Professionista. Progetto irrealizzabile

Poiché l’obbligazione di redigere un progetto di costruzione di un’opera pubblica è di risultato, impegnando il professionista alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, in presenza di una disciplina normativa che preveda, per la realizzazione di impianti sportivi, il previo parere favorevole del Coni e la necessaria conformità alle disposizioni regolamentari in materia di superamento delle barriere architettoniche, legittimamente l’ente pubblico committente, in base al principio “inadimplenti non est adimplendum” , di cui all’art. 1460 c.c., rifiuta di corrispondere il compenso al professionista quando costui abbia fornito un progetto in concreto non utilizzabile per i rilievi ostativi formulati dal Coni, evidenzianti la non rispondenza del progetto alle norme tecniche di funzionalità sportiva e alla disciplina, imperativa, volta a rendere accessibile l’impianto anche in favore dei soggetti, atleti e non, diversamente abili.
Cassazione civile , sez. I, 02 febbraio 2007, n. 2257