Circolazione stradale: la presunzione di responsabilità si applica anche in caso di dinamica incerta

Un motociclista si rivolge al giudice esponendo di essere stato urtato da un motocarro che nell’effettuare una manovra a U, senza segnalazione, lo aveva urtato proprio durante la fase di sorpasso.

In primo grado, il motociclista ottiene il 100% della ragione, ma in appello la responsabilità ripartita al 50% su ciascuno dei conducenti coinvolti, in virtù del concorso di cui all’art. 2054 c.c.

Il motociclista ricorre in Cassazione, la quale però conferma la sentenza del giudice di appello.

Osserva al riguardo la Corte, che la presunzione ex art. 2054 c.c. svolge una funzione sussidiaria, che opera ogni qualvolta non sia possibile accertare, con indagini specifiche, le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure quanto non si possa stabilire con certezza la incidenza causale delle condotte nella determinazione dell’evento.

Nella fattispecie, non era stato provato se e in quale misura fosse responsabile del sinistro anche il motociclista, se cioè esso procedesse a velocità moderata o meno, ai fini di avere la possibilità di arrestarsi in caso di manovra imprudente, negligente ed imprevista dell’altro soggetto. In sostanza non era stato possibile ricostruire la dinamica dell’incidente, al fine di raggiungere la prova liberatoria relative alla presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, e in particolare se il conducente dell’Ape avesse completato la manovra di inversione o comunque in quale fase della manovra si trovasse e se il motociclista avesse fatto tutto il possibile per evitarlo.

Il S.C., infatti, ha osservato che la presunzione di pari responsabilità sancita dal secondo comma dell’art. 2054 c.c., opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa, ma anche soprattutto quando non sia possibile stabilire la sequenza causale (Cass., 7.2.1997, n. 1198).

E’ stata pertanto confermata la sentenza impugnata, nel senso che l’accertamento della colpa sia pure grave di uno dei conducenti non esonera l’altro dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’evento al fine di concludere la configurazione di concorso di colpa a suo carico (Cass. 9.2.1982, n. 764).

L’accertamento del giudice di merito, ha concluso la Corte, in ordine alle modalità di verificazione del sinistro, la condotta di marcia dei veicoli ed a tutte le circostanze attinenti al fatto, se adeguatamente motivate, con giudizio immune da vizi logici è incensurabile in sede di legittimità.

Cass. civile sent. n. 195/2007