DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n.40
Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma
dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.
Capo I Modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo
di cassazione in funzione nomofilattica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, concernente delega al Governo per l’emanazione di un
decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura
civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, in materia
di giudizio in cassazione e di arbitrato;
Visti il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante
approvazione del codice di procedura civile, ed il regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l’attuazione del
codicice di procedura civile e disposizioni transitorie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
Acquisito il parere dell’Assemblea generale della Corte suprema di
cassazione, a norma del citato articolo 1, comma 2, della legge n. 80
del 2005, reso in data 21 luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data
22 novembre 2005 ed in data 8 novembre 2005;
Ritenuto di accogliere tutte le condizioni formulate dalla
Commisione giustizia della Camera dei deputati ed esaminate le
osservazioni formulate da tale medesima Commissione, nonche’ dalla
Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all’articolo 339
1. Il terzo comma dell’articolo 339 del codice di procedura civile
e’ sostituito dal seguente:
«Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita’ a
norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili
esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per
violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi
regolatori della materia.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell’esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo’ avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 1 della
legge 14 maggio 2005, n. 80, (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato
nonche’ per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali):
«2. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo recante modificazioni al codice di
procedura civile. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza
con la normativa comunitaria e in conformita’ ai principi
ed ai criteri direttivi previsti dal comma 3, provvede a
realizzare il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti ed e’ adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, nonche’ sottoposto al parere dell’Assemblea
generale della Corte suprema di cassazione ai sensi
dell’art. 93 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il parere e’ reso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale
termine, il decreto e’ emanato anche in mancanza del
parere. Lo schema di decreto e’ successivamente trasmesso
al Parlamento, perche’ sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari entro il termine di
sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
termine, e’ emanato anche in mancanza del parere. Qualora
detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto dal primo periodo o
successivamente, la scadenza di quest’ultimo e’ prorogata
di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo, il Governo puo’ emanare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3 e con la
procedura di cui al presente comma.».
– Il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 reca:
«Approvazione del codice di procedura civile».
– Il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 reca:
«Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transi-torie».
Nota all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 339 del codice di
procedura civile come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato:
«Art. 339 (Appellabilita’ delle sentenze). – Possono<
br/> essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in
primo grado, purche’ l’appello non sia escluso dalla legge
o dall’accordo delle parti a norma dell’art. 360, secondo
comma.
E’ inappellabile la sentenza che il giudice ha
pronunciato secondo equita’ a norma dell’art. 114.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo
equita’ a norma dell’art. 113, secondo comma, sono
appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul
procedimento, per violazione di norme costituzionali o
comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.».
Art. 2.
Modifiche all’articolo 360
1. L’articolo 360 del codice di procedura civile e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). – Le sentenze
pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere
impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e’
prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei
contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullita’ della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Puo’ inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una
sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per
omettere l’appello; ma in tale caso l’impugnazione puo’ proporsi
soltanto a norma del primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le
sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure
parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali
sentenze puo’ essere proposto, senza necessita’ di riserva, allorche’
sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il
giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano
alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i
quali e’ ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.».
Art. 3.
Modifiche all’articolo 361
1. Il primo comma dell’articolo 361 del codice di procedura civile
e’ sostituito dal seguente:
«Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e contro quelle che
decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio,
il ricorso per cassazione puo’ essere differito, qualora la parte
soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine
per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima
udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.».
Nota all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’art. 361 del codice di
procedura civile come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato:
«Art. 361 (Riserva facoltativa di ricorso contro
sentenze non definitive). – Contro le sentenze previste
dall’art. 278 e contro quelle che decidono una o alcune
delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso
per cassazione puo’ essere differito, qualora la parte
soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro
il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso
non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione
della sentenza stessa.
Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente
comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello
contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello
che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro
altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
La riserva non puo’ farsi, e se gia’ fatta rimane priva
di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna
delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso.».
Art. 4.
Modifiche all’articolo 363 del codice di procedura civile
1. L’articolo 363 del codice di procedura civile e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 363 (Principio di diritto nell’interesse della legge). –
Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi
hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non e’ ricorribile
in cassazione e non e’ altrimenti impugnabile, il Procuratore
generale presso la Corte di cassazione puo’ chiedere che la Corte
enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il
giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica
esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento
dell’istanza, e’ rivolta al primo presidente, il quale puo’ disporre
che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione
e’ di particolare importanza.
Il principio di diritto puo’ essere pronunciato dalla Corte anche
d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti e’ dichiarato
inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa e’ di
particolare importanza.
La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del
giudice di merito.».
Art. 5.
Modifiche all’articolo 366
1. L’articolo 366 del codice di procedura civile e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 366 (Contenuto del ricorso). – Il ricorso deve contenere, a
pena di inammissibilita’:
1) l’indicazione delle parti;
2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con
l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo
quanto previsto dall’articolo 366-bis;
5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e,
nel caso di ammissione al gratuito patro-cinio, del relativo decreto.
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti
e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni
gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Nel caso previsto nell’articolo 360, secondo comma, l’accordo delle
parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre
parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure
mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da
unirsi al ricorso stesso.
Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i
difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono essere fatte al
numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato in
ricorso dal difensore che cosi’ dichiara di volerle ricevere, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano
le disposizioni richiamate dal secondo comma dell’articolo 176.».
Art. 6.
Articolo 366-bis
1. Dopo l’articolo 366 del codice di procedura civile e’ inserito
il seguente:
«Art. 366-bis (Formulazione dei motivi). –
Nei casi previsti
dall’articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4),
l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di
inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel
caso previsto dall’articolo 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione
di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per
le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea
a giustificare la decisione.».
Art. 7.
Modifiche all’articolo 369
1. Il numero 4 del secondo comma dell’articolo 369 del codice di
procedura civile e’ sostituito dal seguente:
«4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi
collettivi sui quali il ricorso si fonda.».
Nota all’art. 7:
– Si riporta il testo dell’art. 369 del codice di
procedura civile come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato:
«Art. 369 (Deposito del ricorso). – Il ricorso deve
essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di
improcedibilita’, nel termine di giorni venti dall’ultima
notificazione alle parti contro le quali e’ proposto.
Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a
pena di improcedibilita’:
1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2) copia autentica della sentenza o della decisione
impugnata con la relazione di notificazione, se questa e’
avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due
articoli precedenti; oppure copia autentica dei
provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di
cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 362;
3) la procura speciale, se questa e’ conferita con
atto separato;
4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o
accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del
quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla
cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo
d’ufficio; tale richiesta e’ restituita dalla cancelleria
al richiedente munita di visto, e deve essere depositata
insieme col ricorso.».
Art. 8.
Modifiche all’articolo 374
1. L’articolo 374 del codice di procedura civile e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 374 (Pronuncia a sezioni unite). – La Corte pronuncia a
sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell’articolo 360 e
nell’articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione
delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il
ricorso puo’ essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla
questione di giurisdizione proposta si sono gia’ pronunciate le
sezioni unite.
Inoltre il primo presidente puo’ disporre che la Corte pronunci a
sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto
gia’ decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che
presentano una questione di massima di particolare importanza.
Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di
diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con
ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.».
Art. 9.
Modifiche all’articolo 375
1. All’articolo 375 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma sono sostituiti dai
seguenti:
«2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che
sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo
332 ovvero che sia rinnovata;
3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni
caso diverso dalla rinuncia;
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di
giurisdizione;
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale
ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero
dichiararne l’inammissibilita’ per mancanza dei motivi previsti
nell’articolo 360 o per difetto dei requisiti previsti dall’articolo
366-bis.»;
b) i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati.
Nota all’art. 9:
– Si riporta il testo dell’art. 375 del codice di
procedura civile come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato:
«Art. 375 (Pronuncia in camera di consiglio). – La
Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice,
pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando
riconosce di dovere:
1) dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso
principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o
disporre che sia eseguita la notificazione
dell’impugnazione a norma dell’art. 332 ovvero che sia
rinnovata;
3) provvedere in ordine all’estinzione del processo
in ogni caso diverso dalla rinuncia;
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di
competenza e di giurisdizione;
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e
l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o
infondatezza, ovvero dichiararne l’inammissibilita’ per
mancanza dei motivi previsti dallart. 360 o per difetto
dei requisiti previsti dall’art. 366-bis.».
Art. 10.
Articolo 380-bis
1. Dopo l’articolo 380 del codice di procedura civile, e’ inserito
il seguente:
«Art. 380-bis (Procedimento per la decisione in camera di
consiglio). – Il relatore nominato ai sensi dell’articolo 377, se,
ricorrendo le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri
1), 2), 3) e 5), non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza,
deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione
dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto in
base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di
consiglio.
Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte.
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza il
decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e
notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facolta’ di
presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non
oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se
compaiono, nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numeri
1), 3) e 5).
Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all’articolo 375
la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.».
Art. 11.
Articolo 380-ter
1. Dopo l’articolo 380-bis del codice di procedura civile, e’
inserito il seguente:
«Art. 380-ter (Procedimento per la decisione sulle istanze di
regolamento di giurisdizione e di competenza). – Nei casi previsti
dall’articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non
provvede ai sensi dell’articolo 380-bis, primo comma, richiede al
pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l’adunanza
sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle
parti, che hanno facolta’ di presentare memorie non oltre cinque
giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono,
limitatamente al regolamento di giurisdizione.
Non si applica la disposizione del quinto comma dell’articolo
380-bis.».
Art. 12.
Modifiche all’articolo 384
1. L’articolo 384 del codice di procedura civile e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 384 (Enunciazione del principio di diritto e decisione della
causa nel merito). – La Corte enuncia il principio di diritto quando
decide il ricorso proposto anorma dell’articolo 360, primo comma, n.
3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del
ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.
La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando
la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di
diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la
causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti
di fatto.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione.
rilevata d’ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con
ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore
a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il
deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.
Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in
diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso
la Corte si limita a correggere la motivazione.».
Art. 13
Modifiche all’articolo 385
1. All’articolo 385 del codice di procedura civile e’ aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui
all’articolo 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresi’, la
parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una
somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei
massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha
resistito anche solo con colpa grave.».
Nota all’art. 13:
– Si riporta il testo dell’art. 385 del codice di
procedura civile come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato:
«Art. 385 (Provvedimenti sulle spese). – La Corte, se
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme
sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i
precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone
la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza
cassata.
Se rinvia la causa ad altro giudice, puo’ provvedere
sulle spese del giudizio di cassazione o rimetteme la
pronuncia al giudice di rinvio.
Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di
cui all’art. 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna,
altresi’, la parte soccombente al pagamento, a favore della
controparte, di una somma, equitativamente determinata, non
superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che
essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo
con colpa grave.».
Art. 14.
Modifiche all’articolo 388
1. L’articolo 388 del codice di procedura civile e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 388 (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di
merito). – Copia della sentenza e’ trasmessa dal cancelliere della
Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata,
affinche’ ne sia presa nota in margine all’originale di quest’ultima.
La trasmissione puo’ avvenire anche in via telematica.».
Art. 15.
Modifiche all’articolo 391
1. I primi tre commi dell’articolo 391 del codice di procedura
civile sono sostituiti dai seguenti:
«Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per
legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri
ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il
presidente con decreto.
Il decreto o la sentenza che dichiara l’estinzione puo’ condannare
la parte che vi ha dato causa alle spese.
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti
chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione.».
Nota all’art. 15:
– Si riporta il testo dell’art. 391 del codice di
procedura civile come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato:
«Art. 391 (Pronuncia sulla rinuncia). – Sulla rinuncia
e nei casi di estinzione del processo disposta per legge,
la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri
ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede
il presidente con decreto.
Il decreto o la sentenza che dichiara l’estinzione puo’
condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna
delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine
di dieci giorni dalla comunicazione.
La condanna non e’ pronunciata, se alla rinuncia hanno
aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati
autorizzati con mandato speciale.».
Art. 16.
Modifiche all’articolo 391-bis
1. All’articolo 391-bis del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «Se la sentenza» sono inserite
le seguenti: «o l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 375,
primo comma, numeri 4) e 5),»;
b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «La Corte decide
sul ricorso in camera di consiglio nell’osservanza delle disposizioni
di cui all’articolo 380-bis.»;
c) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«Sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con
ordinanza. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo
dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.».
Nota all’art. 16:
– Si riporta il testo dell’art. 391-bis del codice di
procedura civile come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato:
«Art. 391-bis (Correzione degli errori materiali e
revocazion
e delle sentenze della Corte di cassazione). – Se
la sentenza o l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art.
375, primo comma, numeri 4) e 5), pronunciata dalla Corte
di cassazione e’ affetta da errore materiale o di calcolo
ai sensi dell’art. 287 ovvero da errore di fatto ai sensi
dell’art. 395, numero 4), la parte interessata puo’
chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai
sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione
della sentenza, ovvero di un anno dalla pubbli-cazione
della sentenza stessa.
Corte decide sul ricorso in camera di consiglio
nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380-bis.
Sul ricorso per correzione dell’errore materiale
pronuncia con ordinanza.
Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se
lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica
udienza.
La pendenza del termine per la revocazione della
sentenza della Corte di cassazione non impedisce il
passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso
per cassazione respinto.
In caso di impugnazione per revocazione della sentenza
della Corte di cassazione non e’ ammessa la sospensione
dell’esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne’ e’
sospeso il giudizio di rinvio o il termine per
riassumerlo.».
Art. 17.
Articolo 391-ter
1. Dopo l’articolo 391-bis del codice di procedura civile e’
inserito il seguente:
«Art. 39l-ter (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo).
– Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel
merito e’, altresi’, impugnabile per revocazione per i motivi di cui
ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell’articolo 395 e per
opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa
Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli
articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.
Quando pronuncia la revocazione o accoglie l’opposizione di terzo,
la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari
ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la
revocazione ovvero dichiarata ammissibile l’opposizione di terzo,
rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.».
Art. 18.
Articolo 420-bis
1. Dopo l’articolo 420 del codice di procedura civile e’ inserito
il seguente:
«Art. 420-bis (Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validita’
ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi). – Quando per
la definizione di una controversia di cui all’articolo 409 e’
necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente
l’efficacia, la validita’ o l’interpretazione delle clausole di un
contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con
sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per
l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa
fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta
giorni.
La sentenza e’ impugnabile soltanto con ricorso immediato per
cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione
dell’avviso di deposito della sentenza.
Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilita’
del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che
ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla
notificazione del ricorso alle altre parti; il processo e’ sospeso
dalla data del deposito.».
Art. 19.
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile
1. Al titolo III delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 133 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L’articolo 129, terzo comma, si applica altresi’ se il processo si
estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall’articolo 360,
terzo comma, del codice.»;
b) dopo l’articolo 134 e’ inserito il seguente:
«Art. 134-bis (Residenza o sede delle parti). – All’atto del
deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano
il luogo di residenza o la sede della parte.»;
c) l’articolo 138 e’ abrogato;
d) l’articolo 142 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 142 (Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle
sezioni semplici). – Se nel ricorso sono contenuti motivi di
competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di competenza
delle sezioni unite, queste, se non ritengono opportuno decidere
l’intero ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria competenza,
rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la
decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi.
Le sezioni unite possono disporre ai sensi del primo comma anche
nel caso di rimessione ai sensi dell’articolo 374, terzo comma, del
codice.»;
e) dopo l’articolo 146 e’ inserito il seguente:
«Art. 146-bis (Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validita’
ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi). – Nel caso di
cui all’articolo 420-bis del codice si applica, in quanto
compatibile, l’articolo 64, commi 4, 6, 7 e 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
f) il primo comma dell’articolo 151 e’ sostituito dal seguente:
«La riunione, ai sensi dell’articolo 274 del codice, dei
procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di
previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di
pace, connesse anche soltanto per identita’ delle questioni dalla cui
risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione,
deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che
essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il
processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate
ragioni, e’, comunque, disposta tra le controversie che si trovano
nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio
di appello.»;
g) dopo l’articolo 144-ter e’ inserito il seguente:
«Art. 144-quater (Restituzione del fascicolo d’ufficio e dei
fascicoli di parte). – Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo
d’ufficio trasmesso ai sensi dell’articolo 369 del codice e gli atti
ed i documenti depositati dalle parti e gia’ prodotti nei precedenti
gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal
deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata.».
Note all’art. 19:
– Si riporta il testo dell’art. 133 delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura civile come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 133 (Riserva di ricorso. Estinzione del
processo). – La riserva di ricorso per Cassazione prevista
nell’art. 361 del codice deve essere fat
ta nei modi
stabiliti dall’art. 129, primo e secondo comma.
Si applicano al ricorso per Cassazione le disposizioni
dell’art. 129, terzo comma.
L’art. 129, terzo comma, si applica altresi’ se il
processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze
previste dall’art. 360, terzo comma, del codice.».
– L’art. 138 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile, abrogato dal decreto
legislativo qui pubblicato recava: «Procedimento in camera
di consiglio».
– Si riporta il testo dell’art. 151 delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura civile, come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 151 (Riunione di procedimenti). – La riunione, ai
sensi dell’art. 274 del codice, dei procedimenti relativi a
controversie in materia di lavoro e di previdenza e di
assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace,
connesse anche soltanto per identita’ delle questioni dalla
cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro
decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne
nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque
ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la
riunione, salvo gravi e motivate ragioni, e’, comunque,
disposta tra le controversie che si trovano nella stessa
fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di
appello.
Le competenze e gli onorari saranno ridotti in
considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie
riunite.».
Capo II Modificazioni al codice di procedura civile
in materia di arbitrato
Art. 20.
Modifiche al capo I, titolo VIII, libro IV
1. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il
Capo I e’ sostituito dal seguente:
«Capo I
della convenzione d’arbitrato
806 (Controversie arbitrabili). – Le parti possono far decidere da
arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per
oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.
Le controversie di cui all’articolo 409 possono essere decise da
arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi
collettivi di lavoro.
807 (Compromesso). – Il compromesso deve, a pena di nullita’,
essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia.
La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volonta’
delle parti e’ espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o
messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei
documenti teletrasmessi.
808 (Clausola compromissoria). – Le parti, nel contratto che
stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le
controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri,
purche’ si tratti di controversie che possono formare oggetto di
convenzione d’arbitrato La clausola compromissoria deve risultare da
atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807.
La validita’ della clausola compromissoria deve essere valutata in
modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia,
il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire
la clausola compromissoria.
808-bis (Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale). –
Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano
decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu
rapporti non contrattuali determinati La convenzione deve risultare
da atto avente la forma richiesta per il compromesso
dall’articolo 807.
808-ter (Arbitrato irrituale). – Le parti possono, con disposizione
espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto
dall’articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri
mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le
disposizioni del presente titolo.
Il lodo contrattuale e’ annullabile dal giudice competente secondo
le disposizioni del libro I:
1) se la convenzione dell’arbitrato e’ invalida, o gli arbitri
hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la
relativa eccezione e’ stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi
stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3) se il lodo e’ stato pronunciato da chi non poteva essere
nominato arbitro a norma dell’articolo 812;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle
parti come condizione di validita’ del lodo;
5) se non e’ stato osservato nel procedimento arbitrale il
principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica
l’articolo 825.
808-quater (Interpretazione della convenzione d’arbitrato). – Nel
dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la
competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano
dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
808-quinquies (Efficacia della convenzione d’arbitrato). – La
conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito,
non toglie efficacia alla convenzione d’arbitrato.».
Art. 21.
Modifiche al capo II, titolo VIII, libro IV
1. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il
Capo II e’ sostituito dal seguente:
«Capo II
degli arbitri
809 (Numero degli arbitri). – Gli arbitri possono essere uno o
piu’, purche’ in numero dispari.
La convenzione d’arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri
oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.
In caso d’indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore
arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, e’ nominato
dal presidente del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810. Se
manca l’indicazione del numero degli arbitri e le parti non si
accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina,
se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente
del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810.
810 (Nomina degli arbitri). – Quando a norma della convenzione
d’arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna,
di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra
l’arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla
designazione dei propri. La parte, alla quale e’ rivolto l’invito,
deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le
generalita’ dell’arbitro o degli arbitri da essa nominati.
In mancanza, la parte che ha fatto l’invito puo’ chiedere, mediante
ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui
circondario e’ la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora
determinato la sede, il ricorso e’ presentato al presidente del
tribunale del luogo in cui e’ stata stipulata la convenzione di
arbitrato oppure, se tale luogo e’ all’estero, al presidente del
tribunale di Roma.
Il presidente del tribunale competente provvede al
la nomina
richiestagli, se la convenzione d’arbitrato non e’ manifestamente
inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.
Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o piu’
arbitri e’ demandata dalla convenzione d’arbitrato all’autorita’
giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha
provveduto.
811 (Sostituzione di arbitri). – Quando per qualsiasi motivo
vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede
alla loro sostituzione secondo quanto e’ stabilito per la loro nomina
nella convenzione d’arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo
non vi provvede, o se la convenzione d’arbitrato nulla dispone al
riguardo, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.
812 (Incapacita’ di essere arbitro). – Non puo’ essere arbitro chi
e’ privo, in tutto o in parte, della capacita’ legale di agire.
813 (Accettazione degli arbitri). – L’accettazione degli arbitri
deve essere data per iscritto e puo’ risultare dalla sottoscrizione
del compromesso o del verbale della prima riunione.
Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di
incaricato di un pubblico servizio.
813-bis (Decadenza degli arbitri). – Se le parti non hanno
diversamente convenuto, l’arbitro che omette, o ritarda di compiere
un atto relativo alle sue funzioni, puo’ essere sostituito d’accordo
tra le parti o dal terzo a cio’ incaricato dalla convenzione
d’arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da
apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata
all’arbitro per ottenere l’atto, ciascuna delle parti puo’ proporre
ricorso al presidente del tribunale a norma dell’articolo 810,
secondo comma. Il presidente, sentiti gli arbitri e le parti,
provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l’omissione o il
ritardo, dichiara la decadenza dell’arbitro e provvede alla sua
sostituzione.
813-ter (Responsabilita’ degli arbitri). – Risponde dei danni
cagionati alle parti l’arbitro che:
1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed e’
stato percio’ dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all’incarico
senza giustificato motivo;
2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del
lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826.
Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente
per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall’articolo 2, commi
2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
L’azione di responsabilita’ puo’ essere proposta in pendenza del
giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1).
Se e’ stato pronunciato il lodo, l’azione di responsabilita’ puo’
essere proposta soltanto dopo l’accoglimento dell’impugnazione con
sentenza. passata in giudicato e per i motivi per cui l’impugnazione
e’ stata accolta.
Se la responsabilita non dipende da dolo dell’arbitro, la misura
del risarcimento non puo’ superare una somma pari al triplo del
compenso’ convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale,
pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.
Nei casi di responsabilita’ dell’arbitro il corrispettivo e il
rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullita’
parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.
Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.
814 (Diritti degli arbitri). – Gli arbitri hanno diritto al
rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, se non vi
hanno rinunciato al momento dell’accettazione o con atto scritto
successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo
rivalsa tra loro.
Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle
spese e dell’onorario, tale liquidazione non e’ vincolante per le
parti se esse non l’accettano. In tal caso l’ammontare delle spese e
dell’onorario e’ determinato con ordinanza dal presidente del
tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, su ricorso degli
arbitri e sentite le parti.
L’ordinanza e’ titolo esecutivo contro le parti ed e’ soggetta a
reclamo a norma dell’articolo 825, quarto comma. Si applica
l’articolo 830, quarto comma.
815 (Ricusazione degli arbitri). – Un arbitro puo’ essere ricusato:
1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
2) se egli stesso, o un ente, associazione o societa’ di cui sia
amministratore, ha interesse nella causa;
3) se egli stesso o il coniuge e’ parente fino al quarto grado o
e’ convivente o commensale abituale di una delle parti, di un
rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave
inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o
con alcuno dei suoi difensori;
5) se e’ legato ad una delle parti, a una societa’ da questa
controllata, al soggetto che la controlla, o a societa’ sottoposta a
comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un
rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera
retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o
associativa che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, se e’
tutore o curatore di una delle parti;
6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle
parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come
testimone.
Una parte non puo’ ricusare l’arbitro che essa ha nominato o
contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.
La ricusazione e’ proposta mediante ricorso al presidente del
tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla
sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente
pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l’arbitro ricusato e
le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.
Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di
manifesta inammissibilita’ o manifesta infondatezza dell’istanza di
ricusazione condanna la parte che l’ha proposta al pagamento, in
favore dell’altra parte, di una somma equitativamente determinata non
superiore al triplo del massimo del compenso spettante all’arbitro
singolo in base alla tariffa forense.
La proposizione dell’istanza di ricusazione non sospende il
procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri.
Tuttavia, se l’istanza e’ accolta, l’attivita’ compiuta dall’arbitro
ricusato o con il suo concorso e’ inefficace.».
Art. 22.
Modifiche al capo III, titolo VIII, libro IV
1. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il
Capo III e’ sostituito dal seguente:
«Capo III
del procedimento
816 (Sede dell’arbitrato). – Le parti determinano la sede
dell’arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono
gli arbitri.
Se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede
dell’arbitrato, questa e’ nel luogo in cui e’ stata stipulata la
convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio
nazionale, la sede e’ a Roma.
Se la convenzione d’arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri
possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed
apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla
sede dell’arbitrato
ed anche all’estero.
816-bis (Svolgimento del procedimento). – Le parti possono
stabilire nella convenzione d’arbitrato, o con atto scritto separato,
purche’ anteriore all’inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli
arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua
dell’arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facolta’
di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua
dell’arbitrato nel modo che ritengono piu’ opportuno. Essi debbono in
ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle
parti ragionevoli ed equivalenti possibilita’ di difesa. Le parti
possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di
espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi
atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la
determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In
ogni caso, il difensore puo’ essere destinatario della comunicazione
della notificazione del lodo e della notificazione della sua
impugnazione.
Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del
collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del
procedimento.
Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento
gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo,
provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.
816-ter (Istruzione probatoria). – L’istruttoria o singoli atti di
istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.
Gli arbitri possono assumere direttamente presso di se’ la
testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del
testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo
ufficio. Possono altresi’ deliberare di assumere la deposizione
richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti
nel termine che essi stessi stabiliscono.
Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi,
quando lo ritengono opportuno secondo le circostanze, possono
richiedere al presidente del tribunale della sede dell’arbitrato, che
ne ordini la comparizione davanti a loro.
Nell’ipotesi prevista dal precedente comma il termine per la
pronuncia del lodo e’ sospeso dalla data dell’ordinanza alla data
dell’udienza fissata per l’assunzione della testimonianza.
Gli arbitri possono farsi assistere da uno o piu’ consulenti
tecnici. Possono essere nominati consulenti tecnici sia persone
fisiche, sia enti.
Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le
informazioni scritte relative ad atti e documenti
dell’amministrazione stessa, che e’ necessario acquisire al giudizio.
816-quater (Pluralita’ di parti). – Qualora piu’ di due parti siano
vincolate dalla stessa convenzione d’arbitrato, ciascuna parte puo’
convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento
arbitrale se la convenzione d’arbitrato devolve a un terzo la nomina
degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l’accordo di tutte le
parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato
l’arbitro o gli arbitri, nominano d’accordo un ugual numero di
arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.
Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento
iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti
procedimenti quante sono queste ultime.
Se non si verifica l’ipotesi prevista nel primo comma e si versa in
caso di litisconsorzio necessario, l’arbitrato e’ improcedibile.
816-quinquies (Intervento di terzi e successione nel diritto
controverso). – L’intervento volontario o la chiamata in arbitrato di
un terzo sono ammessi solo con l’accordo del terzo e delle parti e
con il consenso degli arbitri.
Sono sempre ammessi l’intervento previsto dal secondo comma
dell’articolo 105 e l’intervento del litisconsorte necessario.
Si applica l’articolo 111.
816-sexies (Morte, estinzione o perdita di capacita’ della parte).
– Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la
capacita’ legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire
l’applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del
giudizio. Essi possono sospendere il procedimento.
Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri
per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare
all’incarico.
816-septies (Anticipazione delle spese). – Gli arbitri possono
subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato
delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli
arbitri determinano la misura dell’anticipazione a carico di ciascuna
parte.
Se una delle parti non presta l’anticipazione richiestale, l’altra
puo’ anticipare la totalita’ delle spese. Se le parti non provvedono
all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono piu’
vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla
controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.
817 (Eccezione d’incompetenza). – Se la validita’, il contenuto o
l’ampiezza della convenzione d’arbitrato o la regolare costituzione
degli arbitri sono contestate nel corso dell’arbitrato, gli arbitri
decidono sulla propria competenza.
Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono
contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel
corso del procedimento. La parte che non eccepisce nella prima difesa
successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi
per inesistenza, invalidita’ o inefficacia della convenzione
d’arbitrato, non puo’ per questo motivo impugnare il lodo, salvo il
caso di controversia non arbitrabile.
La parte, che non eccepisce nel corso dell’arbitrato che le
conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione
arbitrale, non puo’, per questo motivo, impugnare il lodo.
817-bis (Compensazione). – Gli arbitri sono competenti a conoscere
dell’eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda,
anche se il controcredito non e’ compreso nell’ambito della
convenzione di arbitrato.
818 (Provvedimenti cautelari). – Gli arbitri non possono concedere
sequestri, ne’ altri provvedimenti cautelari, salva diversa
disposizione di legge.
819 (Questioni pregiudiziali di merito). – Gli arbitri risolvono
senza autorita’ di giudicato tutte le questioni rilevanti per la
decisione della controversia, anche se vertono su materie che non
possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano
essere decise con efficacia di giudicato per legge.
Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con
efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere
oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali questioni non sono
comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia
di giudicato e’ subordinata alla richiesta di tutte le parti.
819-bis (Sospensione del procedimento arbitrale). – Ferma
l’applicazione dell’articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il
procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:
1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma
terzo dell’articolo 75 del codice di procedura penale, se la
controversia fosse pendente davanti all’autorita’ giudiziaria;
2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non puo essere
oggetto di convenzione d’arbitrato e per legge deve essere decisa con
autorita’ di giudicato;
3
) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di
legittimita’ costituzionale ai sensi dell’articolo 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87.
Se nel procedimento arbitrale e’ invocata l’autorita’ di una
sentenza e questa e’ impugnata, si applica il secondo comma
dell’articolo 337.
Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se
nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione
entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un
anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto
dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresi’ se
entro novanta giorni dall’ordinanza di sospensione nessuna parte
deposita presso gli arbitri copia autentica dell’atto con il quale la
controversia sulla questione pregiudiziale e’ proposta davanti
all’autorita’ giudiziaria.
819-ter (Rapporti tra arbitri e autorita’ giudiziaria). – La
competenza degli arbitri non e’ esclusa dalla pendenza della stessa
causa davanti al giudice, ne’ dalla connessione tra la controversia
ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La
sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria
competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, e’ impugnabile
a norma degli articoli 42 e 43. L’eccezione di incompetenza del
giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere
proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata
proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale
limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.
Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole
corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.
In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte
domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidita’ o inefficacia
della convenzione d’arbitrato.».
Art. 23.
Modifiche al capo IV, titolo VIII, libro IV
1. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il
capo IV e’ sostituito dal seguente:
«Capo IV
del lodo
820 (Termine per la decisione). – Le parti possono, con la
convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all’accettazione
degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.
Se non e’ stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli
arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta
giorni dall’accettazione della nomina.
In ogni caso il termine puo’ essere prorogato:
a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate
agli arbitri;
b) dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810,
secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli
arbitri, sentite le altre parti; il termine puo’ essere prorogato
solo prima della sua scadenza.
Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine e’
prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non piu’ di
una volta nell’ambito di ciascuno di essi:
a) se debbono, essere assunti mezzi di prova;
b) se e’ disposta consulenza tecnica d’ufficio;
c) se e’ pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
d) se e’ modificata la composizione del collegio arbitrale o e’
sostituito l’arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo e’
sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo
la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, e’
esteso a novanta giorni.
821 (Rilevanza del decorso del termine). – Il decorso del termine
indicato nell’articolo precedente non puo’ essere fatto valere come
causa di nullita’ del lodo se la parte, prima della deliberazione del
lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli
arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che
intende far valere la loro decadenza.
Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi,
verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il
procedimento.
822 (Norme per la deliberazione). – Gli arbitri decidono secondo le
norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi
espressione che gli arbitri pronunciano secondo equita’.
823 (Deliberazione e requisiti del lodo). – Il lodo e’ deliberato a
maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed e’
quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro puo’ chiedere che il
lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in
conferenza personale.
Il lodo deve contenere:
1) il nome degli arbitri;
2) l’indicazione della sede dell’arbitrato;
3) l’indicazione delle parti;
4) l’indicazione della convenzione di arbitrato e delle
conclusioni delle parti;
5) l’esposizione sommaria dei motivi;
6) il dispositivo;
7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della
maggioranza degli arbitri e’ sufficiente, se accompagnata dalla
dichiarazione che esso e’ stato deliberato con la partecipazione di
tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto
sottoscriverlo;
8) la data delle sottoscrizioni.
824 (Originali e copie del lodo). – Gli arbitri redigono il lodo in
uno o piu’ originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a
ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia
attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in
plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.
824-bis (Efficacia del lodo). – Salvo quanto disposto dall’articolo
825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli
effetti della sentenza pronunciata dall’autorita’ giudiziaria.
825 (Deposito del lodo). – La parte che intende fare eseguire il
lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando
il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l’atto
contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia
conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario e’ la
sede dell’arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarita’ formale
del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo
e’ soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali
sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il
medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale e’ data notizia
dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell’articolo 133,
secondo comma.
Contro il decreto che nega o concede l’esecutorieta’ del lodo, e’
ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d’appello, entro trenta
giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in
camera di consiglio con ordinanza.
826 (Correzione del lodo). – Ciascuna parte puo’ chiedere agli
arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo:
a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali
o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi
originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli
arbitri;
b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati
nell’articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4).
Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di
sessanta giorni. Della correzione e’ data comunicazione alle parti a
norma dell’articolo 824.
Se gli arbitri non provvedono, l’istanza di correzione e’ proposta
al tribunale nel cui ci
rcondario ha sede l’arbitrato.
Se il lodo e’ stato depositato, la correzione e’ richiesta al
tribunale del luogo in cui e’ stato depositato. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 288, in quanto compatibili. Alla
correzione puo’ provvedere anche il giudice di fronte al quale il
lodo e’ stato impugnato o fatto valere.».
Art. 24.
Modifiche al capo V, titolo VIII, libro IV
1. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il
Capo V e’ sostituito dal seguente:
«Capo V
delle impugnazioni
827 (Mezzi di impugnazione). – Il lodo e’ soggetto all’impugnazione
per nullita’, per revocazione e per opposizione di terzo.
I mezzi d’impugnazione possono essere proposti indipendentemente
dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia e’
immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle
questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale e’ impugnabile
solo unitamente al lodo definitivo.
828 (Impugnazione per nullita). – L’impugnazione per nullita’ si
propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo,
davanti alla corte d’appello nel cui distretto e’ la sede
dell’arbitrato.
L’impugnazione non e’ piu’ proponibile decorso un anno dalla data
dell’ultima sottoscrizione.
L’istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per
l’impugnazione; tuttavia il lodo puo’ essere impugnato relativamente
alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla
comunicazione dell’atto di correzione.
829 (Casi di nullita). – L’impugnazione per nullita’ e’ ammessa,
nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:
1) se la convenzione d’arbitrato e’ invalida, ferma la
disposizione dell’articolo 817, terzo comma;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi
prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purche’ la nullita’
sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3) se il lodo e’ stato pronunciato da chi non poteva essere
nominato arbitro a norma dell’articolo 812;
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione
d’arbitrato, ferma la disposizione dell’articolo 817, quarto comma, o
ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il
merito non poteva essere deciso;
5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7)
dell’articolo 823;
6) se il lodo e’ stato pronunciato dopo la scadenza del termine
stabilito, salvo il disposto dell’articolo 821;
7) se nel procedimento non sono state osservate le forme
prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullita’ e la
nullita’ non e’ stata sanata;
8) se il lodo e’ contrario ad altro precedente lodo non piu’
impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti
purche’ tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel
procedimento;
9) se non e’ stato osservato nel procedimento arbitrale il
principio del contraddittorio;
10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito
della controversia e il merito della controversia doveva essere
deciso dagli arbitri;
11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed
eccezioni proposte dalle parti in conformita’ alla convenzione di
arbitrato.
La parte che ha dato causa a un motivo di nullita’, o vi ha
rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa
successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento
del procedimento arbitrale, non puo’ per questo motivo impugnare il
lodo.
L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al
merito della controversia e’ ammessa se espressamente disposta dalle
parti o dalla legge. E’ ammessa in ogni caso l’impugnazione delle
decisioni per contrarieta’ all’ordine pubblico.
L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al
merito della controversia e’ sempre ammessa:
1) nelle controversie previste dall’articolo 409;
2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione
di questione pregiudiziale su materia che non puo’ essere oggetto di
convenzione di arbitrato.
Nelle controversie previste dall’articolo 409, il lodo e’ soggetto
ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi
collettivi.
830 (Decisione sull’impugnazione per nullita). – La corte d’appello
decide sull’impugnazione per nullita’ e, se l’accoglie, dichiara con
sentenza la nullita’ del lodo. Se il vizio incide su una parte del
lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullita’ parziale
del lodo.
Se il lodo e’ annullato per i motivi di cui all’articolo 829, commi
primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto,
la corte d’appello decide la controversia nel merito salvo che le
parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di
arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti,
alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato,
risiede o ha la propria sede effettiva all’estero, la corte d’appello
decide la controversia nel merito solo se le parti hanno cosi’
stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde
richiesta.
Quando la corte d’appello non decide nel merito, alla controversia
si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullita’ dipenda
dalla sua invalidita’ o inefficacia.
Su istanza di parte anche successiva alla proposizione
dell’impugnazione, la corte d’appello puo’ sospendere con ordinanza
l’efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.
831 (Revocazione ed opposizione di terzo). – Il lodo, nonostante
qualsiasi rinuncia, e’ soggetto a revocazione nei casi indicati nei
numeri 1), 2), 3) e 6) dell’articolo 395, osservati i termini e le
forme stabiliti nel libro secondo.
Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del
processo di impugnazione per nullita’, il termine per la proposizione
della domanda di revocazione e’ sospeso fino alla comunicazione della
sentenza che abbia pronunciato sulla nullita’.
Il lodo e’ soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati
nell’articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione
di terzo si propongono davanti alla corte d’appello nel cui distretto
e’ la sede dell’arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti
nel libro secondo.
La corte d’appello puo’ riunire le impugnazioni per nullita’, per
revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo
stato della causa preventivamente proposta consente l’esauriente
trattazione e decisione delle altre cause.».
Art. 25.
Modifiche al capo VI, titolo VIII, libro IV
1. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il
Capo VI e’ sostituito dal seguente:
«Capo VI
dell’arbitrato secondo regolamenti precostituiti
832 (Rinvio a regolamenti arbitrali). – La convenzione d’arbitrato
puo’ fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.
Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di
arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione
di arbitrato.
Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il
regola
mento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha
inizio.
Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la
rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono
nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri
associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.
Il regolamento puo’ prevedere ulteriori casi di sostituzione e
ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge.
Se l’istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l’arbitrato, la
convenzione d’arbitrato mantiene efficacia e si applicano i
precedenti capi di questo titolo.».
Capo III Disposizioni finali
Art. 26.
Modifiche all’articolo 23 della legge 23 novembre 1981, n. 689
1. All’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, le parole: «ricorribile per cassazione» sono
sostituite dalla seguente: «appellabile»;
b) l’ultimo comma e’ abrogato.
Nota all’art. 26:
– Si riporta il testo dell’art. 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 23 (Giudizio di opposizione). – Il giudice, se il
ricorso e’ proposto oltre il termine previsto dal primo
comma dell’art. 22, ne dichiara l’inammissibilita’ con
ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso e’ tempestivamente proposto, il giudice
fissa l’udienza di comparizione con decreto, steso in calce
al ricorso, ordinando all’autorita’ che ha emesso il
provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con
gli atti relativi all’accertamento, nonche’ alla
contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso
ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria,
all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo
procuratore, e all’autorita’ che ha emesso l’ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l’udienza di
comparizione devono intercorrere i termini previsti
dall’art. 163-bis del codice di procedura civile.
L’opponente e l’autorita’ che ha emesso l’ordinanza
possono stare in giudizio personalmente; l’autorita’ che ha
emesso l’ordinanza puo’ avvalersi anche di funzionari
appositamente delegati.
Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore
non si presentano senza addurre alcun legittimo
impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile,
convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico
dell’opponente anche le spese successive all’opposizione.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche
d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo’
disporre la citazione di testimoni anche senza la
formulazione di capitoli.
Appena terminata l’istruttoria il giudice invita le
parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella
stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando
subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.
Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il
giudice, se necessario, concede alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive
e rinvia la causa all’udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
della sentenza.
Il guidice puo’ anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che e’ subito
dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
provvede d’ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da
ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il giudice puo’ rigettare
l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del
procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte
l’ordinanza o modificandola anche limita-tamente
all’entita’ della sanzione dovuta. Nel giudizio di
opposizione davanti al giudice di pace non si applica
l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono
prove sufficienti della responsabilita’ dell’opponente.».
Art. 27.
Disciplina transitoria
1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai
giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la
data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la
disciplina previgente.
2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per
cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti
pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Le disposizioni dell’articolo 20 si applicano alle convenzioni
di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano
ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato e’ stata
proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Le disposizioni dell’articolo 26 si applicano alle ordinanze
pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 28.
Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati gli articoli 833, 834, 835, 836, 837, 838 del codice di
procedura civile.
Art. 29.
Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 2 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli