CADUTA DALLE SCALE DI UN ALBERGO E OBBLIGO DI RISARCIMENTO.
Per il sito www.senigallianotizie.it
Un albergatore senigalliese è stato recentemente condannato a risarcire i danni subiti da un suo cliente a causa di una rovinosa caduta per le scale dell’albergo. Secondo la ricostruzione effettuata dal tribunale, l’evento dannoso era stato provocato dallo spegnimento improvviso del sistema di illuminazione, regolato da un temporizzatore tarato sui 15 secondi.
In corso di causa, peraltro, l’albergatore aveva modificato l’impianto, regolandolo su un tempo più lungo, ma questa modifica gli si è ritorta contro, in quanto il tribunale l’ha ritenuta quale indice rivelatore della pericolosità dell’originario sistema di illuminazione. Inoltre, al momento dello spegnimento delle luci, le scale erano completamente prive di illuminazione, in quanto non dotate di un’apertura verso l’esterno.
Come se non bastasse, poi, le stesse erano prive di corrimano. In virtù di tali elementi, il tribunale ha condannato l’albergatore a corrispondere un cospicuo risarcimento per i danni subiti dal proprio cliente, argomentando che ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, egli doveva ritenersi custode e come tale pienamente responsabile, non essendo stato provato il caso fortuito richiesto da detta norma per la prova liberatoria.
Ai fini del relativo giudizio di responsabilità, il tribunale ha aggiunto che la cosa in custodia, nella specie le scale, doveva essere considerata nella sua globalità, avuto riguardo, dunque, oltre che ai singoli gradini, anche al sistema di illuminazione e alla mancanza di un corrimano anticaduta.
Concludendo, il tribunale ha aggiunto che non può pretendersi da chi sia ospitato in un albergo l’onere di accertare preventivamente e di propria iniziativa i tempi di spegnimento del sistema di illuminazione prima di scendere o salire le scale.
E’ infatti dato di comune esperienza che l’utente di una struttura adibita ad uso pubblico faccia ragionevole affidamento sulla sua sicurezza, mentre spetta al gestore l’obbligo di fornire le informazioni e di compiere ogni altro atto idoneo ad evitare qualsiasi evento dannoso. Per tali motivi il giudice ha condannato l’albergatore a risarcire al proprio cliente la somma complessiva di euro 22.570,00.