nel termine assegnato ai
sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice
dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia
del pignoramento relativamente all’immobile per il quale
non e’ stata depositata la prescritta documentazione.
L’inefficacia e’ dichiarata con ordinanza, sentite le
parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la
cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si
applica l’articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara
altresi’ l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono
altri beni pignorati.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Decorso il termine di cui all’articolo 501, il
creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti
muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita
dell’immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere,
entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare
allo stesso l’estratto del catasto e delle mappe censuarie,
il certificato di destinazione urbanistica di cui all’art.
18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non
anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonche’ i
certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all’immobile pignorato; tale documentazione puo’ essere
sostituita da un certificato notarile attestante le
risultanze delle visure catastali e dei registri
immobiliari.
La documentazione di cui al secondo comma puo’ essere
allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di
titolo esecutivo.
Qualora non sia depositata nei termini prescritti la
documentazione di cui al secondo comma, ovvero il
certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice
dell’esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni
altra parte interessata o anche d’ufficio l’ordinanza di
estinzione della procedura esecutiva di cui all’art. 630,
secondo comma, disponendo che sia cancellata la
trascrizione del pignoramento. Si applica l’art. 562,
secondo comma.».
– Si riporta il testo dell’art. 569 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 569 (Provvedimento per l’autorizzazione della
vendita).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
A seguito dell’istanza di cui all’art. 567 il giudice
dell’esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della
documentazione di cui al secondo comma dell’art. 567,
nomina l’esperto convocandolo davanti a se’ per prestare il
giuramento e fissa l’udienza per la comparizione delle
parti e dei creditori di cui all’art. 498 che non siano
intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data
fissata per l’udienza non possono decorrere piu’ di
centoventi giorni.
All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il
tempo e le modalita’ della vendita, e debbono proporre, a
pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se
non sono gia’ decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con
ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a
novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il
quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi
dell’art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza
stabilisce le modalita’ con cui deve essere prestata la
cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del
termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per
la gara tra gli offerenti di cui all’art. 573 e provvede ai
sensi dell’art. 576, per il caso in cui non siano proposte
offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per
il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi
dell’art. 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una
delle circostanze previste dall’art. 572, terzo comma,
ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto
non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con
sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la
vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine
entro il quale essa deve essere notificata, a cura del
creditore che ha chiesto la vendita o di un altro
autorizzato, ai creditori di cui all’art. 498 che non sono
comparsi.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Sull’istanza di cui all’art. 567 il giudice
dell’esecuzione fissa l’udienza per l’audizione delle parti
e dei creditori di cui all’art. 498 che non siano
intervenuti.
All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il
tempo e le modalita’ della vendita, e debbono proporre, a
pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se
non sono gia’ decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con
ordinanza la vendita, la quale si fa a norma degli
articoli seguenti, se egli non ritiene opportuno che si
svolga col sistema dell’incanto.
Se vi sono opposizioni il tribunale le de
cide con
sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la
vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine
entro il quale essa deve essere notificata, a cura del
creditore che ha chiesto la vendita o di un altro
autorizzato, ai creditori di cui all’art. 498 che non sono
comparsi.».
– Si riporta il testo dell’articolo 570 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 570 (Avviso della vendita).
Dell’ordine di vendita e’ dato dal cancelliere, a norma
dell’art. 490, pubblico avviso contenente l’indicazione
degli estremi previsti nell’art. 555, del valore
dell’immobile determinato a norma dell’art. 568, del sito
Internet sul quale e’ pubblicata la relativa relazione di
stima, del nome e del recapito telefonico del custode
nominato in sostituzione del debitore con l’avvertimento
che maggiori informazioni, anche relative alle generalita’
del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del
tribunale a chiunque vi abbia interesse.».
– Si riporta il testo dell’art. 571 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 571 (Offerte d’acquisto).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
Ognuno, tranne il debitore, e’ ammesso a offrire per
l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo
di procuratore legale anche a norma dell’art. 579, ultimo
comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria
dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del
tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla
valutazione dell’offerta.
L’offerta non e’ efficace se perviene oltre il termine
stabilito ai sensi dell’art. 569, terzo comma, se e’
inferiore al prezzo determinato a norma dell’art. 568 o se
l’offerente non presta cauzione, con le modalita’ stabilite
nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al
decimo del prezzo da lui proposto.
L’offerta e’ irrevocabile, salvo che:
1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di
cui all’art. 573;
2) il giudice ordini l’incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua
presentazione ed essa non sia stata accolta;
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa
all’esterno della quale sono annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di
chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice
dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi
dell’art. 591-bis e la data dell’udienza fissata per
l’esame delle offerte. Se e’ stabilito che la cauzione e’
da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve
essere inserito nella busta. Le buste sono aperte
all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza
degli offerenti.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Ognuno, tranne il debitore, e’ ammesso a offrire per
l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo
di procuratore legale anche a norma dell’art. 579 ultimo
comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria
dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del
tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla
valutazione dell’offerta. Se un termine piu’ lungo non e’
fissato dall’offerente, l’offerta non puo’ essere revocata
prima di venti giorni.
L’offerta non e’ efficace se e’ inferiore al prezzo
determinato a norma dell’art. 568 e se l’offerente non
presta cauzione in misura non inferiore al decimo del
prezzo da lui proposto.».
– Si riporta il testo dell’art. 572 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 572 (Deliberazione sull’offerta).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti
e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l’offerta e’ superiore al valore dell’immobile
determinato a norma dell’art. 568, aumentato di un quinto,
la stessa e’ senz’altro accolta.
Se l’offerta e’ inferiore a tale valore, il giudice non
puo’ far luogo alla vendita se vi e’ il dissenso del
creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi
e’ seria possibilita’ di migliore vendita con il sistema
dell’incanto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo
alle condizioni e con i termini fissati con l’ordinanza
pronunciata ai sensi dell’art. 569.
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e
577.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti
e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l’offerta non supera di almeno un quarto il valore
dell’immobile determinato a norma dell’art. 568, e’
sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla
respingere.
Se supera questo limite, il giudice puo’ fare luogo
alla vendita, quando ritiene che non vi e’ seria
probabilita’ di migliore vendita all’incanto.
Si applica anche in questo caso la disposizione
dell’art. 577.».
– Si riporta il testo dell’art. 584 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 584 (Offerte dopo l’incanto).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte
di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma
esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di
un quinto quello raggiunto nell’incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante
deposito in cancelleria nelle forme di cui all’art. 571,
prestando cauzione per una somma pari al doppio della
cauzione versata ai sensi dell’art. 580.
Il giudice, verificata la regolarita’ delle offerte,
indice la gara, della quale il cancelliere da’ pubblico
avviso a norma dell’articolo 570 e comunicazione
all’aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il
quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del
secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in
aumento di cui ai commi precedenti e l’aggiudicatario,
anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il
termine fissato dal giudice, abbiano
integrato la cauzione
nella misura di cui al secondo comma.
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla
gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione
diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli
offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un
documentato e giustificato motivo, la perdita della
cauzione, il cui importo e’ trattenuto come rinveniente a
tutti gli effetti dall’esecuzione.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Avvenuto l’incanto possono ancora essere fatte offerte
d’acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono
efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello
raggiunto nell’incanto.
Tali offerte si fanno a norma dell’art. 571 e, prima di
procedere alla gara di cui all’art. 573, il cancelliere da’
pubblico avviso dell’offerta piu’ alta a norma dell’art.
570.».
– Si riporta il testo dell’art. 591 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria
o di nuovo incanto).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di
non accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone
l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e
seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi
dell’art. 576 perche’ si proceda a nuovo incanto.
Il giudice puo’ altresi’ stabilire diverse condizioni
di vendita e diverse forme di pubblicita’, fissando un
prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il
giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa
un nuovo prezzo, assegna altresi’ un nuovo termine non
inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta,
entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto
ai sensi dell’art. 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell’art.
569.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
All’udienza di cui all’articolo precedente il giudice
dell’esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o
se non crede di accoglierle, dispone l’amministrazione
giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure
ordina che si proceda a nuovo incanto.
In quest’ultimo caso il giudice puo’ stabilire diverse
condizioni di vendita e diverse forme di pubblicita’,
fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello
precedente.».
– Si riporta il testo dell’art. 624-bis del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 624-bis. (Sospensione su istanza delle parti).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i
creditori muniti di titolo esecutivo, puo’, sentito il
debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi.
L’istanza puo’ essere proposta fino a venti giorni prima
della scadenza del termine per il deposito delle offerte di
acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non
abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto.
Sull’istanza, il giudice provvede nei dieci giorni
successivi al deposito e, se l’accoglie, dispone, nei casi
di cui al secondo comma dell’art. 490, che, nei cinque
giorni successivi al deposito del provvedimento di
sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e
pubblicato sul sito Internet sul quale e’ pubblicata la
relazione di stima. La sospensione e’ disposta per una sola
volta. L’ordinanza e’ revocabile in qualsiasi momento,
anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque
il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte
interessata deve presentare istanza per la fissazione
dell’udienza in cui il processo deve proseguire.».
– Si riporta il testo dell’art. 631 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 631 (Mancata comparizione all’udienza).
Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti
si presenta all’udienza, fatta eccezione per quella in cui
ha luogo la vendita il giudice dell’esecuzione fissa una
udienza successiva di cui il cancelliere da’ comunicazione
alle parti.
Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza,
il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo
esecutivo.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente.».
– Si riporta il testo dell’art. 709-bis cosi’ come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 709-bis (Udienza di comparizione e trattazione
davanti al giudice istruttore).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi
primo, secondo, e dal quarto e al decimo. Si applica
altresi’ l’art. 184.».
– Si riporta il testo dell’art. 169-bis delle norme di
attuazione del codice di procedura civile cosi’ come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 169-bis (Determinazione dei compensi per le
operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
Con il decreto di cui all’art. 179-bis e’ stabilita la
misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai
commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili
iscritti nei pubblici registri.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Con il decreto di cui all’art. 179-bis e’ stabilita la
misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di
vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici
registri.».
– Si riporta il testo dell’art. 169-ter delle norme di
attuazione del codice di procedura civile cosi’ come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 169-ter (Elenco dei professionisti che provvedono
alle operazioni di vendita).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
Nelle comunicazioni previste dall’art. 179-ter sono
indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei
commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di
vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di
vendita con incanto.
Nella comunicazione prevista dall’art. 179-ter sono
indicati anche gli elenchi dei notai disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni
mobili iscritti nei pubblici registri.».
– L’art. 173 delle norme di attuazione del codice di
procedura civile e’ abrogato.
– Si riporta il testo dell’art. 173-bis delle norme di
attuazione del codice di procedura civile cosi’ come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 173-bis (Contenuto della relazione di stima e
compiti dell’esperto).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
L’esperto provvede alla redazione della relazione di
stima dalla quale devono risultare:
1) l’identificazione del bene, comprensiva dei
confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione,
se occupato da terzi, del titolo in base al quale e’
occupato, con particolare riferimento alla esistenza di
contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l’esistenza di formalita’, vincoli o oneri, anche
di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a
carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da
contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello
stesso o i vincoli connessi con il suo carattere
storico-artistico;
5) l’esistenza di formalita’, vincoli e oneri, anche
di natura condominiale, che saranno cancellati o che
comunque risulteranno non opponibili all’acquirente;
6) la verifica della regolarita’ edilizia e
urbanistica del bene nonche’ l’esistenza della
dichiarazione di agibilita’ dello stesso previa
acquisizione o aggiornamento del certificato di
destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa.
L’esperto, prima di ogni attivita’, controlla la
completezza dei documenti di cui all’art. 567, secondo
comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice
quelli mancanti o inidonei.
L’esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai
creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se
non costituito, almeno quarantacinque giorni prima
dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 del codice, a
mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all’udienza note alla
relazione purche’ abbiano provveduto, almeno quindici
giorni prima, ad inviare le predette note al perito,
secondo le modalita’ fissate al terzo comma; in tale caso
l’esperto interviene all’udienza per rendere i
chiarimenti.».
– Si riporta il testo dell’art. 173-quater delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
cosi’ come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 173-quater (Avviso delle operazioni di vendita da
parte del professionista delegato).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
L’avviso di cui al terzo comma dell’art. 591-bis del
codice deve contenere l’indicazione della destinazione
urbanistica del terreno risultante dal certificato di
destinazione urbanistica di cui all’art. 30 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, nonche’ le notizie di cui all’art. 46 del
citato testo unico e di cui all’art. 40 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in
caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare
le nullita’ di cui all’art. 46, comma 1, del citato testo
unico, ovvero di cui all’art. 40, secondo comma, della
citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione
nell’avviso con avvertenza che l’aggiudicatario potra’,
ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di
cui all’art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui
all’art. 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio
1985, n. 47.».
– Si riporta il testo dell’art. 179-bis delle norme di
attuazione del codice di procedura civile cosi’ come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 179-bis. Determinazione e liquidazione dei
compensi per le operazioni delegate dal giudice
dell’esecuzione.
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il
Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale
dell’ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale
dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, e’ stabilita ogni triennio la misura dei
compensi dovuti a notai, avvocati, e commercialisti per le
operazioni di vendita di beni immobili.
Il compenso dovuto al professionista e’ liquidato dal
giudice dell’esecuzione con specifica determinazione della
parte riguardante le operazioni di vendita e le successive
che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Il
provvedimento di liquidazione del compenso costituisce
titolo esecutivo.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il Consiglio nazionale
del notariato, e’ stabilita, ogni triennio, la misura dei
compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con
incanto dei beni immobili.
Il compenso dovuto al notaio e’ liquidato dal giudice
dell’esecuzione con specifica determinazione della parte
riguardante le operazioni di incanto e le successive, che
sono poste a carico dell’aggiudicatario. Il provvedimento
di liquidazione del compenso costituisce titolo
esecutivo.».
– Si riporta il testo dell’articolo 179-ter delle norme
di attuazione del codice di procedura civile cosi’ come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono
alle operazioni di vendita).
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2006)
Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio
dell’ordine degli avvocati e il Consiglio dell’ordine dei
dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni
triennio ai presidenti dei tribunali g
li elenchi, distinti
per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli
avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili disponibili a provvedere alle operazioni di
vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti
l’indicazione degli avvocati e dei commercialisti sono
allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei
predetti professionisti, con cui sono riferite le
specifiche esperienze maturate nello svolgimento di
procedure esecutive ordinarie o concorsuali.
Il presidente del tribunale forma quindi l’elenco dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di
vendita e lo trasmette ai giudici dell’esecuzione
unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da
ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre, il presidente del
tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai
quali in una o piu’ procedure esecutive sia stata revocata
la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e
delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione a
norma dell’art. 591-bis, primo comma, del codice.
I professionisti cancellati dall’elenco a seguito di
revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio
in corso e nel triennio successivo.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2005)
Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di
vendita con incanto.
Il Consiglio notarile distrettuale comunica ogni anno
ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per
ciascun circondario, dei notai disponibili a provvedere
alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.».
Note all’art. 2.
– Si riporta il testo dell’art. 92 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti.
Compensazione delle spese).
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui
all’articolo precedente, puo’ escludere la ripetizione
delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene
eccessive o superflue; e puo’, indipendentemente dalla
soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese,
anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di
cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte.
Se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altri
giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,
il giudice puo’ compensare, parzialmente o per intero, le
spese tra le parti.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente
convenuto nel processo verbale di conciliazione.».
– Si riporta il testo dell’art. 136 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 136 (Comunicazioni).
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta
non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla
legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al
consulente agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni,
e da’ notizia di quei provvedimenti per i quali e’ disposta
dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto e’ consegnato dal cancelliere al
destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e’ rimesso
all’ufficiale giudiziario per la notifica.
Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo
telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi.».
– Si riporta il testo dell’art. 145 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 145 (Notificazione alle persone giuridiche).
La notificazione alle persone giuridiche si esegue
nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al
rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le
notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla
sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui e’ la
sede. La notificazione puo’ anche essere eseguita, a norma
degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che
rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia
indicata la qualita’ e risultino specificati residenza,
domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle societa’ non aventi personalita’
giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati
di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a
norma del comma precedente, nella sede indicata nell’art.
19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che
rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia
indicata la qualita’ e risultino specificati residenza,
domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non puo’ essere eseguita a norma
dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica
indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, puo’ essere
eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.».
– Si riporta il testo dell’art. 149 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale).
Se non ne e’ fatto espresso divieto dalla legge, la
notificazione puo’ eseguirsi anche a mezzo del servizio
postale.
In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione
di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto,
facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale
spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con
avviso di ricevimento. Quest’ultimo e’ allegato
all’originale.
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante,
al momento della consegna del plico all’ufficiale
giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo
stesso ha la legale conoscenza dell’atto.».
– Si riporta il testo dell’art. 155 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 155 (Computo dei termini).
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono
il giorno o l’ora iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva
il calendario comune.
I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno
di scadenza e’ festivo, la scadenza e’ prorogata di diritto
al pr
imo giorno seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica
altresi’ ai termini per il compimento degli atti
processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella
giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di
ogni altra attivita’ giudiziaria, anche svolta da
ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto
e’ considerata lavorativa.».
– Si riporta il testo dell’art. 163-bis del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 163-bis (Termini per comparire).
Tra il giorno della notificazione della citazione e
quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere
termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo
della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta
giorni se si trova all’estero.
Nelle cause che richiedono pronta spedizione il
presidente puo’, su istanza dell’attore e con decreto
motivato in calce dell’atto originale e delle copie della
citazione, abbreviare fino alla meta’ i termini indicati
dal primo comma.
Se il termine assegnato dall’attore ecceda il minimo
indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima
della scadenza del termine minimo, puo’ chiedere al
presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle
parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata
dall’attore. Il presidente provvede con decreto, che deve
essere comunicato dal cancelliere all’attore, almeno cinque
giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente.».
– Si riporta il testo dell’art. 170 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del
procedimento).
Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni
e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito,
salvo che la legge disponga altrimenti.
E’ sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto
anche se il procuratore e’ costituito per piu’ parti.
Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si
e’ costituita personalmente si fanno nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto.
Le comparse e le memorie consentite dal giudice si
comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante
notificazione o mediante scambio documentato con
l’apposizione sull’originale, in calce o in margine, del
visto della parte o del procuratore. Il giudice puo’
autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado
del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al
presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o
posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un
atto di impugnazione deve darne comunicazione alla
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza
impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
difensivo utile il numero di telefax o l’indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le
comunicazioni.».
– Si riporta il testo dell’art. 186-bis del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 186-bis (Ordinanza per il pagamento di somme non
contestate).
Su istanza di parte il giudice istruttore puo’
disporre, fino al momento della precisazione delle
conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle
parti costituite. Se l’istanza e’ proposta fuori
dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti
ed assegna il termine per la notificazione.
L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la
sua efficacia in caso di estinzione del processo.
L’ordinanza e’ soggetta alla disciplina delle ordinanze
revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma,
e 178, primo comma.».
– Si riporta il testo dell’art. 186-ter del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 186-ter (Istanza di ingiunzione).
Fino al momento della precisazione delle conclusioni,
quando ricorrano i presupposti di cui all’art. 633, primo
comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all’art. 634,
la parte puo’ chiedere al giudice istruttore, in ogni stato
del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di
pagamento o di consegna. Se l’istanza e’ proposta fuori
dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti
ed assegna il termine per la notificazione.
L’ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti
dall’art. 641, ultimo comma, ed e’ dichiarata
provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di
cui all’art. 642, nonche’, ove la controparte non sia
rimasta contumace, quelli di cui all’art. 648, primo comma.
La provvisoria esecutorieta’ non puo’ essere mai disposta
ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata
prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso
contro l’atto pubblico.
L’ordinanza e’ soggetta alla disciplina delle ordinanze
revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.
Se il processo si estingue l’ordinanza che non ne sia
gia’ munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’art.
653, primo comma.
Se la parte contro cui e’ pronunciata l’ingiunzione e’
contumace, l’ordinanza deve essere notificata ai sensi e
per gli effetti dell’art. 644. In tal caso l’ordinanza deve
altresi’ contenere l’espresso avvertimento che, ove la
parte non si costituisca entro il termine di venti giorni
dalla notifica, diverra’ esecutiva ai sensi dell’art. 647.
L’ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per
l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.».
– Si riporta il testo dell’art. 186-quater del codice
di procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 186-quater (Ordinanza successiva alla chiusura
dell’istruzione).
Esaurita l’istruzione, il giudice istruttore, su
istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al
pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di
beni, puo’ disporre con ordi
nanza il pagamento ovvero la
consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene gia’
raggiunta la prova. Con l’ordinanza il giudice provvede
sulle spese processuali.
L’ordinanza e’ titolo esecutivo. Essa e’ revocabile con
la sentenza che definisce il giudizio.
Se, dopo la pronuncia dell’ordinanza, il processo si
estingue, l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza
impugnabile sull’oggetto dell’istanza.
L’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza
impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata
non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in
udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato
all’altra parte e depositato in cancelleria, la volonta’
che sia pronunciata la sentenza.».
– Si riporta il testo dell’art. 255 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 255 (Mancata comparizione dei testimoni).
Se il testimone regolarmente intimato non si presenta,
il giudice istruttore puo’ ordinare una nuova intimazione
oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad
altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in
caso di mancata comparizione senza giustificato motivo,
puo’ condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100
euro e non superiore a 1.000 euro.
Se il testimone si trova nell’impossibilita’ di
presentarsi o ne e’ esentato dalla legge o dalle
convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua
abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati
fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame
il giudice istruttore del luogo.».
– Si riporta il testo dell’art. 256 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 256 (Rifiuto di deporre e falsita’ della
testimonianza).
Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di
deporre senza giustificato motivo, o se vi e’ fondato
sospetto che egli non abbia detto la verita’ o sia stato
reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico
ministero, al quale trasmette copia del processo verbale.».
– Si riporta il testo dell’art. 269 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 269 (Chiamata di un terzo in causa).
Alla chiamata di un terzo nel processo a norma
dell’art. 106, la parte provvede mediante citazione a
comparire nell’udienza fissata dal giudice istruttore ai
sensi del presente articolo, osservati i termini dell’art.
163-bis.
Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa
deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella
comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice
istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di
consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini
dell’art. 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque
giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la
data della nuova udienza. Il decreto e’ comunicato dal
cancelliere alle parti costituite. La citazione e’
notificata al terzo a cura del convenuto.
Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella
comparsa di risposta, sia sorto l’interesse dell’attore a
chiamare in causa un terzo, l’attore deve, a pena di
decadenza, chiederne l’autorizzazione al giudice istruttore
nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede
l’autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di
consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini
dell’art. 163-bis. La citazione e’ notificata al terzo a
cura dell’attore entro il termine perentorio stabilito dal
giudice.
La parte che chiama in causa il terzo, deve depositare
la citazione notificata entro il termine previsto dall’art.
165, e il terzo deve costituirsi a norma dell’art. 166.
Nell’ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per
le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di
trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma
dell’art. 183 sono fissati dal giudice istruttore nella
udienza di comparizione del terzo.».
– Si riporta il testo dell’art. 293 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 293 (Costituzione del contumace).
La parte che e’ stata dichiarata contumace puo’
costituirsi in ogni momento del procedimento fino
all’udienza di precisazione delle conclusioni.
La costituzione puo’ avvenire mediante deposito di una
comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o
mediante comparizione all’udienza.
In ogni caso il contumace che si costituisce puo’
disconoscere, nella prima udienza o nel termine
assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di
lui prodotte.».
– Si riporta il testo dell’art. 642 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 642 (Esecuzione provvisoria).
Se il credito e’ fondato su cambiale, assegno bancario,
assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o
su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente,
ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza
dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione
provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli
effetti dell’opposizione.
L’esecuzione provvisoria puo’ essere concessa anche se
vi e’ pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se
il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal
debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice
puo’ imporre al ricorrente una cauzione.
In tali casi il giudice puo’ anche autorizzare
l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’art.
482.».
– Si riporta il testo dell’art. 787 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 787 (Vendita di mobili).
Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi
o rendite, il giudice istruttore o il professionista
delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se
non sorge controversia sulla necessita’ della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non puo’ essere
disposta se non con sentenza
del collegio.».
– Si riporta il testo dell’art. 788 del codice di
procedura civile cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 788 (Vendita di immobili).
Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il
giudice istruttore provvede con ordinanza a norma
dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia
sulla necessita’ della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non puo’ essere
disposta se non con sentenza del collegio.
La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si
applicano gli articoli 570 e seguenti.
Quando le operazioni sono affidate a un professionista,
questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle
disposizioni del presente articolo.».
– Si riporta il testo dell’articolo 103 delle norme di
attuazione del codice di procedura civile cosi’ come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 103 (Termine per l’intimazione al testimone).
L’intimazione di cui all’art. 250 del Codice deve
essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima
dell’udienza in cui sono chiamati a comparire.
Con l’autorizzazione del giudice il termine puo’ essere
ridotto nei casi d’urgenza.
L’intimazione a cura del difensore contiene:
1) l’indicazione della parte richiedente e della
controparte, nonche’ gli estremi dell’ordinanza con la
quale e’ stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona
da citare;
3) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione,
nonche’ il giudice davanti al quale la persona deve
presentarsi;
4) l’avvertimento che, in caso di mancata
comparizione senza giustificato motivo, la persona citata
potra’ essere condannata al pagamento di una pena
pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000
euro.».
– Si riporta il testo dell’art. 18 del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura
dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato) cosi’ come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 18. L’originale ricorso con la prova della
eseguita notificazione, con l’atto di notificazione della
decisione amministrativa, con il mandato speciale nel caso
previsto dall’art. 27 della legge e con i documenti sui
quali il ricorso si fonda, deve essere depositato nella
segreteria della sezione competente nelle ore in cui,
secondo il regolamento, deve stare aperta.
Il termine stabilito dall’art. 28, 30 capoverso della
legge, per fare il deposito, s’intende scaduto nel momento
in cui si chiude la segreteria della sezione, nell’ultimo
giorno del termine.
L’ufficio della segreteria delle sezioni
giurisdizionali e dell’adunanza plenaria e’ aperto al
pubblico dalle ore dieci alle sedici.
Il segretario, ricevuto il ricorso ne fa annotazione in
apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se
richiesta.
Quando le persone cui fu notificato il ricorso siano
piu’, il termine per fare il deposito comincia a decorrere
dal giorno in cui fu eseguita l’ultima notificazione.».

Art. 2.
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 92, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
"Se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi,
esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice puo’
compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti";
b) all’articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
"Il biglietto e’ consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne
rilascia ricevuta, o e’ rimesso all’ufficiale giudiziario per la
notifica";
2) dopo il secondo comma, e’ aggiunto il seguente:
"Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo
posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi";
c) all’articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero al portiere dello stabile in cui e’ la sede. La notificazione
puo’ anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141,
alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da
notificare ne sia indicata la qualita’ e risultino specificati
residenza, domicilio e dimora abituale";
2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto
da notificare ne sia indicata la qualita’ e risultino specificati
residenza, domicilio e dimora abituale";
3) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
"Se la notificazione non puo’ essere eseguita a norma dei commi
precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto,
che rappresenta l’ente, puo’ essere eseguita anche a norma degli
articoli 140 o 143";
d) l’articolo 147 e’ sostituito dal seguente:
"Art. 147. – (Tempo delle notificazioni). – Le notificazioni non
possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21";
e) all’articolo 149, dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente:
"La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento
della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il
destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza
dell’atto";
f) all’articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"La proroga prevista dal quarto comma si applica altresi’ ai termini
per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza
che scadono nella giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra
attivita’ giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del
sabato, che ad ogni effetto e’ considerata lavorativa";
g) all’articolo 163-bis, primo comma, le parole: "sessanta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e le parole:
"centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta
giorni’";
h) all’articolo 170, quarto comma, l’ultimo periodo e’ sostituito dai
seguenti: "11 giudice puo’ autorizzare per singoli atti, in qualunque
stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui
al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in
relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A talfine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero
di telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di
voler ricevere le comunicazioni";
i) all’articolo 186-bis, primo comma, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Se l’istanza e’ proposta fuori dall’udienza il
giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per
la notificazione";
l) all’articolo 186-ter, primo comma, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Se l’istanza e’ proposta fuori dall’udienza il
giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per
la notificazione";
m) all’articolo 186-quater, il quarto comma e’ sostituito dal
seguente:
"L’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile
sull’oggetto dell’e stanza se la parte intimata non manifesta entro
trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione,
con ricorso notificato all’altra parte e depositato in cancelleria,
la volonta’ che sia pronunciata la sentenza";
n) all’articolo 255, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
"Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice
istruttore puo’ ordinare una nuova intimazione oppure disporne
l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la
medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza
giustificato motivo, puo’ condannarlo ad una pena pecuniaria non
inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro";
o) all’articolo 256, le parole: "ll giudice puo’ anche ordinare
l’arresto del testimone" sono soppresse;
p) all’articolo 269, il quinto comma e’ sostituito dal seguente:
"Nell’ipotesi prevista dal terzo camma restano ferme per le parti le
preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i
termini eventuali di cui al sesto comma dell’articolo 183 sono
fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del
terzo";
q) l’articolo 283 e’ sostituito dal seguente:
"Art. 283. – (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello).
– Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con
l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono
gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita’ di
insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte
l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o
senza cauzione";
r) all’articolo 293, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
"La parte che e’ stata dichiarata contumace puo’ costituirsi in ogni
momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle
conclusioni";
s) all’articolo 642, secondo comma, dopo le parole: "grave
pregiudizio nel ritardo," sono inserite le seguenti: "ovvero se il
ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore,
comprovante il diritto fatto valere;" e la parola: "ma" e’ soppressa;
t) all’articolo 787, primo comma, le parole: "il notaio delegato"
sono sostituite dalle seguenti: "il professionista delegato";
u) all’articolo 788 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
"Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice
istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo
comma, se non sorge controversia sulla necessita’ della vendita";
2) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
"La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano
gli, articoli 570 e seguenti";
3) al quarto comma, la parola: "notaio" e’ sostituita dalla seguente:
"professionista".
2. All’articolo 103 delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "tre giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "sette giorni";
b) dopo il secondo comma, e’ aggiunto il seguente:
"L’intimazione a cura del difensore contiene:
1) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonche’
gli estremi dell’ordinanza con la quale e’ stata ammessa la prova
testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonche’ il giudice
davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza
giustificato motivo, la persona citata potra’ essere condannata al
pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 curo e non
superiore a 1.000 euro".
3. All’articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto
1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: ", ancorche’ festivo" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: "Nei giorni festivi si chiude alle
dodici" sono soppresse.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio
2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale
data di entrata in vigore.

Art. 3.
L All’articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, dopo le partile: "e non sono trascorsi venti anni
dalla" sono inserite le seguenti: "trascrizione della";
b) al quarto comma, dopo le parole: "notificato e trascritto, nei
confronti del donatario" sono inserite le seguenti: "e dei suoi
aventi causa".

Note all’art. 3.
– Si riporta il testo dell’art. 563 del codice civile
cosi’ come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari
soggetti a riduzione.
Se i donatari contro i quali e’ stata pronunziata la
riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non
sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della
donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni
del donatario, puo’ chiedere ai successivi acquirenti, nel
modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari
medesimi, la restituzione degli immobili.
L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi
secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando
dall’ultima. Contro i terzi acquirenti puo’ anche essere
richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la
restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione,
salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Il terzo acquirente puo’ liberarsi dall’obbligo di
restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente
in danaro.
Salvo il disposto del numero 8) dell’art. 2652, il
decorso del termine di cui al primo comma e di quello di
cui all’art. 561, primo comma, e’ sospeso nei confronti del
coniuge e dei parenti in linea retta del donante che
abbiano notificato e trascritto, nei confronti del
donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale
di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente e’
personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se
non e’ rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla
sua trascrizione.».

Art. 4.
1. All’articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3
e’ aggiunto il seguente:
"3-bis. Il notificante di cui all’articolo 1 che intenda avvalersi
delle facolta’ previste dalla presente legge puo’ anche servirsi
delle procedure informatiche, gia’ disciplinate dal decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dai testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In
tal caso:
a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile,
amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica
all’ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della
relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di
cui all’articolo 8;
b) l’ ufficio pestale trae dall’atto ricevuto telematicamente un
originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli
stessi il timbro di vidimazione. L’ufficio postale compila, quindi,
le buste ed i moduli di cui all’articolo 2 e, inserita la copia o le
copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al
destinatario, restituendo all’avvocato notificante, sempre a mezza
del servizio postale, l’originale dell’atto vidimato, con la
relazione di notificazione;
c) su espressa richiesta dell’avvocato notificante, formulata con la
trasmissione dell’atto, l’ufficio postale da conferma in via
telematica dell’avvenuta consegna dell’atto".

Note all’art. 4.
– Si riporta il testo dell’art. 3 della legge
21 gennaio 1994, n. 53 (Facolta’ di notificazioni di atti
civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e
procuratori legali) cosi’ come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 3. – 1. Il notificante di cui all’art. 1 deve:
a) scrivere la relazione di notificazione
sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione
dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia
al destinatario in piego raccomandato con avviso di
ricevimento;
b) presentare all’ufficio postale l’originale e la
copia dell’atto da notificare; l’ufficio postale appone in
calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo
quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di
cui all’art. 2, sulle quali il notificante ha
preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome,
residenza o dimora o domicilio del destinatario, con
l’aggiunta di ogni particolarita’ idonea ad agevolarne la
ricerca; sulle buste devono essere altresi’ apposti il
numero del registro cronologico di cui all’art. 8, la
sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
c) presentare contemporaneamente l’avviso di
ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal
modello predisposto dall’Amministrazione postale, con
l’aggiunta del numero di registro cronologico.
2. Per le notificazioni di atti effettuate prima
dell’iscrizione a ruolo della causa o del deposito
dell’atto introduttivo della procedura, l’avviso di
ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e
il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in
corso di procedimento, l’avviso deve indicare anche
l’ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello
stesso.
3. Per il perfezionamento della notificazione e per
tutto quanto non previsto dal presente articolo, si
applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti
della legge 20 novembre 1982, n. 890.
3-bis. Il notificante di cui all’art. 1 che intenda
avvalersi delle facolta’ previste dalla presente legge puo’
anche servirsi delle procedure informatiche, gia’
disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:
a) il notificante esegue la notificazione di atti in
materia civile, amministrativa e stragiudiziale
trasmettendoli per via telematica all’ufficio postale,
sottoscritti con firma digitale, completi della relazione
di notificazione e del numero di registro cronologico di
cui all’articolo 8;
b) l’ufficio postale trae dall’atto ricevuto
telematicamente un originale e la copia su supporto
cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di
vidimazione. L’ufficio postale compila, quindi, le buste ed
i moduli di cui all’art. 2 e, inserita la copia o le copie
nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al
destinatario, restituendo all’avvocato notificante, sempre
a mezzo del servizio postale, l’originale dell’atto
vidimato, con la relazione di notificazione;
c) su espressa richiesta dell’avvocato notificante,
formulata con la trasmissione dell’atto, l’ufficio postale
da’ conferma in via telematica dell’avvenuta consegna
dell’atto.».

Art. 5.
L Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge 1
dicembre 1970, n. 898, e successive modificaziioni, si interpretano
nel senso che per titolarita’ dell’assegno ai sensi dell’articolo 5
deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da
parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata
legge n. 898 del 1970.

Note all’art. 5.
– Si riporta il testo degli articoli 5 e 9 della legge
1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio):
«Art. 5. – 1. Il tribunale adito, in contraddittorio
delle parti e con l’intervento obbligatorio del pubblico
ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui
all’art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina
all’ufficiale dello stato civile del luogo ove venne
trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione
della sentenza.
2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al
proprio a seguito del matrimonio.
3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, puo’ autorizzare la donna che ne faccia
richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al
proprio quando sussista un interesse suo o dei figli
meritevole di tutela.
4. La decisione di cui al comma precedente puo’ essere
modificata con successiva sentenza, per motivi di
particolare gravita’, su istanza di una delle parti.
5. La sentenza e’ impugnabile da ciascuna delle parti.
Il pubblico ministero puo’ ai sensi dell’art. 72 del codice
di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente
agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente
incapaci.
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
tribunale, tenuto conto delle con-dizioni dei coniugi,
delle ragioni della decisione, del contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed
alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i
suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di
somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno
quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non
puo’ procurarseli per ragioni oggettive.
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di
adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento
agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale puo’,
in caso di palese iniquita’, escludere la previsione con
motivata decisione.
8. Su accordo delle parti la corresponsione puo’
avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa
dal tribunale. In tal caso non puo’ essere proposta alcuna
successiva domanda di contenuto economico.
9. I coniugi devono presentare all’udienza di
comparizione avanti al presidente del tribunale la
dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione
relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e
comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone
indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore
di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia
tributaria.
10. L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se
il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove
nozze.
11. Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza
sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei
confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito
l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a
nuove nozze.».
«Art. 9. – 1. Qualora sopravvengano giustificati motivi
dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti
relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico
ministero, puo’, su istanza di parte, disporre la revisione
delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di
quelle relative alla misura e alle modalita’ dei contributi
da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un
coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilita’, il coniuge rispetto al quale e’ stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a
nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi
dell’art. 5, alla pensione di reversibilita’, sempre che il
rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico
sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i
requisiti per la pensione di reversibilita’, una quota
della pensione e degli altri assegni a questi spettanti e’
attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del
rapporto, al coniuge rispetto al quale e’ stata pronunciata
la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di
cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano piu’
persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la
pensione e gli altri assegni, nonche’ a ripartire tra i
restanti le quote attribuite a chi sia successivamente
morto o passato a nuove nozze.
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla
legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori
o collaterali in merito al trattamento di reversibilita’.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento
della pensione di reversibilita’ o di parte di essa deve
essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi
diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda
non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari,
degli aventi diritto pretermessi, salva comunque
l’applicabilita’ delle sanzioni penali per le dichiarazioni
mendaci.».

Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 28 dicembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3439):
Presentato dal sen. Caruso ed altri il 25 maggio 2005.
Assegnato alla commissione 2ª (Giustizia) in sede
deliberante, il 14 giugno 2005 con parere della commissione
1ª.
Esaminato dalla 1ª commissione il 21, 23, 28 giugno
2005 e approvato il 29 giugno 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5960):
Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede
referente il 4 luglio 2005 con pareri delle commissioni I,
V e IX.
Esaminato dalla commissione in sede referente il 21
luglio 2005; 21, 22, 27 settembre 2005; 4-11 ottobre 2005;
10 e 30 novembre 2005.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa, il 14 dicembre 2005 con il parere delle
commissioni I, V e IX.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa ed
approvato con modificazioni il 15 dicembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3439/B):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia) in sede
deliberante, il 20 dicembre 2005 con parere della
commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione ed approvato 21 dicembre
2005.