Licenziamento per assenza ingiustificata

In tema di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza, l’art. 2, comma 3, lett. a, della legge n. 1204 del 1971 per rendere inoperante il divieto di licenziamento richiede la “colpa grave da parte della lavoratrice” quale requisito più severo del giustificato motivo di cui all’art. 1 legge n. 604 del 1966 o dalle previsioni disciplinari del contratto collettivo, ma tale verifica deve essere eseguita tenendo conto del comportamento complessivo della lavoratrice, in relazione alle sue particolari condizioni psicofisiche legate allo stato di gestazione, le quali possono assumere rilievo ai fini dell’esclusione della gravità del comportamento sanzionato solo in quanto abbiano operato come fattori causali o concausali dello stesso. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di una lavoratrice, assentatasi ingiustificatamente per dieci giorni consecutivi, che sette giorni dopo la contestazione aveva fatto pervenire un certificato medico giustificativo, a fronte di una previsione contrattuale che comminava la sanzione del licenziamento per assenza ingiustificata di tre giorni, con obbligo di giustificazione entro un giorno dall’assenza stessa).
Cassazione civile , sez. lav., 17 agosto 2004, n. 16060